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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/05/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1211 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 29/05/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte opponente Avv.ti Grassi e Nembri per la parte opposta Avv. Tamburro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno , all'udienza del 29/05/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1211 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 14/06/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
NEMBRI ELISA e dell'avv. GRASSI MANLIO ALBERTO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. TAMBURRO LUCIANO e Avv. TAMBURRO CRISTINA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 14.6.2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
301/2024 emesso dal Tribunale di Verona il 19/04/2024 a fronte del ricorso per ingiunzione presentato da . L'opponente Controparte_1
esponeva che il Tribunale aveva ingiunto alla società opponente il pagamento di un complessivo importo di 31.478,14 comprensivo di spese del procedimento;
che la domanda monitoria allegava quale prova scritta del diritto fatto valere da parte opposta la sentenza n. 138/2024 del
27/02/2024 provvisoriamente esecutiva con la quale Tribunale di Verona,
1 sezione lavoro, nella causa di impugnazione del licenziamento instaurata dal lavoratore opposto, aveva accertato la nullità del patto di prova apposto ai contratti di lavoro sottoscritti tra le parti, dichiarato estinto rapporto di lavoro alla data del 19/06/2022 e condannato la resistente al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria pari a 5 mensilità utili alla determinazione del TFR (€ 6015 lordi mensili) oltre accessori di legge;
che la somma ingiunta comprendeva l'importo corrispondente a 2 mensilità a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e la somma dovuta a titolo di differenze retributive, ratei ed accessori vari maturati nel periodo dal 24/11/2021 al 19/06/2022; che la sentenza non risultava passata in giudicato e peraltro non risultava essere stata notificata.
Ciò premesso, la parte opponente sosteneva che nel giudizio impugnazione del licenziamento non era stata svolta la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, e neppure la sentenza sopra citata si era pronunciata sull'indennità di preavviso. Peraltro, la norma applicata, art. 3 del dlg. 23/2015, non contemplava la condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso,
bensì di una indennità risarcitoria omnicomprensiva. Così pure, nel dispositivo della sentenza sopra citata, non vi era alcuna condanna del datore di lavoro per differenze retributive, ratei ed accessori vari, maturati nel periodo 24/11/2021/19/06/2022. La questione relativa alla data di inizio della prestazione effettiva del lavoratore, senza che fosse stata formulata alcuna domanda specifica da parte del lavoratore, era stata trattata dal
Tribunale Verona al solo fine di valutare l'operatività del patto di prova apposto al contratto di lavoro. Si trattava pertanto di un accertamento meramente incidentale, su cui non poteva formarsi il giudicato. La parte
2 opponente esponeva di aver comunque versato le somme ingiunte a seguito della notifica del precetto al solo fine di evitare il rischio di una esecuzione forzata e con riserva di ripetizione. Pertanto, chiedeva accogliersi l'opposizione con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di parte opposta alla restituzione delle somme ricevute.
Si costituiva in giudizio il lavoratore opposto il quale chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione esponendo che la sentenza pronunciata dal
Tribunale di Verona aveva accertato che l'opposto aveva cominciato a lavorare per la società opponente a decorrere dal 24/11/2021 con mansioni qualifica di executive chef, 1 livello C.C.N.L.
confcommercio/turismo con conseguente costituzione del rapporto di lavoro. La sentenza aveva quindi accertati i fatti costitutivi della pretesa avanzata in via monitoria e cioè l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro e l'entità della mensilità di retribuzione utilizzabile quale parametro dell'indennità risarcitoria e inoltre la cessazione del rapporto di lavoro senza preavviso. La sentenza, contrariamente a quanto esposto nel ricorso opposizione, era stata notificata il 25/06/2024 presso il domicilio del difensore officiato nella causa di impugnazione del licenziamento in data 21/03/2024 e non risultava proposta alcuna impugnazione o appello decorso il termine breve e pertanto la cancelleria del Verona aveva rilasciato in data 04/07/2024 il certificato di passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto in data anteriore al deposito del ricorso monitorio.
La parte opposta chiedeva pertanto che venissero disattese le obiezioni di parte opponente sulla idoneità della sentenza a costituire prova scritta del diritto fatto valere in via monitoria. Si trattava di credito liquido ed esigibile poiché la quantificazione era stata determinata in base un semplice calcolo aritmetico, sulla base dei dati accertati nel procedimento monitorio.
3 Il decreto ingiuntivo passato in giudicato poteva essere qualificato come titolo originario alla stregua di una sentenza resa inter partes, passata in giudicato.
La parte opposta riteneva non condivisibile l'assunto di parte opponente secondo il quale l'indennità di preavviso doveva intendersi ricompresa nell'indennità omnicomprensiva risarcitoria prevista dall'art. 3 dlg.
23/2015, alla luce della richiamata costante giurisprudenza della cassazione.
All'udienza del 19/12/2024 veniva esperito tentativo di conciliazione che dava esito negativo. Il giudice fissava l'udienza di discussione con collegamento remoto su piattaforma teams. All'esito dell'udienza odierna il giudice pronunciava sentenza, avendo le parti rinunciato ad assistere alla lettura della sentenza, mediante deposito telematico del dispositivo e contestuale motivazione.
***
L'opposizione è infondata e deve essere integralmente rigettata.
La sentenza n. 178/2024 allegata da parte opposta al ricorso monitorio è
pacificamente passata in giudicato a seguito della notifica, dimostrata mediante la produzione delle relative ricevute PEC, al procuratore domiciliatario nel giudizio di impugnazione del licenziamento. Pertanto, essendo scaduto il termine breve di 30 giorni per l'impugnazione, si è
formato il giudicato.
La sentenza costituisce quindi sicuramente valida prova scritta dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dalla parte opposta in sede monitoria.
Come ritenuto dalla costante giurisprudenza di Cassazione, il giudicato copre il dedotto e il deducibile. L'ambito di operatività del giudicato è
correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel
4 suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente,
costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;
Pertanto, l'inizio effettivo del rapporto di lavoro, in data 24/11/2021, è stata una questione costituente un precedente logico - giuridico necessario per pervenire alla pronuncia di nullità del patto di prova, in quanto stipulato successivamente a tale data.
La questione in fatto e in diritto è coperta da un accertamento giudiziale, il quale ha acquisito valore di cosa giudicata tra le parti. Pertanto, la sentenza in questione costituisce prova scritta del diritto fatto valere in via monitoria alle differenze retributive maturate in tale periodo in base alle mansioni e al livello, come accertati nella predetta pronuncia, tenendo conto di un compenso mensile quantificato dal Tribunale ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria per il licenziamento ingiustificato.
Si tratta pertanto di un credito liquido ed esigibile, poiché il quantum richiesto è stato determinato sulla base di una mera operazione aritmetico-contabile, sulla base dei dati numerici già contenuti degli atti e nelle allegazioni documentali del giudizio di impugnazione del licenziamento.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1259 del 11/01/2024, pur ribadendo il principio del giudicato che copre il dedotto e il deducibile, ha comunque limitato tale estensione del giudicato al solo oggetto del giudizio. Pertanto, l'applicazione di tale principio non preclude la proposizione di domande connesse che non siano state svolte nel precedente giudizio. Nel caso in esame, la dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro alla data del recesso e la condanna al pagamento
5 dell'indennità risarcitoria omnicomprensiva ai sensi dell'art. 3 dlg. 23/2015 non sono ostativi rispetto alla domanda di pagamento dell'indennità
sostitutiva del preavviso.
Tale indennità spetta infatti anche nei casi in cui la legge riconosca il diritto ad una indennità risarcitoria definita come “omnicomprensiva”. La
S.C. (n. 3247/2024), ha enunciato tale principio con riferimento all'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18 comma quinto legge 300/70.
La Cassazione ha infatti osservato che il riconoscimento di una indennità
risarcitoria non esclude il diritto del lavoratore di percepire anche l'indennità di preavviso, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, poiché non vengono meno quelle esigenze proprie dell'istituto, e cioè di tutela della parte che subisce recesso, volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita dell'occupazione. Inoltre la lettera e la ratio della disposizione non autorizzano un'interpretazione restrittiva nel senso sostenuto dalla parte opponente e dalla pronuncia di merito richiamata nell'atto di opposizione .
Tali argomentazioni possono essere trasposte, in quanto fondate sulla medesima ratio ispiratrice, anche ai casi di tutela indennitaria prevista dall'art. 3 dlg. 23/2015.
La parte opponente non ha contestato i criteri di computo dell'indennità di preavviso e cioè l'applicazione del parametro delle 2 mensilità, ai sensi dell'art. 208 del C.C.N.L. applicato tra le parti e il relativo conteggio allegato al ricorso monitorio.
Il Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce, a prescindere dalla valutazione sui presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, un ordinario giudizio di cognizione vertente sulla fondatezza della domanda svolta in sede monitoria. Sulla base delle considerazioni
6 sopra svolte, la domanda proposta dall'opposto è fondata sia per le considerazioni in diritto sulla debenza dell'indennità di preavviso sia per la mancata contestazione nell'an e nel quantum della domanda avente per oggetto il ricalcolo delle differenze retributive sulla base dell'accertamento contenuto nella sentenza avente forza di giudicato tra le parti.
Sulla base delle argomentazioni che precedono pertanto l'opposizione deve essere integralmente rigettata poiché è stata accertata la fondatezza della domanda monitoria. Tenuto conto dell'intervenuto pagamento delle somme ingiunte da parte dell'opponente in forza della provvisoria esecutorietà del titolo, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) Accertata la fondatezza della domanda monitoria proposta da e tenuto conto dell'intervenuto pagamento delle Controparte_1
somme ingiunte da parte dell'opponente, revoca il decreto ingiuntivo opposto
3) Condanna la società opponente a rifondere le spese di lite che liquida in € 4.000 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%
Verona, 29.5.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
7
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1211 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 29/05/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte opponente Avv.ti Grassi e Nembri per la parte opposta Avv. Tamburro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno , all'udienza del 29/05/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1211 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 14/06/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
NEMBRI ELISA e dell'avv. GRASSI MANLIO ALBERTO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. TAMBURRO LUCIANO e Avv. TAMBURRO CRISTINA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 14.6.2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
301/2024 emesso dal Tribunale di Verona il 19/04/2024 a fronte del ricorso per ingiunzione presentato da . L'opponente Controparte_1
esponeva che il Tribunale aveva ingiunto alla società opponente il pagamento di un complessivo importo di 31.478,14 comprensivo di spese del procedimento;
che la domanda monitoria allegava quale prova scritta del diritto fatto valere da parte opposta la sentenza n. 138/2024 del
27/02/2024 provvisoriamente esecutiva con la quale Tribunale di Verona,
1 sezione lavoro, nella causa di impugnazione del licenziamento instaurata dal lavoratore opposto, aveva accertato la nullità del patto di prova apposto ai contratti di lavoro sottoscritti tra le parti, dichiarato estinto rapporto di lavoro alla data del 19/06/2022 e condannato la resistente al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria pari a 5 mensilità utili alla determinazione del TFR (€ 6015 lordi mensili) oltre accessori di legge;
che la somma ingiunta comprendeva l'importo corrispondente a 2 mensilità a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e la somma dovuta a titolo di differenze retributive, ratei ed accessori vari maturati nel periodo dal 24/11/2021 al 19/06/2022; che la sentenza non risultava passata in giudicato e peraltro non risultava essere stata notificata.
Ciò premesso, la parte opponente sosteneva che nel giudizio impugnazione del licenziamento non era stata svolta la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, e neppure la sentenza sopra citata si era pronunciata sull'indennità di preavviso. Peraltro, la norma applicata, art. 3 del dlg. 23/2015, non contemplava la condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso,
bensì di una indennità risarcitoria omnicomprensiva. Così pure, nel dispositivo della sentenza sopra citata, non vi era alcuna condanna del datore di lavoro per differenze retributive, ratei ed accessori vari, maturati nel periodo 24/11/2021/19/06/2022. La questione relativa alla data di inizio della prestazione effettiva del lavoratore, senza che fosse stata formulata alcuna domanda specifica da parte del lavoratore, era stata trattata dal
Tribunale Verona al solo fine di valutare l'operatività del patto di prova apposto al contratto di lavoro. Si trattava pertanto di un accertamento meramente incidentale, su cui non poteva formarsi il giudicato. La parte
2 opponente esponeva di aver comunque versato le somme ingiunte a seguito della notifica del precetto al solo fine di evitare il rischio di una esecuzione forzata e con riserva di ripetizione. Pertanto, chiedeva accogliersi l'opposizione con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di parte opposta alla restituzione delle somme ricevute.
Si costituiva in giudizio il lavoratore opposto il quale chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione esponendo che la sentenza pronunciata dal
Tribunale di Verona aveva accertato che l'opposto aveva cominciato a lavorare per la società opponente a decorrere dal 24/11/2021 con mansioni qualifica di executive chef, 1 livello C.C.N.L.
confcommercio/turismo con conseguente costituzione del rapporto di lavoro. La sentenza aveva quindi accertati i fatti costitutivi della pretesa avanzata in via monitoria e cioè l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro e l'entità della mensilità di retribuzione utilizzabile quale parametro dell'indennità risarcitoria e inoltre la cessazione del rapporto di lavoro senza preavviso. La sentenza, contrariamente a quanto esposto nel ricorso opposizione, era stata notificata il 25/06/2024 presso il domicilio del difensore officiato nella causa di impugnazione del licenziamento in data 21/03/2024 e non risultava proposta alcuna impugnazione o appello decorso il termine breve e pertanto la cancelleria del Verona aveva rilasciato in data 04/07/2024 il certificato di passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto in data anteriore al deposito del ricorso monitorio.
La parte opposta chiedeva pertanto che venissero disattese le obiezioni di parte opponente sulla idoneità della sentenza a costituire prova scritta del diritto fatto valere in via monitoria. Si trattava di credito liquido ed esigibile poiché la quantificazione era stata determinata in base un semplice calcolo aritmetico, sulla base dei dati accertati nel procedimento monitorio.
3 Il decreto ingiuntivo passato in giudicato poteva essere qualificato come titolo originario alla stregua di una sentenza resa inter partes, passata in giudicato.
La parte opposta riteneva non condivisibile l'assunto di parte opponente secondo il quale l'indennità di preavviso doveva intendersi ricompresa nell'indennità omnicomprensiva risarcitoria prevista dall'art. 3 dlg.
23/2015, alla luce della richiamata costante giurisprudenza della cassazione.
All'udienza del 19/12/2024 veniva esperito tentativo di conciliazione che dava esito negativo. Il giudice fissava l'udienza di discussione con collegamento remoto su piattaforma teams. All'esito dell'udienza odierna il giudice pronunciava sentenza, avendo le parti rinunciato ad assistere alla lettura della sentenza, mediante deposito telematico del dispositivo e contestuale motivazione.
***
L'opposizione è infondata e deve essere integralmente rigettata.
La sentenza n. 178/2024 allegata da parte opposta al ricorso monitorio è
pacificamente passata in giudicato a seguito della notifica, dimostrata mediante la produzione delle relative ricevute PEC, al procuratore domiciliatario nel giudizio di impugnazione del licenziamento. Pertanto, essendo scaduto il termine breve di 30 giorni per l'impugnazione, si è
formato il giudicato.
La sentenza costituisce quindi sicuramente valida prova scritta dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dalla parte opposta in sede monitoria.
Come ritenuto dalla costante giurisprudenza di Cassazione, il giudicato copre il dedotto e il deducibile. L'ambito di operatività del giudicato è
correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel
4 suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente,
costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;
Pertanto, l'inizio effettivo del rapporto di lavoro, in data 24/11/2021, è stata una questione costituente un precedente logico - giuridico necessario per pervenire alla pronuncia di nullità del patto di prova, in quanto stipulato successivamente a tale data.
La questione in fatto e in diritto è coperta da un accertamento giudiziale, il quale ha acquisito valore di cosa giudicata tra le parti. Pertanto, la sentenza in questione costituisce prova scritta del diritto fatto valere in via monitoria alle differenze retributive maturate in tale periodo in base alle mansioni e al livello, come accertati nella predetta pronuncia, tenendo conto di un compenso mensile quantificato dal Tribunale ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria per il licenziamento ingiustificato.
Si tratta pertanto di un credito liquido ed esigibile, poiché il quantum richiesto è stato determinato sulla base di una mera operazione aritmetico-contabile, sulla base dei dati numerici già contenuti degli atti e nelle allegazioni documentali del giudizio di impugnazione del licenziamento.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1259 del 11/01/2024, pur ribadendo il principio del giudicato che copre il dedotto e il deducibile, ha comunque limitato tale estensione del giudicato al solo oggetto del giudizio. Pertanto, l'applicazione di tale principio non preclude la proposizione di domande connesse che non siano state svolte nel precedente giudizio. Nel caso in esame, la dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro alla data del recesso e la condanna al pagamento
5 dell'indennità risarcitoria omnicomprensiva ai sensi dell'art. 3 dlg. 23/2015 non sono ostativi rispetto alla domanda di pagamento dell'indennità
sostitutiva del preavviso.
Tale indennità spetta infatti anche nei casi in cui la legge riconosca il diritto ad una indennità risarcitoria definita come “omnicomprensiva”. La
S.C. (n. 3247/2024), ha enunciato tale principio con riferimento all'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18 comma quinto legge 300/70.
La Cassazione ha infatti osservato che il riconoscimento di una indennità
risarcitoria non esclude il diritto del lavoratore di percepire anche l'indennità di preavviso, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, poiché non vengono meno quelle esigenze proprie dell'istituto, e cioè di tutela della parte che subisce recesso, volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita dell'occupazione. Inoltre la lettera e la ratio della disposizione non autorizzano un'interpretazione restrittiva nel senso sostenuto dalla parte opponente e dalla pronuncia di merito richiamata nell'atto di opposizione .
Tali argomentazioni possono essere trasposte, in quanto fondate sulla medesima ratio ispiratrice, anche ai casi di tutela indennitaria prevista dall'art. 3 dlg. 23/2015.
La parte opponente non ha contestato i criteri di computo dell'indennità di preavviso e cioè l'applicazione del parametro delle 2 mensilità, ai sensi dell'art. 208 del C.C.N.L. applicato tra le parti e il relativo conteggio allegato al ricorso monitorio.
Il Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce, a prescindere dalla valutazione sui presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, un ordinario giudizio di cognizione vertente sulla fondatezza della domanda svolta in sede monitoria. Sulla base delle considerazioni
6 sopra svolte, la domanda proposta dall'opposto è fondata sia per le considerazioni in diritto sulla debenza dell'indennità di preavviso sia per la mancata contestazione nell'an e nel quantum della domanda avente per oggetto il ricalcolo delle differenze retributive sulla base dell'accertamento contenuto nella sentenza avente forza di giudicato tra le parti.
Sulla base delle argomentazioni che precedono pertanto l'opposizione deve essere integralmente rigettata poiché è stata accertata la fondatezza della domanda monitoria. Tenuto conto dell'intervenuto pagamento delle somme ingiunte da parte dell'opponente in forza della provvisoria esecutorietà del titolo, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) Accertata la fondatezza della domanda monitoria proposta da e tenuto conto dell'intervenuto pagamento delle Controparte_1
somme ingiunte da parte dell'opponente, revoca il decreto ingiuntivo opposto
3) Condanna la società opponente a rifondere le spese di lite che liquida in € 4.000 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%
Verona, 29.5.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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