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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 5869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5869 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 6037/2020
All'udienza collegiale del giorno 15/10/2025 ore 12:25
Presidente Relatore Dott. IO EL Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Avv. SPERATI LORENZO avv. Ballirà in sost
Avv. PIERALLINI LAURA
Appellato/i
Controparte_2
Avv. IASEVOLI ESPEDITO presente
CP_3
Avv. IASEVOLI ESPEDITO
CP_4
Avv. ACCIARI MARIA LUISA
Controparte_5
CP_ Avv. CILIBERTI GIUSEPPE avv. Acuzzi in
Controparte_7
Avv.
Controparte_8
Avv. PERUGI STEFANO avv. Piermartini in sost
***
Le parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
RT IA
Assistente giudiziario
IL PRESIDENTE dr IO EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. IO EL - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6037 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_3
(Partita IVA: ;), in persona del procuratore speciale, Dott.
[...] P.IVA_1 CP_9
, all'uopo autorizzato giusta procura speciale a rogito Notaio rep. n.
[...] Persona_1
97096 e racc. n. 16966, del 14 ottobre 2014, rappresentata e difesa dagli Avvocati Laura Pierallini
(C.F. - PEC: ) e OR PE CodiceFiscale_1 Email_1
(C.F. - PEC: ), ed elettivamente CodiceFiscale_2 Email_2 domiciliata presso lo studio della prima in Roma, Viale Liegi n. 28, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. e (C.F. Controparte_2 C.F._3 CP_3
) elettivamente domiciliati per questa procedura in Roma, alla Via Simone C.F._4
Martini n. 125, presso lo studio dell'Avv.to Espedito Iasevoli (C.F. -PEC: C.F._5
, giusta procura in atti;
Email_3
- APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI –
e
(C.F. e Partita IVA: ) in Controparte_10 P.IVA_2 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa con CP_11 sede a in Via Enrico Fermi n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Acciari (C.F. CP_4
– PEC: – ed elettivamente C.F._6 Email_4 domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Occhipinti in Roma, Via Belsiana n. 71, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
e
C.F. e Partita IVA , con sede in Mogliano Controparte_5 P.IVA_3 P.IVA_4
Veneto (TV) Via Marocchesa 14, elettivamente domiciliata in Roma Via Monte Zebio n. 28 presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Ciliberti del Foro di Roma (C.F. - PEC: C.F._7
) che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
Email_5
- APPELLATA -
e
(C.F. e Partita IVA: Controparte_12
), con sede in Verona Lungadige Cangrande 16, in persona del suo procuratore Dott. P.IVA_5
delegato alla rappresentanza ed alla firma sociale giusto atto dell'08/01/2019 del CP_13
Notaio Dott. (rep. 15415 racc. 8646), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Persona_2
ER (C.F. – PEC ed CodiceFiscale_8 Email_6 elettivamente domiciliata presso il suo studio in , Via Marconi 7, giusta procura in atti;
CP_4
- APPELLATA -
e
Controparte_7
- APPELLATA CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 13/11/2020 la
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza definitiva Parte_3 pronunciata dal Tribunale ordinario di Viterbo n. 1065/2020, pubblicata in data 14 ottobre 2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 778/2017, promosso da e nei suoi CP_3 Controparte_2 confronti.
Nel giudizio di primo grado la chiamava in giudizio, per essere garantita, Parte_1
l' locale di , la di assicurazione, Controparte_10 CP_4 Controparte_5 Controparte_12 società per azioni e Controparte_7
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato. “Con atto di citazione notificato il 3.3.17 e convenivano innanzi al CP_3 Controparte_2
Tribunale civile di Viterbo la per ottenerne Controparte_14 la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del decesso della madre Persona_3
Esponeva parte attrice che era deceduta il 9.5.2015; che la stessa il 28.5.2002 Persona_3 essendo affetta da neuropatia cronica invalidante era stata giudicata invalida al 100% dal punto di vista lavorativo;
che il 7.3.2006 era stato diagnosticato alla stessa il morbo di Alzheimer con compromissione delle abilità motorie e deterioramento cognitivo;
che per tale ragione la madre dal
31.1.2007 era stata affidata alle cure del Centro Riabilitativo;
che gli esami Controparte_14 effettuati all'inizio della degenza avevano confermato la presenza del morbo di Alzheimer;
che la era stata esonerata per i primi mesi di degenza dal pagamento della quota diaria Persona_3 giornaliera;
che la convenuta a tale titolo aveva chiesto per il periodo dal 21.11.2007 al 31.5.2012 il pagamento di € 58,95 al giorno;
che tale richiesta era giunta dopo la diagnosi definitiva di morbo di Alzheimer;
che nel primo periodo la madre si intratteneva nel giardino della convenuta;
che il
9.8.2011 la madre era caduta, a causa della negligenza del personale sanitario, rompendosi il femore sinistro;
che il 16.8.2011 era stata operata presso l' ; che il Parte_4
25.8.2011 la era rientrata presso la convenuta, definitivamente allettata;
che le Persona_3 condizioni generali della madre erano peggiorate e si era aggravato il percorso di deterioramento cognitivo e fisico;
che il figlio era entrato in una fase depressiva dovendo ricorrere alla cura CP_3 di specialisti psichiatri ed alla assunzione di farmaci antidepressivi;
che avevano cercato in diverse occasioni di relazionarsi con il personale amministrativo della Casa di cura;
che il 5.6.2012 avevano comunicato alla convenuta di non voler pagare la diaria giornaliera;
che nei successivi tre anni la convenuta non aveva più chiesto tale pagamento;
che dal 2007 al giugno 2012 avevano versato alla convenuta la somma di € 96.574,05 per la diaria giornaliera;
che il 7.5.2015 la madre era stata ricoverata d'urgenza in ospedale per una polmonite ab ingestis causata dalla negligenza degli interventi del personale sanitario della convenuta;
che per la sepsi irreversibile, la madre era entrata in stato comatoso decedendo il 9.5.2015 per: “malattia iniziale: Morbo di Alzheimer;
polmonite.
Malattia terminale: stato settico;
shock irreversibile”; che il 4.5.2016 avevano chiesto alla convenuta la restituzione della somma di € 96.574,05; che il tentativo di mediazione non era riuscito a risolvere la questione;
che la convenuta era tenuta ai sensi dell'art. 1218 cc non essendo stato diligente il comportamento del personale sanitario;
che le condizioni di salute della erano Persona_3 peggiorate per la negligenza ed imperizia degli interventi eseguiti dal personale sanitario della convenuta;
che la polmonite era stata causata dall'inalazione di secrezioni infette;
che la convenuta non aveva adottato le misure necessarie per prevenire ed evitare tale ingestione;
che la convenuta non aveva verificato lo stato delle condizioni igieniche delle cavità paranasali e del cavo orofaringeo;
che non era stata controllata la capacità della di terminare il pasto senza disturbi;
che Persona_3 la paziente non era stata sostenuta con un adeguato potenziamento delle difese immunitarie;
chela stessa era giunta all'ospedale in stato comatoso, con sepsi irreversibile;
che la convenuta non aveva rilevato la patologia né i sintomi con cui si era presentata, quali febbre, tosse, respiro sibilante, difficoltà di deglutizione e perdita di peso;
che la convenuta non aveva avvertito neanche i parenti dell'aggravamento delle condizioni di salute della loro familiare;
che avevano diritto al risarcimento iure hereditatis del danno sofferto;
che la condotta del personale della convenuta aveva determinato la caduta dell'agosto 2011 ed il conseguente definitivo allettamento, nonché la polmonite ab ingestis del maggio 2015; che per il relativo inadempimento contrattuale avevano diritto al risarcimento del danno riflesso e di quello biologico quantificato nel 100%; che il diritto al risarcimento del danno da perdita della vita era trasmissibile “iure hereditatis”; che inoltre avevano subito un danno biologico de iure proprio per la perdita di un parente;
che il danno morale soggettivo era costituito dalla fase depressiva in cui era entrato il figlio nel 2012; che inoltre avevano diritto alla CP_3 restituzione di quanto corrisposto a titolo di contributo diaria giornaliera;
che la era Persona_3 affetta da morbo di Alzheimer, necessitando di assistenza domiciliare;
che la stessa era stata ricoverata presso quando era già affetta da Demenza cronica all'età di 85 anni;
Controparte_14 che la convenuta non aveva chiesto il versamento della diaria sino al 2007; che da tale data la convenuta aveva chiesto il pagamento dei € 58,95 per la diaria giornaliera;
che tale richiesta era basata su una diagnosi diversa dalla reale infermità della paziente ottantacinquenne;
che i malati di
Alzheimer non erano tenuti al versamento di alcuna retta in quanto non erano scindibili le attività socioassistenziali da quelle sanitarie e che per la diaria giornaliera avevano versato dal 2007 al
2012 la somma complessivo di € 96.574,05. Si costituiva la Parte_3
esponendo che era stata presentata una domanda infondata e basata
[...] su una ricostruzione dei fatti non veritiera;
che era deceduta il 9.5.2015, all'età Persona_3 di 93 anni e dopo otto anni di degenza;
che la responsabilità del decesso non era in alcun modo riconducibile alla;
che la Paziente era stata sempre scrupolosamente assistita Parte_1 anche se i parenti non avevano corrisposto le rette di degenza;
che la era stata Persona_3 ricoverata con diagnosi di “demenza mista ipertensione arteriosa ulcera vascolare arto inferiore sx”; che tale ricovero era stato disposto nel gennaio 2007 da parte della;
che durante il CP_4 ricovero i parenti della paziente non avevano mai contestato la non correttezza delle prestazioni sanitarie e socio assistenziali;
che le condizioni cliniche della paziente al momento del ricovero presentavano criticità non evidenziate nell'atto introduttivo;
che la stessa si trovava in un'età estremamente avanzata con rilevanti problemi alla deambulazione, alla postura, con ulcera vascolare arto inferiore sinistro, edemi agli arti inferiori, osteoporosi grave, ipertensione arteriosa, insufficienza venosa cronica, cardiopatia sclero-ipertensiva, sindrome da allettamento e demenza senile vascolare con parkinsonismo;
che nel mese di agosto del 2011 la era stata Persona_3 ricoverata ed operata presso l' di per la frattura del femore sinistro causata Parte_4 CP_4 non da una caduta ma verosimilmente dalla pregressa osteoporosi;
che anche in tale circostanza i parenti della paziente non avevano avanzato contestazioni;
che il decesso avvenuto dopo quattro anni non era stato cagionato dalla frattura, intervenuta quanto la paziente era già completamente inabile e non in grado di deambulare;
che dopo l'intervento al femore, la era stata nuovamente Persona_3 ricoverata presso la;
che nel maggio 2015 per improvvise complicazioni la paziente CP_14 era stata ricoverata presso l' di decedendo il 9.5.2015; che la paziente era Parte_4 CP_4 stata ricoverata in età avanzata e con gravi patologie croniche già presenti;
che nessuna responsabilità poteva essere attribuita a;
che l'aspettativa di vita della Parte_1 era molto bassa;
che anche la frattura al femore non era avvenuta per eventi traumatici Persona_3
o per responsabilità della;
che gli attori non avevano provato le circostanze in cui era Parte_1 caduta la paziente;
che anche la polmonite non era in rapporto causale con la frattura essendo verificatasi dopo quattro anni;
che la aveva cessato di deambulare prima della frattura Persona_3 del femore;
che parte attrice era tenuta a provare la dipendenza causale tra la frattura del femore e la polmonite ab ingestis;
che le prestazioni erogate alla paziente erano state caratterizzate dalla massima diligenza e professionalità; che aveva regolarmente monitorando lo stato di salute della effettuando tutte le prestazioni curative assicurate e garantite dal Servizio sanitario Persona_3 nazionale;
che la polmonite non era stata cagionata dalla aspirazione di residui di cibo ma di secrezioni rino ed orofaringee e dalle basse difese immunitarie presenti per l'età e le patologie della paziente;
che il danno richiesto era stato quantificato in misura eccessiva e generica;
che era inammissibile la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale tanatologico, proposta iure hereditario;
che il decesso era avvenuto per cause non riconducibili alla condotta di Parte_1
e del suo personale;
che l'asserita depressione psicologica del figlio era emersa
[...] CP_3 nel 2012, molto prima del decesso della che alcuna prova era stata fornita in relazione Persona_3 alle condizioni della figlia;
che la paziente non aveva percepito il proprio stato essendo CP_2 stata l'agonia breve ed inconsapevole e che aveva interesse a chiamare in causa la spa
[...]
la e la per essere CP_7 Controparte_5 Controparte_15 manlevata in caso di condanna poiché al momento della frattura del 9.8.2011 era assicurata con
[...]
Co
al momento del decesso del 9.5.2015 con la ed al momento della CP_7 Controparte_5 richiesta di risarcimento del 12.3.17 con la che le richieste di Controparte_12 restituzione erano infondate;
che la al 31.5.2012 aveva corrisposto a Persona_3 Parte_1 la somma complessiva di € 87.731,55; che gli attori non avevano provato di aver effettuato i pagamenti;
che gestiva la Casa di Cura “ ” ove era stata ricoverata la Controparte_14 Persona_3 che tale struttura era stata autorizzata e accreditata con il sistema sanitario regionale in forza di distinte delibere della Giunta Regionale del Lazio;
che la normativa regionale aveva disciplinato le modalità per l'avvio degli assistiti nelle RSA e la quota di diaria posto a loro carico o del servizio sanitario nazionale in forza della natura sanitaria o meno della prestazione resa;
che per i non abbienti era stato previsto l'intervento economico del Comune di residenza;
che anche le strutture dedicate ai pazienti affetti da Alzheimer erano soggette quali RSA a tale disciplina per la ripartizione delle spese;
che parte attrice non aveva provato la relazione tra le prestazioni sanitarie e quelle assistenziali erogate alla che il mutamento del regime assistenziale ed economico Persona_3 applicabile alla non poteva avere effetto retroattivo;
che la quota parte della retta Persona_3 avente natura non sanitaria doveva essere integrata dalla;
che aveva comunque diritto CP_4 al corrispettivo per le prestazioni assistenziali rese a favore della paziente, in caso a carico del sistema sanitario regionale;
che per tale ragione il contraddittorio doveva essere integrato nei confronti della;
che le fatture per le prestazioni rese dal Controparte_10
31.5.2012 al 7.5.2015, come meglio richiamate in atti, non erano state pagate;
che aveva fornito prestazioni di riabilitazione e ricovero sino al mese di maggio del 2015, senza alcuna contestazione;
che gli attori quali eredi della erano tenuti a versare a la somma Persona_3 Parte_1 complessiva di € 64.319,75, come meglio specificato in atti che in caso di accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito il pagamento in via riconvenzionale doveva essere posto a carico dell' . Si costituiva la esponendo che Controparte_10 Controparte_5 era inefficace la garanzia assicurativa per i fatti di causa;
che la polizza assicurativa n. 330268919 era stata stipulata per il periodo dal 31.12.2013 al 31.12.2014 e prorogata al 31.7.2015; che aveva segnalato all'assicurazione la richiesta risarcitoria degli attori per la Parte_1 prima volta con la notifica dell'atto di citazione;
che la garanzia assicurativa era del tipo claims made come meglio descritto in atti;
che la garanzia assicurativa era cessata il 31.7.2015 essendosi la avvalsa della facoltà di recesso;
che per le previsioni dell'art. 1 lettera a delle Parte_1 condizioni particolari di assicurazione la garanzia non operava in riferimento alla richiesta di risarcimento danni pervenuta per la prima volta il 12.3.2017 in quanto trascorsi più di due anni dalla cessazione della copertura;
che la pretesa garanzia assicurativa operava comunque entro il limite del massimale previsto di € 500.000,00 per persona con l'applicazione della franchigia pari ad €
20.000,00; che la garanzia assicurativa non era dovuta per la responsabilità del personale non dipendente;
che la garanzia assicurativa non operava in relazione alla richiesta di restituzione delle somme versate quale diaria, trattandosi di obblighi restitutori e non indennitari;
che aderiva alla difese della essendo infondata la domanda di parte attrice;
che alcuna Parte_1 responsabilità era a carico della;
che parte attrice non aveva provato la Parte_1 consistenza del danno lamentato né la responsabilità della convenuta;
che non Parte_1 era dovuto il danno morale oltre a quello biologico;
che non erano stati provati i presupposti per ritenere sussistente il danno iure hereditatis e che il danno era stato quantificato in misura eccessiva.
Si costituiva in giudizio la esponendo che la garanzia assicurativa non era Controparte_7 sussistente in quanto la polizza n. 502850 del 30.12.2003 era cessata il 30.12.2013; che detta polizza garantiva i danni nei limiti del massimale di € 1.000.000,00 nei limiti temporali indicati in atti,
“richiesta di risarcimento pervenuta per la prima volta all' durante il periodo di efficacia Parte_5 del contratto e riferita a fatti colposi risalenti ad un periodo non superiore ai due anni antecedenti la data di effetto della polizza”; che nel caso in questione, la prima richiesta era contenuta nella notifica dell'atto introduttivo della causa del 12.3.2017, pervenuta quando la polizza era cessata da anni;
che l'evento della frattura non era stato denunciato all'epoca del suo accadimento e comunque Cont non era stato comunicato all' ; che dovevano essere in ogni caso applicate la franchigia di €
500,00; che si associava alle difese spiegate dalla essendo stata proposta una Parte_1 domanda infondata e che la domanda non era stata supportata da elementi di prova. Si costituiva la esponendo che si associava alla difese della Controparte_16
; che era stata presentata una domanda infondata e generica;
che era assente il Parte_1 nesso di causalità tra il ricovero presso ed il decesso della che il Controparte_14 Persona_3 quadro clinico della paziente era già compromesso all'ingresso nella struttura delle convenuta;
che trattandosi di un'obbligazione di mezzi era rilevante la diligenza del debitore;
che la prestazione non era rimasta inadempiuta;
che non era dovuto alcun risarcimento né iure proprio né iure hereditatis;
che era stata prevista una franchigia contrattuale di € 100.000,00 e che la domanda di restituzione non rientrava tra le prestazioni assicurate. Si costituiva la Controparte_10 esponendo che parte attrice non aveva provato di aver attivato il procedimento di mediazione;
che per le controversie tra le e le RSA in regime di accreditamento sussisteva la competenza del Pt_6
Giudice Amministrativo;
che la pretesa creditoria si era prescritta per il decorso della prescrizione semestrale ex art. 2954 c.c. e comunque di quella quinquennale ex art. 2948 c.c.; che le domande svolte a titolo di “retta” giornaliera per il ricovero in “Lungodegenza Medica” erano sottoposte al termine prescrizionale dell'art. 2954 c.c. in quanto aventi natura alberghiera;
che le pretese creditorie erano prescritte essendo relative a prestazioni rese prima del 2015; che aveva corrisposto a la quota di sua competenza per tutto il periodo di ricovero della Parte_1 Persona_3 che la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza in ambito sanitario era di competenza della PA nell'esercizio discrezionalità tecnica;
che i LEA interessanti i fatti di causa erano stati approvati con
DPCM 14 febbraio 2001 e DPCM 29 novembre 20011; che in forza dei LEA la paziente era tenuta a partecipare al 50% alla diaria;
che la era stata ricoverata presso la struttura R.S.A. Persona_3
Villa Immacolata sulla base della autorizzazione per la tipologia Lungodegenza Medica concessa dal competente dirigente dell' ; che non erano stati mati autorizzati trattamenti Parte_7 intensivi o estensivi negli oltre otto anni di ricovero e che il piano terapeutico non era stato contestato. Istruita come in atti la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate all' udienza dell'11.6.20”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- respinge la domanda di parte attrice e la riconvenzionale della convenuta;
- Compensa le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta;
condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite delle chiamate in causa liquidate per ogni parte in € 2.500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello la ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello qui interposto dalla 1) in via Parte_3 principale: riformare la sentenza n. 1065/2020, resa dal Tribunale Civile di Viterbo, all'esito del procedimento n. 1672/2017, accogliendo la domanda riconvenzionale svolta dalla
[...] nel giudizio di primo grado e contenuta nella Parte_3 comparsa di costituzione e risposta, in quanto fondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare i Signori e a pagare in favore di la somma Euro Controparte_2 CP_3 Parte_1
64.319,15, ovvero il diverso importo ritenuto dovuto, oltre interessi di mora come previsti dall'articolo 5 del D.lgs. n. 231/2002, a far data dalle scadenza delle fatture sino al saldo effettivo;
2) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CpA come per legge”
§ 5. — L'appellata , costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_5
23/03/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Corte d'Appello, contrariis rejectis, per quanto di interesse processuale della concludente, dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado relativamente al capo di sentenza che ha rigettato la domanda dei sigg.ri e poi rigettare l'appello ex adverso CP_2 proposto in quanto infondato in fatto e in diritto con riferimento alla condanna alle spese pronunziata in primo grado, confermando in parte qua la decisione di prime cure. In ogni caso con vittoria di spese, compensi, rimborso forfetario spese generali, Iva e CAP del presente grado di giudizio”.
§ 6. — L'appellata , costituitasi con comparsa di Controparte_10 risposta depositata in data 14/04/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Concludendo, la difesa della prende atto del giudicato CP_4 formatosi sul criterio di riparto delle spese di degenza della sig.ra (nella misura del Persona_3
50% a carico della e nella Misura del 50% a carico della degente) e della domanda Parte_7 di condanna al pagamento formulata in questo giudizio di appello nei soli confronti dei sigg. CP_2
e, pertanto, chiede il rigetto della richiesta di riforma del capo di sentenza con cui il Giudice di primo grado ha correttamente condannato alla refusione delle spese in favore della Parte_1
, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Vinte le spese di Parte_7 giudizio”.
§ 7. — L'appellata , costituitasi con comparsa di risposta Controparte_12 depositata in data 23/04/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni diversa eccezione e deduzione, per quanto di interesse della , dichiarare l'intervenuto passaggio Controparte_12 in giudicato della sentenza di primo grado del Tribunale di Viterbo n. 1065/2020 relativamente al capo di sentenza che ha rigettato la domanda dei Sigg.ri nonché rigettare l'appello proposto CP_2 dalla in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in Parte_1 narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 1065/2020 del Tribunale di Viterbo con riferimento alla condanna alle spese della in favore della Parte_1 Controparte_12
. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
[...]
§ 8. — Gli appellati e costituitisi con comparsa di risposta con appello Controparte_2 CP_2 incidentale depositata in data 22/04/2021, hanno resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal , per Parte_1 tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame di , per le Parte_1 motivazioni di cui in narrativa, risultando il credito azionato dall'appellante principale prescritto ai sensi dell'art. 2954 c.c.; 3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce il rigetto della richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti da Controparte_2
e , e, per l'effetto, accertare la responsabilità ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. della CP_3
R.S.A., avendo essa aggravato ed accelerato il percorso dì deterioramento cognitivo e fisico della fu sig.ra e successivamente cagionato il decesso, con condanna di al Persona_3 Parte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, nella rispettive misure di Euro 40.000,00 e di Euro 70.000,00 o nella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche in via equitativa;
4) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda degli appellanti incidentali, ai sensi dell'art. 2033 c.c., e di ripetizione della diaria giornaliera per le prestazioni di natura assistenziale/alberghiera indebitamente corrisposte per il periodo dal 2007 al 2012 e, per effetto di tale riforma, condannare alla restituzione dell'importo di € 96.574,05 pari alla diaria versata dal 2007 al Parte_1 2012 per le causali di cui in narrativa;
5) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi al doppio grado di giudizio”.
§ 9. — All'udienza del 04/05/2021è stata dichiarata la contumacia di Controparte_7
[...]
§ 10. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 11. — L'appello principale si articola in due motivi.
§ 11.1. — Il primo motivo dell'appello principale è così rubricato: “prima parte del provvedimento impugnato e modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado oltre all'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione ed errata applicazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Omessa, errata, carente ed insufficiente motivazione della sentenza, errata valutazione delle circostanze di fatto e delle prove fornite dalla ”. Parte_1
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Tutte le relative pretese economiche avanzate dalla sono prescritte essendo trascorso il termine di cui all'art. Parte_1
2954 c.c.” (cfr. pag. 6 sentenza).
Deduce l'appellante che la prescrizione presuntiva di cui all'articolo 2954 c.c., come tutte le prescrizioni di tale natura, presuppone che il pagamento sia già stato effettuato mentre, nel caso di specie, è pacifico che i germani hanno provveduto al pagamento delle rette CP_2 della propria madre sino al 2012. Persona_3
Il motivo è fondato.
Innanzitutto, deve osservarsi che la presunzione di pagamento prevista dagli articoli
2954, 2955 e 2956 cod. civ. va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione ne rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto (cfr. Cass. Sez. 2, 03/02/1995, n. 1304, Rv. 490268 - 01).
In particolare “L'art. 2954 cod. civ. regola le differenti ipotesi di credito relativi all'alloggio e al vitto somministrati dagli albergatori e dagli osti ovvero relativi all'alloggio da chiunque dato con o senza pensione. Pertanto, il diritto di chi, non essendo né albergatore né oste, abbia fornito soltanto del vitto, non è soggetto alla prescrizione presuntiva di cui alla predetta disposizione di legge” (Cass. Sez. 3, 21/12/1968, n. 4048, Rv. 337671 - 01).
Dunque l'art. 2954 c.c. si applica soltanto se il rapporto è di tipo privatistico e caratterizzato da continuità e periodicità delle prestazioni, mentre deve essere escluso nei casi in cui vi siano aspetti di natura pubblicistica o contrattuale atipica (ad es. convenzioni sanitarie stipulate con enti pubblici dove prevalgono obblighi regolamentari o concessori).
Nel caso di specie è evidente invece che il rapporto era interamente formalizzato in quanto svolto da una struttura sanitaria accreditata con il servizio sanitario regionale che fornisce prestazioni in favori di soggetti individuati dalle aziende sanitarie.
Inoltre, il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 2954 c.c., relativa al diritto al compenso degli osti e albergatori è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore.
Tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza.
Nel caso di specie invece i fratelli non solo hanno ammesso di non aver pagato CP_2 quanto dovuto all'appellante ma hanno altresì contestato la dovutezza del credito svolgendo altresì azione di ripetizione per quanto pagato sino al 2012.
Quindi, in base all'art. 2959 cod. civ., l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata qualora chi la oppone abbia comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione della quale il creditore pretende l'adempimento, non sia stata estinta.
Infatti, l'eccezione stessa implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore.
§ 11.2. — Il secondo motivo dell'appello principale è così rubricato: “seconda parte del provvedimento impugnato e modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado oltre all'indicazione delle circostanze da cui deriva il travisamento delle circostanze di fatto e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Omessa, errata, carente ed insufficiente motivazione della sentenza, errata valutazione delle circostanze di fatto e delle prove fornite dalla ”. Parte_1
Si legge in proposito nella sentenza impugnata “Compensa le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta;
condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite delle chiamate in causa liquidate per ogni parte in € 2.500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge”.
Il motivo è fondato.
Invero, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. Sez. 3, 06/12/2019, n. 31889, Rv. 655979 - 02).
Nel caso di specie invece l'evocazione in giudizio dei terzi si era resa necessaria a seguito delle domande proposte dagli attori.
§ 12. — e hanno rinunciato all'appello incidentale e pertanto Controparte_2 CP_3 nessuna statuizione dovrà essere adottata al riguardo.
§ 13. — In conclusione l'appello principale deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, e debbono essere condannati, in solido tra loro, a pagare Controparte_2 CP_3 alla ordine dei chierici regolari ministri degli infermi, la somma di euro 64.319,15 Parte_1 come risultante dalle fatture in atti (cfr. All. n. 15 della comparsa di costituzione e risposta) emesse da in relazione alle rette di degenza dovute per il ricovero della Signora Parte_1 oltre interessi legali decorrenti dal 20.06.2027 data in cui è stata depositata la comparsa Persona_3 di costituzione con domanda riconvenzionale nel giudizio di primo grado (non essendovi prova della comunicazione delle fatture in data antecedente) sino al saldo effettivo.
§ 14. — Attesa la complessità ed obiettiva opinabilità delle questioni affrontate le spese dei due gradi di giudizio possono essere interamente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] nei confronti di e Parte_3 Controparte_2 CP_3 [...]
, Controparte_10 Controparte_5 Controparte_7 [...]
e sull'appello incidentale proposto da e Controparte_12 Controparte_2 avverso la sentenza definitiva n. 1065/2020 emessa dal Tribunale ordinario di Viterbo, CP_3 così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
e , in solido tra loro, a pagare alla ordine dei CP_2 CP_3 Parte_1 chierici regolari ministri degli infermi, la somma di euro 64.319,15 oltre interessi legali dal
20.06.2017 sino al saldo effettivo;
2. spese dei due gradi di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
IO EL
Sezione VI civile
R.G. 6037/2020
All'udienza collegiale del giorno 15/10/2025 ore 12:25
Presidente Relatore Dott. IO EL Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Avv. SPERATI LORENZO avv. Ballirà in sost
Avv. PIERALLINI LAURA
Appellato/i
Controparte_2
Avv. IASEVOLI ESPEDITO presente
CP_3
Avv. IASEVOLI ESPEDITO
CP_4
Avv. ACCIARI MARIA LUISA
Controparte_5
CP_ Avv. CILIBERTI GIUSEPPE avv. Acuzzi in
Controparte_7
Avv.
Controparte_8
Avv. PERUGI STEFANO avv. Piermartini in sost
***
Le parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
RT IA
Assistente giudiziario
IL PRESIDENTE dr IO EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. IO EL - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6037 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_3
(Partita IVA: ;), in persona del procuratore speciale, Dott.
[...] P.IVA_1 CP_9
, all'uopo autorizzato giusta procura speciale a rogito Notaio rep. n.
[...] Persona_1
97096 e racc. n. 16966, del 14 ottobre 2014, rappresentata e difesa dagli Avvocati Laura Pierallini
(C.F. - PEC: ) e OR PE CodiceFiscale_1 Email_1
(C.F. - PEC: ), ed elettivamente CodiceFiscale_2 Email_2 domiciliata presso lo studio della prima in Roma, Viale Liegi n. 28, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. e (C.F. Controparte_2 C.F._3 CP_3
) elettivamente domiciliati per questa procedura in Roma, alla Via Simone C.F._4
Martini n. 125, presso lo studio dell'Avv.to Espedito Iasevoli (C.F. -PEC: C.F._5
, giusta procura in atti;
Email_3
- APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI –
e
(C.F. e Partita IVA: ) in Controparte_10 P.IVA_2 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa con CP_11 sede a in Via Enrico Fermi n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Acciari (C.F. CP_4
– PEC: – ed elettivamente C.F._6 Email_4 domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Occhipinti in Roma, Via Belsiana n. 71, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
e
C.F. e Partita IVA , con sede in Mogliano Controparte_5 P.IVA_3 P.IVA_4
Veneto (TV) Via Marocchesa 14, elettivamente domiciliata in Roma Via Monte Zebio n. 28 presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Ciliberti del Foro di Roma (C.F. - PEC: C.F._7
) che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
Email_5
- APPELLATA -
e
(C.F. e Partita IVA: Controparte_12
), con sede in Verona Lungadige Cangrande 16, in persona del suo procuratore Dott. P.IVA_5
delegato alla rappresentanza ed alla firma sociale giusto atto dell'08/01/2019 del CP_13
Notaio Dott. (rep. 15415 racc. 8646), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Persona_2
ER (C.F. – PEC ed CodiceFiscale_8 Email_6 elettivamente domiciliata presso il suo studio in , Via Marconi 7, giusta procura in atti;
CP_4
- APPELLATA -
e
Controparte_7
- APPELLATA CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 13/11/2020 la
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza definitiva Parte_3 pronunciata dal Tribunale ordinario di Viterbo n. 1065/2020, pubblicata in data 14 ottobre 2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 778/2017, promosso da e nei suoi CP_3 Controparte_2 confronti.
Nel giudizio di primo grado la chiamava in giudizio, per essere garantita, Parte_1
l' locale di , la di assicurazione, Controparte_10 CP_4 Controparte_5 Controparte_12 società per azioni e Controparte_7
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato. “Con atto di citazione notificato il 3.3.17 e convenivano innanzi al CP_3 Controparte_2
Tribunale civile di Viterbo la per ottenerne Controparte_14 la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del decesso della madre Persona_3
Esponeva parte attrice che era deceduta il 9.5.2015; che la stessa il 28.5.2002 Persona_3 essendo affetta da neuropatia cronica invalidante era stata giudicata invalida al 100% dal punto di vista lavorativo;
che il 7.3.2006 era stato diagnosticato alla stessa il morbo di Alzheimer con compromissione delle abilità motorie e deterioramento cognitivo;
che per tale ragione la madre dal
31.1.2007 era stata affidata alle cure del Centro Riabilitativo;
che gli esami Controparte_14 effettuati all'inizio della degenza avevano confermato la presenza del morbo di Alzheimer;
che la era stata esonerata per i primi mesi di degenza dal pagamento della quota diaria Persona_3 giornaliera;
che la convenuta a tale titolo aveva chiesto per il periodo dal 21.11.2007 al 31.5.2012 il pagamento di € 58,95 al giorno;
che tale richiesta era giunta dopo la diagnosi definitiva di morbo di Alzheimer;
che nel primo periodo la madre si intratteneva nel giardino della convenuta;
che il
9.8.2011 la madre era caduta, a causa della negligenza del personale sanitario, rompendosi il femore sinistro;
che il 16.8.2011 era stata operata presso l' ; che il Parte_4
25.8.2011 la era rientrata presso la convenuta, definitivamente allettata;
che le Persona_3 condizioni generali della madre erano peggiorate e si era aggravato il percorso di deterioramento cognitivo e fisico;
che il figlio era entrato in una fase depressiva dovendo ricorrere alla cura CP_3 di specialisti psichiatri ed alla assunzione di farmaci antidepressivi;
che avevano cercato in diverse occasioni di relazionarsi con il personale amministrativo della Casa di cura;
che il 5.6.2012 avevano comunicato alla convenuta di non voler pagare la diaria giornaliera;
che nei successivi tre anni la convenuta non aveva più chiesto tale pagamento;
che dal 2007 al giugno 2012 avevano versato alla convenuta la somma di € 96.574,05 per la diaria giornaliera;
che il 7.5.2015 la madre era stata ricoverata d'urgenza in ospedale per una polmonite ab ingestis causata dalla negligenza degli interventi del personale sanitario della convenuta;
che per la sepsi irreversibile, la madre era entrata in stato comatoso decedendo il 9.5.2015 per: “malattia iniziale: Morbo di Alzheimer;
polmonite.
Malattia terminale: stato settico;
shock irreversibile”; che il 4.5.2016 avevano chiesto alla convenuta la restituzione della somma di € 96.574,05; che il tentativo di mediazione non era riuscito a risolvere la questione;
che la convenuta era tenuta ai sensi dell'art. 1218 cc non essendo stato diligente il comportamento del personale sanitario;
che le condizioni di salute della erano Persona_3 peggiorate per la negligenza ed imperizia degli interventi eseguiti dal personale sanitario della convenuta;
che la polmonite era stata causata dall'inalazione di secrezioni infette;
che la convenuta non aveva adottato le misure necessarie per prevenire ed evitare tale ingestione;
che la convenuta non aveva verificato lo stato delle condizioni igieniche delle cavità paranasali e del cavo orofaringeo;
che non era stata controllata la capacità della di terminare il pasto senza disturbi;
che Persona_3 la paziente non era stata sostenuta con un adeguato potenziamento delle difese immunitarie;
chela stessa era giunta all'ospedale in stato comatoso, con sepsi irreversibile;
che la convenuta non aveva rilevato la patologia né i sintomi con cui si era presentata, quali febbre, tosse, respiro sibilante, difficoltà di deglutizione e perdita di peso;
che la convenuta non aveva avvertito neanche i parenti dell'aggravamento delle condizioni di salute della loro familiare;
che avevano diritto al risarcimento iure hereditatis del danno sofferto;
che la condotta del personale della convenuta aveva determinato la caduta dell'agosto 2011 ed il conseguente definitivo allettamento, nonché la polmonite ab ingestis del maggio 2015; che per il relativo inadempimento contrattuale avevano diritto al risarcimento del danno riflesso e di quello biologico quantificato nel 100%; che il diritto al risarcimento del danno da perdita della vita era trasmissibile “iure hereditatis”; che inoltre avevano subito un danno biologico de iure proprio per la perdita di un parente;
che il danno morale soggettivo era costituito dalla fase depressiva in cui era entrato il figlio nel 2012; che inoltre avevano diritto alla CP_3 restituzione di quanto corrisposto a titolo di contributo diaria giornaliera;
che la era Persona_3 affetta da morbo di Alzheimer, necessitando di assistenza domiciliare;
che la stessa era stata ricoverata presso quando era già affetta da Demenza cronica all'età di 85 anni;
Controparte_14 che la convenuta non aveva chiesto il versamento della diaria sino al 2007; che da tale data la convenuta aveva chiesto il pagamento dei € 58,95 per la diaria giornaliera;
che tale richiesta era basata su una diagnosi diversa dalla reale infermità della paziente ottantacinquenne;
che i malati di
Alzheimer non erano tenuti al versamento di alcuna retta in quanto non erano scindibili le attività socioassistenziali da quelle sanitarie e che per la diaria giornaliera avevano versato dal 2007 al
2012 la somma complessivo di € 96.574,05. Si costituiva la Parte_3
esponendo che era stata presentata una domanda infondata e basata
[...] su una ricostruzione dei fatti non veritiera;
che era deceduta il 9.5.2015, all'età Persona_3 di 93 anni e dopo otto anni di degenza;
che la responsabilità del decesso non era in alcun modo riconducibile alla;
che la Paziente era stata sempre scrupolosamente assistita Parte_1 anche se i parenti non avevano corrisposto le rette di degenza;
che la era stata Persona_3 ricoverata con diagnosi di “demenza mista ipertensione arteriosa ulcera vascolare arto inferiore sx”; che tale ricovero era stato disposto nel gennaio 2007 da parte della;
che durante il CP_4 ricovero i parenti della paziente non avevano mai contestato la non correttezza delle prestazioni sanitarie e socio assistenziali;
che le condizioni cliniche della paziente al momento del ricovero presentavano criticità non evidenziate nell'atto introduttivo;
che la stessa si trovava in un'età estremamente avanzata con rilevanti problemi alla deambulazione, alla postura, con ulcera vascolare arto inferiore sinistro, edemi agli arti inferiori, osteoporosi grave, ipertensione arteriosa, insufficienza venosa cronica, cardiopatia sclero-ipertensiva, sindrome da allettamento e demenza senile vascolare con parkinsonismo;
che nel mese di agosto del 2011 la era stata Persona_3 ricoverata ed operata presso l' di per la frattura del femore sinistro causata Parte_4 CP_4 non da una caduta ma verosimilmente dalla pregressa osteoporosi;
che anche in tale circostanza i parenti della paziente non avevano avanzato contestazioni;
che il decesso avvenuto dopo quattro anni non era stato cagionato dalla frattura, intervenuta quanto la paziente era già completamente inabile e non in grado di deambulare;
che dopo l'intervento al femore, la era stata nuovamente Persona_3 ricoverata presso la;
che nel maggio 2015 per improvvise complicazioni la paziente CP_14 era stata ricoverata presso l' di decedendo il 9.5.2015; che la paziente era Parte_4 CP_4 stata ricoverata in età avanzata e con gravi patologie croniche già presenti;
che nessuna responsabilità poteva essere attribuita a;
che l'aspettativa di vita della Parte_1 era molto bassa;
che anche la frattura al femore non era avvenuta per eventi traumatici Persona_3
o per responsabilità della;
che gli attori non avevano provato le circostanze in cui era Parte_1 caduta la paziente;
che anche la polmonite non era in rapporto causale con la frattura essendo verificatasi dopo quattro anni;
che la aveva cessato di deambulare prima della frattura Persona_3 del femore;
che parte attrice era tenuta a provare la dipendenza causale tra la frattura del femore e la polmonite ab ingestis;
che le prestazioni erogate alla paziente erano state caratterizzate dalla massima diligenza e professionalità; che aveva regolarmente monitorando lo stato di salute della effettuando tutte le prestazioni curative assicurate e garantite dal Servizio sanitario Persona_3 nazionale;
che la polmonite non era stata cagionata dalla aspirazione di residui di cibo ma di secrezioni rino ed orofaringee e dalle basse difese immunitarie presenti per l'età e le patologie della paziente;
che il danno richiesto era stato quantificato in misura eccessiva e generica;
che era inammissibile la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale tanatologico, proposta iure hereditario;
che il decesso era avvenuto per cause non riconducibili alla condotta di Parte_1
e del suo personale;
che l'asserita depressione psicologica del figlio era emersa
[...] CP_3 nel 2012, molto prima del decesso della che alcuna prova era stata fornita in relazione Persona_3 alle condizioni della figlia;
che la paziente non aveva percepito il proprio stato essendo CP_2 stata l'agonia breve ed inconsapevole e che aveva interesse a chiamare in causa la spa
[...]
la e la per essere CP_7 Controparte_5 Controparte_15 manlevata in caso di condanna poiché al momento della frattura del 9.8.2011 era assicurata con
[...]
Co
al momento del decesso del 9.5.2015 con la ed al momento della CP_7 Controparte_5 richiesta di risarcimento del 12.3.17 con la che le richieste di Controparte_12 restituzione erano infondate;
che la al 31.5.2012 aveva corrisposto a Persona_3 Parte_1 la somma complessiva di € 87.731,55; che gli attori non avevano provato di aver effettuato i pagamenti;
che gestiva la Casa di Cura “ ” ove era stata ricoverata la Controparte_14 Persona_3 che tale struttura era stata autorizzata e accreditata con il sistema sanitario regionale in forza di distinte delibere della Giunta Regionale del Lazio;
che la normativa regionale aveva disciplinato le modalità per l'avvio degli assistiti nelle RSA e la quota di diaria posto a loro carico o del servizio sanitario nazionale in forza della natura sanitaria o meno della prestazione resa;
che per i non abbienti era stato previsto l'intervento economico del Comune di residenza;
che anche le strutture dedicate ai pazienti affetti da Alzheimer erano soggette quali RSA a tale disciplina per la ripartizione delle spese;
che parte attrice non aveva provato la relazione tra le prestazioni sanitarie e quelle assistenziali erogate alla che il mutamento del regime assistenziale ed economico Persona_3 applicabile alla non poteva avere effetto retroattivo;
che la quota parte della retta Persona_3 avente natura non sanitaria doveva essere integrata dalla;
che aveva comunque diritto CP_4 al corrispettivo per le prestazioni assistenziali rese a favore della paziente, in caso a carico del sistema sanitario regionale;
che per tale ragione il contraddittorio doveva essere integrato nei confronti della;
che le fatture per le prestazioni rese dal Controparte_10
31.5.2012 al 7.5.2015, come meglio richiamate in atti, non erano state pagate;
che aveva fornito prestazioni di riabilitazione e ricovero sino al mese di maggio del 2015, senza alcuna contestazione;
che gli attori quali eredi della erano tenuti a versare a la somma Persona_3 Parte_1 complessiva di € 64.319,75, come meglio specificato in atti che in caso di accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito il pagamento in via riconvenzionale doveva essere posto a carico dell' . Si costituiva la esponendo che Controparte_10 Controparte_5 era inefficace la garanzia assicurativa per i fatti di causa;
che la polizza assicurativa n. 330268919 era stata stipulata per il periodo dal 31.12.2013 al 31.12.2014 e prorogata al 31.7.2015; che aveva segnalato all'assicurazione la richiesta risarcitoria degli attori per la Parte_1 prima volta con la notifica dell'atto di citazione;
che la garanzia assicurativa era del tipo claims made come meglio descritto in atti;
che la garanzia assicurativa era cessata il 31.7.2015 essendosi la avvalsa della facoltà di recesso;
che per le previsioni dell'art. 1 lettera a delle Parte_1 condizioni particolari di assicurazione la garanzia non operava in riferimento alla richiesta di risarcimento danni pervenuta per la prima volta il 12.3.2017 in quanto trascorsi più di due anni dalla cessazione della copertura;
che la pretesa garanzia assicurativa operava comunque entro il limite del massimale previsto di € 500.000,00 per persona con l'applicazione della franchigia pari ad €
20.000,00; che la garanzia assicurativa non era dovuta per la responsabilità del personale non dipendente;
che la garanzia assicurativa non operava in relazione alla richiesta di restituzione delle somme versate quale diaria, trattandosi di obblighi restitutori e non indennitari;
che aderiva alla difese della essendo infondata la domanda di parte attrice;
che alcuna Parte_1 responsabilità era a carico della;
che parte attrice non aveva provato la Parte_1 consistenza del danno lamentato né la responsabilità della convenuta;
che non Parte_1 era dovuto il danno morale oltre a quello biologico;
che non erano stati provati i presupposti per ritenere sussistente il danno iure hereditatis e che il danno era stato quantificato in misura eccessiva.
Si costituiva in giudizio la esponendo che la garanzia assicurativa non era Controparte_7 sussistente in quanto la polizza n. 502850 del 30.12.2003 era cessata il 30.12.2013; che detta polizza garantiva i danni nei limiti del massimale di € 1.000.000,00 nei limiti temporali indicati in atti,
“richiesta di risarcimento pervenuta per la prima volta all' durante il periodo di efficacia Parte_5 del contratto e riferita a fatti colposi risalenti ad un periodo non superiore ai due anni antecedenti la data di effetto della polizza”; che nel caso in questione, la prima richiesta era contenuta nella notifica dell'atto introduttivo della causa del 12.3.2017, pervenuta quando la polizza era cessata da anni;
che l'evento della frattura non era stato denunciato all'epoca del suo accadimento e comunque Cont non era stato comunicato all' ; che dovevano essere in ogni caso applicate la franchigia di €
500,00; che si associava alle difese spiegate dalla essendo stata proposta una Parte_1 domanda infondata e che la domanda non era stata supportata da elementi di prova. Si costituiva la esponendo che si associava alla difese della Controparte_16
; che era stata presentata una domanda infondata e generica;
che era assente il Parte_1 nesso di causalità tra il ricovero presso ed il decesso della che il Controparte_14 Persona_3 quadro clinico della paziente era già compromesso all'ingresso nella struttura delle convenuta;
che trattandosi di un'obbligazione di mezzi era rilevante la diligenza del debitore;
che la prestazione non era rimasta inadempiuta;
che non era dovuto alcun risarcimento né iure proprio né iure hereditatis;
che era stata prevista una franchigia contrattuale di € 100.000,00 e che la domanda di restituzione non rientrava tra le prestazioni assicurate. Si costituiva la Controparte_10 esponendo che parte attrice non aveva provato di aver attivato il procedimento di mediazione;
che per le controversie tra le e le RSA in regime di accreditamento sussisteva la competenza del Pt_6
Giudice Amministrativo;
che la pretesa creditoria si era prescritta per il decorso della prescrizione semestrale ex art. 2954 c.c. e comunque di quella quinquennale ex art. 2948 c.c.; che le domande svolte a titolo di “retta” giornaliera per il ricovero in “Lungodegenza Medica” erano sottoposte al termine prescrizionale dell'art. 2954 c.c. in quanto aventi natura alberghiera;
che le pretese creditorie erano prescritte essendo relative a prestazioni rese prima del 2015; che aveva corrisposto a la quota di sua competenza per tutto il periodo di ricovero della Parte_1 Persona_3 che la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza in ambito sanitario era di competenza della PA nell'esercizio discrezionalità tecnica;
che i LEA interessanti i fatti di causa erano stati approvati con
DPCM 14 febbraio 2001 e DPCM 29 novembre 20011; che in forza dei LEA la paziente era tenuta a partecipare al 50% alla diaria;
che la era stata ricoverata presso la struttura R.S.A. Persona_3
Villa Immacolata sulla base della autorizzazione per la tipologia Lungodegenza Medica concessa dal competente dirigente dell' ; che non erano stati mati autorizzati trattamenti Parte_7 intensivi o estensivi negli oltre otto anni di ricovero e che il piano terapeutico non era stato contestato. Istruita come in atti la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate all' udienza dell'11.6.20”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- respinge la domanda di parte attrice e la riconvenzionale della convenuta;
- Compensa le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta;
condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite delle chiamate in causa liquidate per ogni parte in € 2.500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello la ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello qui interposto dalla 1) in via Parte_3 principale: riformare la sentenza n. 1065/2020, resa dal Tribunale Civile di Viterbo, all'esito del procedimento n. 1672/2017, accogliendo la domanda riconvenzionale svolta dalla
[...] nel giudizio di primo grado e contenuta nella Parte_3 comparsa di costituzione e risposta, in quanto fondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare i Signori e a pagare in favore di la somma Euro Controparte_2 CP_3 Parte_1
64.319,15, ovvero il diverso importo ritenuto dovuto, oltre interessi di mora come previsti dall'articolo 5 del D.lgs. n. 231/2002, a far data dalle scadenza delle fatture sino al saldo effettivo;
2) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CpA come per legge”
§ 5. — L'appellata , costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_5
23/03/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Corte d'Appello, contrariis rejectis, per quanto di interesse processuale della concludente, dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado relativamente al capo di sentenza che ha rigettato la domanda dei sigg.ri e poi rigettare l'appello ex adverso CP_2 proposto in quanto infondato in fatto e in diritto con riferimento alla condanna alle spese pronunziata in primo grado, confermando in parte qua la decisione di prime cure. In ogni caso con vittoria di spese, compensi, rimborso forfetario spese generali, Iva e CAP del presente grado di giudizio”.
§ 6. — L'appellata , costituitasi con comparsa di Controparte_10 risposta depositata in data 14/04/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Concludendo, la difesa della prende atto del giudicato CP_4 formatosi sul criterio di riparto delle spese di degenza della sig.ra (nella misura del Persona_3
50% a carico della e nella Misura del 50% a carico della degente) e della domanda Parte_7 di condanna al pagamento formulata in questo giudizio di appello nei soli confronti dei sigg. CP_2
e, pertanto, chiede il rigetto della richiesta di riforma del capo di sentenza con cui il Giudice di primo grado ha correttamente condannato alla refusione delle spese in favore della Parte_1
, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Vinte le spese di Parte_7 giudizio”.
§ 7. — L'appellata , costituitasi con comparsa di risposta Controparte_12 depositata in data 23/04/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni diversa eccezione e deduzione, per quanto di interesse della , dichiarare l'intervenuto passaggio Controparte_12 in giudicato della sentenza di primo grado del Tribunale di Viterbo n. 1065/2020 relativamente al capo di sentenza che ha rigettato la domanda dei Sigg.ri nonché rigettare l'appello proposto CP_2 dalla in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in Parte_1 narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 1065/2020 del Tribunale di Viterbo con riferimento alla condanna alle spese della in favore della Parte_1 Controparte_12
. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
[...]
§ 8. — Gli appellati e costituitisi con comparsa di risposta con appello Controparte_2 CP_2 incidentale depositata in data 22/04/2021, hanno resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal , per Parte_1 tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame di , per le Parte_1 motivazioni di cui in narrativa, risultando il credito azionato dall'appellante principale prescritto ai sensi dell'art. 2954 c.c.; 3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce il rigetto della richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti da Controparte_2
e , e, per l'effetto, accertare la responsabilità ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. della CP_3
R.S.A., avendo essa aggravato ed accelerato il percorso dì deterioramento cognitivo e fisico della fu sig.ra e successivamente cagionato il decesso, con condanna di al Persona_3 Parte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, nella rispettive misure di Euro 40.000,00 e di Euro 70.000,00 o nella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche in via equitativa;
4) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda degli appellanti incidentali, ai sensi dell'art. 2033 c.c., e di ripetizione della diaria giornaliera per le prestazioni di natura assistenziale/alberghiera indebitamente corrisposte per il periodo dal 2007 al 2012 e, per effetto di tale riforma, condannare alla restituzione dell'importo di € 96.574,05 pari alla diaria versata dal 2007 al Parte_1 2012 per le causali di cui in narrativa;
5) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi al doppio grado di giudizio”.
§ 9. — All'udienza del 04/05/2021è stata dichiarata la contumacia di Controparte_7
[...]
§ 10. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 11. — L'appello principale si articola in due motivi.
§ 11.1. — Il primo motivo dell'appello principale è così rubricato: “prima parte del provvedimento impugnato e modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado oltre all'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione ed errata applicazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Omessa, errata, carente ed insufficiente motivazione della sentenza, errata valutazione delle circostanze di fatto e delle prove fornite dalla ”. Parte_1
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Tutte le relative pretese economiche avanzate dalla sono prescritte essendo trascorso il termine di cui all'art. Parte_1
2954 c.c.” (cfr. pag. 6 sentenza).
Deduce l'appellante che la prescrizione presuntiva di cui all'articolo 2954 c.c., come tutte le prescrizioni di tale natura, presuppone che il pagamento sia già stato effettuato mentre, nel caso di specie, è pacifico che i germani hanno provveduto al pagamento delle rette CP_2 della propria madre sino al 2012. Persona_3
Il motivo è fondato.
Innanzitutto, deve osservarsi che la presunzione di pagamento prevista dagli articoli
2954, 2955 e 2956 cod. civ. va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione ne rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto (cfr. Cass. Sez. 2, 03/02/1995, n. 1304, Rv. 490268 - 01).
In particolare “L'art. 2954 cod. civ. regola le differenti ipotesi di credito relativi all'alloggio e al vitto somministrati dagli albergatori e dagli osti ovvero relativi all'alloggio da chiunque dato con o senza pensione. Pertanto, il diritto di chi, non essendo né albergatore né oste, abbia fornito soltanto del vitto, non è soggetto alla prescrizione presuntiva di cui alla predetta disposizione di legge” (Cass. Sez. 3, 21/12/1968, n. 4048, Rv. 337671 - 01).
Dunque l'art. 2954 c.c. si applica soltanto se il rapporto è di tipo privatistico e caratterizzato da continuità e periodicità delle prestazioni, mentre deve essere escluso nei casi in cui vi siano aspetti di natura pubblicistica o contrattuale atipica (ad es. convenzioni sanitarie stipulate con enti pubblici dove prevalgono obblighi regolamentari o concessori).
Nel caso di specie è evidente invece che il rapporto era interamente formalizzato in quanto svolto da una struttura sanitaria accreditata con il servizio sanitario regionale che fornisce prestazioni in favori di soggetti individuati dalle aziende sanitarie.
Inoltre, il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 2954 c.c., relativa al diritto al compenso degli osti e albergatori è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore.
Tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza.
Nel caso di specie invece i fratelli non solo hanno ammesso di non aver pagato CP_2 quanto dovuto all'appellante ma hanno altresì contestato la dovutezza del credito svolgendo altresì azione di ripetizione per quanto pagato sino al 2012.
Quindi, in base all'art. 2959 cod. civ., l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata qualora chi la oppone abbia comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione della quale il creditore pretende l'adempimento, non sia stata estinta.
Infatti, l'eccezione stessa implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore.
§ 11.2. — Il secondo motivo dell'appello principale è così rubricato: “seconda parte del provvedimento impugnato e modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado oltre all'indicazione delle circostanze da cui deriva il travisamento delle circostanze di fatto e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Omessa, errata, carente ed insufficiente motivazione della sentenza, errata valutazione delle circostanze di fatto e delle prove fornite dalla ”. Parte_1
Si legge in proposito nella sentenza impugnata “Compensa le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta;
condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite delle chiamate in causa liquidate per ogni parte in € 2.500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge”.
Il motivo è fondato.
Invero, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. Sez. 3, 06/12/2019, n. 31889, Rv. 655979 - 02).
Nel caso di specie invece l'evocazione in giudizio dei terzi si era resa necessaria a seguito delle domande proposte dagli attori.
§ 12. — e hanno rinunciato all'appello incidentale e pertanto Controparte_2 CP_3 nessuna statuizione dovrà essere adottata al riguardo.
§ 13. — In conclusione l'appello principale deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, e debbono essere condannati, in solido tra loro, a pagare Controparte_2 CP_3 alla ordine dei chierici regolari ministri degli infermi, la somma di euro 64.319,15 Parte_1 come risultante dalle fatture in atti (cfr. All. n. 15 della comparsa di costituzione e risposta) emesse da in relazione alle rette di degenza dovute per il ricovero della Signora Parte_1 oltre interessi legali decorrenti dal 20.06.2027 data in cui è stata depositata la comparsa Persona_3 di costituzione con domanda riconvenzionale nel giudizio di primo grado (non essendovi prova della comunicazione delle fatture in data antecedente) sino al saldo effettivo.
§ 14. — Attesa la complessità ed obiettiva opinabilità delle questioni affrontate le spese dei due gradi di giudizio possono essere interamente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] nei confronti di e Parte_3 Controparte_2 CP_3 [...]
, Controparte_10 Controparte_5 Controparte_7 [...]
e sull'appello incidentale proposto da e Controparte_12 Controparte_2 avverso la sentenza definitiva n. 1065/2020 emessa dal Tribunale ordinario di Viterbo, CP_3 così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
e , in solido tra loro, a pagare alla ordine dei CP_2 CP_3 Parte_1 chierici regolari ministri degli infermi, la somma di euro 64.319,15 oltre interessi legali dal
20.06.2017 sino al saldo effettivo;
2. spese dei due gradi di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
IO EL