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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/12/2024, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr.ssa M. Pina LAZZARA Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 562/2021 R. G., vertente tra
in persona del legale rappresentante p. t. , c. f. e P. IVA: Parte_1 Parte_2
, elettivamente domiciliata in Messina, via Giurba n. 6 (studio avv. Roberto Fiumara) P.IVA_1 presso e nel recapito professionale dell'avv. Francesco Aurelio Chillemi (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura in atti, reiterata in separato foglio allegato,
APPELLANTE contro nato a [...] il [...], c. f.: , in proprio Controparte_1 CodiceFiscale_1
e quale titolare e/o responsabile legale della i con Controparte_2 Controparte_1 sede in Furci Siculo, P. IVA: , elettivamente domiciliato in Roccalumera, via Umberto I, P.IVA_2
n. 202, presso e nello studio dell'avv. Agatino Bellomo (con PEC indicata), dal quale è rappresentato e difeso per mandato in foglio separato da considerarsi materialmente congiunto alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATO
e contro in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
____________________
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina – prima sezione civile n. 52/2021 dell'11 gennaio 2021 in materia di appalto privato – pagamento somme – risarcimento danni.
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni, anche in via istruttoria, riportandosi a tutto quanto chiesto eccepito e dedotto nell'atto di appello e nelle note di trattazione scritta depositate per le precedenti udienze ed insiste nell'accoglimento di tutte le conclusioni formalizzate, qui da intendersi, per brevità espositiva, integralmente richiamate, riportate e trascritte”.
Per l'appellato, in proprio e n. q. di titolare e/o responsabile legale della
[...]
“1) in via preliminare, ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 348 bis Controparte_4
c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dalla in persona del leg. rapp.p.t., Controparte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 52/2021, pubblicata il 14.01.2021, R.G. n.
4550/2011; 2) ritenere e dichiarare, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del
Tribunale di Messina n. 52/2021, pubblicata il 14.01.2021, R.G. n. 4550/2021; 3) nel merito rigettare, per le ragioni di fatto ed i motivi di diritto sopra esposti, le domande tutte avanzate dalla CP_6
in persona del leg. rapp. p.t., con il notificato atto di appello e, per l'effetto, confermare
[...]
integralmente la sentenza n. 52/2021, pubblicata il 14.01.2021, R.G. n. 4550/2011, resa dal Tribunale di Messina: Giudice, Dott.ssa D'Andrea; 4) condannare, infine, la Controparte_7 rapp. p.t. alla rifusione, in favore del sig. delle spese ed onorari di difesa.”. Controparte_1
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13 luglio 2021 la in persona del legale Parte_1
rappresentante p. t. , ha proposto appello davanti a questa Corte, nei confronti di Parte_2
in proprio e nella qualità di titolare e/o responsabile legale della Controparte_1
Con di e di FRE. in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 Pt_1
rappresentante p. t., avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina, ritenute assorbite buona parte delle domande avanzate dall'attore in proprio e nella Controparte_1
suddetta qualità (in particolare quelle di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 13), in parziale accoglimento di quelle esposte ai nn. 9, 10, 14, 15, 16 e 17, in esse assorbita la domanda n. 11, l'ha condannata al pagamento, in favore della ditta Controparte_4 della somma complessiva di € 31.706,50, oltre IVA, con gli interessi dalla data della domanda al soddisfo.
Ha inoltre, in parziale accoglimento delle domande esposte ai nn. 18, 19 e 20, condannato la VI. FRE.
a rimborsare al la somma di € 5.000,00 con gli interessi dalla domanda al Pt_1 CP_1
2 soddisfo, nonché, in accoglimento della domanda n. 21, ad eseguire i lavori indicati e descritti nella relazione di c. t. u. a firma dell'ing. , rigettando ogni altra domanda di parte attrice, CP_9
Con nonché tutte le domande proposte dalla FRE. e dalla in persona dei Pt_1 Controparte_10
rispettivi legali rappresentanti p. t., e compensando le spese del giudizio tra le parti ad eccezione dei
Con costi della consulenza tecnica d'ufficio, posti interamente a carico della FRE. s. r. l..
L'appellante ha criticato la pronuncia impugnata per i motivi di cui si dirà infra ed ha chiesto che, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, la stessa fosse dichiarata nulla per avere deciso sul diritto al pagamento dei lavori extra senza averne indicato le ragioni di diritto, ovvero che ne fosse dichiarata l'erroneità nella parte in cui ha ritenuto che l'esecuzione dei lavori “extra” era stata commissionata dalla con conseguente sua tenutezza al correlato pagamento, Parte_1
nonché nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale dalla società proposta;
ha chiesto inoltre che, in riforma della sentenza impugnata, fosse condannato il , in proprio e nella CP_1
qualità anzidetta, e/o chiunque altro tenuto per legge, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio di primo e secondo grado giudizio.
In via istruttoria, ha chiesto che fossa ammessa c. t. u. per quantificare i danni da lei subiti di cui alla domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale in primo grado.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 14 dicembre 2021 si è costituito in proprio e quale titolare e/o responsabile della Controparte_1 CP_2 di resistendo all'appello, di cui ha contestato uno per uno i
[...] Controparte_1
motivi, chiedendone il rigetto ove non dichiarato inammissibile ex art. 348bis c. p. c..
Con vittoria di spese e compensi del giudizio. Con Benché ritualmente citata, non si è costituita la essendone stata perciò dichiarata la CP_11 contumacia all'udienza del 4 marzo 2022.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c. p. c. e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza - come da provvedimento reso alla predetta udienza del 4 marzo 2022 -, è stata fissata l'udienza del 19 settembre 2022 per la trattazione
(onde decidere sulle istanze istruttorie avanzate da parte appellante).
Con ordinanza riservata del 19 novembre 2022 la Corte ha rigettato la richiesta di c. t. u. ed ha disposto l'acquisizione della documentazione prodotta da parte appellante, rimettendo al merito ogni valutazione riguardo alla sua utilizzabilità; ha quindi rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 25 settembre 2023.
In detta udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., la causa è stata aggiornata per il medesimo incombente, dato il carico di ruolo, al 15 gennaio 2024, nella quale, svoltasi parimenti in
3 modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate da parte appellante, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p.
c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che la mancata partecipazione della parte appellata all'udienza
“cartolare” di precisazione delle conclusioni – non essendo state presentate note di trattazione scritta dal difensore della stessa – non ha alcun rilievo sul piano processuale posto il consolidato principio giurisprudenziale, adattabile mutatis mutandis all'udienza “cartolare”, secondo il quale, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione (così ex multis Cass.
Civ. nn. 13524/2022; 26523/2020).
Tanto premesso e venendo al merito del gravame, l'appellante lamenta, in via preliminare, che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione di cui agli artt. 132 c. p. c. e 118 disp. att. c. p.
c. per avere deciso la causa senza chiarire l'inquadramento giuridico della fattispecie, non avendo il
Tribunale esposto le ragioni giuridiche poste a fondamento delle sue statuizioni e giungendo, peraltro, ad un esito sfavorevole per essa appellante sulla base di una lettura asseritamente erronea delle risultanze istruttorie ed omettendo di indicare la disciplina codicistica in concreto applicata.
Tale censura non merita accoglimento.
Con essa l'appellante deduce, in sostanza, che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente, non avendo indicato le ragioni di diritto poste a fondamento della decisione.
Sul punto è appena il caso di richiamare l'insegnamento pacifico della Suprema Corte secondo il quale il vizio previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 22156/2024; 19045/2023; 6758/2022; 3819/2020; 13977/2019;
S. U. n. 22232/2016).
Ne consegue che quello che rileva per poter dichiarare nulla la sentenza per mancanza di una vera motivazione è, dunque, al di là della correttezza o meno del percorso logico argomentativo seguito, che non sia possibile individuare in essa l'espressione di un autonomo processo deliberativo che abbia un minimo di struttura logico-sistematica.
4 Nel caso di specie, dalla piana lettura della pronuncia impugnata è possibile cogliere l'iter motivazionale seguito dal primo Giudicante.
Quest'ultimo invero ha dato ampio conto, nel motivare la sentenza, sia dell'inquadramento giuridico della fattispecie (nell'ambito dell'appalto, quanto ai rapporti tra la VI. FRE. e la Pt_1 Parte_1
e del subappalto quanto a quelli tra la ed il , nella qualità di
[...] Parte_1 CP_1
titolare della di , sia degli elementi di fatto posti Controparte_2 Controparte_1
alla base della decisione (con particolare riferimento, per quanto qui di interesse residuo, alla statuizione relativa alla domanda di pagamento delle cd. opere “extra” da quest'ultimo formulata), avendo indicato, con dovizia di particolari, il compendio probatorio acquisito in giudizio e le posizioni assunte dalle parti in causa.
Segnatamente, il Tribunale, come si dirà meglio appresso, alla luce dell'esito delle prove testimoniali espletate ed in base alla documentazione depositata in giudizio, ha ritenuto individuato nella il soggetto che ha commissionato alla ditta del CULTRONA le lavorazioni extra Controparte_10
dalla stessa eseguite, con conseguente obbligo per la menzionata società di provvedere al loro pagamento (si vedano in particolare le pagg. 12 e 13 della parte motiva della sentenza).
La motivazione, dunque, non può certo ritenersi assente, ma nemmeno meramente apparente: al contrario essa reca argomentazioni idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal Tribunale per la formazione del proprio dictum, rendendo senz'altro percepibile il fondamento della decisione ed il suo iter logico-giuridico, non essendo affetta da alcuna lacuna, né da gravi anomalie argomentative, ma anzi essendo formulata in modo tale da indicare con la dovuta precisione gli elementi da cui il decidente ha tratto il proprio convincimento, rendendone possibile il necessario controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento.
Tanto posto, col primo motivo di appello la lamenta l'erroneità della sentenza Controparte_10 impugnata per averla ritenuta obbligata al pagamento di quanto reclamato dall'attore, nella qualità anzidetta, avendo basato tale convincimento su un'errata valutazione delle risultanze probatorie.
Deduce in particolare che il Tribunale avrebbe valorizzato indebitamente la circostanza, dichiarata da di essere il responsabile dei lavori sul cantiere per conto della Parte_3 Parte_1
laddove – puntualizza – costui, lungi dall'essere dipendente di quest'ultima (come qualificato invece dal primo Giudice), sarebbe stato incaricato dalla stessa quale geometra di cantiere e responsabile ai fini della sicurezza sul lavoro in forza di un contratto di prestazione professionale, senza però alcuna delega o impegno di spesa.
5 Allo stesso modo non sarebbe mai stato dipendente di essa deducente, ma referente CP_12
Con Con dell'impresa costruttrice FRE. e dell'esecutrice FO. quale fratello del legale Pt_1 Pt_1
rappresentante di entrambe le imprese, . Persona_1
Evidenzia l'appellante a tal proposito che nel corpo dei capitolati extra (doc. 8 e 19) si legge che i Con lavori sono stati realizzati esclusivamente per la FRE. circostanza che emergerebbe anche, Pt_1
a suo dire, dalla testimonianza di , il quale ha riferito di ordini di lavoro impartiti e Testimone_1 finanche di impegni di spesa presi dai “sig.ri ” (per tali dovendosi intendere, secondo Pt_3
l'appellante, , rappresentante legale della VI. FRE. ed il fratello , Persona_1 Pt_1 CP_12
che con il primo seguiva il cantiere, e, ove mai, anche figlio di , non certo Parte_3 Per_1
nella sua veste di responsabile del cantiere per la ai fini della sicurezza). Parte_1
Rappresenta ancora che la presenza in cantiere dell'ing. sarebbe stata menzionata dal Parte_2
teste in risposta ad uno solo dei capitolati di prova, tale che non potrebbe ricavarsene sic et Tes_1 simpliciter la riconducibilità alla dell'ordine dei lavori extra oggetto della presente Parte_4 disputa: a tal fine evidenzia che la presenza in cantiere di quest'ultimo e di sarebbe Parte_3
giustificata dal fatto, riferito dallo stesso teste , che i lavori ordinari e quelli extra sono stati Tes_1
eseguiti contemporaneamente, non potendosi perciò da essa ricavare la prova che a commissionare i lavori extra sarebbe stata la società deducente.
In definitiva, sostiene l'appellante che il dato documentale, così come quello testimoniale, deporrebbe Con P nel senso che i lavori extra sarebbero stati commissionati alla dalla FRE. r. CP_13
l. e/o dai proprietari degli immobili, ma certamente non dalla Parte_1
A tal fine riproduce, per stralcio, le deposizioni dei testi (per le quali si rimanda qui, per brevità, alle pagg. 16 – 20 dell'atto di appello) per significare in maniera ancora più specifica che da esse non si potrebbe che dedurre che i lavori extra sarebbero stati commissionati dai proprietari degli immobili e, comunque, non dalla società deducente.
In ogni caso – asserisce l'appellante –, pur ove si volesse ritenere che i proprietari non abbiano pagato le opere extra da loro commissionate, non potrebbe affermarsi comunque la tenutezza della
[...]
alla corresponsione delle somme dovute per tali lavori, e ciò per due ordini di ragioni: Parte_1
1) poiché essa non era tenuta al pagamento ex art 1659 c. c. avendo la stessa erogato il compenso determinato “a corpo” e 2) poiché non avrebbe assunto la posizione di committente rispetto ai lavori extra, posto che la veste di sub-committente sarebbe stata assunta, in relazione ai lavori extra, dai proprietari degli appartamenti e comunque alla VI. FRE. anch'essa proprietaria di taluni Pt_1
appartamenti e, peraltro, destinataria dei preventivi depositati da parte avversa (dunque, committente finale).
6 Del pari, a nulla rileverebbe – a dire dell'appellante - la circostanza, valorizzata dal primo Giudice, che essa non abbia contestato i rendiconti “extra”, dato che, non avendo commissionato detti lavori, non sarebbe stata nella posizione di effettuare alcuna contestazione in merito ad essi, siccome totalmente estranea alla vicenda.
Contesta poi l'appellante la considerazione del primo Giudice secondo cui irrilevante è il fatto che i Con rendiconti “extra” risultano intestati alla FRE. dato che anche i preventivi dei lavori iniziali Pt_1
lo sono stati e, nonostante ciò, sono stati pacificamente pagati dalla in virtù del Parte_1
Con rapporto di appalto che legava le due società: in proposito osserva che così come è risultato che la
FRE. l. aveva stralciato alla la realizzazione dell'impiantistica Pt_1 Parte_1 dell'appartamento venduto ai coniugi appaltata direttamente alla ditta Controparte_14
Con
, allo stesso modo potrebbe ritenersi che anche per i lavori extra la RE. s. r. l. abbia CP_1
escluso la affidandoli direttamente alla ditta CULTRONA. Parte_1
D'altronde, mentre il preventivo relativo ai lavori in capitolato ordinario sarebbe stato protocollato ed accettato dalla – come riferito dall'attore nella citazione introduttiva di primo Parte_1
grado (a pag. 2) -, il , n. q., quanto ai lavori extra, non ha invece depositato alcun CP_1
preventivo che sia stato dalla stessa protocollato ed accettato.
Sotto altro profilo, l'appellante evidenzia che la circostanza – risultante dagli atti e valorizzata dal primo Giudice - che il complesso edilizio dovesse essere consegnato dalla alla Parte_1
Con FRE. s. r. l. “chiavi in mano” non potrebbe avere alcuna incidenza riguardo alla questione dei lavori extra, in quanto quest'ultimi, per la loro stessa natura, non avrebbero nulla a che fare con il completamento dei lavori sotteso alla consegna “chiavi in mano” degli immobili, trattandosi di aggiunte o modifiche realizzate su richiesta dei proprietari che, in quanto tali, non attengono al completamento dell'opera originariamente appaltata.
Contesta, infine, l'appellante l'affermazione del Tribunale secondo cui (testualmente): “né la
[...]
Con l. ha fornito alcuna prova positiva che consentisse di attribuire alla FRE. l. CP_15 Pt_1
l'ordinativo di detti lavori extra”.
Obietta sul punto, anzitutto, che ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c. c. l'onere di provare il titolo del proprio diritto grava sul creditore che agisce per il pagamento, laddove, a norma del secondo comma, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, evidenziando che, nel caso concreto, ricorre la prova documentale che individuerebbe nella VI. FRE. e/o nei proprietari Pt_1
degli appartamenti i titolari passivi della pretesa attorea, la quale (prova) dovrebbe essere letta rigidamente, non potendo il giudice, in via presuntiva, ricondurre alla stessa fatti diversi da quelli rappresentati.
7 A ciò aggiungasi – continua l'appellante – che le deposizioni sopra riportate avrebbero dimostrato che il , n. q., sarebbe stato preventivamente autorizzato a concordare i lavori extra con CP_1
i proprietari degli appartamenti, compresa la VI. FRE. - indicata anche come proprietaria - e ad Pt_1
incassare da loro i relativi corrispettivi.
In via meramente subordinata l'appellante evidenzia, comunque, come l'acclarata (e non contestata) circostanza che la non abbia consegnato, neppur in corso di causa, le Controparte_2
dichiarazioni di conformità previste dal d. lgs. 37/2008 (con particolare riferimento all'art. 7 dello stesso), integrerebbe in sé una grave inadempienza atta a giustificare, oltre al risarcimento del correlato danno di cui alla domanda riconvenzionale (oggetto del secondo motivo di appello), anche la sospensione di ogni pagamento da chiunque dovuto alla ditta secondo il principio “inadimplenti non est adimplendum”.
Conclude in ogni caso che, ferma l'applicazione del disposto dell'art 1659 c. c., anche qualora dovesse applicarsi il regime dettato dall'art. 1661 c. c., l'esito delle prove orali non permetterebbe di individuare nella il soggetto che avrebbe autorizzato le varianti, dovendosi anche Parte_1
solo per questa via riformare la sentenza di primo grado.
Il motivo è meritevole di accoglimento secondo quanto si dirà.
Oggetto della disputa di cui alla doglianza in esame è evidentemente la pretesa avanzata da nella qualità di titolare e/o responsabile legale della ditta Controparte_1 [...] di pagamento della somma di € 20.017,24 (oltre IVA) per i Controparte_4 lavori di impiantistica extra capitolato realizzati in relazione alla palazzina “A” e della somma di €
11.689,26 (oltre IVA) per i lavori di impiantistica extra capitolato effettuati nella palazzina “B” del complesso edilizio “Antico Lavatoio” del Comune di Pagliara;
complessivamente, dunque, l'importo di € 31.706.50 oltre IVA (e interessi).
È utile premettere sinteticamente in punto di fatto che, secondo la ricostruzione sulla quale sostanzialmente convergono tutte e tre le parti in causa, tra la VI. FRE. (committente) e la Pt_1 [...]
Pt_ l. (appaltatrice) è intercorso un rapporto di appalto per la costruzione di n. 2 palazzine Parte_1
(indicate come palazzina “A” e palazzina “B”) nel complesso edilizio denominato “Antico Lavatoio” del Comune di Pagliara;
nell'ambito di tale rapporto è stata affidata alla ditta CP_2 di 'esecuzione delle opere di impiantistica (elettrici, idrici, gas,
[...] Controparte_1 citofonia, tv e quant'altro) all'interno degli appartamenti facenti parte del complesso medesimo.
Vi è in atti un documento – denominato “ordine di acquisto” trasmesso via fax dalla Parte_1
alla datato 18 dicembre 2008, facente riferimento ad una offerta della
[...] Controparte_2
8 ditta del CULTRONA del 6 novembre 2008 – dove sono descritti gli impianti da realizzare nel corpo
“B” e dove è riportato l'importo totale di € 20.000, IVA esclusa.
In relazione ai predetti lavori risulta poi depositata in atti una fattura – la n. 25/2009 del 31 luglio
2009 (all. n. 4 del fascicolo di parte attrice in primo grado) – emessa dalla ditta del nei CP_1 confronti della . per l'importo di € 20.000,00. Parte_1 Pt_1
Risultano ancora in atti altre due fatture - la n. 42/2009 del 20 novembre 2009 e la n. 18/2010 del 29 giugno 2010, per il complessivo importo di € 23.000 (allegati nn. 7 e 8 del fascicolo di primo grado di parte attrice) - nelle quali trova conferma (seppure indirettamente) l'affidamento alla ditta del dei lavori di impiantistica anche relativamente al corpo “A” del complesso edilizio CP_1
anzidetto.
Non residua contesa tra le parti circa l'affidamento di tali lavori ordinari di impiantistica alla ditta anzidetta, né in ordine alla loro esecuzione ed al pagamento del relativo corrispettivo da parte della
. rispetto al quale – va rimarcato – le fatture della ditta , quelle sopra Parte_1 Pt_1 CP_1 indicate, risultano emesse nei confronti della indicata quale “cliente”. Parte_1
Tanto premesso, la questione controversa, ancora in disputa in questa sede, riguarda la individuazione del soggetto tenuto al pagamento, invece, delle lavorazioni di impiantistica extra-capitolato che sono state (pacificamente) realizzate dalla nelle due palazzine “A” e “B”, quali Controparte_16 risultano descritte rispettivamente nel documento allegato n. 11 e in quello n. 5 dell'atto di citazione in primo grado.
Riguardo ad esse l'attore in primo grado, nella ridetta qualità, ha dedotto che la richiesta della loro esecuzione sarebbe provenuta da parte dei “responsabili delle due società convenute”, senza alcuna precisa individuazione, specificando solo che alcuni di detti lavori erano a carico dei singoli proprietari degli appartamenti (nel frattempo venduti), mentre i restanti “venivano realizzati Co nell'interesse della FRE. e della . Pt_1 Parte_1
Secondo le allegazioni dell'attore, se i lavori extra effettuati in favore ed a carico dei singoli proprietari sono stati regolarmente pagati, quelli realizzati nell'interesse delle due società anzidette – per complessivi € 31.706,50 oltre IVA – sarebbero rimasti non pagati;
donde la relativa pretesa giudiziale ancora qui in contesa.
Costituendosi in giudizio (in primo grado), la ha declinato a tal riguardo ogni Parte_1 responsabilità, affermando che “per la esecuzione di eventuali varianti alle opere impiantistiche di entrambi i corpi, l'impresa aveva richiesto ed ottenuto dalla Controparte_1 Parte_1
di potere concordare direttamente con la VI. FRE. e con gli acquirenti degli immobili eventuali Pt_1 varianti al fine di potere ottenere un prezzo più vantaggioso” (così testualmente nella comparsa di costituzione in primo grado della società odierna appellante, alla pag. 4).
9 Per parte sua la VI. FRE. ha parimenti declinato la propria responsabilità in ordine ai lavori Pt_1
extra di impiantistica, assumendo di non avere mai commissionato alla ditta del alcuna CP_1 lavorazione, avendo “esternalizzato” tutti i lavori relativi alla costruzione ed alle opere di impiantistica individuati nel computo metrico allegato al contratto di esecuzione di lavori specializzati sottoscritto con la in data 19 novembre 2007, né di essere stata mai Parte_1
a conoscenza dei termini tecnici ed economici degli accordi intercorsi tra la Controparte_2
e la Parte_1
Ha affermato peraltro di avere solo proceduto alla nomina del direttore dei lavori – nella persona dell'arch. – e di avere rimesso ogni potere decisionale sia in ordine alla Parte_5 commissione, sia in ordine all'esecuzione dei lavori, esclusivamente alla società appaltatrice (da ultimo detta).
A fronte di queste contrapposte versioni, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, ha ritenuto che le risultanze della stessa - in particolare quelle ricavate dalla prova testimoniale e dalla documentazione in atti riguardante proprio dette lavorazioni extra – convergessero nell'indicare la Parte_1
[. quale soggetto che le ha commissionate alla ditta del , ciò trovando conferma ulteriore CP_1
nella circostanza, pacifica tra le parti, che il complesso edilizio avrebbe dovuto essere consegnato dall'appaltatrice “chiavi in mano”, dalla quale il Tribunale ha inferito che l'esecuzione dei lavori extra non avrebbe potuto che essere stata commissionata, in questo contesto, se non che dall'appaltatrice medesima.
Il convincimento del primo Giudice, avversato dall'appellante con i rilievi critici sopra esposti, non
è condivisibile ad avviso della Corte perché non trova adeguato riscontro nelle acquisizioni probatorie in atti, dovendosi subito evidenziare che la gran parte della documentazione che si andrà ad esaminare e valutare (riportata con il numero di allegato attribuito dalla parte attrice nel cui fascicolo si trovava)
è stata prodotta in primo grado, appunto, dalla parte attrice, ma è stata riversata agli atti del presente grado dall'allora convenuta odierna appellante: essa – va evidenziato e chiarito Parte_1
–, acquisita dalla Corte giusta ordinanza istruttoria del 19 novembre 2022 (che ha riservato al merito ogni altra valutazione riguardo alla stessa), è pienamente utilizzabile ai fini della presente decisione stante il pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo il quale l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una “revisio” fondata sulla denunzia di specifici “vizi” di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata. Ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, o comunque attivarsi perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame
10 del giudice di appello, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, ovvero richiedendo al giudice che ordini, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., all'appellato non costituito l'esibizione dei documenti già contenuti nella produzione ritirata, senza che osti, a tal fine, il divieto di cui all'art. 345 c. p. c., trattandosi di prove già acquisite agli atti di causa e non di nuove prove (tra le tante v. Cass. Civ. nn.
40606/2021; 21557/2018; 11797/2016; 1462/2013; S. U. n. 3033/2013).
Ciò chiarito e tornando al merito del gravame, è un dato pacificamente acquisito al giudizio che alla di è stata affidata la realizzazione degli impianti Controparte_2 Controparte_1
elettrico, idraulico, gas, riscaldamento e climatizzazione secondo capitolato nelle due palazzine anzidette [come descritti nel documento allegato n. 3) e nel documento allegato n. 6A)], rispetto ai quali la fatturazione è stata emessa, come detto, nei confronti della e che risultano Parte_1
regolarmente pagati.
Nei predetti documenti – intitolati rispettivamente “CAPITOLATO PALAZZINA B (…)” e
“CAPITOLATO LAVORI ESEGUITI PER VS CONTO (…)” concernente la Palazzina A (come si legge nella intestazione), entrambi indirizzati alla VI. FRE. s. r. l. - si legge, in calce, nel primo, “per accordo intrapreso tra ing. i lavori sopra elencati sono Controparte_1 Controparte_17 stati fatturati alla con la fattura n. 25/2009 del 31/07/2009 per € 20.000 come Parte_1 Pt_1 corrispettivo dei lavori di capitolato della B (…). Tutti i lavori richiesti successivamente Parte_6
Co in cantiere dal responsabile di cantiere, , o dall'amministratore della FRE. Parte_3 Pt_1
[.
sig. , sono stati conteggiati separatamente”; più avanti, si legge ancora “Il presente Persona_1
preventivo è stato sviluppato dietro rilascio di appunti di capitolato e di sopralluoghi sul cantiere con accordi presi in collaborazione del sig. . I lavori extra non specificati nel suddetto CP_12 preventivo verranno concordati al momento della loro richiesta e prima della loro esecuzione”.
Nel secondo (allegato 6A) si legge parimenti: “per accordo intrapreso tra e Controparte_1
ing. i lavori sopra elencati sono stati fatturati alla con le fatture Controparte_17 CP_10
n. 49/2009 del 20/11/2009 e n. 18/2010 del 29/06/2010 per € 23.000 come corrispettivo dei lavori di capitolato della A (…). Tutti i lavori richiesti successivamente in cantiere dal responsabile Parte_6
Co di cantiere, , o dall'amministratore della FRE. sig. , sono Parte_3 Pt_1 Persona_1 stati conteggiati separatamente”. Con [... Il primo dato che salta agli occhi è che, diversamente da quanto ha dedotto la convenuta FRE.
Pt_ in primo grado, detta società – committente dei lavori di costruzione delle due palazzine del complesso edilizio in oggetto - ha avuto un ruolo tutt'altro che inesistente quanto alle opere impiantistiche, e nemmeno secondario, ma anzi certamente primario e attivo, sia pure attraverso l'intermediazione dell'(appaltatrice) dato che altrimenti, a voler seguire la tesi Parte_1
11 (della VI. FRE. di sua totale estraneità rispetto ai lavori di impiantistica, non si spiegherebbe Pt_1
per quale ragione i preventivi della relativi alle opere di capitolato (quelli cioè di CP_13
cui ai documenti all. nn. 3 e 6A da ultimo richiamati) siano stati indirizzati alla stessa. Come, d'altra parte, ad essa sono stati pure indirizzati, secondo quanto si dirà più avanti, i rendiconti riguardanti i lavori extra-capitolato.
E soprattutto, se davvero il rapporto contrattuale si fosse svolto esclusivamente tra la Parte_1
Con
– committente i lavori di impiantistica, secondo la tesi propugnata dalla FRE. – e la
[...] Pt_1
CP_1 ditta del CULTRONA – affidataria di tali lavori -, senza alcun interessamento della VI. FRE. rimasta del tutto estranea allo stesso, non vi sarebbe stata ragione di puntualizzare, in calce ai due
Part documenti sopra citati, che la fatturazione era stata effettuata nei confronti della Parte_1
a seguito di un accordo intercorso tra e l'ing. – Controparte_1 Controparte_17
qualificatosi come direttore tecnico della -. Parte_1
P Pt_ Il pieno coinvolgimento della VI. FRE. nell'affidamento dei lavori di impiantistica si ricava ancora, ad avviso della Corte, dagli stessi documenti sopra richiamati (all. 3 e 6A), i quali, sempre in calce, recano la seguente clausola testuale: “tutti i lavori richiesti successivamente in cantiere dal Con responsabile di cantiere, , o dall'amministratore della sig. Parte_3 CP_11 Per_1
, sono stati conteggiati separatamente”, non potendosi trascurare inoltre che, come annotato
[...] in calce ad uno dei due atti, il preventivo è stato sviluppato dietro “rilascio di appunti di capitolato e di sopralluoghi sul cantiere con accordi presi in collaborazione con ” e che i lavori CP_12 extra sarebbero stati “concordati al momento della loro richiesta e prima della loro esecuzione”.
Da ultimo, ma non per importanza, non è privo di rilievo, né insignificante, come invece opinato dal
Con primo Giudice, il fatto che i rendiconti finali dei lavori extra siano stati indirizzati alla FRE. Pt_1
[.
il Tribunale, sul punto, ha affermato, come riportato più sopra, che questo dato non può avere rilievo in quanto anche i preventivi iniziali risultavano indirizzati alla stessa società anzidetta e, nonostante ciò, sono risultati pagati dalla in virtù del rapporto di appalto che Parte_1
legava le due società.
La Corte osserva invece che, come si è notato sopra, nei due preventivi che il Tribunale definisce
“iniziali” (corrispondenti, come detto, ai documenti 3 e 6A) è detto in maniera espressa che, per specifici accordi intercorsi tra il e l'ing. , i lavori “sono stati fatturati CP_1 Controparte_17 alla – clausola la cui previsione, si ripete, non sarebbe stata necessaria ove il Parte_1
rapporto obbligatorio relativo a detti lavori fosse stato direttamente instaurato tra la ditta del
Con
e la senza alcun coinvolgimento della committente RE. CP_1 Parte_1 Pt_1
[.
-: la stessa previsione, però, non è contenuta nei rendiconti suddetti (docc. 8 e 11) relativi proprio ai lavori extra, non potendo valere perciò, sul piano logico-giuridico, l'argomento usato dal primo
12 Giudice per individuare nella il soggetto che ha commissionato anche i lavori Parte_1
extra al CULTRONA, n. q., data la testé richiamata importante differenza contenutistica esistente tra i preventivi “iniziali” e i rendiconti dei lavori extra.
Si è detto del pieno coinvolgimento della VI. FRE. e di e , ma Pt_1 Persona_1 CP_12
anche di nella commessa dei lavori di impiantistica di che trattasi – non solo di Parte_3
quelli ordinari, ma anche di quelli extra – risultante dai dati documentali sin qui passati in rassegna, dovendosi puntualizzare che , stando alla visura camerale prodotta in atti dalla Persona_1 [...]
Con (già in primo grado) era, all'epoca, il legale rappresentante della FRE. nonché Parte_1 Pt_1
il suo direttore tecnico, mentre , verosimilmente, ha svolto nella vicenda in esame il CP_12
mero ruolo di operaio.
È importante ribadire che nei preventivi iniziali si attribuisce solo ai – in particolare a Pt_3 [...]
Con
quale “responsabile di cantiere”, e a , quale amministratore della Pt_3 Persona_1
[...]
– il potere di “richiedere successivamente” lavori diversi da quelli indicati nel preventivo CP_11
iniziale, senza alcun richiamo alla Parte_1
Vero è che, stando alle stesse allegazioni di quest'ultima (odierna appellante), Parte_3 avrebbe svolto, nella vicenda, il ruolo di “geometra di cantiere” e responsabile della sicurezza in cantiere, incaricato dall'appaltatrice tuttavia, per potere davvero riconoscere a Parte_1 quest'ultima la vesta di affidataria (tecnicamente quale sub-appaltatrice) dei lavori extra di impiantistica, con obbligazioni contrattuali a suo carico giuridicamente impegnative, tra cui quella di pagamento del corrispettivo degli stessi, sarebbe stata necessaria, com'è noto, quanto meno la prova dell'intervento negoziale del suo legale rappresentante ( ), l'unica legittimata Parte_2 legalmente a impegnare all'esterno la società di riferimento (nella specie nei confronti della ditta
. Costei, invece, non risulta mai menzionata nelle operazioni in questione, Controparte_2
né nei documenti sopra richiamati, e nemmeno nelle testimonianze di cui si dirà, a nulla rilevando a tal fine la mera presenza in cantiere dell'ing. (fratello della predetta), in difetto di Controparte_17 prova della sua legittimazione a contrattare e ad impegnare giuridicamente all'esterno la società
[...]
. (eventualmente conferitagli dal rappresentante legale della stessa). Parte_1 Pt_1
In presenza di un simile quadro documentale, assolutamente carente riguardo alla posizione giuridico- contrattuale della rispetto ai lavori extra di che trattasi, sarebbe stato dovere Parte_1
preciso del , n. q. - che ha chiesto l'adempimento dell'obbligazione di pagamento di CP_1
Con detti lavori - fornire ex art. 2697 c. c. la prova puntuale di chi tra la FRE. – risultante dai Pt_1
documenti quale soggetto principalmente protagonista della commessa degli stessi alla ditta del
, secondo quanto si è detto sin qui – e la - società dotata di una CP_1 Parte_1
13 propria autonomia soggettiva rispetto alla prima, nonostante talune innegabili cointeressenze con essa
– si sia impegnata contrattualmente nei suoi confronti in relazione alle lavorazioni extra medesime.
Questa prova, però, non è stata offerta con la dovuta sufficienza da parte attrice (in primo grado), ma anzi, dallo stesso articolato testimoniale formulato da quest'ultima, risultano conclamate una certa imprecisione ed una singolare vaghezza, non affatto superate nemmeno dalla lettura combinata delle deposizioni testimoniali escusse.
Va subito notato, infatti, che i capitoli di prova testimoniale formulati dal , n. q., sul CP_1
punto specifico sono tre – segnatamente quelli sub F), G) e I) della memoria istruttoria depositata l'1 marzo 2013 -, così testualmente articolati: F) vero o no che durante l'esecuzione delle opere di cui al detto preventivo, i responsabili delle due società convenute chiedevano al sig. di Controparte_1
volere eseguire lavori extra di tipo idraulico, elettrico, riscaldamento, climatizzazione e gas nel complesso Antico Lavatoio sito nel Comune di Pagliara, frazione Rocchenere, ed in due palazzine denominate <> e <>”; G) “vero o no che i detti lavori extra realizzati dal e CP_1
commissionati dai sigg. , e sono quelli indicati negli CP_12 Parte_3 Persona_1 allegati n. 8 e n. 19, versati in atti che le vengono esibiti”; I) “vero o no che i lavori extra da realizzare
e che in effetti sono stati realizzati dal sig. venivano segnati sui luoghi con vernice rossa CP_1 spray alla presenza dei sigg. , e . CP_12 Persona_1 Parte_3
Il rimando è generico ai “responsabili delle società convenute” senza alcuna altra specificazione e, in ogni caso, non si fa mai menzione della su citata (legale rappresentante della Parte_2 [...]
, oltre che neanche a (come si dirà ancora infra); d'altra parte, Parte_1 Controparte_17 invece, sono nominati sempre e solo i , persone fisiche la cui pacifica riferibilità è alla VI. Per_2
FRE. (di cui , peraltro, era all'epoca, come detto, legale rappresentante) e non Pt_1 Persona_1
certo alla Parte_1
Il teste indicato da parte attrice è stato, peraltro, solo uno, ossia , all'epoca Persona_3
dipendente della ditta del . CP_1
Costui ha dichiarato - per quanto qui di specifico interesse - “al tempo dei fatti ero dipendente della ditta (…) ero presente nel momento in cui i signori e l'ing. CP_1 Pt_3 Parte_2
segnavano, anzi preciso, che il sig. segnava con la bomboletta spray rossa i lavori extra ed CP_1
i lavori di capitolato che dovevano essere eseguiti. Ero io che eseguivo i lavori segnati sia di capitolato sia extra (…) preciso che prima di iniziare i lavori negli appartamenti venivano in ogni singolo appartamento i ed il che segnavano i lavori che dovevano essere Pt_3 CP_1 eseguiti (…) in più rispetto alla planimetria consegnatami dal mio datore di lavoro che prevedeva i lavori ordinari”; (…) i , in mia presenza, dicevano al che i lavori extra li Pt_3 CP_1
avrebbero pagati loro se gli appartamenti non fossero stati venduti; in caso contrario non so dire.
14 Preciso ancora che per quanto riguarda la palazzina A, per due appartamenti già venduti in corso
d'opera i lavori extra sono stati indicati dagli acquirenti e pagati dagli stessi al so ciò CP_1 perché riferitomi dal stesso e da mio cugino (…), residente in uno degli appartamenti, CP_1
di professione barbiere. Preciso che al momento della realizzazione degli extra gli appartamenti non erano ancora venduti ed i predetti lavori extra eseguiti non erano uguali per tutti gli appartamenti
(…) preciso che sono stati fatti contemporaneamente i lavori ordinari e i lavori extra. Relativamente alla circostanza di cui alla lettera F) nulla so del preventivo dei lavori extra, ma ribadisco che sul cantiere i incaricavano il di fare i lavori tutti segnalati con la bomboletta spray”. Pt_3 CP_1
Vanno notati anzitutto – si ribadisce -:
• la genericità della locuzione “i responsabili delle società convenute” di cui alla lettera F);
• l'indicazione dei soli ( , e ) di cui alla lettera G) quali soggetti che Pt_3 CP_12 Pt_3 Per_1
hanno commissionato al i lavori extra;
CP_1
• l'indicazione sempre (e solo) dei predetti quali soggetti alla presenza dei quali il Pt_3
segnava sui luoghi, con vernice rossa, i lavori extra da effettuare. CP_1
Nessun riferimento specifico è contenuto in detti capitoli alla persona del legale rappresentante p. t. della . s. r. l. o a chi eventualmente dallo stesso incaricato per commissionare al Parte_1
i lavori extra, non potendo costui essere individuato in il quale, come CP_1 Parte_3 detto, avrebbe svolto il ruolo di “geometra di cantiere” e responsabile della sicurezza in cantiere, su incarico dell'appaltatrice senza che per questo possa essergli riconosciuto anche Parte_1
il potere di rappresentanza della società da ultimo detta, tale da poterla impegnare giuridicamente all'esterno (come sembra aver fatto il primo Giudice).
Vero è che sua sponte, senza che risultasse dal capitolato testimoniale, il teste ha riferito Tes_1
anche della presenza di al momento in cui il segnava con vernice Controparte_17 CP_1
rossa i lavori da capitolato ed i lavori extra da eseguire: questa circostanza, invero, non è affatto decisiva per individuale nella l. il soggetto che avrebbe commissionato i lavori Parte_1
extra al , n. q., e che si sarebbe, perciò, obbligato giuridicamente verso la ditta stessa, CP_1 in quanto, come si è detto, l'essere egli direttore tecnico della . s. r. l. non equivale anche Parte_1
ad attribuirgli sic et simpliciter poteri di rappresentanza della società medesima, tale da impegnarla giuridicamente verso terzi.
Senza tacere che, comunque, stando agli atti, i lavori extra sono stati realizzati contemporaneamente a quelli ordinari, rispetto ai quali trova senz'altro giustificazione la presenza in loco del , Parte_2
quale direttore tecnico nominato dalla al momento in cui sono stati segnati in Parte_1
rosso non solo i lavori di impiantistica extra, ma – come afferma il teste – anche quelli ordinari, commissionati (questi ultimi) senza dubbio dalla al , n. q.. Parte_1 CP_1
15 Fermo restando, sempre, che, come detto più in alto, in nessuno dei suddetti tre capitoli testimoniali formulati dall'attore, n. q., si fa riferimento alla persona di . Controparte_17
Con Dalla deposizione testimoniale di (citato dalla FRE. a prova contraria) Parte_3 Pt_1
Part non si ricava nulla di realmente rilevante ai fini della individuazione nella del Parte_1
soggetto che avrebbe commissionato i lavori extra alla ditta del . CP_1
Il teste anzidetto ha riferito testualmente - per quanto qui di specifico interesse - “preciso che il sig.
era un semplice operaio e , che è mio padre, era solo il proprietario CP_12 Persona_1
del terreno che ha dato in appalto alla . Sono al corrente di queste circostanze perché Parte_1
sono stato nominato dalla capo cantiere e responsabile della sicurezza. Preciso che Parte_1
indirettamente so che il ha fatto dei lavori extra, ma commissionati direttamente dai CP_1 proprietari degli immobili (…) Ribadisco che su incarico della sono stato autorizzato Parte_1
a mettere in contatto i proprietari degli immobili con il affinché si accordassero tra loro CP_1
per i lavori extra capitolato, che conseguentemente non erano a conoscenza della Parte_1
[. (…). Relativamente alla circostanza di cui alla lett. G) ribadisco che non sono mai stati commissionati lavori extra da , da , né da me. Preciso che i lavori Persona_1 CP_12
generali previsti nel capitolato predisposto dalla M. E. CO. IN venivano concordati da me e dal
(posizione delle prese nelle stanze, punti luce, acqua) (…). Ribadisco che non ci sono CP_1 stati lavori extra da me commissionati”.
Il teste ha negato, dunque, che fossero stati mai commissionati lavori extra alla ditta da CP_1
lui, così come da e da : ma, osserva la Corte, questa circostanza, CP_19 Parte_7
soprattutto nella parte in cui si riferisce a – che è la più rilevante ai fini che ci occupano Parte_7
Con P Pt_ data la qualifica, rivestita da , di legale rappresentante della FRE. –, è Parte_7
smentita dai numerosi dati documentali già sopra esposti (cui qui si rimanda per brevità) che (si ribadisce in estrema sintesi) coinvolgono espressamente , quale legale rappresentante Parte_7
Con della RE. nella commessa degli (eventuali) lavori extra capitolato. Pt_1
Il teste ha poi riferito di sapere, sia pure indirettamente, che i lavori extra erano stati commissionati direttamente dai proprietari degli appartamenti: questa circostanza, in realtà, non l'ha negata nemmeno il , che anzi la ha allegata sin dall'atto introduttivo di primo grado, precisando CP_1
anche che le lavorazioni commissionate dai proprietari dei singoli appartamenti erano state tutte saldate. Sul punto – rileva la Corte - non vi è stata mai contesa.
Non va sottovalutato sotto questo aspetto, ai fini che ci occupano, che, secondo le risultanze degli atti, non tutti gli appartamenti del complesso edilizio, nelle more dell'esecuzione dei lavori extra, erano stati alienati, a soltanto alcuni, essendo, nel resto, le singole unità abitative non vendute ancora
Con nella titolarità della FRE. s. r. l., proprietaria del terreno e dunque del complesso su di esso sorto,
16 tale che, come giustamente rilevato dall'odierna appellante, tra i proprietari che, anche secondo il teste , avevano commissionato al CULTRONA, n. q., i lavori extra non può non CP_19
includersi pure detta società (in veste, appunto, di proprietaria del complesso, nella parte rimasta invenduta, oltre che di committente dei lavori di sua realizzazione).
In questa prospettiva degna di rilievo, ai fini della dimostrazione che il rapporto obbligatorio riguardante i lavori extra ha visto come effettivi protagonisti la ditta del CULTRONA da un lato, quale affidataria degli stessi, e la VI. FRE. dall'altro, quale proprietaria, in ogni caso, delle Pt_1
unità abitative non ancora alienate - e non già la -, è la dichiarazione del teste Parte_1
, laddove ha dichiarato che i , in sua presenza, avevano detto al che i Tes_1 Pt_3 CP_1
lavori extra li avrebbero pagati loro se gli appartamenti non fossero stati venduti, pienamente
Con coerente con il fatto che la RE. (riferibile senz'altro ai , come già detto), oltre che Pt_1 Per_2
committente dei lavori di costruzione delle palazzine, era anche la proprietaria delle stesse e tale è rimasta, anche in parte, sino a quando non sono stati alienati tutti gli appartamenti realizzati nel complesso.
Quanto al teste (citato a prova contraria, oltre che diretta sui capitoli dalla stessa Controparte_17
formulati, dalla , costui ha dichiarato, per quanto qui di interesse precipuo, di Parte_1 essere “il direttore tecnico della ”, oltre che il fratello di legale rappresentante della CP_10 Pt_2 società medesima, precisando che era stato “concordato verbalmente con il sig. , dietro sua CP_1
specifica richiesta, di concordare direttamente con gli acquirenti delle unità abitative i lavori extra capitolato”, i quali, dunque, avrebbero dovuto essere pagati dagli acquirenti al , come CP_1 dallo stesso ribadito più avanti (“il veniva autorizzato a concordare con i proprietari i lavori CP_1 extra ed a incassare da loro i relativi corrispettivi”); ha inoltre dichiarato che “l'unica contrattualizzazione tra la ed il era relativa ai lavori di capitolato, peraltro Parte_1 CP_1 tutti pagati” e, infine, di non ricordare “nello specifico la circostanza di essere stato in cantiere durante la tracciatura degli impianti”.
La sua deposizione non fa che confermare il dato, emerso senza dubbio dagli atti di causa, che la ditta del ha concordato i lavori extra direttamente con i proprietari degli appartamenti (da CP_1
intendersi quelli di essi che avevano inteso effettuare delle opere di impiantistica ulteriori rispetto a
P quelle del capitolato), tra cui – si ribadisce – anche la VI. FRE. r. l., come si può evincere documentalmente dall'allegato n. 8 sopra citato (lavori extra relativi alla palazzina “A”) nel cui incipit si legge “Palazzina <> appartamenti di: , . Pt_8 Pt_9 CP_3
La stessa testimonianza non ha apportato, di contro, alcun elemento da cui potere trarre che detti lavori fossero stati commissionati al , n. q., invece, dalla tale che CP_1 Parte_1 quest'ultima possa essere, davvero, considerata obbligata giuridicamente a pagarne il corrispettivo.
17 Le deposizioni di taluni dei singoli proprietari sentiti quali testi (segnatamente , Testimone_2
e non si pongono in contrasto con le risultanze appena dette, ma anzi Tes_3 Testimone_4
le confermano: ed invero, , che ha negato di avere commissionato lavori di Testimone_2 impiantistica, ha acquistato l'appartamento completo di impianti e, dunque, non ha ordinato lavori extra, come del resto si evince dai due rendiconti relativi a detti lavori (all. nn. 8 e 19), in nessuno dei quali è indicato tra i singoli proprietari degli appartamenti.
indicata invece tra i proprietari anzidetti (nel documento attestante i lavori extra relativi Tes_3 alla palazzina “B”), ha confermato di avere commissionato al alcuni lavori, per i quali CP_1
ha pagato il corrispettivo.
, come il ha dichiarato di non avere commissionato lavori di impiantistica Testimone_5 Tes_2
e di avere acquistato l'appartamento completo di impianti: sebbene il suo nome compaia tra i singoli proprietari dell'appartamento nel documento relativo ai lavori extra della palazzina “B”, la sua deposizione, che sembra non corrispondente al dato documentale, non vale certo, in sé sola, a screditare l'impianto probatorio sin qui illustrato, e certamente – quel che più importa in questa sede
- non vale a dimostrare che i lavori extra siano stati commissionati alla ditta dalla CP_1 [...]
Parte_1
Deriva da tutto quanto sin qui esposto che non può condividersi, alla luce delle emergenze istruttorie documentali e storiche illustrate, considerate non solo in sé ma anche e soprattutto in combinazione tra loro, il convincimento del primo Giudice secondo il quale dette risultanze convergano
“nell'indicare la come soggetto che ha commissionato i lavori extra” (pag. 13 Parte_1
della motivazione della sentenza) di che trattasi, ma anzi, al contrario, non vi è alcuna certezza di ciò, nemmeno nell'impostazione difensiva della stessa parte attrice (in primo grado).
Quest'ultima, invero, come si è detto più sopra, ha formulato, sul punto, una domanda genericamente rivolta a tutte e due le società convenute, in via congiunta o in via alternativa [si veda a tal uopo la domanda n. 17 a pag. 7 dell'atto di citazione, così formulata testualmente: “riconoscere che tutti i lavori relativi alle palazzine <> e <> sono stati ultimati dall'impresa istante, ma le due società convenute non hanno ancora corrisposto l'importo totale di euro 31.706,50 oltre iva (pari a euro 20.017,24, oltre iva, per i lavori extra eseguiti all'interno della palazzina <> ed euro
11.689,26, oltre iva, per i lavori extra eseguiti all'interno della palazzina <>), con la conseguenza che le società convenute, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, devono essere condannate, per le causali di cui sopra, al pagamento, in favore della Impresa istante, della complessiva somma di euro 31.706,50, oltre iva e interessi”), mantenendo poi la stessa genericità e vaghezza anche in sede di articolato testimoniale, come si è spiegato sopra, laddove sarebbe stato
18 preciso onere della stessa ex art. 2697, co. 1., c. c. invece, individuare e provare con la dovuta puntualità il soggetto nei cui confronti avanzare la pretesa, quale parte contrattuale che aveva commissionato detti lavori, assumendo così l'obbligo giuridico di pagamento del relativo corrispettivo.
È appena il caso di notare, infine, che non si condivide nemmeno l'argomento del primo Giudice secondo cui il fatto che il complesso “Antico Lavatoio” avrebbe dovuto essere consegnato dalla
[...]
Con alla FRE. s. r. l. “chiavi in mano” sarebbe un'ulteriore conferma che i lavori Parte_1
extra erano stati commissionati dalla prima alla ditta del . Ed invero, anzitutto non è CP_1
dato riscontrare documentalmente questa circostanza, non essendo in atti (nei fascicoli riversati nel presente giudizio di appello) il contratto di appalto di riferimento (quello cioè del 19 novembre 2007,
Con prodotto in primo grado dalla FRE. qui contumace) ed essendo questa locuzione stata Pt_1
utilizzata solo dal teste in un contesto del tutto diverso - ossia nel riferire di avere acquistato Tes_2
l'appartamento dalla “chiavi in mano” -, che non prova nulla circa il contenuto Parte_1
Con Cont Parte_ specifico del contratto di appalto intercorso tra quest'ultima e la
In ogni caso, come bene ha osservato parte appellante, ove anche dimostrata detta circostanza, essa sarebbe irrilevante dato che la consegna “chiavi in mano” secondo contratto sarebbe riferibile solo ai lavori di capitolato, non potendo valere per quelli extra che, come tali, non potrebbero ontologicamente essere previsti e disciplinati ex ante nell'accordo contrattuale di appalto (arg. ex artt.
1659 e 1661 c. c.).
Ne discende che, in accoglimento del motivo di appello in esame, in riforma in parte qua della sentenza di primo grado, va rigettata la domanda avanzata dal , nella qualità di titolare CP_1
e/o responsabile legale della i nei confronti della Controparte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p. t., per carenza di prova in ordine alla Parte_1 titolarità passiva, in capo a quest'ultima, del rapporto dedotto in causa con riferimento specifico ai lavori di impiantistica extra capitolato.
Non è inutile chiosare che, pur se le risultanze istruttorie militano (come riportato sopra) per la possibile individuazione nella VI. FRE. in persona del legale rappresentante p. t., del soggetto Pt_1
che (oltre a taluni proprietari dei singoli appartamenti, rispetto ai quali non vi è contesa) ha commissionato al , n. q., i lavori extra in questione, nulla è da statuire da questa Corte CP_1
in mancanza (quanto meno) di reiterazione della relativa domanda da parte del predetto , CP_1
n. q., in questa sede ai sensi dell'art. 346 c. p. c. (se non di appello incidentale).
Col secondo motivo di appello, la si duole del rigetto della domanda Parte_1
riconvenzionale da lei avanzata, volta ad ottenere la condanna della ditta del CULTRONA al
19 risarcimento dei danni asseritamente causati dall'inadempimento imputabile alla stessa, per non avere essa portato a compimento i lavori ordinari di impiantistica, né rilasciato le relative certificazioni di conformità degli impianti alla regola dell'arte, così comportando per la deducente l'esigenza di sostenere “costi aggiuntivi” che, invece, avrebbero dovuto gravare sulla ditta attrice/convenuta in riconvenzionale.
Segnatamente – deduce l'appellante – dalla lettura degli atti di causa emergerebbe che la
[...]
aveva corrisposto alla ditta del quanto pattuito per le lavorazioni ordinarie ad Parte_1 CP_1 essa appaltate;
quest'ultima, tuttavia, lamentando l'asserito mancato pagamento dei lavori extra, avrebbe sospeso arbitrariamente le lavorazioni previste contrattualmente, non avendo provveduto così a curare il rilascio delle certificazioni di conformità alla regola dell'arte, tale da costringere la società deducente a curare aliunde l'ultimazione delle opere, nonché il rilascio delle consequenziali certificazioni di conformità prescritte dalla legge.
Sostiene che dette circostanze non sarebbero state contestate in giudizio dal , n. q., con CP_1 conseguente applicazione dell'art. 115 c.p.c., e che, peraltro, risulterebbero confermate dalla testimonianza resa da . Controparte_17
Donde, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda riconvenzionale de qua e condannare il
, n. q., al risarcimento dei danni, quantificati dall'istante in € 15.000,00 o comunque da CP_1
quantificare in giudizio, mediante apposita c. t. u., la cui richiesta però è stata rigettata dal Tribunale con statuizione che parimenti l'appellante ha criticato.
Contesta, infine, anche l'argomento del primo Giudice secondo cui, pur avendo detta società ammesso di aver pagato interamente tutte le opere commissionate e ricomprese nei preventivi originari, ha poi, incomprensibilmente, avanzato la domanda risarcitoria in parola, assumendone l'incompletezza, con conseguente danno derivatone alla stessa.
Obietta sul punto che essa, pur avendo provveduto al pagamento degli interventi ordinari nel rispetto delle previsioni contrattuali, stante la prosecuzione dei lavori extra, sarebbe stata costretta ad attendere la conclusione dei medesimi per ottenere il rilascio delle certificazioni e, stante poi l'inadempimento della , avrebbe dovuto provvedervi ex se. CP_13
Il motivo non merita accoglimento.
È più che condivisibile sul piano logico l'argomento del primo Giudice da ultimo detto, dato che, se davvero i lavori ordinari di impiantistica fossero stati incompleti, tanto da avere cagionato un pregiudizio alla società che li aveva commissionati, non si vede perché quest'ultima ne abbia saldato per intero il prezzo, pur sapendo ex ante – e non potendolo non sapere all'epoca del pagamento integrale - del loro mancato completamento e del mancato rilascio della relativa certificazione ex lege,
20 ben potendo, ove mai, riservarsi il pagamento del saldo al momento della completa esecuzione degli stessi.
Ma anche a volere opinare diversamente e ritenere l'incompiutezza della prestazione della ditta come sostiene l'appellante, in ogni caso l'istante in riconvenzionale si limita ad CP_1 affermare che l'inadempimento posto in essere da controparte avrebbe “determinato l'esigenza di affrontare costi aggiuntivi che, invece, dovevano gravare sula ditta (…) Detti danni CP_1 possono essere quantificati nella misura di € 15.000,00 ovvero nella diversa somma che risulterà a mezzo apposita c. t. u. che fin da questo momento si richiede, ovvero, ancora, a mezzo apposita quantificazione equitativa che potrà essere operata dall'Ecc.mo Tribunale accedendo ai poteri all'uopo conferitigli dalla legge” (così testualmente a pag. 5 della comparsa di costituzione in primo grado;
istanze ribadite in questa sede).
Non è chi non veda l'assoluta genericità della domanda risarcitoria formulata dalla Parte_1
in modo tale che non risulta allegata in maniera specifica e puntuale il pregiudizio (cd. danno-
[...]
conseguenza) effettivamente subito dalla società per effetto dell'asserito (parziale) inadempimento di controparte (cd. danno-evento): l'istante accenna a tal riguardo, molto vagamente, a “costi aggiuntivi” che avrebbe, a suo dire, dovuto affrontare e li quantifica forfettariamente in € 15.000, salvo eventualmente altra quantificazione da effettuare mediante apposita c. t. u. (di cui ha fatto richiesta, pure in questa sede) ovvero in via equitativa dal Giudice.
Ora, se il pregiudizio è consistito, secondo la prospettazione della società medesima, in “costi aggiuntivi” che essa sarebbe stata costretta a sostenere a causa dell'incompiutezza dei lavori eseguiti CP_ dalla , la stessa istante avrebbe dovuto quanto meno indicare e specificare quali e CP_1
quante spese ulteriori effettivamente ha dovuto sostenuto per completare i lavori e per ottenere il rilascio delle relative certificazioni di conformità alla regola dell'arte, e, quindi, comprovarne l'effettuazione mediante apposita documentazione e non già limitarsi ad indicare, come ha fatto, una cifra forfettaria, senza alcun riscontro fattuale, oppure, addirittura, richiedere una c. t. u.
(evidentemente nella specie più che esplorativa, in un quadro fattuale così vago e generico in punto di “costi aggiuntivi” asseritamente sostenuti), se non, ancor più singolarmente, una liquidazione equitativa per dei danni materiali che, ove davvero verificati, sarebbero in sé tutt'altro che impossibili da provare nel loro preciso ammontare (arg. ex art. 1226 c. c.).
Ne discende che, per ognuna e per tutte queste ragioni, il motivo di appello in esame non è meritevole di accoglimento, dovendosi confermare sul punto la statuizione di primo grado, immune da censure e non adeguatamente infirmata dai rilievi critici dell'appellante di cui al secondo motivo sin qui esaminato, anche per la ragione da ultimo illustrata.
21 Il terzo motivo attiene al capo delle spese processuali, dolendosi l'appellante della loro avvenuta compensazione: sostiene, in senso contrario, che, stanti l'infondatezza delle domande proposte dal
, n. q., nei confronti di essa società e, d'altra parte, la fondatezza della domanda CP_1
riconvenzionale da lei proposta, il Tribunale avrebbe dovuto porne il pagamento a carico di parte attrice.
Sul punto è opportuno rimandare all'argomento (assorbente) di cui appresso.
Il parziale accoglimento dell'appello impone alla Corte di procedere d'ufficio - quale conseguenza della pronuncia di merito adottata ex art. 336, comma 1, c. p. c. - ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado - quanto al rapporto processuale tra la e Parte_1 CP_1
in proprio e n. q. di titolare della ditta
[...] Controparte_4
-, da stabilire, unitamente a quello del presente grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. Civ. n. 9064/2018; Cass. Civ. n. 11423/2016).
In questa prospettiva, considerata la reciproca soccombenza delle due parti anzidette, essendo stata rigettata la domanda del , n. q., di pagamento del lavori extra nei confronti della CP_1 [...]
e, di contro, quella riconvenzionale avanzata da quest'ultima verso il primo, reputa Parte_1
equo la Corte compensare integralmente tra le due parti anzidette le spese processuali del primo e del secondo grado ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 92, comma 2, c. p. c. (ferma restando sempre la statuizione del primo Giudice quanto alle spese di c. t. u.).
Nulla è da statuire per le spese del presente grado quanto alla posizione della VI. FRE. non Pt_1
essendo in questa sede state avanzate domande nei suoi confronti da alcuna delle parti ed essendo la stessa rimasta contumace in appello.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante , con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato il 13 luglio 2021, nei confronti di in proprio e nella qualità di Controparte_1
Con titolare e/o responsabile legale della i e della Controparte_2 Controparte_1
FRE. in persona del legale rappresentante p. t., avverso la sentenza del Tribunale di Messina Pt_1
– prima sezione civile n. 52/2021 dell'11 gennaio 2021 così provvede:
• in parziale accoglimento dell'appello e in riforma in parte qua della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata da nella qualità di titolare della CULTRONA Controparte_1
22 IMPIANTI di CULTRONA Giovanni, nei confronti della in persona del Parte_1 legale rappresentante p. t., di pagamento della somma complessiva di € 31.706,50, oltre IVA e interessi, quale corrispettivo dei lavori di impiantistica extra-capitolato specificati in parte motiva;
• rigetta nel resto l'appello;
• dichiara interamente compensate tra la in persona del legale rappresentante Parte_1
p. t., ed il , in proprio e nella anzidetta qualità, le spese di entrambi i gradi del giudizio CP_1
(ferma restando sempre la statuizione del primo Giudice quanto alle spese di c. t. u.);
• nulla sulle spese del presente grado quanto alla VI. FRE. (contumace). Pt_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) il 31 ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr.ssa M. Pina LAZZARA)
23
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr.ssa M. Pina LAZZARA Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 562/2021 R. G., vertente tra
in persona del legale rappresentante p. t. , c. f. e P. IVA: Parte_1 Parte_2
, elettivamente domiciliata in Messina, via Giurba n. 6 (studio avv. Roberto Fiumara) P.IVA_1 presso e nel recapito professionale dell'avv. Francesco Aurelio Chillemi (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura in atti, reiterata in separato foglio allegato,
APPELLANTE contro nato a [...] il [...], c. f.: , in proprio Controparte_1 CodiceFiscale_1
e quale titolare e/o responsabile legale della i con Controparte_2 Controparte_1 sede in Furci Siculo, P. IVA: , elettivamente domiciliato in Roccalumera, via Umberto I, P.IVA_2
n. 202, presso e nello studio dell'avv. Agatino Bellomo (con PEC indicata), dal quale è rappresentato e difeso per mandato in foglio separato da considerarsi materialmente congiunto alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATO
e contro in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
____________________
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina – prima sezione civile n. 52/2021 dell'11 gennaio 2021 in materia di appalto privato – pagamento somme – risarcimento danni.
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni, anche in via istruttoria, riportandosi a tutto quanto chiesto eccepito e dedotto nell'atto di appello e nelle note di trattazione scritta depositate per le precedenti udienze ed insiste nell'accoglimento di tutte le conclusioni formalizzate, qui da intendersi, per brevità espositiva, integralmente richiamate, riportate e trascritte”.
Per l'appellato, in proprio e n. q. di titolare e/o responsabile legale della
[...]
“1) in via preliminare, ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 348 bis Controparte_4
c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dalla in persona del leg. rapp.p.t., Controparte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 52/2021, pubblicata il 14.01.2021, R.G. n.
4550/2011; 2) ritenere e dichiarare, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del
Tribunale di Messina n. 52/2021, pubblicata il 14.01.2021, R.G. n. 4550/2021; 3) nel merito rigettare, per le ragioni di fatto ed i motivi di diritto sopra esposti, le domande tutte avanzate dalla CP_6
in persona del leg. rapp. p.t., con il notificato atto di appello e, per l'effetto, confermare
[...]
integralmente la sentenza n. 52/2021, pubblicata il 14.01.2021, R.G. n. 4550/2011, resa dal Tribunale di Messina: Giudice, Dott.ssa D'Andrea; 4) condannare, infine, la Controparte_7 rapp. p.t. alla rifusione, in favore del sig. delle spese ed onorari di difesa.”. Controparte_1
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13 luglio 2021 la in persona del legale Parte_1
rappresentante p. t. , ha proposto appello davanti a questa Corte, nei confronti di Parte_2
in proprio e nella qualità di titolare e/o responsabile legale della Controparte_1
Con di e di FRE. in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 Pt_1
rappresentante p. t., avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina, ritenute assorbite buona parte delle domande avanzate dall'attore in proprio e nella Controparte_1
suddetta qualità (in particolare quelle di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 13), in parziale accoglimento di quelle esposte ai nn. 9, 10, 14, 15, 16 e 17, in esse assorbita la domanda n. 11, l'ha condannata al pagamento, in favore della ditta Controparte_4 della somma complessiva di € 31.706,50, oltre IVA, con gli interessi dalla data della domanda al soddisfo.
Ha inoltre, in parziale accoglimento delle domande esposte ai nn. 18, 19 e 20, condannato la VI. FRE.
a rimborsare al la somma di € 5.000,00 con gli interessi dalla domanda al Pt_1 CP_1
2 soddisfo, nonché, in accoglimento della domanda n. 21, ad eseguire i lavori indicati e descritti nella relazione di c. t. u. a firma dell'ing. , rigettando ogni altra domanda di parte attrice, CP_9
Con nonché tutte le domande proposte dalla FRE. e dalla in persona dei Pt_1 Controparte_10
rispettivi legali rappresentanti p. t., e compensando le spese del giudizio tra le parti ad eccezione dei
Con costi della consulenza tecnica d'ufficio, posti interamente a carico della FRE. s. r. l..
L'appellante ha criticato la pronuncia impugnata per i motivi di cui si dirà infra ed ha chiesto che, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, la stessa fosse dichiarata nulla per avere deciso sul diritto al pagamento dei lavori extra senza averne indicato le ragioni di diritto, ovvero che ne fosse dichiarata l'erroneità nella parte in cui ha ritenuto che l'esecuzione dei lavori “extra” era stata commissionata dalla con conseguente sua tenutezza al correlato pagamento, Parte_1
nonché nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale dalla società proposta;
ha chiesto inoltre che, in riforma della sentenza impugnata, fosse condannato il , in proprio e nella CP_1
qualità anzidetta, e/o chiunque altro tenuto per legge, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio di primo e secondo grado giudizio.
In via istruttoria, ha chiesto che fossa ammessa c. t. u. per quantificare i danni da lei subiti di cui alla domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale in primo grado.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 14 dicembre 2021 si è costituito in proprio e quale titolare e/o responsabile della Controparte_1 CP_2 di resistendo all'appello, di cui ha contestato uno per uno i
[...] Controparte_1
motivi, chiedendone il rigetto ove non dichiarato inammissibile ex art. 348bis c. p. c..
Con vittoria di spese e compensi del giudizio. Con Benché ritualmente citata, non si è costituita la essendone stata perciò dichiarata la CP_11 contumacia all'udienza del 4 marzo 2022.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c. p. c. e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza - come da provvedimento reso alla predetta udienza del 4 marzo 2022 -, è stata fissata l'udienza del 19 settembre 2022 per la trattazione
(onde decidere sulle istanze istruttorie avanzate da parte appellante).
Con ordinanza riservata del 19 novembre 2022 la Corte ha rigettato la richiesta di c. t. u. ed ha disposto l'acquisizione della documentazione prodotta da parte appellante, rimettendo al merito ogni valutazione riguardo alla sua utilizzabilità; ha quindi rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 25 settembre 2023.
In detta udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., la causa è stata aggiornata per il medesimo incombente, dato il carico di ruolo, al 15 gennaio 2024, nella quale, svoltasi parimenti in
3 modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate da parte appellante, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p.
c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che la mancata partecipazione della parte appellata all'udienza
“cartolare” di precisazione delle conclusioni – non essendo state presentate note di trattazione scritta dal difensore della stessa – non ha alcun rilievo sul piano processuale posto il consolidato principio giurisprudenziale, adattabile mutatis mutandis all'udienza “cartolare”, secondo il quale, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione (così ex multis Cass.
Civ. nn. 13524/2022; 26523/2020).
Tanto premesso e venendo al merito del gravame, l'appellante lamenta, in via preliminare, che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione di cui agli artt. 132 c. p. c. e 118 disp. att. c. p.
c. per avere deciso la causa senza chiarire l'inquadramento giuridico della fattispecie, non avendo il
Tribunale esposto le ragioni giuridiche poste a fondamento delle sue statuizioni e giungendo, peraltro, ad un esito sfavorevole per essa appellante sulla base di una lettura asseritamente erronea delle risultanze istruttorie ed omettendo di indicare la disciplina codicistica in concreto applicata.
Tale censura non merita accoglimento.
Con essa l'appellante deduce, in sostanza, che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente, non avendo indicato le ragioni di diritto poste a fondamento della decisione.
Sul punto è appena il caso di richiamare l'insegnamento pacifico della Suprema Corte secondo il quale il vizio previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 22156/2024; 19045/2023; 6758/2022; 3819/2020; 13977/2019;
S. U. n. 22232/2016).
Ne consegue che quello che rileva per poter dichiarare nulla la sentenza per mancanza di una vera motivazione è, dunque, al di là della correttezza o meno del percorso logico argomentativo seguito, che non sia possibile individuare in essa l'espressione di un autonomo processo deliberativo che abbia un minimo di struttura logico-sistematica.
4 Nel caso di specie, dalla piana lettura della pronuncia impugnata è possibile cogliere l'iter motivazionale seguito dal primo Giudicante.
Quest'ultimo invero ha dato ampio conto, nel motivare la sentenza, sia dell'inquadramento giuridico della fattispecie (nell'ambito dell'appalto, quanto ai rapporti tra la VI. FRE. e la Pt_1 Parte_1
e del subappalto quanto a quelli tra la ed il , nella qualità di
[...] Parte_1 CP_1
titolare della di , sia degli elementi di fatto posti Controparte_2 Controparte_1
alla base della decisione (con particolare riferimento, per quanto qui di interesse residuo, alla statuizione relativa alla domanda di pagamento delle cd. opere “extra” da quest'ultimo formulata), avendo indicato, con dovizia di particolari, il compendio probatorio acquisito in giudizio e le posizioni assunte dalle parti in causa.
Segnatamente, il Tribunale, come si dirà meglio appresso, alla luce dell'esito delle prove testimoniali espletate ed in base alla documentazione depositata in giudizio, ha ritenuto individuato nella il soggetto che ha commissionato alla ditta del CULTRONA le lavorazioni extra Controparte_10
dalla stessa eseguite, con conseguente obbligo per la menzionata società di provvedere al loro pagamento (si vedano in particolare le pagg. 12 e 13 della parte motiva della sentenza).
La motivazione, dunque, non può certo ritenersi assente, ma nemmeno meramente apparente: al contrario essa reca argomentazioni idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal Tribunale per la formazione del proprio dictum, rendendo senz'altro percepibile il fondamento della decisione ed il suo iter logico-giuridico, non essendo affetta da alcuna lacuna, né da gravi anomalie argomentative, ma anzi essendo formulata in modo tale da indicare con la dovuta precisione gli elementi da cui il decidente ha tratto il proprio convincimento, rendendone possibile il necessario controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento.
Tanto posto, col primo motivo di appello la lamenta l'erroneità della sentenza Controparte_10 impugnata per averla ritenuta obbligata al pagamento di quanto reclamato dall'attore, nella qualità anzidetta, avendo basato tale convincimento su un'errata valutazione delle risultanze probatorie.
Deduce in particolare che il Tribunale avrebbe valorizzato indebitamente la circostanza, dichiarata da di essere il responsabile dei lavori sul cantiere per conto della Parte_3 Parte_1
laddove – puntualizza – costui, lungi dall'essere dipendente di quest'ultima (come qualificato invece dal primo Giudice), sarebbe stato incaricato dalla stessa quale geometra di cantiere e responsabile ai fini della sicurezza sul lavoro in forza di un contratto di prestazione professionale, senza però alcuna delega o impegno di spesa.
5 Allo stesso modo non sarebbe mai stato dipendente di essa deducente, ma referente CP_12
Con Con dell'impresa costruttrice FRE. e dell'esecutrice FO. quale fratello del legale Pt_1 Pt_1
rappresentante di entrambe le imprese, . Persona_1
Evidenzia l'appellante a tal proposito che nel corpo dei capitolati extra (doc. 8 e 19) si legge che i Con lavori sono stati realizzati esclusivamente per la FRE. circostanza che emergerebbe anche, Pt_1
a suo dire, dalla testimonianza di , il quale ha riferito di ordini di lavoro impartiti e Testimone_1 finanche di impegni di spesa presi dai “sig.ri ” (per tali dovendosi intendere, secondo Pt_3
l'appellante, , rappresentante legale della VI. FRE. ed il fratello , Persona_1 Pt_1 CP_12
che con il primo seguiva il cantiere, e, ove mai, anche figlio di , non certo Parte_3 Per_1
nella sua veste di responsabile del cantiere per la ai fini della sicurezza). Parte_1
Rappresenta ancora che la presenza in cantiere dell'ing. sarebbe stata menzionata dal Parte_2
teste in risposta ad uno solo dei capitolati di prova, tale che non potrebbe ricavarsene sic et Tes_1 simpliciter la riconducibilità alla dell'ordine dei lavori extra oggetto della presente Parte_4 disputa: a tal fine evidenzia che la presenza in cantiere di quest'ultimo e di sarebbe Parte_3
giustificata dal fatto, riferito dallo stesso teste , che i lavori ordinari e quelli extra sono stati Tes_1
eseguiti contemporaneamente, non potendosi perciò da essa ricavare la prova che a commissionare i lavori extra sarebbe stata la società deducente.
In definitiva, sostiene l'appellante che il dato documentale, così come quello testimoniale, deporrebbe Con P nel senso che i lavori extra sarebbero stati commissionati alla dalla FRE. r. CP_13
l. e/o dai proprietari degli immobili, ma certamente non dalla Parte_1
A tal fine riproduce, per stralcio, le deposizioni dei testi (per le quali si rimanda qui, per brevità, alle pagg. 16 – 20 dell'atto di appello) per significare in maniera ancora più specifica che da esse non si potrebbe che dedurre che i lavori extra sarebbero stati commissionati dai proprietari degli immobili e, comunque, non dalla società deducente.
In ogni caso – asserisce l'appellante –, pur ove si volesse ritenere che i proprietari non abbiano pagato le opere extra da loro commissionate, non potrebbe affermarsi comunque la tenutezza della
[...]
alla corresponsione delle somme dovute per tali lavori, e ciò per due ordini di ragioni: Parte_1
1) poiché essa non era tenuta al pagamento ex art 1659 c. c. avendo la stessa erogato il compenso determinato “a corpo” e 2) poiché non avrebbe assunto la posizione di committente rispetto ai lavori extra, posto che la veste di sub-committente sarebbe stata assunta, in relazione ai lavori extra, dai proprietari degli appartamenti e comunque alla VI. FRE. anch'essa proprietaria di taluni Pt_1
appartamenti e, peraltro, destinataria dei preventivi depositati da parte avversa (dunque, committente finale).
6 Del pari, a nulla rileverebbe – a dire dell'appellante - la circostanza, valorizzata dal primo Giudice, che essa non abbia contestato i rendiconti “extra”, dato che, non avendo commissionato detti lavori, non sarebbe stata nella posizione di effettuare alcuna contestazione in merito ad essi, siccome totalmente estranea alla vicenda.
Contesta poi l'appellante la considerazione del primo Giudice secondo cui irrilevante è il fatto che i Con rendiconti “extra” risultano intestati alla FRE. dato che anche i preventivi dei lavori iniziali Pt_1
lo sono stati e, nonostante ciò, sono stati pacificamente pagati dalla in virtù del Parte_1
Con rapporto di appalto che legava le due società: in proposito osserva che così come è risultato che la
FRE. l. aveva stralciato alla la realizzazione dell'impiantistica Pt_1 Parte_1 dell'appartamento venduto ai coniugi appaltata direttamente alla ditta Controparte_14
Con
, allo stesso modo potrebbe ritenersi che anche per i lavori extra la RE. s. r. l. abbia CP_1
escluso la affidandoli direttamente alla ditta CULTRONA. Parte_1
D'altronde, mentre il preventivo relativo ai lavori in capitolato ordinario sarebbe stato protocollato ed accettato dalla – come riferito dall'attore nella citazione introduttiva di primo Parte_1
grado (a pag. 2) -, il , n. q., quanto ai lavori extra, non ha invece depositato alcun CP_1
preventivo che sia stato dalla stessa protocollato ed accettato.
Sotto altro profilo, l'appellante evidenzia che la circostanza – risultante dagli atti e valorizzata dal primo Giudice - che il complesso edilizio dovesse essere consegnato dalla alla Parte_1
Con FRE. s. r. l. “chiavi in mano” non potrebbe avere alcuna incidenza riguardo alla questione dei lavori extra, in quanto quest'ultimi, per la loro stessa natura, non avrebbero nulla a che fare con il completamento dei lavori sotteso alla consegna “chiavi in mano” degli immobili, trattandosi di aggiunte o modifiche realizzate su richiesta dei proprietari che, in quanto tali, non attengono al completamento dell'opera originariamente appaltata.
Contesta, infine, l'appellante l'affermazione del Tribunale secondo cui (testualmente): “né la
[...]
Con l. ha fornito alcuna prova positiva che consentisse di attribuire alla FRE. l. CP_15 Pt_1
l'ordinativo di detti lavori extra”.
Obietta sul punto, anzitutto, che ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c. c. l'onere di provare il titolo del proprio diritto grava sul creditore che agisce per il pagamento, laddove, a norma del secondo comma, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, evidenziando che, nel caso concreto, ricorre la prova documentale che individuerebbe nella VI. FRE. e/o nei proprietari Pt_1
degli appartamenti i titolari passivi della pretesa attorea, la quale (prova) dovrebbe essere letta rigidamente, non potendo il giudice, in via presuntiva, ricondurre alla stessa fatti diversi da quelli rappresentati.
7 A ciò aggiungasi – continua l'appellante – che le deposizioni sopra riportate avrebbero dimostrato che il , n. q., sarebbe stato preventivamente autorizzato a concordare i lavori extra con CP_1
i proprietari degli appartamenti, compresa la VI. FRE. - indicata anche come proprietaria - e ad Pt_1
incassare da loro i relativi corrispettivi.
In via meramente subordinata l'appellante evidenzia, comunque, come l'acclarata (e non contestata) circostanza che la non abbia consegnato, neppur in corso di causa, le Controparte_2
dichiarazioni di conformità previste dal d. lgs. 37/2008 (con particolare riferimento all'art. 7 dello stesso), integrerebbe in sé una grave inadempienza atta a giustificare, oltre al risarcimento del correlato danno di cui alla domanda riconvenzionale (oggetto del secondo motivo di appello), anche la sospensione di ogni pagamento da chiunque dovuto alla ditta secondo il principio “inadimplenti non est adimplendum”.
Conclude in ogni caso che, ferma l'applicazione del disposto dell'art 1659 c. c., anche qualora dovesse applicarsi il regime dettato dall'art. 1661 c. c., l'esito delle prove orali non permetterebbe di individuare nella il soggetto che avrebbe autorizzato le varianti, dovendosi anche Parte_1
solo per questa via riformare la sentenza di primo grado.
Il motivo è meritevole di accoglimento secondo quanto si dirà.
Oggetto della disputa di cui alla doglianza in esame è evidentemente la pretesa avanzata da nella qualità di titolare e/o responsabile legale della ditta Controparte_1 [...] di pagamento della somma di € 20.017,24 (oltre IVA) per i Controparte_4 lavori di impiantistica extra capitolato realizzati in relazione alla palazzina “A” e della somma di €
11.689,26 (oltre IVA) per i lavori di impiantistica extra capitolato effettuati nella palazzina “B” del complesso edilizio “Antico Lavatoio” del Comune di Pagliara;
complessivamente, dunque, l'importo di € 31.706.50 oltre IVA (e interessi).
È utile premettere sinteticamente in punto di fatto che, secondo la ricostruzione sulla quale sostanzialmente convergono tutte e tre le parti in causa, tra la VI. FRE. (committente) e la Pt_1 [...]
Pt_ l. (appaltatrice) è intercorso un rapporto di appalto per la costruzione di n. 2 palazzine Parte_1
(indicate come palazzina “A” e palazzina “B”) nel complesso edilizio denominato “Antico Lavatoio” del Comune di Pagliara;
nell'ambito di tale rapporto è stata affidata alla ditta CP_2 di 'esecuzione delle opere di impiantistica (elettrici, idrici, gas,
[...] Controparte_1 citofonia, tv e quant'altro) all'interno degli appartamenti facenti parte del complesso medesimo.
Vi è in atti un documento – denominato “ordine di acquisto” trasmesso via fax dalla Parte_1
alla datato 18 dicembre 2008, facente riferimento ad una offerta della
[...] Controparte_2
8 ditta del CULTRONA del 6 novembre 2008 – dove sono descritti gli impianti da realizzare nel corpo
“B” e dove è riportato l'importo totale di € 20.000, IVA esclusa.
In relazione ai predetti lavori risulta poi depositata in atti una fattura – la n. 25/2009 del 31 luglio
2009 (all. n. 4 del fascicolo di parte attrice in primo grado) – emessa dalla ditta del nei CP_1 confronti della . per l'importo di € 20.000,00. Parte_1 Pt_1
Risultano ancora in atti altre due fatture - la n. 42/2009 del 20 novembre 2009 e la n. 18/2010 del 29 giugno 2010, per il complessivo importo di € 23.000 (allegati nn. 7 e 8 del fascicolo di primo grado di parte attrice) - nelle quali trova conferma (seppure indirettamente) l'affidamento alla ditta del dei lavori di impiantistica anche relativamente al corpo “A” del complesso edilizio CP_1
anzidetto.
Non residua contesa tra le parti circa l'affidamento di tali lavori ordinari di impiantistica alla ditta anzidetta, né in ordine alla loro esecuzione ed al pagamento del relativo corrispettivo da parte della
. rispetto al quale – va rimarcato – le fatture della ditta , quelle sopra Parte_1 Pt_1 CP_1 indicate, risultano emesse nei confronti della indicata quale “cliente”. Parte_1
Tanto premesso, la questione controversa, ancora in disputa in questa sede, riguarda la individuazione del soggetto tenuto al pagamento, invece, delle lavorazioni di impiantistica extra-capitolato che sono state (pacificamente) realizzate dalla nelle due palazzine “A” e “B”, quali Controparte_16 risultano descritte rispettivamente nel documento allegato n. 11 e in quello n. 5 dell'atto di citazione in primo grado.
Riguardo ad esse l'attore in primo grado, nella ridetta qualità, ha dedotto che la richiesta della loro esecuzione sarebbe provenuta da parte dei “responsabili delle due società convenute”, senza alcuna precisa individuazione, specificando solo che alcuni di detti lavori erano a carico dei singoli proprietari degli appartamenti (nel frattempo venduti), mentre i restanti “venivano realizzati Co nell'interesse della FRE. e della . Pt_1 Parte_1
Secondo le allegazioni dell'attore, se i lavori extra effettuati in favore ed a carico dei singoli proprietari sono stati regolarmente pagati, quelli realizzati nell'interesse delle due società anzidette – per complessivi € 31.706,50 oltre IVA – sarebbero rimasti non pagati;
donde la relativa pretesa giudiziale ancora qui in contesa.
Costituendosi in giudizio (in primo grado), la ha declinato a tal riguardo ogni Parte_1 responsabilità, affermando che “per la esecuzione di eventuali varianti alle opere impiantistiche di entrambi i corpi, l'impresa aveva richiesto ed ottenuto dalla Controparte_1 Parte_1
di potere concordare direttamente con la VI. FRE. e con gli acquirenti degli immobili eventuali Pt_1 varianti al fine di potere ottenere un prezzo più vantaggioso” (così testualmente nella comparsa di costituzione in primo grado della società odierna appellante, alla pag. 4).
9 Per parte sua la VI. FRE. ha parimenti declinato la propria responsabilità in ordine ai lavori Pt_1
extra di impiantistica, assumendo di non avere mai commissionato alla ditta del alcuna CP_1 lavorazione, avendo “esternalizzato” tutti i lavori relativi alla costruzione ed alle opere di impiantistica individuati nel computo metrico allegato al contratto di esecuzione di lavori specializzati sottoscritto con la in data 19 novembre 2007, né di essere stata mai Parte_1
a conoscenza dei termini tecnici ed economici degli accordi intercorsi tra la Controparte_2
e la Parte_1
Ha affermato peraltro di avere solo proceduto alla nomina del direttore dei lavori – nella persona dell'arch. – e di avere rimesso ogni potere decisionale sia in ordine alla Parte_5 commissione, sia in ordine all'esecuzione dei lavori, esclusivamente alla società appaltatrice (da ultimo detta).
A fronte di queste contrapposte versioni, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, ha ritenuto che le risultanze della stessa - in particolare quelle ricavate dalla prova testimoniale e dalla documentazione in atti riguardante proprio dette lavorazioni extra – convergessero nell'indicare la Parte_1
[. quale soggetto che le ha commissionate alla ditta del , ciò trovando conferma ulteriore CP_1
nella circostanza, pacifica tra le parti, che il complesso edilizio avrebbe dovuto essere consegnato dall'appaltatrice “chiavi in mano”, dalla quale il Tribunale ha inferito che l'esecuzione dei lavori extra non avrebbe potuto che essere stata commissionata, in questo contesto, se non che dall'appaltatrice medesima.
Il convincimento del primo Giudice, avversato dall'appellante con i rilievi critici sopra esposti, non
è condivisibile ad avviso della Corte perché non trova adeguato riscontro nelle acquisizioni probatorie in atti, dovendosi subito evidenziare che la gran parte della documentazione che si andrà ad esaminare e valutare (riportata con il numero di allegato attribuito dalla parte attrice nel cui fascicolo si trovava)
è stata prodotta in primo grado, appunto, dalla parte attrice, ma è stata riversata agli atti del presente grado dall'allora convenuta odierna appellante: essa – va evidenziato e chiarito Parte_1
–, acquisita dalla Corte giusta ordinanza istruttoria del 19 novembre 2022 (che ha riservato al merito ogni altra valutazione riguardo alla stessa), è pienamente utilizzabile ai fini della presente decisione stante il pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo il quale l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una “revisio” fondata sulla denunzia di specifici “vizi” di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata. Ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, o comunque attivarsi perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame
10 del giudice di appello, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, ovvero richiedendo al giudice che ordini, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., all'appellato non costituito l'esibizione dei documenti già contenuti nella produzione ritirata, senza che osti, a tal fine, il divieto di cui all'art. 345 c. p. c., trattandosi di prove già acquisite agli atti di causa e non di nuove prove (tra le tante v. Cass. Civ. nn.
40606/2021; 21557/2018; 11797/2016; 1462/2013; S. U. n. 3033/2013).
Ciò chiarito e tornando al merito del gravame, è un dato pacificamente acquisito al giudizio che alla di è stata affidata la realizzazione degli impianti Controparte_2 Controparte_1
elettrico, idraulico, gas, riscaldamento e climatizzazione secondo capitolato nelle due palazzine anzidette [come descritti nel documento allegato n. 3) e nel documento allegato n. 6A)], rispetto ai quali la fatturazione è stata emessa, come detto, nei confronti della e che risultano Parte_1
regolarmente pagati.
Nei predetti documenti – intitolati rispettivamente “CAPITOLATO PALAZZINA B (…)” e
“CAPITOLATO LAVORI ESEGUITI PER VS CONTO (…)” concernente la Palazzina A (come si legge nella intestazione), entrambi indirizzati alla VI. FRE. s. r. l. - si legge, in calce, nel primo, “per accordo intrapreso tra ing. i lavori sopra elencati sono Controparte_1 Controparte_17 stati fatturati alla con la fattura n. 25/2009 del 31/07/2009 per € 20.000 come Parte_1 Pt_1 corrispettivo dei lavori di capitolato della B (…). Tutti i lavori richiesti successivamente Parte_6
Co in cantiere dal responsabile di cantiere, , o dall'amministratore della FRE. Parte_3 Pt_1
[.
sig. , sono stati conteggiati separatamente”; più avanti, si legge ancora “Il presente Persona_1
preventivo è stato sviluppato dietro rilascio di appunti di capitolato e di sopralluoghi sul cantiere con accordi presi in collaborazione del sig. . I lavori extra non specificati nel suddetto CP_12 preventivo verranno concordati al momento della loro richiesta e prima della loro esecuzione”.
Nel secondo (allegato 6A) si legge parimenti: “per accordo intrapreso tra e Controparte_1
ing. i lavori sopra elencati sono stati fatturati alla con le fatture Controparte_17 CP_10
n. 49/2009 del 20/11/2009 e n. 18/2010 del 29/06/2010 per € 23.000 come corrispettivo dei lavori di capitolato della A (…). Tutti i lavori richiesti successivamente in cantiere dal responsabile Parte_6
Co di cantiere, , o dall'amministratore della FRE. sig. , sono Parte_3 Pt_1 Persona_1 stati conteggiati separatamente”. Con [... Il primo dato che salta agli occhi è che, diversamente da quanto ha dedotto la convenuta FRE.
Pt_ in primo grado, detta società – committente dei lavori di costruzione delle due palazzine del complesso edilizio in oggetto - ha avuto un ruolo tutt'altro che inesistente quanto alle opere impiantistiche, e nemmeno secondario, ma anzi certamente primario e attivo, sia pure attraverso l'intermediazione dell'(appaltatrice) dato che altrimenti, a voler seguire la tesi Parte_1
11 (della VI. FRE. di sua totale estraneità rispetto ai lavori di impiantistica, non si spiegherebbe Pt_1
per quale ragione i preventivi della relativi alle opere di capitolato (quelli cioè di CP_13
cui ai documenti all. nn. 3 e 6A da ultimo richiamati) siano stati indirizzati alla stessa. Come, d'altra parte, ad essa sono stati pure indirizzati, secondo quanto si dirà più avanti, i rendiconti riguardanti i lavori extra-capitolato.
E soprattutto, se davvero il rapporto contrattuale si fosse svolto esclusivamente tra la Parte_1
Con
– committente i lavori di impiantistica, secondo la tesi propugnata dalla FRE. – e la
[...] Pt_1
CP_1 ditta del CULTRONA – affidataria di tali lavori -, senza alcun interessamento della VI. FRE. rimasta del tutto estranea allo stesso, non vi sarebbe stata ragione di puntualizzare, in calce ai due
Part documenti sopra citati, che la fatturazione era stata effettuata nei confronti della Parte_1
a seguito di un accordo intercorso tra e l'ing. – Controparte_1 Controparte_17
qualificatosi come direttore tecnico della -. Parte_1
P Pt_ Il pieno coinvolgimento della VI. FRE. nell'affidamento dei lavori di impiantistica si ricava ancora, ad avviso della Corte, dagli stessi documenti sopra richiamati (all. 3 e 6A), i quali, sempre in calce, recano la seguente clausola testuale: “tutti i lavori richiesti successivamente in cantiere dal Con responsabile di cantiere, , o dall'amministratore della sig. Parte_3 CP_11 Per_1
, sono stati conteggiati separatamente”, non potendosi trascurare inoltre che, come annotato
[...] in calce ad uno dei due atti, il preventivo è stato sviluppato dietro “rilascio di appunti di capitolato e di sopralluoghi sul cantiere con accordi presi in collaborazione con ” e che i lavori CP_12 extra sarebbero stati “concordati al momento della loro richiesta e prima della loro esecuzione”.
Da ultimo, ma non per importanza, non è privo di rilievo, né insignificante, come invece opinato dal
Con primo Giudice, il fatto che i rendiconti finali dei lavori extra siano stati indirizzati alla FRE. Pt_1
[.
il Tribunale, sul punto, ha affermato, come riportato più sopra, che questo dato non può avere rilievo in quanto anche i preventivi iniziali risultavano indirizzati alla stessa società anzidetta e, nonostante ciò, sono risultati pagati dalla in virtù del rapporto di appalto che Parte_1
legava le due società.
La Corte osserva invece che, come si è notato sopra, nei due preventivi che il Tribunale definisce
“iniziali” (corrispondenti, come detto, ai documenti 3 e 6A) è detto in maniera espressa che, per specifici accordi intercorsi tra il e l'ing. , i lavori “sono stati fatturati CP_1 Controparte_17 alla – clausola la cui previsione, si ripete, non sarebbe stata necessaria ove il Parte_1
rapporto obbligatorio relativo a detti lavori fosse stato direttamente instaurato tra la ditta del
Con
e la senza alcun coinvolgimento della committente RE. CP_1 Parte_1 Pt_1
[.
-: la stessa previsione, però, non è contenuta nei rendiconti suddetti (docc. 8 e 11) relativi proprio ai lavori extra, non potendo valere perciò, sul piano logico-giuridico, l'argomento usato dal primo
12 Giudice per individuare nella il soggetto che ha commissionato anche i lavori Parte_1
extra al CULTRONA, n. q., data la testé richiamata importante differenza contenutistica esistente tra i preventivi “iniziali” e i rendiconti dei lavori extra.
Si è detto del pieno coinvolgimento della VI. FRE. e di e , ma Pt_1 Persona_1 CP_12
anche di nella commessa dei lavori di impiantistica di che trattasi – non solo di Parte_3
quelli ordinari, ma anche di quelli extra – risultante dai dati documentali sin qui passati in rassegna, dovendosi puntualizzare che , stando alla visura camerale prodotta in atti dalla Persona_1 [...]
Con (già in primo grado) era, all'epoca, il legale rappresentante della FRE. nonché Parte_1 Pt_1
il suo direttore tecnico, mentre , verosimilmente, ha svolto nella vicenda in esame il CP_12
mero ruolo di operaio.
È importante ribadire che nei preventivi iniziali si attribuisce solo ai – in particolare a Pt_3 [...]
Con
quale “responsabile di cantiere”, e a , quale amministratore della Pt_3 Persona_1
[...]
– il potere di “richiedere successivamente” lavori diversi da quelli indicati nel preventivo CP_11
iniziale, senza alcun richiamo alla Parte_1
Vero è che, stando alle stesse allegazioni di quest'ultima (odierna appellante), Parte_3 avrebbe svolto, nella vicenda, il ruolo di “geometra di cantiere” e responsabile della sicurezza in cantiere, incaricato dall'appaltatrice tuttavia, per potere davvero riconoscere a Parte_1 quest'ultima la vesta di affidataria (tecnicamente quale sub-appaltatrice) dei lavori extra di impiantistica, con obbligazioni contrattuali a suo carico giuridicamente impegnative, tra cui quella di pagamento del corrispettivo degli stessi, sarebbe stata necessaria, com'è noto, quanto meno la prova dell'intervento negoziale del suo legale rappresentante ( ), l'unica legittimata Parte_2 legalmente a impegnare all'esterno la società di riferimento (nella specie nei confronti della ditta
. Costei, invece, non risulta mai menzionata nelle operazioni in questione, Controparte_2
né nei documenti sopra richiamati, e nemmeno nelle testimonianze di cui si dirà, a nulla rilevando a tal fine la mera presenza in cantiere dell'ing. (fratello della predetta), in difetto di Controparte_17 prova della sua legittimazione a contrattare e ad impegnare giuridicamente all'esterno la società
[...]
. (eventualmente conferitagli dal rappresentante legale della stessa). Parte_1 Pt_1
In presenza di un simile quadro documentale, assolutamente carente riguardo alla posizione giuridico- contrattuale della rispetto ai lavori extra di che trattasi, sarebbe stato dovere Parte_1
preciso del , n. q. - che ha chiesto l'adempimento dell'obbligazione di pagamento di CP_1
Con detti lavori - fornire ex art. 2697 c. c. la prova puntuale di chi tra la FRE. – risultante dai Pt_1
documenti quale soggetto principalmente protagonista della commessa degli stessi alla ditta del
, secondo quanto si è detto sin qui – e la - società dotata di una CP_1 Parte_1
13 propria autonomia soggettiva rispetto alla prima, nonostante talune innegabili cointeressenze con essa
– si sia impegnata contrattualmente nei suoi confronti in relazione alle lavorazioni extra medesime.
Questa prova, però, non è stata offerta con la dovuta sufficienza da parte attrice (in primo grado), ma anzi, dallo stesso articolato testimoniale formulato da quest'ultima, risultano conclamate una certa imprecisione ed una singolare vaghezza, non affatto superate nemmeno dalla lettura combinata delle deposizioni testimoniali escusse.
Va subito notato, infatti, che i capitoli di prova testimoniale formulati dal , n. q., sul CP_1
punto specifico sono tre – segnatamente quelli sub F), G) e I) della memoria istruttoria depositata l'1 marzo 2013 -, così testualmente articolati: F) vero o no che durante l'esecuzione delle opere di cui al detto preventivo, i responsabili delle due società convenute chiedevano al sig. di Controparte_1
volere eseguire lavori extra di tipo idraulico, elettrico, riscaldamento, climatizzazione e gas nel complesso Antico Lavatoio sito nel Comune di Pagliara, frazione Rocchenere, ed in due palazzine denominate <> e <>”; G) “vero o no che i detti lavori extra realizzati dal e CP_1
commissionati dai sigg. , e sono quelli indicati negli CP_12 Parte_3 Persona_1 allegati n. 8 e n. 19, versati in atti che le vengono esibiti”; I) “vero o no che i lavori extra da realizzare
e che in effetti sono stati realizzati dal sig. venivano segnati sui luoghi con vernice rossa CP_1 spray alla presenza dei sigg. , e . CP_12 Persona_1 Parte_3
Il rimando è generico ai “responsabili delle società convenute” senza alcuna altra specificazione e, in ogni caso, non si fa mai menzione della su citata (legale rappresentante della Parte_2 [...]
, oltre che neanche a (come si dirà ancora infra); d'altra parte, Parte_1 Controparte_17 invece, sono nominati sempre e solo i , persone fisiche la cui pacifica riferibilità è alla VI. Per_2
FRE. (di cui , peraltro, era all'epoca, come detto, legale rappresentante) e non Pt_1 Persona_1
certo alla Parte_1
Il teste indicato da parte attrice è stato, peraltro, solo uno, ossia , all'epoca Persona_3
dipendente della ditta del . CP_1
Costui ha dichiarato - per quanto qui di specifico interesse - “al tempo dei fatti ero dipendente della ditta (…) ero presente nel momento in cui i signori e l'ing. CP_1 Pt_3 Parte_2
segnavano, anzi preciso, che il sig. segnava con la bomboletta spray rossa i lavori extra ed CP_1
i lavori di capitolato che dovevano essere eseguiti. Ero io che eseguivo i lavori segnati sia di capitolato sia extra (…) preciso che prima di iniziare i lavori negli appartamenti venivano in ogni singolo appartamento i ed il che segnavano i lavori che dovevano essere Pt_3 CP_1 eseguiti (…) in più rispetto alla planimetria consegnatami dal mio datore di lavoro che prevedeva i lavori ordinari”; (…) i , in mia presenza, dicevano al che i lavori extra li Pt_3 CP_1
avrebbero pagati loro se gli appartamenti non fossero stati venduti; in caso contrario non so dire.
14 Preciso ancora che per quanto riguarda la palazzina A, per due appartamenti già venduti in corso
d'opera i lavori extra sono stati indicati dagli acquirenti e pagati dagli stessi al so ciò CP_1 perché riferitomi dal stesso e da mio cugino (…), residente in uno degli appartamenti, CP_1
di professione barbiere. Preciso che al momento della realizzazione degli extra gli appartamenti non erano ancora venduti ed i predetti lavori extra eseguiti non erano uguali per tutti gli appartamenti
(…) preciso che sono stati fatti contemporaneamente i lavori ordinari e i lavori extra. Relativamente alla circostanza di cui alla lettera F) nulla so del preventivo dei lavori extra, ma ribadisco che sul cantiere i incaricavano il di fare i lavori tutti segnalati con la bomboletta spray”. Pt_3 CP_1
Vanno notati anzitutto – si ribadisce -:
• la genericità della locuzione “i responsabili delle società convenute” di cui alla lettera F);
• l'indicazione dei soli ( , e ) di cui alla lettera G) quali soggetti che Pt_3 CP_12 Pt_3 Per_1
hanno commissionato al i lavori extra;
CP_1
• l'indicazione sempre (e solo) dei predetti quali soggetti alla presenza dei quali il Pt_3
segnava sui luoghi, con vernice rossa, i lavori extra da effettuare. CP_1
Nessun riferimento specifico è contenuto in detti capitoli alla persona del legale rappresentante p. t. della . s. r. l. o a chi eventualmente dallo stesso incaricato per commissionare al Parte_1
i lavori extra, non potendo costui essere individuato in il quale, come CP_1 Parte_3 detto, avrebbe svolto il ruolo di “geometra di cantiere” e responsabile della sicurezza in cantiere, su incarico dell'appaltatrice senza che per questo possa essergli riconosciuto anche Parte_1
il potere di rappresentanza della società da ultimo detta, tale da poterla impegnare giuridicamente all'esterno (come sembra aver fatto il primo Giudice).
Vero è che sua sponte, senza che risultasse dal capitolato testimoniale, il teste ha riferito Tes_1
anche della presenza di al momento in cui il segnava con vernice Controparte_17 CP_1
rossa i lavori da capitolato ed i lavori extra da eseguire: questa circostanza, invero, non è affatto decisiva per individuale nella l. il soggetto che avrebbe commissionato i lavori Parte_1
extra al , n. q., e che si sarebbe, perciò, obbligato giuridicamente verso la ditta stessa, CP_1 in quanto, come si è detto, l'essere egli direttore tecnico della . s. r. l. non equivale anche Parte_1
ad attribuirgli sic et simpliciter poteri di rappresentanza della società medesima, tale da impegnarla giuridicamente verso terzi.
Senza tacere che, comunque, stando agli atti, i lavori extra sono stati realizzati contemporaneamente a quelli ordinari, rispetto ai quali trova senz'altro giustificazione la presenza in loco del , Parte_2
quale direttore tecnico nominato dalla al momento in cui sono stati segnati in Parte_1
rosso non solo i lavori di impiantistica extra, ma – come afferma il teste – anche quelli ordinari, commissionati (questi ultimi) senza dubbio dalla al , n. q.. Parte_1 CP_1
15 Fermo restando, sempre, che, come detto più in alto, in nessuno dei suddetti tre capitoli testimoniali formulati dall'attore, n. q., si fa riferimento alla persona di . Controparte_17
Con Dalla deposizione testimoniale di (citato dalla FRE. a prova contraria) Parte_3 Pt_1
Part non si ricava nulla di realmente rilevante ai fini della individuazione nella del Parte_1
soggetto che avrebbe commissionato i lavori extra alla ditta del . CP_1
Il teste anzidetto ha riferito testualmente - per quanto qui di specifico interesse - “preciso che il sig.
era un semplice operaio e , che è mio padre, era solo il proprietario CP_12 Persona_1
del terreno che ha dato in appalto alla . Sono al corrente di queste circostanze perché Parte_1
sono stato nominato dalla capo cantiere e responsabile della sicurezza. Preciso che Parte_1
indirettamente so che il ha fatto dei lavori extra, ma commissionati direttamente dai CP_1 proprietari degli immobili (…) Ribadisco che su incarico della sono stato autorizzato Parte_1
a mettere in contatto i proprietari degli immobili con il affinché si accordassero tra loro CP_1
per i lavori extra capitolato, che conseguentemente non erano a conoscenza della Parte_1
[. (…). Relativamente alla circostanza di cui alla lett. G) ribadisco che non sono mai stati commissionati lavori extra da , da , né da me. Preciso che i lavori Persona_1 CP_12
generali previsti nel capitolato predisposto dalla M. E. CO. IN venivano concordati da me e dal
(posizione delle prese nelle stanze, punti luce, acqua) (…). Ribadisco che non ci sono CP_1 stati lavori extra da me commissionati”.
Il teste ha negato, dunque, che fossero stati mai commissionati lavori extra alla ditta da CP_1
lui, così come da e da : ma, osserva la Corte, questa circostanza, CP_19 Parte_7
soprattutto nella parte in cui si riferisce a – che è la più rilevante ai fini che ci occupano Parte_7
Con P Pt_ data la qualifica, rivestita da , di legale rappresentante della FRE. –, è Parte_7
smentita dai numerosi dati documentali già sopra esposti (cui qui si rimanda per brevità) che (si ribadisce in estrema sintesi) coinvolgono espressamente , quale legale rappresentante Parte_7
Con della RE. nella commessa degli (eventuali) lavori extra capitolato. Pt_1
Il teste ha poi riferito di sapere, sia pure indirettamente, che i lavori extra erano stati commissionati direttamente dai proprietari degli appartamenti: questa circostanza, in realtà, non l'ha negata nemmeno il , che anzi la ha allegata sin dall'atto introduttivo di primo grado, precisando CP_1
anche che le lavorazioni commissionate dai proprietari dei singoli appartamenti erano state tutte saldate. Sul punto – rileva la Corte - non vi è stata mai contesa.
Non va sottovalutato sotto questo aspetto, ai fini che ci occupano, che, secondo le risultanze degli atti, non tutti gli appartamenti del complesso edilizio, nelle more dell'esecuzione dei lavori extra, erano stati alienati, a soltanto alcuni, essendo, nel resto, le singole unità abitative non vendute ancora
Con nella titolarità della FRE. s. r. l., proprietaria del terreno e dunque del complesso su di esso sorto,
16 tale che, come giustamente rilevato dall'odierna appellante, tra i proprietari che, anche secondo il teste , avevano commissionato al CULTRONA, n. q., i lavori extra non può non CP_19
includersi pure detta società (in veste, appunto, di proprietaria del complesso, nella parte rimasta invenduta, oltre che di committente dei lavori di sua realizzazione).
In questa prospettiva degna di rilievo, ai fini della dimostrazione che il rapporto obbligatorio riguardante i lavori extra ha visto come effettivi protagonisti la ditta del CULTRONA da un lato, quale affidataria degli stessi, e la VI. FRE. dall'altro, quale proprietaria, in ogni caso, delle Pt_1
unità abitative non ancora alienate - e non già la -, è la dichiarazione del teste Parte_1
, laddove ha dichiarato che i , in sua presenza, avevano detto al che i Tes_1 Pt_3 CP_1
lavori extra li avrebbero pagati loro se gli appartamenti non fossero stati venduti, pienamente
Con coerente con il fatto che la RE. (riferibile senz'altro ai , come già detto), oltre che Pt_1 Per_2
committente dei lavori di costruzione delle palazzine, era anche la proprietaria delle stesse e tale è rimasta, anche in parte, sino a quando non sono stati alienati tutti gli appartamenti realizzati nel complesso.
Quanto al teste (citato a prova contraria, oltre che diretta sui capitoli dalla stessa Controparte_17
formulati, dalla , costui ha dichiarato, per quanto qui di interesse precipuo, di Parte_1 essere “il direttore tecnico della ”, oltre che il fratello di legale rappresentante della CP_10 Pt_2 società medesima, precisando che era stato “concordato verbalmente con il sig. , dietro sua CP_1
specifica richiesta, di concordare direttamente con gli acquirenti delle unità abitative i lavori extra capitolato”, i quali, dunque, avrebbero dovuto essere pagati dagli acquirenti al , come CP_1 dallo stesso ribadito più avanti (“il veniva autorizzato a concordare con i proprietari i lavori CP_1 extra ed a incassare da loro i relativi corrispettivi”); ha inoltre dichiarato che “l'unica contrattualizzazione tra la ed il era relativa ai lavori di capitolato, peraltro Parte_1 CP_1 tutti pagati” e, infine, di non ricordare “nello specifico la circostanza di essere stato in cantiere durante la tracciatura degli impianti”.
La sua deposizione non fa che confermare il dato, emerso senza dubbio dagli atti di causa, che la ditta del ha concordato i lavori extra direttamente con i proprietari degli appartamenti (da CP_1
intendersi quelli di essi che avevano inteso effettuare delle opere di impiantistica ulteriori rispetto a
P quelle del capitolato), tra cui – si ribadisce – anche la VI. FRE. r. l., come si può evincere documentalmente dall'allegato n. 8 sopra citato (lavori extra relativi alla palazzina “A”) nel cui incipit si legge “Palazzina <> appartamenti di: , . Pt_8 Pt_9 CP_3
La stessa testimonianza non ha apportato, di contro, alcun elemento da cui potere trarre che detti lavori fossero stati commissionati al , n. q., invece, dalla tale che CP_1 Parte_1 quest'ultima possa essere, davvero, considerata obbligata giuridicamente a pagarne il corrispettivo.
17 Le deposizioni di taluni dei singoli proprietari sentiti quali testi (segnatamente , Testimone_2
e non si pongono in contrasto con le risultanze appena dette, ma anzi Tes_3 Testimone_4
le confermano: ed invero, , che ha negato di avere commissionato lavori di Testimone_2 impiantistica, ha acquistato l'appartamento completo di impianti e, dunque, non ha ordinato lavori extra, come del resto si evince dai due rendiconti relativi a detti lavori (all. nn. 8 e 19), in nessuno dei quali è indicato tra i singoli proprietari degli appartamenti.
indicata invece tra i proprietari anzidetti (nel documento attestante i lavori extra relativi Tes_3 alla palazzina “B”), ha confermato di avere commissionato al alcuni lavori, per i quali CP_1
ha pagato il corrispettivo.
, come il ha dichiarato di non avere commissionato lavori di impiantistica Testimone_5 Tes_2
e di avere acquistato l'appartamento completo di impianti: sebbene il suo nome compaia tra i singoli proprietari dell'appartamento nel documento relativo ai lavori extra della palazzina “B”, la sua deposizione, che sembra non corrispondente al dato documentale, non vale certo, in sé sola, a screditare l'impianto probatorio sin qui illustrato, e certamente – quel che più importa in questa sede
- non vale a dimostrare che i lavori extra siano stati commissionati alla ditta dalla CP_1 [...]
Parte_1
Deriva da tutto quanto sin qui esposto che non può condividersi, alla luce delle emergenze istruttorie documentali e storiche illustrate, considerate non solo in sé ma anche e soprattutto in combinazione tra loro, il convincimento del primo Giudice secondo il quale dette risultanze convergano
“nell'indicare la come soggetto che ha commissionato i lavori extra” (pag. 13 Parte_1
della motivazione della sentenza) di che trattasi, ma anzi, al contrario, non vi è alcuna certezza di ciò, nemmeno nell'impostazione difensiva della stessa parte attrice (in primo grado).
Quest'ultima, invero, come si è detto più sopra, ha formulato, sul punto, una domanda genericamente rivolta a tutte e due le società convenute, in via congiunta o in via alternativa [si veda a tal uopo la domanda n. 17 a pag. 7 dell'atto di citazione, così formulata testualmente: “riconoscere che tutti i lavori relativi alle palazzine <> e <> sono stati ultimati dall'impresa istante, ma le due società convenute non hanno ancora corrisposto l'importo totale di euro 31.706,50 oltre iva (pari a euro 20.017,24, oltre iva, per i lavori extra eseguiti all'interno della palazzina <> ed euro
11.689,26, oltre iva, per i lavori extra eseguiti all'interno della palazzina <>), con la conseguenza che le società convenute, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, devono essere condannate, per le causali di cui sopra, al pagamento, in favore della Impresa istante, della complessiva somma di euro 31.706,50, oltre iva e interessi”), mantenendo poi la stessa genericità e vaghezza anche in sede di articolato testimoniale, come si è spiegato sopra, laddove sarebbe stato
18 preciso onere della stessa ex art. 2697, co. 1., c. c. invece, individuare e provare con la dovuta puntualità il soggetto nei cui confronti avanzare la pretesa, quale parte contrattuale che aveva commissionato detti lavori, assumendo così l'obbligo giuridico di pagamento del relativo corrispettivo.
È appena il caso di notare, infine, che non si condivide nemmeno l'argomento del primo Giudice secondo cui il fatto che il complesso “Antico Lavatoio” avrebbe dovuto essere consegnato dalla
[...]
Con alla FRE. s. r. l. “chiavi in mano” sarebbe un'ulteriore conferma che i lavori Parte_1
extra erano stati commissionati dalla prima alla ditta del . Ed invero, anzitutto non è CP_1
dato riscontrare documentalmente questa circostanza, non essendo in atti (nei fascicoli riversati nel presente giudizio di appello) il contratto di appalto di riferimento (quello cioè del 19 novembre 2007,
Con prodotto in primo grado dalla FRE. qui contumace) ed essendo questa locuzione stata Pt_1
utilizzata solo dal teste in un contesto del tutto diverso - ossia nel riferire di avere acquistato Tes_2
l'appartamento dalla “chiavi in mano” -, che non prova nulla circa il contenuto Parte_1
Con Cont Parte_ specifico del contratto di appalto intercorso tra quest'ultima e la
In ogni caso, come bene ha osservato parte appellante, ove anche dimostrata detta circostanza, essa sarebbe irrilevante dato che la consegna “chiavi in mano” secondo contratto sarebbe riferibile solo ai lavori di capitolato, non potendo valere per quelli extra che, come tali, non potrebbero ontologicamente essere previsti e disciplinati ex ante nell'accordo contrattuale di appalto (arg. ex artt.
1659 e 1661 c. c.).
Ne discende che, in accoglimento del motivo di appello in esame, in riforma in parte qua della sentenza di primo grado, va rigettata la domanda avanzata dal , nella qualità di titolare CP_1
e/o responsabile legale della i nei confronti della Controparte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p. t., per carenza di prova in ordine alla Parte_1 titolarità passiva, in capo a quest'ultima, del rapporto dedotto in causa con riferimento specifico ai lavori di impiantistica extra capitolato.
Non è inutile chiosare che, pur se le risultanze istruttorie militano (come riportato sopra) per la possibile individuazione nella VI. FRE. in persona del legale rappresentante p. t., del soggetto Pt_1
che (oltre a taluni proprietari dei singoli appartamenti, rispetto ai quali non vi è contesa) ha commissionato al , n. q., i lavori extra in questione, nulla è da statuire da questa Corte CP_1
in mancanza (quanto meno) di reiterazione della relativa domanda da parte del predetto , CP_1
n. q., in questa sede ai sensi dell'art. 346 c. p. c. (se non di appello incidentale).
Col secondo motivo di appello, la si duole del rigetto della domanda Parte_1
riconvenzionale da lei avanzata, volta ad ottenere la condanna della ditta del CULTRONA al
19 risarcimento dei danni asseritamente causati dall'inadempimento imputabile alla stessa, per non avere essa portato a compimento i lavori ordinari di impiantistica, né rilasciato le relative certificazioni di conformità degli impianti alla regola dell'arte, così comportando per la deducente l'esigenza di sostenere “costi aggiuntivi” che, invece, avrebbero dovuto gravare sulla ditta attrice/convenuta in riconvenzionale.
Segnatamente – deduce l'appellante – dalla lettura degli atti di causa emergerebbe che la
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aveva corrisposto alla ditta del quanto pattuito per le lavorazioni ordinarie ad Parte_1 CP_1 essa appaltate;
quest'ultima, tuttavia, lamentando l'asserito mancato pagamento dei lavori extra, avrebbe sospeso arbitrariamente le lavorazioni previste contrattualmente, non avendo provveduto così a curare il rilascio delle certificazioni di conformità alla regola dell'arte, tale da costringere la società deducente a curare aliunde l'ultimazione delle opere, nonché il rilascio delle consequenziali certificazioni di conformità prescritte dalla legge.
Sostiene che dette circostanze non sarebbero state contestate in giudizio dal , n. q., con CP_1 conseguente applicazione dell'art. 115 c.p.c., e che, peraltro, risulterebbero confermate dalla testimonianza resa da . Controparte_17
Donde, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda riconvenzionale de qua e condannare il
, n. q., al risarcimento dei danni, quantificati dall'istante in € 15.000,00 o comunque da CP_1
quantificare in giudizio, mediante apposita c. t. u., la cui richiesta però è stata rigettata dal Tribunale con statuizione che parimenti l'appellante ha criticato.
Contesta, infine, anche l'argomento del primo Giudice secondo cui, pur avendo detta società ammesso di aver pagato interamente tutte le opere commissionate e ricomprese nei preventivi originari, ha poi, incomprensibilmente, avanzato la domanda risarcitoria in parola, assumendone l'incompletezza, con conseguente danno derivatone alla stessa.
Obietta sul punto che essa, pur avendo provveduto al pagamento degli interventi ordinari nel rispetto delle previsioni contrattuali, stante la prosecuzione dei lavori extra, sarebbe stata costretta ad attendere la conclusione dei medesimi per ottenere il rilascio delle certificazioni e, stante poi l'inadempimento della , avrebbe dovuto provvedervi ex se. CP_13
Il motivo non merita accoglimento.
È più che condivisibile sul piano logico l'argomento del primo Giudice da ultimo detto, dato che, se davvero i lavori ordinari di impiantistica fossero stati incompleti, tanto da avere cagionato un pregiudizio alla società che li aveva commissionati, non si vede perché quest'ultima ne abbia saldato per intero il prezzo, pur sapendo ex ante – e non potendolo non sapere all'epoca del pagamento integrale - del loro mancato completamento e del mancato rilascio della relativa certificazione ex lege,
20 ben potendo, ove mai, riservarsi il pagamento del saldo al momento della completa esecuzione degli stessi.
Ma anche a volere opinare diversamente e ritenere l'incompiutezza della prestazione della ditta come sostiene l'appellante, in ogni caso l'istante in riconvenzionale si limita ad CP_1 affermare che l'inadempimento posto in essere da controparte avrebbe “determinato l'esigenza di affrontare costi aggiuntivi che, invece, dovevano gravare sula ditta (…) Detti danni CP_1 possono essere quantificati nella misura di € 15.000,00 ovvero nella diversa somma che risulterà a mezzo apposita c. t. u. che fin da questo momento si richiede, ovvero, ancora, a mezzo apposita quantificazione equitativa che potrà essere operata dall'Ecc.mo Tribunale accedendo ai poteri all'uopo conferitigli dalla legge” (così testualmente a pag. 5 della comparsa di costituzione in primo grado;
istanze ribadite in questa sede).
Non è chi non veda l'assoluta genericità della domanda risarcitoria formulata dalla Parte_1
in modo tale che non risulta allegata in maniera specifica e puntuale il pregiudizio (cd. danno-
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conseguenza) effettivamente subito dalla società per effetto dell'asserito (parziale) inadempimento di controparte (cd. danno-evento): l'istante accenna a tal riguardo, molto vagamente, a “costi aggiuntivi” che avrebbe, a suo dire, dovuto affrontare e li quantifica forfettariamente in € 15.000, salvo eventualmente altra quantificazione da effettuare mediante apposita c. t. u. (di cui ha fatto richiesta, pure in questa sede) ovvero in via equitativa dal Giudice.
Ora, se il pregiudizio è consistito, secondo la prospettazione della società medesima, in “costi aggiuntivi” che essa sarebbe stata costretta a sostenere a causa dell'incompiutezza dei lavori eseguiti CP_ dalla , la stessa istante avrebbe dovuto quanto meno indicare e specificare quali e CP_1
quante spese ulteriori effettivamente ha dovuto sostenuto per completare i lavori e per ottenere il rilascio delle relative certificazioni di conformità alla regola dell'arte, e, quindi, comprovarne l'effettuazione mediante apposita documentazione e non già limitarsi ad indicare, come ha fatto, una cifra forfettaria, senza alcun riscontro fattuale, oppure, addirittura, richiedere una c. t. u.
(evidentemente nella specie più che esplorativa, in un quadro fattuale così vago e generico in punto di “costi aggiuntivi” asseritamente sostenuti), se non, ancor più singolarmente, una liquidazione equitativa per dei danni materiali che, ove davvero verificati, sarebbero in sé tutt'altro che impossibili da provare nel loro preciso ammontare (arg. ex art. 1226 c. c.).
Ne discende che, per ognuna e per tutte queste ragioni, il motivo di appello in esame non è meritevole di accoglimento, dovendosi confermare sul punto la statuizione di primo grado, immune da censure e non adeguatamente infirmata dai rilievi critici dell'appellante di cui al secondo motivo sin qui esaminato, anche per la ragione da ultimo illustrata.
21 Il terzo motivo attiene al capo delle spese processuali, dolendosi l'appellante della loro avvenuta compensazione: sostiene, in senso contrario, che, stanti l'infondatezza delle domande proposte dal
, n. q., nei confronti di essa società e, d'altra parte, la fondatezza della domanda CP_1
riconvenzionale da lei proposta, il Tribunale avrebbe dovuto porne il pagamento a carico di parte attrice.
Sul punto è opportuno rimandare all'argomento (assorbente) di cui appresso.
Il parziale accoglimento dell'appello impone alla Corte di procedere d'ufficio - quale conseguenza della pronuncia di merito adottata ex art. 336, comma 1, c. p. c. - ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado - quanto al rapporto processuale tra la e Parte_1 CP_1
in proprio e n. q. di titolare della ditta
[...] Controparte_4
-, da stabilire, unitamente a quello del presente grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. Civ. n. 9064/2018; Cass. Civ. n. 11423/2016).
In questa prospettiva, considerata la reciproca soccombenza delle due parti anzidette, essendo stata rigettata la domanda del , n. q., di pagamento del lavori extra nei confronti della CP_1 [...]
e, di contro, quella riconvenzionale avanzata da quest'ultima verso il primo, reputa Parte_1
equo la Corte compensare integralmente tra le due parti anzidette le spese processuali del primo e del secondo grado ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 92, comma 2, c. p. c. (ferma restando sempre la statuizione del primo Giudice quanto alle spese di c. t. u.).
Nulla è da statuire per le spese del presente grado quanto alla posizione della VI. FRE. non Pt_1
essendo in questa sede state avanzate domande nei suoi confronti da alcuna delle parti ed essendo la stessa rimasta contumace in appello.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
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in persona del legale rappresentante , con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato il 13 luglio 2021, nei confronti di in proprio e nella qualità di Controparte_1
Con titolare e/o responsabile legale della i e della Controparte_2 Controparte_1
FRE. in persona del legale rappresentante p. t., avverso la sentenza del Tribunale di Messina Pt_1
– prima sezione civile n. 52/2021 dell'11 gennaio 2021 così provvede:
• in parziale accoglimento dell'appello e in riforma in parte qua della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata da nella qualità di titolare della CULTRONA Controparte_1
22 IMPIANTI di CULTRONA Giovanni, nei confronti della in persona del Parte_1 legale rappresentante p. t., di pagamento della somma complessiva di € 31.706,50, oltre IVA e interessi, quale corrispettivo dei lavori di impiantistica extra-capitolato specificati in parte motiva;
• rigetta nel resto l'appello;
• dichiara interamente compensate tra la in persona del legale rappresentante Parte_1
p. t., ed il , in proprio e nella anzidetta qualità, le spese di entrambi i gradi del giudizio CP_1
(ferma restando sempre la statuizione del primo Giudice quanto alle spese di c. t. u.);
• nulla sulle spese del presente grado quanto alla VI. FRE. (contumace). Pt_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) il 31 ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr.ssa M. Pina LAZZARA)
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