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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di IO nell'IA
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, all'udienza del 25.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 112/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. Andrea Codispoti del Foro di
IO Calabra e dall'avv. Vincenzo Talia del Foro di Locri
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, pec
Email_1
Controparte_2
(C.F. ), in persona del l.r.p.t.; P.IVA_2
resistenti contumaci
OGGETTO: “bonus docenti ex art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 - carta elettronica del docente”.
Conclusioni
Per il ricorrente: “Ove occorra, previa disapplicazione degli atti richiamati in narrativa disciplinanti la carta del docente, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo e destinatari di un contratto di supplenza al 30.06 dalla percezione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost ed ai principi comunitari sopra delineati:
1- Accertare e dichiarare il diritto del prof. alla Parte_1
percezione beneficio economico previsto dalla l. 107/2015 e, per
l'effetto condannare il resistente a mettere a disposizione CP_1
del ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, con specifico riferimento ai servizi resi dalla ricorrente in virtù dei sopraindicati contratti a tempo determinato, o, in alternativa, condannare il predetto
al pagamento in favore del ricorrente, per gli anni CP_1
scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, dell'importo di €
2.000,00, oltre accessori come per legge, per le finalità di cui all'art.
1, comma 121, della L. n. 107 del 2015.
2- Condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e CP_3
competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.01.2024, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali,
Pag. 2 di 10 con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore dello Controparte_1
stesso, della somma complessiva pari ad € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Il ricorrente allega di avere pres tato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medes imo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, an nuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolas tici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, quest'ultimo quale anno in corso al momento del deposito del ricorso.
In esecuzione di questi contratti, il ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il pers onale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffida inviato dal ricorrente e rimas to privo di riscontro .
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza del
03.07.2024.
Pag. 3 di 10 Con ordinanza del 07.01.2 025 viene richiesta integrazione documentale, effettivamente prodotta dalla parte ricorrente in data 14.01.2025.
La causa è istruita documentalmente e viene discussa all'udienza del 25.02.2025 con decisione ex art. 429 c.p.c.
*** *** ***
Il ricorso è fonda to e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, ris ulta provato che il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha pres tato Parte_1
attività di docenza nei seguenti anni scolastici:
a.s. 2020/2021, contratto di lavoro decorrente dal 15.09. 2020 al
31.08.2021 (18 ore settimanali);
a.s. 2021/2022, contratto di lavoro decorrente d al 09.09. 2021 al
30.06.2022 (18 ore settimanali);
a.s. 2022/2023, contratto di lavoro decorrente dal 01.09. 2022 al
31.08.2023 (18 ore settimanali);
a.s. 2023/2024, contratto di lavoro decorrente dal 01.09. 2023 al
30.06.2024 (18 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
Pag. 4 di 10 ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accred itati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo p rofessionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa dell e scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, co ncluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
Pag. 5 di 10 1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa na zionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 d el 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e co ntrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
Pag. 6 di 10 La Corte di Cassazione ha statuit o il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per doce nz a fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giu risprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mans ioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), risulta che
[...]
ha pres tato servizio in forza di contratti annuali o Pt_1
fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, come risulta anche dalla documentazione depositata in data 14.01.2025 (cfr. ultimo cedolino stipendiale a.s. 2023/2024).
Va altres ì rilevata la prova della s ussistenza del presupposto della permanenza del ricorrente nel s istema delle docenze
Pag. 7 di 10 scolastiche tramite l'allegazione delle graduatorie relative al periodo 2024/2026 della provincia di IO IA , oltre al contratto per l'a.s. 2025/2026 (deposito del 14.01.2024).
La domanda deve, per tanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici ris pettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessi va s omma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 2.000,00 sulla base della documentazione prodotta.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M. 1 47/2022 per le controversie di lavoro;
considerati il valore effettivo della controversia, le sole fasi di studio ed introduttiva (data l'assenza di attività istruttoria e il mero riportarsi agli introduttivi nella fase decis oria), il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
(un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex art. 4 comma 4 D.M. citato), i contrasti giurisprudenziali sull'oggetto del giudizio. Sul punto, non si rinvengono rag ioni per compensare le spese di lite s ulla base della novità della questione trattata, atteso che la decisione della C. G.U.E. è del maggio 2022 e la presente causa è stata introdotta il 31. 01.2024 e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzi onale dell'art. 92 comma II c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13 comma I D.L.132/2014 convertito
Pag. 8 di 10 con modificazione nella L. n. 162/2014, la Corte Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (C orte
Costituzionale n. 77/2018), mentre nel caso in esame, all'epoca del deposito del ricors o ed ancor più della decis ione, era già intervenuta C. G.U.E. 2022 (maggio ) e CdS, pubblicata il
16.03.2022, senza che il abbia inteso modificare la CP_1
propria azione e quindi dando vita al presente contenzios o.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 112/2024 R. G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le s tesse regole previs te per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 per un importo di € 2.000,00 a favore di
[...]
oltre interessi sino al soddisfo. Pt_1
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
a rifondere al ricorrente, con distrazione Controparte_5
in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per es bors i ed euro 460, 00 per spese
Pag. 9 di 10 legali, oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
IO IA, così decis o il 25. 02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 10 di 10
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, all'udienza del 25.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 112/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. Andrea Codispoti del Foro di
IO Calabra e dall'avv. Vincenzo Talia del Foro di Locri
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, pec
Email_1
Controparte_2
(C.F. ), in persona del l.r.p.t.; P.IVA_2
resistenti contumaci
OGGETTO: “bonus docenti ex art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 - carta elettronica del docente”.
Conclusioni
Per il ricorrente: “Ove occorra, previa disapplicazione degli atti richiamati in narrativa disciplinanti la carta del docente, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo e destinatari di un contratto di supplenza al 30.06 dalla percezione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost ed ai principi comunitari sopra delineati:
1- Accertare e dichiarare il diritto del prof. alla Parte_1
percezione beneficio economico previsto dalla l. 107/2015 e, per
l'effetto condannare il resistente a mettere a disposizione CP_1
del ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, con specifico riferimento ai servizi resi dalla ricorrente in virtù dei sopraindicati contratti a tempo determinato, o, in alternativa, condannare il predetto
al pagamento in favore del ricorrente, per gli anni CP_1
scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, dell'importo di €
2.000,00, oltre accessori come per legge, per le finalità di cui all'art.
1, comma 121, della L. n. 107 del 2015.
2- Condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e CP_3
competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.01.2024, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali,
Pag. 2 di 10 con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore dello Controparte_1
stesso, della somma complessiva pari ad € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Il ricorrente allega di avere pres tato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medes imo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, an nuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolas tici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, quest'ultimo quale anno in corso al momento del deposito del ricorso.
In esecuzione di questi contratti, il ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il pers onale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffida inviato dal ricorrente e rimas to privo di riscontro .
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza del
03.07.2024.
Pag. 3 di 10 Con ordinanza del 07.01.2 025 viene richiesta integrazione documentale, effettivamente prodotta dalla parte ricorrente in data 14.01.2025.
La causa è istruita documentalmente e viene discussa all'udienza del 25.02.2025 con decisione ex art. 429 c.p.c.
*** *** ***
Il ricorso è fonda to e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, ris ulta provato che il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha pres tato Parte_1
attività di docenza nei seguenti anni scolastici:
a.s. 2020/2021, contratto di lavoro decorrente dal 15.09. 2020 al
31.08.2021 (18 ore settimanali);
a.s. 2021/2022, contratto di lavoro decorrente d al 09.09. 2021 al
30.06.2022 (18 ore settimanali);
a.s. 2022/2023, contratto di lavoro decorrente dal 01.09. 2022 al
31.08.2023 (18 ore settimanali);
a.s. 2023/2024, contratto di lavoro decorrente dal 01.09. 2023 al
30.06.2024 (18 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
Pag. 4 di 10 ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accred itati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo p rofessionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa dell e scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, co ncluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
Pag. 5 di 10 1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa na zionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 d el 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e co ntrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
Pag. 6 di 10 La Corte di Cassazione ha statuit o il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per doce nz a fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giu risprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mans ioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), risulta che
[...]
ha pres tato servizio in forza di contratti annuali o Pt_1
fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, come risulta anche dalla documentazione depositata in data 14.01.2025 (cfr. ultimo cedolino stipendiale a.s. 2023/2024).
Va altres ì rilevata la prova della s ussistenza del presupposto della permanenza del ricorrente nel s istema delle docenze
Pag. 7 di 10 scolastiche tramite l'allegazione delle graduatorie relative al periodo 2024/2026 della provincia di IO IA , oltre al contratto per l'a.s. 2025/2026 (deposito del 14.01.2024).
La domanda deve, per tanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici ris pettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessi va s omma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 2.000,00 sulla base della documentazione prodotta.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M. 1 47/2022 per le controversie di lavoro;
considerati il valore effettivo della controversia, le sole fasi di studio ed introduttiva (data l'assenza di attività istruttoria e il mero riportarsi agli introduttivi nella fase decis oria), il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
(un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex art. 4 comma 4 D.M. citato), i contrasti giurisprudenziali sull'oggetto del giudizio. Sul punto, non si rinvengono rag ioni per compensare le spese di lite s ulla base della novità della questione trattata, atteso che la decisione della C. G.U.E. è del maggio 2022 e la presente causa è stata introdotta il 31. 01.2024 e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzi onale dell'art. 92 comma II c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13 comma I D.L.132/2014 convertito
Pag. 8 di 10 con modificazione nella L. n. 162/2014, la Corte Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (C orte
Costituzionale n. 77/2018), mentre nel caso in esame, all'epoca del deposito del ricors o ed ancor più della decis ione, era già intervenuta C. G.U.E. 2022 (maggio ) e CdS, pubblicata il
16.03.2022, senza che il abbia inteso modificare la CP_1
propria azione e quindi dando vita al presente contenzios o.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 112/2024 R. G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le s tesse regole previs te per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 per un importo di € 2.000,00 a favore di
[...]
oltre interessi sino al soddisfo. Pt_1
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
a rifondere al ricorrente, con distrazione Controparte_5
in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per es bors i ed euro 460, 00 per spese
Pag. 9 di 10 legali, oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
IO IA, così decis o il 25. 02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
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