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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/07/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza del 23 luglio 2025, tenuta con la modalità della trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 916 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in via Vittorio Veneto n. 233 Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. Fiorella Palmieri dalla quale è rappresentato e difeso,
Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli Avv.ti Giuseppina Falcone e Salvatore Apa,
Appellata
Oggetto: Appello a Sentenza n. 151/22, emessa dal Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22 febbraio 2022. Contratto di Agenzia. Recesso. Provvigioni.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti di causa.
Svolgimento del processo
1. L'appello è proposto dal per impugnare la sentenza con la quale il Parte_1 primo Giudice ha accolto solo parzialmente il ricorso che aveva rivolto al Tribunale nel quale aveva rassegnato le seguenti conclusioni:
<<…accertare e dichiarare che il rapporto di agenzia del 06.08.2004 intercorso tra
[...]
e è cessato in data 16.12.2015 a seguito di Parte_1 Controparte_1 recesso dell'Agente per giusta causa/gravi motivi imputabili al Preponente;
-accertare e dichiarare il diritto dell'Agente al pagamento delle provvigioni maturate per gli affari / contratti conclusi per le gare aggiudicate (come descritte nel presente atto), sulla base dell'attività espletata dall'Agente a favore del Preponente fino al 16.12.2015, in base ad apposita Ctu contabile di cui si chiede l'ammissione; -accertare e dichiarare il diritto dell'Agente al pagamento delle indennità di cessazione rapporto lavoro ai sensi dell'art. 1751 c.c., art.1751 bis c.c.e degli articoli 12-13 dell' e così dell'indennità di risoluzione del rapporto (F.I.R.R., come ricalcolata CP_2 sulle base delle provvigioni che saranno riconosciute nel corso del presente procedimento e detratto l'importo già corrisposto), indennità suppletiva di clientela
(come ricalcolata sulle base delle provvigioni che saranno riconosciute nel corso del presente procedimento e detratto l'importo già corrisposto), indennità meritocratica, indennità sostitutiva di preavviso, indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale;
-accertaree dichiarare l'inadempimento contrattuale di in persona Controparte_1 del l.r.p.t., per violazione degli obblighi contrattuali disciplinati dall'art. 1749 c.c. e art.4 dell'A.E.C., con conseguente riconoscimento in favore dell'Agente al risarcimento dei danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali), da quantificare con apposita Ctu o, in via subordinata, in via equitativa dal Giudice;
-condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze professionali con attribuzione ai sottoscritti procuratori ai sensi dell'art.93 c.p.c. …>>.
2. Il Tribunale, nella costituzione della società preponente ed all'esito della fase dibattimentale nella quale sono stati escussi i testimoni indicati dalle parti, ed all'esito di consulenza tecnica contabile, ha deciso di accogliere solo parte delle rivendicazioni attoree ed ha così motivato:
<<…Pacifica è tra le parti l'esistenza del rapporto di agenzia per il periodo dal 6.8.2004 al 16.12.2015.
In via preliminare, al fine di vagliare la fondatezza di tutte le richieste economiche avanzate dal ricorrente, risulta preliminare accertare se il recesso dell'agente sia avvenuto o meno per “giusta causa”.
Invero, il sig ha riferito di aver subito dalla Preponente una pretestuosa e Parte_1 progressiva riduzione dell'originario pacchetto clienti lui assegnato, con conseguente ed inevitabile calo di fatturato e, quindi delle sue provvigioni ( in particolare con riferimento ai clienti BR e AS Europe) nonchè arbitrarie e pretestuose riduzioni delle provvigioni lui spettanti, tutte circostanze che lo costringevano, in data 16.12.15, a rassegnare le sue dimissioni.
Ritiene questo giudice, all'esito di un attento esame della documentazioni in atti, che non sia stata raggiunta la prova in ordine alle asserite condotte discriminatorie tenute dal
Preponente ai danni dell'agente e, di conseguenza, che non sussistano i presupposti per ritenere che il recesso del sig sia avvenuto per giusta causa. Parte_1 Preliminarmente, si precisa che non nessuna rilevanza assume, in punto di accertamento logico-giuridico dei fatti, la conciliazione avvenuta in sede di Ispettorato Territoriale del lavoro, ove la riconosceva il pagamento della somma lorda pari ad euro CP
3.542,80 a titolo di F.I.R.R. oltre che di euro 14.166,00 a titolo di indennità supplettiva;
sebbene l'indennità supplettiva, ai sensi dell'art. 1751 c.c., venga riconosciuta nei casi in cui l'agente receda dal rapporto per “giusta causa”, tale circostanza non può dispensare questo giudice dal pieno accertamento dei fatti posti a fondamento delle ulteriori domande avanzate dal ricorrente.
In altre parole, dalla circostanza che la Preponente abbia riconosciuto siffatte somme in sede conciliativa non può ricavarsi la prova, in questo giudizio, dell'avvenuto recesso per giusta causa da parte dell' agente;
e tanto sia per la natura transattiva di tale accordo sia perché è lo stesso art. 1751 c.c. a fare salva una diversa pattuizione tra le parti - purchè, come nel caso di specie, la stessa risulti più vantaggiosa per l'agente - (cfr. art. 1751 co.6 “Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente”).
Tanto chiarito, occorre procedere ad una disamina delle ragioni che hanno portato questo giudice a non ritenere imputabile alla Preponente il recesso dell'agente.
In primo luogo , non corrisponde al vero la circostanza che al sig. fosse stato Parte_1 revocato, senza alcun preavviso, il mandato per la vendita dei prodotti della BR
(per assegnarla al sig. , amico del figlio del sig. quest'ultimo socio Tes_1 Pt_2 di maggioranza delle;
invero, da un attento esame delle appendici Controparte_1 contrattuali in atti ( cfr. all.
1-3 fascicolo ricorrente, all. 5 fascicolo resistente), emerge come il ricorrente non avesse mai avuto alcun contratto con la BR;
né a siffatta carenza documentale può sopperire la testimonianza del sig. escusso Tes_2 all'udienza del 30.5.2018, ex ragioniere addetto alla contabilità per la Controparte_1 il quale genericamente confermava che il avesse gestito la linea di prodotti Parte_1 per la BR, successivamente assegnata al sig. . Tes_1
Se la BR ( come la AS Europe) fosse stata una delle principali committenti della certamente sarebbe stata inclusa nelle appendici contrattuali dell'agente. CP
Sempre dall'analisi delle appendici contrattuali, si evince come alla lamentata disdetta di alcune aziende - ad esempio si veda nel 2010 l'azienda Medical Device o la Vendise - fosse seguita poi l'assegnazione all'agente di nuovi fornitori (si vedano ad esempio
Innovamedica, Hs Endosourgery, Lawton, cfr. all.
1-3 fascicolo ricorrente); sicchè le doglianze mosse dal circa il progressivo depauperamento del proprio Parte_1 portafoglio clienti non possono trovare accoglimento, in assenza di puntuali riscontri documentali.
Quanto, invece, ai rapporti con la si osserva quanto segue. Controparte_3
All'esito dell'istruttoria, il teste , escusso all'udienza del 30.5.2018, Testimone_3 capo area della riferiva che la società, uno dei principali fornitori Controparte_3 della e la cui vendita dei prodotti era assegnata in esclusiva al CP
, avesse deciso di cessare i rapporti con la convenuta perché la stessa si era Parte_1 rifiutata di aderire alla proposta commerciale di “fare magazzino” ( ossia di acquistare trimestralmente un certo quantitativo fisso di attrezzature sanitarie, da riporre in magazzino in attesa di essere rivendute).
E che la fosse a conoscenza di tale proposta, veicolata solo informalmente, CP
è stato confermato anche dallo stesso legale rappresentate, sig. Guzzo, sentito all'udienza del 5.11.2108, il quale dichiarava “capitolo 29: la richiesta di “fare magazzino” ci è stata formulata verbalmente, mai per iscritto, anche se non esisteva un vero e proprio contratto di esclusiva di rivendita, ma solo una lettera di intenti tra le parti. La proposta di “fare magazzino” significa che loro producevano comunque un quantitativo pattuito e poi noi dovevamo tenerli in magazzino per la rivendita;
la proposta prevedeva nostri acquisiti ogni tre mesi. L'operazione commerciale era molto rischiosa ed è una scelta che ho ritenuto di non fare, perché era merce sterile ed era alto il rischio che quella merce rimanesse invenduta, anche perché – come ho già detto – non vedevo molto impegno del nella vendita di questo prodotto, tanto che il fatturato era sceso. Parte_1
Preciso che io avrei dovuto pagare detta merce a 60 giorni e, visto il dilatarsi dei pagamenti da parte degli ospedali, avrei incassato almeno tre anni dopo. Non ho voluto correre questo rischio commerciale”.
Circostanza ulteriormente avvalorata dalla stessa con missiva del Controparte_3
31.5.2016 ( cfr. all. 22 fascicolo ricorrente).
Tali congiunture, certamente, militano tutte nel senso di escludere qualsivoglia diretta responsabilità da parte del nella perdita dei rapporti commerciali tra la Parte_1 [...]
e la al contempo, tuttavia, nulla provano in ordine alla CP Controparte_3 intenzionale volontà della convenuta di perdere le forniture con la al Controparte_3 solo scopo di danneggiare l'agente.
Anche perché è del tutto evidente come alla perdita di guadagno del sig. , in Parte_1 termini di provvigioni sulle forniture della si associava una ancor Controparte_3 più ingente perdita di guadagno da parte della ( sicchè la società, CP accedendo alla prospettazione del ricorrente, prima ancora che danneggiare quest'ultimo avrebbe danneggiato se stessa).
E' evidente, quindi, come si sia trattato di mere scelte di politica aziendale da parte di entrambe le società ( come peraltro dichiarato dalla stessa AS Europe), che solo indirettamente, ed inevitabilmente, hanno avuto ripercussioni sul portafoglio dell'agente; conseguenze che peraltro erano ben note al , atteso che lo stesso Parte_1 sin dall'1.1.13 aveva sottoscritto un accordo con la ai sensi del quale CP sarebbero state lui integralmente trasferite eventuali disdette di forniture da parte delle aziende committenti ( essendo il contratto con l'agente subordinato ai contratti tra la e le altre aziende). CP
La conseguente determinazione della per l'anno 2015, di revocare CP
l'acconto provvigionale al , in verità, trova il fondamento nell'esistenza di Parte_1 pregressi debiti cumulati dall'agente (pari ad euro 5.747,04 e depennati dall'Agenzia) cui era andato a sommarsi un ulteriore debito pari ad euro 2.932,11.
Né può ritenersi che la posizione debitoria dell'agente sia dipesa unicamente dalle scelte aziendali legate alla posizione atteso che il gestiva un Controparte_3 Parte_1 portafoglio con più clienti, fidelizzati da anni, e peraltro nulla precludeva all'agente, anzi rientrava specificamente nei suoi compiti, di procacciarsi nuove ed ulteriori forniture ( si osservi che la nell'ottobre 2015, non revocava il concorso spese pari CP ad euro 865,00 mensili che avrebbe consentito all'agente di sostenere i costi per l'attività promozionale).
Si noti, infine, come la nonostante il calo di fatturato, avesse sempre CP garantito all'agente, sino all'ottobre del 2015, un anticipo provvigionale mensile pari ad euro 1.800,00, un concorso spese mensile di euro 865,00, ed un somma minima annua
(comprensiva di anticipo provvigionale e di rimborso spese) pari ad euro 25.000,00, come si evince dall'appendice del 1.4.2013 ( prorogata anche per il 2014 con comunicazione del 2.1.14, cfr. allegati fascicolo resistente).
Risulta peraltro accertato, all'esito dell'espletata CTU contabile, che la CP negli anni, abbia regolarmente corrisposto all'agente tutte le spettanze lui dovute in ordine alle provvigioni maturate (salvo quanto si dirà infra in merito alle trattative successive alle sue dimissioni).
Quanto alla procedura aperta con modalità telematica per la fornitura triennale di
“medicazioni generali per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria”, cui partecipavano sia la che la entrambe riferibili al CP Controparte_4 sig. e alla lamentata violazione della concorrenza ai danni dell'agente, CP_5 si rileva quanto segue.
In primo luogo, il rapporto che legava le due società era stato specificamente dichiarato in sede di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 c.c. ( cfr. modello di partecipazione allegato dalla resistente); in secondo luogo, si rileva come le società abbiano concorso per lotti differenti e con prodotti che facevano capo a diverse aziende committenti;
trattasi di legittime strategie commerciali che hanno consentito al sig di Pt_2 aggiudicarsi otto lotti di gara e di massimizzare il profitto.
Non si ravvisa alcun pregiudizio nella circostanza che il non avesse potuto Parte_1 concorrere liberamente per tutti i lotti di gara ( trattandosi di scelte rimesse all'insindacabile autonomia imprenditoriale, peraltro si ribadisce che i prodotti commercializzati dalla provenivano da diverse aziende rispetto a quelli CP_4 gestiti della;
né può ritenersi in assoluto provato alcun pregiudizio, atteso CP che al termine della gara, la otteneva l'aggiudicazione di tutti e tre i lotti CP
(n. 29-31-32), per un totale di €944.000,00= iva esclusa) con i prodotti Controparte_6
e , mentre la si aggiudicava i lotti n. 19-20-24-36-41 (per Controparte_7 CP_4 un totale 781.000,00= iva esclusa).
Né la testimonianza resa sul punto dal ragioniere si rivela determinante, Tes_2 atteso che lo stesso ha potuto riferire unicamente in relazione a fatti occorsi nel periodo dal 2004 al 2010, ossia estranei alla procedura di aggiudicazione oggetto del presente giudizio.
Il ricorrente, in relazione alla predetta gara, ha altresì lamentato una pretestuosa riduzione della percentuale della provvigione lui spettante, dal 7 % al 3,5%, ritenendo che la decisione della fosse stata motivata unicamente dalla CP consapevolezza dei “ guadagni che sarebbero lui derivati con l'aggiudicazione della gara” - e quindi al solo fine di privarlo di siffatti guadagni-.
Ebbene, non si ravvisa alcuna pretestuosità nella determinazione della CP in primo luogo la riduzione della percentuale non ha avuto ad oggetto la vendita dei prodotti e ”, ossia quelli relativi all'aggiudicazione Controparte_6 Controparte_7 dell'appalto pluriennale;
in secondo luogo, tutte le appendici contrattuali, sin dall'anno
2004, riportavano espressamente la dicitura che “in caso di trattative particolari le provvigioni verranno concordate di volta in volta”.
Anche in passato il sig, aveva visto una riduzione delle proprie provvigioni, Parte_1 per particolari affari, si veda in via esemplificativa comunicazione del 10.5.10 per la Co trattativa con l' Osp. in cui la provvigione era passata dal 5% al 2,5 CP_9
%.
Inoltre, si rilevi che l'agente, con sottoscrizione dell' 1.7.15 ( cfr. all. fascicolo resistente), accettava specificamente siffatta riduzione provvigionale, sebbene nei limiti di alcune linee di prodotti, circostanza che avvalora ulteriormente come le parti avessero concordato i termini dell'affare e che non si fosse trattato, come riferito dal , Parte_1 di una decisione arbitraria del Preponente.
Non si ritiene, infine, raggiunta la prova in ordine alla circostanza che l'agente avesse subito, nel corso del rapporto, continui atteggiamenti prevaricatori e umilianti da parte del sig. Pt_2
L'unico teste a riferire in tal senso, seppur in modo generico e limitatamente al periodo precedente all'anno 2010, è stato il sig. nel corso dell'udienza del Tes_2
30.5.2018, il quale dichiarava che durante le riunioni con gli agenti il sig “ Parte_1 ogniqualvolta cercava di esprimere il proprio punto di vista su questioni di carattere professionale veniva zittito dal il quale puntualizzava che il ricorrente era poco Tes_4 competente in materia di vendita” e ancora che “ veniva tacciato di incapacità”.
Nessun altro teste è stato in grado di riferire, sul punto, negli esatti termini;
la sig,ra escussa all'udienza del 5.11.18, dichiarava di non aver mai assistito Testimone_5
a discussioni tra il ed il e di non aver mai sentito racconti del genere Parte_1 Pt_2
( anche se la stessa precisava di aver partecipato poco a tali riunioni e di essere sempre stata in disparte); il sig. , escusso all'udienza del 10.9.2019, socio e Persona_1 vicepresidente della negava qualsivoglia atteggiamento ostile e offensivo CP_4 da parte del ai danni del;
circostanza confermata anche dal legale Pt_2 Parte_1 rappresentante della sig. , il quale negava di aver mai CP CP0 assistito ad episodi in cui il avesse azzittito l'agente, riconducendo eventuali Pt_2 confronti , mai denigratori ed offensivi, alla norma dialettica tra le parti.
Orbene, alla luce di tutte le risultanze istruttorie sopra esaminate, anche di natura documentale, ritiene questo giudice che, in assenza di ulteriori elementi probatori, non sia possibile addebitare il recesso del sig. ad una colpa del Preponente (con Parte_1 conseguenti ricadute in punto di calcolo della indennità ulteriormente invocate, come si dirà infra).
Sussiste, invece, il diritto dell'agente a percepire le provvigioni maturate per l'attività svolta sino al 16.12.2015 e tuttavia non corrisposte dalla CP
Al fine di quantificare l'ammontare di tali emolumenti, veniva dato specifico incarico al
CTU, dott.ssa che all'esito dell'espletata consulenza tecnica, depositata Persona_2 il 15.7.21, rilevava come, in relazione alle trattative specificamente richiamate in ricorso dall'agente, allo stesso spettasse una differenza provvigionale pari alla somma di euro
17.527,77, come evidenziato dalla tabella G di riepilogo a pg. 15 della relazione peritale
( qui da intendersi integralmente richiamata).
La anche tramite note conclusionali, ha contestato l'ammontare Controparte_11 così determinato, ritenendo , in primo luogo, che dovesse prevalere l'accordo sottoscritto tra le parti il 6 agosto 2004, il quale all'art. 14, IV co., prevedeva come “ la corresponsione delle provvigioni relative a contratti e/o gare d'appalto pluriennali cessa contestualmente alla risoluzione del presente contratto;
in difetto, avrebbe comunque dovuto applicarsi l'art. 6 dell'Accordo Economico Collettivo degli Agenti del 30 luglio
2014, il quale determina in sei mesi dallo scioglimento del contratto, il “tempo ragionevole”, indicato dall'art.1748 co.3, perché l'agente possa percepire le provvigioni per affari conclusi successivamente alla cessazione del rapporto lavorativo, conseguentemente individuano il differenziale provvigionale nella somma massima di euro 2.313,13 (7% di 32.287,52.)
Orbene, l'art. 1748 co. 3 cc dispone che:
“L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta;
in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti”.
Considerato che non vi sono state puntuali dimostrazioni da parte dell'agenzia, nella propria comparsa di costituzione e risposta, in ordine alla circostanza che tali affari ( specificamente individuati in ricorso) non fossero da ricondurre all'opera del Parte_1 ovvero fossero da attribuire, per ragioni circostanziate, anche all'intermediazione di altro agente, sì da poter essere equamente ridotte, occorre soffermarsi unicamente sulla definizione da attribuire al “termine ragionevole” richiamato dall'art. 1748 c.c.
Certamente le pattuizioni delle parti, siano esse individuali o quelle collettive, sono destinate a cedere di fronte ad una normativa codicistica più favorevole, potendo prevalere solo nel caso opposto, ossia in cui le stesse risultino più favorevoli per l'agente
(cfr. art. 19 direttiva n. 86/653).
Di conseguenza deve ritenersi che l'accordo sottoscritto tra le parti il 6 agosto 2004, escludendo tout court il diritto dell'agente alla corresponsione della provvigione
“contestualmente alla risoluzione del contratto” non può ritenersi rispettoso del “termine ragionevole” previsto dall'art. 1748 co 3 c.p.c. e debba pertanto essere disapplicato.
Venendo, invece, al termine semestrale individuato dall'AEC, la giurisprudenza, sul punto, non è unanime, chiedendo al giudice di procedere ad un accertamento concreto delle circostanze.
Orbene, ritiene questo giudice, aderendo all'orientamento tracciato da Cass. n.
894/2013, che in considerazione della natura merceologica, nonché in particolare della durata pluriennale delle forniture, possa ritenersi ragionevole riconoscere al tutte le provvigioni maturate, anche oltre i sei mesi dalla cessazione del Parte_1 rapporto, in esecuzione di tali appalti (essendo stata l'attività di aggiudicazione, in assenza di prova contraria sul punto, riconducibile all'intervento dell'agente ai sensi del disposto dell'art. 1755 c.c.)
Tanto premesso, si ritiene che l'agente abbia diritto a percepire, per gli affari conclusi e per le gare aggiudicate sulla base dell'attività espletata, una differenza provvigionale pari alla somma euro 17.527,77, così come quantificata dal CTU, dott.ssa Per_2
Quanto alle ulteriori richieste economiche avanzate dall'agente, con riferimento all'indennità di fine rapporto, ai sensi degli artt. 12-14 dell' A.E.C e dell'art. 1751 c.c. nonché dell'art. 1751 bis c.c., si osserva quanto segue.
Ritiene questo giudice che nessuna ulteriore somma spetti al , a titolo di Parte_1 indennità supplettiva, potendo riconoscersi tale emolumento, in assenza di diversi accordi tra le parti, unicamente nei casi in cui il recesso dell'agente sia dipeso da grave inadempimento del preponente ( circostanza che difetta nel caso di specie per le ragioni sopra esposte); parimenti, stante il volontario recesso dell'agente, a questi non spetta alcuna indennità meritocratica ovvero sostitutiva di preavviso.
Nemmeno può essere invocata la corresponsione di somme a titolo di indennità per il patto di non concorrenza, attesa l'espressa rinuncia formalizzata dalle parti con sottoscrizione dell'1.9.2011 ( cfr. all. fascicolo resistente).
Spetta al , invece, una somma aggiuntiva a titolo di FIRR, essendo la stessa Parte_1 dovuta indipendentemente dalle cause che hanno portato allo scioglimento del rapporto
( salvo il caso in cui l'Agente si sia indebitamente appropriato di somme del Preponente), secondo le modalità e percentuali individuate dall' art. 11 AEC, allegato in atti, ossia dal
1° gennaio 2002:
a. 4% (quattro per cento) fino a 6.200 euro;
b. 2% (due per cento) da 6.200,01 a 9.300,00 euro;
c. 1% (uno per cento) oltre 9.300,00 euro. pertanto, su un importo complessivamente riconosciuto pari ad euro 17.527,77 la stessa deve essere così quantificata:
- a. 248,00 euro
- b. 186,00 euro
- c. 20,27 euro per un totale, a titolo di FIRR su differenze provvigionali, pari ad euro 454,27.
Deve, invece, essere rigettata la richiesta di parte ricorrente in ordine al risarcimento di non meglio precisati danni patrimoniali e non patrimoniali, non essendo stata raggiunta la prova di alcun danno a carico del . Parte_1
Ogni ulteriore questione assorbita.
Le spese di lite restano compensate nella misura di due terzi, in forza della reciproca soccombenza e sono liquidate ai sensi dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e smi, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Le spese di consulenza tecnica sono poste integralmente a carico della società convenuta
( si veda sul punto. Cass. n. 26849/2019)
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 191/2017, in parziale accoglimento dello stesso, così provvede: accerta e dichiara il diritto dell'agente sig. a percepire il Parte_1 pagamento delle provvigioni maturate per gli affari /contratti conclusi e per le gare aggiudicate sulla base dell'attività espletata sino al 16.12.2015 nonché il pagamento della conseguente indennità di fine rapporto;
-per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento, in favore Controparte_1 del ricorrente, della somma complessiva di euro 17.982,04 ( di cui euro 17.527,77 a titolo di differenziale provvigionale ed euro 454,27 a titolo di FIRR);
- rigetta le ulteriori domande per le ragioni in parte motiva…>>.
3. Con l'appello l'agente ha contestato al primo Giudice “errata valutazione dei fatti ed omessa valutazione di elementi decisivi per l'accoglimento integrale del ricorso”, in sostanza dolendosi del fatto che non siano state adeguatamente valorizzate le emergenze processuali, che confermavano la responsabilità del preponente quanto al recesso, ed è stato, invece, maggiormente apprezzato il comportamento della preponente che, per come sostiene, sarebbe stato lesivo dei suoi diritti perché improntato a violazione dei principi di buona fede e correttezza.
4. Si è costituita in questo grado la società preponente ed ha resistito alle doglianze avversarie sostenendo la correttezza della sentenza appellata. ---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa
è stata decisa.
I. L'appello è inammissibile e tale pronuncia assorbe ogni altra richiesta.
II. Dall'esame del fascicolo si evince che la sentenza di primo grado è stata pubblicata addì 22 febbraio 2022.
III. In mancanza della notifica della stessa presso il procuratore costituito della parte soccombente, operava, quindi, il termine lungo di impugnazione che scadeva nei 6 mesi successivi e, quindi, il 22 agosto 2022.
IV. L'appello è stato depositato presso la Cancelleria di questa Corte soltanto in data
22 settembre 2022; donde l'assoluta intempestività.
IV.a. Sul punto deve solo aggiungersi: a) che il termine di decadenza di cui all'art. 327
c.p.c. è nel caso di specie semestrale poiché il giudizio è stato introdotto nel 2017, dunque ben oltre l'entrata in vigore della Legge n° 69/09; b) che nelle cause di lavoro, ai sensi dell'art. 3 Legge n° 742/69, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
V. Si impone quindi la pronuncia in rito, come da superiore punto I.
VI. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in ossequio ai parametri di legge secondo il valore della causa per come dichiarato.
VII. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato in data 22 settembre 2022, avverso la sentenza n. 151/22,
[...] emessa dal Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22 febbraio 2022, così provvede:
1.- Dichiara inammissibile l'appello;
2.- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, pari ad €
3.373,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA, in favore della parte appellata;
3.- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1- quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 23 luglio 2022.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza del 23 luglio 2025, tenuta con la modalità della trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 916 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in via Vittorio Veneto n. 233 Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. Fiorella Palmieri dalla quale è rappresentato e difeso,
Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli Avv.ti Giuseppina Falcone e Salvatore Apa,
Appellata
Oggetto: Appello a Sentenza n. 151/22, emessa dal Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22 febbraio 2022. Contratto di Agenzia. Recesso. Provvigioni.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti di causa.
Svolgimento del processo
1. L'appello è proposto dal per impugnare la sentenza con la quale il Parte_1 primo Giudice ha accolto solo parzialmente il ricorso che aveva rivolto al Tribunale nel quale aveva rassegnato le seguenti conclusioni:
<<…accertare e dichiarare che il rapporto di agenzia del 06.08.2004 intercorso tra
[...]
e è cessato in data 16.12.2015 a seguito di Parte_1 Controparte_1 recesso dell'Agente per giusta causa/gravi motivi imputabili al Preponente;
-accertare e dichiarare il diritto dell'Agente al pagamento delle provvigioni maturate per gli affari / contratti conclusi per le gare aggiudicate (come descritte nel presente atto), sulla base dell'attività espletata dall'Agente a favore del Preponente fino al 16.12.2015, in base ad apposita Ctu contabile di cui si chiede l'ammissione; -accertare e dichiarare il diritto dell'Agente al pagamento delle indennità di cessazione rapporto lavoro ai sensi dell'art. 1751 c.c., art.1751 bis c.c.e degli articoli 12-13 dell' e così dell'indennità di risoluzione del rapporto (F.I.R.R., come ricalcolata CP_2 sulle base delle provvigioni che saranno riconosciute nel corso del presente procedimento e detratto l'importo già corrisposto), indennità suppletiva di clientela
(come ricalcolata sulle base delle provvigioni che saranno riconosciute nel corso del presente procedimento e detratto l'importo già corrisposto), indennità meritocratica, indennità sostitutiva di preavviso, indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale;
-accertaree dichiarare l'inadempimento contrattuale di in persona Controparte_1 del l.r.p.t., per violazione degli obblighi contrattuali disciplinati dall'art. 1749 c.c. e art.4 dell'A.E.C., con conseguente riconoscimento in favore dell'Agente al risarcimento dei danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali), da quantificare con apposita Ctu o, in via subordinata, in via equitativa dal Giudice;
-condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze professionali con attribuzione ai sottoscritti procuratori ai sensi dell'art.93 c.p.c. …>>.
2. Il Tribunale, nella costituzione della società preponente ed all'esito della fase dibattimentale nella quale sono stati escussi i testimoni indicati dalle parti, ed all'esito di consulenza tecnica contabile, ha deciso di accogliere solo parte delle rivendicazioni attoree ed ha così motivato:
<<…Pacifica è tra le parti l'esistenza del rapporto di agenzia per il periodo dal 6.8.2004 al 16.12.2015.
In via preliminare, al fine di vagliare la fondatezza di tutte le richieste economiche avanzate dal ricorrente, risulta preliminare accertare se il recesso dell'agente sia avvenuto o meno per “giusta causa”.
Invero, il sig ha riferito di aver subito dalla Preponente una pretestuosa e Parte_1 progressiva riduzione dell'originario pacchetto clienti lui assegnato, con conseguente ed inevitabile calo di fatturato e, quindi delle sue provvigioni ( in particolare con riferimento ai clienti BR e AS Europe) nonchè arbitrarie e pretestuose riduzioni delle provvigioni lui spettanti, tutte circostanze che lo costringevano, in data 16.12.15, a rassegnare le sue dimissioni.
Ritiene questo giudice, all'esito di un attento esame della documentazioni in atti, che non sia stata raggiunta la prova in ordine alle asserite condotte discriminatorie tenute dal
Preponente ai danni dell'agente e, di conseguenza, che non sussistano i presupposti per ritenere che il recesso del sig sia avvenuto per giusta causa. Parte_1 Preliminarmente, si precisa che non nessuna rilevanza assume, in punto di accertamento logico-giuridico dei fatti, la conciliazione avvenuta in sede di Ispettorato Territoriale del lavoro, ove la riconosceva il pagamento della somma lorda pari ad euro CP
3.542,80 a titolo di F.I.R.R. oltre che di euro 14.166,00 a titolo di indennità supplettiva;
sebbene l'indennità supplettiva, ai sensi dell'art. 1751 c.c., venga riconosciuta nei casi in cui l'agente receda dal rapporto per “giusta causa”, tale circostanza non può dispensare questo giudice dal pieno accertamento dei fatti posti a fondamento delle ulteriori domande avanzate dal ricorrente.
In altre parole, dalla circostanza che la Preponente abbia riconosciuto siffatte somme in sede conciliativa non può ricavarsi la prova, in questo giudizio, dell'avvenuto recesso per giusta causa da parte dell' agente;
e tanto sia per la natura transattiva di tale accordo sia perché è lo stesso art. 1751 c.c. a fare salva una diversa pattuizione tra le parti - purchè, come nel caso di specie, la stessa risulti più vantaggiosa per l'agente - (cfr. art. 1751 co.6 “Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente”).
Tanto chiarito, occorre procedere ad una disamina delle ragioni che hanno portato questo giudice a non ritenere imputabile alla Preponente il recesso dell'agente.
In primo luogo , non corrisponde al vero la circostanza che al sig. fosse stato Parte_1 revocato, senza alcun preavviso, il mandato per la vendita dei prodotti della BR
(per assegnarla al sig. , amico del figlio del sig. quest'ultimo socio Tes_1 Pt_2 di maggioranza delle;
invero, da un attento esame delle appendici Controparte_1 contrattuali in atti ( cfr. all.
1-3 fascicolo ricorrente, all. 5 fascicolo resistente), emerge come il ricorrente non avesse mai avuto alcun contratto con la BR;
né a siffatta carenza documentale può sopperire la testimonianza del sig. escusso Tes_2 all'udienza del 30.5.2018, ex ragioniere addetto alla contabilità per la Controparte_1 il quale genericamente confermava che il avesse gestito la linea di prodotti Parte_1 per la BR, successivamente assegnata al sig. . Tes_1
Se la BR ( come la AS Europe) fosse stata una delle principali committenti della certamente sarebbe stata inclusa nelle appendici contrattuali dell'agente. CP
Sempre dall'analisi delle appendici contrattuali, si evince come alla lamentata disdetta di alcune aziende - ad esempio si veda nel 2010 l'azienda Medical Device o la Vendise - fosse seguita poi l'assegnazione all'agente di nuovi fornitori (si vedano ad esempio
Innovamedica, Hs Endosourgery, Lawton, cfr. all.
1-3 fascicolo ricorrente); sicchè le doglianze mosse dal circa il progressivo depauperamento del proprio Parte_1 portafoglio clienti non possono trovare accoglimento, in assenza di puntuali riscontri documentali.
Quanto, invece, ai rapporti con la si osserva quanto segue. Controparte_3
All'esito dell'istruttoria, il teste , escusso all'udienza del 30.5.2018, Testimone_3 capo area della riferiva che la società, uno dei principali fornitori Controparte_3 della e la cui vendita dei prodotti era assegnata in esclusiva al CP
, avesse deciso di cessare i rapporti con la convenuta perché la stessa si era Parte_1 rifiutata di aderire alla proposta commerciale di “fare magazzino” ( ossia di acquistare trimestralmente un certo quantitativo fisso di attrezzature sanitarie, da riporre in magazzino in attesa di essere rivendute).
E che la fosse a conoscenza di tale proposta, veicolata solo informalmente, CP
è stato confermato anche dallo stesso legale rappresentate, sig. Guzzo, sentito all'udienza del 5.11.2108, il quale dichiarava “capitolo 29: la richiesta di “fare magazzino” ci è stata formulata verbalmente, mai per iscritto, anche se non esisteva un vero e proprio contratto di esclusiva di rivendita, ma solo una lettera di intenti tra le parti. La proposta di “fare magazzino” significa che loro producevano comunque un quantitativo pattuito e poi noi dovevamo tenerli in magazzino per la rivendita;
la proposta prevedeva nostri acquisiti ogni tre mesi. L'operazione commerciale era molto rischiosa ed è una scelta che ho ritenuto di non fare, perché era merce sterile ed era alto il rischio che quella merce rimanesse invenduta, anche perché – come ho già detto – non vedevo molto impegno del nella vendita di questo prodotto, tanto che il fatturato era sceso. Parte_1
Preciso che io avrei dovuto pagare detta merce a 60 giorni e, visto il dilatarsi dei pagamenti da parte degli ospedali, avrei incassato almeno tre anni dopo. Non ho voluto correre questo rischio commerciale”.
Circostanza ulteriormente avvalorata dalla stessa con missiva del Controparte_3
31.5.2016 ( cfr. all. 22 fascicolo ricorrente).
Tali congiunture, certamente, militano tutte nel senso di escludere qualsivoglia diretta responsabilità da parte del nella perdita dei rapporti commerciali tra la Parte_1 [...]
e la al contempo, tuttavia, nulla provano in ordine alla CP Controparte_3 intenzionale volontà della convenuta di perdere le forniture con la al Controparte_3 solo scopo di danneggiare l'agente.
Anche perché è del tutto evidente come alla perdita di guadagno del sig. , in Parte_1 termini di provvigioni sulle forniture della si associava una ancor Controparte_3 più ingente perdita di guadagno da parte della ( sicchè la società, CP accedendo alla prospettazione del ricorrente, prima ancora che danneggiare quest'ultimo avrebbe danneggiato se stessa).
E' evidente, quindi, come si sia trattato di mere scelte di politica aziendale da parte di entrambe le società ( come peraltro dichiarato dalla stessa AS Europe), che solo indirettamente, ed inevitabilmente, hanno avuto ripercussioni sul portafoglio dell'agente; conseguenze che peraltro erano ben note al , atteso che lo stesso Parte_1 sin dall'1.1.13 aveva sottoscritto un accordo con la ai sensi del quale CP sarebbero state lui integralmente trasferite eventuali disdette di forniture da parte delle aziende committenti ( essendo il contratto con l'agente subordinato ai contratti tra la e le altre aziende). CP
La conseguente determinazione della per l'anno 2015, di revocare CP
l'acconto provvigionale al , in verità, trova il fondamento nell'esistenza di Parte_1 pregressi debiti cumulati dall'agente (pari ad euro 5.747,04 e depennati dall'Agenzia) cui era andato a sommarsi un ulteriore debito pari ad euro 2.932,11.
Né può ritenersi che la posizione debitoria dell'agente sia dipesa unicamente dalle scelte aziendali legate alla posizione atteso che il gestiva un Controparte_3 Parte_1 portafoglio con più clienti, fidelizzati da anni, e peraltro nulla precludeva all'agente, anzi rientrava specificamente nei suoi compiti, di procacciarsi nuove ed ulteriori forniture ( si osservi che la nell'ottobre 2015, non revocava il concorso spese pari CP ad euro 865,00 mensili che avrebbe consentito all'agente di sostenere i costi per l'attività promozionale).
Si noti, infine, come la nonostante il calo di fatturato, avesse sempre CP garantito all'agente, sino all'ottobre del 2015, un anticipo provvigionale mensile pari ad euro 1.800,00, un concorso spese mensile di euro 865,00, ed un somma minima annua
(comprensiva di anticipo provvigionale e di rimborso spese) pari ad euro 25.000,00, come si evince dall'appendice del 1.4.2013 ( prorogata anche per il 2014 con comunicazione del 2.1.14, cfr. allegati fascicolo resistente).
Risulta peraltro accertato, all'esito dell'espletata CTU contabile, che la CP negli anni, abbia regolarmente corrisposto all'agente tutte le spettanze lui dovute in ordine alle provvigioni maturate (salvo quanto si dirà infra in merito alle trattative successive alle sue dimissioni).
Quanto alla procedura aperta con modalità telematica per la fornitura triennale di
“medicazioni generali per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria”, cui partecipavano sia la che la entrambe riferibili al CP Controparte_4 sig. e alla lamentata violazione della concorrenza ai danni dell'agente, CP_5 si rileva quanto segue.
In primo luogo, il rapporto che legava le due società era stato specificamente dichiarato in sede di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 c.c. ( cfr. modello di partecipazione allegato dalla resistente); in secondo luogo, si rileva come le società abbiano concorso per lotti differenti e con prodotti che facevano capo a diverse aziende committenti;
trattasi di legittime strategie commerciali che hanno consentito al sig di Pt_2 aggiudicarsi otto lotti di gara e di massimizzare il profitto.
Non si ravvisa alcun pregiudizio nella circostanza che il non avesse potuto Parte_1 concorrere liberamente per tutti i lotti di gara ( trattandosi di scelte rimesse all'insindacabile autonomia imprenditoriale, peraltro si ribadisce che i prodotti commercializzati dalla provenivano da diverse aziende rispetto a quelli CP_4 gestiti della;
né può ritenersi in assoluto provato alcun pregiudizio, atteso CP che al termine della gara, la otteneva l'aggiudicazione di tutti e tre i lotti CP
(n. 29-31-32), per un totale di €944.000,00= iva esclusa) con i prodotti Controparte_6
e , mentre la si aggiudicava i lotti n. 19-20-24-36-41 (per Controparte_7 CP_4 un totale 781.000,00= iva esclusa).
Né la testimonianza resa sul punto dal ragioniere si rivela determinante, Tes_2 atteso che lo stesso ha potuto riferire unicamente in relazione a fatti occorsi nel periodo dal 2004 al 2010, ossia estranei alla procedura di aggiudicazione oggetto del presente giudizio.
Il ricorrente, in relazione alla predetta gara, ha altresì lamentato una pretestuosa riduzione della percentuale della provvigione lui spettante, dal 7 % al 3,5%, ritenendo che la decisione della fosse stata motivata unicamente dalla CP consapevolezza dei “ guadagni che sarebbero lui derivati con l'aggiudicazione della gara” - e quindi al solo fine di privarlo di siffatti guadagni-.
Ebbene, non si ravvisa alcuna pretestuosità nella determinazione della CP in primo luogo la riduzione della percentuale non ha avuto ad oggetto la vendita dei prodotti e ”, ossia quelli relativi all'aggiudicazione Controparte_6 Controparte_7 dell'appalto pluriennale;
in secondo luogo, tutte le appendici contrattuali, sin dall'anno
2004, riportavano espressamente la dicitura che “in caso di trattative particolari le provvigioni verranno concordate di volta in volta”.
Anche in passato il sig, aveva visto una riduzione delle proprie provvigioni, Parte_1 per particolari affari, si veda in via esemplificativa comunicazione del 10.5.10 per la Co trattativa con l' Osp. in cui la provvigione era passata dal 5% al 2,5 CP_9
%.
Inoltre, si rilevi che l'agente, con sottoscrizione dell' 1.7.15 ( cfr. all. fascicolo resistente), accettava specificamente siffatta riduzione provvigionale, sebbene nei limiti di alcune linee di prodotti, circostanza che avvalora ulteriormente come le parti avessero concordato i termini dell'affare e che non si fosse trattato, come riferito dal , Parte_1 di una decisione arbitraria del Preponente.
Non si ritiene, infine, raggiunta la prova in ordine alla circostanza che l'agente avesse subito, nel corso del rapporto, continui atteggiamenti prevaricatori e umilianti da parte del sig. Pt_2
L'unico teste a riferire in tal senso, seppur in modo generico e limitatamente al periodo precedente all'anno 2010, è stato il sig. nel corso dell'udienza del Tes_2
30.5.2018, il quale dichiarava che durante le riunioni con gli agenti il sig “ Parte_1 ogniqualvolta cercava di esprimere il proprio punto di vista su questioni di carattere professionale veniva zittito dal il quale puntualizzava che il ricorrente era poco Tes_4 competente in materia di vendita” e ancora che “ veniva tacciato di incapacità”.
Nessun altro teste è stato in grado di riferire, sul punto, negli esatti termini;
la sig,ra escussa all'udienza del 5.11.18, dichiarava di non aver mai assistito Testimone_5
a discussioni tra il ed il e di non aver mai sentito racconti del genere Parte_1 Pt_2
( anche se la stessa precisava di aver partecipato poco a tali riunioni e di essere sempre stata in disparte); il sig. , escusso all'udienza del 10.9.2019, socio e Persona_1 vicepresidente della negava qualsivoglia atteggiamento ostile e offensivo CP_4 da parte del ai danni del;
circostanza confermata anche dal legale Pt_2 Parte_1 rappresentante della sig. , il quale negava di aver mai CP CP0 assistito ad episodi in cui il avesse azzittito l'agente, riconducendo eventuali Pt_2 confronti , mai denigratori ed offensivi, alla norma dialettica tra le parti.
Orbene, alla luce di tutte le risultanze istruttorie sopra esaminate, anche di natura documentale, ritiene questo giudice che, in assenza di ulteriori elementi probatori, non sia possibile addebitare il recesso del sig. ad una colpa del Preponente (con Parte_1 conseguenti ricadute in punto di calcolo della indennità ulteriormente invocate, come si dirà infra).
Sussiste, invece, il diritto dell'agente a percepire le provvigioni maturate per l'attività svolta sino al 16.12.2015 e tuttavia non corrisposte dalla CP
Al fine di quantificare l'ammontare di tali emolumenti, veniva dato specifico incarico al
CTU, dott.ssa che all'esito dell'espletata consulenza tecnica, depositata Persona_2 il 15.7.21, rilevava come, in relazione alle trattative specificamente richiamate in ricorso dall'agente, allo stesso spettasse una differenza provvigionale pari alla somma di euro
17.527,77, come evidenziato dalla tabella G di riepilogo a pg. 15 della relazione peritale
( qui da intendersi integralmente richiamata).
La anche tramite note conclusionali, ha contestato l'ammontare Controparte_11 così determinato, ritenendo , in primo luogo, che dovesse prevalere l'accordo sottoscritto tra le parti il 6 agosto 2004, il quale all'art. 14, IV co., prevedeva come “ la corresponsione delle provvigioni relative a contratti e/o gare d'appalto pluriennali cessa contestualmente alla risoluzione del presente contratto;
in difetto, avrebbe comunque dovuto applicarsi l'art. 6 dell'Accordo Economico Collettivo degli Agenti del 30 luglio
2014, il quale determina in sei mesi dallo scioglimento del contratto, il “tempo ragionevole”, indicato dall'art.1748 co.3, perché l'agente possa percepire le provvigioni per affari conclusi successivamente alla cessazione del rapporto lavorativo, conseguentemente individuano il differenziale provvigionale nella somma massima di euro 2.313,13 (7% di 32.287,52.)
Orbene, l'art. 1748 co. 3 cc dispone che:
“L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta;
in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti”.
Considerato che non vi sono state puntuali dimostrazioni da parte dell'agenzia, nella propria comparsa di costituzione e risposta, in ordine alla circostanza che tali affari ( specificamente individuati in ricorso) non fossero da ricondurre all'opera del Parte_1 ovvero fossero da attribuire, per ragioni circostanziate, anche all'intermediazione di altro agente, sì da poter essere equamente ridotte, occorre soffermarsi unicamente sulla definizione da attribuire al “termine ragionevole” richiamato dall'art. 1748 c.c.
Certamente le pattuizioni delle parti, siano esse individuali o quelle collettive, sono destinate a cedere di fronte ad una normativa codicistica più favorevole, potendo prevalere solo nel caso opposto, ossia in cui le stesse risultino più favorevoli per l'agente
(cfr. art. 19 direttiva n. 86/653).
Di conseguenza deve ritenersi che l'accordo sottoscritto tra le parti il 6 agosto 2004, escludendo tout court il diritto dell'agente alla corresponsione della provvigione
“contestualmente alla risoluzione del contratto” non può ritenersi rispettoso del “termine ragionevole” previsto dall'art. 1748 co 3 c.p.c. e debba pertanto essere disapplicato.
Venendo, invece, al termine semestrale individuato dall'AEC, la giurisprudenza, sul punto, non è unanime, chiedendo al giudice di procedere ad un accertamento concreto delle circostanze.
Orbene, ritiene questo giudice, aderendo all'orientamento tracciato da Cass. n.
894/2013, che in considerazione della natura merceologica, nonché in particolare della durata pluriennale delle forniture, possa ritenersi ragionevole riconoscere al tutte le provvigioni maturate, anche oltre i sei mesi dalla cessazione del Parte_1 rapporto, in esecuzione di tali appalti (essendo stata l'attività di aggiudicazione, in assenza di prova contraria sul punto, riconducibile all'intervento dell'agente ai sensi del disposto dell'art. 1755 c.c.)
Tanto premesso, si ritiene che l'agente abbia diritto a percepire, per gli affari conclusi e per le gare aggiudicate sulla base dell'attività espletata, una differenza provvigionale pari alla somma euro 17.527,77, così come quantificata dal CTU, dott.ssa Per_2
Quanto alle ulteriori richieste economiche avanzate dall'agente, con riferimento all'indennità di fine rapporto, ai sensi degli artt. 12-14 dell' A.E.C e dell'art. 1751 c.c. nonché dell'art. 1751 bis c.c., si osserva quanto segue.
Ritiene questo giudice che nessuna ulteriore somma spetti al , a titolo di Parte_1 indennità supplettiva, potendo riconoscersi tale emolumento, in assenza di diversi accordi tra le parti, unicamente nei casi in cui il recesso dell'agente sia dipeso da grave inadempimento del preponente ( circostanza che difetta nel caso di specie per le ragioni sopra esposte); parimenti, stante il volontario recesso dell'agente, a questi non spetta alcuna indennità meritocratica ovvero sostitutiva di preavviso.
Nemmeno può essere invocata la corresponsione di somme a titolo di indennità per il patto di non concorrenza, attesa l'espressa rinuncia formalizzata dalle parti con sottoscrizione dell'1.9.2011 ( cfr. all. fascicolo resistente).
Spetta al , invece, una somma aggiuntiva a titolo di FIRR, essendo la stessa Parte_1 dovuta indipendentemente dalle cause che hanno portato allo scioglimento del rapporto
( salvo il caso in cui l'Agente si sia indebitamente appropriato di somme del Preponente), secondo le modalità e percentuali individuate dall' art. 11 AEC, allegato in atti, ossia dal
1° gennaio 2002:
a. 4% (quattro per cento) fino a 6.200 euro;
b. 2% (due per cento) da 6.200,01 a 9.300,00 euro;
c. 1% (uno per cento) oltre 9.300,00 euro. pertanto, su un importo complessivamente riconosciuto pari ad euro 17.527,77 la stessa deve essere così quantificata:
- a. 248,00 euro
- b. 186,00 euro
- c. 20,27 euro per un totale, a titolo di FIRR su differenze provvigionali, pari ad euro 454,27.
Deve, invece, essere rigettata la richiesta di parte ricorrente in ordine al risarcimento di non meglio precisati danni patrimoniali e non patrimoniali, non essendo stata raggiunta la prova di alcun danno a carico del . Parte_1
Ogni ulteriore questione assorbita.
Le spese di lite restano compensate nella misura di due terzi, in forza della reciproca soccombenza e sono liquidate ai sensi dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e smi, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Le spese di consulenza tecnica sono poste integralmente a carico della società convenuta
( si veda sul punto. Cass. n. 26849/2019)
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 191/2017, in parziale accoglimento dello stesso, così provvede: accerta e dichiara il diritto dell'agente sig. a percepire il Parte_1 pagamento delle provvigioni maturate per gli affari /contratti conclusi e per le gare aggiudicate sulla base dell'attività espletata sino al 16.12.2015 nonché il pagamento della conseguente indennità di fine rapporto;
-per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento, in favore Controparte_1 del ricorrente, della somma complessiva di euro 17.982,04 ( di cui euro 17.527,77 a titolo di differenziale provvigionale ed euro 454,27 a titolo di FIRR);
- rigetta le ulteriori domande per le ragioni in parte motiva…>>.
3. Con l'appello l'agente ha contestato al primo Giudice “errata valutazione dei fatti ed omessa valutazione di elementi decisivi per l'accoglimento integrale del ricorso”, in sostanza dolendosi del fatto che non siano state adeguatamente valorizzate le emergenze processuali, che confermavano la responsabilità del preponente quanto al recesso, ed è stato, invece, maggiormente apprezzato il comportamento della preponente che, per come sostiene, sarebbe stato lesivo dei suoi diritti perché improntato a violazione dei principi di buona fede e correttezza.
4. Si è costituita in questo grado la società preponente ed ha resistito alle doglianze avversarie sostenendo la correttezza della sentenza appellata. ---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa
è stata decisa.
I. L'appello è inammissibile e tale pronuncia assorbe ogni altra richiesta.
II. Dall'esame del fascicolo si evince che la sentenza di primo grado è stata pubblicata addì 22 febbraio 2022.
III. In mancanza della notifica della stessa presso il procuratore costituito della parte soccombente, operava, quindi, il termine lungo di impugnazione che scadeva nei 6 mesi successivi e, quindi, il 22 agosto 2022.
IV. L'appello è stato depositato presso la Cancelleria di questa Corte soltanto in data
22 settembre 2022; donde l'assoluta intempestività.
IV.a. Sul punto deve solo aggiungersi: a) che il termine di decadenza di cui all'art. 327
c.p.c. è nel caso di specie semestrale poiché il giudizio è stato introdotto nel 2017, dunque ben oltre l'entrata in vigore della Legge n° 69/09; b) che nelle cause di lavoro, ai sensi dell'art. 3 Legge n° 742/69, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
V. Si impone quindi la pronuncia in rito, come da superiore punto I.
VI. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in ossequio ai parametri di legge secondo il valore della causa per come dichiarato.
VII. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato in data 22 settembre 2022, avverso la sentenza n. 151/22,
[...] emessa dal Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22 febbraio 2022, così provvede:
1.- Dichiara inammissibile l'appello;
2.- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, pari ad €
3.373,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA, in favore della parte appellata;
3.- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1- quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 23 luglio 2022.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale