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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/09/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2162 /2023
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
Il giorno 26/09/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa Francesca Incandela, chiamata la causa R.G.
n. 2162 dell'anno 2023 promossa da
, , N.Q. DI Parte_1 Parte_2
contro
, IN PERSONA Controparte_1 Controparte_2 DEL MINISTRO PRO-TEMPORE Controparte_3
[...] Controparte_4
“ - “
[...] Controparte_5 Controparte_1
e nei confronti di
Si dà atto che sono presenti l'avv.AUGELLO ACCURSIO per parte attrice e l'avv. GIOVANNI
BATTISTA SCALIA, in sostituzione dell'avv. MARCHESE VALENTINA per parte convenuta;
L'AVV. AUGELLO insiste come in atti e nelle richieste formulate nonché in note conclusive, riferisce che per gli anni 2021/2022 se n'è occupato il comune prendendo fondi del distretto di
Petralia per i disabili mentre per quell'anno scolastico la bambina è rimasta senza assistenza;
quanto al risarcimento del danno chiede che si tenga conto del risparmio che l'amministrazione ha avuto non prevedendo il servizio;
l'avv. SCALIA insiste nelle note difensive, evidenzia che la competenza del cComune è solo residuale e subentra solo se la Regione dà i fondi;
l'avv. AUGELLO replica che anche laddove residuale, in questo caso nell'anno 2021-2022 era stato rappresentato che la figura era assente come da comunicazione in atti;
l'avv. SCALIA contesta, precisando che le comunicazioni sono state fatte nei termini
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 10.47e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 16.02,
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Pagina 1 di 10 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2162 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
, N.Q. DI GENITORE DI , elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliata in VIA HOUEL 5 presso lo studio dell'avv. AUGELLO CP_4
ACCURSIO che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in VIA G. D'ANNUNZIO Controparte_1
125 95129 CATANIA, presso lo studio dell'avv. MARCHESE VALENTINA, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
PARTE RESISTENTE
e
; Controparte_2 Controparte_3
; Controparte_4 [...]
Controparte_6
PARTE RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi
La presente controversia ha ad oggetto il ricorso con il quale , n.q. di genitore Parte_1 di , precisato che la figlia versava in una situazione di disabilità grave ai Parte_2 Pt_2 sensi dell'art. 3, comma 3, legge n.104 del 5 febbraio 1992, rappresentava che l'amministrazione scolastica non aveva assegnato alla minore un assistente igienico-personale.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il diritto della predetta minore di fruire del servizio scolastico in condizioni di parità con gli alunni normodotati;
di ordinare all'Amministrazione
Pagina 3 di 10 comunale di disporre – per l'anno scolastico 2021/2022 e anche per gli anni futuri –
l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale specialistica mediante assegnazione di un operatore specializzato;
di condannare i resistenti al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla minore a causa della descritta condotta discriminatoria, oltre che alle spese del giudizio.
Costituitosi il sosteneva che il servizio richiesto rientra nella Controparte_1 competenza dell'Amministrazione scolastica, trattandosi di mansioni proprie del personale ATA, richiamando a tal fine le disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 la Tabella A del CCNL del
Comparto Scuola;
precisava, inoltre, di avere legittimamente negato il servizio in assenza dalla necessaria certificazione medica rilasciata dall'ASP, nonché della documentazione richiesta al dirigente scolastico concernente il numero di alunni disabili presenti nell'istituto e la relativa dotazione organica.
Il , l' , L' Controparte_2 Controparte_3 [...]
e l' , pure Controparte_4 Controparte_7 regolarmente evocati in giudizio, non si costituivano, sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.
Istruito il giudizio per via documentale, con provvedimento del 29.04.2025 l'odierno EN
(subentrato al precedente giudicante a far data 26.02.2025) rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, con termine per note conclusive fino a dieci giorni prima della calendata udienza.
2. Merito della lite.
La tutela delle persone disabili trova protezione sia a livello internazionale sia in ambito nazionale.
Come rilevato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 25 novembre 2014, n. 25011), l'art. 24 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità pone a carico degli Stati il compito di dar vita ad un sistema educativo che preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli e offra, nel corso dell'intera vita, possibilità di istruzione finalizzate: al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale;
a mettere in grado le persone con disabilità di partecipare effettivamente a una società libera. La stessa disposizione (al par. 2, lett. c) prevede che l'intervento dello Stato e delle strutture pubbliche deve mirare alla modificazione del contesto mediante l'abbattimento delle barriere in esso presenti che impediscono l'integrazione del disabile e la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, vale a dire di misure pensate per andare incontro alle esigenze individuali del disabile.
Pagina 4 di 10 Vengono poi in rilievo l'art. 2 del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 9 e 10 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione, i quali garantiscono la promozione di un elevato livello di istruzione e la lotta contro ogni tipo di discriminazione, compresa quella fondata sulla disabilità.
L'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede ancora il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sulla disabilità, mentre l'art. 26 garantisce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
A livello interno l'art. 3, comma 2, L. 104/1992, stabilisce che la persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
Al riguardo la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato l'importanza dell'integrazione scolastica del disabile e la natura di diritto fondamentale dell'istruzione scolastica, la cui fruizione è assicurata, in particolare, attraverso “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione” (Corte cost. n. 215 del 1987).
Ciò detto, si osserva che, al fine di dare attuazione al principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito dall'art. 3 Cost., la legge 67/2006 ha introdotto il divieto di ogni pratica discriminatoria, diretta e indiretta, in pregiudizio delle persone con disabilità, prevedendo nuovi strumenti di tutela in favore delle stesse contro qualsivoglia comportamento, anche apparentemente neutro, che metta una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone o che di fatto le ponga in una situazione di esclusione ed emarginazione.
Con specifico riguardo all'omesso riconoscimento dell'assistente igienico-personale, oggetto del presente giudizio, giova, procedere alla ricostruzione del quadro normativo vigente in materia.
L'art. 13, comma 1, lett. a), l. n. 104/1992 stabilisce che «L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalla legge 11 maggio 1976, n. 360, e dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti
Pagina 5 di 10 educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate».
Il terzo comma dell'art. 13 l. 104/1992 prescrive che «Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati».
Il successivo art. 15, comma 1, l. n. 104/1992 prevede che «1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:
a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola».
La competenza a fornire i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio e quella a adottare le azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione, tra cui va annoverato il servizio che ci occupa, è dei comuni per le scuole primaria e secondaria di primo grado, secondo quanto disposto dall'art. 139 d.lgs.
n. 112/1998.
L'art. 14 l. n. 328/2000 ha poi assegnato ai comuni la realizzazione della piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 l. n. 104/1992, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, prevedendo in particolare che «i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale».
Per quanto poi concerne il reperimento delle risorse, l'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 66/2017 stabilisce che «5. Gli Enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma
947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:
a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis, ferme
Pagina 6 di 10 restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, vigente;
b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonché dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) l'accessibilità e la fruibilità fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n.
23».
Ciò posto in ordine alla normativa nazionale e venendo ora all'esame della legislazione regionale in materia, viene anzitutto in rilievo l'art. 16, comma 3, l. R. Sicilia n. 10/2019, che stabilisce che «La Regione, per assicurare l'accesso e la frequenza del sistema educativo, collabora con gli enti locali, le competenti istituzioni e gli specialisti del settore per assicurare la fornitura di specifici ed adeguati servizi di trasporto, di materiale didattico e strumentale, nonché dei servizi di assistenza specialistica previsti dalla legge n. 104/92 e di assistenza igienico-personale, così come previsto dalla legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e dall'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni»;
Va inoltre evidenziato che l'art. 22, comma 1, l.R. Sicilia n. 15/2004 già aveva previsto che
«L'assistenza igienico-personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, sono di competenza dei comuni singoli ed associati della Regione siciliana».
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie, emerge dagli atti di causa che Pt_2
presenta una disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 Legge 104/1992, e, in quanto
[...] tale, necessita dell'intervento di un assistente igienico-personale, come previsto dal P.E.I. CP_ prodotto in giudizio (cfr. Certificato medico legale e PEI pag.7, allegati al ricorso).
Ebbene, sulla scorta delle risultanze processuali deve ritenersi che sussistano i presupposti per ritenere che l'Amministrazione comunale, cui compete il riconoscimento di tale forma di assistenza, negando l'erogazione del servizio in favore della minore, abbia posto in essere una condotta discriminatoria, ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 1 marzo 2006, n. 67.
Ed invero, l'attività di supporto integrativo, così come individuata dal piano, risponde al dovere di assicurare l'assegnazione, in favore dell'alunno, di personale specializzato, laddove la specifica situazione di disabilità richieda interventi di sostegno continuativi e mirati, al fine di garantire la fruizione effettiva del diritto, costituzionalmente protetto, all'istruzione, all'integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della personalità e delle attitudini del minore.
Pagina 7 di 10 Ne consegue che l'omissione o l'inadeguatezza nell'apprestamento di tale attività si risolvono in una sostanziale compressione del diritto fondamentale del disabile ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico;
tali condotte sono pertanto idonee a concretizzare, ove non accompagnate da una corrispondente riduzione dell'offerta formativa destinata agli altri alunni normodotati, una discriminazione indiretta, vietata dall'art. 2 della L. n. 67 del 2006
(Cass., Sez. Un., 25 novembre 2014, n. 25011).
Una volta individuato, alla luce della superiore ricostruzione del quadro normativo, nel
[...]
il soggetto obbligato a fornire la prestazione richiesta dal ricorrente e Controparte_1 venendo alla determinazione dei soggetti beneficiari dell'assistenza igienico-sanitaria specializzata, va osservato che, sulla scorta della nozione di disabilità grave per come desumibile dall'art. 3, comma 3, l. 104/92, nonché della documentazione in atti, la Pt_2
è un'alunna con disabilità grave, che, come tale, deve essere pertanto acclusa tra i
[...] beneficiari del servizio di assistenza igienico-personale.
Invero, l'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 stabilisce che «Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici».
Non risultano, quindi, fondate le allegazioni dell'amministrazione comunale quanto alla competenza dell'istituto scolastico nella predisposizione del servizio di assistenza igienica personale.
Nel caso di specie, non possono trovare applicazione le disposizioni del CCNL, in particolare del richiamato Allegato A del CCNL 18.1.2024 che regola l'attività di assistenza all'igiene personale e attribuisce alla figura del collaboratore Scolastico il compito di “ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.”, atteso che assume qui rilievo l'assistenza igienica da prestare a un soggetto gravemente disabile, che richiede interventi specialistici e continuativi non rientranti nelle mansioni del personale ATA.
Né colgono nel segno, ai fini di negare il diritto della minore all'erogazione della prestazione che ci occupa, le osservazioni di parte resistente in ordine alla pretesa insufficienza della documentazione fornita dal dirigente scolastico, atteso che il convenuto ha richiesto CP_1 all'istituto scolastico una documentazione ultronea rispetto a quanto prescritto dalla normativa di riferimento.
Ad abundantiam, va evidenziato inoltre che pur non essendo irrilevanti le esigenze di spesa e di bilancio proprie del si osserva che il legislatore ha previsto la possibilità per l'ente CP_1 comunale di partecipare alla formazione del Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) onde
Pagina 8 di 10 consentire l'interlocuzione proprio con il soggetto deputato a fornire risorse da destinare all'assistenza: alle riunioni di tale gruppo di lavoro, difatti, è prevista la partecipazione di un rappresentante dell'ente territoriale competente (art. 15 co 9 Legge del 05/02/1992 - n. 104), per le valutazioni in ordine all'apporto e definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza. In tale sede, dunque, il potrebbe CP_1 far valere eventuali esigenze o, comunque, operare le valutazioni del caso per la pianificazione delle risorse disponibili.
Rilevato che il ricorrente ha formulato domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla figlia e considerato, al riguardo, che la condotta discriminatoria posta in Pt_2 essere dall'Amministrazione comunale costituisce una lesione del diritto fondamentale dei minori all'istruzione e all'educazione in condizioni di parità con gli alunni normodotati, la domanda è fondata.
Il danno non patrimoniale del bene giuridico leso, inoltre, va liquidato invia equitativa e per quanto concerne i criteri di quantificazione occorre tenere conto del periodo durante il quale il pregiudizio si è protratto (anno scolastico 2021/2022); pertanto, il Tribunale adito ritiene congrua la somma di euro 3.700,00, oltre interessi legali dalla data della pronuncia sino al soddisfo.
Quanto alla specifica richiesta di condanna del ad erogare in favore di , CP_1 Parte_2 per l'anno scolastico in corso 2021/2022, il servizio di assistenza igienico personale specialistica mediante assegnazione di un operatore, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
Nelle more del giudizio, l'anno scolastico 2021/2022 (in relazione al quale la ricorrente ha formulato la richiesta di condanna) è evidentemente trascorso, con la conseguente perdita dell'interesse del ricorrente alla domanda, non essendo -peraltro- stata ottenuta la tutela in via cautelare.
Come noto, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., la parte deve avere interesse ad agire al momento della proposizione della domanda e per tutta la durata del processo.
Essendo evidentemente venuto meno tale interesse, la domanda di condanna per l'anno scolastico 2021/2022 va dichiarata improcedibile.
Venendo, infine, alla domanda di riconoscimento del diritto alle prestazioni anche per gli anni futuri, va osservato che l'art. 10 co. 5, d.l. n. 78/2010 dispone che le esigenze di ciascun alunno disabile sono stabilite dai competenti organi, con riferimento ad ogni anno scolastico, sulla base di un P.E.I. aggiornato e formato tenendo conto delle specifiche e attuali esigenze dell'alunno, con correlativa individuazione di tutte le risorse materiali e professionali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile.
Ebbene, in assenza dei predetti documenti da cui sorge il diritto, deve essere respinta la suddetta domanda.
3. Spese di lite.
Pagina 9 di 10 Stante la parziale reciproca soccombenza tra le parti costituite, le spese possono compensarsi nella misura del 50%, mentre la restante quota del 50% deve essere posta a carico dei resistenti e liquidate come in dispositivo. Nulla va disposto riguardo le spese delle resistenti rimaste contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- Dichiara la contumacia delle amministrazioni convenute
[...]
; Controparte_2 Controparte_3 [...]
; Controparte_4 Controparte_6
;
[...]
- accerta e dichiara il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dal
[...]
; Controparte_1
- Condanna il al pagamento alla ricorrente, a titolo di Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dal minore, in proprio e nella qualità di genitore di quest'ultimo, della somma di euro 3.700,00 oltre interessi di legge dalla data della pronuncia sino al soddisfo;
- dichiara improcedibile la richiesta di erogazione in favore di , per Parte_2
l'anno scolastico in corso 2021/2022, del servizio di assistenza igienico personale specialistica mediante assegnazione di un operatore;
- rigetta l'ulteriore domanda di condanna per gli anni futuri, formulata da parte ricorrente;
- compensa tra le parti le spese processuali nella misura del 50% e condanna il a pagare a parte ricorrente la restante quota del 50% Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in € 1904,05 per onorari, oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Termini Imerese 26/09/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Pagina 10 di 10
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
Il giorno 26/09/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa Francesca Incandela, chiamata la causa R.G.
n. 2162 dell'anno 2023 promossa da
, , N.Q. DI Parte_1 Parte_2
contro
, IN PERSONA Controparte_1 Controparte_2 DEL MINISTRO PRO-TEMPORE Controparte_3
[...] Controparte_4
“ - “
[...] Controparte_5 Controparte_1
e nei confronti di
Si dà atto che sono presenti l'avv.AUGELLO ACCURSIO per parte attrice e l'avv. GIOVANNI
BATTISTA SCALIA, in sostituzione dell'avv. MARCHESE VALENTINA per parte convenuta;
L'AVV. AUGELLO insiste come in atti e nelle richieste formulate nonché in note conclusive, riferisce che per gli anni 2021/2022 se n'è occupato il comune prendendo fondi del distretto di
Petralia per i disabili mentre per quell'anno scolastico la bambina è rimasta senza assistenza;
quanto al risarcimento del danno chiede che si tenga conto del risparmio che l'amministrazione ha avuto non prevedendo il servizio;
l'avv. SCALIA insiste nelle note difensive, evidenzia che la competenza del cComune è solo residuale e subentra solo se la Regione dà i fondi;
l'avv. AUGELLO replica che anche laddove residuale, in questo caso nell'anno 2021-2022 era stato rappresentato che la figura era assente come da comunicazione in atti;
l'avv. SCALIA contesta, precisando che le comunicazioni sono state fatte nei termini
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 10.47e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 16.02,
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Pagina 1 di 10 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2162 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
, N.Q. DI GENITORE DI , elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliata in VIA HOUEL 5 presso lo studio dell'avv. AUGELLO CP_4
ACCURSIO che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in VIA G. D'ANNUNZIO Controparte_1
125 95129 CATANIA, presso lo studio dell'avv. MARCHESE VALENTINA, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
PARTE RESISTENTE
e
; Controparte_2 Controparte_3
; Controparte_4 [...]
Controparte_6
PARTE RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi
La presente controversia ha ad oggetto il ricorso con il quale , n.q. di genitore Parte_1 di , precisato che la figlia versava in una situazione di disabilità grave ai Parte_2 Pt_2 sensi dell'art. 3, comma 3, legge n.104 del 5 febbraio 1992, rappresentava che l'amministrazione scolastica non aveva assegnato alla minore un assistente igienico-personale.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il diritto della predetta minore di fruire del servizio scolastico in condizioni di parità con gli alunni normodotati;
di ordinare all'Amministrazione
Pagina 3 di 10 comunale di disporre – per l'anno scolastico 2021/2022 e anche per gli anni futuri –
l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale specialistica mediante assegnazione di un operatore specializzato;
di condannare i resistenti al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla minore a causa della descritta condotta discriminatoria, oltre che alle spese del giudizio.
Costituitosi il sosteneva che il servizio richiesto rientra nella Controparte_1 competenza dell'Amministrazione scolastica, trattandosi di mansioni proprie del personale ATA, richiamando a tal fine le disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 la Tabella A del CCNL del
Comparto Scuola;
precisava, inoltre, di avere legittimamente negato il servizio in assenza dalla necessaria certificazione medica rilasciata dall'ASP, nonché della documentazione richiesta al dirigente scolastico concernente il numero di alunni disabili presenti nell'istituto e la relativa dotazione organica.
Il , l' , L' Controparte_2 Controparte_3 [...]
e l' , pure Controparte_4 Controparte_7 regolarmente evocati in giudizio, non si costituivano, sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.
Istruito il giudizio per via documentale, con provvedimento del 29.04.2025 l'odierno EN
(subentrato al precedente giudicante a far data 26.02.2025) rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, con termine per note conclusive fino a dieci giorni prima della calendata udienza.
2. Merito della lite.
La tutela delle persone disabili trova protezione sia a livello internazionale sia in ambito nazionale.
Come rilevato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 25 novembre 2014, n. 25011), l'art. 24 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità pone a carico degli Stati il compito di dar vita ad un sistema educativo che preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli e offra, nel corso dell'intera vita, possibilità di istruzione finalizzate: al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale;
a mettere in grado le persone con disabilità di partecipare effettivamente a una società libera. La stessa disposizione (al par. 2, lett. c) prevede che l'intervento dello Stato e delle strutture pubbliche deve mirare alla modificazione del contesto mediante l'abbattimento delle barriere in esso presenti che impediscono l'integrazione del disabile e la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, vale a dire di misure pensate per andare incontro alle esigenze individuali del disabile.
Pagina 4 di 10 Vengono poi in rilievo l'art. 2 del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 9 e 10 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione, i quali garantiscono la promozione di un elevato livello di istruzione e la lotta contro ogni tipo di discriminazione, compresa quella fondata sulla disabilità.
L'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede ancora il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sulla disabilità, mentre l'art. 26 garantisce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
A livello interno l'art. 3, comma 2, L. 104/1992, stabilisce che la persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
Al riguardo la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato l'importanza dell'integrazione scolastica del disabile e la natura di diritto fondamentale dell'istruzione scolastica, la cui fruizione è assicurata, in particolare, attraverso “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione” (Corte cost. n. 215 del 1987).
Ciò detto, si osserva che, al fine di dare attuazione al principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito dall'art. 3 Cost., la legge 67/2006 ha introdotto il divieto di ogni pratica discriminatoria, diretta e indiretta, in pregiudizio delle persone con disabilità, prevedendo nuovi strumenti di tutela in favore delle stesse contro qualsivoglia comportamento, anche apparentemente neutro, che metta una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone o che di fatto le ponga in una situazione di esclusione ed emarginazione.
Con specifico riguardo all'omesso riconoscimento dell'assistente igienico-personale, oggetto del presente giudizio, giova, procedere alla ricostruzione del quadro normativo vigente in materia.
L'art. 13, comma 1, lett. a), l. n. 104/1992 stabilisce che «L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalla legge 11 maggio 1976, n. 360, e dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti
Pagina 5 di 10 educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate».
Il terzo comma dell'art. 13 l. 104/1992 prescrive che «Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati».
Il successivo art. 15, comma 1, l. n. 104/1992 prevede che «1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:
a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola».
La competenza a fornire i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio e quella a adottare le azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione, tra cui va annoverato il servizio che ci occupa, è dei comuni per le scuole primaria e secondaria di primo grado, secondo quanto disposto dall'art. 139 d.lgs.
n. 112/1998.
L'art. 14 l. n. 328/2000 ha poi assegnato ai comuni la realizzazione della piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 l. n. 104/1992, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, prevedendo in particolare che «i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale».
Per quanto poi concerne il reperimento delle risorse, l'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 66/2017 stabilisce che «5. Gli Enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma
947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:
a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis, ferme
Pagina 6 di 10 restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, vigente;
b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonché dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) l'accessibilità e la fruibilità fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n.
23».
Ciò posto in ordine alla normativa nazionale e venendo ora all'esame della legislazione regionale in materia, viene anzitutto in rilievo l'art. 16, comma 3, l. R. Sicilia n. 10/2019, che stabilisce che «La Regione, per assicurare l'accesso e la frequenza del sistema educativo, collabora con gli enti locali, le competenti istituzioni e gli specialisti del settore per assicurare la fornitura di specifici ed adeguati servizi di trasporto, di materiale didattico e strumentale, nonché dei servizi di assistenza specialistica previsti dalla legge n. 104/92 e di assistenza igienico-personale, così come previsto dalla legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e dall'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni»;
Va inoltre evidenziato che l'art. 22, comma 1, l.R. Sicilia n. 15/2004 già aveva previsto che
«L'assistenza igienico-personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, sono di competenza dei comuni singoli ed associati della Regione siciliana».
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie, emerge dagli atti di causa che Pt_2
presenta una disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 Legge 104/1992, e, in quanto
[...] tale, necessita dell'intervento di un assistente igienico-personale, come previsto dal P.E.I. CP_ prodotto in giudizio (cfr. Certificato medico legale e PEI pag.7, allegati al ricorso).
Ebbene, sulla scorta delle risultanze processuali deve ritenersi che sussistano i presupposti per ritenere che l'Amministrazione comunale, cui compete il riconoscimento di tale forma di assistenza, negando l'erogazione del servizio in favore della minore, abbia posto in essere una condotta discriminatoria, ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 1 marzo 2006, n. 67.
Ed invero, l'attività di supporto integrativo, così come individuata dal piano, risponde al dovere di assicurare l'assegnazione, in favore dell'alunno, di personale specializzato, laddove la specifica situazione di disabilità richieda interventi di sostegno continuativi e mirati, al fine di garantire la fruizione effettiva del diritto, costituzionalmente protetto, all'istruzione, all'integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della personalità e delle attitudini del minore.
Pagina 7 di 10 Ne consegue che l'omissione o l'inadeguatezza nell'apprestamento di tale attività si risolvono in una sostanziale compressione del diritto fondamentale del disabile ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico;
tali condotte sono pertanto idonee a concretizzare, ove non accompagnate da una corrispondente riduzione dell'offerta formativa destinata agli altri alunni normodotati, una discriminazione indiretta, vietata dall'art. 2 della L. n. 67 del 2006
(Cass., Sez. Un., 25 novembre 2014, n. 25011).
Una volta individuato, alla luce della superiore ricostruzione del quadro normativo, nel
[...]
il soggetto obbligato a fornire la prestazione richiesta dal ricorrente e Controparte_1 venendo alla determinazione dei soggetti beneficiari dell'assistenza igienico-sanitaria specializzata, va osservato che, sulla scorta della nozione di disabilità grave per come desumibile dall'art. 3, comma 3, l. 104/92, nonché della documentazione in atti, la Pt_2
è un'alunna con disabilità grave, che, come tale, deve essere pertanto acclusa tra i
[...] beneficiari del servizio di assistenza igienico-personale.
Invero, l'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 stabilisce che «Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici».
Non risultano, quindi, fondate le allegazioni dell'amministrazione comunale quanto alla competenza dell'istituto scolastico nella predisposizione del servizio di assistenza igienica personale.
Nel caso di specie, non possono trovare applicazione le disposizioni del CCNL, in particolare del richiamato Allegato A del CCNL 18.1.2024 che regola l'attività di assistenza all'igiene personale e attribuisce alla figura del collaboratore Scolastico il compito di “ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.”, atteso che assume qui rilievo l'assistenza igienica da prestare a un soggetto gravemente disabile, che richiede interventi specialistici e continuativi non rientranti nelle mansioni del personale ATA.
Né colgono nel segno, ai fini di negare il diritto della minore all'erogazione della prestazione che ci occupa, le osservazioni di parte resistente in ordine alla pretesa insufficienza della documentazione fornita dal dirigente scolastico, atteso che il convenuto ha richiesto CP_1 all'istituto scolastico una documentazione ultronea rispetto a quanto prescritto dalla normativa di riferimento.
Ad abundantiam, va evidenziato inoltre che pur non essendo irrilevanti le esigenze di spesa e di bilancio proprie del si osserva che il legislatore ha previsto la possibilità per l'ente CP_1 comunale di partecipare alla formazione del Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) onde
Pagina 8 di 10 consentire l'interlocuzione proprio con il soggetto deputato a fornire risorse da destinare all'assistenza: alle riunioni di tale gruppo di lavoro, difatti, è prevista la partecipazione di un rappresentante dell'ente territoriale competente (art. 15 co 9 Legge del 05/02/1992 - n. 104), per le valutazioni in ordine all'apporto e definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza. In tale sede, dunque, il potrebbe CP_1 far valere eventuali esigenze o, comunque, operare le valutazioni del caso per la pianificazione delle risorse disponibili.
Rilevato che il ricorrente ha formulato domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla figlia e considerato, al riguardo, che la condotta discriminatoria posta in Pt_2 essere dall'Amministrazione comunale costituisce una lesione del diritto fondamentale dei minori all'istruzione e all'educazione in condizioni di parità con gli alunni normodotati, la domanda è fondata.
Il danno non patrimoniale del bene giuridico leso, inoltre, va liquidato invia equitativa e per quanto concerne i criteri di quantificazione occorre tenere conto del periodo durante il quale il pregiudizio si è protratto (anno scolastico 2021/2022); pertanto, il Tribunale adito ritiene congrua la somma di euro 3.700,00, oltre interessi legali dalla data della pronuncia sino al soddisfo.
Quanto alla specifica richiesta di condanna del ad erogare in favore di , CP_1 Parte_2 per l'anno scolastico in corso 2021/2022, il servizio di assistenza igienico personale specialistica mediante assegnazione di un operatore, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
Nelle more del giudizio, l'anno scolastico 2021/2022 (in relazione al quale la ricorrente ha formulato la richiesta di condanna) è evidentemente trascorso, con la conseguente perdita dell'interesse del ricorrente alla domanda, non essendo -peraltro- stata ottenuta la tutela in via cautelare.
Come noto, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., la parte deve avere interesse ad agire al momento della proposizione della domanda e per tutta la durata del processo.
Essendo evidentemente venuto meno tale interesse, la domanda di condanna per l'anno scolastico 2021/2022 va dichiarata improcedibile.
Venendo, infine, alla domanda di riconoscimento del diritto alle prestazioni anche per gli anni futuri, va osservato che l'art. 10 co. 5, d.l. n. 78/2010 dispone che le esigenze di ciascun alunno disabile sono stabilite dai competenti organi, con riferimento ad ogni anno scolastico, sulla base di un P.E.I. aggiornato e formato tenendo conto delle specifiche e attuali esigenze dell'alunno, con correlativa individuazione di tutte le risorse materiali e professionali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile.
Ebbene, in assenza dei predetti documenti da cui sorge il diritto, deve essere respinta la suddetta domanda.
3. Spese di lite.
Pagina 9 di 10 Stante la parziale reciproca soccombenza tra le parti costituite, le spese possono compensarsi nella misura del 50%, mentre la restante quota del 50% deve essere posta a carico dei resistenti e liquidate come in dispositivo. Nulla va disposto riguardo le spese delle resistenti rimaste contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- Dichiara la contumacia delle amministrazioni convenute
[...]
; Controparte_2 Controparte_3 [...]
; Controparte_4 Controparte_6
;
[...]
- accerta e dichiara il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dal
[...]
; Controparte_1
- Condanna il al pagamento alla ricorrente, a titolo di Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dal minore, in proprio e nella qualità di genitore di quest'ultimo, della somma di euro 3.700,00 oltre interessi di legge dalla data della pronuncia sino al soddisfo;
- dichiara improcedibile la richiesta di erogazione in favore di , per Parte_2
l'anno scolastico in corso 2021/2022, del servizio di assistenza igienico personale specialistica mediante assegnazione di un operatore;
- rigetta l'ulteriore domanda di condanna per gli anni futuri, formulata da parte ricorrente;
- compensa tra le parti le spese processuali nella misura del 50% e condanna il a pagare a parte ricorrente la restante quota del 50% Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in € 1904,05 per onorari, oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Termini Imerese 26/09/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
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