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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/05/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Seconda Civile
R.G. n. 5228/2024
Il Giudice, all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 17.4.2025, viste le conclusioni in essa precisate, visto l'art. 281sexies, co. 3, c.p.c., deposita la presente decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 5228/2024 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 6.11.2024 da
C.F. con gli Avv.ti FRANCESCA Parte_1 C.F._1
MICHIELAN, ALESSANDRO MICHIELAN, PRIMO MICHIELAN e ANDREA
MICHIELAN, giusta procura allegata all'atto di citazione telematico, con domicilio eletto presso il loro studio in MOGLIANO VENETO
- parte attrice - contro
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 curatore, con l'Avv. LUIGI MARIA POLLONIATO, giusta procura allegata alla comparsa di risposta telematica, con domicilio eletto presso il suo studio in
ASOLO
- parte resistente –
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni delle parti: cfr. il verbale di udienza del 17/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Parte attrice chiede accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine decennale, del credito vantato dalla parte convenuta, con conseguente accertamento che nulla deve l'attore al convenuto e dichiarazione di inefficacia del precetto notificatogli. Invero, il decreto ingiuntivo costituente titolo esecutivo sarebbe divenuto esecutivo in data 20.2.2014, con apposizione della formula esecutiva in data 14.5.2014, mentre il precetto sarebbe stato notificato oltre dieci anni dopo, ovvero in data 18.10.2024. Lamenta, inoltre, l'erroneità dell'importo precettato, che non terrebbe conto, a decurtazione del dovuto, dell'importo di € 4.000,00 già corrisposto dall'attore.
1.2 Parte convenuta chiede il rigetto dell'opposizione, evidenziando come il termine decennale di prescrizione non sia decorso, in ragione dell'intervento spiegato dal convenuto opposto nella procedura esecutiva immobiliare R.G. n.
322/2014 dell'intestato Tribunale, nella quale l'attore opponente era costituito, intervento fondato proprio sul titolo di cui si discute, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione. Contesta l'erroneità di quantificazione dell'importo precettato.
2. La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale, come da ordinanza a verbale dell'udienza in data 17.4.2025.
Invero, la stessa opponente, alla luce della costituzione in giudizio della parte convenuta, ha riconosciuto che la medesima, intervenendo nella procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 322/2014, ha interrotto la prescrizione del diritto di credito portato dal decreto ingiuntivo costituente titolo esecutivo. Il principale motivo di opposizione, connesso all'eccepita prescrizione del credito portato dal titolo esecutivo, risulta, pertanto, infondato.
Quanto all'ulteriore motivo di opposizione inerente la quantificazione del credito di cui al precetto, nella comparsa di risposta la convenuta ha compiutamente illustrato come si addivenga all'importo totale indicato nell'atto di precetto, che tiene conto del versamento per € 4.000,00 pacificamente effettuato dall'opponente, senza che l'opponente abbia successivamente sollevato alcuna contestazione.
In base ai predetti motivi, l'opposizione risulta infondata e le domande attoree non risultano meritevoli di accoglimento.
3. In ragione della soccombenza, le spese di lite vengono poste a carico di parte attrice (atteso che l'allegazione di cui alla memoria attorea secondo cui parte attrice sarebbe venuta a conoscenza dell'evento interruttivo della prescrizione solo a seguito del deposito della comparsa di risposta non corrisponde al vero, visto che parte attrice era parte della procedura esecutiva in cui parte convenuta ha spiegato intervento, nella quale si era costituita con l'Avv. Paolo Nieri in data
27.3.2018, cfr. doc. 2 convenuto) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, come
2 recentemente aggiornato, in considerazione del valore (corrispondente all'importo precettato di € 10.832,85) e della limitata complessità della controversia (anche alla luce del pronto riconoscimento attoreo dell'esistenza dell'evento interruttivo della prescrizione dedotto nella comparsa di risposta), dell'assenza di attività istruttoria, del numero di udienze (il procedimento si è svolto in un'unica udienza)
e di atti depositati, in misura pari ai parametri minimi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di parte convenuta che si liquidano Controparte_1 nell'importo di € 1.700,00 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Treviso, 22/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo
3
Sezione Seconda Civile
R.G. n. 5228/2024
Il Giudice, all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 17.4.2025, viste le conclusioni in essa precisate, visto l'art. 281sexies, co. 3, c.p.c., deposita la presente decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 5228/2024 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 6.11.2024 da
C.F. con gli Avv.ti FRANCESCA Parte_1 C.F._1
MICHIELAN, ALESSANDRO MICHIELAN, PRIMO MICHIELAN e ANDREA
MICHIELAN, giusta procura allegata all'atto di citazione telematico, con domicilio eletto presso il loro studio in MOGLIANO VENETO
- parte attrice - contro
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 curatore, con l'Avv. LUIGI MARIA POLLONIATO, giusta procura allegata alla comparsa di risposta telematica, con domicilio eletto presso il suo studio in
ASOLO
- parte resistente –
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni delle parti: cfr. il verbale di udienza del 17/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Parte attrice chiede accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine decennale, del credito vantato dalla parte convenuta, con conseguente accertamento che nulla deve l'attore al convenuto e dichiarazione di inefficacia del precetto notificatogli. Invero, il decreto ingiuntivo costituente titolo esecutivo sarebbe divenuto esecutivo in data 20.2.2014, con apposizione della formula esecutiva in data 14.5.2014, mentre il precetto sarebbe stato notificato oltre dieci anni dopo, ovvero in data 18.10.2024. Lamenta, inoltre, l'erroneità dell'importo precettato, che non terrebbe conto, a decurtazione del dovuto, dell'importo di € 4.000,00 già corrisposto dall'attore.
1.2 Parte convenuta chiede il rigetto dell'opposizione, evidenziando come il termine decennale di prescrizione non sia decorso, in ragione dell'intervento spiegato dal convenuto opposto nella procedura esecutiva immobiliare R.G. n.
322/2014 dell'intestato Tribunale, nella quale l'attore opponente era costituito, intervento fondato proprio sul titolo di cui si discute, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione. Contesta l'erroneità di quantificazione dell'importo precettato.
2. La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale, come da ordinanza a verbale dell'udienza in data 17.4.2025.
Invero, la stessa opponente, alla luce della costituzione in giudizio della parte convenuta, ha riconosciuto che la medesima, intervenendo nella procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 322/2014, ha interrotto la prescrizione del diritto di credito portato dal decreto ingiuntivo costituente titolo esecutivo. Il principale motivo di opposizione, connesso all'eccepita prescrizione del credito portato dal titolo esecutivo, risulta, pertanto, infondato.
Quanto all'ulteriore motivo di opposizione inerente la quantificazione del credito di cui al precetto, nella comparsa di risposta la convenuta ha compiutamente illustrato come si addivenga all'importo totale indicato nell'atto di precetto, che tiene conto del versamento per € 4.000,00 pacificamente effettuato dall'opponente, senza che l'opponente abbia successivamente sollevato alcuna contestazione.
In base ai predetti motivi, l'opposizione risulta infondata e le domande attoree non risultano meritevoli di accoglimento.
3. In ragione della soccombenza, le spese di lite vengono poste a carico di parte attrice (atteso che l'allegazione di cui alla memoria attorea secondo cui parte attrice sarebbe venuta a conoscenza dell'evento interruttivo della prescrizione solo a seguito del deposito della comparsa di risposta non corrisponde al vero, visto che parte attrice era parte della procedura esecutiva in cui parte convenuta ha spiegato intervento, nella quale si era costituita con l'Avv. Paolo Nieri in data
27.3.2018, cfr. doc. 2 convenuto) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, come
2 recentemente aggiornato, in considerazione del valore (corrispondente all'importo precettato di € 10.832,85) e della limitata complessità della controversia (anche alla luce del pronto riconoscimento attoreo dell'esistenza dell'evento interruttivo della prescrizione dedotto nella comparsa di risposta), dell'assenza di attività istruttoria, del numero di udienze (il procedimento si è svolto in un'unica udienza)
e di atti depositati, in misura pari ai parametri minimi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di parte convenuta che si liquidano Controparte_1 nell'importo di € 1.700,00 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Treviso, 22/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo
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