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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. HE De IA Presidente
2) dott. IN GR Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere nella causa civile iscritta al n. 1133 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
, rappresentato e Parte_1 difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
- Appellante - C O N T R O
Controparte_1
- Appellata contumace - All'udienza odierna, assenti le parti, la Corte ha deciso la causa mediante lettura della presente sentenza comprensiva di motivazione. FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 568/2023 del 4.05.2023 il Tribunale di Termini Imerese ha accolto la domanda proposta da con ricorso depositato il Controparte_1
19.10.2020, diretta ad accertare il suo diritto all'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D. Lgs. 151/01, come derogato in melius dal CCNI per le assegnazioni provvisorie, in provincia di Agrigento e, dunque, a sentire condannare il
[...]
di disporne l'assegnazione medesima, anche in soprannumero in Parte_1 caso di insussistenza di posti. In particolare, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente, docente di ruolo, possedeva i requisiti richiesti dalla norma primaria e da quella pattizia [art. 8 punto IV lett. L) del CCNI] per ottenere la chiesta assegnazione temporanea, in particolare di essere genitore di un minore di età inferiore ai sei anni;
da parte sua, invece, il non aveva provato che, nell'anno scolastico di riferimento, non Parte_1 vi fosse alcun posto vacante e disponibile nella provincia di Agrigento, onere posto a suo carico in base al principio di vicinanza della prova, né dato conto dell'effettività delle ragioni poste alla base del dissenso.
Pag.1 Avverso tale sentenza ha proposto appello il Parte_1
, chiedendone la riforma.
[...] non si è costituita, seppur ritualmente evocata in giudizio. Controparte_1
All'udienza odierna, cui la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c., nell'assenza dell'appellante, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
*** Va preliminarmente dichiarata la contumacia di non Controparte_2 costituitasi, seppur ritualmente evocata in giudizio. Deve, inoltre, darsi atto che la parte appellante non ha presenziato né all'udienza del 6.11.2025 né a quella successiva del 20.11.2025, cui la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c., con provvedimento di cui ha ricevuto rituale comunicazione dalla cancelleria;
sicchè ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'appello va dichiarato improcedibile. Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dell'appellata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 568/2023 resa il Parte_1
4.05.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese. Nulla sulle spese. Palermo, 20/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IN GR HE De IA
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