Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/1965, n. 1742
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Sentenza 24 luglio 1965

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La questione relativa alla legitimatio ad causam, riguardando la regolarita del contraddittorio, puo essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed e pure rilevabile di ufficio.*

La facolta,riconosciuta dall'art 6,comma terzo,della legge 20 maggio 1950 n.253 al proprietario di un immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione, di ottenere il rilascio di una parte della cosa locata, e condizionata, oltre che alla ricorrenza degli altri requisiti all'uopo previsti (giustificata esigenza del locatore successiva alla Costituzione del rapporto locatizio,sufficienza dei vani per l'attivita del conduttore), alla circostanza che il locatore intenda esercitare nei locali di cui chiede il rilascio la propria attivita artigiana o professionale.*

La ipotesi in cui l'art.6 della legge 20 maggio 1950 n.253 consente l'utilizzazione, da parte del locatore,dei vani esuberanti di un immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione sono tassative e non esemplificative. La gestione di una rivendita di generi di monopolio non rientra fra esse ne e riconducibile nell'ambito della fattispecie prevista dal quarto comma dello stesso articolo, non potendo la persona fisica del concessionario di una rivendita di generi di monopolio equipararsi ad una persona giuridica, quale un ente pubblico o con finalita pubbliche .*

L'interesse ad agire, richiesto dall'art 100 cpc per la proposizione di qualsiasi domanda giudiziale, si concreta nella esigenza di ottenere, attraverso la risoluzione giudiziale della controversia, un risultato utile,giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/1965, n. 1742
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1742
    Data del deposito : 24 luglio 1965

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