Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 07/03/2023, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/03/2023
N. 00441/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01390/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1390 del 2022, proposto da AL AT, rappresentato e difeso dall’avvocato LE Maiellaro, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
U.T.G. - Prefettura di Foggia - Sportello unico per l’immigrazione (SUI) di Foggia, non costituito in giudizio
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello unico per l’immigrazione di Foggia a fronte dell’istanza del 21.2.2022, trasmessa tramite pec in pari data, con cui il ricorrente, a seguito della definizione negativa della procedura di emersione ex art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 per fatto e/o comportamento del datore di lavoro, ha chiesto di essere convocato per il rilascio del kit postale - attesa occupazione - da trasmettere alla Questura per l’ottenimento del permesso di soggiorno per attesa occupazione;
nonché per l’emanazione ex art. 117, comma 2 del codice del processo amministrativo dell’ordine, rivolto al Ministero dell’interno e allo Sportello unico per l’immigrazione di Foggia di Foggia, di concludere detto procedimento amministrativo con un provvedimento espresso nel termine di 30 giorni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 1° marzo 2023 per la parte ricorrente il difensore LE Maiellaro; nessuno è comparso per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Per effetto dell’art. 103, comma 1 del decreto-legge n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, in tema di “Emersione di rapporti di lavoro” l’odierno ricorrente AL AT, già presente sul territorio nazionale alla data del giorno 8.3.2020, beneficiava dell’istanza del 17.6.2020 di regolarizzazione prot. n. FG4706918687, proposta in suo favore dal sig. LE ON.
A seguito di ciò il sig. AT AL veniva avviato al lavoro domestico presso il datore di lavoro dal 30.1.2020 al 30.10.2020, data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
Successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, lo Sportello unico per l’immigrazione di Foggia definiva negativamente l’istanza di regolarizzazione de qua con provvedimento 18.5.2021 del seguente tenore testuale: «il reddito della palestra, in quanto ASD, non può essere preso in considerazione non essendo reddito proprio del richiedente. Inoltre, la lavoratrice è stata assunta per “la custodia e la pulizia dello stabile (palestra)”, come da osservazioni inviate dal richiedente, pertanto non per il soddisfacimento delle esigenze personali».
In conseguenza di detto provvedimento l’interessato AL AT proponeva l’istanza del 21.2.2022, trasmessa a mezzo pec in pari data, con cui chiedeva allo Sportello unico per l’immigrazione di Foggia, previo riesame della propria posizione, di essere convocato onde consentirgli di proporre istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, stante - a suo dire -, per un verso, l’imputabilità del diniego de quo esclusivamente a fatto e/o comportamento del sig. LE ON e, per altro verso, in assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a proprio carico.
Lo Sportello unico per l’immigrazione di Foggia non forniva alcun riscontro alla citata istanza del 21.2.2022.
2. - Alla camera di consiglio del giorno 1° marzo 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
3. - Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del rito previsto dall’art. 31 del codice del processo amministrativo, costituiti dalla titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse del richiedente alla definizione del procedimento, avendo lo stesso presentato in data 21.2.2022 una specifica istanza allo Sportello unico per l’immigrazione di Foggia volta a sollecitare l’adozione delle opportune determinazioni da parte dell’Amministrazione.
Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento de quo è sottoposta al termine generale di conclusione di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990.
Sussiste, pertanto, l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento senza che l’Amministrazione intimata si sia espressamente pronunciato sulle istanze.
4. - Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando allo Sportello unico per l’immigrazione di Foggia di pronunciarsi espressamente sull’istanza presentata dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Si riserva la nomina, su istanza della parte ricorrente, del commissario ad acta in caso di persistente inadempienza dell’Amministrazione resistente.
5. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina allo Sportello unico per l’immigrazione di Foggia di provvedere, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine alla istanza presentata dal ricorrente.
Condanna lo Sportello unico per l’immigrazione di Foggia al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in complessivi €. 2.000,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1° marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO