Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 16/05/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01598/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02012/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI
sezione staccata di AN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2012 del 2024, proposto da
Sasol Italy S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Peres, Alessandro Kiniger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Augusta, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Carrabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Libero Consorzio Comunale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione CIna, Assessorato Territorio e Ambiente, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (PA CI), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di AN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, non costituita in giudizio;
per l’annullamento dei seguenti atti:
a) autorizzazione unica ambientale n. 7 in data 4 ottobre 2024 rilasciata dal Comune di Augusta; b) determina del Libero Consorzio Comunale di Siracusa n. 2030 in data 30 settembre 2024 e i documenti ivi allegati; c) verbali delle conferenze dei servizi in data 30 novembre 2022 e 19 settembre 2024; d) pareri del Comune di Augusta n. 40264 del 14 giugno 2024 e n. 60301 del 19 settembre 2024; e) pareri dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 89277 in data 11 dicembre 2023 e n. 65563 in data 19 settembre 2024; f) nota del Comune di Augusta n. 60192 del 18 settembre 2024; g) ove occorra, risposta ministeriale ad interpello ambientale n. 180699 in data 9 novembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 la dott.ssa Cristina Consoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato: a) l’autorizzazione unica ambientale n. 7 in data 4 ottobre 2024 rilasciata dal Comune di Augusta; b) la determina del Libero Consorzio Comunale di Siracusa n. 2030 in data 30 settembre 2024 e i documenti ivi allegati; c) i verbali delle conferenze dei servizi in data 30 novembre 2022 e 19 settembre 2024; d) i pareri del Comune di Augusta n. 40264 del 14 giugno 2024 e n. 60301 del 19 settembre 2024; e) i pareri dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 89277 in data 11 dicembre 2023 e n. 65563 in data 19 settembre 2024; f) la nota del Comune di Augusta n. 60192 del 18 settembre 2024; g) ove occorra, la risposta ministeriale ad interpello ambientale n. 180699 in data 9 novembre 2023.
Gli atti indicati sono stati impugnati nella parte relativa alla mancata concessione della deroga in relazione al parametro boro rispetto ai valori limite per lo scarico in corpo idrico superficiale previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato V alla Parte III del decreto legislativo n. 152/2006.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la ricorrente gestisce uno stabilimento chimico nel polo “Priolo-Augusta”, sottoposto a bonifica per la presenza nell’area di contaminazioni storiche; b) l’impianto è oggetto di un progetto di “messa in sicurezza operativa” delle acque di falda avviato nell’anno 2001, il quale prevede la gestione delle acque sotterranee attraverso un sistema di trattamento; c) per l’attivazione del nuovo scarico SF4 (che scaricherà le acque di falda trattate nel fiume Marcellino), in data 29 luglio 2022 la ricorrente ha presentato istanza di autorizzazione unica ambientale, richiedendo una deroga per cloruri, solfati e per il parametro boro (sostanze naturalmente presenti nelle acque della rada di Augusta e del fiume Marcellino), in quanto “ le significative concentrazioni rinvenute nell’acqua emunta dalla barriera sono conseguenza della sua connessione idraulica con l’acqua del fiume/zona foce, nel quale il boro presenta naturalmente concentrazioni significative ”; d) con nota n. 16146 in data 28 marzo 2023 PA CI, all’esito di un campionamento, ha confermato che la presenza di boro nelle acque emunte dalla barriera idraulica era dovuta all’intrusione marina e non era correlata ai processi produttivi dello stabilimento, ritenendo quindi applicabile l’art. 101, sesto comma, del decreto legislativo n. 152/2006; e) l’Amministrazione regionale, nonostante la menzionata nota di PA CI, ha ritenuto necessario presentare un interpello al Ministero dell’Ambiente per chiarire se la deroga di cui al citato art. 101, sesto comma, fosse applicabile; f) il Ministero, con nota n. 180699 del 9 novembre 2023, ha ritenuto che l’art. 101, sesto comma, non fosse suscettibile di interpretazione analogica e non potesse, quindi, applicarsi al caso di specie; g) l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente ha, quindi, emesso il parere n. 89277 in data 11 dicembre 2023, ritenendo che la deroga per il boro non potesse essere assentita; h) la società ha trasmesso chiarimenti con note in data 18 dicembre 2023, 29 gennaio 2024 e 5 luglio 2024, ribadendo che la richiesta di deroga era giustificata dall’origine naturale del boro e che il livello di tale elemento non dipendeva dall’attività dell’azienda; i) il Comune di Augusta, con pareri n. 40264 del 14 giugno 2024 e n. 60301 del 19 settembre 2024, ha confermato il diniego della deroga quanto al boro, stabilendo che lo scarico SF4 avrebbe dovuto rispettare il limite previsto dalla Tabella 3 dell’Allegato V alla Parte III del decreto legislativo n. 152/2006; l) è stato, quindi, adottato il provvedimento relativo all’autorizzazione unica ambientale con la prescrizione che è stata indicata.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) il boro è naturalmente presente con livelli superiori ai limiti di legge (2 mg/l) nelle acque del fiume Marcellino e della Rada di Augusta e tale circostanza giustifica una deroga analoga a quella concessa per cloruri e solfati; b) in particolare, il fiume Marcellino presenta naturalmente livelli di boro superiori ai valori-limite, a causa dell’ingressione marina che caratterizza il corpo idrico; c) la normativa di settore prevede la possibilità di deroga, da parte delle Regioni, ai valori-limite per le sostanze non indicate in Tabella 5 (boro compreso) del menzionato Allegato V (cfr. art. 101, comma secondo, decreto legislativo n. 152/2006); d) ulteriore facoltà di deroga è prevista dal successivo comma sesto dell’art. 101, a norma del quale, “ Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate ”; e) nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato che tramite i pozzi barriera viene emunta acqua del Fiume Marcellino dalla zona iporreica e, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nella risposta ministeriale all’interpello (che, ove occorra, si impugna), il menzionato art. 101, comma sesto, trova applicazione in via diretta e non per analogia interpretativa (così come precisato da PA CI con il parere n. 16146 in data 28 marzo 2023, la quale ha ritenuto sussistenti “ le condizioni per l’applicazione dell’art. 101, comma 6, d.lgs. 152/2006 ai fini dell’autorizzazione allo scarico ”; f) anche la disciplina sulle bonifiche dei siti contaminati consente la concessione della deroga allo scarico per il parametro boro (cfr. art. 242, comma 13- ter , decreto legislativo n. 152/2006) e, nel caso di specie, le concentrazioni rilevate nella Rada, nel fiume Marcellino e nei pozzi costituiscono un unico valore di fondo, che non giustifica alcun trattamento di depurazione/bonifica da parte della ricorrente; g) la decisione assunta dall’Amministrazione non considera che la ricorrente non è responsabile dell’origine e dei livelli del boro, con conseguente violazione del principio “chi inquina paga”; h) l’Amministrazione regionale ha assentito deroghe per il boro in casi analoghi e risulta, quindi, ingiustificato e discriminatorio l’approccio più restrittivo adottato nel caso di specie; i) la mancata deroga costringerebbe la società ad installare un costoso impianto di trattamento del boro (con una spesa di € 1.550.000 per l’impianto e di € 1.520.000 annui per la gestione), senza che ciò determini un reale beneficio ambientale; l) la realizzazione di tale impianto rischia di compromettere il rispetto delle tempistiche per il previsto distaccamento dal depuratore consortile (Programma Zero IAS), con possibili ripercussioni sull’attività produttiva della società; m) l’operazione comporterebbe un incremento dei consumi energetici e dei rifiuti, peggiorando le condizioni ambientali complessive; n) non si è tenuto conto del parere tecnico favorevole di PA CI, che ha confermato l’origine naturale del boro e la possibilità di applicare nel caso in esame l’art. 101, sesto comma, del decreto legislativo n. 152/2006, il quale consente deroghe per sostanze naturalmente presenti nell’acqua prelevata da un corpo idrico superficiale, a condizione che lo scarico non peggiori la qualità dell’acqua; o) neppure si è tenuto conto delle caratteristiche idrogeologiche dell’area, sicché i provvedimenti impugnati appaiono viziati per difetto di istruttoria, nonché per difetto di motivazione; p) l’Amministrazione non ha effettuato il prescritto bilanciamento degli interessi in gioco, anche in considerazione del principio di proporzionalità, il quale impone di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato.
Con memoria in data 10 febbraio 2025 la ricorrente ha ribadito le proprie difese.
Con memoria in data 10 febbraio 2025 il Comune di Augusta, oltre a ricostruire in dettaglio l’iter procedimentale, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) l’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale è il Libero Consorzio Comunale di Siracusa e l’ufficio SUAP del Comune si limita a formalizzare il provvedimento, non potendo discostarsi dalle decisioni vincolanti delle altre autorità coinvolte nel procedimento (sul punto, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sentenza n. 868/2020); b) il diniego è comunque conforme alla normativa vigente, posto che l’art. 101, sesto comma, del decreto legislativo n. 152/2006 non è applicabile nel caso di specie, come chiarito dal Ministero dell’Ambiente in occasione dell’interpello; c) non vi è, inoltre, contraddizione con il parere di PA CI, la quale non ha mai espresso un parere definitivo - né tantomeno vincolante - sulla possibilità di una deroga, né ha indicato un diverso limite di scarico per l’elemento boro; d) in ogni caso, il parere di PA CI è superato dall’avviso espresso dal Ministero dell’Ambiente; e) in caso di conflitto tra enti di natura tecnica, prevale, invero, il parere dell’Autorità centrale; f) l’iter procedimentale è stato trasparente e si è svolto in ossequio alla disciplina prevista in materia ambientale.
Con memoria in data 19 febbraio 2025 il Comune di Augusta ha confermato le proprie difese.
Con memoria in data 20 febbraio 2025 la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha precisato, in particolare, quanto segue: a) il Libero Consorzio ha ritenuto necessaria la partecipazione procedimentale del Comune, indicando tale ente come provvisto di competenza in materia di scarichi; b) per tale motivo il Comune ha rilasciato il parere endoprocedimentale indispensabile ai fini dell’adozione dell’autorizzazione unica ambientale; c) il Comune ha svolto, quindi, un ruolo attivo nella formazione del titolo autorizzatorio e avrebbe potuto esercitare diversamente il proprio potere discrezionale; d) il parere dell’Assessorato Regionale e la risposta ministeriale all’interpello non erano, infatti, vincolanti; e) il Comune sostiene che PA CI non abbia specificato un diverso limite di scarico per il boro, ma il Comune, se avesse ritenuto necessario sul punto un parere di PA CI, avrebbe dovuto richiederlo formalmente prima di esprimere il proprio avviso; f) emerge, altresì, una contraddizione nella difesa del Comune, essendo stata concessa la richiesta deroga per cloruri e solfati senza che PA CI abbia indicato un diverso limite di scarico; g) dal verbale della conferenza di servizi in data 12 luglio 2023 si evince che la questione della deroga al parametro boro non determinava problemi o difficoltà di natura tecnica o ambientale, poiché PA CI aveva già espresso il proprio favorevole avviso al riguardo; h) è emerso, piuttosto, un problema di natura squisitamente giuridica; i) concedere la deroga per il boro non comporterebbe una violazione delle conclusioni rassegnate dal Ministero, perché il caso esaminato dal Ministero è, in realtà, differente rispetto a quello di cui si discute; l) la presenza di una zona iporreica (cioè dove le acque del fiume si mescolano con quelle sotterranee), dalla quale la ricorrente estrae le acque del fiume Marcellino, costituisce, infatti, una circostanza peculiare che non è stata considerata in occasione della valutazione ministeriale.
L’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria di costituzione in data 28 febbraio 2025 per le Amministrazioni regionali e per il Ministero intimato.
Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa si è costituito in giudizio con memoria in data 4 marzo 2025.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota in data 19 novembre 2023, ha riscontrato l’istanza di interpello presentata dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente in merito all’applicazione di una deroga al valore-limite per il parametro boro per lo scarico di acque reflue in corpi idrici superficiali.
Nell’istanza di interpello, in particolare, il Dipartimento regionale aveva rappresentato che “ i pozzi delle barriere idrauliche generalmente interessano porzioni di acquiferi superficiali modesti, soggetti a fenomeni di intrusione marina, che in prima battuta si manifestano con l’evidente avanzamento delle acque di mare nei tratti di foce dei torrenti, prima del loro riversarsi in mare ” e che il superamento del parametro boro è da ricondurre in prevalenza al suddetto fenomeno di intrusione marina, attraverso i corsi d’acqua, in collegamento idraulico con le acque sotterranee intercettate dalla barriera idraulica dei pozzi realizzata nell’ambito dei procedimenti di bonifica dei suoli e delle acque sotterranee del sito industriale.
L’Amministrazione regionale ha, quindi, chiesto al Ministero: “ 1) se sia possibile applicare il dettato normativo di cui all’art. 101, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, in sede di rilascio dell’autorizzazione allo scarico nei casi soprariportati, al fine di consentire la deroga dei valori limite allo scarico per il solo parametro del boro imposto dalla tabella 3 dell’allegato 5, della Parte III del D. Lgs. N. 152/2006; 2) qualora codesto Ministero riconosca la possibilità di applicare la fattispecie sopramenzionata ai casi già dedotti, se sia necessario fissare un valore limite allo scarico per il parametro boro ”.
Il Ministero ha fornito il seguente riscontro all’istanza di interpello: a) l’art. 243, quarto comma, del decreto legislativo n. 152/2006 assimila le acque emunte nel corso delle operazioni di bonifica alle acque reflue industriali - con conseguente applicazione della disciplina di cui alla Parte III del decreto legislativo n. 152/2006 - nel caso in cui tali acque siano convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in un corpo ricettore; b) l’art. 101, sesto comma, del decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce che “ qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori limite allo scarico, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore, e in ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazione di portata ”; c) tale disposizione, tuttavia, non appare suscettibile di interpretazione analogica, essendo destinata a disciplinare una fattispecie specifica; d) per il caso in esame trova, invece, applicazione la regola generale di cui all’art. 101, primo comma, il quale contempla il rispetto dei limiti di cui all’Allegato V alla Parte Terza del decreto; e) non rileva, infatti, nella disciplina degli scarichi, l’origine degli stessi, e, pertanto, nel caso in esame, di accertata origine naturale dell’inquinamento da boro, così come nei casi di origine antropica, trova applicazione il dettato di cui all’articolo 101, comma 1, trattandosi di acque reflue industriali.
La posizione espressa dal Ministero in riscontro all’interpello dell’Amministrazione regionale (posta alla base dei provvedimenti impugnati) è conforme alla normativa di settore.
In base all’art. 243, quarto comma, del decreto legislativo n. 152/2006 le acque emunte nel corso delle operazioni di bonifica sono assimilate alle acque reflue industriali, con conseguente applicazione della disciplina di cui alla Parte Terza (artt. 53-176).
L’art. 101 disciplina i “criteri generali della disciplina degli scarichi” e il sesto comma prevede una deroga, che tenga conto anche degli obiettivi del corpo idrico recettore, nel caso in cui le acque siano scaricate dopo essere state prelevate da un corpo idrico superficiale che presenti parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione.
In quanto norma eccezionale e derogatoria, la stessa non può trovare applicazione al di fuori dell’ambito specificamente delineato dalla legge.
Le acque emunte nel corso delle operazioni di bonifica sono, per espressa previsione normativa, assimilate alle acque reflue industriali, con conseguente esclusione di un’applicazione analogica dell’art. 101, sesto comma, del decreto legislativo n. 152/2006, e nel caso di specie viene in rilievo proprio un’attività di trattamento delle acque di falda, volta a decontaminare le risorse idriche sotterranee, ai fini della “ Messa in Sicurezza Operativa del sito ”.
Neppure, come prospettato dalla ricorrente, può configurarsi l’applicazione in via diretta del menzionato art. 101, sesto comma, il quale si riferisce espressamente, ed esclusivamente, al prelievo di acque da corpo idrico superficiale, mentre nel caso di specie, si tratta di prelievo delle acque di falda, il quale avviene, come dedotto in ricorso, nella zona di scambio iporreico tra le acque superficiali e le acque sotterranee.
Non sussiste alcuna irragionevolezza per il diverso trattamento riservato dall’Amministrazione intimata ai parametri cloruri e solfati, “ per i quali, considerato che lo scarico si trova in un punto di foce, è ammessa la deroga di cui alla nota 3 della suddetta tabella a condizione che, almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengono disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri ” (cfr. determinazione del Libero Consorzio Comunale di Siracusa n. 2030 in data 30 settembre 2024).
Invero, per tali sostanze (non anche per il boro) la nota 3 alla tabella 3 dell’Allegato V alla Parte III del decreto legislativo n. 152/2006 prevede espressamente la deroga in esame: “ Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengono disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri ”.
L’esclusione della deroga, invocata dalla ricorrente, di cui all’art. 101, sesto comma, del decreto legislativo n. 152/2006, quindi, si giustifica in ragione della specialità della stessa previsione legislativa, non riferibile al caso di specie, per il quale operano, invece, i generali limiti di scarico previsti dal comma primo del medesimo art. 101, nonché in ragione delle precipue finalità sottese alle operazioni di bonifica, le quali trovano specifica considerazione nell’ambito della disciplina normativa in materia ambientale.
Viene in rilievo, in particolare, l’art. 243, comma sesto, del menzionato decreto legislativo, a norma del quale: “ Il trattamento delle acque emunte, da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito, deve garantire un’effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali ”.
Quindi, il trattamento delle acque di falda deve, comunque, consentire un’effettiva riduzione degli inquinanti scaricati nel corpo ricettore, evitando il mero trasferimento della contaminazione dalle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.
La ricorrente richiama, poi, l’art. 242, comma 13-ter, a norma del quale, “ Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta, il proponente può presentare all’PA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l’PA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima PA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall’PA territorialmente competente relativi all’area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l’area oggetto di indagine, l’PA territorialmente competente definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell’PA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo ”.
Non risulta che, nella fattispecie concreta, sia stato espletato il procedimento indicato dalla norma sopra citata per la definizione dei valori di fondo relativi all’area in esame.
In ogni caso, la norma richiamata attiene ai valori relativi alle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee (di cui alla tabella 2 dell’Allegato V al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006), e non consente – come sostenuto in ricorso – il superamento dei diversi (e ben più elevati, per quanto riguarda il parametro boro) valori-limite di emissione concernenti lo scarico in acque superficiali, previsti dalla tabella 3 dell’Allegato V alla Parte III del medesimo decreto legislativo.
In relazione all’aspetto in discussione (possibilità di concessione di una deroga in via amministrativa ai valore-limite di scarico per il parametro boro) non viene in rilievo il principio di proporzionalità richiamato in ricorso, dovendosi ritenere, sul punto, l’attività amministrativa vincolata nell’imposizione del rispetto dei limiti di legge per gli scarichi di acque reflue industriali, sulla base del disposto dell’art. 101, comma primo, e dell’art. 243, comma quarto, del decreto legislativo n. 152/2006.
Anche il richiamo al principio “chi inquina paga” non appare pertinente al caso di specie (peraltro, non è in contestazione che la società abbia presentato il progetto di messa in sicurezza operativa in qualità di “responsabile” tenuto al relativo obbligo, ai sensi dell’art. 242 citato), in quanto si discute dei valori-limite concernenti gli scarichi in corpo recettore, in riferimento ai quali, e alla relativa disciplina, viene, piuttosto, in rilievo il diverso principio di “prevenzione” dell’inquinamento.
La supposta disparità di trattamento e l’eccesso di potere denunciati dalla ricorrente, avuto riguardo alla deroga ai limiti di scarico per il parametro boro concessa dall’Amministrazione regionale con D.D.G. n. 673 in data 21 luglio 2022 in favore di altra impresa, non possono assumere rilievo a fronte di un’attività amministrativa, come detto, nel caso di specie vincolata normativamente, ed in presenza di condizioni di fatto (per quanto è possibile desumere dalla scarna documentazione prodotta) almeno parzialmente non coincidenti.
Peraltro, un’eventuale disparità non può essere risolta nel senso auspicato dalla ricorrente, estendendo il trattamento illegittimamente più favorevole riservato ad altro soggetto a chi, pur versando in situazione analoga, sia stato legittimamente destinatario di un trattamento meno favorevole, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell’operato dell’Amministrazione non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità e della novità delle questioni decise.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI, Sezione Staccata di AN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
Cristina Consoli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristina Consoli | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO