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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 16/12/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 249/2019 in materia di Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052
c.c.
T R A
, nato in [...] il [...] e residente in [...]di Catania nella Parte_1
Via Ulivi n.26/C, C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. DONEGANI C.F._1
JOSEPH parte attrice
CONTRO
l' in persona del Responsabile della Direzione Legale, Avv. Nicola Rubino, con sede CP_1
a Roma, Via Monzambano, 10, (c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. IANNÌ P.IVA_1
VINCENZO parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in intestazione ha adito questo tribunale ordinario al fine di vedere accolta la propria domanda risarcitoria, previo addebito di responsabilità in capo alla convenuta in merito ai fatti accaduti in data 11.7.2015 verso le ore Controparte_2
10.55 sulla S.S. n. 117 bis
L'attore narra che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, alla guida del proprio motoveicolo
RL ON Flhrsi – targato CJ42607 – con a bordo la Sig.ra , Parte_2 nell'impegnare la rotatoria posta sulla predetta statale angolo con Via San Valentino, perdeva il controllo della motocicletta a causa di una buca insistente sull'asfalto e cadeva a terra unitamente alla passeggera. In conseguenza del sinistro l'attore si duole di aver riportato danni fisici per i quali avanza richiesta risarcitoria a titolo di danno non patrimoniale. Viene altresì lamentato anche un danno emergente a titolo di danno patrimoniale per la riparazione della moto nella misura di €. 4.161,00.
Si è costituita la convenuta addebitando l'evento esclusivamente alla condotta Controparte_2 di guida imprudente dell'attore con conseguente assenza del nesso causale tra la res e il danno prodottosi.
Oltre a contestare l'an dell'evento viene formulata espressa contestazione del quantum risarcitorio ritenuto eccessivo e non provato.
In seno al conclusum della comparsa di costituzione la convenuta chiede CP_2 conseguentemente il rigetto della domanda o, in subordine, l'addebito concorsuale in capo all'attore nella causazione dell'evento ex art. 1227 c.c.
Su richiesta delle parti sono stati concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c.
Con ordinanza resa fuori udienza è stata disposta l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, e la causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta utile ai fini dell'accertamento dell'an debeatur. Espletata l'istruttoria orale è stata disposta Consulenza per la quantificazione di danni al mezzo previa riconducibilità all'evento cui è seguita CT medico legale per la quantificazione delle lesioni.
Esauritasi l'istruttoria con il deposito delle relazioni peritali la causa è stata ritenuta matura per la decisione e le parti, all'udienza all'uopo fissata hanno precisato le rispettive richieste;
La causa è stata assegnata in decisione e le parti hanno prodotto le rispettive comparse conclusionali.
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere incappato su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Fatta tale opportuna premessa e passando al merito della causa questo tribunale ritiene che l'istruzione probatoria espletata e la documentazione allegata agli atti di causa abbia dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di parte attrice nei limiti di cui in motivazione. Quanto alla prova testimoniale assunta a verbale d'udienza del 19.5.2021 deve preliminarmente rilevarsi che il documento, nella sua parte iniziale, riporta un refuso non attinente al presente giudizio. Ciò non inficia la validità della prova.
Per quel che interessa, i testi escussi hanno confermato la dinamica del sinistro e le condizioni in cui si trovava il manto stradale della rotatoria in cui si è verificata la caduta;
nello specifico la testimone
, oltre a confermare i capitoli di prova ha fatto riferimento alla presenza di altre Parte_2 persone al momento dei fatti. A tal fine è stato escusso il testimone che Testimone_1 ha confermato, senza contraddizioni con le dichiarazioni rese dalla teste le circostanze Parte_2 fattuali che hanno determinato la caduta.
Le dichiarazioni dei testimoni devono ritenersi attendibili tenuto altresì conto della documentazione fotografica allegata all'atto introduttivo;
E invero non può non rilevarsi che la concreta e specifica situazione del manto stradale all'interno della rotatoria costituiva, al momento del verificarsi del sinistro, un pericolo per la circolazione veicolare e soprattutto per i mezzi a due ruote.
La diffusa precarietà dell'asfalto e l'ampiezza delle sconnessioni presenti nel tratto curvilineo, utilizzate dalla convenuta a dimostrazione della prevedibilità dell'insidia in capo all'attore, CP_2 costituiscono circostanze sfavorevoli alla convenuta che, quale ente proprietario dell'arteria stradale, avrebbe dovuto effettuare le opportune operazioni di rifacimento dell'asfalto usurato. La convenuta non può non sapere che il flusso veicolare che impegna giornalmente la rotatoria in questione (oltre all'incidenza delle condizioni metereologiche dovute alle notevoli temperature estive o alle ormai abbondanti, improvvise e intense precipitazioni piovose) si traduce necessariamente in un repentino degrado del manto stradale rendendolo per un verso sdrucciolevole, con conseguente perdita di aderenza con gli pneumatici dei veicoli oltre che facilmente disgregabile.
Ne consegue, a parere di questo decidente e in mancanza di specifica prova contraria da parte della convenuta circa il comportamento imprudente dell'attore, che il transito di un veicolo a due ruote entro i normali limiti di velocità, non esclude la possibilità di uno scivolamento del mezzo.
Peraltro, nel caso di specie, l'unica alternativa per l'attore sarebbe stata quella di operare una brusca manovra di frenata e transitare sulla rotatoria a bassissima velocità; cosa, questa, che avrebbe ulteriormente aumentato i pericoli per l'incolumità degli occupanti della moto (stante la possibilità concreta di essere tamponati) oltre che per la stessa circolazione veicolare.
Vale la pena di ricordare che gli enti gestori delle strade sono gravati da un generale obbligo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione (art. 14 c.d.s.) che si traduce, in concreto, nella manutenzione, gestione, e pulizia delle strade, delle pertinenze, dei servizi;
nel controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle loro pertinenze;
nell'apposizione e manutenzione della relativa segnaletica.
La convenuta avrebbe quindi dovuto e potuto opportunamente segnalare agli utenti della CP_2 strada la fonte di potenziale pericolo - poi concretizzatosi - dovuta alle condizioni dell'asfalto mediante apposita segnaletica di pericolo e di limite di velocità per come previsto dal codice della strada.
Ancora una volta, in mancanza di specifica prova su tali ulteriori elementi, le prospettazioni difensive di appaiono destituite di fondamento. CP_2
Rientra invero nell'id quod plerumque accidit che la circolazione veicolare su particolari arterie o tratti di esse, per la specifica conformazione dei luoghi, aumenta le possibilità del verificarsi di incidenti (autonomi e non) con la conseguenza che ove il danno consegua all'interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno non solo una condotta lato sensu colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa, ma a maggior ragione una condotta del danneggiato che, senza essere in qualche modo inosservante della normalità dell'esercizio dell'attività esercitata legittimamente sulla cosa, come nella specie la circolazione sulla pubblica strada, risulti, e comunque senza che ciò risulti, si profili solo ex post, cioè all'esito dell'apprezzamento dopo il verificarsi del danno, dovuto alla condizione della cosa, tale che, se non fosse stata tenuta nel modo in cui lo è stato, il danno si sarebbe potuto evitare nonostante quella condizione 1.
I suddetti autorevoli criteri esegetici non possono non applicarsi al caso di specie;
l'argomento dell'eccessiva velocità della moto condotta dall'attore, utilizzato dalla convenuta a CP_2 supporto del caso fortuito imputabile allo stesso danneggiato, non può integrare causa giustificativa a favore di in quanto circostanza prevedibile dall'ente convenuto. CP_2
Ad abundiantiam, si dica che neanche la contestazione della violazione dell'art. 141 cds nei confronti dell'attore può essere idonea a fondare la responsabilità dello stesso in merito all'evento.
In primis, perché l'accertamento operato dalla polizia locale è postumo rispetto al verificarsi dell'evento con la conseguenza che il rapporto redatto non può assumere il carattere di atto a fede privilegiata;
in secundis il verbale di contestazione della violazione è stato oggetto di valutazione nel merito da parte del giudice di pace di Gela che, investito della fattispecie, ha annullato la contestazione ritenendo che, nella sostanza, nulla potesse imputarsi all'odierno attore date le specifiche concrete condizioni del tratto di strada.
Sul quantum risarcitorio – Il danno biologico
La qualificazione e quantificazione del danno alla persona dell'attore è stato affidato all'ausiliario del giudice, dott. le cui risultante, per sintesi espositiva, devo Persona_1 intendersi in questa sede espressamente richiamate.
Dall'elaborato è dato leggersi che sussiste nesso di causalità tra evento traumatico e le lesioni riportate nell'occorso per cui è causa e che i postumi permanenti sono conseguenza diretta delle lesioni patite. La menomazione dell'integrità psico-fisica del danneggiato è stata determinata come segue: ITT 100% 0 gg, ITP 75% 20 gg, ITP 50% 10 gg, ITP 25% 20 gg .
In conseguenza delle lesioni descritte si è verificata una invalidità permanente dell'attore valutata complessivamente nella misura del 1%.
Per il ristoro dei suddetti pregiudizi restano applicabili le tabelle di cui all'art. 139 d.lgs. 209/2005
(d.m. 20 giugno 2014), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro-permanenti
Ciò premesso, il grado di invalidità permanente (1%), riconosciuto secondo i valori tabellari ratione temporis applicabili (anno 2015), in rapporto all'età del soggetto danneggiato alla data del sinistro
(anni 34), è risarcito con 698,30 avendo come riferimento il punto base di danno biologico pari a
€.793,52
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo si liquida complessivamente in €. 1.157,25 (valore
€.46,29 indennità giornaliera)
Sommando le due voci di danno si perviene alla complessiva somma di €. 1.855,55.
Gli importi liquidati a titolo di danno biologico devono poi essere rivalutati fino alla data della presente sentenza, mediante l'applicazione degli indici ISTAT f.o.i. Per il calcolo degli interessi c.d. “compensativi” si fa riferimento al criterio stabilito dalle S.U. della Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, secondo la quale detti interessi vanno calcolati inizialmente sull'importo del danno come liquidato alla data del fatto e, successivamente, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale operata sulla base dei citati indici ISTAT.
Si perviene quindi ad una somma definitiva da corrispondersi pari a €. 2.515,76
A seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale del danno, spettano inoltre gli ulteriori interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Il Danno patrimoniale
Nessuna spesa medica è stata documentata ai fini del risarcimento a titolo di danno patrimoniale. Quanto al danno al mezzo l'ausiliario del giudice dott. Gaetano Noto, previa riconducibilità del danno all'evento così come narrato ha quantificato la somma complessiva di €. 4.131,00.
Le spese processuali
Seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del decisum e dei parametri tariffari minimi di riferimento, dell'attività e delle caratteristiche obiettive delle difese svolte previa riduzione ex art. 4 comma 4 D.M. 55/2014 per assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Le spese delle espletate CTU restano definitamente a carico della parte convenuta soccombente per gli importi liquidati con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
Accoglie la domanda di parte attrice
Dichiara la società in persona del l.r.p.t. responsabile dell'evento verificatosi in data CP_2
11.7.2015 per le ragioni di cui in motivazione.
Condanna la società in persona del l.r.p.t al risarcimento del danno biologico subìto CP_2 dall'attore nella quantificata misura di €. 2.515,76 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna la società in persona del l.r.p.t al risarcimento del danno patrimoniale a CP_2 favore dell'attore nella quantificata misura di €.
4.131.00 oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al soddisfo.
Condanna la società in persona del l.r.p.t alla rifusione a parte attrice dei compensi di CP_2 giudizio nella misura di €. 1.778,00, oltre al 15% del compenso per spese generali, iva e cpa + spese di c.u. e spese documentate con distrazione a favore del procuratore costituito in giudizio di parte attrice per espressa dichiarazione di antistatarietà.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta soccombente le spese delle Consulenze liquidate con separati decreti.
Così deciso in Gela 16.12.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui "la eterogeneità' quale "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità'" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò' non basta di per se' ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è' un evento che praevideri non potest.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 249/2019 in materia di Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052
c.c.
T R A
, nato in [...] il [...] e residente in [...]di Catania nella Parte_1
Via Ulivi n.26/C, C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. DONEGANI C.F._1
JOSEPH parte attrice
CONTRO
l' in persona del Responsabile della Direzione Legale, Avv. Nicola Rubino, con sede CP_1
a Roma, Via Monzambano, 10, (c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. IANNÌ P.IVA_1
VINCENZO parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in intestazione ha adito questo tribunale ordinario al fine di vedere accolta la propria domanda risarcitoria, previo addebito di responsabilità in capo alla convenuta in merito ai fatti accaduti in data 11.7.2015 verso le ore Controparte_2
10.55 sulla S.S. n. 117 bis
L'attore narra che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, alla guida del proprio motoveicolo
RL ON Flhrsi – targato CJ42607 – con a bordo la Sig.ra , Parte_2 nell'impegnare la rotatoria posta sulla predetta statale angolo con Via San Valentino, perdeva il controllo della motocicletta a causa di una buca insistente sull'asfalto e cadeva a terra unitamente alla passeggera. In conseguenza del sinistro l'attore si duole di aver riportato danni fisici per i quali avanza richiesta risarcitoria a titolo di danno non patrimoniale. Viene altresì lamentato anche un danno emergente a titolo di danno patrimoniale per la riparazione della moto nella misura di €. 4.161,00.
Si è costituita la convenuta addebitando l'evento esclusivamente alla condotta Controparte_2 di guida imprudente dell'attore con conseguente assenza del nesso causale tra la res e il danno prodottosi.
Oltre a contestare l'an dell'evento viene formulata espressa contestazione del quantum risarcitorio ritenuto eccessivo e non provato.
In seno al conclusum della comparsa di costituzione la convenuta chiede CP_2 conseguentemente il rigetto della domanda o, in subordine, l'addebito concorsuale in capo all'attore nella causazione dell'evento ex art. 1227 c.c.
Su richiesta delle parti sono stati concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c.
Con ordinanza resa fuori udienza è stata disposta l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, e la causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta utile ai fini dell'accertamento dell'an debeatur. Espletata l'istruttoria orale è stata disposta Consulenza per la quantificazione di danni al mezzo previa riconducibilità all'evento cui è seguita CT medico legale per la quantificazione delle lesioni.
Esauritasi l'istruttoria con il deposito delle relazioni peritali la causa è stata ritenuta matura per la decisione e le parti, all'udienza all'uopo fissata hanno precisato le rispettive richieste;
La causa è stata assegnata in decisione e le parti hanno prodotto le rispettive comparse conclusionali.
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere incappato su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Fatta tale opportuna premessa e passando al merito della causa questo tribunale ritiene che l'istruzione probatoria espletata e la documentazione allegata agli atti di causa abbia dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di parte attrice nei limiti di cui in motivazione. Quanto alla prova testimoniale assunta a verbale d'udienza del 19.5.2021 deve preliminarmente rilevarsi che il documento, nella sua parte iniziale, riporta un refuso non attinente al presente giudizio. Ciò non inficia la validità della prova.
Per quel che interessa, i testi escussi hanno confermato la dinamica del sinistro e le condizioni in cui si trovava il manto stradale della rotatoria in cui si è verificata la caduta;
nello specifico la testimone
, oltre a confermare i capitoli di prova ha fatto riferimento alla presenza di altre Parte_2 persone al momento dei fatti. A tal fine è stato escusso il testimone che Testimone_1 ha confermato, senza contraddizioni con le dichiarazioni rese dalla teste le circostanze Parte_2 fattuali che hanno determinato la caduta.
Le dichiarazioni dei testimoni devono ritenersi attendibili tenuto altresì conto della documentazione fotografica allegata all'atto introduttivo;
E invero non può non rilevarsi che la concreta e specifica situazione del manto stradale all'interno della rotatoria costituiva, al momento del verificarsi del sinistro, un pericolo per la circolazione veicolare e soprattutto per i mezzi a due ruote.
La diffusa precarietà dell'asfalto e l'ampiezza delle sconnessioni presenti nel tratto curvilineo, utilizzate dalla convenuta a dimostrazione della prevedibilità dell'insidia in capo all'attore, CP_2 costituiscono circostanze sfavorevoli alla convenuta che, quale ente proprietario dell'arteria stradale, avrebbe dovuto effettuare le opportune operazioni di rifacimento dell'asfalto usurato. La convenuta non può non sapere che il flusso veicolare che impegna giornalmente la rotatoria in questione (oltre all'incidenza delle condizioni metereologiche dovute alle notevoli temperature estive o alle ormai abbondanti, improvvise e intense precipitazioni piovose) si traduce necessariamente in un repentino degrado del manto stradale rendendolo per un verso sdrucciolevole, con conseguente perdita di aderenza con gli pneumatici dei veicoli oltre che facilmente disgregabile.
Ne consegue, a parere di questo decidente e in mancanza di specifica prova contraria da parte della convenuta circa il comportamento imprudente dell'attore, che il transito di un veicolo a due ruote entro i normali limiti di velocità, non esclude la possibilità di uno scivolamento del mezzo.
Peraltro, nel caso di specie, l'unica alternativa per l'attore sarebbe stata quella di operare una brusca manovra di frenata e transitare sulla rotatoria a bassissima velocità; cosa, questa, che avrebbe ulteriormente aumentato i pericoli per l'incolumità degli occupanti della moto (stante la possibilità concreta di essere tamponati) oltre che per la stessa circolazione veicolare.
Vale la pena di ricordare che gli enti gestori delle strade sono gravati da un generale obbligo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione (art. 14 c.d.s.) che si traduce, in concreto, nella manutenzione, gestione, e pulizia delle strade, delle pertinenze, dei servizi;
nel controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle loro pertinenze;
nell'apposizione e manutenzione della relativa segnaletica.
La convenuta avrebbe quindi dovuto e potuto opportunamente segnalare agli utenti della CP_2 strada la fonte di potenziale pericolo - poi concretizzatosi - dovuta alle condizioni dell'asfalto mediante apposita segnaletica di pericolo e di limite di velocità per come previsto dal codice della strada.
Ancora una volta, in mancanza di specifica prova su tali ulteriori elementi, le prospettazioni difensive di appaiono destituite di fondamento. CP_2
Rientra invero nell'id quod plerumque accidit che la circolazione veicolare su particolari arterie o tratti di esse, per la specifica conformazione dei luoghi, aumenta le possibilità del verificarsi di incidenti (autonomi e non) con la conseguenza che ove il danno consegua all'interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno non solo una condotta lato sensu colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa, ma a maggior ragione una condotta del danneggiato che, senza essere in qualche modo inosservante della normalità dell'esercizio dell'attività esercitata legittimamente sulla cosa, come nella specie la circolazione sulla pubblica strada, risulti, e comunque senza che ciò risulti, si profili solo ex post, cioè all'esito dell'apprezzamento dopo il verificarsi del danno, dovuto alla condizione della cosa, tale che, se non fosse stata tenuta nel modo in cui lo è stato, il danno si sarebbe potuto evitare nonostante quella condizione 1.
I suddetti autorevoli criteri esegetici non possono non applicarsi al caso di specie;
l'argomento dell'eccessiva velocità della moto condotta dall'attore, utilizzato dalla convenuta a CP_2 supporto del caso fortuito imputabile allo stesso danneggiato, non può integrare causa giustificativa a favore di in quanto circostanza prevedibile dall'ente convenuto. CP_2
Ad abundiantiam, si dica che neanche la contestazione della violazione dell'art. 141 cds nei confronti dell'attore può essere idonea a fondare la responsabilità dello stesso in merito all'evento.
In primis, perché l'accertamento operato dalla polizia locale è postumo rispetto al verificarsi dell'evento con la conseguenza che il rapporto redatto non può assumere il carattere di atto a fede privilegiata;
in secundis il verbale di contestazione della violazione è stato oggetto di valutazione nel merito da parte del giudice di pace di Gela che, investito della fattispecie, ha annullato la contestazione ritenendo che, nella sostanza, nulla potesse imputarsi all'odierno attore date le specifiche concrete condizioni del tratto di strada.
Sul quantum risarcitorio – Il danno biologico
La qualificazione e quantificazione del danno alla persona dell'attore è stato affidato all'ausiliario del giudice, dott. le cui risultante, per sintesi espositiva, devo Persona_1 intendersi in questa sede espressamente richiamate.
Dall'elaborato è dato leggersi che sussiste nesso di causalità tra evento traumatico e le lesioni riportate nell'occorso per cui è causa e che i postumi permanenti sono conseguenza diretta delle lesioni patite. La menomazione dell'integrità psico-fisica del danneggiato è stata determinata come segue: ITT 100% 0 gg, ITP 75% 20 gg, ITP 50% 10 gg, ITP 25% 20 gg .
In conseguenza delle lesioni descritte si è verificata una invalidità permanente dell'attore valutata complessivamente nella misura del 1%.
Per il ristoro dei suddetti pregiudizi restano applicabili le tabelle di cui all'art. 139 d.lgs. 209/2005
(d.m. 20 giugno 2014), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro-permanenti
Ciò premesso, il grado di invalidità permanente (1%), riconosciuto secondo i valori tabellari ratione temporis applicabili (anno 2015), in rapporto all'età del soggetto danneggiato alla data del sinistro
(anni 34), è risarcito con 698,30 avendo come riferimento il punto base di danno biologico pari a
€.793,52
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo si liquida complessivamente in €. 1.157,25 (valore
€.46,29 indennità giornaliera)
Sommando le due voci di danno si perviene alla complessiva somma di €. 1.855,55.
Gli importi liquidati a titolo di danno biologico devono poi essere rivalutati fino alla data della presente sentenza, mediante l'applicazione degli indici ISTAT f.o.i. Per il calcolo degli interessi c.d. “compensativi” si fa riferimento al criterio stabilito dalle S.U. della Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, secondo la quale detti interessi vanno calcolati inizialmente sull'importo del danno come liquidato alla data del fatto e, successivamente, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale operata sulla base dei citati indici ISTAT.
Si perviene quindi ad una somma definitiva da corrispondersi pari a €. 2.515,76
A seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale del danno, spettano inoltre gli ulteriori interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Il Danno patrimoniale
Nessuna spesa medica è stata documentata ai fini del risarcimento a titolo di danno patrimoniale. Quanto al danno al mezzo l'ausiliario del giudice dott. Gaetano Noto, previa riconducibilità del danno all'evento così come narrato ha quantificato la somma complessiva di €. 4.131,00.
Le spese processuali
Seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del decisum e dei parametri tariffari minimi di riferimento, dell'attività e delle caratteristiche obiettive delle difese svolte previa riduzione ex art. 4 comma 4 D.M. 55/2014 per assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Le spese delle espletate CTU restano definitamente a carico della parte convenuta soccombente per gli importi liquidati con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
Accoglie la domanda di parte attrice
Dichiara la società in persona del l.r.p.t. responsabile dell'evento verificatosi in data CP_2
11.7.2015 per le ragioni di cui in motivazione.
Condanna la società in persona del l.r.p.t al risarcimento del danno biologico subìto CP_2 dall'attore nella quantificata misura di €. 2.515,76 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna la società in persona del l.r.p.t al risarcimento del danno patrimoniale a CP_2 favore dell'attore nella quantificata misura di €.
4.131.00 oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al soddisfo.
Condanna la società in persona del l.r.p.t alla rifusione a parte attrice dei compensi di CP_2 giudizio nella misura di €. 1.778,00, oltre al 15% del compenso per spese generali, iva e cpa + spese di c.u. e spese documentate con distrazione a favore del procuratore costituito in giudizio di parte attrice per espressa dichiarazione di antistatarietà.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta soccombente le spese delle Consulenze liquidate con separati decreti.
Così deciso in Gela 16.12.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui "la eterogeneità' quale "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità'" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò' non basta di per se' ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è' un evento che praevideri non potest.