Decreto cautelare 11 luglio 2024
Ordinanza cautelare 30 ottobre 2024
Sentenza 12 aprile 2025
Improcedibile
Sentenza breve 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 18/08/2025, n. 7059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7059 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07059/2025REG.PROV.COLL.
N. 05287/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 5287 del 2025, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6;
contro
Commissione Centrale per la Definizione e Applicazione delle Speciali Misure di Protezione dei Collabori di Giustizia, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7206/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La sentenza gravata ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti per l'annullamento del provvedimento in data 27 giugno 2024 emesso dalla Commissione Centrale ex art. 10, L. 15 marzo 1991, n. 82, con cui veniva deliberata la revoca del programma definitivo di protezione speciale nei confronti del testimone di giustizia -OMISSIS- e del suo nucleo familiare.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dai ricorrenti in primo grado.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.
Alla camera di consiglio del 10 luglio 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare, previo avviso alle parti presenti il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Preliminarmente il Collegio ritiene che la causa possa essere decisa con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per l’incidente cautelare, in ragione della ritualità delle modalità di instaurazione del contraddittorio, della completezza dello stesso e della superfluità di ogni ulteriore istruzione.
Non osta, evidentemente, a tale soluzione in rito l’assenza alla predetta camera di consiglio della parte appellante, posto che, come la Sezione ha già avuto modo di chiarire nella sentenza n. 4017/2015, “ La mancata comparizione alla camera di consiglio delle parti costituite, ha infatti già precisato questo Consiglio, non può impedire la definizione del giudizio nel merito ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 c.p.a., risultando la tutela dell’interesse, eventualmente contrario, delle parti costituite sufficientemente garantito una volta che risulti assodata la ritualità della trattazione dell’istanza cautelare, sicché l’assenza volontaria della parte alla detta camera di consiglio non può avere l’effetto di precludere in radice la conversione del rito, che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa (Cons. St., sez. III, 20.12.2011, n. 6759) ”.
Deve infatti rilevarsi che l’assenza delle parti all’udienza camerale, fissata per la trattazione dell’istanza di sospensione proposta ai sensi dell’art. 98 c.p.a., non è preclusiva alla definizione del giudizio in forma semplificata, come questo Consiglio di Stato ha più volte chiarito nella propria giurisprudenza (v., ex plurimis , Cons. St., sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045), dato che il rito previsto dall’art. 60 c.p.a. non ha natura consensuale (Cons. St., sez. V, 15 gennaio 2018, n. 178) e nemmeno la mancata comparizione delle parti costituite all’udienza cautelare può impedire al Collegio di trattenere la causa in decisione per emettere sentenza in forma semplificata (Cons. St., sez. III, 7 luglio 2014, n. 3453) in vista di una sollecita definizione del giudizio, rispondente all’indisponibile principio della effettività della tutela giurisdizionale.
3. Deve rilevarsi, sempre in via preliminare, che la sentenza gravata dà atto della riforma in appello dell’originario provvedimento cautelare di rigetto dello stesso T.A.R.
Essa afferma infatti che “ Con ordinanza n. 900 del 30 ottobre 2024, riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4697 del 10 dicembre 2024, l’istanza cautelare presentata col ricorso è stata respinta ” (senza nulla specificare in merito al contenuto specifico del provvedimento cautelare d’appello).
La stessa sentenza conclude quindi che nel senso dell’infondatezza nel merito del ricorso di primo grado, in quanto gli inadempimenti al programma di protezione evocati nella motivazione del provvedimento di revoca legittimerebbero una tale soluzione.
4. Più precisamente, deve darsi atto che durante il processo di primo grado, con ordinanza cautelare d’appello n. 4697/2024, questo Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare ai fini del riesame da parte dell’amministrazione della posizione dei ricorrenti.
Il procedimento di riesame risultava essere stato attivato già nella pendenza del giudizio di primo grado.
L’appellante deduce in tal senso che “ dallo stralcio del verbale di riunione del 26.03.2025, notificata al Sig. -OMISSIS- in data 10.04.2025, si evince come, a seguito dell’accoglimento cautelare avvenuto con Ordinanza n. 4697/2024 del Consiglio di Stato, la DDA di Catanzaro, in data 13.02.2025, abbia rappresentato la sussistenza di una situazione di pericolo in capo al Sig. -OMISSIS- ed a tutto il suo nucleo familiare ” (il documento è prodotto in allegato all’appello).
Nel giudizio di primo grado il 9 aprile 2025 l’Avvocatura dello Stato aveva depositato, “ ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere ”, il provvedimento del 26 marzo 2025 con cui la Commissione revocava in autotutela, in sede di riesame, il provvedimento impugnato (l’udienza di discussione davanti al TAR è stata però il 25 marzo 2025, quindi tale deposito è successivo all’udienza in cui il ricorso è stato trattenuto in decisione).
La stessa Avvocatura dello Stato con nota depositata nel presente giudizio in data 8 luglio 2025 ha eccepito la sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare l’impugnazione.
5. Tanto premesso, l’appellante con istanza di passaggio in decisione depositata in data 7 luglio 2025 ha insisto per l’accoglimento della domanda cautelare.
L’istanza cautelare, come pure lo stesso ricorso in appello, non possono essere in realtà accolti.
Il provvedimento impugnato in primo grado ha infatti ormai cessato i propri effetti (e non è stato allegato dagli appellanti alcun interesse di tipo risarcitorio, o comunque ulteriore rispetto a quello posto a sostegno della domanda caducatoria).
Invero l’atto di appello chiarisce che l’interesse sotteso allo stesso è legato all’esigenza di rimuovere la pronuncia di rigetto adottata in primo grado: “ risulta il palese contrasto tra la sentenza quivi appellata ed il provvedimento della Commissione Centrale: Stralcio del verbale di riunione del 26.03.2025, con cui la Commissione revocava in autotutela la delibera adottata in data 05.06.2024 ed avente ad oggetto la revoca del programma di protezione. Tale pregnante divergenza pone il -OMISSIS- ed il suo nucleo familiare in una condizione di stallo, poiché non si può dar corso alla revoca in autotutela in quanto risulterebbe in contrasto con la Sentenza impugnata ”.
6. Conseguentemente, deve essere accolta, perché fondata, la richiamata eccezione d’improcedibilità sollevata dall’amministrazione appellata con nota depositata in data 8 luglio 2025.
In conseguenza dell’avvenuto ritiro del provvedimento impugnato davanti al T.A.R., deve essere infatti dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso di primo grado.
Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza impugnata dichiara improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza d’interesse.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità degli appellanti.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.