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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/03/2024, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 987/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott. Teresa Guerrieri Giudice
dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 987/2023 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CIPRIANI Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in San Miniato (PI), Ponte a Egola, piazza M. Marianelli,
17, presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CIPRIANI CP_1 C.F._2
MICHELE, elettivamente domiciliata in San Miniato (PI), Ponte a Egola, piazza M. Marianelli, 17, presso lo studio del difensore
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
Con ricorso depositato il 06/03/2023, le parti hanno richiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter-partes alle condizioni specificate in ricorso.
Il PM così concludeva: nulla osta. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/03/2023 ai sensi dell'art. 3 n 2 l B L. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciata lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato il 13.04.2017 e dalla loro unione non nascevano figli. La separazione tra le parti veniva omologata dal Tribunale di
Pisa con sentenza del 27.06.2023.
Il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e le parti hanno fatto pervenire le dichiarazioni in cui hanno rinunciato alla comparizione personale hanno confermato la volontà di volersi divorziare alle condizioni di cui al ricorso e hanno dichiarato che non vi è stata nessuna ripresa della convivenza dopo la separazione.
All'udienza del 16.01.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni predette.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n° 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L.
74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza, anche col comportamento processuale, di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Lo stesso a dirsi per le spese processuali, per le quali si recepisce l'accordo tra i coniugi.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vicopisano (PI) il
13.04.2017 tra C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vicopisano C.F._2
nel Registro Atti di Matrimonio al n° 2, P. 1 anno 2017 alle seguenti condizioni concordate: ➢ I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
2. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Vicopisano (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 22.03.2024
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott. Teresa Guerrieri Giudice
dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 987/2023 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CIPRIANI Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in San Miniato (PI), Ponte a Egola, piazza M. Marianelli,
17, presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CIPRIANI CP_1 C.F._2
MICHELE, elettivamente domiciliata in San Miniato (PI), Ponte a Egola, piazza M. Marianelli, 17, presso lo studio del difensore
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
Con ricorso depositato il 06/03/2023, le parti hanno richiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter-partes alle condizioni specificate in ricorso.
Il PM così concludeva: nulla osta. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/03/2023 ai sensi dell'art. 3 n 2 l B L. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciata lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato il 13.04.2017 e dalla loro unione non nascevano figli. La separazione tra le parti veniva omologata dal Tribunale di
Pisa con sentenza del 27.06.2023.
Il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e le parti hanno fatto pervenire le dichiarazioni in cui hanno rinunciato alla comparizione personale hanno confermato la volontà di volersi divorziare alle condizioni di cui al ricorso e hanno dichiarato che non vi è stata nessuna ripresa della convivenza dopo la separazione.
All'udienza del 16.01.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni predette.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n° 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L.
74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza, anche col comportamento processuale, di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Lo stesso a dirsi per le spese processuali, per le quali si recepisce l'accordo tra i coniugi.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vicopisano (PI) il
13.04.2017 tra C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vicopisano C.F._2
nel Registro Atti di Matrimonio al n° 2, P. 1 anno 2017 alle seguenti condizioni concordate: ➢ I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
2. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Vicopisano (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 22.03.2024
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori