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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 03/06/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 554/2024 R.G. promossa da
con l'avv. CHEMELLO GIANNA, come da mandato in atti Parte_1
- PARTE ATTRICE
contro
, con l'avv. MARCO ANTONIO DAL BEN CP_1
- PARTE CONVENUTA
, Controparte_2
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Controparte_3
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: solo danni a cose
CONCLUSIONI di parte attrice:
“nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor CP_2
nell'incidente occorso a Flagogna (UD) il 2.06.22 tra lo stesso ed il signor
[...]
e per l'effetto condannare il signor e le Compagnie Parte_1 Controparte_2
Assicuratrici ed a risarcire al signor Controparte_4 CP_1 Pt_1
i seguenti danni:
[...]
1 - € 12.368,77 per danni alla moto
- € 700 valutati equitativamente in misura riduttiva per danni al vestiario
- € 14.073,84 per danno biologico detratti € 3.240 già incassati in acconto, oltre ad
interessi dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese ed onorari;
in via istruttoria:
A) ammettere prove per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che al momento dell'incidente la moto del procedeva ad una velocità Pt_1
moderata di circa 50 km orari;
2) vero che l'Audi A6 del invadeva l'opposta carreggiata nell'atto di svoltare CP_2
alla sua sinistra per immettersi in una strada provinciale;
3) vero che la moto di a seguito dell'urto ne uscì distrutta;
Pt_1
4) vero che circa un anno dopo l'incidente il riparò la moto con pezzi di Pt_1
ricambi originali BMW;
5) vero che a seguito dell'incidente il ruppe il casco, i guanti, il Pt_1 Tes_1
gli occhiali Rayban ed i pantaloni;
[...]
6) vero che a seguito dell'incidente il accusò per circa 3 mesi dolori alla Pt_1
schiena, al fianco ed alle spalle;
7) vero che su prescrizione del proprio medico, svolse accertamenti radiologici;
si indicano a testi:
1. residente in [...]; Testimone_2
2. residente in [...]; Controparte_5
3. residente in [...] Testimone_3
4. , residente in [...]; Controparte_6
5. , residente in [...]; Testimone_4
6. residente in [...]. Tes_5
B) ammettere consulenza tecnica volta a valutare i danni materiali subiti della moto ed
i costi necessari per l'opportuna riparazione atta a riportare il veicolo allo status quo
ante ed i danni subiti dal materiale di vestiario come da foto che si rammostrano,
2 nonché perizia medico-legale atta a quantificare il danno biologico subito
dall'infortunato a seguito dell'incidente occorso.”
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“Nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per le
ragioni esposte negli scritti difensivi depositati. In via subordinata: per la denegata e
non creduta ipotesi in cui la domanda dell'attrice fosse anche solo in parte ritenuta
fondata, liquidare le sole voci di danno giuridicamente rilevanti e compiutamente
dimostrate, detraendo in ogni caso l'importo di € 3.240,00 che parte attrice ha ottenuto
ante causam da . CP_1
Con vittoria di spese e onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato agiva in Parte_1
giudizio nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
e per ottenere il risarcimento dei danni subiti in
[...] CP_1
conseguenza del sinistro stradale occorso in data 2.6.2022 a Flogogna (UD),
nella misura residua dovuta, detratto l'importo di € 3240,00 già percepito da
CP_1
L'attore deduceva che il sinistro si era verificato in data 2.6.2022 a causa della condotta di il quale, con la propria vettura, aveva effettuato Controparte_7
improvvisamente una manovra di svolta a sinistra, invadendo la corsia opposta mentre sopraggiungeva l'attore con il proprio motociclo;
allegava di aver subito, in conseguenza dell'urto delle contusioni.
L'attore deduceva che, al momento del sinistro, non aveva dato peso alle contusioni riportate, ma successivamente, continuando ad accusare forti dolori al torace, aveva eseguito degli approfondimenti dai quali era emersa la frattura di tre costole e della vertebra L2.
3 In relazione al danno patrimoniale, l'attore chiedeva un importo corrispondente al costo della riparazione del motociclo indicato nel preventivo prodotto.
Si costituiva in giudizio che contestava solo il quantum e CP_1
chiedeva il rigetto delle domande attoree volte ad ottenere somme ulteriori rispetto a quelle già percepite.
La convenuta sosteneva che l'importo di € 3240,00 versato ante causam fosse integralmente satisfattivo dei danni subiti dall'attore.
Secondo la convenuta le voci di danno ex adverso lamentate erano indimostrate.
All'esito della prima udienza la causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali.
All'udienza del 29.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
La responsabilità esclusiva di in relazione al sinistro oggetto Controparte_7
di causa non è in contestazione, e trova in ogni caso conferma nelle risultanze documentali, ed in particolare nel grafico riportato nella constatazione amichevole sottoscritta dalle parti coinvolte nel sinistro (doc. 5 di parte attrice).
Si deve in particolare ritenere che abbia invaso la corsia di Controparte_7
marcia percorsa dall'attore con il proprio motociclo, con conseguente esclusiva responsabilità del medesimo nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 2054
c.c.
Non possono tuttavia ritenersi provati in giudizio i danni ulteriori lamentati dalla parte attrice, e l'offerta corrisposta ante causam dalla compagnia assicurativa deve conseguentemente ritenersi congrua.
In relazione al danno non patrimoniale si rileva che il sinistro si è verificato in data 2.6.2022 mentre l'accesso al Pronto Soccorso risulta effettuato dall'attore oltre due mesi dopo, in data 17.8.2022.
4 Generiche sono le indicazioni riportate nel verbale di Pronto Soccorso in ordine alle cause delle lesioni riscontrate in occasione del predetto accesso,
ricondotte a “trauma contusivo emitorace dx”.
Il considerevole lasso di tempo intercorso tra il sinistro e l'accesso al Pronto
Soccorso in occasione del quale sono emerse delle fratture a carico dell'attore, e la genericità del referto in ordine alle cause del trauma, non consentono di ritenere dimostrato che le lesioni riscontrate siano state provocate dal sinistro oggetto di causa, e non da diversa causa.
Detta incertezza emerge altresì considerando la condotta ante causam del danneggiato che in data 7.9.2022, e quindi a seguito del predetto accesso in pronto Soccorso, ha inviato una richiesta risarcitoria generica, con l'indicazione di un importo di € 627,10 a titolo di “micropermanente”, di molto inferiore rispetto all'importo successivamente richiesto in giudizio, di valore pari ad €
14.073,84 (doc. 3 di parte attrice).
Con riferimento al danno patrimoniale si rileva invece che l'attore non ha puntualmente dimostrato che, in conseguenza del sinistro, gli indumenti e gli oggetti indicati in atti siano stati irrimediabilmente danneggiati. La
documentazione prodotta sub doc. 7 non ne comprova la “distruzione” allegata in atti e alcuni degli oggetti indicati dall'attore, quali il casco e gli occhiali,
neppure risultano raffigurati nella predetta documentazione fotografica.
La prova testimoniale, sul punto, non è stata ammessa, anche in considerazione della genericità delle allegazioni relative al valore degli oggetti danneggiati, indicato solo complessivamente in misura pari ad “€ 700 valutati
equitativamente in misura riduttiva per danni al vestiario”.
Quanto al danno derivante dal danneggiamento del motociclo lo stesso non può essere quantificato in misura corrispondente al costo complessivo dell'intervento di riparazione indicato nel preventivo in atti poiché, secondo quanto ammesso dall'attore nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., lo stesso
5 non ha affidato la riparazione del motociclo al centro che ha rilasciato il predetto preventivo, e vi ha provveduto “in economia”.
L'attore non ha tuttavia specificamente allegato e provato il costo dei pezzi di ricambio e non vi sono pertanto elementi probatori per ritenere che la somma versata di € 3240,00 dalla compagnia assicurativa non sia congrua.
In ragione di quanto sopra le domande attoree vanno ritenute infondate.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022, tenuto conto della natura documentale del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) accerta la responsabilità esclusiva di in relazione al sinistro Controparte_7
oggetto di causa e la congruità dell'offerta corrisposta ante causam in favore dell'attore;
2) rigetta le ulteriori domande attoree;
3) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di che si CP_1
liquidano nell'importo di € 3397,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 30/05/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 554/2024 R.G. promossa da
con l'avv. CHEMELLO GIANNA, come da mandato in atti Parte_1
- PARTE ATTRICE
contro
, con l'avv. MARCO ANTONIO DAL BEN CP_1
- PARTE CONVENUTA
, Controparte_2
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Controparte_3
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: solo danni a cose
CONCLUSIONI di parte attrice:
“nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor CP_2
nell'incidente occorso a Flagogna (UD) il 2.06.22 tra lo stesso ed il signor
[...]
e per l'effetto condannare il signor e le Compagnie Parte_1 Controparte_2
Assicuratrici ed a risarcire al signor Controparte_4 CP_1 Pt_1
i seguenti danni:
[...]
1 - € 12.368,77 per danni alla moto
- € 700 valutati equitativamente in misura riduttiva per danni al vestiario
- € 14.073,84 per danno biologico detratti € 3.240 già incassati in acconto, oltre ad
interessi dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese ed onorari;
in via istruttoria:
A) ammettere prove per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che al momento dell'incidente la moto del procedeva ad una velocità Pt_1
moderata di circa 50 km orari;
2) vero che l'Audi A6 del invadeva l'opposta carreggiata nell'atto di svoltare CP_2
alla sua sinistra per immettersi in una strada provinciale;
3) vero che la moto di a seguito dell'urto ne uscì distrutta;
Pt_1
4) vero che circa un anno dopo l'incidente il riparò la moto con pezzi di Pt_1
ricambi originali BMW;
5) vero che a seguito dell'incidente il ruppe il casco, i guanti, il Pt_1 Tes_1
gli occhiali Rayban ed i pantaloni;
[...]
6) vero che a seguito dell'incidente il accusò per circa 3 mesi dolori alla Pt_1
schiena, al fianco ed alle spalle;
7) vero che su prescrizione del proprio medico, svolse accertamenti radiologici;
si indicano a testi:
1. residente in [...]; Testimone_2
2. residente in [...]; Controparte_5
3. residente in [...] Testimone_3
4. , residente in [...]; Controparte_6
5. , residente in [...]; Testimone_4
6. residente in [...]. Tes_5
B) ammettere consulenza tecnica volta a valutare i danni materiali subiti della moto ed
i costi necessari per l'opportuna riparazione atta a riportare il veicolo allo status quo
ante ed i danni subiti dal materiale di vestiario come da foto che si rammostrano,
2 nonché perizia medico-legale atta a quantificare il danno biologico subito
dall'infortunato a seguito dell'incidente occorso.”
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“Nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per le
ragioni esposte negli scritti difensivi depositati. In via subordinata: per la denegata e
non creduta ipotesi in cui la domanda dell'attrice fosse anche solo in parte ritenuta
fondata, liquidare le sole voci di danno giuridicamente rilevanti e compiutamente
dimostrate, detraendo in ogni caso l'importo di € 3.240,00 che parte attrice ha ottenuto
ante causam da . CP_1
Con vittoria di spese e onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato agiva in Parte_1
giudizio nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
e per ottenere il risarcimento dei danni subiti in
[...] CP_1
conseguenza del sinistro stradale occorso in data 2.6.2022 a Flogogna (UD),
nella misura residua dovuta, detratto l'importo di € 3240,00 già percepito da
CP_1
L'attore deduceva che il sinistro si era verificato in data 2.6.2022 a causa della condotta di il quale, con la propria vettura, aveva effettuato Controparte_7
improvvisamente una manovra di svolta a sinistra, invadendo la corsia opposta mentre sopraggiungeva l'attore con il proprio motociclo;
allegava di aver subito, in conseguenza dell'urto delle contusioni.
L'attore deduceva che, al momento del sinistro, non aveva dato peso alle contusioni riportate, ma successivamente, continuando ad accusare forti dolori al torace, aveva eseguito degli approfondimenti dai quali era emersa la frattura di tre costole e della vertebra L2.
3 In relazione al danno patrimoniale, l'attore chiedeva un importo corrispondente al costo della riparazione del motociclo indicato nel preventivo prodotto.
Si costituiva in giudizio che contestava solo il quantum e CP_1
chiedeva il rigetto delle domande attoree volte ad ottenere somme ulteriori rispetto a quelle già percepite.
La convenuta sosteneva che l'importo di € 3240,00 versato ante causam fosse integralmente satisfattivo dei danni subiti dall'attore.
Secondo la convenuta le voci di danno ex adverso lamentate erano indimostrate.
All'esito della prima udienza la causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali.
All'udienza del 29.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
La responsabilità esclusiva di in relazione al sinistro oggetto Controparte_7
di causa non è in contestazione, e trova in ogni caso conferma nelle risultanze documentali, ed in particolare nel grafico riportato nella constatazione amichevole sottoscritta dalle parti coinvolte nel sinistro (doc. 5 di parte attrice).
Si deve in particolare ritenere che abbia invaso la corsia di Controparte_7
marcia percorsa dall'attore con il proprio motociclo, con conseguente esclusiva responsabilità del medesimo nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 2054
c.c.
Non possono tuttavia ritenersi provati in giudizio i danni ulteriori lamentati dalla parte attrice, e l'offerta corrisposta ante causam dalla compagnia assicurativa deve conseguentemente ritenersi congrua.
In relazione al danno non patrimoniale si rileva che il sinistro si è verificato in data 2.6.2022 mentre l'accesso al Pronto Soccorso risulta effettuato dall'attore oltre due mesi dopo, in data 17.8.2022.
4 Generiche sono le indicazioni riportate nel verbale di Pronto Soccorso in ordine alle cause delle lesioni riscontrate in occasione del predetto accesso,
ricondotte a “trauma contusivo emitorace dx”.
Il considerevole lasso di tempo intercorso tra il sinistro e l'accesso al Pronto
Soccorso in occasione del quale sono emerse delle fratture a carico dell'attore, e la genericità del referto in ordine alle cause del trauma, non consentono di ritenere dimostrato che le lesioni riscontrate siano state provocate dal sinistro oggetto di causa, e non da diversa causa.
Detta incertezza emerge altresì considerando la condotta ante causam del danneggiato che in data 7.9.2022, e quindi a seguito del predetto accesso in pronto Soccorso, ha inviato una richiesta risarcitoria generica, con l'indicazione di un importo di € 627,10 a titolo di “micropermanente”, di molto inferiore rispetto all'importo successivamente richiesto in giudizio, di valore pari ad €
14.073,84 (doc. 3 di parte attrice).
Con riferimento al danno patrimoniale si rileva invece che l'attore non ha puntualmente dimostrato che, in conseguenza del sinistro, gli indumenti e gli oggetti indicati in atti siano stati irrimediabilmente danneggiati. La
documentazione prodotta sub doc. 7 non ne comprova la “distruzione” allegata in atti e alcuni degli oggetti indicati dall'attore, quali il casco e gli occhiali,
neppure risultano raffigurati nella predetta documentazione fotografica.
La prova testimoniale, sul punto, non è stata ammessa, anche in considerazione della genericità delle allegazioni relative al valore degli oggetti danneggiati, indicato solo complessivamente in misura pari ad “€ 700 valutati
equitativamente in misura riduttiva per danni al vestiario”.
Quanto al danno derivante dal danneggiamento del motociclo lo stesso non può essere quantificato in misura corrispondente al costo complessivo dell'intervento di riparazione indicato nel preventivo in atti poiché, secondo quanto ammesso dall'attore nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., lo stesso
5 non ha affidato la riparazione del motociclo al centro che ha rilasciato il predetto preventivo, e vi ha provveduto “in economia”.
L'attore non ha tuttavia specificamente allegato e provato il costo dei pezzi di ricambio e non vi sono pertanto elementi probatori per ritenere che la somma versata di € 3240,00 dalla compagnia assicurativa non sia congrua.
In ragione di quanto sopra le domande attoree vanno ritenute infondate.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022, tenuto conto della natura documentale del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) accerta la responsabilità esclusiva di in relazione al sinistro Controparte_7
oggetto di causa e la congruità dell'offerta corrisposta ante causam in favore dell'attore;
2) rigetta le ulteriori domande attoree;
3) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di che si CP_1
liquidano nell'importo di € 3397,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 30/05/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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