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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/04/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2890/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2890/2020 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. Parte_1 C.F._1
CALABRESE VALERIA
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte e la causa è stata posta in decisione al Collegio il 13.4.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Pedara in data 1.9.2010. Pt_1 CP_1
Per_ Dalla loro unione sono nate (n. 31.12.2010) e (n. 10.6.2016). Per_1
Con ricorso depositato il 28.2.2020 ha chiesto la separazione personale, Parte_1
deducendo che il rapporto si era incrinato inesorabilmente a causa della condotta del marito;
pertanto ha chiesto pertanto di pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 6.4.2021 non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, attesa la contumacia del convenuto. Il Presidente, sentita la ricorrente, con ordinanza del 10.4.2021 ha autorizzato i coniugi a vivere separati, e ha adottato i provvedimenti urgenti nell'interesse delle parti e della prole, disponendo l'affido esclusivo alla madre e un contributo di € 400,00 a carico del resistente.
All'udienza del 30 maggio 2022 il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate limitatamente alla pronuncia di separazione personale, ed è stata emessa sentenza parziale dell'8.7.2022 sullo status. La causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo con contestuale ordinanza, per gli ulteriori adempimenti istruttori ed in particolare per l'ascolto della figlia minore . Per_1
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata posta in decisione al Collegio in data 13.4.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, che Per_ chiede che venga disposto un affido super esclusivo delle minori e e insiste nella Per_1
richiesta di aumento dell'assegno disposto, fino a concorrenza di € 500,00.
È stato acquisito parere del PM.
_____ Preliminarmente deve ritenersi che parte ricorrente abbia rinunciato alla domanda di addebito, non avendo in questa insistito espressamente in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale.
Premessa la sentenza non definitiva di questo Tribunale, con cui è stata pronunciata la separazione personale delle parti, vanno analizzate le domande relative alla prole minorenne.
La ricorrente, invero, ha chiesto che, a modifica dell'ordinanza presidenziale, venga disposto l'affido super esclusivo alla madre, in ragione delle difficoltà di gestione delle figlie, nell'assenza del padre.
L'affido esclusivo, in luogo di quello condivo, che rappresenta la regola nella gestione dei rapporti genitori-figli, va disposto quando “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. Civ. n. 26587/2009).
Nel caso di specie, l'istruttoria ha confermato quanto dedotto dalla ricorrente in relazione al disinteresse, morale ed economico – il resistente non ha versato il mantenimento disposto, ad eccezione di complessivi € 700,00 –, mostrato dal nei confronti della prole. In particolare, CP_1
nel corso dell'ascolto della figlia minore è emersa l'assenza di rapporti col padre, ed Persona_3
il dolore causato da tale assenza: “non vedo mio padre da febbraio 2022, prima lo vedevo ogni tanto quando mi accompagnava mia madre a casa dei nonni. Lo sento quando lo chiamo io”,
“quando chiamo mio padre lui mi dice che siccome lavora non ha tempo”, “anche mia sorella non vede il papà e lo sente quando lo chiamo io;
ma non lo chiamo da tanto tempo. A d.r.: “sto piangendo perché mi manca mio padre e mi dispiace che non si faccia sentire. Sto bene con mia mamma. A d.r.: “mia sorella non chiede del papà. A d.r.: “io non so e non immagino per quale motivo mio padre non si faccia sentire e non sia disponibile a vederci.” (cfr. verbale del
14.12.2022). Deve, pertanto, ritenersi conforme all'interesse delle figlie minori attribuire l'affido esclusivo alla madre, cui vanno rimesse anche le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale.
Per le medesime ragioni già esposte, va parzialmente modificato il regime di visita disciplinato in ordinanza presidenziale, rimettendo alla madre, unico genitore di riferimento per le figlie, ogni determinazione in relazione ai tempi ed alle modalità di incontro padre-figlie.
Con ordinanza presidenziale è stato previsto a carico del convenuto, rimasto contumace, ed in favore delle figlie un contributo di complessivi € 400,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Per quanto riferito dalla ricorrente, in particolare nel corso dell'udienza presidenziale, il marito svolge il lavoro di operaio, mentre lei è disoccupata e viene aiutata dai genitori (cfr. verbale dell'udienza presidenziale del 6.4.2021). In mancanza di altri elementi di informazione, va accolta la domanda di previsione di un contributo di € 500,00 a carico del padre (€ 250,00 per ciascuna figlia), oltre al 50 % delle spese straordinarie, dovendosi questa ritenere la misura minima di mantenimento a carico del genitore non collocatario ed avente capacità lavorativa;
l'importo sarà così rideterminato dalla pronuncia, ferma l'efficacia dei provvedimenti in precedenza adottati.
____
Attesa la natura del procedimento e la contumacia del resistente, le spese sono irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2890/20 RG, premessa la sentenza non definitiva dell'8.7.2022:
Per_
- Affida le figlie minori e alla madre, alla quale attribuisce in via esclusiva Per_1
l'adozione delle decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale;
- Dispone che gli incontri padre-figlie avvengano con i tempi e le modalità individuati dal genitore affidatario;
- Pone a carico di un contributo per il mantenimento delle figlie di complessivi CP_1
€ 500,00 (€ 250,00 ciascuna) da versare entro giorno 5 di ogni mese, rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre il 50 % delle spese straordinarie, così rideterminato dalla pronuncia;
- Spese irripetibili.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso in Catania il 28/03/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2890/2020 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. Parte_1 C.F._1
CALABRESE VALERIA
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte e la causa è stata posta in decisione al Collegio il 13.4.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Pedara in data 1.9.2010. Pt_1 CP_1
Per_ Dalla loro unione sono nate (n. 31.12.2010) e (n. 10.6.2016). Per_1
Con ricorso depositato il 28.2.2020 ha chiesto la separazione personale, Parte_1
deducendo che il rapporto si era incrinato inesorabilmente a causa della condotta del marito;
pertanto ha chiesto pertanto di pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 6.4.2021 non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, attesa la contumacia del convenuto. Il Presidente, sentita la ricorrente, con ordinanza del 10.4.2021 ha autorizzato i coniugi a vivere separati, e ha adottato i provvedimenti urgenti nell'interesse delle parti e della prole, disponendo l'affido esclusivo alla madre e un contributo di € 400,00 a carico del resistente.
All'udienza del 30 maggio 2022 il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate limitatamente alla pronuncia di separazione personale, ed è stata emessa sentenza parziale dell'8.7.2022 sullo status. La causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo con contestuale ordinanza, per gli ulteriori adempimenti istruttori ed in particolare per l'ascolto della figlia minore . Per_1
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata posta in decisione al Collegio in data 13.4.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, che Per_ chiede che venga disposto un affido super esclusivo delle minori e e insiste nella Per_1
richiesta di aumento dell'assegno disposto, fino a concorrenza di € 500,00.
È stato acquisito parere del PM.
_____ Preliminarmente deve ritenersi che parte ricorrente abbia rinunciato alla domanda di addebito, non avendo in questa insistito espressamente in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale.
Premessa la sentenza non definitiva di questo Tribunale, con cui è stata pronunciata la separazione personale delle parti, vanno analizzate le domande relative alla prole minorenne.
La ricorrente, invero, ha chiesto che, a modifica dell'ordinanza presidenziale, venga disposto l'affido super esclusivo alla madre, in ragione delle difficoltà di gestione delle figlie, nell'assenza del padre.
L'affido esclusivo, in luogo di quello condivo, che rappresenta la regola nella gestione dei rapporti genitori-figli, va disposto quando “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. Civ. n. 26587/2009).
Nel caso di specie, l'istruttoria ha confermato quanto dedotto dalla ricorrente in relazione al disinteresse, morale ed economico – il resistente non ha versato il mantenimento disposto, ad eccezione di complessivi € 700,00 –, mostrato dal nei confronti della prole. In particolare, CP_1
nel corso dell'ascolto della figlia minore è emersa l'assenza di rapporti col padre, ed Persona_3
il dolore causato da tale assenza: “non vedo mio padre da febbraio 2022, prima lo vedevo ogni tanto quando mi accompagnava mia madre a casa dei nonni. Lo sento quando lo chiamo io”,
“quando chiamo mio padre lui mi dice che siccome lavora non ha tempo”, “anche mia sorella non vede il papà e lo sente quando lo chiamo io;
ma non lo chiamo da tanto tempo. A d.r.: “sto piangendo perché mi manca mio padre e mi dispiace che non si faccia sentire. Sto bene con mia mamma. A d.r.: “mia sorella non chiede del papà. A d.r.: “io non so e non immagino per quale motivo mio padre non si faccia sentire e non sia disponibile a vederci.” (cfr. verbale del
14.12.2022). Deve, pertanto, ritenersi conforme all'interesse delle figlie minori attribuire l'affido esclusivo alla madre, cui vanno rimesse anche le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale.
Per le medesime ragioni già esposte, va parzialmente modificato il regime di visita disciplinato in ordinanza presidenziale, rimettendo alla madre, unico genitore di riferimento per le figlie, ogni determinazione in relazione ai tempi ed alle modalità di incontro padre-figlie.
Con ordinanza presidenziale è stato previsto a carico del convenuto, rimasto contumace, ed in favore delle figlie un contributo di complessivi € 400,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Per quanto riferito dalla ricorrente, in particolare nel corso dell'udienza presidenziale, il marito svolge il lavoro di operaio, mentre lei è disoccupata e viene aiutata dai genitori (cfr. verbale dell'udienza presidenziale del 6.4.2021). In mancanza di altri elementi di informazione, va accolta la domanda di previsione di un contributo di € 500,00 a carico del padre (€ 250,00 per ciascuna figlia), oltre al 50 % delle spese straordinarie, dovendosi questa ritenere la misura minima di mantenimento a carico del genitore non collocatario ed avente capacità lavorativa;
l'importo sarà così rideterminato dalla pronuncia, ferma l'efficacia dei provvedimenti in precedenza adottati.
____
Attesa la natura del procedimento e la contumacia del resistente, le spese sono irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2890/20 RG, premessa la sentenza non definitiva dell'8.7.2022:
Per_
- Affida le figlie minori e alla madre, alla quale attribuisce in via esclusiva Per_1
l'adozione delle decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale;
- Dispone che gli incontri padre-figlie avvengano con i tempi e le modalità individuati dal genitore affidatario;
- Pone a carico di un contributo per il mantenimento delle figlie di complessivi CP_1
€ 500,00 (€ 250,00 ciascuna) da versare entro giorno 5 di ogni mese, rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre il 50 % delle spese straordinarie, così rideterminato dalla pronuncia;
- Spese irripetibili.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso in Catania il 28/03/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu