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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/06/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 18 giugno
2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4566/2016 r.g. e vertente
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), ricorrenti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Natale Alosi e Tiziana Teresa Vinci;
contro
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, resistente rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Tomasello e
Carmela Puglisi e Michele Cordopatri;
e nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato CP_2 P.IVA_2
e difeso dagli avv.ti Enrico Mittoni e Antonello Monoriti.
oggetto: contratto libero professionale e rapporto di natura subordinata.
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
1. Con ricorso depositato il 26 settembre 2016 Parte_3 Parte_2
e premesso che l' CP_3 Parte_1 CP_4 Controparte_1 in forza della Delibera n. 239/CS del 10.02.2012 nell'ambito del Progetto Obiettivo
[...]
P.S.N. 2010 “Azione 5.8. Realizzazione attività semiresidenziali - P.O.P.S. 2010 Azione 2.2.
Assistenza ai pazienti affetti da demenza”, finanziato dall'Assessorato della Salute - Regione
Siciliana con decreto Assessoriale n. 02175/10 indiceva avviso pubblico per soli titoli per il conferimento di 15 incarichi libero professionali annuali per Operatore Socio Sanitario, deducevano che, presentata la domanda contenente l'indicazione dei titoli, venivano ritenute idonee e inserite nella graduatoria pubblicata con Delibera del 24.05.2012 n. 1440 ai seguenti posti: con punti 1,390 al posto n. 38; con punti 1,270 al Parte_3 Parte_2 posto n. 41; con punti 1,240 al posto n. 42; con punti n. 1,220 al CP_3 Parte_1 posto n. 44; con punti n. 1,220 al posto n. 48. Riferivano che in data 19.11.2012 CP_4
Cont sottoscrivevano apposito disciplinare di incarico con l' di per lo svolgimento CP_1 dell'attività libero professionale che prevedeva come data di inizio dell'attività il 03.12.2012 e aveva originariamente la durata di anni uno per 36 ore settimanali. Rilevavano che il rapporto Cont veniva prorogato con delibera dell' di n. 3962/CS del 27.11.2013 per un anno, CP_1 successivamente con delibera n. 3414/D4 del 26.11.2014 per un ulteriore anno, infine con delibera n. 2095/DG del 04.12.2015 venivano conferiti incarichi ad altre OSS, in sostituzione delle ricorrenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle medesime funzioni. Precisavano che, sebbene i contratti prevedessero lo svolgimento di attività libero professionale, alle ricorrenti non era concessa alcuna libertà organizzativa e decisionale, erano tenute a rispettare orari di lavoro organizzati in turni in maniera assolutamente rigida, dalle
8 alle 14, a volte anche le 16, o dalle 12 alle 19 senza possibilità alcuna di organizzarsi liberamente l'orario di lavoro rispetto alla predetta turnazione. Aggiungevano che le mansioni venivano indicate dai medici o dagli infermieri e dai fisioterapisti, quindi ricevevano i parenti dei pazienti, che presentavano richiesta di assistenza per un proprio congiunto, trasmettevano detta richiesta al medico che a sua volta fissava la visita, comunicavano l'orario e la data ai primi. Il medico teneva le visite secondo un orario che egli stesso aveva determinato secondo le proprie necessità. Una volta effettuata la visita il medico prescriveva i trattamenti che dovevano esser fatti al paziente e li comunicava alle ricorrenti, agli infermieri ed ai fisioterapisti. Le ricorrenti eseguivano detta terapia prescritta dal medico e tutto ciò che richiedevano di volta in volta le fisioterapiste. Sia il medico che le fisioterapiste controllavano e vigilavano sull'operato delle ricorrenti con assoluta regolarità e scandivano i temi di svolgimento delle attività prescritte. Sottolineavano che alla fine del contratto le ricorrenti venivano sostituite da colleghe OSS che svolgevano le stesse funzioni delle predette ma venivano assunte come dipendenti con contratto a tempo determinato.
Lamentavano che le differenze rispetto al rapporto di lavoro subordinato erano state solo in danno delle ricorrenti che hanno beneficiato di una retribuzione e contribuzione di gran lunga più bassa, non hanno mai goduto di ferie, né hanno ricevuto TFR o indennità di disoccupazione alla fine del rapporto di lavoro. Le stesse inoltre hanno dovuto versare le corrispondenti imposte per il reddito percepito che vanno detratte dalla retribuzione lorda annua che di conseguenza si è ulteriormente assottigliata. In ragione di quanto esposto quantificavano per ciascuno le differenze economiche che le ricorrenti avevano subito come segue:
2 - retribuzione anno 2012 € 2.220,04, anno 2013 € 22.697,29, anno 2014 € 22.739,46, Parte_1 anno 2015 € 20.505,37, TFR € 4.769,35 totale € 72.931,51, totale percepito € 43.200,00, totale da percepire € 29.731,51. A detta somma deve aggiungersi il rimborso delle polizze assicurative €
821,00, il pagamento dell'indennità di disoccupazione (indennità NASPI) € 16.036,93, il rimborso delle somme versate con f 24 € 11.246,38 per un totale di € 57.835,80;
- : retribuzione anno 2012 € 1.982,45, 2013 €22.697,29, 2014 € 22.739,46, Parte_2
2015 € 20.802,36, TFR € 4.786,01, totale € 73.007,57, totale percepito € 43.200,00, totale da percepire € 29.807,57. A detta somma deve aggiungersi il rimborso delle polizze assicurative €
673,15, il pagamento dell'indennità di disoccupazione (indennità NASPI) € 16.047,29, il rimborso delle somme versate con f 24 € 5.059,77, e delle somme ancora da pagare mediante f 24 € 4.901,60 per un totale di € 56.489,38;
- retribuzione anno 2012 € 1.982,45, 2013 € 22.697,29, 2014 € 22.739,46, 2015 CP_4
€ 20.802,36, TFR € 4.786,01, totale € 73.007,57, totale percepito € 43.200,00, totale da percepire
€ 29.807,57. A detta somma deve aggiungersi il rimborso delle polizze assicurative € 820,87, il pagamento dell'indennità di disoccupazione (indennità NASPI) € 16.0407,29, il rimborso delle somme versate con f 24 € 6.129,96, per un totale di € 52.805,69;
- retribuzione anno 2012 € 2.041,85, 2013 € 22.697,29, 2014 € 22.739,46, 2015 € CP_3
20.683,56, TFR € 4.782,61, totale € 72.944,77, totale percepito € 43.200,00, totale da percepire €
29.744,77. A detta somma deve aggiungersi il rimborso delle polizze assicurative € 598,00, il pagamento dell'indennità di disoccupazione (indennità NASPI) € 15.905,42, il rimborso delle somme versate con f 24 € 2.948,02, per un totale di € 49.192,20, oltre al rimborso delle somme ancora da versare tramite f 24. Cont Contestavano inoltre che il servizio svolto non era stato valutato nelle selezioni fatte dall' come lavoro subordinato prestato alle dipendenze dell'Azienda determinando quindi un punteggio minore nelle graduatorie di merito rispetto alle colleghe che avevano svolto uguale Cont periodo di servizio qualificato come “subordinato”. Evidenziavano infatti che l' assumeva le altre operatrici con rapporto di lavoro subordinato attingendo ad una graduatoria emessa da altro
Ente (IRCCS Centro Neurolesi), che invece aveva valutato l'anzianità acquisita con l'incarico libero professionale equiparandola a quella ottenuta a mezzo rapporto di lavoro subordinato, determinando in capo alle ricorrenti una sensibile decurtazione nel punteggio. Chiedevano, pertanto, che venisse dichiarato che le ricorrenti avevano lavorato alle dipendenze dell
[...]
di con un rapporto avente natura di lavoro dipendente e non libero Controparte_1 CP_1 professionale come formalmente dichiarato;
che venisse dichiarato che l
[...]
aveva fatto illegittimo ricorso allo strumento della contrattazione libero Controparte_1
3 professionale;
che venisse dichiarata la nullità del contratto libero professionale e l'esistenza di un rapporto di natura subordinata;
che venisse dichiarato che le ricorrenti avevano diritto alle differenze retributive e contributive oltre a tfr e a tutte le voci retributive indicate in ricorso;
che venisse dichiarato che le ricorrenti non avevano percepito una retribuzione proporzionata ai sensi dell'art. 36 Cost.; che venisse condannata l resistente al pagamento in favore delle CP_1 ricorrenti di tutte le somme indicate in ricorso nonché al versamento di tutte le contribuzioni previste dalla tipologia di rapporto;
che venisse condannata la resistente a pagare in favore delle ricorrenti la differenza retributiva in relazione al trattamento economico proporzionato alla qualità
e quantità del lavoro prestato ex art. 36 Cost.; che venisse dichiarato che il periodo di rapporto di lavoro era da considerarsi a tutti gli effetti di tipo subordinato;
che venisse ordinato all'Azienda di riconoscere detto periodo lavorativo come lavoro subordinato in tutte le graduatorie in cui deve essere valutato il servizio ai fini dell'assunzione a tempo determinano o indeterminato;
che venisse Cont condannata l' al risarcimento dei danni subiti e subendi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, per ogni causale indicata in ricorso ed anche per la perdita di opportunità lavorative correlate alla mancata valutazione del servizio svolto come lavoro dipendente con attribuzione del corrispondente punteggio.
2. Con memoria depositata il 31.10.2017 si costituiva in giudizio l Controparte_1 la quale contestava tutto quando ex adverso dedotto. In particolare, l resistente
[...] CP_1 in via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale del lavoro di Patti e di chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Eccepiva altresì la nullità Parte_4 del ricorso nei confronti di non risultando quantificate le somme spettanti Parte_3 alla predetta in ricorso né specificata la somma complessivamente pretesa. Deducevano la carenza dei requisiti del lavoro subordinato e l'assenza di disparità di trattamento rispetto alle colleghe che sono state successivamente assunte a tempo determinato.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare che venisse accolta l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Patti quale Giudice del Lavoro relativamente a e sempre in via preliminare che venisse accolta l'eccezione di CP_4 Parte_1 incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto quale Giudice del Lavoro relativamente a ancora in via preliminare che venisse CP_3 dichiarato nullo il ricorso nei confronti di per mancanza della somma Parte_3 complessivamente pretesa;
nel merito che venissero rigettate tutte le domande formulate dalle ricorrenti in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
3. All'udienza dell'11.03.2022 veniva disposta la separazione delle domandate presentate da e CP_3 CP_4
4 4. All'udienza del 20.04.2022 veniva integrato il contraddittorio nei confronti dell il quale si CP_2 costituiva in giudizio con memoria depositata il 04.08.2022 con la quale chiedeva, qualora dall'istruttoria fossero emersi elementi tali da configurare la fondatezza delle ragioni di parte ricorrente, che venisse accertato che il datore di lavoro era tenuto a versare all' la CP_2 contribuzione richiesta in domanda, o quella diversa che dovesse risultare per dovuta nel corso del giudizio, nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 L. n. 335/1995, oltre oneri accessori come per legge. Spese come per legge.
4. In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
5. Ordine logico della trattazione impone di esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale relativamente alle ricorrenti e . Parte_1 Parte_3 Parte_2
Occorre rilevare che il criterio di collegamento individuato dal legislatore, per le controversie instaurate dai dipendenti di una pubblica amministrazione, oltre ad avere carattere inderogabile
(cfr. Cass. civ. sent. n. 11831/2002) mira a garantire il minor disagio per l'esercizio dei diritti in sede giudiziaria (cfr. Cass. civ. sent. n. 15344/2004), onde non assume alcuna rilevanza il luogo in cui la Pubblica Amministrazione abbia la propria sede legale, bensì il luogo di lavoro cui sono addetti i propri dipendenti.
Il suddetto principio è stato affermato dal Giudice di legittimità, il quale ha affermato che: “…Nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall'art. 413 cod. proc. civ., in relazione al luogo in cui si trovava l'azienda o la sua dipendenza ove il dipendente prestava servizio al momento della fine dell'incarico, intendendosi per tale la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni. (Nella specie, si trattava del rapporto di lavoro di un insegnante che era gestito dal centro servizi amministrativi di città diversa da quella in cui il dipendente aveva prestato servizio;
la S.C. in sede di regolamento di competenza ha affermato il principio su esteso)” (cfr. Cass. civ. ord. n. 21562/2007).
Ciò premesso, dalla documentazione in atti e in particolare dai fogli firma depositati risulta che e nel novembre 2015 hanno prestato la propria attività Parte_1 Parte_3 lavorativa presso la sede di alle dipendenze dell' così come CP_1 CP_1 Parte_2 Pt_2 sino al dicembre 2015.
[...]
Le ricorrenti hanno, pertanto, correttamente proposto la domanda dinanzi a questo Tribunale.
6. Quanto all'eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte resistente in ordine alla posizione di va rilevata l'infondatezza della stessa. Parte_3
È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto o delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è
5 sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile
l'individuazione attraverso l'esame comprensivo dell'atto e che il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (Cass. civ., sez. lav., n. 7199/2018).
Ed ancora “Nel rito del lavoro, l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda, fissato a pena di nullità dell'atto introduttivo dall'art. 414 n. 3 c.p.c., deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di pagamento di spettanze retributive, qualora l'attore indichi relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, mentre resta a tal fine irrilevante la mancanza di un'originaria quantificazione monetaria delle suddette pretese, anche in considerazione della facoltà dell'attore medesimo di modificarne l'ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice, pure in ordine all'individuazione dei crediti fatti valere” (Cass. n. 5649/2004).
Ne consegue che la nullità del ricorso deve essere esclusa nell'ipotesi in cui il ricorrente abbia indicato i fatti costitutivi della causa petendi e l'oggetto della pretesa.
Nel caso di specie la ha specificato le ragioni della domanda e l'oggetto della pretesa Pt_3 mediante l'indicazione dei periodi in cui ha svolto il rapporto di lavoro nonché le modalità concrete di espletamento delle mansioni lavorative allegando altresì all'atto introduttivo il conteggio analitico e riassuntivo delle somme richieste.
7. Nel merito, occorre procedere con la disamina della domanda avanzata dalle ricorrenti volta all'accertamento dello svolgimento di una dissimulazione del rapporto di lavoro subordinato e non libero professionale come formalmente dichiarato nelle delibere di assunzione.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione” (Cass. Civ., Sez. L, 19 aprile 2010, n. 9252). Inoltre, “Ai fini della configurabilità del lavoro subordinato e la distinzione da quello autonomo, sono decisivi l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con la conseguente limitazione della sua autonomia
e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non è determinante, stante la idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà. Invece, elementi
6 quali l'assenza del rischio, l'osservanza di un orario e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva …” (Cass. civ., Sez. L, 25 ottobre 2004, n. 20669).
Ciò premesso va rilevato che dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi risulta provato lo svolgimento di attività da parte delle ricorrente secondo i carattere propri del rapporto di lavoro di natura subordinata.
Il teste infermiere presso l'ASP 5 colleghe della e della Testimone_1 CP_1 Pt_1 Parte_2 che ha lavorato presso il centro Alzahimer di Villa Lina fino al 2015 per circa due o tre anni, ha riferito “Le ricorrenti lavoravano come oss. Io e le ricorrenti osservavamo orari diversi, lei quale oss lavorava dalle
7 alle 14 o dalle 13 alle 19, io lavoravo dalle 8 alle 12 o 13 o dalle 14 alle 17” e ha confermato che le ricorrenti svolgevano l'attività lavorativa secondo le indicazioni dei medici, delle infermiere e delle fisioterapiste che vigilavano e controllavano le attività svolte dalle ricorrenti in quanto non avevano un coordinatore generale. Ha precisato che le ricorrenti non avevano autonomia nell'organizzare il proprio lavoro e svolgevano attività ripetitive osservando un orario prestabilito.
La teste figlia di una paziente ricoverata presso il centro Villa Lina, ha riferito Testimone_2
“Posso riferire che le ricorrenti ricevevano direttive sicuramente dalla dott. ciò so per averlo appreso da Per_1 loro le quali per eventuali cambiamenti di terapia mi riferivano che dovevano consultarsi con la dott. o Per_1 che io stessa potevo farlo, io quindi parlavo spesso con la dott.ssa quando notavo qualcosa nel Per_1 comportamento di mia mamma. Nulla so di eventuali direttive che ricevevano dagli infermieri e dai fisioterapisti”,
“Posso solo riferire che le ricorrenti si occupavano di far fare a mia madre a agli altri ospiti del centro dei lavori per tenerli impegnati anche mentalmente per esempio giochi di parole e numerici, accompagnavano in bagno, non so se provvedevano le ricorrenti all'igiene personale dei pazienti ma io trovavo mia mamma sempre pulita e al centro a parte loro e i medici non vedevo altro personale”, “Era la dott. a dare delle indicazioni sulle attività da Per_1 svolgersi, in fase operativa vedevo che erano sole”.
La teste medico presso l'asl come specialista ambulatoriale, ha riferito Testimone_3
“Conosco le ricorrenti perché sia io loro lavoravamo al centro diurno io per 15 ore settimanali come Per_2 medico loro per 38 ore settimanali come oss, forse dal 2016 al 2017 ma non sono sicura sul periodo e forse anche per un periodo più lungo di circa tre anni”. La teste ha confermato che le ricorrenti svolgevano l'attività lavorativa secondo le indicazioni dei medici, delle infermiere e delle fisioterapiste che vigilavano e controllavano le attività svolte dalle predette “loro provvedevano a far mangiare i pazienti e ad accompagnarli in bagno”, “ricordo che lavoravano su più turni mattina o pomeriggio, alle volte in determinati orari erano presenti tutti, ciò avveniva all'orario di pranzo alle 13 e alle 14”. Ha inoltre riferito che osservavano un orario di lavoro sempre uguale e prestabilito e confermato “nessuno di noi ha goduto di ferie poiché avevamo un contratto così detto occasionale”. Ha precisato “Le oss alle volte fissavano le visite agli utenti tenuto conto dell'orario di servizio del medico, ciò facevano sia per chi telefonava che in che per chi veniva a chiedere” e
7 ancora “Le oss collaboravano sia con i medici che con la terapista occupazionale e anche con l'infermiere anche perché era l'unica figura sempre presente”.
La teste infermiera che ha lavorato presso il centro di Villa Testimone_4 Per_2
Lina dal 2015 e per circa due o tre anni, ha riferito “Non avevo lo stesso orario di lavoro delle ricorrenti, io lavoravo part time per tre ore al giorno le ricorrenti lavoravano sei ore al giorno” e ha confermato “pure io in assenza del medico davo indicazioni sul da farsi alle ricorrenti. Le oss dovevano occuparsi dei pazienti durante le attività che dovevano svolgere”. Ha anche aggiunto che le ricorrenti non avevano alcuna autonomia nell'organizzare il proprio lavoro e svolgevano attività ripetitive.
Dalle dichiarazioni rese emerge che le ricorrenti erano tenute a rispettare i turni di lavoro prestabiliti e a seguire le prescrizioni del dei medici, delle infermiere e delle fisioterapiste che vigilavano e controllavano le attività svolte dalle ricorrenti.
Risulta pertanto provato che le ricorrente hanno svolto attività di lavoro secondo le modalità del lavoro subordinato.
Da tale qualificazione discende l'applicabilità della tutela di cui all'art. 2126 c.c., trattandosi di prestazioni rese in violazione delle norme imperative di legge vigenti in materia di assunzioni nel pubblico impiego che, in base al disposto dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs n. 368/2001, non possono in ogni caso dare luogo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Alla luce delle superiori considerazioni va riconosciuto alla la somma di euro 25.021,38 Pt_1
a titolo di retribuzione, € 4.568,46 a titolo di TFR maturato, a € 25.006,75 a Parte_2 titolo di differenze retributive ed € 4.571,72 a titolo di TFR maturato;
alla euro Pt_3
25.006,75 a titolo di differenze retributive dal 03.12.2012 al 02.12.2015, euro 4.571,72 TFR maturato. Cont Sulle differenze retributive dovute l' dovrà provvedere al versamento dei contributi dovuti che non risultano prescritti tenuto conto della data di notifica del ricorso.
Va inoltre riconosciuto a titolo di risarcimento del danno le somme pagate dalle ricorrente a titolo di Polizze Assicurative come previsto dal disciplinare di incarico e non contesta dall' CP_1 resistente nel quantum e delle somme versate come dagli F24 in atti.
In particolare va riconosciuto a la somma di € 12.067,38, a la Parte_1 Parte_2 somma di euro € 5.732,92 a a somma di euro € 6.950,83. Parte_3
Vanno invece rigettate le somme richieste a titolo di Naspi non avendo le ricorrenti provato che le stesse avrebbero beneficiato della Naspi se il rapporto di lavoro fosse stato stipulato a tempo determinato.
Generica risulta inoltre la richiesta di riconoscimento del punteggio nelle graduatorie dell'ASP.
8 Infine va dichiarata inammissibile in quanto nuova la domanda di risarcimento del danno secondo gli importi previsti dall'art. 32 comma 5 L. 183/2010.
8. Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese in ragione della metà e la restante quota viene Cont posta a carico dell così come liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
Pone a carico dell' le spese della ctu separatamente Controparte_1 liquidate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c. la natura subordinata dell'attività lavorativa in favore dell resistente da dal 28.11.2012 al 27.11.2012, da CP_1 Parte_1 dal 3.12.2012 al 2.12.2012, da dal 3.12.2012 al Parte_2 Parte_3
2.12.2012;
- condanna l' al pagamento a titolo di differenze Controparte_1 retributive la somma di euro 29.589,84 in favore di di euro 29.578,47 in favore di Parte_1
e di euro 29.578,47 in favore di ed al versamento dei Parte_2 Parte_2 Parte_3 relativi contributi all' CP_2
- condanna l' al pagamento a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno di euro 12.067,38 in favore di di euro 5732,92 in favore di Parte_1 Parte_2 ed in euro 6.950,83 in favore di
[...] Parte_3
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese in ragione della metà e condanna l' Controparte_1 al pagamento della restante quota che si liquida in favore delle ricorrente in euro 6697,50 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali ed in favore dell' in euro 1.347,75 oltre spese generali CP_2 ed accessori di legge;
- pone a carico dell' le spese della ctu separatamente Controparte_1 liquidate.
Messina, 18.6.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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