TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/10/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 28.10.2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 28.10.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di previdenza tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato e Parte_1
TA CO, IA OS e AR ND, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrenti e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e CP_1 difeso dagli avvocati MAGGIO GIOVANNI MARIA e LEONE FABIOLA resistente
Oggetto: opposizione verbale ispettivo
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 12.01.2022, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha chiesto l'annullamento del verbale unico di accertamento ispettivo n. 2021003622 del 28.04.2021 - emesso dagli ispettori congiuntamente con l di CP_1 Controparte_2
Brindisi e scaturito dall'accertamento ispettivo condotto nei confronti della conclusosi in data 13/04/2021 - con il quale gli veniva Parte_2 contestata la genuinità del rapporto di lavoro subordinato svolto quale bracciante agricolo negli anni dal 2015 al 2019 alle dipendenze della e nell'anno 2020 alle dipendenze della società Parte_2 [...]
. CP_3
L'istante ha dedotto che con il predetto verbale è stato disposto: - l'annullamento delle giornate dichiarate in favore del ricorrente in qualità di O.T.D. dalle predette società; - l'iscrizione nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi nel settore ARTIGIANO “agro meccanica” dal 01.04.2015 al prosieguo per l'attività svolta nei periodi risultanti dagli a prescindere dal numero delle giornate Pt_3 denunciate;
- il recupero delle prestazioni a sostegno del reddito maturate in virtù delle giornate denunciate dalla e dalle altre Società Parte_2 agricole, che potrebbero risultare indebite;
- la regolarizzazione nei confronti dell' delle inadempienze accertate, pari ad € 14.028,60 a CP_1 titolo di contributi da Artigiano, ed € 6.929,80 a titolo di somme aggiuntive,. Nello specifico ha eccepito la nullità del verbale per omessa partecipazione del soggetto ispezionato e per violazione dell'art. 12 del Codice Comportamentale degli Ispettori e l'illegittimità dell'iscrizione nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi artigiani del settore agromeccanica, rassegnando le seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare, nei confronti dell' in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., l'illegittimità, inefficacia e la nullità del verbale di accertamento n. 2021003622 del 28.04.2021, di ogni atto nel medesimo citato e comunque conseguente al predetto, per quanto concernente il ricorrente, per tutti i vizi formali e per le motivazioni addotte nel presente atto, per violazione del Codice di Comportamento degli Ispettori, dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, del decreto legislativo n. 99 del 2004 e decreto legislativo n. 101 del 2005, dell'art. 31 della legge 590/1965 e dell'art. 6 legge 203/1982, nonché dell'art. 24 della Costituzione. B) Dichiarare e riconoscere la legittimità del rapporto di lavoro di natura subordinata come TD (bracciante agricolo a tempo determinato) intercorsotra il ricorrente e la Società Ivoli Srl e successivamente con la , per i periodi oggetto di Controparte_3 contestazione riportati nel verbale ovvero: 8 giornate per l'anno 2015,
2 lavorate per la 8 giornate per l'anno 2016, Parte_4 lavorate per la 10 giornate per l'anno 2017, per Parte_4 la 47 giornate per l'anno 2018, per la Parte_4 [...]
59 giornate per l'anno 2019, per la Parte_4 Parte_4
80 giornate per l'anno 2020 per Nuovi orizzonti SCRL C) Accertare e dichiarare, conseguentemente, l'illegittimità, l'inefficacia e la nullità della iscrizione del Sig. negli elenchi della Gestione Previdenziale Pt_1 dei Lavoratori Autonomi nel settore Artigiani “Agro Meccanica” per l'attività svolta nei periodi oggetto di contestazione riportati nel verbale di accertamento n. 2021003622 del 28.04.2021 e pertanto non dovute la somma richiesta di € 20.958,40. D) In via gradata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e conseguentemente dichiarare non dovuti i contributi addebitati a partire dall'anno 2015 ad aprile 2016. E) Condannare, infine, la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari”. Costituitosi in giudizio ha diffusamente contestato gli avversi CP_1 assunti, riportandosi alle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione impugnato, nonché dell'accertamento ivi sotteso e delle risultanze dello stesso confluite nel verbale del 13/04/2021, concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Istruita la causa con la prova testimoniale, all'odierna udienza il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
___________
Il ricorso è infondato e deve esser rigettato. Devono preliminarmente essere rigettate le eccezioni relative all'irregolarità formale del verbale ispettivo da cui trae origine il presente procedimento. Invero occorre rilevare che il presente giudizio di accertamento negativo del credito non verte sulla regolarità formale del procedimento o degli atti presupposti all'eventuale successivo atto di iscrizione a ruolo, né sulla legittimità in sé del provvedimento finale, bensì attiene alla verifica sostanziale del rapporto sanzionatorio. Il sindacato del giudice è a cognizione piena, vertente sulla sussistenza o meno dei fatti descritti dalle norme sanzionatorie, concretamente accertati e posti dall'amministrazione a base dei provvedimenti sanzionatori. È pertanto irrilevante, ai fini della tutela demolitoria dell'atto, l'eccezione relativa alla sussistenza di vizi formali o di carattere procedimentale. Nel merito, con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021003622 del 28.04.2021, da intendersi in questa sede integralmente
3 trascritto, scaturito dall'ispezione nei confronti della conclusasi Parte_2 il 13.04.2021, gli ispettori verbalizzanti hanno accertato che la predetta società “ … … sin dall'origine non ha mai svolto attività agricola, bensì, è un mero soggetto giuridico creato formalmente ad hoc al fine di eludere la contribuzione dei soggetti avviati al lavoro in qualità di Operai Agricoli a Tempo Determinato che, per quanto riguarda nello specifico il presente verbale, in realtà hanno prestato l'attività lavorativa in forma “autonoma” di “potatori” al solo fine di eludere la contribuzione a loro carico e anche di beneficiare indebitamente delle prestazioni a sostegno del reddito erogate dall' il cui diritto è CP_4 riconosciuto al solo lavoratore “subordinato” … …”. Gli ispettori hanno pertanto rilevato che l'attività reale della Pt_2
[...
sarebbe stata quella di fornire un punto di riferimento al solo scopo delle formalità burocratiche e assicurative, da una parte per i committenti e dall'altra per gli esecutori delle prestazioni avviati al lavoro in qualità di lavoratori subordinati, ma di fatto impegnati in qualità di lavoratori
“autonomi”. Chiarito il contenuto dell'accertamento ispettivo per cui è causa, si tratta ora di affrontare la questione relativa all'individuazione della parte sulla quale incombe l'onere di provare la sussistenza (o l'insussistenza) dei fatti accertati dagli ispettori e posti a base degli impugnati CP_1 provvedimenti di variazione. Come è stato da tempo affermato dalla Suprema Corte (cfr. cass. n. 12108 del 18/5/2010), in conformità peraltro ad un indirizzo precedente (Cass. n. 19762 del 2008), in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo e, di conseguenza, nel presente giudizio promosso da parte ricorrente al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza della pretesa vantata dall' , incombe sull'Istituto la prova dei fatti costitutivi del credito CP_1 preteso rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. A tal proposito, la Corte di Cassazione con la sentenza n. n. 22862 del 2010 ha stabilito che: “l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c.(che può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di
4 efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile”. Più nello specifico, deve in questa sede ribadirsi il principio più volte affermato dalla corte di cassazione secondo cui “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Cass. 6 settembre 2012, n. 14965;Cass. 8 aprile 2010, n. 8335).
In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non rappresentano una prova precostituita (cass., 19 aprile 2010, n. 9251; cass. 6 giugno 2008, n. 15073; cass., 22 febbraio 2005, n. 3525). Detto orientamento è stato confermato dalla cassazione con sentenza 8 gennaio 2014, n. 166, la quale, ha stabilito diversi livelli di attendibilità dei verbali ispettivi, attribuendo ad essi “…… a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario.
5 Ciò in conformità all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 6565\07; n. 9919\06; n. 11946\05)”. Nel caso di specie, ai fini della decisione, è necessario chiarire se l'attività svolta dal ricorrente fosse ascrivibile alla fattispecie del lavoro subordinato, ovvero alla diversa fattispecie del lavoro autonomo. Come noto, l'elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato – e, nel contempo, il criterio di differenziazione rispetto al lavoro autonomo- è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non soltanto al loro risultato. Ma quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza - in capo al lavoratore - di rischio e di una pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, sebbene singolarmente privi di autonomo di valore decisivo, valutati globalmente possono costituire elementi sintomatici idonei a provare la subordinazione (Cass., 4 ottobre 2011, n.20265; Cass. 20 gennaio 2011, n.1252; Cass. 13 dicembre 2010, n. 25150). Nessuno di questi indici cosiddetti sussidiari o accessori è da solo idoneo a distinguere il lavoro subordinato dal lavoro autonomo. Tali criteri devono essere, infatti, valutati nell'ambito di un apprezzamento complessivo del rapporto, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione o allo svolgimento intrinseco di essa (Cass. 23 gennaio 2013, n. 1569; Cass. 20 aprile 2011, n. 9054). In sostanza, l'elemento fondamentale che distingue il lavoro autonomo dal lavoro subordinato è costituito dall'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo (Cass. 21 marzo 2013, n. 7142; Cass. 2 maggio 2012, n. 6643). Ed è onere del lavoratore, ex art. 2697 c.c., fornire la prova della sussistenza di ogni elemento che sia necessario e sufficiente a far qualificare il rapporto di lavoro quale subordinato. Nel caso di specie tale prova non è emersa. Occorre rilevare che con il verbale impugnato gli ispettori hanno accertato che i dipendenti inquadrati in qualità di O.T.D. dalla Parte_2 sono dotati individualmente di mezzi meccanici propri e hanno svolto
6 l'attività definita “agro meccanica conto terzi”, consistente in attività di aratura, trebbiatura, potatura, in totale autonomia. Invero dell'accertamento, dall'analisi della documentazione fiscale della società è emerso che la società non possiede le attrezzature Pt_2 necessarie per lo svolgimento di tali attività (motoseghe, scale, trattori, cernitrici e scopatrici), non essendoci né acquisti dei mezzi e delle attrezzature necessarie né acquisti relativi a carburanti, se non per quei mezzi agricoli dichiarati nel libretto UMA e relativi ai contratti di
“prestito gratuito” per i quali, come è stato accertato, sono rimasti nella piena disponibilità dei proprietari. Il personale impegnato nei lavori, anziché essere qualificato come
“lavoratore autonomo”, con tutte le conseguenti obbligazioni previdenziali, assistenziali e fiscali, è risultato avviato al lavoro dalla società n qualità di O.T.D. Pt_2
Dall'accertamento è, altresì, emerso che alcuni committenti si sono rivolti direttamente - per conoscenza diretta - a taluni dei soggetti avviati al lavoro dalla in qualità di Operaio, il quale, una volta effettuato Pt_2 il sopralluogo, da solo oppure riunita la squadra di lavoro, organizzavano autonomamente per svolgere le operazioni richieste ed a fine lavoro quantificava il numero di giornate lavorate, e una volta comunicate al
[...]
, questi provvedeva all'emissione della fattura. Pt_5
A volte lo stesso proprietario provvedeva a pagare le giornate direttamente a chi aveva eseguito i lavori, trattenendo solo la parte che spettava al e che veniva pagata e fatturata successivamente Parte_5 presso il suo studio. A seguito di tale accertamento, è stato emesso il verbale ispettivo impugnato nell'ambito del presente giudizio nel quale gli ispettori hanno ribadito i rilievi innanzi trascritti, anche in relazione alla società
[...]
che osservava il medesimo modus operandi della CP_3
, e veniva utilizzata ad hoc al fine di fare eludere la Parte_2 contribuzione dei lavoratori autonomi avviando al lavoro gli stessi in qualità di TD. Dalle risultanze dell'accertamento è stata disposta la cancellazione delle giornate di lavoro effettuate dal ricorrente quale otd, procedendo all'iscrizione dell'istante nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi del settore artigiano “agro meccanica” “per l'attività stagionale svolta nei periodi risultanti dai modelli UNILAV sopra indicati a prescindere dal numero delle giornate denunciate”. Tali risultanze non sono scalfite dalle dichiarazioni dei testi escussi in giudizio, da cui non è emersa prova che il abbia svolto attività Pt_1 alle dipendenze delle predette società in forma subordinata. L'unico teste di parte ricorrente escusso non è stato Tes_1 in grado di fornire dichiarazioni idonee a dimostrare la sussistenza del vincolo di subordinazione.
7 Il teste ha dichiarato che il ha svolto attività di potatura nel Pt_1 proprio terreno, di essersi rivolto al sig. , che il si è Parte_5 Pt_1 recato sui terreni del teste insieme ad un altro operaio e ad un caposquadra utilizzando come strumenti di lavoro forbici e seghetti. Ha inoltre dichiarato di avere provveduto a fine lavori di pagare il corrispettivo al , il quale ha rilasciato fattura. Parte_5
Le dichiarazioni del teste appaiono generiche, riferite ad un lasso di tempo eccessivamente circoscritto a fronte delle numerose giornate di lavoro, svolte per più anni, e quindi in un lasso di tempo lungo, di cui si chiede l'accertamento. Dalle deduzioni del teste non emerge la sussistenza del vincolo di subordinazione al potere direttivo del datore di lavoro per il periodo di cui è causa, la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro. Di contro il teste di parte resistente, ispettore , CP_1 Persona_1 ha confermato le risultanze del verbale, precisando che la società
“assumeva i titolari di aziende agricole con i loro famigliari come propri dipendenti ma questi continuavano a lavorare per conto proprio”. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi legittima la determinazione assunta in sede ispettiva avente ad oggetto l'accertata insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per le giornate denunciate dalle predette società. Ne consegue la legittimità del verbale in esame nella parte in cui ha disposto l'iscrizione del ricorrente nella gestione lavoratori autonomi, settore agro-meccanica, che comprende le attività di aratura, trebbiatura e i lavori agricoli presso terzi, laddove non si ravvisano i presupposti per qualificare il ricorrente quale “imprenditore agromeccanico”. Con riferimento, infine, al periodo in relazione al quale è stata richiesta la contribuzione come lavoratore autonomo, le eccezioni formulate in ricorso non possono essere condivise in quanto – come evidenziato dall'Istituto – sussiste la possibilità del doppio versamento per attività (di differente natura) svolta in un determinato periodo. Tanto più ove si consideri che, nel caso di specie, trattasi di lavoro stagionale e che la contribuzione è stata correttamente richiesta (come si evince dal dettaglio delle somme dovute indicato nel verbale impugnato) in relazione alle rate relative ai periodi di assunzione risultanti dai modelli unilav. Per tutti i motivi sopra esposti il ricorso deve essere rigettato. Trovando applicazione nel caso di specie l'art. 152 disp. att. c.p.c., in considerazione della contribuzione richiesta con il verbale ispettivo opposto, nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali previste
8 dalla citata disposizione, non si dà luogo alla regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto, Parte_1 contro così provvede: CP_1
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili. Brindisi, 28/10/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
9
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 28.10.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di previdenza tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato e Parte_1
TA CO, IA OS e AR ND, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrenti e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e CP_1 difeso dagli avvocati MAGGIO GIOVANNI MARIA e LEONE FABIOLA resistente
Oggetto: opposizione verbale ispettivo
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 12.01.2022, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha chiesto l'annullamento del verbale unico di accertamento ispettivo n. 2021003622 del 28.04.2021 - emesso dagli ispettori congiuntamente con l di CP_1 Controparte_2
Brindisi e scaturito dall'accertamento ispettivo condotto nei confronti della conclusosi in data 13/04/2021 - con il quale gli veniva Parte_2 contestata la genuinità del rapporto di lavoro subordinato svolto quale bracciante agricolo negli anni dal 2015 al 2019 alle dipendenze della e nell'anno 2020 alle dipendenze della società Parte_2 [...]
. CP_3
L'istante ha dedotto che con il predetto verbale è stato disposto: - l'annullamento delle giornate dichiarate in favore del ricorrente in qualità di O.T.D. dalle predette società; - l'iscrizione nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi nel settore ARTIGIANO “agro meccanica” dal 01.04.2015 al prosieguo per l'attività svolta nei periodi risultanti dagli a prescindere dal numero delle giornate Pt_3 denunciate;
- il recupero delle prestazioni a sostegno del reddito maturate in virtù delle giornate denunciate dalla e dalle altre Società Parte_2 agricole, che potrebbero risultare indebite;
- la regolarizzazione nei confronti dell' delle inadempienze accertate, pari ad € 14.028,60 a CP_1 titolo di contributi da Artigiano, ed € 6.929,80 a titolo di somme aggiuntive,. Nello specifico ha eccepito la nullità del verbale per omessa partecipazione del soggetto ispezionato e per violazione dell'art. 12 del Codice Comportamentale degli Ispettori e l'illegittimità dell'iscrizione nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi artigiani del settore agromeccanica, rassegnando le seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare, nei confronti dell' in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., l'illegittimità, inefficacia e la nullità del verbale di accertamento n. 2021003622 del 28.04.2021, di ogni atto nel medesimo citato e comunque conseguente al predetto, per quanto concernente il ricorrente, per tutti i vizi formali e per le motivazioni addotte nel presente atto, per violazione del Codice di Comportamento degli Ispettori, dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, del decreto legislativo n. 99 del 2004 e decreto legislativo n. 101 del 2005, dell'art. 31 della legge 590/1965 e dell'art. 6 legge 203/1982, nonché dell'art. 24 della Costituzione. B) Dichiarare e riconoscere la legittimità del rapporto di lavoro di natura subordinata come TD (bracciante agricolo a tempo determinato) intercorsotra il ricorrente e la Società Ivoli Srl e successivamente con la , per i periodi oggetto di Controparte_3 contestazione riportati nel verbale ovvero: 8 giornate per l'anno 2015,
2 lavorate per la 8 giornate per l'anno 2016, Parte_4 lavorate per la 10 giornate per l'anno 2017, per Parte_4 la 47 giornate per l'anno 2018, per la Parte_4 [...]
59 giornate per l'anno 2019, per la Parte_4 Parte_4
80 giornate per l'anno 2020 per Nuovi orizzonti SCRL C) Accertare e dichiarare, conseguentemente, l'illegittimità, l'inefficacia e la nullità della iscrizione del Sig. negli elenchi della Gestione Previdenziale Pt_1 dei Lavoratori Autonomi nel settore Artigiani “Agro Meccanica” per l'attività svolta nei periodi oggetto di contestazione riportati nel verbale di accertamento n. 2021003622 del 28.04.2021 e pertanto non dovute la somma richiesta di € 20.958,40. D) In via gradata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e conseguentemente dichiarare non dovuti i contributi addebitati a partire dall'anno 2015 ad aprile 2016. E) Condannare, infine, la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari”. Costituitosi in giudizio ha diffusamente contestato gli avversi CP_1 assunti, riportandosi alle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione impugnato, nonché dell'accertamento ivi sotteso e delle risultanze dello stesso confluite nel verbale del 13/04/2021, concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Istruita la causa con la prova testimoniale, all'odierna udienza il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
___________
Il ricorso è infondato e deve esser rigettato. Devono preliminarmente essere rigettate le eccezioni relative all'irregolarità formale del verbale ispettivo da cui trae origine il presente procedimento. Invero occorre rilevare che il presente giudizio di accertamento negativo del credito non verte sulla regolarità formale del procedimento o degli atti presupposti all'eventuale successivo atto di iscrizione a ruolo, né sulla legittimità in sé del provvedimento finale, bensì attiene alla verifica sostanziale del rapporto sanzionatorio. Il sindacato del giudice è a cognizione piena, vertente sulla sussistenza o meno dei fatti descritti dalle norme sanzionatorie, concretamente accertati e posti dall'amministrazione a base dei provvedimenti sanzionatori. È pertanto irrilevante, ai fini della tutela demolitoria dell'atto, l'eccezione relativa alla sussistenza di vizi formali o di carattere procedimentale. Nel merito, con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021003622 del 28.04.2021, da intendersi in questa sede integralmente
3 trascritto, scaturito dall'ispezione nei confronti della conclusasi Parte_2 il 13.04.2021, gli ispettori verbalizzanti hanno accertato che la predetta società “ … … sin dall'origine non ha mai svolto attività agricola, bensì, è un mero soggetto giuridico creato formalmente ad hoc al fine di eludere la contribuzione dei soggetti avviati al lavoro in qualità di Operai Agricoli a Tempo Determinato che, per quanto riguarda nello specifico il presente verbale, in realtà hanno prestato l'attività lavorativa in forma “autonoma” di “potatori” al solo fine di eludere la contribuzione a loro carico e anche di beneficiare indebitamente delle prestazioni a sostegno del reddito erogate dall' il cui diritto è CP_4 riconosciuto al solo lavoratore “subordinato” … …”. Gli ispettori hanno pertanto rilevato che l'attività reale della Pt_2
[...
sarebbe stata quella di fornire un punto di riferimento al solo scopo delle formalità burocratiche e assicurative, da una parte per i committenti e dall'altra per gli esecutori delle prestazioni avviati al lavoro in qualità di lavoratori subordinati, ma di fatto impegnati in qualità di lavoratori
“autonomi”. Chiarito il contenuto dell'accertamento ispettivo per cui è causa, si tratta ora di affrontare la questione relativa all'individuazione della parte sulla quale incombe l'onere di provare la sussistenza (o l'insussistenza) dei fatti accertati dagli ispettori e posti a base degli impugnati CP_1 provvedimenti di variazione. Come è stato da tempo affermato dalla Suprema Corte (cfr. cass. n. 12108 del 18/5/2010), in conformità peraltro ad un indirizzo precedente (Cass. n. 19762 del 2008), in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo e, di conseguenza, nel presente giudizio promosso da parte ricorrente al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza della pretesa vantata dall' , incombe sull'Istituto la prova dei fatti costitutivi del credito CP_1 preteso rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. A tal proposito, la Corte di Cassazione con la sentenza n. n. 22862 del 2010 ha stabilito che: “l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c.(che può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di
4 efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile”. Più nello specifico, deve in questa sede ribadirsi il principio più volte affermato dalla corte di cassazione secondo cui “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Cass. 6 settembre 2012, n. 14965;Cass. 8 aprile 2010, n. 8335).
In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non rappresentano una prova precostituita (cass., 19 aprile 2010, n. 9251; cass. 6 giugno 2008, n. 15073; cass., 22 febbraio 2005, n. 3525). Detto orientamento è stato confermato dalla cassazione con sentenza 8 gennaio 2014, n. 166, la quale, ha stabilito diversi livelli di attendibilità dei verbali ispettivi, attribuendo ad essi “…… a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario.
5 Ciò in conformità all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 6565\07; n. 9919\06; n. 11946\05)”. Nel caso di specie, ai fini della decisione, è necessario chiarire se l'attività svolta dal ricorrente fosse ascrivibile alla fattispecie del lavoro subordinato, ovvero alla diversa fattispecie del lavoro autonomo. Come noto, l'elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato – e, nel contempo, il criterio di differenziazione rispetto al lavoro autonomo- è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non soltanto al loro risultato. Ma quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza - in capo al lavoratore - di rischio e di una pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, sebbene singolarmente privi di autonomo di valore decisivo, valutati globalmente possono costituire elementi sintomatici idonei a provare la subordinazione (Cass., 4 ottobre 2011, n.20265; Cass. 20 gennaio 2011, n.1252; Cass. 13 dicembre 2010, n. 25150). Nessuno di questi indici cosiddetti sussidiari o accessori è da solo idoneo a distinguere il lavoro subordinato dal lavoro autonomo. Tali criteri devono essere, infatti, valutati nell'ambito di un apprezzamento complessivo del rapporto, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione o allo svolgimento intrinseco di essa (Cass. 23 gennaio 2013, n. 1569; Cass. 20 aprile 2011, n. 9054). In sostanza, l'elemento fondamentale che distingue il lavoro autonomo dal lavoro subordinato è costituito dall'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo (Cass. 21 marzo 2013, n. 7142; Cass. 2 maggio 2012, n. 6643). Ed è onere del lavoratore, ex art. 2697 c.c., fornire la prova della sussistenza di ogni elemento che sia necessario e sufficiente a far qualificare il rapporto di lavoro quale subordinato. Nel caso di specie tale prova non è emersa. Occorre rilevare che con il verbale impugnato gli ispettori hanno accertato che i dipendenti inquadrati in qualità di O.T.D. dalla Parte_2 sono dotati individualmente di mezzi meccanici propri e hanno svolto
6 l'attività definita “agro meccanica conto terzi”, consistente in attività di aratura, trebbiatura, potatura, in totale autonomia. Invero dell'accertamento, dall'analisi della documentazione fiscale della società è emerso che la società non possiede le attrezzature Pt_2 necessarie per lo svolgimento di tali attività (motoseghe, scale, trattori, cernitrici e scopatrici), non essendoci né acquisti dei mezzi e delle attrezzature necessarie né acquisti relativi a carburanti, se non per quei mezzi agricoli dichiarati nel libretto UMA e relativi ai contratti di
“prestito gratuito” per i quali, come è stato accertato, sono rimasti nella piena disponibilità dei proprietari. Il personale impegnato nei lavori, anziché essere qualificato come
“lavoratore autonomo”, con tutte le conseguenti obbligazioni previdenziali, assistenziali e fiscali, è risultato avviato al lavoro dalla società n qualità di O.T.D. Pt_2
Dall'accertamento è, altresì, emerso che alcuni committenti si sono rivolti direttamente - per conoscenza diretta - a taluni dei soggetti avviati al lavoro dalla in qualità di Operaio, il quale, una volta effettuato Pt_2 il sopralluogo, da solo oppure riunita la squadra di lavoro, organizzavano autonomamente per svolgere le operazioni richieste ed a fine lavoro quantificava il numero di giornate lavorate, e una volta comunicate al
[...]
, questi provvedeva all'emissione della fattura. Pt_5
A volte lo stesso proprietario provvedeva a pagare le giornate direttamente a chi aveva eseguito i lavori, trattenendo solo la parte che spettava al e che veniva pagata e fatturata successivamente Parte_5 presso il suo studio. A seguito di tale accertamento, è stato emesso il verbale ispettivo impugnato nell'ambito del presente giudizio nel quale gli ispettori hanno ribadito i rilievi innanzi trascritti, anche in relazione alla società
[...]
che osservava il medesimo modus operandi della CP_3
, e veniva utilizzata ad hoc al fine di fare eludere la Parte_2 contribuzione dei lavoratori autonomi avviando al lavoro gli stessi in qualità di TD. Dalle risultanze dell'accertamento è stata disposta la cancellazione delle giornate di lavoro effettuate dal ricorrente quale otd, procedendo all'iscrizione dell'istante nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi del settore artigiano “agro meccanica” “per l'attività stagionale svolta nei periodi risultanti dai modelli UNILAV sopra indicati a prescindere dal numero delle giornate denunciate”. Tali risultanze non sono scalfite dalle dichiarazioni dei testi escussi in giudizio, da cui non è emersa prova che il abbia svolto attività Pt_1 alle dipendenze delle predette società in forma subordinata. L'unico teste di parte ricorrente escusso non è stato Tes_1 in grado di fornire dichiarazioni idonee a dimostrare la sussistenza del vincolo di subordinazione.
7 Il teste ha dichiarato che il ha svolto attività di potatura nel Pt_1 proprio terreno, di essersi rivolto al sig. , che il si è Parte_5 Pt_1 recato sui terreni del teste insieme ad un altro operaio e ad un caposquadra utilizzando come strumenti di lavoro forbici e seghetti. Ha inoltre dichiarato di avere provveduto a fine lavori di pagare il corrispettivo al , il quale ha rilasciato fattura. Parte_5
Le dichiarazioni del teste appaiono generiche, riferite ad un lasso di tempo eccessivamente circoscritto a fronte delle numerose giornate di lavoro, svolte per più anni, e quindi in un lasso di tempo lungo, di cui si chiede l'accertamento. Dalle deduzioni del teste non emerge la sussistenza del vincolo di subordinazione al potere direttivo del datore di lavoro per il periodo di cui è causa, la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro. Di contro il teste di parte resistente, ispettore , CP_1 Persona_1 ha confermato le risultanze del verbale, precisando che la società
“assumeva i titolari di aziende agricole con i loro famigliari come propri dipendenti ma questi continuavano a lavorare per conto proprio”. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi legittima la determinazione assunta in sede ispettiva avente ad oggetto l'accertata insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per le giornate denunciate dalle predette società. Ne consegue la legittimità del verbale in esame nella parte in cui ha disposto l'iscrizione del ricorrente nella gestione lavoratori autonomi, settore agro-meccanica, che comprende le attività di aratura, trebbiatura e i lavori agricoli presso terzi, laddove non si ravvisano i presupposti per qualificare il ricorrente quale “imprenditore agromeccanico”. Con riferimento, infine, al periodo in relazione al quale è stata richiesta la contribuzione come lavoratore autonomo, le eccezioni formulate in ricorso non possono essere condivise in quanto – come evidenziato dall'Istituto – sussiste la possibilità del doppio versamento per attività (di differente natura) svolta in un determinato periodo. Tanto più ove si consideri che, nel caso di specie, trattasi di lavoro stagionale e che la contribuzione è stata correttamente richiesta (come si evince dal dettaglio delle somme dovute indicato nel verbale impugnato) in relazione alle rate relative ai periodi di assunzione risultanti dai modelli unilav. Per tutti i motivi sopra esposti il ricorso deve essere rigettato. Trovando applicazione nel caso di specie l'art. 152 disp. att. c.p.c., in considerazione della contribuzione richiesta con il verbale ispettivo opposto, nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali previste
8 dalla citata disposizione, non si dà luogo alla regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto, Parte_1 contro così provvede: CP_1
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili. Brindisi, 28/10/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
9