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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/09/2025, n. 6741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6741 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20616 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20616/2022 promossa da:
con l'Avv. PATUZZO MICHELE Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con l'Avv. SERRAO VINCENZO Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per parte convenuta: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, titolare dell'omonima impresa individuale, (di seguito si è Parte_1 Pt_1 opposto al Decreto ingiuntivo n. 12241-22 rg emesso dal Tribunale di Milano per euro 22.500 oltre spese liquidate e interessi a fronte di una fattura di
[...]
(di seguito per un contratto di somministrazione di Controparte_1 CP_1 energia elettrica e premesso che detta fattura n. 2019SC11238 era richiesta a titolo di «penali disallineamento» per il « mancato rispetto dei termini di recesso» contestata e come tale inidonea a radicare una domanda monitoria., che non vi erano i presupposti per applicare detta penale in quanto il contratto per la fornitura di energia elettrica per la sede dell'impresa agricola in Canda (RO) n. 3447828 intercorso inter partes era “per uso non domestico, diverso da illuminazione pubblica, a bassa tensione”; che in forza delle pattuizioni contrattuali l'eventuale penale applicabile era al più quella prevista dalla clausola 5.3 Condizioni generali di fornitura per la bassa tensione pari al minore importo di 500 € per ogni mese di mancato rispetto del termine di preavviso di tre mesi previsto dalla clausola in quanto il nuovo fornitore UT NO aveva mandato il recesso a il 5 settembre 2018 e CP_1 pertanto potevano conteggiarsi al più n. 3 mensilità e quindi il debito poteva essere quantificato solo nella misura massima di euro 1500,
ciò premesso, ha contestato che il contratto fosse da intendersi come contratto di
«media tensione» come comunicato solo il 21 novembre 2019 da con pec CP_1
a fronte delle contestazioni mosse dall'odierno opponente il 20 novembre 2019, in ogni caso ha contestato l'eccessività della penale da ridursi da parte del giudice, ha chiesto non concedersi la provvisoria esecuzione, la revoca del Decreto.
in comparsa di costituzione e risposta ha dedotto che il contratto CP_1 stipulato tra le parti doveva intendersi come utenza a media tensione, la circostanza risultava confermata dal successivo contratto stipulato dall'odierno opponente con UT NO ove risultava al suo indirizzo un'utenza in media tensione (20.000 V) con una potenza di 75 Kw;
anche le fatture di riportavano tali dati. CP_1
Di conseguenza, secondo la prospettazione dell'opposta, doveva applicarsi la previsione contrattuale di cui all'art. 5 Condizioni Generali e art.1 Condizioni
Economiche relative alle utenze di media tensione in forza dei quali l'opponente avrebbe potuto esercitare il diritto di recesso solo successivamente «alla prima scadenza delle condizioni economiche di fornitura» quindi dopo il 31/12/2017 e con efficacia solo a far tempo dal 31/12/2018 se il recesso fosse stato esercitato nei primi 90 giorni del 2018.
Stante il recesso come risultato in atti, doveva ritenersi applicabile nel caso specifico la penale di euro 1500 al mese da applicarsi per il periodo dal 5 settembre 2017 al 31 dicembre 2019, ovvero per 15 mesi per il complessivo importo di euro 22.500 pari alla fattura ingiunta.
Alla prima udienza del 12.10.2022 aveva verbalizzato la propria CP_1 disponibilità transattiva a chiedere la minor somma di € 6.000 a spese compensate, proposta conciliativa che in corso di causa non era stata coltivata a causa dell'intervenuta liquidazione controllata del debitore. Non è stata concessa la provvisoria esecutorietà del Decreto
Nelle conclusioni precisate all'udienza del 5 settembre 2025 parte convenuta a seguito dell'istruttoria di natura documentale ha insistito perché l'opposizione fosse respinta con conferma del Decreto, reiezione delle domande di accertamento e condanna dell'opponente, in via subordinata ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di euro 4500, a spese compensate, previa revoca del Decreto, così riducendo la domanda che in comparsa era nel merito al pagamento di euro 22.500.
°°°
L'opposizione andrà accolta nei limiti che seguono
L'opposta ha agito in via monitoria chiedendo il pagamento dell'importo di euro
22.500 a titolo di penale per il recesso avvenuto a suo dire tardivamente ai sensi di contratto e ha invocato al riguardo all'art. 5 Condizioni Generali e art.1
Condizioni Economiche relative alle utenze di media tensione.
E' risultato pacificamente in causa l'esistenza di un contratto sottoscritto tra le parti in data 13 luglio 2016, mediante formulario predisposto da (vd. CP_1 doc. 3 fasc. opponente), avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica presso l'Azienda Agricola di sita in Canda (RO) via Boalto a Levante Parte_1
n. 16 il cui oggetto è risultato indeterminato;
infatti in base al testo del contratto versato in atti sin dal monitorio da parte del creditore, (pag. 4) non risulta riportato né il numero di pod oggetto di fornitura, nè risultano indicate specificatamente le caratteristiche tecniche della fornitura offerta e quindi dello stesso oggetto del contratto, l'unico riferimento espresso essendo il “cliente finale tipo” per il quale si prevede a pag.4:
“tipologia : non domestico, consumo annuo :76.000 kwh, potenza impegnata : 44 kw, tipo utilizzo : diverso dall'illuminazione pubblica, tensione :bassa”
Le scarne e confuse risultanze contrattuali risultano quindi inidonee a consentire di comprendere con precisione l'oggetto del contratto perché come detto è mancata la specificazione della fornitura offerta a , limitandosi il Parte_1 somministrante ad un richiamo al cliente finale -tipo con espressa indicazione espressa di “bassa tensione” che risulta avere creato un affidamento contrattuale anche rispetto alla disciplina del recesso ed alle sue modalità.
per contro ha sostenuto in causa che si tratterebbe di un contratto di CP_1 media tensione, la prova sarebbe desumibile aliunde, sia dal successivo contratto stipulato da OL con UT NO (vd. doc. 4 fascicolo opponente), -peraltro contratto versato in atti dall'opponente e non dall'opposta, ndr -sia dalle fatture emesse da successivamente al contratto che riportano la dicitura «media CP_1 tensione» (vedi doc 7 fascicolo opponente).
Ciò detto, questo Tribunale osserva che se è vero che il contratto di somministrazione è un contratto a forma libera e non necessita quindi di particolare forma né ad substantiam o né ad probationem, è altrettanto vero che il documento contrattuale versato in atti non solo presenta un oggetto altamente indeterminato ma induce altresì a ritenere, per i dati ivi riportati dal creditore, che il medesimo fosse stato concluso tra le parti come contratto a bassa tensione.
La definizione delle reti elettriche e dei livelli di tensione è stabilita dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Le categorie sono definite dalla normativa per garantire standard di sicurezza e funzionalità
La potenza impegnata, che è la quantità di energia che il fornitore garantisce al cliente, è indicata nel contratto come 44 kW. Le utenze domestiche solitamente hanno una potenza impegnata di 3 kW. Una potenza così elevata per un uso non domestico indica che si tratta di un'utenza che richiede un notevole fabbisogno energetico, ma non necessariamente che si tratti di media tensione che risulta tale sopra i 100 kw. La scarsa determinazione dell'oggetto e la conseguente confusione ingenerata discende anche dal fatto che nel contratto non è stato riportato il valore della tensione che parte opposta ha dedotto solo successivamente dalle fatture inviate. La tensione di 20.000 V (20 kV) è esplicitamente indicata dalla normativa italiana (e internazionale) come uno dei valori della media tensione. La tensione standard per le utenze domestiche è bassa tensione (230-400V), mentre la media tensione (1 kV - 35 kV) è utilizzata per la fornitura di energia ad utenze più grandi e industriali. Trattandosi di contratto predisposto mediante formulario dal Creditore, era suo preciso onere riportare nel contratto l'indicazione espressa non solo della potenza impegnata, (44 kW), ma soprattutto della tensione di 20 kV ed evitare la contraddittoria, prima facie, dicitura “bassa tensione”. La presenza del dato “media tensione” sulle fatture non può costituire di per sè prova di un accordo, neppure tacito, né di una modifica approvata dall'utente, così come privo di rilevanza probatoria ai fini del presente giudizio il successivo contratto concluso con altro venditore ancorchè per il medesimo pod, non potendosi escludere un suo possibile potenziamento. Alla luce di quanto sopra e delle risultanze di causa pare opportuno concludersi che il contratto fosse di bassa tensione con conseguente applicazione della relativa previsione contrattuale riportata dall'art.
5.3 Condizioni Generali di fornitura, e ciò anche in base al principio della ragione più liquida. Consolidata giurisprudenza ha affermato infatti che -in aderenza all'art. 111 Cost. ed al principio della ragionevole durata del processo- è possibile per il giudicante invertire l'ordine logico della disamina delle questioni della causa, potendosi e dovendosi privilegiare la “ragione più liquida”: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione- anche se logicamente subordinata
- senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” (Cass. civ., sez. L, 28.05.2014, n. 12002; conf.: Cass. civ., sez. L, 19.08.2016 n. 17214). Tale inversione può riguardare anche le questioni pregiudiziali di rito, come statuito dalla Corte a Sezioni Unite: “applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" -desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cass. civ., SSUU., 8.05.2014, n. 9936; conf.: Cass. civ., sez. U, 18.11.2015 n. 25342). Giova precisare che la decisione della causa secondo il principio della “ragione più liquida” non determina giudicato sulle questioni preliminari non esaminate, per le quali si verifica “assorbimento improprio” (in questo senso: Cass. civ., sez.
6-L, 20.03.2015, n. 5724; conf.: Cass. civ., sez. 1, 17.03.2015 n. 5264). Ciò detto, questo Tribunale rileva, in ogni caso, che la complessa e farraginosa disciplina invocata dal creditore per la determinazione della penale contrattuale nel contratto a media tensione risulterebbe comunque portare ad una determinazione di penale eccessivamente onerosa (1500/mese), considerato che la spesa media mensile di era circa di € 830/850 al mese Pt_1
La circostanza sembrerebbe confermata anche dalla riduzione della domanda della convenuta in sede di prima udienza e ancora in sede di precisazione delle conclusioni Il Decreto dovrà quindi essere revocato, condannato al pagamento della Pt_1 minor somma di € 1500, il creditore nelle precisate conclusioni non ha formulato richiesta di interessi Quanto alle spese di lite, considerato l'accoglimento parziale della domanda, si ritiene possano ricorrere le altri gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese ex art. 92 cpc in base alla sentenza Corte Cost. 77/18
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il Decreto Ingiuntivo n. rg 12241-2022 emesso dal Tribunale di Milano condanna al pagamento di € 1500 Parte_1 Controparte_1 spese compensate
Milano, 05/09/2025
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20616/2022 promossa da:
con l'Avv. PATUZZO MICHELE Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con l'Avv. SERRAO VINCENZO Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per parte convenuta: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, titolare dell'omonima impresa individuale, (di seguito si è Parte_1 Pt_1 opposto al Decreto ingiuntivo n. 12241-22 rg emesso dal Tribunale di Milano per euro 22.500 oltre spese liquidate e interessi a fronte di una fattura di
[...]
(di seguito per un contratto di somministrazione di Controparte_1 CP_1 energia elettrica e premesso che detta fattura n. 2019SC11238 era richiesta a titolo di «penali disallineamento» per il « mancato rispetto dei termini di recesso» contestata e come tale inidonea a radicare una domanda monitoria., che non vi erano i presupposti per applicare detta penale in quanto il contratto per la fornitura di energia elettrica per la sede dell'impresa agricola in Canda (RO) n. 3447828 intercorso inter partes era “per uso non domestico, diverso da illuminazione pubblica, a bassa tensione”; che in forza delle pattuizioni contrattuali l'eventuale penale applicabile era al più quella prevista dalla clausola 5.3 Condizioni generali di fornitura per la bassa tensione pari al minore importo di 500 € per ogni mese di mancato rispetto del termine di preavviso di tre mesi previsto dalla clausola in quanto il nuovo fornitore UT NO aveva mandato il recesso a il 5 settembre 2018 e CP_1 pertanto potevano conteggiarsi al più n. 3 mensilità e quindi il debito poteva essere quantificato solo nella misura massima di euro 1500,
ciò premesso, ha contestato che il contratto fosse da intendersi come contratto di
«media tensione» come comunicato solo il 21 novembre 2019 da con pec CP_1
a fronte delle contestazioni mosse dall'odierno opponente il 20 novembre 2019, in ogni caso ha contestato l'eccessività della penale da ridursi da parte del giudice, ha chiesto non concedersi la provvisoria esecuzione, la revoca del Decreto.
in comparsa di costituzione e risposta ha dedotto che il contratto CP_1 stipulato tra le parti doveva intendersi come utenza a media tensione, la circostanza risultava confermata dal successivo contratto stipulato dall'odierno opponente con UT NO ove risultava al suo indirizzo un'utenza in media tensione (20.000 V) con una potenza di 75 Kw;
anche le fatture di riportavano tali dati. CP_1
Di conseguenza, secondo la prospettazione dell'opposta, doveva applicarsi la previsione contrattuale di cui all'art. 5 Condizioni Generali e art.1 Condizioni
Economiche relative alle utenze di media tensione in forza dei quali l'opponente avrebbe potuto esercitare il diritto di recesso solo successivamente «alla prima scadenza delle condizioni economiche di fornitura» quindi dopo il 31/12/2017 e con efficacia solo a far tempo dal 31/12/2018 se il recesso fosse stato esercitato nei primi 90 giorni del 2018.
Stante il recesso come risultato in atti, doveva ritenersi applicabile nel caso specifico la penale di euro 1500 al mese da applicarsi per il periodo dal 5 settembre 2017 al 31 dicembre 2019, ovvero per 15 mesi per il complessivo importo di euro 22.500 pari alla fattura ingiunta.
Alla prima udienza del 12.10.2022 aveva verbalizzato la propria CP_1 disponibilità transattiva a chiedere la minor somma di € 6.000 a spese compensate, proposta conciliativa che in corso di causa non era stata coltivata a causa dell'intervenuta liquidazione controllata del debitore. Non è stata concessa la provvisoria esecutorietà del Decreto
Nelle conclusioni precisate all'udienza del 5 settembre 2025 parte convenuta a seguito dell'istruttoria di natura documentale ha insistito perché l'opposizione fosse respinta con conferma del Decreto, reiezione delle domande di accertamento e condanna dell'opponente, in via subordinata ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di euro 4500, a spese compensate, previa revoca del Decreto, così riducendo la domanda che in comparsa era nel merito al pagamento di euro 22.500.
°°°
L'opposizione andrà accolta nei limiti che seguono
L'opposta ha agito in via monitoria chiedendo il pagamento dell'importo di euro
22.500 a titolo di penale per il recesso avvenuto a suo dire tardivamente ai sensi di contratto e ha invocato al riguardo all'art. 5 Condizioni Generali e art.1
Condizioni Economiche relative alle utenze di media tensione.
E' risultato pacificamente in causa l'esistenza di un contratto sottoscritto tra le parti in data 13 luglio 2016, mediante formulario predisposto da (vd. CP_1 doc. 3 fasc. opponente), avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica presso l'Azienda Agricola di sita in Canda (RO) via Boalto a Levante Parte_1
n. 16 il cui oggetto è risultato indeterminato;
infatti in base al testo del contratto versato in atti sin dal monitorio da parte del creditore, (pag. 4) non risulta riportato né il numero di pod oggetto di fornitura, nè risultano indicate specificatamente le caratteristiche tecniche della fornitura offerta e quindi dello stesso oggetto del contratto, l'unico riferimento espresso essendo il “cliente finale tipo” per il quale si prevede a pag.4:
“tipologia : non domestico, consumo annuo :76.000 kwh, potenza impegnata : 44 kw, tipo utilizzo : diverso dall'illuminazione pubblica, tensione :bassa”
Le scarne e confuse risultanze contrattuali risultano quindi inidonee a consentire di comprendere con precisione l'oggetto del contratto perché come detto è mancata la specificazione della fornitura offerta a , limitandosi il Parte_1 somministrante ad un richiamo al cliente finale -tipo con espressa indicazione espressa di “bassa tensione” che risulta avere creato un affidamento contrattuale anche rispetto alla disciplina del recesso ed alle sue modalità.
per contro ha sostenuto in causa che si tratterebbe di un contratto di CP_1 media tensione, la prova sarebbe desumibile aliunde, sia dal successivo contratto stipulato da OL con UT NO (vd. doc. 4 fascicolo opponente), -peraltro contratto versato in atti dall'opponente e non dall'opposta, ndr -sia dalle fatture emesse da successivamente al contratto che riportano la dicitura «media CP_1 tensione» (vedi doc 7 fascicolo opponente).
Ciò detto, questo Tribunale osserva che se è vero che il contratto di somministrazione è un contratto a forma libera e non necessita quindi di particolare forma né ad substantiam o né ad probationem, è altrettanto vero che il documento contrattuale versato in atti non solo presenta un oggetto altamente indeterminato ma induce altresì a ritenere, per i dati ivi riportati dal creditore, che il medesimo fosse stato concluso tra le parti come contratto a bassa tensione.
La definizione delle reti elettriche e dei livelli di tensione è stabilita dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Le categorie sono definite dalla normativa per garantire standard di sicurezza e funzionalità
La potenza impegnata, che è la quantità di energia che il fornitore garantisce al cliente, è indicata nel contratto come 44 kW. Le utenze domestiche solitamente hanno una potenza impegnata di 3 kW. Una potenza così elevata per un uso non domestico indica che si tratta di un'utenza che richiede un notevole fabbisogno energetico, ma non necessariamente che si tratti di media tensione che risulta tale sopra i 100 kw. La scarsa determinazione dell'oggetto e la conseguente confusione ingenerata discende anche dal fatto che nel contratto non è stato riportato il valore della tensione che parte opposta ha dedotto solo successivamente dalle fatture inviate. La tensione di 20.000 V (20 kV) è esplicitamente indicata dalla normativa italiana (e internazionale) come uno dei valori della media tensione. La tensione standard per le utenze domestiche è bassa tensione (230-400V), mentre la media tensione (1 kV - 35 kV) è utilizzata per la fornitura di energia ad utenze più grandi e industriali. Trattandosi di contratto predisposto mediante formulario dal Creditore, era suo preciso onere riportare nel contratto l'indicazione espressa non solo della potenza impegnata, (44 kW), ma soprattutto della tensione di 20 kV ed evitare la contraddittoria, prima facie, dicitura “bassa tensione”. La presenza del dato “media tensione” sulle fatture non può costituire di per sè prova di un accordo, neppure tacito, né di una modifica approvata dall'utente, così come privo di rilevanza probatoria ai fini del presente giudizio il successivo contratto concluso con altro venditore ancorchè per il medesimo pod, non potendosi escludere un suo possibile potenziamento. Alla luce di quanto sopra e delle risultanze di causa pare opportuno concludersi che il contratto fosse di bassa tensione con conseguente applicazione della relativa previsione contrattuale riportata dall'art.
5.3 Condizioni Generali di fornitura, e ciò anche in base al principio della ragione più liquida. Consolidata giurisprudenza ha affermato infatti che -in aderenza all'art. 111 Cost. ed al principio della ragionevole durata del processo- è possibile per il giudicante invertire l'ordine logico della disamina delle questioni della causa, potendosi e dovendosi privilegiare la “ragione più liquida”: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione- anche se logicamente subordinata
- senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” (Cass. civ., sez. L, 28.05.2014, n. 12002; conf.: Cass. civ., sez. L, 19.08.2016 n. 17214). Tale inversione può riguardare anche le questioni pregiudiziali di rito, come statuito dalla Corte a Sezioni Unite: “applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" -desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cass. civ., SSUU., 8.05.2014, n. 9936; conf.: Cass. civ., sez. U, 18.11.2015 n. 25342). Giova precisare che la decisione della causa secondo il principio della “ragione più liquida” non determina giudicato sulle questioni preliminari non esaminate, per le quali si verifica “assorbimento improprio” (in questo senso: Cass. civ., sez.
6-L, 20.03.2015, n. 5724; conf.: Cass. civ., sez. 1, 17.03.2015 n. 5264). Ciò detto, questo Tribunale rileva, in ogni caso, che la complessa e farraginosa disciplina invocata dal creditore per la determinazione della penale contrattuale nel contratto a media tensione risulterebbe comunque portare ad una determinazione di penale eccessivamente onerosa (1500/mese), considerato che la spesa media mensile di era circa di € 830/850 al mese Pt_1
La circostanza sembrerebbe confermata anche dalla riduzione della domanda della convenuta in sede di prima udienza e ancora in sede di precisazione delle conclusioni Il Decreto dovrà quindi essere revocato, condannato al pagamento della Pt_1 minor somma di € 1500, il creditore nelle precisate conclusioni non ha formulato richiesta di interessi Quanto alle spese di lite, considerato l'accoglimento parziale della domanda, si ritiene possano ricorrere le altri gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese ex art. 92 cpc in base alla sentenza Corte Cost. 77/18
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il Decreto Ingiuntivo n. rg 12241-2022 emesso dal Tribunale di Milano condanna al pagamento di € 1500 Parte_1 Controparte_1 spese compensate
Milano, 05/09/2025
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia