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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
NRG 1699/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 19 Febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1699/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. MARUCCI BRUNO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
BELLASSAI DANIELA, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio l' , e ha chiesto di CP_1 “accertare l'illegittimità della richiesta di somme indebitamente percepite sull'assegno sociale n. 078-330004309910 Cat As,, per un importo complessivo di € 2.377,04 per il periodo gennaio 2024 ad aprile 2024 e per l'effetto dichiarare l'annullamento dell'indebito per la non ripetibilità delle somme richieste fino alla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione dell'indebito”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- che in data 20.03.2024, l' comunicava alla ricorrente, quanto CP_1 segue: “l'assegno sociale a n. 078-330004309910 Cat As, è stato ricalcolato a decorrere dal 1 gennaio 2024. Il ricalcolo comprende la: -Revoca della maggiorazione sociale;
-Revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legga 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione); -Titolarità di altra pensione;
Dal ricalcolo è derivato, fino al 30.04.2024 un debito a suo carico di euro 2.377,04” (cfr. doc. 2);
-che in data 17.04.2024, parte riorrente ha presentato ricorso amministrativo, chiedendo l'annullamento dell'indebito;
-che in data 09.05.2024, l' comunicava il rigetto del ricorso, CP_1 per la seguente motivazione: “l'indebito di cui trattasi deriva dal ricalcolo dell'Assegno sociale, a fronte del successivo conseguimento di titolarità della pensione di reversibilità, che avrebbe dovuto tempestivamente comunicare” (cfr. doc. 4);
Ciò premesso, parte ricorrente ha quindi chiesto di accertare la inesistenza dell'indebito e irripetibilità delle somme erogate dall' . CP_1
Parte ricorrente ha in particolare evidenziato che in caso di indebito assistenziale per sopravvenuta carenza dei requisiti diversi da quello sanitario, la Cassazione ha affermato il principio per cui l'indebito “è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento”. Parte ricorrente ha inoltre allegato che tutti i redditi posseduti dalla parte ricorrente erano conosciuti dall trattatndosi di CP_1 prestazione dallo stesso erogate. Sul punto, parte ricorrente ha dedotto che sia la riliquidazione della pensione sociale che l'avvenuto riconoscimento della pensione di reversibilità, sono state comunicate alla parte ricorrente, entrambe, in data
20.03.2024, con l'indebito sorto nel periodo antecedente, sicchè quest'ultima non avrebbe potuto comunicare la titolarità della prestazione di reversibilità in epoca antecedente.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto.
L' ha dedotto che a seguito del decesso del coniuge separato CP_1 in data 13.2023, la IG.ra produceva Persona_1 Parte_1
Domanda di pensione di reversibilità in data 18.12.2023 (All.), che veniva accolta con provvedimento datato 20.3.2024, per l'importo mensile lordo di ca. 673 euro (All.) In pari data (e dunque immediatamente), l'Istituto ha pertanto provveduto alla riliquidazione della prestazione di Assegno Sociale (AS) alla luce dei redditi di cui alla concessione della pensione di reversibilità, il che ha comportato il conguaglio di -2.377,04 euro, dando così avvio alla procedura di recupero.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del
19.02.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
Oggetto del presente giudizio è l'indebito assistenziale che si è generato sull'assegno sociale n. 078-330004309910 Cat As,, per un importo complessivo di € 2.377,04 per il periodo gennaio 2024 ad aprile 2024. Parte ricorrente ha allegato invero che tutti i redditi posseduti dalla parte ricorrente erano conosciuti dall' trattandosi di CP_1 prestazione dallo stesso erogate. Ha in particolare dedotto che sia la riliquidazione della pensione sociale che l'avvenuto riconoscimento della pensione di reversibilità, sono state comunicate alla parte ricorrente, entrambe, in data 20.03.2024, con l'indebito sorto nel periodo antecedente, sicchè quest'ultima non avrebbe potuto comunicare la titolarità della prestazione di reversibilità in epoca antecedente.
L' ha controdedotto che a seguito del decesso del coniuge CP_1 separato in data 13.2023, la IG.ra Persona_1 Parte_1 produceva Domanda di pensione di reversibilità in data
18.12.2023 (All.), che veniva accolta con provvedimento datato
20.3.2024, per l'importo mensile lordo di ca. 673 euro (All.) In pari data (e dunque immediatamente), l' ha pertanto CP_1 provveduto alla riliquidazione della prestazione di Assegno
Sociale (AS) alla luce dei redditi di cui alla concessione della pensione di reversibilità, il che ha comportato il conguaglio di -
2.377,04 euro, dando così avvio alla procedura di recupero.
Ciò premesso, la soluzione della controversia impone l'esame della disciplina delle prestazioni indebite di natura assistenziali.
Va premesso, in punto di diritto, che in tema d'indebito assistenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, la giurisprudenza di legittimità non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., avendo, per contro, sempre sostenuto che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento" (Cass., Sez. Lavoro, n.
29419 anno 2018).
Occorre premettere anche che il legislatore ha declinato in maniera diversa la disciplina dell'indebito assistenziale da quello previdenziale, per il quale sono contemplate particolari ipotesi di irripetibilità e di sanatorie.
La Giurisprudenza ha evidenziato che "nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica […] le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali" (Cass. civ. Sez. lavoro, 23-01- 2008, n.
1446). Ed infatti nel tempo si è andata articolando una composita disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento) (Cassazione civile, sent. Sez.
Lavoro n. 29419 anno 2018).
La disciplina della ripetibilità, pertanto, muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale. Ne discende che, se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari, le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno il D.L.
n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto
1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), la
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari).
In particolare, quest'ultima disposizione testualmente stabilisce, al comma 8, che: "In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi ) dispone l'immediata CP_1 sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assisti bile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Detta regola, dunque, ad una prima lettura, parrebbe imporre la retroattività della revoca delle provvidenze, e quindi, l'obbligo restitutorio del beneficiario, sin dalla data della visita di verifica, pur facendo salve le prestazioni conseguite tra il momento del venir meno del requisito sanitario e quello della esecuzione della visita di revisione.
E, tuttavia, la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha condivisibilmente smussato progressivamente l'apparente rigidità di tale principio, sforzandosi di contemperarlo con le primarie esigenze di tutela del legittimo affidamento del percipiente titolare della prestazione assistenziale.
La stessa Corte Costituzionale, con successive ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000, pur ribadendo come non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha sottolineato la necessità di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell'ente previdenziale, volendo la legge evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione" (Corte Cost., ordinanza n. 448/2000).
La disciplina sull'indebita erogazione di prestazioni assistenziali, in ciò allineandosi sempre più a quella in tema di indebito previdenziale, deve essere orientata a presidiare i dettami cristallizzati nell'art. 38, primo comma Cost., il quale rappresenta un'ineludibile "garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare " (C. cost. n. 39 del 1993 e n. 431 del 1993).
Sarebbe evidentemente lesivo dei richiamati principi di rango costituzionale, e, particolarmente, del dettato dell'art. 38 Cost., rivolgere a carico dell'assistito il comportamento silente e colposamente inerte dell'ente, autorizzando l'Istituto erogante a pretendere senza limiti di tempo la restituzione di prestazioni di natura assistenziale (e come tale verosimilmente fruite nella loro interezza dall'accipiens per il soddisfacimento di propri bisogni primari) che l'Istituto stesso ha colposamente erogato dopo l'avvenuto accertamento del venir meno del requisito sanitario non prestando osservanza ai precisi obblighi di tempestiva sospensione e formale revoca del beneficio imposti dalla richiamata legislazione di settore.
Deve concludersi che l'unica interpretazione teleologicamente allineata al rispetto dei postulati costituzionali ed alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Consulta con l'ordinanza n. 448/2000
è quella secondo cui il dettato testuale del comma 8 dell'art. 37 della legge n. 448 del 1998 nel momento in cui prevede che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, debba essere disposta una sospensione “immediata” dell'erogazione del beneficio in godimento, e l'adozione, entro i novanta giorni successivi, del provvedimento di revoca delle provvidenze economiche, ponga anche delle precise condizioni per la ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, nel senso che l'inosservanza di tali obblighi (salva la dimostrazione da parte dell'Istituto del dolo del percipiente) rende non indebita la perdurante percezione delle prestazioni assistenziali operate dopo la visita di revisione e fino all'effettivo momento nel quale la revoca venga formalmente comunicata o l'erogazione della prestazione corrispondentemente interrotta, poiché genera una situazione di affidamento di buona fede nel percettore della prestazione assistenziale (cfr. Cass., Sez. Lavoro, n. 29419 anno
2018).
Da ultimo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 4668 del
22.02.2021, e già prima con l'ordinanza n. 13223 del 30.06.2020, ha affermato che “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
”accipiens” come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale (cfr. anche Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del
09/11/2018)” ed anche la maggiorazione sociale di cui si discute è una prestazione assistenziale.
Ciò premesso, nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che sia la riliquidazione della pensione sociale che l'avvenuto riconoscimento della pensione di reversibilità, sono state comunicate alla parte ricorrente, entrambe, in data 20.03.2024, con l'indebito sorto nel periodo antecedente, sicchè quest'ultima non avrebbe potuto comunicare la titolarità della prestazione di reversibilità in epoca antecedente. Peraltro, nella specie si trattava di redditi derivanti esclusivamente da prestazioni pensionistiche.
Pertanto, non possono esservi dubbi sulla buona fede della parte ricorrente e sull'affidamento della stesso, avendo l' CP_1 corrisposto la prestazione nonostante fosse ben a conoscenza della suasituazione reddituale.
Alla luce della normativa attualmente vigente e dell'elaborazione giurisprudenziale in materia, in tal caso sussisterebbero i presupposti affinchè sia dichiarato l'annullamento dell'accertamento dell'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens per il periodo antecedente alla data della comuncazione del 20.03.2024.
Infatti, come detto, la situazione reddituale della parte ricorrente era conosciuta e/o conoscibile dall' trattandosi di redditi CP_1 derivanti unicamente ed esclusivamente da prestazioni pensionistiche, sicchè, non possono esservi dubbi sulla buona fede della ricorrente e sull'affidamento della stesso, avendo l' CP_1 corrisposto la prestazione nonostante fosse a conoscenza della situazione reddituale.
Peraltro, per completezza, non può ritenersi provato il dolo della parte ricorrente, peraltro neppure allegato dall' . CP_1
Come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito
(come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Come detto, per mera completezza, come detto, la giurisprduenza più recente è nel senso di ritenerse che l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens (Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 dei 2018). Prtanto, nel caso di specie, poiché l' ha chiesto la restituzione di quanto pagato dal CP_1 gennaio 2024 ad aprile 2024, con provvedimento datato
20.03.2024, le somme indebite corrisposte dall' prima del CP_1
20.03.2024, devono essere dichiarate irripetibili.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio della soccombenza, e possono essere compensate per un quarto, stante l'esito del giudizio, e la restante parte non compensata è posta in capo all' e liquidata come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa Parte_1 CP_1 iscritta al n. 1699/2024 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda e eccezione:
- Accerta e dichiara l'irripetibilità delle somme richieste dall' CP_1
e indebitamente percepite sull'Assegno sociale n. 078-
330004309910 Cat As. per il periodo dal gennaio 2024 al
20.03.2024, e per l'effetto dichiara la irripetibilità delle somme richieste e relativa al periodo dal gennaio 2024 al 20.03.2024, con condanna dell' a restituire le somme eventualmente recuperate CP_1 mediante trattenute sulle pensioni;
-Respinge per il resto il ricorso;
-Compensa le spese di lite per un quarto e condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite non compensate, che si liquidano in euro 665,00, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 24 Febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 19 Febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1699/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. MARUCCI BRUNO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
BELLASSAI DANIELA, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio l' , e ha chiesto di CP_1 “accertare l'illegittimità della richiesta di somme indebitamente percepite sull'assegno sociale n. 078-330004309910 Cat As,, per un importo complessivo di € 2.377,04 per il periodo gennaio 2024 ad aprile 2024 e per l'effetto dichiarare l'annullamento dell'indebito per la non ripetibilità delle somme richieste fino alla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione dell'indebito”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- che in data 20.03.2024, l' comunicava alla ricorrente, quanto CP_1 segue: “l'assegno sociale a n. 078-330004309910 Cat As, è stato ricalcolato a decorrere dal 1 gennaio 2024. Il ricalcolo comprende la: -Revoca della maggiorazione sociale;
-Revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legga 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione); -Titolarità di altra pensione;
Dal ricalcolo è derivato, fino al 30.04.2024 un debito a suo carico di euro 2.377,04” (cfr. doc. 2);
-che in data 17.04.2024, parte riorrente ha presentato ricorso amministrativo, chiedendo l'annullamento dell'indebito;
-che in data 09.05.2024, l' comunicava il rigetto del ricorso, CP_1 per la seguente motivazione: “l'indebito di cui trattasi deriva dal ricalcolo dell'Assegno sociale, a fronte del successivo conseguimento di titolarità della pensione di reversibilità, che avrebbe dovuto tempestivamente comunicare” (cfr. doc. 4);
Ciò premesso, parte ricorrente ha quindi chiesto di accertare la inesistenza dell'indebito e irripetibilità delle somme erogate dall' . CP_1
Parte ricorrente ha in particolare evidenziato che in caso di indebito assistenziale per sopravvenuta carenza dei requisiti diversi da quello sanitario, la Cassazione ha affermato il principio per cui l'indebito “è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento”. Parte ricorrente ha inoltre allegato che tutti i redditi posseduti dalla parte ricorrente erano conosciuti dall trattatndosi di CP_1 prestazione dallo stesso erogate. Sul punto, parte ricorrente ha dedotto che sia la riliquidazione della pensione sociale che l'avvenuto riconoscimento della pensione di reversibilità, sono state comunicate alla parte ricorrente, entrambe, in data
20.03.2024, con l'indebito sorto nel periodo antecedente, sicchè quest'ultima non avrebbe potuto comunicare la titolarità della prestazione di reversibilità in epoca antecedente.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto.
L' ha dedotto che a seguito del decesso del coniuge separato CP_1 in data 13.2023, la IG.ra produceva Persona_1 Parte_1
Domanda di pensione di reversibilità in data 18.12.2023 (All.), che veniva accolta con provvedimento datato 20.3.2024, per l'importo mensile lordo di ca. 673 euro (All.) In pari data (e dunque immediatamente), l'Istituto ha pertanto provveduto alla riliquidazione della prestazione di Assegno Sociale (AS) alla luce dei redditi di cui alla concessione della pensione di reversibilità, il che ha comportato il conguaglio di -2.377,04 euro, dando così avvio alla procedura di recupero.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del
19.02.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
Oggetto del presente giudizio è l'indebito assistenziale che si è generato sull'assegno sociale n. 078-330004309910 Cat As,, per un importo complessivo di € 2.377,04 per il periodo gennaio 2024 ad aprile 2024. Parte ricorrente ha allegato invero che tutti i redditi posseduti dalla parte ricorrente erano conosciuti dall' trattandosi di CP_1 prestazione dallo stesso erogate. Ha in particolare dedotto che sia la riliquidazione della pensione sociale che l'avvenuto riconoscimento della pensione di reversibilità, sono state comunicate alla parte ricorrente, entrambe, in data 20.03.2024, con l'indebito sorto nel periodo antecedente, sicchè quest'ultima non avrebbe potuto comunicare la titolarità della prestazione di reversibilità in epoca antecedente.
L' ha controdedotto che a seguito del decesso del coniuge CP_1 separato in data 13.2023, la IG.ra Persona_1 Parte_1 produceva Domanda di pensione di reversibilità in data
18.12.2023 (All.), che veniva accolta con provvedimento datato
20.3.2024, per l'importo mensile lordo di ca. 673 euro (All.) In pari data (e dunque immediatamente), l' ha pertanto CP_1 provveduto alla riliquidazione della prestazione di Assegno
Sociale (AS) alla luce dei redditi di cui alla concessione della pensione di reversibilità, il che ha comportato il conguaglio di -
2.377,04 euro, dando così avvio alla procedura di recupero.
Ciò premesso, la soluzione della controversia impone l'esame della disciplina delle prestazioni indebite di natura assistenziali.
Va premesso, in punto di diritto, che in tema d'indebito assistenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, la giurisprudenza di legittimità non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., avendo, per contro, sempre sostenuto che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento" (Cass., Sez. Lavoro, n.
29419 anno 2018).
Occorre premettere anche che il legislatore ha declinato in maniera diversa la disciplina dell'indebito assistenziale da quello previdenziale, per il quale sono contemplate particolari ipotesi di irripetibilità e di sanatorie.
La Giurisprudenza ha evidenziato che "nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica […] le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali" (Cass. civ. Sez. lavoro, 23-01- 2008, n.
1446). Ed infatti nel tempo si è andata articolando una composita disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento) (Cassazione civile, sent. Sez.
Lavoro n. 29419 anno 2018).
La disciplina della ripetibilità, pertanto, muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale. Ne discende che, se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari, le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno il D.L.
n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto
1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), la
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari).
In particolare, quest'ultima disposizione testualmente stabilisce, al comma 8, che: "In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi ) dispone l'immediata CP_1 sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assisti bile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Detta regola, dunque, ad una prima lettura, parrebbe imporre la retroattività della revoca delle provvidenze, e quindi, l'obbligo restitutorio del beneficiario, sin dalla data della visita di verifica, pur facendo salve le prestazioni conseguite tra il momento del venir meno del requisito sanitario e quello della esecuzione della visita di revisione.
E, tuttavia, la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha condivisibilmente smussato progressivamente l'apparente rigidità di tale principio, sforzandosi di contemperarlo con le primarie esigenze di tutela del legittimo affidamento del percipiente titolare della prestazione assistenziale.
La stessa Corte Costituzionale, con successive ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000, pur ribadendo come non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha sottolineato la necessità di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell'ente previdenziale, volendo la legge evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione" (Corte Cost., ordinanza n. 448/2000).
La disciplina sull'indebita erogazione di prestazioni assistenziali, in ciò allineandosi sempre più a quella in tema di indebito previdenziale, deve essere orientata a presidiare i dettami cristallizzati nell'art. 38, primo comma Cost., il quale rappresenta un'ineludibile "garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare " (C. cost. n. 39 del 1993 e n. 431 del 1993).
Sarebbe evidentemente lesivo dei richiamati principi di rango costituzionale, e, particolarmente, del dettato dell'art. 38 Cost., rivolgere a carico dell'assistito il comportamento silente e colposamente inerte dell'ente, autorizzando l'Istituto erogante a pretendere senza limiti di tempo la restituzione di prestazioni di natura assistenziale (e come tale verosimilmente fruite nella loro interezza dall'accipiens per il soddisfacimento di propri bisogni primari) che l'Istituto stesso ha colposamente erogato dopo l'avvenuto accertamento del venir meno del requisito sanitario non prestando osservanza ai precisi obblighi di tempestiva sospensione e formale revoca del beneficio imposti dalla richiamata legislazione di settore.
Deve concludersi che l'unica interpretazione teleologicamente allineata al rispetto dei postulati costituzionali ed alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Consulta con l'ordinanza n. 448/2000
è quella secondo cui il dettato testuale del comma 8 dell'art. 37 della legge n. 448 del 1998 nel momento in cui prevede che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, debba essere disposta una sospensione “immediata” dell'erogazione del beneficio in godimento, e l'adozione, entro i novanta giorni successivi, del provvedimento di revoca delle provvidenze economiche, ponga anche delle precise condizioni per la ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, nel senso che l'inosservanza di tali obblighi (salva la dimostrazione da parte dell'Istituto del dolo del percipiente) rende non indebita la perdurante percezione delle prestazioni assistenziali operate dopo la visita di revisione e fino all'effettivo momento nel quale la revoca venga formalmente comunicata o l'erogazione della prestazione corrispondentemente interrotta, poiché genera una situazione di affidamento di buona fede nel percettore della prestazione assistenziale (cfr. Cass., Sez. Lavoro, n. 29419 anno
2018).
Da ultimo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 4668 del
22.02.2021, e già prima con l'ordinanza n. 13223 del 30.06.2020, ha affermato che “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
”accipiens” come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale (cfr. anche Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del
09/11/2018)” ed anche la maggiorazione sociale di cui si discute è una prestazione assistenziale.
Ciò premesso, nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che sia la riliquidazione della pensione sociale che l'avvenuto riconoscimento della pensione di reversibilità, sono state comunicate alla parte ricorrente, entrambe, in data 20.03.2024, con l'indebito sorto nel periodo antecedente, sicchè quest'ultima non avrebbe potuto comunicare la titolarità della prestazione di reversibilità in epoca antecedente. Peraltro, nella specie si trattava di redditi derivanti esclusivamente da prestazioni pensionistiche.
Pertanto, non possono esservi dubbi sulla buona fede della parte ricorrente e sull'affidamento della stesso, avendo l' CP_1 corrisposto la prestazione nonostante fosse ben a conoscenza della suasituazione reddituale.
Alla luce della normativa attualmente vigente e dell'elaborazione giurisprudenziale in materia, in tal caso sussisterebbero i presupposti affinchè sia dichiarato l'annullamento dell'accertamento dell'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens per il periodo antecedente alla data della comuncazione del 20.03.2024.
Infatti, come detto, la situazione reddituale della parte ricorrente era conosciuta e/o conoscibile dall' trattandosi di redditi CP_1 derivanti unicamente ed esclusivamente da prestazioni pensionistiche, sicchè, non possono esservi dubbi sulla buona fede della ricorrente e sull'affidamento della stesso, avendo l' CP_1 corrisposto la prestazione nonostante fosse a conoscenza della situazione reddituale.
Peraltro, per completezza, non può ritenersi provato il dolo della parte ricorrente, peraltro neppure allegato dall' . CP_1
Come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito
(come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Come detto, per mera completezza, come detto, la giurisprduenza più recente è nel senso di ritenerse che l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens (Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 dei 2018). Prtanto, nel caso di specie, poiché l' ha chiesto la restituzione di quanto pagato dal CP_1 gennaio 2024 ad aprile 2024, con provvedimento datato
20.03.2024, le somme indebite corrisposte dall' prima del CP_1
20.03.2024, devono essere dichiarate irripetibili.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio della soccombenza, e possono essere compensate per un quarto, stante l'esito del giudizio, e la restante parte non compensata è posta in capo all' e liquidata come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa Parte_1 CP_1 iscritta al n. 1699/2024 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda e eccezione:
- Accerta e dichiara l'irripetibilità delle somme richieste dall' CP_1
e indebitamente percepite sull'Assegno sociale n. 078-
330004309910 Cat As. per il periodo dal gennaio 2024 al
20.03.2024, e per l'effetto dichiara la irripetibilità delle somme richieste e relativa al periodo dal gennaio 2024 al 20.03.2024, con condanna dell' a restituire le somme eventualmente recuperate CP_1 mediante trattenute sulle pensioni;
-Respinge per il resto il ricorso;
-Compensa le spese di lite per un quarto e condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite non compensate, che si liquidano in euro 665,00, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 24 Febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore