Ordinanza cautelare 3 dicembre 2025
Sentenza breve 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 25/03/2026, n. 5538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5538 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05538/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13593/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13593 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Savasta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di esclusione dal concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato provenienti dalla vita civile (art. 1 lett. A del bando di concorso indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025), comunicato a mani in data 21 agosto 2025 e conseguente al giudizio di non idoneità della commissione per la prova di accertamento effettuata presso il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale di sanità dal 19 al 21 agosto 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. IO NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato dinanzi a questo Tribunale il provvedimento del 21 agosto 2025 con il quale è stato escluso dal concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con d.C.P. del 22 aprile 2025, in quanto giudicato “non idoneo” all’accertamento dei requisiti psico-attitudinali.
2. Il Ministero dell’Interno si è costituito e ha eccepito, in rito, l’irricevibilità del ricorso, in quanto notificato in data 6 novembre 2025 e, quindi, oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento avvenuta il 21 agosto 2025, e, nel merito, la sua infondatezza.
3. Con ordinanza del 3 dicembre 2025, n. 6779, il Collegio, respingendo l’eccezione di irricevibilità per essere stato il ricorso notificato all’Avvocatura generale dello Stato in data 28 ottobre 2025 e rilevando talune contraddizioni nei giudizi espressi dagli organi selettori, ha accolto la domanda cautelare ai fini della ripetizione del colloquio attitudinale con una commissione in diversa composizione.
4. L’amministrazione resistente ha depositato in data 7 gennaio 2026 il provvedimento con il quale il sig. -OMISSIS- è stato giudicato in data 18 dicembre 2025, in ottemperanza all’ordinanza n. 6779/2025, ancora una volta non idoneo in attitudine.
5. Il ricorrente ha depositato memoria in data 12 marzo 2026 per segnalare di non aver impugnato la sopravvenuta esclusione e di non avere più interesse al giudizio (avendo anche vinto altro concorso), insistendo per la condanna della p.a. al pagamento delle spese di lite.
6. Alla camera di consiglio del 24 marzo 2026, previo avviso alle parti della possibile adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è passata in decisione.
7. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. La richiesta del ricorrente, pur priva delle formalità previste dall’art. 84, c. 1, 2 e 3, c.p.a. per la definizione di una rituale rinuncia, attesta, comunque, il venir meno di una condizione dell’azione, nella specie dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5457), sicché a questo giudice non resta, in forza del principio dispositivo che regola anche il processo amministrativo, che definire il giudizio coerentemente con tale evidenza, dichiarandone l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
9. Considerata la natura e l’andamento della controversia e la particolarità delle questioni trattate, le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG PP AN, Presidente FF
Caterina Lauro, Referendario
IO NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NO | AG PP AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.