Articolo 1 della Legge 15 luglio 1966, n. 560
Articolo 2
Versione
10 agosto 1966
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Versione
8 novembre 1989
Art. 1.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni e' autorizzato a concedere contributi, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, in favore di Enti ed Istituti che svolgano attivita' scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni. ((1))
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La L. 25 ottobre 1989, n. 355 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "I contributi annui che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato a concedere in favore di enti ed istituti che svolgono attivita' scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni, previsti dall' articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 560 , per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, sono elevati, a partire dall'anno finanziario 1989, a lire 200 milioni".
Entrata in vigore il 8 novembre 1989