Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/05/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 775 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. CATALANOTTI CATERINA ed elettivamente domiciliato in VIA
MAZZINI 46, ALCAMO
-ricorrente- contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO:assegno sociale.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 17/04/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 07/05/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' , chiedendo la condanna dell'ente di previdenza al CP_2
pagamento dell'assegno sociale, la cui domanda del 5/5/2023 era stata rigettata con nota dell'Istituto dell'11/5/2023 per insussistenza dello stato di bisogno.
L' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_2
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, evidenziando che il ricorrente aveva presentato domanda amministrativa dopo un breve lasso di tempo rispetto alla separazione dei coniugi, (decreto omologa del Tribunale di
Trapani in data 7/3/2023) avvenuta con rinuncia all'assegno di mantenimento a
1
continuavano a risultare all'anagrafe abitanti allo stesso indirizzo per omessa verifica della polizia municipale.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto infra.
Ai fini del decidere, va preliminarmente richiamato il quadro normativo di riferimento:
l'art. 3, commi 6,7 della Legge n. 335/1995 dispone che “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo
2 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. (Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”).
L'Istituto ha rigettato la domanda amministrativa con la seguente motivazione
“non esiste lo stato di bisogno economico , come e' stato dichiarato nel ricorso congiunto, allegato alla sentenza di separazione, dove e' dichiarato da entrambi gli ex coniugi, in data 21/12/2022, quanto segue: "Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare al mantenimento reciproco”.
Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità (Cass. ordinanza sez. VI - L, n.
23305 del 26 luglio 2022, conf. 6 ottobre 2022, n. 29109), ha precisato che la prestazione in esame è concessa ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età e versino nelle previste situazioni reddituali, non risultando altri requisiti imposti dalla norma, e lo stato di bisogno, lungi dall'essere previsto come clausola residuale, è presunto iuris et de iure dal legislatore sulla base delle [sole] soglie reddituali.
Non essendoci contestazione sulla soglia reddituale, restano irrilevanti, come indice di autosufficienza economica, i redditi potenziali non percepiti di qualsiasi natura, e quindi anche per effetto di rinuncia ad essi (all'assegno di mantenimento).
3 In altre parole, il presupposto della prestazione è costituito dallo stato di bisogno, individuato attraverso il parametro legale del reddito, non rilevando eventuali fatti che quel bisogno hanno determinato.
Peraltro, in caso di doloso depauperamento del patrimonio, di recente Cass. Sez.
L, Sentenza n. 24954 del 2021, ha affermato "Nè ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina".
La documentazione prodotta dall' , ossia l'estratto ANPR non prova la CP_2
medesima residenza dei coniugi, ma soltanto la condizione di coniugato in capo a ciascuno dei coniugi. ma ciò può essere dettato da un mancato aggiornamento dei dati dell'anagrafe del comune rispetto al registro dello stato civile dove va annotata l'intervenuta separazione.
In altri termini, l'estratto non è prova sufficiente della coabitazione perchè non reca l'indirizzo di residenza che si assume comune.
Rimane da valutare se il breve lasso di tempo intervenuto tra la separazione personale dei coniugi e la domanda dell'assegno (circa due mesi) possa costituire indice presuntivo di una condotta fraudolenta.
Ritiene il Decidente che, contrariamente all'assunto della Corte d'appello di
Palermo di cui alla sentenza n.376/2025, prodotta dall' , che ha valorizzato CP_2
tale elemento, non possa invece ritenersi che la domanda di prestazione possa costituire espressione [non credibile] di un “nuovo” £improvviso e imprevedibile” stato di bisogno, bensì espressiva delle mutate condizioni personali per effetto del disgregarsi della famiglia, il che, come noto, determina la perdita dei benefici di “mensa e di tetto”, che è un fatto che ordinariamente
4 provoca l'emersione del bisogno in precedenza sopperito proprio con la permanenza nella famiglia.
Quindi, in assenza di ulteriori elementi (la cui prova incombe sull' ) sulla CP_2
condotta asseritamente fraudolenta, e in assenza di elementi dirimenti in ordine alla condivisione dei redditi dei coniugi pur dopo l'avvenuta separazione, non essendo stata provata la continuazione/ripresa della convivenza nella stessa casa di abitazione, deve valutarsi il solo reddito del richiedente (pacificamente pari a zero).
In conclusione, deve affermarsi che, allo scopo di verificare la spettanza dell'assegno in esame, occorre dare rilievo soltanto allo stato di bisogno effettivo, da accertarsi sulla base delle norme di legge, vale a dire esclusivamente attraverso la verifica dei redditi sulla base della dichiarazione presentata all'atto della domanda.
Diversamente, si avrebbe l'effetto di introdurre in modo surrettizio un ulteriore requisito, non previsto a livello normativo, consistente nell'obbligo da parte del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato.
In definitiva, provato lo stato di bisogno del ricorrente e rimasta priva di prova la condotta fraudolenta dedotta dall' , la domanda va accolta con condanna CP_2
dell al pagamento della prestazione dalla domanda amministrativa. CP_1
Le spese di lite possono compensarsi integralmente in ragione della controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara il diritto della ricorrente all'assegno sociale dalla domanda amministrativa e condanna l' al pagamento dei relativi ratei. CP_2
2. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Trapani, 15/05/2025 Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
5