Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1956, n. 1452
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6 gennaio 1957
Art. 1. Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274 , concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , in materia di acquisto di armi e di materie esplodenti, con le seguenti modificazioni:
All'ultimo capoverso dell'art. 1, dopo le parole "L'acquirente" sono inserite le parole "o cessionario".
L'art. 2 e' soppresso.
All'ultimo capoverso dell'art. 3, dopo le parole "L'acquirente" sono inserite le parole "o cessionario".
Dopo l'art. 4 e' aggiunto il seguente art. 4-bis:
Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle armi ad aria compressa, alle pistole e carabine Flobert e munizioni relative; non si applicano altresi' alle munizioni relative alle armi da caccia.

Entrata in vigore il 6 gennaio 1957