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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 175 del ruolo generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza collegiale dell'8,10,2024
PROMOSSA DA
, con l'Avv. GIANLUCA ORIOLI ed elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA TRENTO, 72 - STRADELLA (PV)
-Appellante-
CONTRO
, con l'Avv. FABIO CALLEGARI ed elettivamente domiciliato in VIA G. CP_1
MAZZINI, 6 - PIACENZA
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Piacenza n. 512/2022, depositata il 11/10/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, titolare dell'omonima impresa individuale, proponeva opposizione Parte_1 avverso il Decreto ingiuntivo n. 1322/17 emesso dal Tribunale di Piacenza, in favore di
[...] , quale titolare dell'impresa individuale commercio all'ingrosso di CP_1 CP_1 bestiame vivo”, per l'importo di € 23.930,06, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la vendita di animali vivi, come meglio descritti e specificati nelle fatture commerciali azionate in via monitoria e concludeva per l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del Decreto ingiuntivo impugnato, eccependo, a sostegno della propria domanda, l'insussistenza del credito azionato, allegando pagamenti effettuati mediante assegni bancari.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1 concludendo per il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, evidenziando come l'opponente avesse prodotto solo la matrice degli assegni senza fornire alcuna precisa imputazione degli asseriti pagamenti.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c.. ed, all'udienza di discussione dei mezzi di prova, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale rigettava l'opposizione e confermava il Decreto ingiuntivo opposto, condannando alla rifusione delle Parte_1 spese di lite.
Osservava, infatti, il primo Giudice che la convenuta opposta aveva assolto al proprio onere probatorio in ordine alla sussistenza del credito azionato in via monitoria producendo le fatture di vendita, che risultavano dal Registro Iva vendite dell'Impresa individuale, debitamente autenticato dal notaio oltre alla diffida di pagamento con contestuale costituzione in Persona_1 mora dell'opponente. Inoltre, la consegna del bestiame indicato nelle fatture azionate in via monitoria costituiva una circostanza pacifica poiché non contestata dal e per tale via, la stessa risultava Parte_1 provata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. Ed invero, l'opponente non aveva sollevato alcuna contestazione in ordine al rapporto contrattuale intercorso con l'impresa o alla corretta esecuzione della prestazione oggetto CP_1 della pretesa creditoria ed aveva eccepito l'estinzione dell'obbligazione di pagamento per effetto degli assegni dallo stesso prodotti con l'atto di citazione senza però fornire alcun elemento per imputare tali pagamenti al credito fatto valere dall'opposto alla luce della circostanza – anch'essa incontestata – dell'esistenza di più crediti vantati da quest'ultimo nei confronti del non Parte_1 solo per la fornitura di capi di bestiame.
Viceversa, gravava sul debitore opponente l'onere di dimostrare, con precisione e puntualità, il collegamento tra il credito azionato e gli assegni da loro emessi, solo a tanto conseguendo l'estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni. Tuttavia, il Tribunale riteneva che l'opponente non avesse dimostrato di avere eseguito dei pagamenti con efficacia estintiva del credito oggetto della pretesa monitoria, posto che alcuni assegni bancari erano stati emessi in epoca precedente rispetto alle forniture in questione oppure da terzi soggetti.
Era, quindi, onere del debitore, nel momento in cui aveva eseguito gli asseriti pagamenti, richiedere al creditore di rilasciare una quietanza facendone annotazione sul titolo, ove questo non fosse stato restituito al debitore;
circostanza non avvenuta nel caso di specie.
Né, in mancanza di una dichiarazione di imputazione risalente al momento del pagamento, la prova poteva ritenersi raggiunta tramite le matrici di assegno prodotte in giudizio dall'opponente che, a prescindere dalla contestata valenza probatoria delle stesse, risultavano inidonee a provare l'esistenza di pagamenti imputabili alla pretesa creditoria fatta valere in giudizio dal in CP_1 mancanza di prova del titolo del pagamento effettuato e della sua precisa coincidenza col credito del quale era stato intimato il pagamento con il decreto ingiuntivo impugnato.
Avverso detta pronuncia proponeva appello , insistendo per Parte_1 l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del D.i. opposto. Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto del gravame e la CP_1 conferma dell'impugnata Sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo si lamenta erroneità della Sentenza nella parte in cui ha dichiarato che non ha provato l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) della pretesa Parte_1 creditoria di - violazione dei disposti degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. – CP_1 nonché errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.
L'onere probatorio richiesto dal Tribunale, ad avviso dell'appellante, costituirebbe a tutti gli effetti una probatio diabolica, fuori dalla portata di qualunque parte debitrice che si accinga ad onorare in tutto o in parte uno o più debiti attraverso la dazione in pagamento di più assegni bancari.
Il Giudice di prime cure, inoltre, non si sarebbe avveduto che la difesa del oltre Parte_1 alle matrici, aveva prodotto tutti i relativi assegni (in copia) messi a disposizione dagli istituti di credito all'uopo interpellati da parte del Parte_1
Quindi, non vi può essere dubbio alcuno sul fatto che il i pagamenti in esame li Parte_1 abbia effettuati concretamente, non asseritamente;
si può discutere tutt'al più sul fatto che egli non li abbia espressamente imputati a deconto di una specifica fattura ma i pagamenti effettuati da devono ritenersi comprovati per tabulas, dal momento che, con la memoria istruttoria Parte_1 datata 06/09/2018, la difesa dell'opponente ha prodotto copie di assegni bancari ed estratti conto attestanti l'intervenuto pagamento di tutte le fatture azionate dalla convenuta opposta, dando così prova documentale dell'intervenuta causa estintiva dell'obbligazione di pagamento sorta in seguito alla fornitura di bestiame per cui a causa.
La difesa del RO non ha mai contestato i predetti pagamenti (che devono quindi considerarsi riconosciuti ed ammessi), limitandosi a sostenere che essi non sarebbero imputabili alle transazioni in esame, bensì ad altri rapporti commerciali intercorsi negli anni fra le parti in causa, ripromettendosi di darne prova nel corso del giudizio (cfr. Memoria ex art 183 comma 6, n. 1 c.p.c. del 07/07/2018).
Ciò nonostante, la difesa avversaria non solo non è stata in grado di indicare una sola transazione di questo genere, ma neppure ha prodotto un solo documento attestante l'esistenza di altri e diversi rapporti commerciali con . Parte_1
Nel corso del giudizio non vi è stata alcuna contestazione da parte della difesa del CP_1 circa la sussistenza dei predetti pagamenti, che devono quindi considerarsi tutti quanti ammessi e comprovati;
viceversa, l'obiezione che essi siano imputabili ad altre transazioni si è rivelata inconsistente, dal momento che, è bene ripeterlo, la difesa avversaria non solo non è stata in grado di indicare una sola transazione di questo genere, ma neppure ha prodotto un solo documento attestante l'esistenza di altri e diversi rapporti commerciali con l'opponente, circostanza che, peraltro, l'opponente ha sempre contestato. Sarebbe bastato al esibire tutte le (altre, presunte) fatture emesse a seguito CP_1 dell'incasso delle somme portate dagli assegni prodotti dal per smentire la tesi Parte_1 difensiva di quest'ultimo, invece il non ha dato prova di alcuna ulteriore fornitura e/o di altri CP_1 rapporti contrattuali intercorsi col ragion per cui non vi era motivo di non imputare Parte_1 tutti gli assegni prodotti in pagamento della pretesa creditoria in esame.
Il fatto che non vi è esatta corrispondenza fra gli importi delle fatture emesse dal e gli CP_1 assegni dati in pagamento dal è dovuto al fatto che la prassi invalsa tra le parti nei Parte_1 lunghi anni delle relazioni commerciali intercorse tra le medesime prevedeva una costante dazione di assegni da parte del in favore del da imputarsi di volta in volta alle varie Parte_1 CP_1 forniture di bestiame che si susseguivano nel tempo. Infatti, come si può notare scorrendo la documentazione prodotta nel fascicolo d'ufficio da entrambi i procuratori costituiti, non vi è una sola fattura menzionata dal che sia stata CP_1 integralmente pagata in unica soluzione, con un titolo ad essa formalmente imputato. L'appellante ammette che la sua gestione dei pagamenti non era la più lineare, tanto che in alcune occasioni taluni pagamenti venivano effettuati dal conto corrente intestato alla madre del
. Parte_1 Persona_2
Se però tale condotta costituisce in qualche modo una negligenza, la responsabilità deve necessariamente ricadere in capo ad entrambi i contraenti e non in via esclusiva a danno del la contabilità del prevedeva l'emissione di fatture che si susseguivano nel Parte_1 CP_1 tempo in base alle forniture di bestiame effettuate, in occasione delle quali il Parte_1 provvedeva ad anticipare o far seguire la consegna di titoli a deconto del debito in continuo aggiornamento.
A tal proposito, se il credito del fosse effettivo, vi sarebbe da interrogarsi sul motivo CP_1 per cui il medesimo ha atteso quasi dieci anni (la prima fattura azionata è del 30/09/2007, mentre il ricorso per ingiunzione di pagamento è del 06/10/2017) per far valere i propri diritti, senza aver mai richiesto al il pagamento di fatture così risalenti nel tempo. Parte_1
In ogni caso, i pagamenti effettuati dal al sono effettivi, non fittizi;
sono Parte_1 CP_1 transitati soldi veri e il li ha sempre ricevuti ed incassati, anche quelli provenienti dalla CP_1 madre dell'appellante, così che sarebbe ingiusto condannare l'appellante a pagare nuovamente somme già da tempo corrisposte attraverso assegni bancari, consegnati ed onorati (non uno solo è rimasto insoluto) dal 2007 fino al 2012, così come è ingiusto affermare che il è debitore Parte_1 del per la somma complessiva di € 23.930,06, nonostante si sia dimostrato da un lato che lo CP_1 stesso ha consegnato al creditore assegni (tutti andati a buon fine) sufficienti a colmare il credito azionato e dall'altro che non sussistono tra i medesimi altri rapporti ai quali imputare i predetti titoli. L'appello è fondato. La stessa difesa dell'appellato ha ammesso che “I rapporti intercorrenti fra le imprese individuali e hanno generato un valore di fatturato negli anni pari ad Euro CP_1 Parte_1
92.290,26 come risulta dalle schede contabili prodotte in giudizio da questa difesa (cfr. doc. B_01_05)” (pag. 3 comparsa di costituzione , sostenendo, tuttavia, che di tale complessivo CP_1 importo sarebbe rimasta impagata la somma di € 23.930,06. Dal canto suo, il ha dato prova di tutti i pagamenti effettuati nell'arco temporale Parte_1 del rapporto commerciale in esame allegando assegni bancari per la somma complessiva pari ad € 95.280,00, relative a tutte le forniture di bestiame da parte del che avevano avuto inizio ben CP_1 prima della data portata dalla più risalente tra le fatture prodotte da quest'ultimo.
Tuttavia il ribatteva, sostenendo che degli assegni prodotti dal debitore, € 6.000,00 CP_1 erano stati emessi in data anteriore alle fatture sottese all'ingiunzione di pagamento ed € 29.750,00 erano stati emessi da parte di un soggetto terzo al giudizio. Replicava il che, riguardo al primo punto egli aveva prodotto tutti gli assegni Parte_1 relativi al rapporto commerciale intrattenuto con il compresi quelli emessi in data anteriore CP_1 all'ingiunzione, mentre riguardo alla seconda obiezione che, nel corso degli anni, alcuni pagamenti erano stati effettuati dal conto corrente intestato a sua madre, . Persona_2
Vale, quindi, analizzare i dati probatori oggettivi: il ha prodotto, oltre che copia Parte_1 degli estratti conto e delle matrici, anche copia di tutti gli assegni versati a , che CP_1 risultano effettivamente bancati dallo stesso, ivi compresi quelli provenienti dal conto corrente della
; viceversa, il RO non ha mai fornito prova che vi fossero autonomi e distinti Persona_2 rapporti commerciali con e, quindi, deve ritenersi del tutto plausibile che i Persona_2 pagamenti effettuati dalla stessa fossero fatti in vece del figlio, non essendo stato neppure dedotto alcun motivo per cui la avrebbe dovuto emettere assegni per quasi 30.000 € in favore di Per_2 un soggetto sconosciuto.
Peraltro, le somme pagate dalla (€ 29.750), si riferiscono ad un importo Per_2 comunque superiore a quello azionato in monitorio (€ 23.930,06) e, quindi, non si comprende, né il lo spiega, per quale ragione avrebbe richiesto il pagamento per un importo inferiore a quello CP_1 contestato o, comunque, asseritamente non riferibile all'appellante. Del resto, anche la circostanza per cui il nonostante i continui e costanti rapporti con CP_1 il abbia atteso circa 10 anni per richiedere il pagamento delle fatture risalenti al 2007 e Parte_2
2008, desta qualche perplessità.
Resta, quindi, il dato fattuale per cui, mentre il ha dedotto e provato, mediante le CP_1 proprie schede contabili, che il rapporto commerciale con il aveva generato un valore Parte_1 di fatturato negli anni pari ad € 92.290,26, il a sua volta, ha dato prova che nell'arco Parte_1 temporale del rapporto commerciale in esame, ha effettuato in favore del primo – personalmente o tramite la propria madre - pagamenti per la somma complessiva di € 95.280.
Orbene, è principio giurisprudenziale consolidato che, qualora il convenuto eccepisca di avere adempiuto, dimostrando il versamento di una somma idonea all'estinzione dell'obbligazione, incombe sull'attore, il quale deduce che il pagamento è da imputarsi ad un diverso rapporto, dimostrare l'esistenza del diverso credito e la ricorrenza delle condizioni per imputare il pagamento a tale ultimo diritto (da ultimo Cass. Civ. n. 27597/2024 e Cass. Civ. n. 5597/2025).
Tuttavia, , che pure aveva dedotto, nel corso del primo giudizio, che i CP_1 pagamenti effettuati dal non erano imputabili alle transazioni in esame, bensì ad altri Parte_2 rapporti commerciali intercorsi negli anni fra le parti in causa, ripromettendosi di darne prova nel corso del giudizio, non ha mai fornito (od offerto di fornire) prova dell'esistenza di altri e diversi rapporti commerciali con , né l'esistenza di altri e diversi crediti cui imputare i Parte_1 pagamenti effettuati dall'appellante e, quindi, in ultima analisi, non ha mai assolto l'onere probatorio su di lui gravante. Sul punto si osserva che anche le prove testimoniali articolate in primo grado, di carattere generico e valutativo, certamente non erano, neppure astrattamente, idonee a dimostrare la esistenza e la misura di ulteriori crediti del nei confronti del CP_1 Parte_1 Di conseguenza, ritenendo fondata l'opposizione proposta dal , il D.I. Parte_1 opposto va revocato, con condanna dell'appellato alle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la Sentenza del Tribunale di Piacenza n. 512/2022, così CP_1 dispone:
A) In accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, accoglie l'opposizione proposta da e revoca il Decreto ingiuntivo Parte_1 opposto.
B) Condanna al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 delle spese del giudizio, che liquida, quanto al primo grado in € 4.355 e, quanto al presente grado, in € 3.000, il tutto oltre rimborso contributi unificati, marche iscrizione, spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Bologna il 10.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 175 del ruolo generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza collegiale dell'8,10,2024
PROMOSSA DA
, con l'Avv. GIANLUCA ORIOLI ed elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA TRENTO, 72 - STRADELLA (PV)
-Appellante-
CONTRO
, con l'Avv. FABIO CALLEGARI ed elettivamente domiciliato in VIA G. CP_1
MAZZINI, 6 - PIACENZA
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Piacenza n. 512/2022, depositata il 11/10/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, titolare dell'omonima impresa individuale, proponeva opposizione Parte_1 avverso il Decreto ingiuntivo n. 1322/17 emesso dal Tribunale di Piacenza, in favore di
[...] , quale titolare dell'impresa individuale commercio all'ingrosso di CP_1 CP_1 bestiame vivo”, per l'importo di € 23.930,06, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la vendita di animali vivi, come meglio descritti e specificati nelle fatture commerciali azionate in via monitoria e concludeva per l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del Decreto ingiuntivo impugnato, eccependo, a sostegno della propria domanda, l'insussistenza del credito azionato, allegando pagamenti effettuati mediante assegni bancari.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1 concludendo per il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, evidenziando come l'opponente avesse prodotto solo la matrice degli assegni senza fornire alcuna precisa imputazione degli asseriti pagamenti.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c.. ed, all'udienza di discussione dei mezzi di prova, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale rigettava l'opposizione e confermava il Decreto ingiuntivo opposto, condannando alla rifusione delle Parte_1 spese di lite.
Osservava, infatti, il primo Giudice che la convenuta opposta aveva assolto al proprio onere probatorio in ordine alla sussistenza del credito azionato in via monitoria producendo le fatture di vendita, che risultavano dal Registro Iva vendite dell'Impresa individuale, debitamente autenticato dal notaio oltre alla diffida di pagamento con contestuale costituzione in Persona_1 mora dell'opponente. Inoltre, la consegna del bestiame indicato nelle fatture azionate in via monitoria costituiva una circostanza pacifica poiché non contestata dal e per tale via, la stessa risultava Parte_1 provata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. Ed invero, l'opponente non aveva sollevato alcuna contestazione in ordine al rapporto contrattuale intercorso con l'impresa o alla corretta esecuzione della prestazione oggetto CP_1 della pretesa creditoria ed aveva eccepito l'estinzione dell'obbligazione di pagamento per effetto degli assegni dallo stesso prodotti con l'atto di citazione senza però fornire alcun elemento per imputare tali pagamenti al credito fatto valere dall'opposto alla luce della circostanza – anch'essa incontestata – dell'esistenza di più crediti vantati da quest'ultimo nei confronti del non Parte_1 solo per la fornitura di capi di bestiame.
Viceversa, gravava sul debitore opponente l'onere di dimostrare, con precisione e puntualità, il collegamento tra il credito azionato e gli assegni da loro emessi, solo a tanto conseguendo l'estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni. Tuttavia, il Tribunale riteneva che l'opponente non avesse dimostrato di avere eseguito dei pagamenti con efficacia estintiva del credito oggetto della pretesa monitoria, posto che alcuni assegni bancari erano stati emessi in epoca precedente rispetto alle forniture in questione oppure da terzi soggetti.
Era, quindi, onere del debitore, nel momento in cui aveva eseguito gli asseriti pagamenti, richiedere al creditore di rilasciare una quietanza facendone annotazione sul titolo, ove questo non fosse stato restituito al debitore;
circostanza non avvenuta nel caso di specie.
Né, in mancanza di una dichiarazione di imputazione risalente al momento del pagamento, la prova poteva ritenersi raggiunta tramite le matrici di assegno prodotte in giudizio dall'opponente che, a prescindere dalla contestata valenza probatoria delle stesse, risultavano inidonee a provare l'esistenza di pagamenti imputabili alla pretesa creditoria fatta valere in giudizio dal in CP_1 mancanza di prova del titolo del pagamento effettuato e della sua precisa coincidenza col credito del quale era stato intimato il pagamento con il decreto ingiuntivo impugnato.
Avverso detta pronuncia proponeva appello , insistendo per Parte_1 l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del D.i. opposto. Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto del gravame e la CP_1 conferma dell'impugnata Sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo si lamenta erroneità della Sentenza nella parte in cui ha dichiarato che non ha provato l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) della pretesa Parte_1 creditoria di - violazione dei disposti degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. – CP_1 nonché errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.
L'onere probatorio richiesto dal Tribunale, ad avviso dell'appellante, costituirebbe a tutti gli effetti una probatio diabolica, fuori dalla portata di qualunque parte debitrice che si accinga ad onorare in tutto o in parte uno o più debiti attraverso la dazione in pagamento di più assegni bancari.
Il Giudice di prime cure, inoltre, non si sarebbe avveduto che la difesa del oltre Parte_1 alle matrici, aveva prodotto tutti i relativi assegni (in copia) messi a disposizione dagli istituti di credito all'uopo interpellati da parte del Parte_1
Quindi, non vi può essere dubbio alcuno sul fatto che il i pagamenti in esame li Parte_1 abbia effettuati concretamente, non asseritamente;
si può discutere tutt'al più sul fatto che egli non li abbia espressamente imputati a deconto di una specifica fattura ma i pagamenti effettuati da devono ritenersi comprovati per tabulas, dal momento che, con la memoria istruttoria Parte_1 datata 06/09/2018, la difesa dell'opponente ha prodotto copie di assegni bancari ed estratti conto attestanti l'intervenuto pagamento di tutte le fatture azionate dalla convenuta opposta, dando così prova documentale dell'intervenuta causa estintiva dell'obbligazione di pagamento sorta in seguito alla fornitura di bestiame per cui a causa.
La difesa del RO non ha mai contestato i predetti pagamenti (che devono quindi considerarsi riconosciuti ed ammessi), limitandosi a sostenere che essi non sarebbero imputabili alle transazioni in esame, bensì ad altri rapporti commerciali intercorsi negli anni fra le parti in causa, ripromettendosi di darne prova nel corso del giudizio (cfr. Memoria ex art 183 comma 6, n. 1 c.p.c. del 07/07/2018).
Ciò nonostante, la difesa avversaria non solo non è stata in grado di indicare una sola transazione di questo genere, ma neppure ha prodotto un solo documento attestante l'esistenza di altri e diversi rapporti commerciali con . Parte_1
Nel corso del giudizio non vi è stata alcuna contestazione da parte della difesa del CP_1 circa la sussistenza dei predetti pagamenti, che devono quindi considerarsi tutti quanti ammessi e comprovati;
viceversa, l'obiezione che essi siano imputabili ad altre transazioni si è rivelata inconsistente, dal momento che, è bene ripeterlo, la difesa avversaria non solo non è stata in grado di indicare una sola transazione di questo genere, ma neppure ha prodotto un solo documento attestante l'esistenza di altri e diversi rapporti commerciali con l'opponente, circostanza che, peraltro, l'opponente ha sempre contestato. Sarebbe bastato al esibire tutte le (altre, presunte) fatture emesse a seguito CP_1 dell'incasso delle somme portate dagli assegni prodotti dal per smentire la tesi Parte_1 difensiva di quest'ultimo, invece il non ha dato prova di alcuna ulteriore fornitura e/o di altri CP_1 rapporti contrattuali intercorsi col ragion per cui non vi era motivo di non imputare Parte_1 tutti gli assegni prodotti in pagamento della pretesa creditoria in esame.
Il fatto che non vi è esatta corrispondenza fra gli importi delle fatture emesse dal e gli CP_1 assegni dati in pagamento dal è dovuto al fatto che la prassi invalsa tra le parti nei Parte_1 lunghi anni delle relazioni commerciali intercorse tra le medesime prevedeva una costante dazione di assegni da parte del in favore del da imputarsi di volta in volta alle varie Parte_1 CP_1 forniture di bestiame che si susseguivano nel tempo. Infatti, come si può notare scorrendo la documentazione prodotta nel fascicolo d'ufficio da entrambi i procuratori costituiti, non vi è una sola fattura menzionata dal che sia stata CP_1 integralmente pagata in unica soluzione, con un titolo ad essa formalmente imputato. L'appellante ammette che la sua gestione dei pagamenti non era la più lineare, tanto che in alcune occasioni taluni pagamenti venivano effettuati dal conto corrente intestato alla madre del
. Parte_1 Persona_2
Se però tale condotta costituisce in qualche modo una negligenza, la responsabilità deve necessariamente ricadere in capo ad entrambi i contraenti e non in via esclusiva a danno del la contabilità del prevedeva l'emissione di fatture che si susseguivano nel Parte_1 CP_1 tempo in base alle forniture di bestiame effettuate, in occasione delle quali il Parte_1 provvedeva ad anticipare o far seguire la consegna di titoli a deconto del debito in continuo aggiornamento.
A tal proposito, se il credito del fosse effettivo, vi sarebbe da interrogarsi sul motivo CP_1 per cui il medesimo ha atteso quasi dieci anni (la prima fattura azionata è del 30/09/2007, mentre il ricorso per ingiunzione di pagamento è del 06/10/2017) per far valere i propri diritti, senza aver mai richiesto al il pagamento di fatture così risalenti nel tempo. Parte_1
In ogni caso, i pagamenti effettuati dal al sono effettivi, non fittizi;
sono Parte_1 CP_1 transitati soldi veri e il li ha sempre ricevuti ed incassati, anche quelli provenienti dalla CP_1 madre dell'appellante, così che sarebbe ingiusto condannare l'appellante a pagare nuovamente somme già da tempo corrisposte attraverso assegni bancari, consegnati ed onorati (non uno solo è rimasto insoluto) dal 2007 fino al 2012, così come è ingiusto affermare che il è debitore Parte_1 del per la somma complessiva di € 23.930,06, nonostante si sia dimostrato da un lato che lo CP_1 stesso ha consegnato al creditore assegni (tutti andati a buon fine) sufficienti a colmare il credito azionato e dall'altro che non sussistono tra i medesimi altri rapporti ai quali imputare i predetti titoli. L'appello è fondato. La stessa difesa dell'appellato ha ammesso che “I rapporti intercorrenti fra le imprese individuali e hanno generato un valore di fatturato negli anni pari ad Euro CP_1 Parte_1
92.290,26 come risulta dalle schede contabili prodotte in giudizio da questa difesa (cfr. doc. B_01_05)” (pag. 3 comparsa di costituzione , sostenendo, tuttavia, che di tale complessivo CP_1 importo sarebbe rimasta impagata la somma di € 23.930,06. Dal canto suo, il ha dato prova di tutti i pagamenti effettuati nell'arco temporale Parte_1 del rapporto commerciale in esame allegando assegni bancari per la somma complessiva pari ad € 95.280,00, relative a tutte le forniture di bestiame da parte del che avevano avuto inizio ben CP_1 prima della data portata dalla più risalente tra le fatture prodotte da quest'ultimo.
Tuttavia il ribatteva, sostenendo che degli assegni prodotti dal debitore, € 6.000,00 CP_1 erano stati emessi in data anteriore alle fatture sottese all'ingiunzione di pagamento ed € 29.750,00 erano stati emessi da parte di un soggetto terzo al giudizio. Replicava il che, riguardo al primo punto egli aveva prodotto tutti gli assegni Parte_1 relativi al rapporto commerciale intrattenuto con il compresi quelli emessi in data anteriore CP_1 all'ingiunzione, mentre riguardo alla seconda obiezione che, nel corso degli anni, alcuni pagamenti erano stati effettuati dal conto corrente intestato a sua madre, . Persona_2
Vale, quindi, analizzare i dati probatori oggettivi: il ha prodotto, oltre che copia Parte_1 degli estratti conto e delle matrici, anche copia di tutti gli assegni versati a , che CP_1 risultano effettivamente bancati dallo stesso, ivi compresi quelli provenienti dal conto corrente della
; viceversa, il RO non ha mai fornito prova che vi fossero autonomi e distinti Persona_2 rapporti commerciali con e, quindi, deve ritenersi del tutto plausibile che i Persona_2 pagamenti effettuati dalla stessa fossero fatti in vece del figlio, non essendo stato neppure dedotto alcun motivo per cui la avrebbe dovuto emettere assegni per quasi 30.000 € in favore di Per_2 un soggetto sconosciuto.
Peraltro, le somme pagate dalla (€ 29.750), si riferiscono ad un importo Per_2 comunque superiore a quello azionato in monitorio (€ 23.930,06) e, quindi, non si comprende, né il lo spiega, per quale ragione avrebbe richiesto il pagamento per un importo inferiore a quello CP_1 contestato o, comunque, asseritamente non riferibile all'appellante. Del resto, anche la circostanza per cui il nonostante i continui e costanti rapporti con CP_1 il abbia atteso circa 10 anni per richiedere il pagamento delle fatture risalenti al 2007 e Parte_2
2008, desta qualche perplessità.
Resta, quindi, il dato fattuale per cui, mentre il ha dedotto e provato, mediante le CP_1 proprie schede contabili, che il rapporto commerciale con il aveva generato un valore Parte_1 di fatturato negli anni pari ad € 92.290,26, il a sua volta, ha dato prova che nell'arco Parte_1 temporale del rapporto commerciale in esame, ha effettuato in favore del primo – personalmente o tramite la propria madre - pagamenti per la somma complessiva di € 95.280.
Orbene, è principio giurisprudenziale consolidato che, qualora il convenuto eccepisca di avere adempiuto, dimostrando il versamento di una somma idonea all'estinzione dell'obbligazione, incombe sull'attore, il quale deduce che il pagamento è da imputarsi ad un diverso rapporto, dimostrare l'esistenza del diverso credito e la ricorrenza delle condizioni per imputare il pagamento a tale ultimo diritto (da ultimo Cass. Civ. n. 27597/2024 e Cass. Civ. n. 5597/2025).
Tuttavia, , che pure aveva dedotto, nel corso del primo giudizio, che i CP_1 pagamenti effettuati dal non erano imputabili alle transazioni in esame, bensì ad altri Parte_2 rapporti commerciali intercorsi negli anni fra le parti in causa, ripromettendosi di darne prova nel corso del giudizio, non ha mai fornito (od offerto di fornire) prova dell'esistenza di altri e diversi rapporti commerciali con , né l'esistenza di altri e diversi crediti cui imputare i Parte_1 pagamenti effettuati dall'appellante e, quindi, in ultima analisi, non ha mai assolto l'onere probatorio su di lui gravante. Sul punto si osserva che anche le prove testimoniali articolate in primo grado, di carattere generico e valutativo, certamente non erano, neppure astrattamente, idonee a dimostrare la esistenza e la misura di ulteriori crediti del nei confronti del CP_1 Parte_1 Di conseguenza, ritenendo fondata l'opposizione proposta dal , il D.I. Parte_1 opposto va revocato, con condanna dell'appellato alle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la Sentenza del Tribunale di Piacenza n. 512/2022, così CP_1 dispone:
A) In accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, accoglie l'opposizione proposta da e revoca il Decreto ingiuntivo Parte_1 opposto.
B) Condanna al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 delle spese del giudizio, che liquida, quanto al primo grado in € 4.355 e, quanto al presente grado, in € 3.000, il tutto oltre rimborso contributi unificati, marche iscrizione, spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Bologna il 10.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei