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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/07/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di AL LL LU Procedimento n. 1182/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 01/07/2025 Per il ricorrente compare, l'Avv. Ezio Botti, il quale si riporta al ricorso introduttivo ed alle note conclusionali depositate, chiedendone l'accoglimento. Impugna e contesta ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendone il rigetto. Chiede l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni e confisca in questa sede impugnata, con vittoria delle spese di lite da liquidarsi al procuratore antistatario. È presente per la CCIAA la dott.ssa giusta delega agli atti, in Persona_1 sostituzione LL dott.ssa Antonella Cuomo. Impugna e contesta tutto quando ex avverso dedotto. Si riporta alle memorie difensive chiedendone l'accoglimento. Precisa che durante l'accertamento del Nucleo dei Carabinieri di Castellabate in sig. ha rinunciato alla Pt_1 presenza di un difensore e non ha dichiarato né contestato nulla in merito alle violazioni rilevare dal Nucleo dei Carabinieri. Inoltre, i rilievi fotografici allegati dimostrano la presenza di molte auto incidentate e la presenza di un'auto nella cabina verniciatura-forno, collegata alla corrente e quindi in uso. Si chiede che la causa sia introitata a sentenza con vittoria di spesa. Il giudice, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, alle ore 12,50, dà lettura LL seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AL LL LU, Sezione Civile, in persona LL dott.ssa Elvira Bellantoni ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1182 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “Opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione e confisca”, e vertente
TRA
1 (c. f. ), rappresentato e difeso come da mandato in Parte_2 C.F._1 atti dall' avv. Ezio Botti, presso il cui studio elettivamente domiciliato in AL LL LU alla via G. Murat, civ. 34;
ATTORE
E
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dalla dott.ssa Antonella Cuomo funzionaria dell'Ente, giusta delega allegata agli atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza e discussione del 1/7/2025, qui da intendersi integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Il Sig. proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1885/2022, Parte_2 prot. 0027904/U, del 01/07/2022, emessa dalla Camera di Commercio di e notificata via CP_1 pec in data 05/07/2022 dell'importo di euro 5.164,00 oltre spese, con la quale era anche disposto il sequestro di una “cabina verniciatura-forno” e chiedeva l'annullamento LL stessa con vittoria di spese.
Deduceva che col verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 7/2022, datato
11/02/2022, a lui notificato in data 28/02/2022, il Raggruppamento Carabinieri Parchi –
Stazione Carabinieri Parco di Castellabate (SA), gli aveva contestato la violazione dell'all'art. 2 LL L. 122/92 ss.mm.ii, in particolare esercizio di attività di autoriparatore senza essere iscritto all'apposito registro” e rappresentava l'inefficacia del disposto sequestro adottato in violazione del termine perentorio previsto dall' art.. 19, comme 3, L. 689/81, l'insussistenza di idonea motivazione del provvedimento irrogativo LL confisca in violazione dell'art. 11 L. 689/81 e l'insussistenza delle violazioni contestate.
Si costituiva in giudizio la , contestava i motivi addotti a Controparte_1 fondamento dell'opposizione e concludeva per la conferma dell' ordinanza- ingiunzione.
Il Tribunale dopo la concessione dei termini di legge per il deposito di note difensive fissava l'udienza di discussione del 01.07.2025.
I fatti oggetto di causa possono essere ricostruiti come segue.
2 I Carabinieri Parchi – Stazione Carabinieri Parco di Castellabate (SA), elevavano a carico dell'opponente un verbale di sequestro amministrativo di attrezzatura per l'attività di autocarrozzeria e anche un verbale di contestazione, notificato in data 28/2/2022, rilevando che il sig. aveva esercitato l'attività di autoriparatore senza essere iscritto all'apposito registro Pt_1 di cui all'art. 2 LL L. 122/92.
La Camera di Commercio di , con atto datato 2/3/2022, confermava il sequestro CP_1 amministrativo dell'attrezzatura ed emetteva l'ordinanza ingiunzione n. 1885/2022, notificata via pec in data 5/7/2022, con la quale ingiungeva al Sig. di pagare la somma di € Parte_2
5.164,00 oltre spese e disponeva la confisca LL “cabina verniciatura-forno”, già oggetto di sequestro.
L'opponente deduceva l'illegittimità dell'operato LL P.A. per non aver congruamente motivato la decisione di ricorrere alla confisca facoltativa e contestava la commissione dell'infrazione contestata, eccependo altresì l'inefficacia del sequestro per violazione del termine di cui all'art. 19 LL legge n. 689/1981.
Tanto premesso, ragioni di ordine logico impongono di verificare innanzitutto se sussiste la violazione oggetto di contestazione nell'ordinanza di ingiunzione impugnata.
Giova preliminarmente premettere che in tema di opposizione a sanzione amministrativa grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento LL sua pretesa, mentre l'opponente, che li abbia contestati, ha l'obbligo di provare la loro inesistenza anche attraverso le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.
I Carabinieri intervenuti presso il locale di 45 metri quadri rilevavano che la cabina di verniciatura di carattere professionale era collegata alla rete elettrica e tale circostanza era ritenuta indicativa del suo utilizzo;
era elevato anche un verbale di sequestro di iniziativa ai sensi dell'art. 321 c.p.p., dal quale emergeva che all'esterno LL cabina di verniciatura vi era una Fiat PA di colore nero tg. FY675BV, mentre all'interno LL stessa cabina vi era una IA PA di colore celeste tg.
EB296BW in parte coperta da un telo, che entrambi i mezzi si appartenevano a persona diversa dal sig. , che sul piazzale antistante il locale ove era stata rinvenuta la cabina Parte_2 erano presenti diversi autoveicoli in attesa di essere riparati, alcuni dei quali non di proprietà dell'opponente e ancora che all'interno del locale erano presenti barattoli di vernice e chiavi inglesi
( cfr. fascicolo fotografico allegato dalla Camera di Commercio).
3 L'opponente rappresentava, viceversa, che la cabina di verniciatura non potesse essere utilizzata per la verniciatura professionale, perché il sistema di aspirazione e riscaldamento-essiccazione era costituito da un bruciatore a gasolio (produttore aria calda) e n.2 motori elettrici (immissione ed aspirazione aria), che richiedevano ognuno alimentazione di potenza pari a 4 kw per un assorbimento totale di kw.8 e che il contratto di fornitura in essere presso i locali ispezionati dai militari prevedeva una potenza impegnata pari a kw.3,00. Sul punto l'opponente depositava una consulenza tecnica di parte;
il consulente tecnico di parte geometra era ascoltato Testimone_1 anche quale testimone e riferiva che il suo primo accesso era avvenuto in data 1/7/2022.
Gli elementi raccolti militano per il rigetto dell'opposizione.
Come rilevato nell'ordinanza ingiunzione la natura professionale delle attrezzature sequestrate, collegate all'impianto elettrico, e le autovetture rinvenute in sede di ispezione dai militari intervenuti, che eseguivano anche un rilievo fotografico, sono dimostrazione dello svolgimento di un'attività di autoriparazione, che non risultava mai essere stata oggetto di regolare iscrizione nel registro dedicato e che non era esclusa dalla mancata presenza di clienti in attesa.
Il contenuto motivazionale dell'atto di irrogazione LL sanzione deve consentire all'incolpato di conoscere i fatti di cui viene accusato e le norme che ha violato ed a tale scopo risulta adeguato anche il mero richiamo agli atti accertativi;
se il verbale è adeguatamente supportato sia da ragioni giuridiche, sia da concrete circostanze di fatto l'ordinanza che faccia ad esso mero rinvio sarà legittima, in quanto sufficientemente motivata ai sensi LL legge n. 689/1981.
Gli accertamenti compiuti dal consulente tecnico di ufficio erano tutti eseguiti in un momento successivo a quello dell'accesso dei Carabinieri, cosicchè nulla provano in ordine alla funzionalità dell'apparecchiatura al momento dell'elevazione del sequestro e LL contestazione LL violazione amministrativa, relativa ad una attività per la quale il sig. non risulta Parte_2 mai essere stato iscritto nell'apposito registro.
Contrariamente a quanto assunto dall'opponente non vi è neanche la violazione del termine di cui all'art. 19 LL legge n. 689/1981.
Il sequestro è uno strumento precauzionale volto a rendere possibile l'applicazione LL confisca;
l'art. 13 LL legge n. 689/81 prevede la possibilità per gli agenti accertatori di procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.
L'art. 19 LL legge n. 689/1981 prevede che quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se
4 non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.
Il sequestro, dunque, cessa di avere efficacia se non è stata emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è stata disposta la confisca laddove siano decorsi oltre due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto o comunque oltre sei mesi dal giorno in cui il sequestro è avvenuto.
Trattasi quindi di termini alternativi e nel caso che ci occupa, l'ordinanza ingiunzione veniva notificata in data 5/7/2025, quindi entro il termine massimo di 6 mesi dal giorno di applicazione del sequestro, disposto in data 2/2/2022.
La Camera di Commercio con l'ordinanza ingiunzione impugnata unitamente alla sanzione pecuniaria disponeva la confisca e l'opponente lamentava che tale provvedimento non fosse stato adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 11 LL legge n. 689/1981 ovvero che non vi fosse stata una adeguata valutazione LL gravità LL violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze LL violazione, nonché LL personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.
La confisca è disciplinata dall'art. 20 LL legge n. 689/1981. Le autorità amministrative dispongono la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza- ingiunzione di pagamento.
Rileva il Tribunale che la decisione di procedere alla confisca dei beni sequestrati appare congruamente motivata;
nell'ordinanza ingiunzione si dava atto LL circostanza che il sig.
[...] non era stato mai iscritto nel registro delle imprese e ciononostante aveva riferito di Pt_2 aver svolto l'attività di carrozziere.
Infine, nulla può essere liquidato in ordine alle spese;
“l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, LL legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota” (Cass. n. 9900/2021).
5
P.Q.M.
Il Tribunale di AL LL LU, in composizione monocratica, nella persona LL dott.ssa
Elvira Bellantoni, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione proposto con atto del 4/9/2022 dal sig.
[...] nei confronti LL Camera di Commercio, rigettata ogni avversa istanza, deduzione Pt_2 ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta la spiegata opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza- ingiunzione opposta;
2) non luogo a provvedere sulle spese.
AL LL LU , 1/7/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
6
Verbale udienza del 01/07/2025 Per il ricorrente compare, l'Avv. Ezio Botti, il quale si riporta al ricorso introduttivo ed alle note conclusionali depositate, chiedendone l'accoglimento. Impugna e contesta ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendone il rigetto. Chiede l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni e confisca in questa sede impugnata, con vittoria delle spese di lite da liquidarsi al procuratore antistatario. È presente per la CCIAA la dott.ssa giusta delega agli atti, in Persona_1 sostituzione LL dott.ssa Antonella Cuomo. Impugna e contesta tutto quando ex avverso dedotto. Si riporta alle memorie difensive chiedendone l'accoglimento. Precisa che durante l'accertamento del Nucleo dei Carabinieri di Castellabate in sig. ha rinunciato alla Pt_1 presenza di un difensore e non ha dichiarato né contestato nulla in merito alle violazioni rilevare dal Nucleo dei Carabinieri. Inoltre, i rilievi fotografici allegati dimostrano la presenza di molte auto incidentate e la presenza di un'auto nella cabina verniciatura-forno, collegata alla corrente e quindi in uso. Si chiede che la causa sia introitata a sentenza con vittoria di spesa. Il giudice, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, alle ore 12,50, dà lettura LL seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AL LL LU, Sezione Civile, in persona LL dott.ssa Elvira Bellantoni ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1182 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “Opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione e confisca”, e vertente
TRA
1 (c. f. ), rappresentato e difeso come da mandato in Parte_2 C.F._1 atti dall' avv. Ezio Botti, presso il cui studio elettivamente domiciliato in AL LL LU alla via G. Murat, civ. 34;
ATTORE
E
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dalla dott.ssa Antonella Cuomo funzionaria dell'Ente, giusta delega allegata agli atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza e discussione del 1/7/2025, qui da intendersi integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Il Sig. proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1885/2022, Parte_2 prot. 0027904/U, del 01/07/2022, emessa dalla Camera di Commercio di e notificata via CP_1 pec in data 05/07/2022 dell'importo di euro 5.164,00 oltre spese, con la quale era anche disposto il sequestro di una “cabina verniciatura-forno” e chiedeva l'annullamento LL stessa con vittoria di spese.
Deduceva che col verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 7/2022, datato
11/02/2022, a lui notificato in data 28/02/2022, il Raggruppamento Carabinieri Parchi –
Stazione Carabinieri Parco di Castellabate (SA), gli aveva contestato la violazione dell'all'art. 2 LL L. 122/92 ss.mm.ii, in particolare esercizio di attività di autoriparatore senza essere iscritto all'apposito registro” e rappresentava l'inefficacia del disposto sequestro adottato in violazione del termine perentorio previsto dall' art.. 19, comme 3, L. 689/81, l'insussistenza di idonea motivazione del provvedimento irrogativo LL confisca in violazione dell'art. 11 L. 689/81 e l'insussistenza delle violazioni contestate.
Si costituiva in giudizio la , contestava i motivi addotti a Controparte_1 fondamento dell'opposizione e concludeva per la conferma dell' ordinanza- ingiunzione.
Il Tribunale dopo la concessione dei termini di legge per il deposito di note difensive fissava l'udienza di discussione del 01.07.2025.
I fatti oggetto di causa possono essere ricostruiti come segue.
2 I Carabinieri Parchi – Stazione Carabinieri Parco di Castellabate (SA), elevavano a carico dell'opponente un verbale di sequestro amministrativo di attrezzatura per l'attività di autocarrozzeria e anche un verbale di contestazione, notificato in data 28/2/2022, rilevando che il sig. aveva esercitato l'attività di autoriparatore senza essere iscritto all'apposito registro Pt_1 di cui all'art. 2 LL L. 122/92.
La Camera di Commercio di , con atto datato 2/3/2022, confermava il sequestro CP_1 amministrativo dell'attrezzatura ed emetteva l'ordinanza ingiunzione n. 1885/2022, notificata via pec in data 5/7/2022, con la quale ingiungeva al Sig. di pagare la somma di € Parte_2
5.164,00 oltre spese e disponeva la confisca LL “cabina verniciatura-forno”, già oggetto di sequestro.
L'opponente deduceva l'illegittimità dell'operato LL P.A. per non aver congruamente motivato la decisione di ricorrere alla confisca facoltativa e contestava la commissione dell'infrazione contestata, eccependo altresì l'inefficacia del sequestro per violazione del termine di cui all'art. 19 LL legge n. 689/1981.
Tanto premesso, ragioni di ordine logico impongono di verificare innanzitutto se sussiste la violazione oggetto di contestazione nell'ordinanza di ingiunzione impugnata.
Giova preliminarmente premettere che in tema di opposizione a sanzione amministrativa grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento LL sua pretesa, mentre l'opponente, che li abbia contestati, ha l'obbligo di provare la loro inesistenza anche attraverso le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.
I Carabinieri intervenuti presso il locale di 45 metri quadri rilevavano che la cabina di verniciatura di carattere professionale era collegata alla rete elettrica e tale circostanza era ritenuta indicativa del suo utilizzo;
era elevato anche un verbale di sequestro di iniziativa ai sensi dell'art. 321 c.p.p., dal quale emergeva che all'esterno LL cabina di verniciatura vi era una Fiat PA di colore nero tg. FY675BV, mentre all'interno LL stessa cabina vi era una IA PA di colore celeste tg.
EB296BW in parte coperta da un telo, che entrambi i mezzi si appartenevano a persona diversa dal sig. , che sul piazzale antistante il locale ove era stata rinvenuta la cabina Parte_2 erano presenti diversi autoveicoli in attesa di essere riparati, alcuni dei quali non di proprietà dell'opponente e ancora che all'interno del locale erano presenti barattoli di vernice e chiavi inglesi
( cfr. fascicolo fotografico allegato dalla Camera di Commercio).
3 L'opponente rappresentava, viceversa, che la cabina di verniciatura non potesse essere utilizzata per la verniciatura professionale, perché il sistema di aspirazione e riscaldamento-essiccazione era costituito da un bruciatore a gasolio (produttore aria calda) e n.2 motori elettrici (immissione ed aspirazione aria), che richiedevano ognuno alimentazione di potenza pari a 4 kw per un assorbimento totale di kw.8 e che il contratto di fornitura in essere presso i locali ispezionati dai militari prevedeva una potenza impegnata pari a kw.3,00. Sul punto l'opponente depositava una consulenza tecnica di parte;
il consulente tecnico di parte geometra era ascoltato Testimone_1 anche quale testimone e riferiva che il suo primo accesso era avvenuto in data 1/7/2022.
Gli elementi raccolti militano per il rigetto dell'opposizione.
Come rilevato nell'ordinanza ingiunzione la natura professionale delle attrezzature sequestrate, collegate all'impianto elettrico, e le autovetture rinvenute in sede di ispezione dai militari intervenuti, che eseguivano anche un rilievo fotografico, sono dimostrazione dello svolgimento di un'attività di autoriparazione, che non risultava mai essere stata oggetto di regolare iscrizione nel registro dedicato e che non era esclusa dalla mancata presenza di clienti in attesa.
Il contenuto motivazionale dell'atto di irrogazione LL sanzione deve consentire all'incolpato di conoscere i fatti di cui viene accusato e le norme che ha violato ed a tale scopo risulta adeguato anche il mero richiamo agli atti accertativi;
se il verbale è adeguatamente supportato sia da ragioni giuridiche, sia da concrete circostanze di fatto l'ordinanza che faccia ad esso mero rinvio sarà legittima, in quanto sufficientemente motivata ai sensi LL legge n. 689/1981.
Gli accertamenti compiuti dal consulente tecnico di ufficio erano tutti eseguiti in un momento successivo a quello dell'accesso dei Carabinieri, cosicchè nulla provano in ordine alla funzionalità dell'apparecchiatura al momento dell'elevazione del sequestro e LL contestazione LL violazione amministrativa, relativa ad una attività per la quale il sig. non risulta Parte_2 mai essere stato iscritto nell'apposito registro.
Contrariamente a quanto assunto dall'opponente non vi è neanche la violazione del termine di cui all'art. 19 LL legge n. 689/1981.
Il sequestro è uno strumento precauzionale volto a rendere possibile l'applicazione LL confisca;
l'art. 13 LL legge n. 689/81 prevede la possibilità per gli agenti accertatori di procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.
L'art. 19 LL legge n. 689/1981 prevede che quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se
4 non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.
Il sequestro, dunque, cessa di avere efficacia se non è stata emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è stata disposta la confisca laddove siano decorsi oltre due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto o comunque oltre sei mesi dal giorno in cui il sequestro è avvenuto.
Trattasi quindi di termini alternativi e nel caso che ci occupa, l'ordinanza ingiunzione veniva notificata in data 5/7/2025, quindi entro il termine massimo di 6 mesi dal giorno di applicazione del sequestro, disposto in data 2/2/2022.
La Camera di Commercio con l'ordinanza ingiunzione impugnata unitamente alla sanzione pecuniaria disponeva la confisca e l'opponente lamentava che tale provvedimento non fosse stato adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 11 LL legge n. 689/1981 ovvero che non vi fosse stata una adeguata valutazione LL gravità LL violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze LL violazione, nonché LL personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.
La confisca è disciplinata dall'art. 20 LL legge n. 689/1981. Le autorità amministrative dispongono la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza- ingiunzione di pagamento.
Rileva il Tribunale che la decisione di procedere alla confisca dei beni sequestrati appare congruamente motivata;
nell'ordinanza ingiunzione si dava atto LL circostanza che il sig.
[...] non era stato mai iscritto nel registro delle imprese e ciononostante aveva riferito di Pt_2 aver svolto l'attività di carrozziere.
Infine, nulla può essere liquidato in ordine alle spese;
“l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, LL legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota” (Cass. n. 9900/2021).
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P.Q.M.
Il Tribunale di AL LL LU, in composizione monocratica, nella persona LL dott.ssa
Elvira Bellantoni, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione proposto con atto del 4/9/2022 dal sig.
[...] nei confronti LL Camera di Commercio, rigettata ogni avversa istanza, deduzione Pt_2 ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta la spiegata opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza- ingiunzione opposta;
2) non luogo a provvedere sulle spese.
AL LL LU , 1/7/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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