Articolo 1760 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1759Articolo 1761
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9 ottobre 2010
Art. 1760. Liquidazione delle pensioni per i servizi prestati in tempo di guerra o di grave crisi internazionale dal personale della Croce rossa italiana 1. Le pensioni normali correlate ai servizi prestati in tempo di guerra o di grave crisi internazionale dal personale militare della Croce rossa italiana sono liquidate secondo le disposizioni in vigore per il personale delle Forze armate.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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