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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2263 del RGAC dell'anno 2019 avente ad oggetto: separazione giudiziale, vert ente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Laura Deri, presso il cui studio sito in EN (PI), Viale Vittorio
Veneto n. 5, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Margherita Corneli, presso il cui studio sito in Aprilia (LT), Via dei Antonio Rossetti n. 14, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO EX LEGE DEL P.M.
RILEVATO IN FATTO CHE
1. Con ricorso depositato in data 23.05.2019, chiedeva l a Parte_1 separazione personal e dei coniugi per colpa esclusiva della moglie domandando la collocazione prevalent e dell a Controparte_1 minore presso di sé nella casa coniugale o, in via Persona_1 subordinata all'espletamento di una CTU sulle capacità genitoriali della madre,
RG n. 2263/2019 - Pagina 1 di 9 la collocazione paritari a tra i genitori. Chiedeva, inoltre, che venisse dichiarat a la rinuncia di entrambi i coniugi al mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosuffi cienti. Nel caso di collocamento prevalente dell a minore presso il padre, chiedeva dichiararsi l'insussistenza a proprio carico di obblighi di mantenimento della stessa.
Deduceva, per quanto di interesse:
a) di avere contratto matrimonio concordatario con CP_1 in data 07.03.2015, trascritto nei registri dello stato civile
[...] del Comune di EN (PI), anno 2015, parte I, n. 1 ;
b) che, dall'unione matrimonial e, in data 31.01.2016 era nata la figli a
; Persona_1
c) che i coniugi erano separati di fatto dal novembre 2018, tanto che l a si era trasferit a presso la propri a madre ad Aprilia;
CP_1
d) di percepire uno stipendio mensile di circa €1.800,00, gravato da tutte le spese relative all'abitazione coniugale di EN, ivi incluse la rata del mutuo di €400,00 e due rate, rispettivamente di €375,00 e di €200,00, per prestiti contratti a beneficio dell'attività imprenditoriale della moglie;
e) che la lavorava come estetista ed era titolare di un'attività CP_1 commerci ale di vendita di prodotti estetici, per il cui finanziamento il aveva contratto debiti per circa €75.000,00; Per_1
f) che la nel corso del mat rimonio, aveva int rattenuto vari e CP_1 relazioni extra-coniugali, alla luce delle quali il chiedeva Per_1
l'addebito della separazione alla stessa;
g) di avere sporto denuncia per maltratt amenti nei confronti della CP_1 in data 03.05.2019, per il fatto che la stessa aveva arbitrari amente port ato con sé la figlia ad Aprilia, impedendole ogni contatto col padre.
2. Con comparsa depositata in data 31.10.2019, si costituiva in giudizio la quale contestava integralmente l e deduzioni Controparte_1 avversari e, in quanto infondate. Chiedeva, pertanto, la separazione personal e dei coniugi, il rigetto della domanda di addebito, nonché l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalent e press o la madre e ampio diritto di visita del padre. Chiedeva, inoltre, di porre a carico del l'obbligo di Per_1 contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 400,00 mensili, oltre il
RG n. 2263/2019 - Pagina 2 di 9 pagamento del 50% dell e spese st raordinari e. Aderiva, infine, alla ri chiesta di dichiarazione dell'insussistenza dell'obbligo di mantenimento tra coniugi.
Deduceva, per quanto d'int eresse:
a) che il matrimonio con il non era mai stato caratteri zzato da un Per_1 clima sereno, a causa delle ingerenze, nella vita della coppia, dei genitori del marito, che non avevano mai nutrito stima e affetto per la nuora;
b) che i dissapori tra la coppia e d i sig.ri si erano acuiti a causa dell a Per_1 convivenza forzat a occasionat a dalla gravidanza a rischio dell a CP_1 durante l a qual e, essendo st ata la st essa cost ret ta ad un periodo di riposo assoluto, aveva chiesto il supporto material e dei suoceri;
c) di avere cercato di rendersi economicam ente autonoma attraverso l'apertura della propria attività imprenditoriale, nella quale il CP_1 aveva investito la somma di €9.000,00 e non di €75.000 come indicato nel ricorso;
d) di avere col tempo sviluppato un fort e disagio, essendosi trovata da sol a a EN, lontana dalla propria famiglia e senza amicizie, ad occuparsi sia della figlia sia della propria attività;
e) che, per il suddetto motivo, concordava con il di trasferirsi con la Per_1 figlia ad Aprilia, presso i propri genitori, anche in vista di un possibile trasferimento lavorativo del marito presso la Città Militare della
Cecchignola;
f) che il aveva continuato a vedere regolarmente la figlia anche dopo Per_1 il trasferimento ad Aprilia e che, per volere dello stesso, gli accordi tra genitori in merito agli incontri erano stati trasfusi in due scritture privat e
(allegati 2 e 3 alla comparsa di costituzione);
g) che il era sempre stato possessivo e geloso con la moglie e che, a Per_1 seguito del trasloco, aveva inizi ato ad accusarl a di essere stata infedel e;
h) che in data 23.05.2019 il prelevava la figlia ad Aprilia, Per_1 impegnandosi a riportarla in serata, ma successivamente comunicava pe r telefono alla di essere in autostrada verso EN e di avere CP_1 intenzione di tenere la minore con sé, senza da re indicazioni sul se e quando l'avrebbe riportata dalla madre;
per questi fatti, la si CP_1 vedeva costretta a sporgere denunci a;
RG n. 2263/2019 - Pagina 3 di 9 i) che dopo questo episodio la non rivedeva la figlia fino al CP_1
12.06.2019, quando il permetteva alla madre e d alla minore di Per_1 rivedersi, dopo avere cost retto la moglie a sottoscrivere una dichiarazione estorta sotto dettatura (all egato 8 alla comparsa di costituzione);
j) che il aveva assunto il controllo dei social network della moglie, Per_1 del suo telefono, sul quale aveva fatto installare, a insaputa della st essa, un software di geolocali zzazione, e dell a e -m ail;
anche per questi fatti l a moglie aveva sporto denuncia;
k) che il non aveva mai versato alla alcuna somma a titolo Per_1 CP_1 di mantenimento della figlia, di cui la madre si occupa va in via esclusiva, con l'aiuto economico dei propri genitori e del fratello, essendo rimasta allo stato disoccupata;
l) che la minore viveva ormai stabilmente ad Apri lia, nella casa della nonna materna, dove vi erano spazi adeguati ad accoglierla, mentre nella casa di
EN del si erano stabiliti i nonni paterni, occupando l a Per_1 cameretta della minore.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, in data 16.12.2019 il
Presidente emanava i provvedimenti interinali con cui autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava l a minore congiuntamente ai genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre, disciplinava il diritto di visita del padre e poneva a carico dello stess o un cont ributo al mantenimento dell a figlia di
€250,00. Il Presidente rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore, davanti al quale le stesse chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.
3.1. Rilevata un'elevata conflittualità tra i coniugi in ordine ad ogni circostanza di vita della figlia, tra cui la collocazione della mi nore, le ragioni del trasferimento con la madre ad Aprilia, nonché le modalità di visita del padre e di svolgimento delle videochiamate, il Tribunale del egava i Servizi Sociali territorialment e competenti a svolgere adeguata indagine socio -familiare.
3.2 All'udienza del 19.04.2021 veniva espl etato l'interrogatorio formal e dell a convenuta la quale negava di impedire il normal e Controparte_1 svolgimento dei rapporti padre -figlia e confermava il comportamento geloso e possessivo del marito. Alla medes ima udienza, veniva sentita la teste Tes_1
madre del la quale dichiarava, in senso opposto, che la
[...] Per_1 CP_1
RG n. 2263/2019 - Pagina 4 di 9 aveva t rasferito arbitrariam ente il proprio domicilio ad Aprilia e da quel moment o aveva impedito sia al sia ai nonni paterni di vedere la minore. Per_1
3.3 All'udienza del 21.09.2021 veniva sentito il teste , padre dell'attore, Tes_2 il quale, al pari della teste confermava l'arbitrarietà della decisione della Tes_1 di trasferirsi ad Aprilia e l'impossibilità per il padre di vedere con CP_1 cadenza regolare la propria figlia, a causa del comportamento ostruzionistico dell a
Alla medesima udienza, veniva sentita la teste , amica CP_1 Testimone_3 della la quale dichiarava che il trasloco ad Aprilia era stato concordat o CP_1 tra i coniugi e che il avrebbe anche chiesto il trasferimento lavorativo in Per_1 tale città. Confermava, inoltre, il comportamento geloso e possessivo del Per_1 nei confronti della moglie.
3.4 All'udienza del 17.02.2023 veniva sentito i l teste , il quale Testimone_4 dichiarava di conoscere la e di averl a frequent ata per pochi mesi, quando CP_1 la stessa non era ancora sposata;
negava di avere intrattenuto alcuna rel azione con la donna in costanza di matrimonio tra la stessa e il Per_1
3.5 L'istruttoria proseguiva con l'espletamento di una CTU la cui relazione peritale veniva depositat a in data 11.04.2022.
3.6 All'udienza del 20.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte, il giudice rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
OSSERVATO IN DIRITTO
1. La domanda di separazione personal e dei coniugi deve essere accolta , sussistendone i presupposti di legge , anche alla luce del comport amento delle part i in corso di causa, da cui si evince l'impossibilità di pervenire ad una riconciliazione.
2. La domanda di addebito della separazione va ri gettata.
Presupposto della pronuncia di addebito della separazione, ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.c., è il comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimoni o di uno dei due coniugi. Parte attrice ha chiesto l'addebito della separazione per violazione, da parte della moglie convenuta, dell' obbligo di fedeltà di cui all'art. 143 c.c. Per giurisprudenza costante, “grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condot ta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”. Parte attrice non ha
RG n. 2263/2019 - Pagina 5 di 9 assolto a tale onere della prova. Invero, il teste , sentito Testimone_4 all'udienza del 17.02.2023, ha dichiarato “quando ho conosciuto la era CP_1 libera, non sposata, l'ho conosciuta quando stavo iniziando a fare il tirocinio da geometra, più o meno 10 anni fa, nel 2013 circa, poi ci siamo frequentati per due mesi. Da dopo che ci siamo lasciati con la non ho avuto più rapporti se CP_1 non qualche volta per bere un caffè”, negando, pertanto, che la avesse CP_1 intrattenuto con lui una relazione extraconiugal e.
Pertanto, non essendo stata fornita la prova della violazione dell'obbligo di fedelt à, la domanda di addebito deve essere rigettata.
3. Quanto al regime di affidamento della minore , deve essere dispost o Persona_1
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Appare condivisibile al Collegio l'analisi sul punto espletata dall'ausiliario del giudice che, mettendo in evidenza “l'assenza di quadri psicopatologici o disturbi di personalità clinicament e significativi in senso patologico che possano interferire con le abilità individuali del singolo genitore sia dal punto di vista cognitivo, che affettivo che organizzativo. In tal s enso la valutazione fin qui condotta esita in un'affermazione positiva della loro competenza genitoriale” (p.
52), ha concluso per l'affidamento condiviso , specificando altresì come esso sia
“non solo la scelta normativamente più adeguata a garantire il diritto della figlia alla bigenitorialità ma anche quella più idonea a tutelare il suo benessere psichico” (p. 54).
Pertanto, considerato che è diritto consolidato i l principio secondo cui “la regol a dell'affidamento condiviso costituisce la scelt a tendenzialmente pref erenziale, onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l 'interesse del minore” (Cass. civ., ord. 08.05.2024, n. 12 474), non ravvisandosi elementi di pregiudizio per l a minore nei rapporti con entrambi i genitori, vi sono i presupposti per disporre Per_1
l'affidamento condiviso.
Tenuto conto che il trasferimento ad Aprilia è avvenuto quando la minore Per_1 aveva solo tre anni e che, da quel momento, la stessa ha sempre continuato a vivere
RG n. 2263/2019 - Pagina 6 di 9 nella città laziale, non vi sono ragioni per mutare il regime di collocazione preval ente presso la madre disposto con il provvedimento presidenzial e del
16.12.2019. In ordine all'adeguatezza di tale collocazione si è anche espressa la relazione dei Servizi Sociali del Comune di Aprilia del 22.01.2021, in cui si legge che “ e la sig.ra sono ben inserite nel contesto abitativo e Per_1 CP_1 familiare. La sig.ra ha ritrovato ad Aprilia una rete sociale primaria di supporto
(parenti e ami ci)”. Con argomentazioni sovrapponibili, l'ausiliario del giudice ha rilevato che “non si ravvisano elementi che possano giustificare un ulteriore cambio di residenza della bambina e una modifi ca del provvedimento già adottato dal Giudice circa un collocamento prevalent e presso la madre” (p. 58).
4. Stante la collocazione prevalente della minore presso la madre, deve essere Per_1 disciplinato il diritto di visita del padre.
In applicazione del diritto alla bigenitorialità , secondo cui è necessario garantire tempi di permanenza del minore presso entram bi i genitori in misura quanto più possibile paritetica, tenuto conto del fatto che l a minore risiede ad Aprilia, mentre il padre vive a EN (PI), deve essere previsto che il padre abbia facoltà di tenere con sé la figlia un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggi o dall'uscita di scuola fino alle ore 19:00 della domenica sera .
Inoltre, il padre potrà tenere con sé per un periodo di 7 giorni durante le Per_1 vacanze di Natal e, alternando annualment e con la madre i giorni dal 24 al 30 dicembre e quelli dal 31 dicembre al 6 gennai o successivo. Ed inoltre lo stesso genitore potrà trascorrere con tre giorni durante il periodo pasquale, Per_1 alternandosi annualmente con la madre, la domenica di Pasqua ovvero il successivo lunedì.
Il padre, infine, potrà tenere con sé per 15 giorni, anche non consecutivi, Per_1 durante il periodo estivo.
5. Quanto al regim e patrimoniale, tenuto conto del la situazione reddituale delle parti
(il ricorrente è stabilmente occupato e percepisce uno stipendio mensile di €1800 circa, mentre l a resist ente risulta allo stato pri va di stabile occupazione) nonch é delle spese di viaggio che il padre d ovrà sopportare per prendere la figlia e riaccompagnarla dall a madre nei periodi di visita , stante il collocamento preval ente della minore presso la madre, il Collegio ritiene congruo confermare quanto già disposto con provve dimento presi denzial e del 16.12.2019, ossia di
RG n. 2263/2019 - Pagina 7 di 9 porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma di Parte_1
€250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, nonché il 50% delle spese straordinarie.
6. Da ultimo, permanendo un'elevata conflittualità delle parti che comporta l'acuirsi delle “criticità nelle modalità comunicative all'interno della coppia genitoriale”
(p. 54), il Collegio invita i genitori a sottoporsi ad un percorso di sostegno all a genitorialità, al fine di individuare le modalità e le strategie pratiche pi ù funzionali ed efficaci , anche in relazione all 'attuazione del diritto di visita del padre.
7. In ragione della parziale soccombenza, le spese di lite sono compensate per met à
e poste per la restante metà a carico del ricorrente ed in favore dell'Erari o considerata l'ammissione al gratuito patrocinio della resistente .
Le spese di CTU sono poste a carico di entrambe le parti pro quota.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegi ale, definitivament e pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personal e tra i coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
); C.F._2
2) dispone l'affidamento condiviso della minore , con Persona_1 residenza abitual e e collocamento prevalente presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia alle Per_1 condizioni indicate nel precedent e punto 4) della parte motiva;
4) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere la Parte_1 somma di €250,00 mensili, oltre alla rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT , nonché il 50% delle spese straordinari e;
5) invita le parti a sottoporsi ad un percorso di sostegno alla genitorialità;
6) compensa per metà le spese di lite e pone la restante metà, da liquidarsi in € 2538,50 oltre al 15% delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, a cari co del ricorrent e ed in favore dell'Erario;
7) pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti pro quota. .
RG n. 2263/2019 - Pagina 8 di 9 Ordina all'Ufficiale di Stato civile di EN (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in EN (PI) e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune, anno 2015, parte I, n. 1.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
RG n. 2263/2019 - Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2263 del RGAC dell'anno 2019 avente ad oggetto: separazione giudiziale, vert ente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Laura Deri, presso il cui studio sito in EN (PI), Viale Vittorio
Veneto n. 5, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Margherita Corneli, presso il cui studio sito in Aprilia (LT), Via dei Antonio Rossetti n. 14, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO EX LEGE DEL P.M.
RILEVATO IN FATTO CHE
1. Con ricorso depositato in data 23.05.2019, chiedeva l a Parte_1 separazione personal e dei coniugi per colpa esclusiva della moglie domandando la collocazione prevalent e dell a Controparte_1 minore presso di sé nella casa coniugale o, in via Persona_1 subordinata all'espletamento di una CTU sulle capacità genitoriali della madre,
RG n. 2263/2019 - Pagina 1 di 9 la collocazione paritari a tra i genitori. Chiedeva, inoltre, che venisse dichiarat a la rinuncia di entrambi i coniugi al mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosuffi cienti. Nel caso di collocamento prevalente dell a minore presso il padre, chiedeva dichiararsi l'insussistenza a proprio carico di obblighi di mantenimento della stessa.
Deduceva, per quanto di interesse:
a) di avere contratto matrimonio concordatario con CP_1 in data 07.03.2015, trascritto nei registri dello stato civile
[...] del Comune di EN (PI), anno 2015, parte I, n. 1 ;
b) che, dall'unione matrimonial e, in data 31.01.2016 era nata la figli a
; Persona_1
c) che i coniugi erano separati di fatto dal novembre 2018, tanto che l a si era trasferit a presso la propri a madre ad Aprilia;
CP_1
d) di percepire uno stipendio mensile di circa €1.800,00, gravato da tutte le spese relative all'abitazione coniugale di EN, ivi incluse la rata del mutuo di €400,00 e due rate, rispettivamente di €375,00 e di €200,00, per prestiti contratti a beneficio dell'attività imprenditoriale della moglie;
e) che la lavorava come estetista ed era titolare di un'attività CP_1 commerci ale di vendita di prodotti estetici, per il cui finanziamento il aveva contratto debiti per circa €75.000,00; Per_1
f) che la nel corso del mat rimonio, aveva int rattenuto vari e CP_1 relazioni extra-coniugali, alla luce delle quali il chiedeva Per_1
l'addebito della separazione alla stessa;
g) di avere sporto denuncia per maltratt amenti nei confronti della CP_1 in data 03.05.2019, per il fatto che la stessa aveva arbitrari amente port ato con sé la figlia ad Aprilia, impedendole ogni contatto col padre.
2. Con comparsa depositata in data 31.10.2019, si costituiva in giudizio la quale contestava integralmente l e deduzioni Controparte_1 avversari e, in quanto infondate. Chiedeva, pertanto, la separazione personal e dei coniugi, il rigetto della domanda di addebito, nonché l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalent e press o la madre e ampio diritto di visita del padre. Chiedeva, inoltre, di porre a carico del l'obbligo di Per_1 contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 400,00 mensili, oltre il
RG n. 2263/2019 - Pagina 2 di 9 pagamento del 50% dell e spese st raordinari e. Aderiva, infine, alla ri chiesta di dichiarazione dell'insussistenza dell'obbligo di mantenimento tra coniugi.
Deduceva, per quanto d'int eresse:
a) che il matrimonio con il non era mai stato caratteri zzato da un Per_1 clima sereno, a causa delle ingerenze, nella vita della coppia, dei genitori del marito, che non avevano mai nutrito stima e affetto per la nuora;
b) che i dissapori tra la coppia e d i sig.ri si erano acuiti a causa dell a Per_1 convivenza forzat a occasionat a dalla gravidanza a rischio dell a CP_1 durante l a qual e, essendo st ata la st essa cost ret ta ad un periodo di riposo assoluto, aveva chiesto il supporto material e dei suoceri;
c) di avere cercato di rendersi economicam ente autonoma attraverso l'apertura della propria attività imprenditoriale, nella quale il CP_1 aveva investito la somma di €9.000,00 e non di €75.000 come indicato nel ricorso;
d) di avere col tempo sviluppato un fort e disagio, essendosi trovata da sol a a EN, lontana dalla propria famiglia e senza amicizie, ad occuparsi sia della figlia sia della propria attività;
e) che, per il suddetto motivo, concordava con il di trasferirsi con la Per_1 figlia ad Aprilia, presso i propri genitori, anche in vista di un possibile trasferimento lavorativo del marito presso la Città Militare della
Cecchignola;
f) che il aveva continuato a vedere regolarmente la figlia anche dopo Per_1 il trasferimento ad Aprilia e che, per volere dello stesso, gli accordi tra genitori in merito agli incontri erano stati trasfusi in due scritture privat e
(allegati 2 e 3 alla comparsa di costituzione);
g) che il era sempre stato possessivo e geloso con la moglie e che, a Per_1 seguito del trasloco, aveva inizi ato ad accusarl a di essere stata infedel e;
h) che in data 23.05.2019 il prelevava la figlia ad Aprilia, Per_1 impegnandosi a riportarla in serata, ma successivamente comunicava pe r telefono alla di essere in autostrada verso EN e di avere CP_1 intenzione di tenere la minore con sé, senza da re indicazioni sul se e quando l'avrebbe riportata dalla madre;
per questi fatti, la si CP_1 vedeva costretta a sporgere denunci a;
RG n. 2263/2019 - Pagina 3 di 9 i) che dopo questo episodio la non rivedeva la figlia fino al CP_1
12.06.2019, quando il permetteva alla madre e d alla minore di Per_1 rivedersi, dopo avere cost retto la moglie a sottoscrivere una dichiarazione estorta sotto dettatura (all egato 8 alla comparsa di costituzione);
j) che il aveva assunto il controllo dei social network della moglie, Per_1 del suo telefono, sul quale aveva fatto installare, a insaputa della st essa, un software di geolocali zzazione, e dell a e -m ail;
anche per questi fatti l a moglie aveva sporto denuncia;
k) che il non aveva mai versato alla alcuna somma a titolo Per_1 CP_1 di mantenimento della figlia, di cui la madre si occupa va in via esclusiva, con l'aiuto economico dei propri genitori e del fratello, essendo rimasta allo stato disoccupata;
l) che la minore viveva ormai stabilmente ad Apri lia, nella casa della nonna materna, dove vi erano spazi adeguati ad accoglierla, mentre nella casa di
EN del si erano stabiliti i nonni paterni, occupando l a Per_1 cameretta della minore.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, in data 16.12.2019 il
Presidente emanava i provvedimenti interinali con cui autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava l a minore congiuntamente ai genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre, disciplinava il diritto di visita del padre e poneva a carico dello stess o un cont ributo al mantenimento dell a figlia di
€250,00. Il Presidente rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore, davanti al quale le stesse chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.
3.1. Rilevata un'elevata conflittualità tra i coniugi in ordine ad ogni circostanza di vita della figlia, tra cui la collocazione della mi nore, le ragioni del trasferimento con la madre ad Aprilia, nonché le modalità di visita del padre e di svolgimento delle videochiamate, il Tribunale del egava i Servizi Sociali territorialment e competenti a svolgere adeguata indagine socio -familiare.
3.2 All'udienza del 19.04.2021 veniva espl etato l'interrogatorio formal e dell a convenuta la quale negava di impedire il normal e Controparte_1 svolgimento dei rapporti padre -figlia e confermava il comportamento geloso e possessivo del marito. Alla medes ima udienza, veniva sentita la teste Tes_1
madre del la quale dichiarava, in senso opposto, che la
[...] Per_1 CP_1
RG n. 2263/2019 - Pagina 4 di 9 aveva t rasferito arbitrariam ente il proprio domicilio ad Aprilia e da quel moment o aveva impedito sia al sia ai nonni paterni di vedere la minore. Per_1
3.3 All'udienza del 21.09.2021 veniva sentito il teste , padre dell'attore, Tes_2 il quale, al pari della teste confermava l'arbitrarietà della decisione della Tes_1 di trasferirsi ad Aprilia e l'impossibilità per il padre di vedere con CP_1 cadenza regolare la propria figlia, a causa del comportamento ostruzionistico dell a
Alla medesima udienza, veniva sentita la teste , amica CP_1 Testimone_3 della la quale dichiarava che il trasloco ad Aprilia era stato concordat o CP_1 tra i coniugi e che il avrebbe anche chiesto il trasferimento lavorativo in Per_1 tale città. Confermava, inoltre, il comportamento geloso e possessivo del Per_1 nei confronti della moglie.
3.4 All'udienza del 17.02.2023 veniva sentito i l teste , il quale Testimone_4 dichiarava di conoscere la e di averl a frequent ata per pochi mesi, quando CP_1 la stessa non era ancora sposata;
negava di avere intrattenuto alcuna rel azione con la donna in costanza di matrimonio tra la stessa e il Per_1
3.5 L'istruttoria proseguiva con l'espletamento di una CTU la cui relazione peritale veniva depositat a in data 11.04.2022.
3.6 All'udienza del 20.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte, il giudice rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
OSSERVATO IN DIRITTO
1. La domanda di separazione personal e dei coniugi deve essere accolta , sussistendone i presupposti di legge , anche alla luce del comport amento delle part i in corso di causa, da cui si evince l'impossibilità di pervenire ad una riconciliazione.
2. La domanda di addebito della separazione va ri gettata.
Presupposto della pronuncia di addebito della separazione, ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.c., è il comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimoni o di uno dei due coniugi. Parte attrice ha chiesto l'addebito della separazione per violazione, da parte della moglie convenuta, dell' obbligo di fedeltà di cui all'art. 143 c.c. Per giurisprudenza costante, “grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condot ta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”. Parte attrice non ha
RG n. 2263/2019 - Pagina 5 di 9 assolto a tale onere della prova. Invero, il teste , sentito Testimone_4 all'udienza del 17.02.2023, ha dichiarato “quando ho conosciuto la era CP_1 libera, non sposata, l'ho conosciuta quando stavo iniziando a fare il tirocinio da geometra, più o meno 10 anni fa, nel 2013 circa, poi ci siamo frequentati per due mesi. Da dopo che ci siamo lasciati con la non ho avuto più rapporti se CP_1 non qualche volta per bere un caffè”, negando, pertanto, che la avesse CP_1 intrattenuto con lui una relazione extraconiugal e.
Pertanto, non essendo stata fornita la prova della violazione dell'obbligo di fedelt à, la domanda di addebito deve essere rigettata.
3. Quanto al regime di affidamento della minore , deve essere dispost o Persona_1
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Appare condivisibile al Collegio l'analisi sul punto espletata dall'ausiliario del giudice che, mettendo in evidenza “l'assenza di quadri psicopatologici o disturbi di personalità clinicament e significativi in senso patologico che possano interferire con le abilità individuali del singolo genitore sia dal punto di vista cognitivo, che affettivo che organizzativo. In tal s enso la valutazione fin qui condotta esita in un'affermazione positiva della loro competenza genitoriale” (p.
52), ha concluso per l'affidamento condiviso , specificando altresì come esso sia
“non solo la scelta normativamente più adeguata a garantire il diritto della figlia alla bigenitorialità ma anche quella più idonea a tutelare il suo benessere psichico” (p. 54).
Pertanto, considerato che è diritto consolidato i l principio secondo cui “la regol a dell'affidamento condiviso costituisce la scelt a tendenzialmente pref erenziale, onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l 'interesse del minore” (Cass. civ., ord. 08.05.2024, n. 12 474), non ravvisandosi elementi di pregiudizio per l a minore nei rapporti con entrambi i genitori, vi sono i presupposti per disporre Per_1
l'affidamento condiviso.
Tenuto conto che il trasferimento ad Aprilia è avvenuto quando la minore Per_1 aveva solo tre anni e che, da quel momento, la stessa ha sempre continuato a vivere
RG n. 2263/2019 - Pagina 6 di 9 nella città laziale, non vi sono ragioni per mutare il regime di collocazione preval ente presso la madre disposto con il provvedimento presidenzial e del
16.12.2019. In ordine all'adeguatezza di tale collocazione si è anche espressa la relazione dei Servizi Sociali del Comune di Aprilia del 22.01.2021, in cui si legge che “ e la sig.ra sono ben inserite nel contesto abitativo e Per_1 CP_1 familiare. La sig.ra ha ritrovato ad Aprilia una rete sociale primaria di supporto
(parenti e ami ci)”. Con argomentazioni sovrapponibili, l'ausiliario del giudice ha rilevato che “non si ravvisano elementi che possano giustificare un ulteriore cambio di residenza della bambina e una modifi ca del provvedimento già adottato dal Giudice circa un collocamento prevalent e presso la madre” (p. 58).
4. Stante la collocazione prevalente della minore presso la madre, deve essere Per_1 disciplinato il diritto di visita del padre.
In applicazione del diritto alla bigenitorialità , secondo cui è necessario garantire tempi di permanenza del minore presso entram bi i genitori in misura quanto più possibile paritetica, tenuto conto del fatto che l a minore risiede ad Aprilia, mentre il padre vive a EN (PI), deve essere previsto che il padre abbia facoltà di tenere con sé la figlia un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggi o dall'uscita di scuola fino alle ore 19:00 della domenica sera .
Inoltre, il padre potrà tenere con sé per un periodo di 7 giorni durante le Per_1 vacanze di Natal e, alternando annualment e con la madre i giorni dal 24 al 30 dicembre e quelli dal 31 dicembre al 6 gennai o successivo. Ed inoltre lo stesso genitore potrà trascorrere con tre giorni durante il periodo pasquale, Per_1 alternandosi annualmente con la madre, la domenica di Pasqua ovvero il successivo lunedì.
Il padre, infine, potrà tenere con sé per 15 giorni, anche non consecutivi, Per_1 durante il periodo estivo.
5. Quanto al regim e patrimoniale, tenuto conto del la situazione reddituale delle parti
(il ricorrente è stabilmente occupato e percepisce uno stipendio mensile di €1800 circa, mentre l a resist ente risulta allo stato pri va di stabile occupazione) nonch é delle spese di viaggio che il padre d ovrà sopportare per prendere la figlia e riaccompagnarla dall a madre nei periodi di visita , stante il collocamento preval ente della minore presso la madre, il Collegio ritiene congruo confermare quanto già disposto con provve dimento presi denzial e del 16.12.2019, ossia di
RG n. 2263/2019 - Pagina 7 di 9 porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma di Parte_1
€250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, nonché il 50% delle spese straordinarie.
6. Da ultimo, permanendo un'elevata conflittualità delle parti che comporta l'acuirsi delle “criticità nelle modalità comunicative all'interno della coppia genitoriale”
(p. 54), il Collegio invita i genitori a sottoporsi ad un percorso di sostegno all a genitorialità, al fine di individuare le modalità e le strategie pratiche pi ù funzionali ed efficaci , anche in relazione all 'attuazione del diritto di visita del padre.
7. In ragione della parziale soccombenza, le spese di lite sono compensate per met à
e poste per la restante metà a carico del ricorrente ed in favore dell'Erari o considerata l'ammissione al gratuito patrocinio della resistente .
Le spese di CTU sono poste a carico di entrambe le parti pro quota.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegi ale, definitivament e pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personal e tra i coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
); C.F._2
2) dispone l'affidamento condiviso della minore , con Persona_1 residenza abitual e e collocamento prevalente presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia alle Per_1 condizioni indicate nel precedent e punto 4) della parte motiva;
4) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere la Parte_1 somma di €250,00 mensili, oltre alla rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT , nonché il 50% delle spese straordinari e;
5) invita le parti a sottoporsi ad un percorso di sostegno alla genitorialità;
6) compensa per metà le spese di lite e pone la restante metà, da liquidarsi in € 2538,50 oltre al 15% delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, a cari co del ricorrent e ed in favore dell'Erario;
7) pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti pro quota. .
RG n. 2263/2019 - Pagina 8 di 9 Ordina all'Ufficiale di Stato civile di EN (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in EN (PI) e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune, anno 2015, parte I, n. 1.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
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