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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 4159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4159 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia iscritta al n. 25713/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mariani e Parte_1 dall'avv. Leonardo Ercoli per procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrente -
e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
- resistente -
OGGETTO: pubblico impiego – mansioni – indennità risarcitorie. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 3 luglio 2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, esponendo:
[...]
- di essere stato assunto in data 1 marzo 1989 dall
[...]
, oggi Controparte_2 Controparte_1
attuale datore di lavoro, presso la sede di Roma, con contratto di
[...] lavoro a tempo indeterminato, mansioni di autista e inquadramento nel livello 3° dell'allora vigente CCNL;
- che con decreto emesso dal Prefetto della provincia di Roma in data 3 agosto 2020 gli è stato conferito il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia tributaria, con conduzione di automezzi speciali e di tutela, scorta e protezione della persona del Direttore generale pro-tempore dell Controparte_1
- che la qualifica e le mansioni superiori attribuite ed effettivamente svolte sono state oggetto di successivi provvedimenti prefettizi di proroga, sino al 31 gennaio 2023;
- che per potere espletare il proprio servizio nel periodo dal 3 agosto 2020 al 31 gennaio 2023, previo espletamento di un corso al poligono per maneggio armi, gli è stata fornita in dotazione un'arma da fuoco e ha osservato l'obbligo della reperibilità H24, compresi i giorni festivi;
- che per il periodo compreso dal 3 agosto 2020 al 31 gennaio 2023 ha maturato il diritto a percepire differenze retributive per le indennità di reperibilità, indennità di servizio pubblica sicurezza e indennità di rischio per la qualifica e le mansioni superiori effettivamente svolte in base al CCNL settore Enti pubblici – Agenzie fiscali area II F3 e, poi, assistente, come sopra indicate e sulla base delle presenze, i cui turni di lavoro erano circa 24 al mese;
- che le sue mansioni prima della qualifica di Agente di P.S. precisamente erano: “autista di Direttori per portare i Direttori dalla sua Pt_2 Pt_2 abitazione alla sede della Convenuta, portare il Direttore per i suoi impegni istituzionali presso Ministeri, Tribunali, Corti, Avvocatura, con massimo circa 12 turni al mese, ma pagati 10 con accordi sindacali. I turni erano di 12-13 ore consecutive e quindi poi venivano a seguire i riposi”;
- che le sue mansioni durante la qualifica di agente di P.S., insieme al collega autista , precisamente erano: “autista scorta armata del CP_3
Direttore Generale Sig. per portarlo, previa “bonifica” (controllo Pt_3 prima che scenda da casa la persona da trasportare dei veicoli delle strade etc per la sua incolumità) dalla sua abitazione alla sede della Convenuta, portarlo per i suoi impegni istituzionali presso Ministeri, Tribunali, Corti, Avvocatura in diverse città d'Italia e fuori dal paese, anche in missione, con giornate lavorative continuative con intervalli di tempo non inferiori alle 15 ore di lavoro effettivo al giorno, per 24 giorno al mese salvo imprevisti in festivi e sabati e domeniche oltre che per le missioni”;
- che nell'espletamento di circa n. 50 missioni nell'arco temporale sopra indicato “le giornate di lavoro iniziavano più o meno alle 6:00 del mattino (senza considerare il tragitto da casa del ricorrente al lavoro) con presa in carico della vettura, per poi recarsi all'abitazione del Direttore Generale e portarlo nelle vari città, alle volte anche 3 o 4 nello steso giorno, per i suoi appuntamenti istituzionali. Si recava infatti, sempre armato, insieme al Collega CP_3
a titolo esemplificativo a Udine, Trieste, Trento Venezia Roma oppure
Civitavecchia, Olbia, Alghero, Sassari e Cagliari e RE BR , CP_4
, Crotone e rientro a Roma oppure Roma, Milano Como Svizzera, oppure
[...]
2 Napoli Palermo Marsala Milano Trieste Bolzano, con partenza ore 5:00 rientro
01:30 in genere di 3 o 4 giorni dopo e sempre pernottando nelle stanze accanto a quella del Direttore e molto spesso in giorni festivi come in allegato”;
- di avere diritto a titolo risarcitorio al pagamento delle spettanze di lavoro per un complessivo importo non inferiore a € 152.329,14, di cui € 129.920,00 per l'indennità di reperibilità, € 3.640,00 per l'indennità di servizio Pubblica Sicurezza, € 3.494,40 per l'indennità di rischio ed € 15.274,74 a titolo di rivalutazione monetaria, come da conteggi analitici formulati in ricorso. Alla stregua di queste premesse, pertanto, il ricorrente ha chiesto di
“condannare la convenuta, previo accertamento delle diverse e superiori mansioni assegnate, al pagamento delle differenze retributive, in favore del Sig.
, a causa dell'attribuzione illegittima da parte della convenuta Parte_1 di mansioni differenti solamente al ricorrente e ad un suo collega, da autista a scorta armata con mansioni di Pubblica Sicurezza, per essere stato conferito allo stesso, con decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Roma in data 3 agosto 2020, con proroghe fino al 31 gennaio 2023, il riconoscimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e di Polizia Tributaria, con conduzione di automezzi speciali e di tutela, scorta e protezione persona del Direttore Generale pro tempore dell della somma Controparte_1 calcolata sulla base del livello e della mansione assegnata pari ad euro 152.329,14, di cui euro 129.920,00 a titolo risarcitorio per le indennità di reperibilità, di cui euro 3.640,00 le indennità di servizio Pubblica Sicurezza, di cui euro 3.494,40 le indennità di rischio e di cui euro 15.274,74 e per la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o alle diverse somme ritenute di giustizia, con ogni conseguenza contributiva a carico della convenuta”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l' contestando la fondatezza delle domande Controparte_1
e chiedendone il rigetto. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, mentre sono state rigettate le richieste di prova orale del ricorrente, in quanto relative a fatti non contestati, ovvero non rilevanti o articolate in termini valutativi. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter processuale, giova premettere che, malgrado nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente abbia alluso al preteso svolgimento di mansioni superiori, in realtà il thema decidendum concerne soprattutto la spettanza di alcune specifiche indennità, che a dire del lavoratore
3 gli competerebbero, a titolo risarcitorio, sulla base dei compiti disimpegnati a seguito del conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia tributaria, con incarico di conduzione di automezzi speciali e di tutela, scorta e protezione della persona del Direttore generale pro-tempore dell giusto decreto prefettizio del 3 agosto 2020. CP_1
Con riguardo, invece, alla pretesa volta a conseguire differenze retributive per mansioni superiori, fin dalla pronuncia di Cass., sez. lav., n. 26742 del 18 dicembre 2014, la Corte regolatrice si è soffermata “sull'applicazione del principio, già enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr, Cass., 8025/2003); in altri termini non è sufficiente descrivere le mansioni svolte e richiamare le previsioni contrattuali, ma è anche necessario operare il raffronto tra dette mansioni e quelle proprie dei livelli contrattuali nel cui ambito le prime dovrebbero, in tesi, essere ricomprese, illustrando e offrendo la prova degli specifici elementi fattuali che, attraverso le opportune comparazioni, giustificherebbero il rivendicato superiore inquadramento”. In particolare, “il procedimento logico-giuridico, diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, si sviluppa in tre fasi successive (c.d. appunto "trifasico"), che consistono nell'accertamento in fatto delle attività lavorative svolte concretamente, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di error in iudicando, per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c.” (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. 32438 del 13 dicembre 2024 e Cass., sez. lav., n. 30580 del 22 novembre 2019, la quale ha evidenziato che occorra esaminare le declaratorie contrattuali relative al livello e al profilo professionale di inquadramento del lavoratore, individuare il tratto qualificante del livello di inquadramento rispetto a quello rivendicato, analizzare le mansioni della qualifica di appartenenza rispetto all'attività svolta e infine, indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello e alla qualifica superiori). Nel caso di specie, per contro, il ricorrente, malgrado un generico riferimento alla nozione di mansioni superiori, di fatto non ha indicato alcun livello di inquadramento nel quale potrebbero essere sussunte le mansioni svolte, il cui svolgimento, secondo il disposto generale dell'art. 52 del d. lgs. n. 165/2001, darebbe certamente diritto – ove dimostrato – al trattamento
4 economico previsto per il livello superiore (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., n. 25837 dell'11 dicembre 2007 e Cass., sez. lav., n. 11615 del 13 maggio 2010), tanto da non indicare nemmeno le basi per avviare il procedimento diretto alla determinazione dell'inquadramento superiore. Il relativo capo di domanda, formulato peraltro in termini generici in ricorso, va così disatteso. Sotto altro profilo, il lavoratore ha postulato il riconoscimento, peraltro a titolo risarcitorio – titolo che di per sé stride con la stessa configurabilità di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori – di specifiche indennità, senza fare alcun riferimento ad alcun livello di inquadramento diverso e superiore rispetto a quello assegnatogli.
3. Svolta questa necessaria premessa di inquadramento, le indennità rivendicate non trovano alcun fondamento nel decreto prefettizio con il quale è stata conferita al ricorrente la qualifica di agente di pubblica sicurezza (cfr. doc. n. 3 del ricorso), né nell'art. 5 bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, in esso espressamente richiamato, che anzi al sesto comma stabilisce che
“L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti di cui al comma 1 non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso”. Orbene, quanto alla reperibilità, la relativa circostanza è stata allegata in termini del tutto generici e apodittici, ma non emerge da alcun ordine di servizio, né è stato indicato quando e da parte di chi sarebbe stata assegnata una siffatta disposizione al ricorrente;
né, infine, è stato allegato in quali occasioni estranee ai turni programmati il lavoratore sia stato richiamato in servizio in virtù dell'obbligo di reperibilità. Di conseguenza, i fatti costitutivi della pretesa non sono sussumibili un capitolo di prova testimoniale, il quale deve riguardare elementi di fatto circostanziati e specifici, come prevede l'art. 244 c.p.c. Alla stessa stregua delle descrizione delle mansioni disimpegnate, invero, emerge che sia stata eventualmente intensificata l'attività lavorativa, con attribuzione di compiti aggiuntivi e aumento delle ore di lavoro, ma ciò non implica affatto che il ricorrente lavorasse anche su turni di reperibilità; una cosa, invero, è il prolungamento dell'orario di lavoro o la protrazione dell'attività in occasione di missioni (per i quali il dipendente ha già ricevuto in busta paga i relativi compensi) sulla base di attività programmata, altro è l'obbligo di essere reperibili a chiamata. Sicché, correttamente la difesa erariale ha sottolineato che al ricorrente sono state corrisposte tutte le competenze accessorie relative all'attività di servizio svolta, nel periodo 3 agosto 2020 – 31 gennaio 2023, alle dirette dipendenze dell'allora Direttore generale (straordinario diurno, festivo, notturno, indennità di turnazione, trattamento di trasferta, indennità di rischio, indennità di responsabilità, premio di performance, indennità di budget di sede), come peraltro si evince dall'allegato elenco riepilogativo delle competenze accessorie
5 liquidate nel periodo di cui trattasi (doc. n. 12 della memoria), nonché dalla disamina dei cedolini stipendiali (doc. n. 12 bis della memoria), da cui emerge che le competenze accessorie hanno quasi raddoppiato la retribuzione fissa stipendiale pregressa. In definitiva, questa voce indennitaria non può essere riconosciuta al ricorrente. In difetto di allegazione sui presupposti fattuali in forza dei quali sarebbe sussistito un obbligo di reperibilità, poi, non dimostrati in giudizio in ragione dell'assoluta genericità delle relative allegazioni, risulta priva di pregio la lunga dissertazione svolta in ricorso e nelle note autorizzate sulle conseguenze della sottoposizione di un lavoratore a eccessivi turni di reperibilità, alla stregua anche di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e da quella unionale. Preme, invero, sottolineare che alla stregua della stessa ricostruzione offerta dal lavoratore la nozione di reperibilità implica l'obbligo del lavoratore di essere disponibile a rientrare in servizio fuori dall'orario di lavoro, per esigenze rilevate dalla parte datoriale, e presuppone un ordine di servizio impartito da un preposto, previa eventuale acquisizione della disponibilità del dipendente: dette circostanze, tuttavia, sono state del tutto omesse nella narrativa del ricorso, dando sostanzialmente per scontata la circostanza che il ricorrente fosse automaticamente e costantemente in turno di reperibilità, obbligo non previsto da alcuna norma vigente, né specificamente richiesto dal datore di lavoro, tanto che, come detto, non risulta che il ricorrente sia stato mai richiamato fuori dai turni di lavoro programmati.
3.1 Quanto all'indennità di rischio, come già sopra osservato la stessa è stata corrisposta coi cedolini paga indicati dall resistente e prodotti in CP_1 giudizio, senza che siano stati forniti nell'atto introduttivo del giudizio elementi per dedurre che i relativi compensi spettino in misura maggiore. Il relativo capo di domanda, pertanto, non può che essere rigettato.
3.2 Quanto, infine, alla chiesta indennità di pubblica sicurezza, anzitutto il ricorrente ha del tutto omesso di indicare financo la fonte normativa da cui discenderebbe il diritto all'emolumento, tenuto conto che la stessa non è fisiologicamente correlata alla mera qualifica di agente di pubblica sicurezza, la quale, come sopra ricordato, non dà diritto a compensi. Né vale a supportare la domanda attorea il generico richiamo al C.C.N.L. delle Forze di Polizia (cfr. doc. n. 13 del ricorso), il quale attribuisce l'indennità in ragione dell'effettivo impiego nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, nelle sale operative e nei servizi di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne organizzati in turni continuativi, peraltro con esclusivo riferimento all'attività prestata in fasce serali e nelle fasce notturne e con previsione espressa di incompatibilità con l'indennità di missione. L'indennità in parola, pertanto, non solo non costituisce un'indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo
6 professionale, né può collegarsi soltanto al possesso della qualifica prefettizia, ma presuppone sempre e necessariamente anche l'effettivo esercizio delle funzioni sopra indicate. Detti presupposti non ricorrono nell'attività svolta dal ricorrente, il quale per sua stessa allegazione è stato esclusivamente incaricato di svolgere da scorta armata e protezione personale del Direttore generale pro-tempore dell
[...]
Controparte_1
Peraltro, la norma contrattuale attribuisce l'indennità soltanto per i turni di servizio prestati nelle fasce serali e notturne, mentre il ricorrente ha rivendicato detto compenso per ogni turno di servizio svolto, senza minimamente allegare se e in quali occasioni, distinte dalle missioni, abbia svolto turni nelle suddette fasce orarie. In definitiva, anche questo capo di domanda va disatteso.
3.3 Quanto all'attribuzione di un importo a titolo di rivalutazione monetaria, peraltro con l'ulteriore richiesta di interessi e rivalutazione su tutte le voci di credito postulate, può osservarsi che la rivalutazione monetaria non è una autonoma voce di credito, ma un accessorio volto a prevenire la svalutazione del potere di acquisto del denaro. Posto che, in ogni caso, i crediti dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico, l'infondatezza delle domande di riconoscimento di crediti azionate esclude la possibilità di attribuire importi a titolo di accessori.
4. Ne segue, in definitiva, il rigetto integrale del ricorso. Le spese di vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.359, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 4 aprile 2025 Il giudice Cesare Russo
7
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia iscritta al n. 25713/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mariani e Parte_1 dall'avv. Leonardo Ercoli per procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrente -
e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
- resistente -
OGGETTO: pubblico impiego – mansioni – indennità risarcitorie. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 3 luglio 2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, esponendo:
[...]
- di essere stato assunto in data 1 marzo 1989 dall
[...]
, oggi Controparte_2 Controparte_1
attuale datore di lavoro, presso la sede di Roma, con contratto di
[...] lavoro a tempo indeterminato, mansioni di autista e inquadramento nel livello 3° dell'allora vigente CCNL;
- che con decreto emesso dal Prefetto della provincia di Roma in data 3 agosto 2020 gli è stato conferito il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia tributaria, con conduzione di automezzi speciali e di tutela, scorta e protezione della persona del Direttore generale pro-tempore dell Controparte_1
- che la qualifica e le mansioni superiori attribuite ed effettivamente svolte sono state oggetto di successivi provvedimenti prefettizi di proroga, sino al 31 gennaio 2023;
- che per potere espletare il proprio servizio nel periodo dal 3 agosto 2020 al 31 gennaio 2023, previo espletamento di un corso al poligono per maneggio armi, gli è stata fornita in dotazione un'arma da fuoco e ha osservato l'obbligo della reperibilità H24, compresi i giorni festivi;
- che per il periodo compreso dal 3 agosto 2020 al 31 gennaio 2023 ha maturato il diritto a percepire differenze retributive per le indennità di reperibilità, indennità di servizio pubblica sicurezza e indennità di rischio per la qualifica e le mansioni superiori effettivamente svolte in base al CCNL settore Enti pubblici – Agenzie fiscali area II F3 e, poi, assistente, come sopra indicate e sulla base delle presenze, i cui turni di lavoro erano circa 24 al mese;
- che le sue mansioni prima della qualifica di Agente di P.S. precisamente erano: “autista di Direttori per portare i Direttori dalla sua Pt_2 Pt_2 abitazione alla sede della Convenuta, portare il Direttore per i suoi impegni istituzionali presso Ministeri, Tribunali, Corti, Avvocatura, con massimo circa 12 turni al mese, ma pagati 10 con accordi sindacali. I turni erano di 12-13 ore consecutive e quindi poi venivano a seguire i riposi”;
- che le sue mansioni durante la qualifica di agente di P.S., insieme al collega autista , precisamente erano: “autista scorta armata del CP_3
Direttore Generale Sig. per portarlo, previa “bonifica” (controllo Pt_3 prima che scenda da casa la persona da trasportare dei veicoli delle strade etc per la sua incolumità) dalla sua abitazione alla sede della Convenuta, portarlo per i suoi impegni istituzionali presso Ministeri, Tribunali, Corti, Avvocatura in diverse città d'Italia e fuori dal paese, anche in missione, con giornate lavorative continuative con intervalli di tempo non inferiori alle 15 ore di lavoro effettivo al giorno, per 24 giorno al mese salvo imprevisti in festivi e sabati e domeniche oltre che per le missioni”;
- che nell'espletamento di circa n. 50 missioni nell'arco temporale sopra indicato “le giornate di lavoro iniziavano più o meno alle 6:00 del mattino (senza considerare il tragitto da casa del ricorrente al lavoro) con presa in carico della vettura, per poi recarsi all'abitazione del Direttore Generale e portarlo nelle vari città, alle volte anche 3 o 4 nello steso giorno, per i suoi appuntamenti istituzionali. Si recava infatti, sempre armato, insieme al Collega CP_3
a titolo esemplificativo a Udine, Trieste, Trento Venezia Roma oppure
Civitavecchia, Olbia, Alghero, Sassari e Cagliari e RE BR , CP_4
, Crotone e rientro a Roma oppure Roma, Milano Como Svizzera, oppure
[...]
2 Napoli Palermo Marsala Milano Trieste Bolzano, con partenza ore 5:00 rientro
01:30 in genere di 3 o 4 giorni dopo e sempre pernottando nelle stanze accanto a quella del Direttore e molto spesso in giorni festivi come in allegato”;
- di avere diritto a titolo risarcitorio al pagamento delle spettanze di lavoro per un complessivo importo non inferiore a € 152.329,14, di cui € 129.920,00 per l'indennità di reperibilità, € 3.640,00 per l'indennità di servizio Pubblica Sicurezza, € 3.494,40 per l'indennità di rischio ed € 15.274,74 a titolo di rivalutazione monetaria, come da conteggi analitici formulati in ricorso. Alla stregua di queste premesse, pertanto, il ricorrente ha chiesto di
“condannare la convenuta, previo accertamento delle diverse e superiori mansioni assegnate, al pagamento delle differenze retributive, in favore del Sig.
, a causa dell'attribuzione illegittima da parte della convenuta Parte_1 di mansioni differenti solamente al ricorrente e ad un suo collega, da autista a scorta armata con mansioni di Pubblica Sicurezza, per essere stato conferito allo stesso, con decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Roma in data 3 agosto 2020, con proroghe fino al 31 gennaio 2023, il riconoscimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e di Polizia Tributaria, con conduzione di automezzi speciali e di tutela, scorta e protezione persona del Direttore Generale pro tempore dell della somma Controparte_1 calcolata sulla base del livello e della mansione assegnata pari ad euro 152.329,14, di cui euro 129.920,00 a titolo risarcitorio per le indennità di reperibilità, di cui euro 3.640,00 le indennità di servizio Pubblica Sicurezza, di cui euro 3.494,40 le indennità di rischio e di cui euro 15.274,74 e per la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o alle diverse somme ritenute di giustizia, con ogni conseguenza contributiva a carico della convenuta”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l' contestando la fondatezza delle domande Controparte_1
e chiedendone il rigetto. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, mentre sono state rigettate le richieste di prova orale del ricorrente, in quanto relative a fatti non contestati, ovvero non rilevanti o articolate in termini valutativi. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter processuale, giova premettere che, malgrado nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente abbia alluso al preteso svolgimento di mansioni superiori, in realtà il thema decidendum concerne soprattutto la spettanza di alcune specifiche indennità, che a dire del lavoratore
3 gli competerebbero, a titolo risarcitorio, sulla base dei compiti disimpegnati a seguito del conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia tributaria, con incarico di conduzione di automezzi speciali e di tutela, scorta e protezione della persona del Direttore generale pro-tempore dell giusto decreto prefettizio del 3 agosto 2020. CP_1
Con riguardo, invece, alla pretesa volta a conseguire differenze retributive per mansioni superiori, fin dalla pronuncia di Cass., sez. lav., n. 26742 del 18 dicembre 2014, la Corte regolatrice si è soffermata “sull'applicazione del principio, già enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr, Cass., 8025/2003); in altri termini non è sufficiente descrivere le mansioni svolte e richiamare le previsioni contrattuali, ma è anche necessario operare il raffronto tra dette mansioni e quelle proprie dei livelli contrattuali nel cui ambito le prime dovrebbero, in tesi, essere ricomprese, illustrando e offrendo la prova degli specifici elementi fattuali che, attraverso le opportune comparazioni, giustificherebbero il rivendicato superiore inquadramento”. In particolare, “il procedimento logico-giuridico, diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, si sviluppa in tre fasi successive (c.d. appunto "trifasico"), che consistono nell'accertamento in fatto delle attività lavorative svolte concretamente, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di error in iudicando, per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c.” (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. 32438 del 13 dicembre 2024 e Cass., sez. lav., n. 30580 del 22 novembre 2019, la quale ha evidenziato che occorra esaminare le declaratorie contrattuali relative al livello e al profilo professionale di inquadramento del lavoratore, individuare il tratto qualificante del livello di inquadramento rispetto a quello rivendicato, analizzare le mansioni della qualifica di appartenenza rispetto all'attività svolta e infine, indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello e alla qualifica superiori). Nel caso di specie, per contro, il ricorrente, malgrado un generico riferimento alla nozione di mansioni superiori, di fatto non ha indicato alcun livello di inquadramento nel quale potrebbero essere sussunte le mansioni svolte, il cui svolgimento, secondo il disposto generale dell'art. 52 del d. lgs. n. 165/2001, darebbe certamente diritto – ove dimostrato – al trattamento
4 economico previsto per il livello superiore (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., n. 25837 dell'11 dicembre 2007 e Cass., sez. lav., n. 11615 del 13 maggio 2010), tanto da non indicare nemmeno le basi per avviare il procedimento diretto alla determinazione dell'inquadramento superiore. Il relativo capo di domanda, formulato peraltro in termini generici in ricorso, va così disatteso. Sotto altro profilo, il lavoratore ha postulato il riconoscimento, peraltro a titolo risarcitorio – titolo che di per sé stride con la stessa configurabilità di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori – di specifiche indennità, senza fare alcun riferimento ad alcun livello di inquadramento diverso e superiore rispetto a quello assegnatogli.
3. Svolta questa necessaria premessa di inquadramento, le indennità rivendicate non trovano alcun fondamento nel decreto prefettizio con il quale è stata conferita al ricorrente la qualifica di agente di pubblica sicurezza (cfr. doc. n. 3 del ricorso), né nell'art. 5 bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, in esso espressamente richiamato, che anzi al sesto comma stabilisce che
“L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti di cui al comma 1 non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso”. Orbene, quanto alla reperibilità, la relativa circostanza è stata allegata in termini del tutto generici e apodittici, ma non emerge da alcun ordine di servizio, né è stato indicato quando e da parte di chi sarebbe stata assegnata una siffatta disposizione al ricorrente;
né, infine, è stato allegato in quali occasioni estranee ai turni programmati il lavoratore sia stato richiamato in servizio in virtù dell'obbligo di reperibilità. Di conseguenza, i fatti costitutivi della pretesa non sono sussumibili un capitolo di prova testimoniale, il quale deve riguardare elementi di fatto circostanziati e specifici, come prevede l'art. 244 c.p.c. Alla stessa stregua delle descrizione delle mansioni disimpegnate, invero, emerge che sia stata eventualmente intensificata l'attività lavorativa, con attribuzione di compiti aggiuntivi e aumento delle ore di lavoro, ma ciò non implica affatto che il ricorrente lavorasse anche su turni di reperibilità; una cosa, invero, è il prolungamento dell'orario di lavoro o la protrazione dell'attività in occasione di missioni (per i quali il dipendente ha già ricevuto in busta paga i relativi compensi) sulla base di attività programmata, altro è l'obbligo di essere reperibili a chiamata. Sicché, correttamente la difesa erariale ha sottolineato che al ricorrente sono state corrisposte tutte le competenze accessorie relative all'attività di servizio svolta, nel periodo 3 agosto 2020 – 31 gennaio 2023, alle dirette dipendenze dell'allora Direttore generale (straordinario diurno, festivo, notturno, indennità di turnazione, trattamento di trasferta, indennità di rischio, indennità di responsabilità, premio di performance, indennità di budget di sede), come peraltro si evince dall'allegato elenco riepilogativo delle competenze accessorie
5 liquidate nel periodo di cui trattasi (doc. n. 12 della memoria), nonché dalla disamina dei cedolini stipendiali (doc. n. 12 bis della memoria), da cui emerge che le competenze accessorie hanno quasi raddoppiato la retribuzione fissa stipendiale pregressa. In definitiva, questa voce indennitaria non può essere riconosciuta al ricorrente. In difetto di allegazione sui presupposti fattuali in forza dei quali sarebbe sussistito un obbligo di reperibilità, poi, non dimostrati in giudizio in ragione dell'assoluta genericità delle relative allegazioni, risulta priva di pregio la lunga dissertazione svolta in ricorso e nelle note autorizzate sulle conseguenze della sottoposizione di un lavoratore a eccessivi turni di reperibilità, alla stregua anche di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e da quella unionale. Preme, invero, sottolineare che alla stregua della stessa ricostruzione offerta dal lavoratore la nozione di reperibilità implica l'obbligo del lavoratore di essere disponibile a rientrare in servizio fuori dall'orario di lavoro, per esigenze rilevate dalla parte datoriale, e presuppone un ordine di servizio impartito da un preposto, previa eventuale acquisizione della disponibilità del dipendente: dette circostanze, tuttavia, sono state del tutto omesse nella narrativa del ricorso, dando sostanzialmente per scontata la circostanza che il ricorrente fosse automaticamente e costantemente in turno di reperibilità, obbligo non previsto da alcuna norma vigente, né specificamente richiesto dal datore di lavoro, tanto che, come detto, non risulta che il ricorrente sia stato mai richiamato fuori dai turni di lavoro programmati.
3.1 Quanto all'indennità di rischio, come già sopra osservato la stessa è stata corrisposta coi cedolini paga indicati dall resistente e prodotti in CP_1 giudizio, senza che siano stati forniti nell'atto introduttivo del giudizio elementi per dedurre che i relativi compensi spettino in misura maggiore. Il relativo capo di domanda, pertanto, non può che essere rigettato.
3.2 Quanto, infine, alla chiesta indennità di pubblica sicurezza, anzitutto il ricorrente ha del tutto omesso di indicare financo la fonte normativa da cui discenderebbe il diritto all'emolumento, tenuto conto che la stessa non è fisiologicamente correlata alla mera qualifica di agente di pubblica sicurezza, la quale, come sopra ricordato, non dà diritto a compensi. Né vale a supportare la domanda attorea il generico richiamo al C.C.N.L. delle Forze di Polizia (cfr. doc. n. 13 del ricorso), il quale attribuisce l'indennità in ragione dell'effettivo impiego nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, nelle sale operative e nei servizi di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne organizzati in turni continuativi, peraltro con esclusivo riferimento all'attività prestata in fasce serali e nelle fasce notturne e con previsione espressa di incompatibilità con l'indennità di missione. L'indennità in parola, pertanto, non solo non costituisce un'indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo
6 professionale, né può collegarsi soltanto al possesso della qualifica prefettizia, ma presuppone sempre e necessariamente anche l'effettivo esercizio delle funzioni sopra indicate. Detti presupposti non ricorrono nell'attività svolta dal ricorrente, il quale per sua stessa allegazione è stato esclusivamente incaricato di svolgere da scorta armata e protezione personale del Direttore generale pro-tempore dell
[...]
Controparte_1
Peraltro, la norma contrattuale attribuisce l'indennità soltanto per i turni di servizio prestati nelle fasce serali e notturne, mentre il ricorrente ha rivendicato detto compenso per ogni turno di servizio svolto, senza minimamente allegare se e in quali occasioni, distinte dalle missioni, abbia svolto turni nelle suddette fasce orarie. In definitiva, anche questo capo di domanda va disatteso.
3.3 Quanto all'attribuzione di un importo a titolo di rivalutazione monetaria, peraltro con l'ulteriore richiesta di interessi e rivalutazione su tutte le voci di credito postulate, può osservarsi che la rivalutazione monetaria non è una autonoma voce di credito, ma un accessorio volto a prevenire la svalutazione del potere di acquisto del denaro. Posto che, in ogni caso, i crediti dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico, l'infondatezza delle domande di riconoscimento di crediti azionate esclude la possibilità di attribuire importi a titolo di accessori.
4. Ne segue, in definitiva, il rigetto integrale del ricorso. Le spese di vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.359, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 4 aprile 2025 Il giudice Cesare Russo
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