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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LAI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 598/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520210007105260000 REDDITI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Nell'interesse del ricorrente : voglia il giudice della Corte, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare nulla, con ogni miglior formula, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico, per tutti i motivi di cui al presente atto, la cartella di pagamento opposta e, per l'effetto, revocare e/o annullare il detto atto con ogni conseguenza.
Nell'interesse dell'Agenzia delle entrate–riscossione: voglia il giudice della Corte dichiarare inammissibile il ricorso ovvero rigettarlo, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento 025 20 21007105260000 e ne ha chiesto l'annullamento deducendo:
-l'omessa notificazione degli atti di messa in mora
-la nullità inesistenza delle notifiche degli atti di accertamento prodromici alla cartella
-la nullità della cartella per difetto di motivazione
-la decadenza dell'attività di riscossione, attesa la notifica avvenuta oltre i termini di cui al d.p.r. 602/73.
L'Agenzia delle entrate riscossione ha contestato il fondamento del ricorso e ne ha eccepito inammissibilità , considerato che la cartella di pagamento è stata notificata con raccomandata a/r
695156764918 poste italiane di cui ricorrente non ha curato il ritiro.
La notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 31 32023 e dunque il ricorso notificato l'8.7.25 é inammissibile.
L'Agenzia ha sottolineato l'irrilevanza del successivo tentativo di notifica avvenuto il 9 maggio 2025, trattandosi di adempimento non idoneo a riaprire i termini per l'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pacifico che la notifica sia avvenuta ritualmente in data 31/3/2023, data in cui si è perfezionato il termine di giacenza, da tale data decorrono i termini per la impugnazione, essendo del tutto irrilevante, attesa la correttezza della notifica l'ulteriore notifica effettuata dall'agente della riscossione( cfr sul punto Corte tributaria primo grado Cagliari 55/25).
Le spese liquidate come dispositivo seguono la soccombenza
P.Q.M.
il Giudice della Corte di Giustizia Tributaria di I di Cagliari dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 e lo condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Ag.entrate - Riscossione - Cagliari che liquida in euro 800,00, oltre 15%.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LAI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 598/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520210007105260000 REDDITI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Nell'interesse del ricorrente : voglia il giudice della Corte, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare nulla, con ogni miglior formula, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico, per tutti i motivi di cui al presente atto, la cartella di pagamento opposta e, per l'effetto, revocare e/o annullare il detto atto con ogni conseguenza.
Nell'interesse dell'Agenzia delle entrate–riscossione: voglia il giudice della Corte dichiarare inammissibile il ricorso ovvero rigettarlo, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento 025 20 21007105260000 e ne ha chiesto l'annullamento deducendo:
-l'omessa notificazione degli atti di messa in mora
-la nullità inesistenza delle notifiche degli atti di accertamento prodromici alla cartella
-la nullità della cartella per difetto di motivazione
-la decadenza dell'attività di riscossione, attesa la notifica avvenuta oltre i termini di cui al d.p.r. 602/73.
L'Agenzia delle entrate riscossione ha contestato il fondamento del ricorso e ne ha eccepito inammissibilità , considerato che la cartella di pagamento è stata notificata con raccomandata a/r
695156764918 poste italiane di cui ricorrente non ha curato il ritiro.
La notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 31 32023 e dunque il ricorso notificato l'8.7.25 é inammissibile.
L'Agenzia ha sottolineato l'irrilevanza del successivo tentativo di notifica avvenuto il 9 maggio 2025, trattandosi di adempimento non idoneo a riaprire i termini per l'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pacifico che la notifica sia avvenuta ritualmente in data 31/3/2023, data in cui si è perfezionato il termine di giacenza, da tale data decorrono i termini per la impugnazione, essendo del tutto irrilevante, attesa la correttezza della notifica l'ulteriore notifica effettuata dall'agente della riscossione( cfr sul punto Corte tributaria primo grado Cagliari 55/25).
Le spese liquidate come dispositivo seguono la soccombenza
P.Q.M.
il Giudice della Corte di Giustizia Tributaria di I di Cagliari dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 e lo condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Ag.entrate - Riscossione - Cagliari che liquida in euro 800,00, oltre 15%.