Art. 1. Articolo unico.
Gli atti ed i contratti dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.AS.A.R.CO.) che saranno stipulati fino al 30 aprile 1962, soggetti a registrazione, saranno gravati della sola tassa fissa di registro ed ipotecaria.
Gli atti ed i contratti dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.AS.A.R.CO.) che saranno stipulati fino al 30 aprile 1962, soggetti a registrazione, saranno gravati della sola tassa fissa di registro ed ipotecaria.