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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/09/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 1080 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
Parte_1
con sede in alla via
[...] Pt_1 dell'Agricoltura n. 1, in persona del Presidente pro-tempore Avv. C.F. Parte_2
– P.I. difesa e rappresentata dall'Avv. Marco Mosca e P.IVA_1 P.IVA_2 presso lo Studio del medesimo elettivamente domiciliata ad alla Via A. Pt_1 Giannelli n. 36
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._1 02/02/1943 e , C.F. , nata a Controparte_2 C.F._2 Numana (AN) il 18/09/1946, rappresentati e difesi dagli Avvocati Daniele Gambelli e Luca Zoppi elettivamente domiciliati presso lo Studio dei predetti legali sito in
Via Sandro Totti n. 12/A Pt_1 APPELLATI C.F. e P.I. , corrente ad alla Via Albertini n. 36, Controparte_3 P.IVA_3 Pt_1 in persona dell'Amministratore unico Sig. Controparte_4
APPELLATA contumace Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1699/2023 del Tribunale di Ancona pubblicata in data
05/12/2023 in materia di espromissione
Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito rigettava la domanda proposta dalla Parte_1
e in danno dei oniugi
[...] Parte_3
e , volta ad accertare la reale e comune volontà dei Controparte_1 Controparte_2 contraenti sottesa al contratto di espromissione ex art. 1272 c.c. a rogito del Notaio
[...] concluso in data 26/03/2015, con il quale i coniugi erano Per_1 Persona_2 subentrati nel muto fondiario concluso fra la e in particolare la Banca Pt_1 Controparte_3 sosteneva che la scheda contrattuale doveva essere corretta e rettificata sostituendo la cifra riportata nel rogito di €. 344.707,63, . con quella corretta di €. 584.326,76 in linea capitale.
Per quanto di interesse, il giudice di prime cure ha statuito quanto segue.
Si è avuto un incontro di volontà: la voleva evitare che il credito da fosse Pt_1 CP_3 soggetto a revocatoria, quanto al suo adempimento;
i debitori volevano salvare il proprio immobile. Così poste le cose, il contratto ha una propria causa ben definita…
Orbene, l'errore era immediatamente riconoscibile solo per la Banca, che ha accesso immediato ai propri conteggi;
non certo ai debitori, che sovente per conoscere la propria esatta posizione debitoria hanno bisogno di ricorrere ad esperti. Per il banchiere di media diligenza
l'errore era immediatamente riconoscibile, ed il fatto che abbia atteso otto anni per farlo venire fuori attesta come siano stati attenti al consolidamento della posizione, che poteva anche condurre ad imputazioni per bancarotta fallimentare nel caso più che verosimile di fallimento di euroimpianti. in tale quadro è arduo sostenere che i convenuti usando la diligenza media potessero accorgersi dell'errore della Banca;
ed il fatto che la Banca ne ha chiesto conto otto anni dopo, mentre avrebbe dovuto usare l'ordinaria diffidenza ed avvertire subito i debitori soci infedeli che potenzialmente rischiavano il carcere per neanche una lira di sconto, rende ancora più inverosimile la tesi che entrambe le parti sapevano bene al momento della stipula quale dovesse essere la cifra corretta che si stavano pseudo accollando personalmente. Il comportamento successivo delle parti, con euro impianti che ha seguitato a pagare con denaro sociale un debito che nominalmente gravava sui soci personalmente, fa ritenere che le parti
pag. 2/11 vollero esattamente quello che sottoscrissero, cifra ridotta compresa. Il fatto che viceversa la operazione, nella delibera societaria, risultasse nella sua interezza, sta a rafforzare l'ipotesi non dell'errore, ma della consapevole sottostima della operazione;
ed infatti non aveva altra scelta che indicare la cifra esatta;
senza poi ovviamente indicare che intendeva CP_3 seguitare a pagarla con fondi sociali, malgrado la espromissione. Di tutto si trattò, quindi, fuorché di una dichiarazione sbadatamente erronea. La domanda della Banca va quindi respinta e va accolta la riconvenzionale (ad abundantiam, i debitori non erano nemmeno subito riusciti a capire di aver pagato oltre 28 mila euro di più, ancora una volta a differenziare la media diligenza intercorrente tra banca e debitore).
Il Tribunale, quindi, riteneva che la volontà delle parti fosse stata esattamente riportata nella scheda contrattuale ed accoglieva altresì la domanda in via riconvenzionale di ripetizione dell'indebito avanzata dai convenuti.
La impugnava la predetta sentenza e prospettava le doglianze in seguito indicate. Pt_1
I convenuti e si costituivano chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'appello; va dichiarata la contumacia di non costituitasi. Controparte_3
A seguito del deposito degli scritti difensivi di cui all'art. 352 c.p.c., in data 8.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione dal giudice istruttore per riferire dinnanzi al Collegio.
Con il primo motivo di appello, la censura la sentenza in quanto solo Pt_1 apparentemente motivata;
sottolinea che sono state trascurate prove rilevanti atteso che nella contabilità della (docc. da 14 a 19 del fascicolo di primo grado la reale Pt_1 esposizione debitoria (ovvero €. 584.326,76 in linea capitale alla data del 26/03/2015), era stata correttamente caricata, che l'errore materiale ovvero l'errore sulla dichiarazione emerge ictu oculi dalla documentazione allegata e nello specifico dal mutuo con annesso piano di ammortamento originario ed indicazione delle condizioni economiche applicate, dalla documentazione attestante l'erogazione del mutuo ( doc. n.
3 del fascicolo di primo grado), dagli estratti dei conti correnti intestati alla ed ai coniugi e dai quali si evince l'entità del debito CP_3 CP_1 CP_2 residuo e le rate pagate, comprensive degli interessi mensilmente applicati ( docc. n. 16
– 17 – 23 del fascicolo di primo grado), dalla certificazione di credito ex art. 50 TUB
pag. 3/11 (doc. n. 14 del fascicolo di primo grado), dal verbale del CDA della (doc. n. 19 Pt_1 del fascicolo di primo grado) dal verbale di assemblea ordinaria della del CP_3
05/03/2015 (doc. n. 13 del fascicolo di primo grado); insiste nell'affermare che la documentazione indicata quantifica il credito in €. 584.326,76; aggiunge di avere fornito la prova dell'origine dell'errore, in quanto sarebbe stato frutto di una operazione di
“copia-incolla” mal riuscita di altra espromissione con sottoscrizioni autenticate sempre dal Notaio (Rep. 57852/23719) che interessava un soggetto terzo, tal ditta Per_3
Grilli.
Con il secondo motivo di appello, la censura la sentenza nella parte in cui si Pt_1 afferma che l'operazione rispondeva all'intento di essa banca di evitare il rischio di revocatorie fallimentari, in quanto all'epoca della sottoscrizione della espromissione,
l'art. 39 quarto comma TUB, con riguardo ai contratti di mutuo fondiario faceva salve da revocatorie ex art. 67 l. fall. sia le ipoteche che i pagamenti delle rate di mutuo;
aggiunge che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, i pagamenti del mutuo sono stati effettuati dai coniugi e non dalla Persona_2 Controparte_3 come dimostrato dagli estratti conto riferibili agli appellati, ricorda che costoro sarebbero stati comunque esposti al rischio di perdere il proprio immobile, essendo terzi datori di ipoteca a garanzia del mutuo originariamente acceso da Controparte_3 argomenta che il primo giudice non ha compreso che essa ha eccepito l'errore Pt_1 sulla dichiarazione (ovvero sulla trasmissione) regolato dall'art. 1433 c.c., il quale rimanda alle disposizioni sulla rettifica del contratto tramite interpretazione dello stesso nei termini di cui alle sentenze della Suprema Corte n. 9243/2008 e 9127/1993.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati.
Il giudice di prime cure ha chiaramente ritenuto che la volontà contrattuale si sia correttamente formata sulla cifra riportata nel contratto di espromissione, e che l'errore sull'importo residuo del mutuo, invocato dalla non fosse comune e conoscibile dagli espromittenti;
inoltre il Pt_1 giudice di prime cure valorizza il comportamento della successivo alla sottoscrizione del Pt_1
pag. 4/11 contratto di espromissione, ossia il decorso di otto anni prima di intraprendere la presente azione.
In tema di interpretazione del contratto, va ricordato che Cass., 3, n. 25840 del 9/12/2014 afferma che "A norma dell'art. 1362 cod. civ., l'interpretazione del contratto richiede, ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, che il giudice, anche quando il significato letterale del contratto sia apparentemente chiaro, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, verifichi se quest'ultimo sia coerente con la causa del contratto, con le dichiarate intenzioni delle parti e con la condotta delle stesse"; con Cass., 1, n. 5102 del 13/3/2015 si è ribadito "In tema di interpretazione dei contratti, la comune volontà dei contraenti deve essere ricostruita sulla base di due elementi principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, e tra questi criteri interpretativi non esiste un preciso ordine di priorità, essendo essi destinati ad integrarsi a vicenda"; secondo Cass., 3, n. 21840 del 30/8/2019 che richiama Cass. S.U. n. 6882 del 2019 il gradualismo dei criteri ermeneutici va superato in quanto il criterio letterale va invero riguardato alla stregua degli ulteriori criteri legali d'interpretazione; secondo Cass. civ. n. 32786/2022 A norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti;
ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime;
l'accertamento della volontà contrattuale in relazione al contenuto di un negozio si traduce in una indagine di fatto, demandata all'apprezzamento del giudice di merito, che non è sindacabile in sede di legittimità se condotta secondo le norme di ermeneutica dettate dalla legge e se l'interpretazione adottata sia giustificata da motivazione adeguata e immune da vizi (Cass., n. 2945 dell'8/2/2021).
Ciò è quanto ha fatto il giudice di prime cure, che partendo dalla chiaro senso letterale del contratto (egli ha rilevato che l'importo del debito oggetto di espromissione viene ivi menzionato due volte) ha ricostruito la ragione pratica dell'operazione contrattuale;
ha poi pag. 5/11 valorizzato anche la condotta della che avrebbe atteso otto anni prima di intraprendere la Pt_1 presente iniziativa giudiziaria volta a “rettificare” il rogito notarile, allo scopo di consolidare la propria posizione creditoria.
Secondo la banca appellante sarebbe possibile rettificare il rogito notarile, affetto da errore nella dichiarazione che colpisce l'oggetto del contratto di espromissione (l'importo del mutuo in linea capitale alla data del 10 maggio 2013), mediante una operazione interpretativa, volta a ricostruire la reale e comune volontà delle parti attraverso la disamina di una serie di documenti.
In punto di diritto va rilevato che secondo Cass. civ. n. 24208/2018 Ove il contenuto del contratto, così come risulta materialmente redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla comune, reale volontà delle parti, per erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto ad esso afferenti, deve ritenersi, ancorché la discordanza non emerga "prima facie" dalle tavole negoziali, che tale situazione non integri alcuna delle fattispecie dell'errore ostativo e che, di conseguenza, non trovi applicazione la normativa dettata in materia di annullamento del contratto per detto vizio, vertendosi, piuttosto, in tema di mero errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, al di là della forma di volta in volta richiesta per il contratto cui afferisce, onde consentire al giudice la formazione di un corretto convincimento circa la reale ed effettiva volontà dei contraenti.; ed ancora secondo
Cassazione civile sez. III - 14/03/2024, n. 6908 Il contenuto del contratto non corrispondente alla comune e reale volontà delle parti, per la sua erronea formulazione, redazione o trascrizione, non integra la fattispecie dell'errore ostativo, ma quella del mero errore materiale per cui, non trovando applicazione la normativa per l'annullamento del contratto, il giudice deve desumere la effettiva volontà delle parti sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito.
Nel caso di specie, l'errore nell'importo del mutuo al momento della espromissione emerge prima facie dalla scheda contrattuale.
L'importo di €. 344.707,63 che si assume errato è ripetuto sia nelle premesse che nell'art. 2 del rogito datato 26.03.2015, e richiamato nell'art. 3 come “intera somma residua del mutuo indicato in premessa”.
Orbene, nelle premesse della scheda contrattuale, terzo paragrafo, si legge testualmente: che il debito residuo del sopra citato mutuo (NDR richiamato nel primo paragrafo delle premesse) ammonta ad euro 344.707,63 (trecentoquarantaquattromilasettecentosette e sessantatre
pag. 6/11 centesimi) in linea capitale alla data del 10 maggio 2013, data di contabilizzazione a sofferenza del credito derivante da esposizione per apertura di credito in conto corrente n. 01/01/00023, con garanzia ipotecaria.
Evidente la erroneità della premessa contrattuale, ove viene determinato l'importo residuo del mutuo, richiamando la cifra risultante dalla contabilizzazione a sofferenza di un ben diverso rapporto bancario, ossia una apertura di credito in conto corrente, elemento che è del tutto eccentrico rispetto al mutuo richiamato nel primo paragrafo del rogito e nell'incipit del terzo paragrafo;
sicchè l''espressione "prima facie" chiara, relativa all'importo del debito accollato, non risulta più tale perché collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione che appaiono palesemente contraddittorie.
Il conto corrente n. 01/01/00023 non risulta infatti riferibile alla società espromessa, essendo la titolare del conto corrente n.02/01/80960, come risultante dagli e/c depositati Controparte_3 come doc. 17 dalla appellante, soprattutto si rapporta la somma di €. 344.707,63 ad una Pt_1 apertura di credito e non ad un mutuo. La ha infatti dimostrato, con i documenti nn. 20 Pt_1
(atto di espromissione impresa Grilli), 21 (esposizione debitoria a sofferenza) e 22 (atto di intervento in esecuzione immobiliare), che il rapporto erroneamente richiamato faceva capo a tale impresa individuale Grilli.
Si è quindi in presenza di un evidente errore nella redazione dell'atto notarile.
Va poi considerato che nell'art. 2 del rogito Notar si conviene che La parte Per_3 promittente subingressisce nella posizione debitoria del debitore espromesso e in tutto quanto concerne il mutuo stesso e relativo ammortamento, dichiarando di accettare e far proprie obbligazioni termini pattuizioni modalità ed oneri tutti derivanti dal succitato contratto di mutuo e che la parte promissaria banca di credito cooperativo società cooperativa Pt_1 come sopra rappresentata presta la dichiarazione di liberazione liberando come libera il debitore promesso nei confronti del quale non avrà più azioni alcuna neanche in caso di sopravvenuta insolvenza della parte promittente salvo il disposto dell'articolo 1274 c.c..
La liberazione accordata dalla Banca alla srl debitrice espromessa orienta l'accertamento della reale volontà dei contraenti, essendo logico ritenere che la Banca non avrebbe prestato il consenso a tale liberazione in caso di espromissione parziale.
Rimane da valutare l'impianto probatorio riferibile alla reale entità del debito residuo oggetto di espromissione.
pag. 7/11 Dal materiale probatorio invocato dalla Banca emerge inoltre la prova una diversa volontà delle parti espromittenti sull'importo residuo del mutuo, ammontante al momento del rogito ad
€. 584.326,76.
Soccorrono in particolare il verbale del CDA della del 10.03.2015 (doc. n. 19 del Pt_1 fascicolo di primo grado) ove viene riportato il diverso importo dell'accollo, ed il coevo verbale di assemblea ordinaria della del 05/03/2015 (doc. n. 13 del fascicolo di primo CP_3 grado), ove si riporta l'importo del debito residuo per €. 584.326,76, ed ove si riferisce che con precedente delibera era stato deliberato l'accollo del mutuo residuo da parte del socio e della di lui moglie – sicchè da esso può desumersi Controparte_1 Controparte_2 la reale volontà degli odierni appellati circa l'importo del contratto di espromissione - ed in particolare la reale volontà della in quanto essendo socia accomandante della CP_2
società a ristretta base societaria a sua volta socia della (v. doc. Parte_4 Controparte_3
4 visura , pur non avendo partecipato alla assemblea della Controparte_3 Controparte_3 era presumibilmente a conoscenza della operazione economica nella sua consistenza.
La reale volontà delle parti circa il corretto importo del debito accollato dagli espromittenti emerge anche dagli e/c del conto corrente successivi alla stipulazione del Persona_2 rogito notarile, ove ad ogni pagamento di rata viene contabilizzato un debito residuo superiore rispetto alla cifra indicata nel rogito notar Per_3
Non godono invece di persuasività probatoria il piano di ammortamento originario con indicazione delle condizioni economiche applicate, dalla documentazione attestante l'erogazione del mutuo (doc. n. 18 fascicolo appello), in quanto non risulta allegato al rogito notar che riporta in calce solo le delibere societarie relative al conferimento dei poteri Per_4 all'amministratore ad intervenire alla stipula dell'atto notarile per conto della Controparte_1 srl espromessa-, ed in quanto non sottoscritto dagli espromittenti e gli CP_1 CP_2 estratti dei conti correnti intestati alla doc 17 - in quanto irrilevanti, essendo CP_3 appunto riferibili ad un soggetto giuridico diverso rispetto gli espromittenti;
il doc 23 del fascicolo di primo grado denominato “stampa cronistoria tasso mutuo” è ancora un documento formato dalla Banca in epoca ignota e non sottoscritto dagli odierni appellati;
la certificazione di credito ex art. 50 TUB (doc. n. 14 del fascicolo di primo grado), è ancora un documento formato dalla la cui efficacia probatoria – essendo limitata al ricorso monitorio - non Pt_1 può certo essere spesa nella ben diversa prospettiva della ricostruzione della comune volontà contrattuale trasfusa in un rogito notarile.
pag. 8/11 Il giudice di prime cure ha fondato la propria decisione sulla decisiva circostanza che risultano essere trascorsi 8 anni dalla stipula del rogito notarile alla citazione introduttiva del presente giudizio.
Orbene, osserva questa Corte territoriale che il decorso di un arco temporale di ben otto anni è giustificato dal fatto che la ha costantemente esposto negli e/c Pt_1 Per_2 la residua, reale esposizione debitoria, tanto che gli odierni appellati hanno
[...] pagato €. 373.035,86, somma superiore a quella indicata nel rogito notar e Per_3 che l'azione è stata intrapresa solo dopo che i debitori espromittenti hanno smesso di pagare le rate del debito accollato.
L'omessa tempestiva reazione della alla stipula di un accollo inferiore all'importo Pt_1 residuo del mutuo originario è quindi giustificata dal fatto che gli espromittenti hanno sino al
2023 provveduto ad onorare gli accordi contrattuali, ingenerando nella l'affidamento Pt_1 circa la comune interpretazione secondo buona fede del contratto di espromissione, ai sensi dell'art. 1366 c.c..
Va di conseguenza accolto il terzo motivo di appello, con cui la appellante Pt_1 impugna la parte della sentenza che ha accolto la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dai convenuti sull'assunto del pagamento di un importo eccedente rispetto il debito accollato dagli espromittenti;
non vi è infatti alcun indebito oggettivo, in quanto la somma corrisposta ad estinzione del debito accollato è pari ad €. 373.035,86, importo inferiore a quello del debito accollato come rettificato, che è di €. 584.326,76.
L'appello va pertanto integralmente accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, in rettifica dell'atto di espromissione Notaio del Persona_1
26/03/2015, Repertorio 59.943, Fascicolo 24.942, va accertato e dichiarato che il credito della Pt_1 Parte_5 nei confronti di e per effetto della
[...] Controparte_1 Controparte_2 espromissione e del subingresso nei medesimi nel mutuo fondiario a rogito Notaio Dott. del 24/04/2009, Rep. 311546 – Rogito 53850 è pari ad €. Persona_5
584.326,76.
pag. 9/11 Di conseguenza, va ordinata al Conservatore dei RR.II. di la trascrizione della Pt_1 presente sentenza a margine dell'iscrizione ipotecaria volontaria iscritta presso l'Agenzia del Territorio Ufficio di in data 27/04/2009 al n. 9021 R.G. e 2041 Pt_1
R.P. e/o della domanda di annotamento alla ridetta iscrizione ipotecaria eseguita presso l'Agenzia del Territorio Ufficio di del 23/04/2015 al n. 5639 R.G. e 771 R.P.. Pt_1
Sempre in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza appellata, va rigettata la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito svolta da e Controparte_1
e revocato l'ordine di cancellazione dell'ipoteca volontaria Controparte_2 iscritta in data 27/04/2009 ai nn. 9021/2041 sugli immobili di proprietà.
Vanno infine adottate le statuizioni restitutorie e ripristinatorie, conseguenti alla riforma della sentenza di primo grado: in particolare e Controparte_1 Controparte_2
vanno condannati a restituire in favore di l'importo complessivo di Euro
[...]
50.465,11, oltre interessi legali dal giorno del pagamento in data 11/12/2023 sino al saldo, avendo la dimostrato di avere eseguito quanto disposto dalla gravata Pt_1 sentenza n. 1699/23 del Tribunale di Ancona, mediante n. 2 bonifici (uno in favore dei coniugi – per €. 29.164,87 relativo al pagamento del capitale ed CP_1 CP_2 interessi come riconosciuti dal giudice di prime cure, l'altro in favore dello
[...] per €. 21.300,24, relativo al pagamento delle spese Parte_6 legali.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno comminate a carico dei soli appellati e in Controparte_1 Controparte_2 considerazione dell'esito finale della lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da
[...]
e contro Parte_1 Parte_3 CP_1
e avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
[...] Controparte_2
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza gravata;
- in rettifica dell'atto di espromissione Notaio del 26/03/2015, Persona_1
Repertorio 59.943, Fascicolo 24.942, accerta e dichiara che il credito della pag. 10/11 Parte_7 nei confronti di e per
[...] Controparte_1 Controparte_2 effetto della espromissione e del subingresso nei medesimi nel mutuo fondiario a rogito Notaio Dott. del 24/04/2009, Rep. 311546 – Persona_5
Rogito53850 è pari ad €. 584.326,76;
- ordina al sig. Conservatore dei RR.II. di la trascrizione della presente Pt_1
sentenza a margine dell'iscrizione ipotecaria volontaria iscritta presso l'Agenzia del Territorio Ufficio di in data 27/04/2009 al n. 9021 R.G. e 2041 R.P. Pt_1
e/o della domanda di annotamento alla ridetta iscrizione ipotecaria eseguita presso l'Agenzia del Territorio Ufficio di del 23/04/2015 al n. 5639 Pt_1
R.G. e 771 R.P.;
- Rigetta la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito svolta da e;
Controparte_1 Controparte_2
- Revoca l'ordine di cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta in data
27/04/2009 ai nn. 9021/2041 sugli immobili di proprietà emesso nella sentenza gravata;
- Condanna e a restituire in favore di Controparte_1 Controparte_2
Parte_7
€. 50.465,11, oltre interessi legali dal 11/12/2023 al saldo;
[...]
- condanna e al pagamento delle spese di Controparte_1 Controparte_2 lite del doppio grado di giudizio in favore di
[...]
, spese che si liquidano per Parte_7 il primo grado in € 4.607,00 + € 3.039,00 + € 13.534,00 + €.8.013,00 rispettivamente per le fasi di studio, di introduzione, di trattazione e di decisione,
e per il secondo grado in € 5.706,00 + € 3.318,00 + €. 9.487,00 rispettivamente per le fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge;
Ancona, così deciso in Camera di Consiglio del 11.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 1080 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
Parte_1
con sede in alla via
[...] Pt_1 dell'Agricoltura n. 1, in persona del Presidente pro-tempore Avv. C.F. Parte_2
– P.I. difesa e rappresentata dall'Avv. Marco Mosca e P.IVA_1 P.IVA_2 presso lo Studio del medesimo elettivamente domiciliata ad alla Via A. Pt_1 Giannelli n. 36
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._1 02/02/1943 e , C.F. , nata a Controparte_2 C.F._2 Numana (AN) il 18/09/1946, rappresentati e difesi dagli Avvocati Daniele Gambelli e Luca Zoppi elettivamente domiciliati presso lo Studio dei predetti legali sito in
Via Sandro Totti n. 12/A Pt_1 APPELLATI C.F. e P.I. , corrente ad alla Via Albertini n. 36, Controparte_3 P.IVA_3 Pt_1 in persona dell'Amministratore unico Sig. Controparte_4
APPELLATA contumace Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1699/2023 del Tribunale di Ancona pubblicata in data
05/12/2023 in materia di espromissione
Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito rigettava la domanda proposta dalla Parte_1
e in danno dei oniugi
[...] Parte_3
e , volta ad accertare la reale e comune volontà dei Controparte_1 Controparte_2 contraenti sottesa al contratto di espromissione ex art. 1272 c.c. a rogito del Notaio
[...] concluso in data 26/03/2015, con il quale i coniugi erano Per_1 Persona_2 subentrati nel muto fondiario concluso fra la e in particolare la Banca Pt_1 Controparte_3 sosteneva che la scheda contrattuale doveva essere corretta e rettificata sostituendo la cifra riportata nel rogito di €. 344.707,63, . con quella corretta di €. 584.326,76 in linea capitale.
Per quanto di interesse, il giudice di prime cure ha statuito quanto segue.
Si è avuto un incontro di volontà: la voleva evitare che il credito da fosse Pt_1 CP_3 soggetto a revocatoria, quanto al suo adempimento;
i debitori volevano salvare il proprio immobile. Così poste le cose, il contratto ha una propria causa ben definita…
Orbene, l'errore era immediatamente riconoscibile solo per la Banca, che ha accesso immediato ai propri conteggi;
non certo ai debitori, che sovente per conoscere la propria esatta posizione debitoria hanno bisogno di ricorrere ad esperti. Per il banchiere di media diligenza
l'errore era immediatamente riconoscibile, ed il fatto che abbia atteso otto anni per farlo venire fuori attesta come siano stati attenti al consolidamento della posizione, che poteva anche condurre ad imputazioni per bancarotta fallimentare nel caso più che verosimile di fallimento di euroimpianti. in tale quadro è arduo sostenere che i convenuti usando la diligenza media potessero accorgersi dell'errore della Banca;
ed il fatto che la Banca ne ha chiesto conto otto anni dopo, mentre avrebbe dovuto usare l'ordinaria diffidenza ed avvertire subito i debitori soci infedeli che potenzialmente rischiavano il carcere per neanche una lira di sconto, rende ancora più inverosimile la tesi che entrambe le parti sapevano bene al momento della stipula quale dovesse essere la cifra corretta che si stavano pseudo accollando personalmente. Il comportamento successivo delle parti, con euro impianti che ha seguitato a pagare con denaro sociale un debito che nominalmente gravava sui soci personalmente, fa ritenere che le parti
pag. 2/11 vollero esattamente quello che sottoscrissero, cifra ridotta compresa. Il fatto che viceversa la operazione, nella delibera societaria, risultasse nella sua interezza, sta a rafforzare l'ipotesi non dell'errore, ma della consapevole sottostima della operazione;
ed infatti non aveva altra scelta che indicare la cifra esatta;
senza poi ovviamente indicare che intendeva CP_3 seguitare a pagarla con fondi sociali, malgrado la espromissione. Di tutto si trattò, quindi, fuorché di una dichiarazione sbadatamente erronea. La domanda della Banca va quindi respinta e va accolta la riconvenzionale (ad abundantiam, i debitori non erano nemmeno subito riusciti a capire di aver pagato oltre 28 mila euro di più, ancora una volta a differenziare la media diligenza intercorrente tra banca e debitore).
Il Tribunale, quindi, riteneva che la volontà delle parti fosse stata esattamente riportata nella scheda contrattuale ed accoglieva altresì la domanda in via riconvenzionale di ripetizione dell'indebito avanzata dai convenuti.
La impugnava la predetta sentenza e prospettava le doglianze in seguito indicate. Pt_1
I convenuti e si costituivano chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'appello; va dichiarata la contumacia di non costituitasi. Controparte_3
A seguito del deposito degli scritti difensivi di cui all'art. 352 c.p.c., in data 8.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione dal giudice istruttore per riferire dinnanzi al Collegio.
Con il primo motivo di appello, la censura la sentenza in quanto solo Pt_1 apparentemente motivata;
sottolinea che sono state trascurate prove rilevanti atteso che nella contabilità della (docc. da 14 a 19 del fascicolo di primo grado la reale Pt_1 esposizione debitoria (ovvero €. 584.326,76 in linea capitale alla data del 26/03/2015), era stata correttamente caricata, che l'errore materiale ovvero l'errore sulla dichiarazione emerge ictu oculi dalla documentazione allegata e nello specifico dal mutuo con annesso piano di ammortamento originario ed indicazione delle condizioni economiche applicate, dalla documentazione attestante l'erogazione del mutuo ( doc. n.
3 del fascicolo di primo grado), dagli estratti dei conti correnti intestati alla ed ai coniugi e dai quali si evince l'entità del debito CP_3 CP_1 CP_2 residuo e le rate pagate, comprensive degli interessi mensilmente applicati ( docc. n. 16
– 17 – 23 del fascicolo di primo grado), dalla certificazione di credito ex art. 50 TUB
pag. 3/11 (doc. n. 14 del fascicolo di primo grado), dal verbale del CDA della (doc. n. 19 Pt_1 del fascicolo di primo grado) dal verbale di assemblea ordinaria della del CP_3
05/03/2015 (doc. n. 13 del fascicolo di primo grado); insiste nell'affermare che la documentazione indicata quantifica il credito in €. 584.326,76; aggiunge di avere fornito la prova dell'origine dell'errore, in quanto sarebbe stato frutto di una operazione di
“copia-incolla” mal riuscita di altra espromissione con sottoscrizioni autenticate sempre dal Notaio (Rep. 57852/23719) che interessava un soggetto terzo, tal ditta Per_3
Grilli.
Con il secondo motivo di appello, la censura la sentenza nella parte in cui si Pt_1 afferma che l'operazione rispondeva all'intento di essa banca di evitare il rischio di revocatorie fallimentari, in quanto all'epoca della sottoscrizione della espromissione,
l'art. 39 quarto comma TUB, con riguardo ai contratti di mutuo fondiario faceva salve da revocatorie ex art. 67 l. fall. sia le ipoteche che i pagamenti delle rate di mutuo;
aggiunge che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, i pagamenti del mutuo sono stati effettuati dai coniugi e non dalla Persona_2 Controparte_3 come dimostrato dagli estratti conto riferibili agli appellati, ricorda che costoro sarebbero stati comunque esposti al rischio di perdere il proprio immobile, essendo terzi datori di ipoteca a garanzia del mutuo originariamente acceso da Controparte_3 argomenta che il primo giudice non ha compreso che essa ha eccepito l'errore Pt_1 sulla dichiarazione (ovvero sulla trasmissione) regolato dall'art. 1433 c.c., il quale rimanda alle disposizioni sulla rettifica del contratto tramite interpretazione dello stesso nei termini di cui alle sentenze della Suprema Corte n. 9243/2008 e 9127/1993.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati.
Il giudice di prime cure ha chiaramente ritenuto che la volontà contrattuale si sia correttamente formata sulla cifra riportata nel contratto di espromissione, e che l'errore sull'importo residuo del mutuo, invocato dalla non fosse comune e conoscibile dagli espromittenti;
inoltre il Pt_1 giudice di prime cure valorizza il comportamento della successivo alla sottoscrizione del Pt_1
pag. 4/11 contratto di espromissione, ossia il decorso di otto anni prima di intraprendere la presente azione.
In tema di interpretazione del contratto, va ricordato che Cass., 3, n. 25840 del 9/12/2014 afferma che "A norma dell'art. 1362 cod. civ., l'interpretazione del contratto richiede, ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, che il giudice, anche quando il significato letterale del contratto sia apparentemente chiaro, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, verifichi se quest'ultimo sia coerente con la causa del contratto, con le dichiarate intenzioni delle parti e con la condotta delle stesse"; con Cass., 1, n. 5102 del 13/3/2015 si è ribadito "In tema di interpretazione dei contratti, la comune volontà dei contraenti deve essere ricostruita sulla base di due elementi principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, e tra questi criteri interpretativi non esiste un preciso ordine di priorità, essendo essi destinati ad integrarsi a vicenda"; secondo Cass., 3, n. 21840 del 30/8/2019 che richiama Cass. S.U. n. 6882 del 2019 il gradualismo dei criteri ermeneutici va superato in quanto il criterio letterale va invero riguardato alla stregua degli ulteriori criteri legali d'interpretazione; secondo Cass. civ. n. 32786/2022 A norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti;
ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime;
l'accertamento della volontà contrattuale in relazione al contenuto di un negozio si traduce in una indagine di fatto, demandata all'apprezzamento del giudice di merito, che non è sindacabile in sede di legittimità se condotta secondo le norme di ermeneutica dettate dalla legge e se l'interpretazione adottata sia giustificata da motivazione adeguata e immune da vizi (Cass., n. 2945 dell'8/2/2021).
Ciò è quanto ha fatto il giudice di prime cure, che partendo dalla chiaro senso letterale del contratto (egli ha rilevato che l'importo del debito oggetto di espromissione viene ivi menzionato due volte) ha ricostruito la ragione pratica dell'operazione contrattuale;
ha poi pag. 5/11 valorizzato anche la condotta della che avrebbe atteso otto anni prima di intraprendere la Pt_1 presente iniziativa giudiziaria volta a “rettificare” il rogito notarile, allo scopo di consolidare la propria posizione creditoria.
Secondo la banca appellante sarebbe possibile rettificare il rogito notarile, affetto da errore nella dichiarazione che colpisce l'oggetto del contratto di espromissione (l'importo del mutuo in linea capitale alla data del 10 maggio 2013), mediante una operazione interpretativa, volta a ricostruire la reale e comune volontà delle parti attraverso la disamina di una serie di documenti.
In punto di diritto va rilevato che secondo Cass. civ. n. 24208/2018 Ove il contenuto del contratto, così come risulta materialmente redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla comune, reale volontà delle parti, per erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto ad esso afferenti, deve ritenersi, ancorché la discordanza non emerga "prima facie" dalle tavole negoziali, che tale situazione non integri alcuna delle fattispecie dell'errore ostativo e che, di conseguenza, non trovi applicazione la normativa dettata in materia di annullamento del contratto per detto vizio, vertendosi, piuttosto, in tema di mero errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, al di là della forma di volta in volta richiesta per il contratto cui afferisce, onde consentire al giudice la formazione di un corretto convincimento circa la reale ed effettiva volontà dei contraenti.; ed ancora secondo
Cassazione civile sez. III - 14/03/2024, n. 6908 Il contenuto del contratto non corrispondente alla comune e reale volontà delle parti, per la sua erronea formulazione, redazione o trascrizione, non integra la fattispecie dell'errore ostativo, ma quella del mero errore materiale per cui, non trovando applicazione la normativa per l'annullamento del contratto, il giudice deve desumere la effettiva volontà delle parti sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito.
Nel caso di specie, l'errore nell'importo del mutuo al momento della espromissione emerge prima facie dalla scheda contrattuale.
L'importo di €. 344.707,63 che si assume errato è ripetuto sia nelle premesse che nell'art. 2 del rogito datato 26.03.2015, e richiamato nell'art. 3 come “intera somma residua del mutuo indicato in premessa”.
Orbene, nelle premesse della scheda contrattuale, terzo paragrafo, si legge testualmente: che il debito residuo del sopra citato mutuo (NDR richiamato nel primo paragrafo delle premesse) ammonta ad euro 344.707,63 (trecentoquarantaquattromilasettecentosette e sessantatre
pag. 6/11 centesimi) in linea capitale alla data del 10 maggio 2013, data di contabilizzazione a sofferenza del credito derivante da esposizione per apertura di credito in conto corrente n. 01/01/00023, con garanzia ipotecaria.
Evidente la erroneità della premessa contrattuale, ove viene determinato l'importo residuo del mutuo, richiamando la cifra risultante dalla contabilizzazione a sofferenza di un ben diverso rapporto bancario, ossia una apertura di credito in conto corrente, elemento che è del tutto eccentrico rispetto al mutuo richiamato nel primo paragrafo del rogito e nell'incipit del terzo paragrafo;
sicchè l''espressione "prima facie" chiara, relativa all'importo del debito accollato, non risulta più tale perché collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione che appaiono palesemente contraddittorie.
Il conto corrente n. 01/01/00023 non risulta infatti riferibile alla società espromessa, essendo la titolare del conto corrente n.02/01/80960, come risultante dagli e/c depositati Controparte_3 come doc. 17 dalla appellante, soprattutto si rapporta la somma di €. 344.707,63 ad una Pt_1 apertura di credito e non ad un mutuo. La ha infatti dimostrato, con i documenti nn. 20 Pt_1
(atto di espromissione impresa Grilli), 21 (esposizione debitoria a sofferenza) e 22 (atto di intervento in esecuzione immobiliare), che il rapporto erroneamente richiamato faceva capo a tale impresa individuale Grilli.
Si è quindi in presenza di un evidente errore nella redazione dell'atto notarile.
Va poi considerato che nell'art. 2 del rogito Notar si conviene che La parte Per_3 promittente subingressisce nella posizione debitoria del debitore espromesso e in tutto quanto concerne il mutuo stesso e relativo ammortamento, dichiarando di accettare e far proprie obbligazioni termini pattuizioni modalità ed oneri tutti derivanti dal succitato contratto di mutuo e che la parte promissaria banca di credito cooperativo società cooperativa Pt_1 come sopra rappresentata presta la dichiarazione di liberazione liberando come libera il debitore promesso nei confronti del quale non avrà più azioni alcuna neanche in caso di sopravvenuta insolvenza della parte promittente salvo il disposto dell'articolo 1274 c.c..
La liberazione accordata dalla Banca alla srl debitrice espromessa orienta l'accertamento della reale volontà dei contraenti, essendo logico ritenere che la Banca non avrebbe prestato il consenso a tale liberazione in caso di espromissione parziale.
Rimane da valutare l'impianto probatorio riferibile alla reale entità del debito residuo oggetto di espromissione.
pag. 7/11 Dal materiale probatorio invocato dalla Banca emerge inoltre la prova una diversa volontà delle parti espromittenti sull'importo residuo del mutuo, ammontante al momento del rogito ad
€. 584.326,76.
Soccorrono in particolare il verbale del CDA della del 10.03.2015 (doc. n. 19 del Pt_1 fascicolo di primo grado) ove viene riportato il diverso importo dell'accollo, ed il coevo verbale di assemblea ordinaria della del 05/03/2015 (doc. n. 13 del fascicolo di primo CP_3 grado), ove si riporta l'importo del debito residuo per €. 584.326,76, ed ove si riferisce che con precedente delibera era stato deliberato l'accollo del mutuo residuo da parte del socio e della di lui moglie – sicchè da esso può desumersi Controparte_1 Controparte_2 la reale volontà degli odierni appellati circa l'importo del contratto di espromissione - ed in particolare la reale volontà della in quanto essendo socia accomandante della CP_2
società a ristretta base societaria a sua volta socia della (v. doc. Parte_4 Controparte_3
4 visura , pur non avendo partecipato alla assemblea della Controparte_3 Controparte_3 era presumibilmente a conoscenza della operazione economica nella sua consistenza.
La reale volontà delle parti circa il corretto importo del debito accollato dagli espromittenti emerge anche dagli e/c del conto corrente successivi alla stipulazione del Persona_2 rogito notarile, ove ad ogni pagamento di rata viene contabilizzato un debito residuo superiore rispetto alla cifra indicata nel rogito notar Per_3
Non godono invece di persuasività probatoria il piano di ammortamento originario con indicazione delle condizioni economiche applicate, dalla documentazione attestante l'erogazione del mutuo (doc. n. 18 fascicolo appello), in quanto non risulta allegato al rogito notar che riporta in calce solo le delibere societarie relative al conferimento dei poteri Per_4 all'amministratore ad intervenire alla stipula dell'atto notarile per conto della Controparte_1 srl espromessa-, ed in quanto non sottoscritto dagli espromittenti e gli CP_1 CP_2 estratti dei conti correnti intestati alla doc 17 - in quanto irrilevanti, essendo CP_3 appunto riferibili ad un soggetto giuridico diverso rispetto gli espromittenti;
il doc 23 del fascicolo di primo grado denominato “stampa cronistoria tasso mutuo” è ancora un documento formato dalla Banca in epoca ignota e non sottoscritto dagli odierni appellati;
la certificazione di credito ex art. 50 TUB (doc. n. 14 del fascicolo di primo grado), è ancora un documento formato dalla la cui efficacia probatoria – essendo limitata al ricorso monitorio - non Pt_1 può certo essere spesa nella ben diversa prospettiva della ricostruzione della comune volontà contrattuale trasfusa in un rogito notarile.
pag. 8/11 Il giudice di prime cure ha fondato la propria decisione sulla decisiva circostanza che risultano essere trascorsi 8 anni dalla stipula del rogito notarile alla citazione introduttiva del presente giudizio.
Orbene, osserva questa Corte territoriale che il decorso di un arco temporale di ben otto anni è giustificato dal fatto che la ha costantemente esposto negli e/c Pt_1 Per_2 la residua, reale esposizione debitoria, tanto che gli odierni appellati hanno
[...] pagato €. 373.035,86, somma superiore a quella indicata nel rogito notar e Per_3 che l'azione è stata intrapresa solo dopo che i debitori espromittenti hanno smesso di pagare le rate del debito accollato.
L'omessa tempestiva reazione della alla stipula di un accollo inferiore all'importo Pt_1 residuo del mutuo originario è quindi giustificata dal fatto che gli espromittenti hanno sino al
2023 provveduto ad onorare gli accordi contrattuali, ingenerando nella l'affidamento Pt_1 circa la comune interpretazione secondo buona fede del contratto di espromissione, ai sensi dell'art. 1366 c.c..
Va di conseguenza accolto il terzo motivo di appello, con cui la appellante Pt_1 impugna la parte della sentenza che ha accolto la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dai convenuti sull'assunto del pagamento di un importo eccedente rispetto il debito accollato dagli espromittenti;
non vi è infatti alcun indebito oggettivo, in quanto la somma corrisposta ad estinzione del debito accollato è pari ad €. 373.035,86, importo inferiore a quello del debito accollato come rettificato, che è di €. 584.326,76.
L'appello va pertanto integralmente accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, in rettifica dell'atto di espromissione Notaio del Persona_1
26/03/2015, Repertorio 59.943, Fascicolo 24.942, va accertato e dichiarato che il credito della Pt_1 Parte_5 nei confronti di e per effetto della
[...] Controparte_1 Controparte_2 espromissione e del subingresso nei medesimi nel mutuo fondiario a rogito Notaio Dott. del 24/04/2009, Rep. 311546 – Rogito 53850 è pari ad €. Persona_5
584.326,76.
pag. 9/11 Di conseguenza, va ordinata al Conservatore dei RR.II. di la trascrizione della Pt_1 presente sentenza a margine dell'iscrizione ipotecaria volontaria iscritta presso l'Agenzia del Territorio Ufficio di in data 27/04/2009 al n. 9021 R.G. e 2041 Pt_1
R.P. e/o della domanda di annotamento alla ridetta iscrizione ipotecaria eseguita presso l'Agenzia del Territorio Ufficio di del 23/04/2015 al n. 5639 R.G. e 771 R.P.. Pt_1
Sempre in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza appellata, va rigettata la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito svolta da e Controparte_1
e revocato l'ordine di cancellazione dell'ipoteca volontaria Controparte_2 iscritta in data 27/04/2009 ai nn. 9021/2041 sugli immobili di proprietà.
Vanno infine adottate le statuizioni restitutorie e ripristinatorie, conseguenti alla riforma della sentenza di primo grado: in particolare e Controparte_1 Controparte_2
vanno condannati a restituire in favore di l'importo complessivo di Euro
[...]
50.465,11, oltre interessi legali dal giorno del pagamento in data 11/12/2023 sino al saldo, avendo la dimostrato di avere eseguito quanto disposto dalla gravata Pt_1 sentenza n. 1699/23 del Tribunale di Ancona, mediante n. 2 bonifici (uno in favore dei coniugi – per €. 29.164,87 relativo al pagamento del capitale ed CP_1 CP_2 interessi come riconosciuti dal giudice di prime cure, l'altro in favore dello
[...] per €. 21.300,24, relativo al pagamento delle spese Parte_6 legali.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno comminate a carico dei soli appellati e in Controparte_1 Controparte_2 considerazione dell'esito finale della lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da
[...]
e contro Parte_1 Parte_3 CP_1
e avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
[...] Controparte_2
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza gravata;
- in rettifica dell'atto di espromissione Notaio del 26/03/2015, Persona_1
Repertorio 59.943, Fascicolo 24.942, accerta e dichiara che il credito della pag. 10/11 Parte_7 nei confronti di e per
[...] Controparte_1 Controparte_2 effetto della espromissione e del subingresso nei medesimi nel mutuo fondiario a rogito Notaio Dott. del 24/04/2009, Rep. 311546 – Persona_5
Rogito53850 è pari ad €. 584.326,76;
- ordina al sig. Conservatore dei RR.II. di la trascrizione della presente Pt_1
sentenza a margine dell'iscrizione ipotecaria volontaria iscritta presso l'Agenzia del Territorio Ufficio di in data 27/04/2009 al n. 9021 R.G. e 2041 R.P. Pt_1
e/o della domanda di annotamento alla ridetta iscrizione ipotecaria eseguita presso l'Agenzia del Territorio Ufficio di del 23/04/2015 al n. 5639 Pt_1
R.G. e 771 R.P.;
- Rigetta la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito svolta da e;
Controparte_1 Controparte_2
- Revoca l'ordine di cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta in data
27/04/2009 ai nn. 9021/2041 sugli immobili di proprietà emesso nella sentenza gravata;
- Condanna e a restituire in favore di Controparte_1 Controparte_2
Parte_7
€. 50.465,11, oltre interessi legali dal 11/12/2023 al saldo;
[...]
- condanna e al pagamento delle spese di Controparte_1 Controparte_2 lite del doppio grado di giudizio in favore di
[...]
, spese che si liquidano per Parte_7 il primo grado in € 4.607,00 + € 3.039,00 + € 13.534,00 + €.8.013,00 rispettivamente per le fasi di studio, di introduzione, di trattazione e di decisione,
e per il secondo grado in € 5.706,00 + € 3.318,00 + €. 9.487,00 rispettivamente per le fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge;
Ancona, così deciso in Camera di Consiglio del 11.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 11/11