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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/06/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 24.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1734/2024 R.G., promossa da
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1
Parte_2 opponente
contro
Controparte_1 opposto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.06.2024 l' promuoveva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 240/2024 del
02.05.2022, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la Controparte_1 complessiva somma di € 36.895,04 a titolo di TFR, oltre interessi legali e spese del giudizio.
A sostegno dell'opposizione, deduceva di aver provveduto alla liquidazione del TFR, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente.
Per tali ragioni chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, la parte opposta rimaneva contumace.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di che, ritualmente citato, è Controparte_1 rimasto contumace.
1 Venendo al merito, risulta dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso in opposizione
(all.ti 2, 3 e 4) come l'Azienda opponente abbia riconosciuto e liquidato integralmente quanto dovuto al sig. Italiano a titolo di TFR.
Essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti va dichiarata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese processuali, occorre considerare che le prestazioni richieste sono state liquidate il 02.05.2025, che coincide con la data di introduzione del giudizio monitorio, sicché il giudicante ritiene che le stesse vadano integralmente compensate avuto riguardo alla sostanziale buona fede evincibile da entrambe le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 240/2024 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data
03.05.2024;
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 24.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 24.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1734/2024 R.G., promossa da
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1
Parte_2 opponente
contro
Controparte_1 opposto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.06.2024 l' promuoveva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 240/2024 del
02.05.2022, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la Controparte_1 complessiva somma di € 36.895,04 a titolo di TFR, oltre interessi legali e spese del giudizio.
A sostegno dell'opposizione, deduceva di aver provveduto alla liquidazione del TFR, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente.
Per tali ragioni chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, la parte opposta rimaneva contumace.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di che, ritualmente citato, è Controparte_1 rimasto contumace.
1 Venendo al merito, risulta dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso in opposizione
(all.ti 2, 3 e 4) come l'Azienda opponente abbia riconosciuto e liquidato integralmente quanto dovuto al sig. Italiano a titolo di TFR.
Essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti va dichiarata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese processuali, occorre considerare che le prestazioni richieste sono state liquidate il 02.05.2025, che coincide con la data di introduzione del giudizio monitorio, sicché il giudicante ritiene che le stesse vadano integralmente compensate avuto riguardo alla sostanziale buona fede evincibile da entrambe le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 240/2024 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data
03.05.2024;
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 24.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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