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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile -, nella persona del Giudice dr.ssa
Valentina Gigante, lette le note scritte, pronuncia, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.127 ter e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6683/2016 r.g.a.c. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli avv.ti DO Amicarelli e Mauro Giuga, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimo sito in Napoli alla Via F. Giordani n. 56;
(attore)
E
(C.F. ), intervenuta quale erede di , Controparte_1 C.F._2 Persona_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Enzo Napolano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli alla via del rione Sirignano n. 6;
(convenuto)
(C.F. e (C.F. Parte_2 C.F._3 Parte_3
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Giorgio de Majo, ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Caserta alla via Politano n. 6;
(convenuti)
ed;
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
(convenuti contumaci)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio , e Parte_1 Persona_1 Controparte_2 Parte_2
, esponendo: Parte_3
1) di essere erede di la quale era proprietaria di un fondo rustico sito nel Persona_2
Comune di Pratella (CE), in località “Isola” o “TE”, dell'estensione complessiva di circa otto ettari, composto da vari appezzamenti di terreno accorpati in un unico fondo identificato al Catasto terreni con le p.lle nn. 106 e 5004 del f. 19 e n. 5022 del f. 18;
2) che detti cespiti sono pervenuti a per successione testamentaria del padre Persona_2
e sono stati attribuiti alla prima con scrittura privata autenticata di divisione del Persona_3
26.7.96 (stipulata tra le germane e ), trascritta alla Persona_4 Per_2 CP_2 CP_5
Conservatoria dei RR. II. di Santa Maria Capua Vetere il 31.7.96 ai nn. 17241/13939;
3) che, in particolare, a venne attribuita la quinta quota, mentre a Persona_2 CP_6
la seconda quota;
[...]
4) che tale scrittura prevede inoltre che: “A carico della seconda quota attribuita a CP_6
ed a beneficio delle quote terza, quarta e quinta attribuite a , e
[...] Controparte_2 Per_5
è costituita servitù di passaggio a piedi e con qualunque mezzo da esercitarsi su una fascia Per_2
di terreno larga metri quattro, da destinarsi alla costruzione di una strada che partendo dalla strada provinciale correrà lungo l'intero confine nord-occidentale della seconda quota con la terza quota per giungere alla quinta quota… Il tracciato della strada di cui innanzi è indicato con tratteggio nella planimetria che firmata dai sottoscritti si allega al presente atto sotto la lettera “C”;
5) che il tracciato indicato nell'anzidetta planimetria ha formalizzato il passaggio già esistente quaranta anni prima dell'atto di scioglimento della comunione;
6) che nel marzo 2012, nel punto in cui la strada sterrata inizia ad attraversare il proprio Persona_1
fondo (già seconda quota), in corrispondenza del confine con il fondo di (già terza Controparte_2 quota), ha apposto una sbarra che inibisce l'accesso al tratturo che consente di raggiungere il fondo attoreo;
7) di aver proposto, stante lo spoglio subìto, azione di reintegra nel possesso, rigettata con ordinanza del 15.6.13 -rep. n. 434/2013-, poi confermata in sede di reclamo;
8) che, in sede possessoria, deduceva l'inopponibilità, nei suoi riguardi, dell'invocata Persona_1
servitù, assumendo di aver acquistato la proprietà del cespite (oggetto della “seconda quota”) con decreto di trasferimento reso dall'intestato Tribunale il 7.7.2010, in cui non risultava specifica menzione del diritto in commento;
9) di aver dato atto, già in sede possessoria, dell'esistenza dell'atto di divisione trascritto, come tale opponibile all'acquirente del fondo servente;
10) che, in ogni caso, sussisterebbe una servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia, atteso che il viale fu destinato fin dalla sua creazione, antecedente alla divisione, a servire l'intero appezzamento;
11) che, a tutto concedere, sussisterebbero le condizioni perché venga costituita una servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c., atteso che il fondo attribuito in sede di divisione a è Persona_2
intercluso.
Alla luce delle esposte circostanze, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in via principale, ex art. 1079 c.c., accertare, a vantaggio del fondo già di proprietà (ex quinta Persona_2 quota), l'esistenza della servitù di passaggio così come costituita per scrittura privata autenticata di divisione del 26 luglio 1996 per notaio di Napoli, racc. 12204 - rep. 25687, Persona_6
trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere il 31/07/1996 ai nn. 17241/13939, il cui percorso è tracciato sulla planimetria ad essa allegata sub “C”, servitù da esercitarsi, a piedi e con qualunque mezzo, su una fascia di terreno larga metri quattro, che iniziando dalla strada provinciale per AF (SP 207), percorre tutto il fondo di proprietà (già Persona_1
seconda quota proprietà lungo il confine con la proprietà Controparte_6 Controparte_2
(già terza quota), continua attraversando il fondo di proprietà lungo il confine con Controparte_2
il fondo già proprietà e prosegue attraversando il fondo di proprietà Persona_2 Parte_2
e (già quarta quota proprietà lungo il confine con il fondo già Parte_3 Persona_7 proprietà in via subordinata, ai sensi dell'art. 1062 c.c., accertare la Persona_2
costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia in quanto servitù apparente, da esercitarsi, a piedi e con qualunque mezzo, sul viale esistente che inizia dalla strada provinciale per AF (SP 207) e attraversa la proprietà (già terza quota), Controparte_2
prosegue poi come tratturo sul fondo di proprietà (già seconda quota proprietà Persona_1
lungo il confine con la proprietà fino al raggiungimento del Controparte_6 Controparte_2 fondo ex quinta quota ed a vantaggio di quest'ultimo; per l'effetto, sia in caso di accoglimento della domanda principale sia di quella subordinata, rispettivamente enunciate ai capi a) e b) che precedono, ordinare, ai sensi dell'art. 1079 c.c., al convenuto di cessare qualsivoglia impedimento Persona_1
e turbativa all'esercizio della servitù medesima, impedimento al momento costituito dall'apposizione della sbarra con lucchetto nel punto in cui il tratturo inizia ad attraversare la sua proprietà, disponendosi che consegni agli attori le chiavi del lucchetto ovvero che rimuova la sbarra medesima;
accertato che il convenuto abbia illegittimamente tenuto comportamento ostativo Persona_1 all'esercizio della servitù di passaggio, condannarlo in via generica, ai sensi dell'art. 278 co. 1 c.p.c., al risarcimento del danno derivante dalla mancata coltivazione del fondo attoreo, da quantificarsi in separato giudizio o a seguito di ordinanza che disponga la prosecuzione del presente;
in subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande di cui ai precedenti capi a) e b), stante l'interclusione del fondo attoreo, costituire coattivamente ex art. 1051 c.c., diritto di servitù prediale, similmente a quello ricavabile dalla precisata scrittura privata di divisione del 26 luglio 1996, ovvero sull'esistente viale/tratturo innanzi descritto al capo b), ovvero su diversa porzione di terreno di proprietà dei convenuti, eventualmente disponendosi apposita CTU;
per l'effetto, ordinare la trascrizione nei pubblici registri immobiliari della sentenza di accoglimento della presente domanda giudiziale;
condannare al pagamento delle spese e competenze di causa, maggiorati di un terzo Persona_1
per manifesta fondatezza ex art. 4, comma 8 dei vigenti parametri forensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
solo in caso di ingiustificata resistenza in giudizio, condannare gli altri convenuti al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre spese generali ed accessori di legge."
costituitosi in giudizio, ha dal proprio canto eccepito: Persona_1
1) in via preliminare, il difetto di legittimazione dell'attrice, non avendo quest'ultima dimostrato la propria qualità di erede e di proprietaria del fondo;
2) nel merito, l'infondatezza della domanda, essendo divenuto proprietario del terreno sito in Pratella alla Località Isola o TE in forza di decreto di trasferimento reso dal Tribunale in epigrafe, in funzione di g.e., in data 7.6.2019, dal quale non emerge l'esistenza di alcuna servitù;
3) che dalla consulenza svolta nel predetto giudizio (proc. esec. n. 583/2000), né è emersa la trascrizione di una servitù, né è risultata esistente una servitù in fatto, non essendo ivi descritto il passaggio, una strada o un tratturo;
4) che, peraltro, il fondo acquistato in sede esecutiva era in origine di proprietà di Persona_8
-esecutato-, fratello dell'odierna attrice e difeso dall'altro germano Amicarelli DO, il quale nulla ha rappresentato in sede di espletamento della c.t.u.;
5) che, ancora, non v'è alcuna traccia in Conservatoria della scrittura privata di divisione, che pertanto non gli è inopponibile;
6) che, quanto alla dedotta costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, difettano elementi da cui possa desumersi che il proprio fondo sia stato posto a servizio del fondo di controparte;
né tali elementi risultano dalla descrizione fornita dal c.t.u. nominato in sede esecutiva o dalle dichiarazioni raccolte dagli informatori in sede possessoria, i quali hanno chiaramente esposto che mai alcuna strada è mai esistita;
7) che difettano inoltre i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva, in quanto il fondo dell'attrice non risulta intercluso, potendo quest'ultima accedervi da altro lato. In ragione di quanto dedotto ed eccepito, il convenuto ha concluso chiedendo: “1. In via preliminare dichiarare la domanda inammissibile per mancata dimostrazione della legittimazione processuale;
2.
Respingere tutte le domande avanzate. In ogni caso 3. condannare l'attrice alla refusione delle spese di giudizio nonché al risarcimento del danno ex art.96 comma 1 e/o 3 c.p.c”.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183 co 6 c.p.c., con ordinanza dell'8.3.18, il Giudice che ha preceduto la scrivente nella trattazione del fascicolo, ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di dar corso alle prove articolate dall'attrice, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.9.19. A seguito di una serie di rinvii disposti per esigenze del ruolo, il Gop in applicazione provvisoria, all'udienza del 13.7.22, ha dichiarato l'interruzione del processo stante l'intervenuto decesso del convenuto Persona_1
A seguito di riassunzione da parte dell'attrice, si sono costituiti in giudizio, con comparsa del 26.4.23,
i convenuti e , i quali hanno chiesto rigettarsi le domande attoree, Parte_2 Parte_3 eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva dell'istante (non avendo la stessa prodotto idonea documentazione attestante la titolarità del diritto di proprietà) e, nel merito,
l'infondatezza delle domande proposte, stante l'inesistenza di segni attestanti una servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia e l'omessa dimostrazione dell'interclusione del fondo.
Con comparsa del 27.4.23, si è infine costituita in giudizio , erede di Controparte_1 Per_1
la quale ha insistito nelle medesime difese e conclusioni già rassegnate da quest'ultimo.
[...]
All'udienza del 5.11.24, cui la causa è stata rinviata per verificare l'avvenuto rinnovo della notifica del ricorso nei riguardi di la causa è stata rinviata all'udienza del 13.2.25 per la Controparte_2
precisazione delle conclusioni e, successivamente, all'udienza del 24.4.25 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto della contumacia di e Controparte_2 Controparte_4 [...]
i quali, pur ritualmente convenuti, non si sono costituiti nel Controparte_7
presente giudizio.
Sempre preliminarmente, va dichiarata la procedibilità delle domande, risultando correttamente esperito il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo (cfr. verbale del 22.2.17).
Venendo al merito e principiando dalla domanda di accertamento della servitù di passaggio, asseritamente gravante sul fondo del convenuto in favore del fondo attoreo, la stessa è Persona_1
infondata e va respinta per quanto di ragione. Appare in primo luogo infondato l'eccepito difetto di legittimazione attiva -recte titolarità attiva- dell'attrice. ha infatti dimostrato di essere divenuta proprietaria, in qualità di erede Parte_1
della defunta madre , della porzione di fondo sita in Pratella, località Isola o Persona_2
TE (meglio descritta nell'atto di divisione di seguito indicato alle pagine 14 e 15), versando in atti il certificato di famiglia, da cui risulta essere figlia di nonché il certificato di Persona_2 morte di quest'ultima; l'istante, poi, formulando la presente azione, ha senz'altro dimostrato di voler tacitamente accettare l'eredità pervenutale (art. 476 c.c.). Risulta altresì in atti la scrittura privata autenticata dal notaio , stipulata tra le germane , Persona_9 Persona_2
e in data 26.7.1996 e Persona_4 Controparte_2 Persona_7 Controparte_6 trascritta il 31.7.1996 ai nn. 17241/13939, avente ad oggetto la divisione dell'intero fondo rustico sito nel Comune di Pratella, località Isola o TE (meglio descritto alla pag. 2 del predetto atto) a queste ultime pervenuto giusta successione ereditaria del padre . Persona_3
Cionondimeno, la servitù invocata, pur risultando costituita con l'anzidetto atto di divisione (ove, in effetti, alla pag. 16 si legge: “A carico della seconda quota attribuita a ed a Controparte_6
beneficio delle quote terza, quarta e quinta attribuite a , e è Controparte_2 Per_5 Per_2
costituita servitù di passaggio a piedi e con qualunque mezzo da esercitarsi su una fascia di terreno larga metri quattro, da destinarsi alla costruzione di una strada che partendo dalla strada provinciale correrà lungo l'intero confine nord-occidentale della seconda quota con la terza quota per giungere alla quinta quota… Il tracciato della strada di cui innanzi è indicato con tratteggio nella planimetria che firmata dai sottoscritti si allega al presente atto sotto la lettera “C”), non risulta opponibile al convenuto , divenuto proprietario del terreno sito in Pratella, località Isola o TE, Persona_1
identificato al Catasto terreni al f. 19, p.lla 5023 (terreno facente parte della più ampia “seconda quota” descritta nel predetto atto), in virtù di decreto di trasferimento reso dall'intestato Tribunale nel corso della procedura esecutiva n. 583/2000 r.g.e.
Va al riguardo premesso che i contratti costituitivi delle servitù prediali possono opporsi a terzi a condizione che siano stati debitamente trascritti (art. 2643 co. 1 n. 5 c.c. e 2644 co. 1 c.c.). La domanda di trascrizione presentata al conservatore dei registri immobiliari, in particolare, deve essere accompagnata da una nota in doppio originale, avente un contenuto ben preciso, dovendo indicare, ex plurimis, il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo nonché la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo (art. 2659 co. 1 n. 1 e 3 c.c.).
Ora, secondo una giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, qualora un atto, in tal caso di divisione, contenga una ulteriore convenzione, in tal caso costitutiva di un diritto di servitù, è necessario, in sede di redazione della nota di trascrizione, menzionare non solo il primo atto ma anche la convenzione costitutiva della servitù; infatti, in assenza di tale ultima indicazione, il titolo costitutivo del diritto di servitù non può dirsi legittimamente trascritto, sicché non sarà opponibile ai successivi acquirenti del fondo servente – eccetto, naturalmente, il caso in cui la servitù non risulti espressamente menzionata e riconosciuta nel titolo di acquisto del successivo acquirente- (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
8448/1998). In particolare, poi, secondo la Suprema Corte, “per stabilire se, ed in quali limiti, un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza margini di equivoci e di incertezza, gli estremi essenziali del negozio, i beni ai quali esso si riferisce, nonché l'essenza, la natura e i dati caratterizzanti del diritto trasferito o costituito, restando esclusa ogni possibilità di attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota anzidetta, o, tanto meno, da altri atti o dati a questa estranei (cfr., in proposito, Cass., Sez. III civ., sent. n. 6574 del 20.11.1980, id. Sez. Il civ., sent. n. 2501 del 1986); che, in particolare, in tema di servitù convenzionali, la indagine sull'opponibilità della servitù ai terzi acquirenti del fondo servente va condotta con esclusivo riguardo al contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, sicché detta opponibilità può essere ritenuta solo quanto dalla nota cennata sia dato desumere l'indicazione , del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire una servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto (cfr., in terminis, Cass. Sez. II civ., sent. n. 1992 del 23.111.1990)” (così Cass. civ. n. 3590/1993).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce del contenuto della nota di trascrizione -reg. gen. 17241 reg. part. 13939- presentata in data 31.7.1996, non risulta possibile individuare in modo specifico i fondi serventi e dominanti. Ivi, infatti, alla pag. 11, si dà genericamente atto, per quanto in tal sede interessa, dell'avvenuta costituzione di una servitù di passaggio in favore della quinta quota attribuita a e a carico della seconda quota attribuita ad Manca quindi Persona_2 Controparte_6
una specifica indicazione dei terreni, con i relativi identificativi catastali, facenti parte delle predette quote;
né risulta chiarito se tutti i terreni facenti parte delle predette quote, o solo taluni, fossero effettivamente interessati dalla servitù costituita. Siffatta nota di trascrizione pecca dunque per genericità, non consentendo di individuare, in modo chiaro ed immediato, senza possibilità di equivoci o incertezze e senza compiere ulteriori indagini, i fondi dominanti e serventi (cfr. Cass. civ. n.
5626/1985).
Né detta servitù risulta espressamente menzionata nel decreto di trasferimento, ove, alla pag. 3, si legge soltanto, con formula generica, come tale irrilevante: “l'immobile viene trasferito (..) con eventuali servitù attive e passive”.
Per tali assorbenti motivi, la servitù costituita con l'atto di divisione in commento risulta inopponibile al convenuto e ai suoi aventi causa divenuti titolari del terreno sito in Pratella, località Persona_1
Isola o TE, identificato al Catasto al f. 19, p.lla 5023. Del pari infondate le domande formulate dall'attrice in via subordinata.
Quanto alla domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia, si rammenta che a norma dell'art. 1062 c.c.: “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso
proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”.
Per aversi costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia occorre dunque che i due fondi appartenenti ad unico proprietario siano stati posti in una situazione di obiettiva subordinazione o assoggettamento integrante il contenuto di una servitù prediale, che tale situazione perduri al momento dell'alienazione del fondo posto in condizione di subordinazione, che la servitù risulti in modo non equivoco da segni ed opere che, per loro struttura e funzione, attestino l'esistenza del peso gravante sul fondo servente (ex plurimis, Cass. civ. nn. 3509/1981 e 21087/2006). Con particolare riguardo all'acquisto, ex art. 1062 c.c., di una servitù di passaggio, la Suprema Corte, con indirizzo consolidato, non reputa sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, reputando essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente;
occorre, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (cfr., ex plurimis, Cass. civ. nn. 11254/1996,
13238/2010, 11834/2021).
Ebbene, nel caso che occupa l'attrice non ha innanzitutto fornito prova della circostanza che l'originario proprietario del bene prima del suo decesso, avesse posseduto detti Persona_3 fondi, lasciando le cose nello stato dal quale risultava l'asserita servitù di passaggio. I capi di prova articolati dall'attrice nella sua memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., infatti, sono tesi a provare fatti tutti successivi alla morte di quest'ultimo.
Sebbene, poi, tra il decesso dell'originario proprietario e l'atto di divisione siano decorsi più anni -in cui, a dire dell'istante, le germane condividenti avrebbero utilizzato il tratturo esistente per la coltivazione del fondo- e sebbene la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia possa trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui i comproprietari, nel loro insieme, destinino, prima della divisione parte del fondo a servizio dell'altro (“giacché anche in questo caso si configura
l'estremo essenziale della unicità del diritto dominicale sui fondi collegati da rapporto di fatto di subordinazione, che dà poi luogo con la separazione giuridica dei fondi stessi alla costituzione della servitù”, così Cass. civ. n. 33751/2023), l'istante non ha comunque fornito debita prova della circostanza che il tratturo asseritamente esistente fosse stato realizzato al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente. I capi di prova articolati dall'attrice nella memoria ex 183 co. 6 n. 2 c.p.c., infatti, sono volti a dimostrare soltanto la circostanza dell'avvenuto passaggio delle germane sul sentiero e non già l'esistenza di un “quid pluris” attestante la specifica destinazione dello stesso all'esercizio di una servitù, a nulla rilevando l'asserita circostanza
-peraltro, come si dirà, in alcun modo dimostrata- dell'interclusione del preteso fondo servente (cfr. sul punto Cass. civ. 11254/1996).
Peraltro, non può sottacersi la circostanza che, con l'atto di divisione, le germane nel CP_2 costituire la servitù a carico della “seconda quota”, omettono un qualsivoglia riferimento al tratturo asseritamente già esistente. La circostanza non è di poco conto, anche considerato che le contraenti, nel costituire, con il medesimo atto di divisione, altra e diversa servitù, hanno invece dato atto della situazione esistente. Ed infatti, nella disposizione contenuta nella lett. a) pag. 6 dell'atto di divisione - che qui interessa- si legge: “a carico della seconda quota (..) è costituita servitù di passaggio a piedi
e con qualunque mezzo da esercitarsi su una fascia di terreno larga metri quattro, da destinarsi alla costruzione di una strada; diversamente, nella successiva disposizione contenuta nella lett. b) si legge:
“a carico della terza quota (..) servitù di passaggio a piedi su una fascia di terreno larga metri quattro, peraltro già destinata a strada che attraversa la neo particella”. Su tali basi, è allora possibile escludere che, al momento della divisione, esistesse un percorso già tracciato attestante l'asservimento dei terreni facenti parte della “seconda quota” in favore di quelli facenti parte della “quinta quota”.
Parimenti infondata la domanda di costituzione di una servitù di passaggio coattiva ai sensi degli artt.
1051 c.c., possibile allorquando il fondo circondato da fondi altrui non abbia uscita sulla via pubblica, non avendo l'attrice in alcun modo dimostrato, nonostante la specifica contestazione mossa sul punto dal convenuto, l'effettiva interclusione del fondo.
Per tali assorbenti ragioni, le domande non possono trovare accoglimento.
Le spese di lite, in ragione della controvertibilità delle questioni esaminate nonché dell'esistenza dei rapporti di vicinato tra le parti vanno integralmente compensate.
Va da ultimo respinta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., difettandone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice dr.ssa Valentina Gigante, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
2) rigetta le domande;
3) compensa integralmente le spese di lite. Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, lì 21 maggio 2025
Il Giudice dr.ssa Valentina Gigante