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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1970/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1970/2025 V.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, posta in decisione con provvedimento del 10/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Viviana Girmenia, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Saverio Burgaretta, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
pagina 1 di 4 RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 03/07/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 15/01/1991.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 15/01/1991 in Comune di
Portopalo di Capo Passero;
- che dall'unione nascevano i figli (l'11/11/1989), (il 10/5/1992) e Per_1 Per_2
(l'11/8/2011); Per_3
- di essersi separati consensualmente con verbale del 5/5/2016, omologato con decreto n.
246/2016 emesso da questo Tribunale in data 24/5/2016 (acquisita efficacia, v. documenti in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sul minore e si impegnano:
- a mantenere un canale di comunicazione funzionale e di collaborazione per il figlio;
- a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il figlio (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.);
- ad essere flessibili e sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore;
- a non squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e il figlio;
- a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano il figlio;
- a seguire rigorosamente il Piano genitoriale che si produce (cfr. doc. n° 4).
pagina 2 di 4
In ordine al collocamento e mantenimento dei figli minori e ai rapporti patrimoniali fra gli stessi, i coniugi concordano di mantenere le condizioni concordate in sede di separazione”
(in dettaglio: a) il collocamento del minore presso la casa materna;
b) la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre secondo liberi accordi tra le parti, con possibilità di pernotto presso di lui;
c) obbligo a carico del di corrispondere alla ex moglie la Pt_2 somma di euro 120,00 al mese a titolo di contributo di mantenimento del minore, oltre al
50% delle spese straordinarie).
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Portopalo di Capo Passero il 15/01/1991 (Anno 1991 – n. 1 – Parte II-
Serie A).
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire al minore l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del figlio minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle pagina 3 di 4 rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
15/01/1991, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Portopalo di Capo Passero dell'anno 1991 (Atto n.
1 - Parte II – Serie A); omologa le condizioni inerenti al figlio minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Portopalo di Capo Passero di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
12/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1970/2025 V.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, posta in decisione con provvedimento del 10/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Viviana Girmenia, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Saverio Burgaretta, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
pagina 1 di 4 RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 03/07/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 15/01/1991.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 15/01/1991 in Comune di
Portopalo di Capo Passero;
- che dall'unione nascevano i figli (l'11/11/1989), (il 10/5/1992) e Per_1 Per_2
(l'11/8/2011); Per_3
- di essersi separati consensualmente con verbale del 5/5/2016, omologato con decreto n.
246/2016 emesso da questo Tribunale in data 24/5/2016 (acquisita efficacia, v. documenti in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sul minore e si impegnano:
- a mantenere un canale di comunicazione funzionale e di collaborazione per il figlio;
- a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il figlio (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.);
- ad essere flessibili e sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore;
- a non squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e il figlio;
- a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano il figlio;
- a seguire rigorosamente il Piano genitoriale che si produce (cfr. doc. n° 4).
pagina 2 di 4
In ordine al collocamento e mantenimento dei figli minori e ai rapporti patrimoniali fra gli stessi, i coniugi concordano di mantenere le condizioni concordate in sede di separazione”
(in dettaglio: a) il collocamento del minore presso la casa materna;
b) la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre secondo liberi accordi tra le parti, con possibilità di pernotto presso di lui;
c) obbligo a carico del di corrispondere alla ex moglie la Pt_2 somma di euro 120,00 al mese a titolo di contributo di mantenimento del minore, oltre al
50% delle spese straordinarie).
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Portopalo di Capo Passero il 15/01/1991 (Anno 1991 – n. 1 – Parte II-
Serie A).
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire al minore l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del figlio minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle pagina 3 di 4 rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
15/01/1991, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Portopalo di Capo Passero dell'anno 1991 (Atto n.
1 - Parte II – Serie A); omologa le condizioni inerenti al figlio minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Portopalo di Capo Passero di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
12/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4