Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2038 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 , decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 23/05/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1 l'avvocato Luca Berti (C.F.: ), nel cui studio in C.F._2
Biassono (MB), via Porta Mugnaia 52, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1 (C.F.: ), con l'avvocato Andrea Maria Paolucci (C.F.: P.IVA_1
) nel cui studio in Roma, via Salaria 126, è C.F._3 elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
E
pag. 1 di 9
), con l'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è P.IVA_2 elettivamente domiciliato ex lege, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 4360/23 pubblicata il 17/03/203 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione del 18.6.2020, conveniva in giudizio la e il Parte_1 CP_1
al fine di ottenere la restituzione RO delle somme a saldo di n. 3 libretti al portatore (nn. 894727-096, 894730-2,
894726- 095) emessi dalla Cassa di Risparmio di Modena in data 16.5.1991 con scadenza il 17.11.1992.
Riferiva che, spirato il termine di scadenza dei libretti, le relative somme erano confluite nel Fondo Rapporti Dormienti di cui all'art. 1 co. 343 e ss. Legge n.266/2005. L'attore asseriva che, in ossequio a tale normativa, il 22.11.2018 e il 25.11.2018 aveva inoltrato a la richiesta di rimborso delle CP_1 somme portate dai libretti. In data 3.9.2020, parte attrice riceveva da la conferma CP_1 della ricezione delle domande di rimborso, avvenuta in data 23.11.2018 e 27.11.2018, oltre all'indicazione dei numeri di domanda: RD49641/2 per il libretto n. 894727-096 e RD49734/5 per i libretti n. 894726-095 e n.
894730-2. L'attore ammetteva di aver ricevuto da con note del CP_1
21.5.2019 e 24.5.2019, richiesta di integrazione della documentazione necessaria, con particolare riguardo agli originali delle attestazioni di devoluzione delle somme recate dai tre libretti al portatore. Dopo aver interpellato – nel frattempo subentrata Controparte_3 alla Cassa di Risparmio di Modena, ove originariamente erano stati accessi i libretti – l'attore veniva a conoscenza che i libretti erano stati estinti o trasferiti prima della fusione con Controparte_3 In data 12.3.2020, l'attore inoltrava altra missiva a CP_1 nella quale chiedeva la liquidazione immediata delle somme. Il 13.5.2020 la società indirizzava al sig. specifica nota con Pt_1 cui ribadiva l'impossibilità di procedere al rimborso a causa della persistente incompletezza della documentazione;
la società invitava, nuovamente, il Sig. all'integrazione della stessa. Pt_1
Si costituiva in giudizio la la quale, anzitutto, CP_1 eccepiva l'improcedibilità del giudizio per mancato preventivo esperimento pag. 2 di 9 della mediazione obbligatoria, vertendosi in materia di contratti bancari e/o finanziari. In via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree per essere infondate in fatto ed in diritto. Si costituiva, in data 10.5.2021, anche il RO
, il quale richiedeva il rigetto delle pretese attoree per essere
[...] infondate in fatto ed in diritto. All'udienza del 11.5.2021, il Giudice accoglieva l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla circa il mancato esperimento CP_1 della mediazione obbligatoria da parte dell'attrice e rinviava al 18.1.2022 per la verifica dell'esito della mediazione. In data 18.1.2022, il Giudice, preso atto dell'esito negativo della mediazione, concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con decorrenza dal 1.2.2022. All'udienza del 24.10.2022, accertata la perdurante carenza della documentazione necessaria per la chiusura della procedura di rimborso, il
Giudice riteneva la causa matura per la decisione ed assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 1.11.2022.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così disposto: “il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: a) Rigetta la domanda formulata dall'attore; b) Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, in percentuale pari al 50% in favore della e del CP_1 RO
che si liquidano complessivamente in Euro 7.000,00
[...]
(3.500,00 + 3.500,00) oltre spese generali (15%) ed accessori come per legge.“
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La controversia ha ad oggetto la richiesta di rimborso, formulata dall'attore verso la delle somme portate CP_1 da alcuni libretti, il cui mancato incasso alla scadenza ha determinato il confluire delle stesse nel c.d. istituto presso il TR
. RO
La fattispecie è disciplinata dalla legislazione speciale sancita, in particolare, nel DPR n. 116/2007 (Regolamento in materia di depositi dormienti) e nella Legge n.266/2005. La normativa considera “dormienti” i depositi di somme di denaro e di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questi delegati per il periodo di tempo di dieci anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari. Al verificarsi di tali condizioni, il rapporto deve pag. 3 di 9 considerarsi estinto, con la conseguenza che le relative somme devono essere devolute al Fondo c.d. “rapporti dormienti” ad opera degli stessi intermediari. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha espressamente affidato alla – concessionaria di servizi assicurativi pubblici CP_1
– la gestione delle domande di rimborso delle somme affluite al CP_4
Tuttavia, occorre precisare che la nel dar corso alla CP_1 procedura, è tenuta, anzitutto, ad eseguire un previo accertamento circa il diritto da parte dell'istante a ricevere il rimborso. Solo in caso di esito positivo, essa è legittimata a richiedere al l'accredito delle CP_2 somme sul conto corrente della Tesoreria centrale dello Stato da essa gestito.
Nel caso di specie, tale accertamento si è rivelato di impossibile esecuzione a causa della mancata integrazione, da parte dell'attore, della documentazione a lui più volte richiesta dalla CP_1
Tale documentazione, infatti, costituisce condizione di procedibilità per l'erogazione del rimborso. Invero, ai sensi dell'art. 1 DPR 116/2007, tutte le richieste di rimborso devono essere corredate dall'originale dell'attestazione dell'intermediario, conforme al modello pubblicato sul sito www.consap.it., il quale certifica l'effettiva devoluzione degli importi al dopo CP_4 l'estinzione del rapporto. Attraverso tale attestazione, quindi, l'intermediario dichiara di aver estinto il rapporto, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di dormienza e di aver conseguentemente trasferito le relative somme al
CP_4
Considerato che i titoli al portatore sono cedibili senza registrazione del cessionario e sono pagabili a fronte della loro esibizione, risulta evidente la ratio sottesa alla presentazione dell'originale del documento: essa risponde alla necessità che il creditore dimostri la propria legittimazione esclusiva alla riscossione della somma riportata dal titolo, il quale deve essere ritirato ed annullato a seguito della estinzione del credito.
Ciò anche al fine di evitare un secondo pagamento da parte del nel CP_4 caso di successiva presentazione del libretto di risparmio originale da parte della stessa persona o di altra alla quale il titolo è stato eventualmente ceduto.
Sul sito internet www.consap.it è, inoltre, espressamente precisato che “in presenza di domande carenti della necessaria documentazione, le relative istruttorie non potranno essere definite con conseguente impossibilità di dar corso alle disposizioni di pagamento”. Peraltro ha più volte ribadito all'attore, tramite CP_1 plurime missive, l'impossibilità di procedere al rimborso senza un previo accertamento del credito. Si fa riferimento alle note del 3.1.2019;
14.1.2019; 21.5.2019; 24.5.2019; 17.10.2019; 31.12.2019; 13.5.2020. Nella
pag. 4 di 9 comunicazione del 31.12.2019, peraltro, si specificava che detta attestazione dovesse essere rilasciata dalla banca subentrata alla Cassa di
Risparmio di Modena – Unicredit s.p.a. – in qualità di intermediario.
Nessuna scusante può, quindi, essere riconosciuta a favore dell'attore, il quale avrebbe dovuto allegare - alla propria richiesta di rimborso, ab origine o, al più, dall'istanza di integrazione della CP_1
- l'attestazione necessaria.
[...]
Nel corso del presente giudizio, il sig. ha avuto la Pt_1 possibilità di produrre, essendone unicamente onerato, il più volte precisato
“attestato di devoluzione al Fondo”, ma questo – come si evince dagli allegati delle parti – non è mai stato depositato.
Pertanto, il mancato rimborso delle somme non può essere imputato alla poiché questa non è stata posta nelle condizioni di CP_1 accertare la debenza del credito e di seguire le procedure imposte dalla legge. Nel merito, quindi, essendo tale documento l'unico, per legge, in grado di certificare l'effettiva devoluzione al Fondo da parte dell'intermediario degli importi dopo l'estinzione del rapporto, deve ritenersi totalmente preclusa la possibilità di erogare legittimamente il rimborso al sig. . Pt_1
Rigetta la domanda di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore, rispettivamente, delle due parti convenute. ”
§ 3. – Ha proposto appello , rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ed in riforma della sentenza di prime “cure” così giudicare: 1) Accertare e dichiarare l'esistenza della somma di Lire 300.000.000, ora euro 154.940,00 giacente sui libretti / certificati di deposito al portatore, già a mani della emessi dalla Cassa di _Risparmio di Modena il 16 CP_1 maggio 1991 e scadenti il 17.11.1992, libretto n.894.727-096 libretto n.
894.730-2, libretto n. 894.726-095 intestati al sig. Parte_1
2) Accertare e dichiarare che, a seguito della scadenza dei predetti libretti, la somma sopra indicata è affluita al c.d. Fondo Rapporti Dormienti di cui all'art. 1 comma 343 e ss L. 266/2005 istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
3) Accertare e dichiarare che l'attore ha inoltrato nei termini previsti dalla legge alla la richiesta di rimborso delle somme affluite al predetto CP_1 fondo, la quale ha regolarmente ricevuto tale richiesta ma non si è attivata;
Contr
4) Condannare la e il in via concorsuale e/o alternativa CP_1 e/o solidale con il , in persona del RO legale rappresentante pro-tempore, il rimborso all'attore della somma di €.
pag. 5 di 9 154.940,00 (pari a 300 milioni delle vecchie lire) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede rimettersi in istruttoria la causa ed, ex art. Cont 210 cpc, si chiede ordinarsi alla ed al a produzione in giudizio CP_1 dell'attestazione dell'intermediario che ha versato il denaro al Fondo Cont presso il .
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“affinchè l'On.le Tribunale, in via pregiudiziale, voglia dichiarare, il giudizio così introdotto dal Sig. , improcedibile per mancato preventivo esperimento Parte_1 della mediazione obbligatoria, vertendo, la domanda, in materia di contratti bancari e/o finanziari.
In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1 con unico socio, quale Gestore delle domande di rimborso di somme affluite al Fondo di cui all'art.1, 343°comma, Legge n.266/2005 (c.d. Rapporti Dormienti), poiché non può procedere al rimborso di importi non nella sua disponibilità ma del presso il MEF, fintanto che il richiedente non CP_4 fornisce la documentazione istruttoria più volte richiesta ed imprescindibile per la richiesta di accredito, al MEF – Fondo, delle somme a favore del legittimo richiedente. Nel merito rigettare la domanda del Sig. Parte_1
( ), nato a [...]11 dicembre
[...] CodiceFiscale_4
1945 e residente a [...] perché del tutto infondata in fatto e diritto e non provata. Con vittoria di spese e compenso ex D.M.55/14, del presente giudizio.”
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 23/05/2025.
§ 4. – L'appello contiene un unico motivo, nel quale Pt_1 testualmente afferma: “ 4) La sentenza che qui si impugna
[...] evidenzia in più passi che rigetta la domanda in quanto l'appellante non avrebbe fornito l'attestazione dell'avvenuto trasferimento dei soldi presso il fondo di cui al;
si badi bene però che è RO CP_6 stata messa in possesso dal dei tre libretti / certificati in originale e Pt_1 pertanto poteva e può ricostruire il rapporto andando a recuperare la documentazione che serve (a dire di quest'ultima mancherebbe una dichiarazione da compilare e sottoscrivere dal Sig. , il cui fac Pt_1 simile si troverebbe sul sito internet della il deducente fa presente CP_1 che egli stesso ha verificato sul sito della l'esistenza del fac simile CP_1 ma nulla ha trovato;
“l'originale dell'attestazione dell'intermediario conforme al modello fac simile ubicato nel sito non è a mani del CP_1
ed il deducente, giusta anche la ricerca del fac.simile non trovato Pt_1 sul sito della ritiene che quest'ultima dovrebbe adoperarsi per CP_1
pag. 6 di 9 risolvere questo problema;
ma v'è di più: tenuto conto che una copia della Contr dichiarazione di versamento è sicuramente in possesso del quest'ultimo avrebbe dovuto collaborare e produrla “sua sponte” , visto che è un suo compito procedere con la liquidazione dei libretti/certificati di deposito, ed altresì con il pagamento;
5) Si argomenta inoltre, che l'attestazione dell'intermediario di cui al punto precedente è stato richiesto a (nella quale è confluita la CP_3
, la quale ha assorbito la . Di Modena, Controparte_7 Parte_2 ove sono stati aperti i libretti / certificati), ma con motivazioni CP_3 scarse ha semplicemente risposto che non è in possesso di tale documento e che non è a conoscenza di dove siano finiti (vedi doc. all.); in particolare dal doc. 12 fascicolo attoreo di primo grado (mail del 6 marzo 2020 inviata da a Avv. Berti), la detta banca da un lato afferma che i libretti CP_3 non sono in carico della medesima, e dall'altro, non si capisce su quali basi, dato atto che il era in possesso dei medesimi, precisa che (i Pt_1 libretti) sarebbero stati estinti o trasferiti prima della fusione con CP_3
6) Ora, solo con la costituzione in giudizio, la ha affermato che tale CP_1 documento, attestazione di devoluzione delle somme al deve essere CP_4 rilasciata (nel ns. caso non consegnata) dagli intermediari: tale documento
è conditio sine qua non al fine della riscossione dei titoli citati e, si badi Contr bene, è in possesso anche del qui convenuto Contr 7) A questo punto appare ovvio che il non ha consentito all'attore di chiedergli brevi manu tale attestazione e di ciò si è formulata domanda ex art. 210 cpc con la seconda memoria ex art. 183 cpc;
il Giudice di Prime Cont Cure purtroppo non ha emesso l'ordine ex art. 210 cpc in capo al
§ 5 – Il motivo di appello è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Va infatti ricordato che l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, “…affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (pur restando escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado)” (Cass. SS.UU. n. 27199/2017). In altri termini, i motivi di appello devono tradursi sempre nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e dirette ad incrinarne il fondamento logico – giuridico;
dopodiché l'appellante, una volta denunciato esattamente l'errore commesso dal primo giudice, deve anche offrire la prova della fondatezza del motivo, in ossequio alla regola, due volte ribadita dalle sezioni unite della S.C. (Cass. SS.UU. n. 28498/2005 e Cass. SS.UU. n. 3033/2013), che vuole l'appellante onerato della prova dei motivi posti a sostegno dell'impugnazione.
pag. 7 di 9 Non è dato, dunque, ribadire argomentazioni già esposte in primo grado, senza confrontarsi con il ragionamento seguito dal primo giudice.
Nella fattispecie, il quantum appellatum è sufficientemente individuabile nella parte di sentenza che motiva la reiezione della domanda con l'omessa comunicazione a dell'attestazione CP_1 dell'intermediario finanziario, necessaria al rimborso dei libretti dormienti;
tuttavia, l'appello non sviluppa alcuna critica ragionata a tale statuizione, limitandosi a contestarla genericamente, senza riferire le ragioni del dissenso e men che meno proponendo alcun iter argomentativo contrapponibile a quello del giudicante. Lungi dal confutare le argomentazioni del Tribunale, l'intera esposizione del motivo di appello si risolve anzi nella mera riproduzione testuale della comparsa conclusionale di primo grado. In conclusione, l'appello va rigettato in quanto inammissibile, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Con il rigetto dell'appello, rimangono assorbite le istanze istruttorie dell'appellante, peraltro inammissibili, in quanto non riproposte nelle conclusioni formulate in primo grado e non accompagnate da alcuna contestazione del loro mancato accoglimento in primo grado.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 7. – Non sussistono i presupposti per la condanna ai danni da temerarietà della lite.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
e del
[...] [...]
contro la sentenza n. 4360/23 RO pubblicata il 17/03/203 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello totalmente e conferma la sentenza n. 4360/23, pubblicata il 17/03/203 dal Tribunale di Roma;
pag. 8 di 9 2. – condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore di Controparte_1
e del
[...] [...]
liquidate per ciascuno RO in complessivi € 12.154,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio,
€ 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione,
€ 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 23 maggio 2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 9 di 9