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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/02/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2373/2021
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 18 ottobre 2024 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZ A nel procedimento iscritto al n. 2373/2021 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Nicolò Buscemi, giusta C.F._1
procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 in persona dell'Assessore pro tempore;
CONTUMACE
, in Controparte_2 persona dell'Assessore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Beniamino Lipani e
Margherita Sanfratello dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza , Controparte_1
giusta procura in atti
RESISTENTE
pagina 1 di 10 OGGETTO: riconoscimento posizione organizzativa – indennità di reperibilità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 aprile 2021 il ricorrente, premesso di essere dipendente a tempo indeterminato dell' con il profilo Parte_2
professionale di "funzionario direttivo – categoria D2" di cui al C.C.R.L per il quadriennio giuridico 2002/2005 ed a quello per il triennio giuridico 2016/2018, incardinato all'interno del Dipartimento dei Rifiuti e delle Acque dell' Controparte_1
sede di Catania ha esposto che gli sono stati conferiti i seguenti
[...]
incarichi: con disposizione di servizio n.06 del 13-05-2016 il Ruolo di Responsabile dell'Impianto della Diga Sciaguana, mantenuto sino al 22-05-2019 e dal 16-03-2021 ed a tutt'oggi l'incarico di coordinatore tecnico amministrativo dell' Parte_3 Per_1
Ha dedotto che le funzioni del Preposto/Responsabile di un impianto diga e/o di del suo adduttore si concretano in incarichi riconducibili a posizioni Controparte_3
organizzative, e di aver sollecitato l'Amministrazione Regionale a definirne lo status giuridico con il relativo trattamento economico con diverse istanze del Dirigente del Servizio
4° del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e del Dirigente Generale dello stesso
Dipartimento, rimaste, tuttavia, prive di riscontro.
Ha affermato che lo svolgimento dei compiti di responsabile di un impianto diga e/o del suo adduttore richiedono un elevata responsabilità ed un'alta professionalità in relazione alla circostanza che gli stessi coinvolgono aspetti che abbracciano competenze non solo regolamentari, tecniche ed amministrative, bensì anche ambientali e di protezione civile, che comportano anche la gestione di risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali, risultando, dunque, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa.
Ha, quindi, affermato di avere diritto a vedersi riconosciuta la posizione organizzativa e di alta professionalità prevista e disciplinata dagli artt. 27 e segg. del C.C.R.L 2002/2005 e poi dagli artt.19 e segg. del C.C.R.L. 2016/2018 con la relativa retribuzione di posizione sulla base di apposita graduazione, spettantegli, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.2041 del codice civile, nella misura massima di € 10.000,00 annue quale prevista dal CCRL 2002-
2005 sino al 10-05-2019 e nella inferiore misura di € 2.500,00 con decorrenza dal 10-05-
pagina 2 di 10 2019 in poi, oltre alla maggiorazione del 20% prevista dal CCRL 2002-2005 in relazione ai positivi risultati conseguiti.
Ha altresì dedotto che, a conforto del fatto che gli incarichi di responsabile di impianto fossero di alta specializzazione, e come tali da ascrivere al conferimento di posizione organizzativa, la stessa Amministrazione avesse a più riprese auspicato il riconoscimento formale della figura professionale del responsabile di impianto (preposto diga e/o adduttore).
Ha, infine, sostenuto di avere diritto alla indennità di reperibilità prevista dal CCRL, per tutti giorni dell'anno ed h 24, attesa che i Responsabili di impianto e/o degli adduttori vengono contattati a qualsiasi ora del giorno e della notte per i più svariati motivi relativi all'impianto ed al personale in gestione, spesso costretti in caso di emergenza a permanere o a recarsi fuori orario o in giorni festivi presso gli impianti.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “a) accertare, ritenere e dichiarare che
l'incarico di Responsabile Impianto Diga conferito al ricorrente si concreta in una posizione organizzativa professionale ex art.27 e seguenti del CCRL 2002-2005 e 19 e seguenti del
CCRL 2016-2018, con conseguente diritto dello stesso a percepire con decorrenza dal 13-
05-2016 al 22-05-2019, e dal 16-03-2021 in poi la relativa retribuzione di posizione annua nella misura massima prevista e stabilita dalle suddette norme, oltre alla relativa retribuzione di risultato, con conseguente condanna delle resistenti Amministrazioni, in solido, al pagamento delle rispettive somme con le maggiorazioni di Legge. b) accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente, con decorrenza dal 13-05-2016 al 22- 05-2019, e dal
16.03.2021 in poi, ha diritto a percepire l'indennità di reperibilità prevista dal CCRL e per tutti giorni dell'anno e per h24, con conseguente condanna dell'intimata Amministrazione
Regionale al relativo pagamento oltre accessori di Legge. Con vittoria di spese, compensi ed onorari.”
Si è costituito l' Controparte_4
con memoria depositata in data 5 novembre 2021, eccependo il proprio difetto di
[...] legittimazione passiva, stante che ai sensi dell'art. 20 Statuto e degli artt. 2 e 7, lett. h, legge regionale 15 maggio 2000, n 10, solo il Dipartimento regionale del rispettivo ramo di amministrazione, e non l'Assessore, è l'unico legittimato a stare in giudizio.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza del ricorso, stante che al ricorrente non è mai stata attribuita alcuna posizione organizzativa (costituente il presupposto necessario per il pagina 3 di 10 sorgere del diritto a percepire la relativa indennità), né l'Amministrazione ha mai proceduto al suo formale collocamento in reperibilità.
Ha concluso chiedendo: “preliminarmente dichiarare la nullità e/o in ammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva dell' Assessore convenuto;
in subordine disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare con qualsiasi statuizione il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
rigettare ogni richiesta avversaria;
in ogni caso, nella non temuta ipotesi di soccombenza, dichiarare la sopravvenuta prescrizione quinquennale delle somme pretese prevista dall'art. 2948 c. c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Non si è costituito l' Controparte_1
ancorché regolarmente citato e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
[...]
In esito all'udienza del 18 ottobre 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della sola parte resistente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di , Parte_1
dipendente dell' con la qualifica di funzionario direttivo, Parte_2 categoria D2, all'attribuzione di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 27 del CCRL
2002/2005 e dell'art. 19 CCRL 2016/2018 in ragione dell'espletamento dell'incarico di
Responsabile dell'Impianto della Diga Sciaguana dal 13-05-2016 al 22-05-2019 e di coordinatore tecnico amministrativo dell' dal 16-03-2021 ad oggi, con Parte_4
conseguente diritto a percepire la relativa retribuzione, nonché il diritto dello stesso a percepire l'indennità di reperibilità prevista dal CCRL.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
del Personale. Controparte_4
Al riguardo, giova rammentare che al Dipartimento della Funzione pubblica sono attribuite dalla L.R. n. 19/2008 le competenze in materia di gestione giuridica ed economica del personale regionale, mentre fa capo a ciascun Dipartimento, nella specie al Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, la responsabilità dell'organizzazione e della gestione del personale che vi è assegnato ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 10/2000, il cui comma 1 lettera l) prevede che i dirigenti di struttura di massima dimensione comunque denominata pagina 4 di 10 "svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro anche in sede di contrattazione decentrata".
Risulta evidente che soltanto nell'ambito di tale attività di organizzazione e gestione del personale potrebbe assumere rilievo la domanda formulata in ricorso e relativa al trattamento economico correlato alla posizione organizzativa ovvero all'indennità di reperibilità.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Al riguardo, si richiama quanto già espresso dall'Ufficio in casi analoghi, patrocinati dal medesimo difensore (sent. 1973/2022, pubbl. il 24.5.2022 nel proc. n. R.G. 2342/2021, est. dott.ssa P. Mirenda;
sent. n. 1073/2023, pubbl. il 19.3.2023 nel proc. n. R.G. 1491/2021, est. dott.ssa V. Scardillo;
sent. n. 1071/2023, pubbl. il 18.3.2023 nel proc. n. R.G. 1353/2021, est. dott.ssa V. Scardillo – versate in atti da parte resistente), le cui motivazioni, condividendone le ragioni, si riportano e si fanno proprie a mente dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In primo luogo, va evidenziato come, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs n. 165/2001, applicabile, ratione temporis, al rapporto di pubblico impiego intercorrente tra le parti,
l'espletamento di fatto di mansioni superiori non dà luogo ad alcun diritto all'inquadramento nella categoria corrispondente, ma solo alle differenze retributive connesse alle mansioni effettivamente svolte;
tuttavia, ai fini del predetto riconoscimento, il lavoratore deve provare l'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore nonché l'esercizio delle stesse in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, rispetto alle mansioni della categoria di appartenenza.
In tal senso la Corte di Cassazione ha precisato che "In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art.
2103 cod. civ." (Cfr.. Cass., Sez. L, n. 27887 del 30/12/2009).
pagina 5 di 10 In punto di diritto, va, altresì, rammentato che nel giudizio in tema di riconoscimento di qualifica superiore il relativo procedimento logico-giuridico si snoda in tre fasi successive:
1) quella dell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dal lavoratore;
2) quella dell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) quella, finale, del raffronto tra il risultato della prima indagine e la declaratoria della normativa contrattuale individuate nella seconda.
Tanto chiarito, con riguardo alla fattispecie in esame, va rilevato che il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della e degli Controparte_1
enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 Quadriennio giuridico 2002-
2005 prevede che alla Categoria D "Appartengono...i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - elevate conoscenze pluri specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi- amministrativi;
elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari;
- lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche alfine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. - lavoratore che espleta attività di progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche;
- lavoratore che espleta attività d'istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di
pagina 6 di 10 complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza .”
La superiore declaratoria contrattuale permette di enucleare gli elementi che caratterizzano il profilo professionale della categoria D, e segnatamente l'autonomia e la responsabilità dei risultati conseguiti relativi ad importanti e diversi processi produttivi- amministrativi;
l'attività di istruzione, analisi, studio e redazione di atti implicanti un significativo grado di complessità; le elevate conoscenze pluri-specialistiche.
Non v'è dubbio che i compiti espletati dal ricorrente, sì come descritti in ricorso giusta incarichi documentati in atti, rientrino pienamente nell'alveo di particolare autonomia e professionalità, con le correlate responsabilità, della categoria di appartenenza.
Non può tuttavia trovare alcun seguito la pretesa volta ad accertare che gli incarichi conferiti al ricorrente possano configurare una posizione organizzativa professionale ex art. 27 e ss. del CCRL 2002-2005 e 19 e seguenti del CCRL 2016-2018, a mente dei quali l'Amministrazione regionale, sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle proprie esigenze, può conferire ai dipendenti appartenenti alla categoria "D" o in caso di necessità alla categoria "C", incarichi di natura organizzativa o professionale che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità ed alta professionalità.
Tali posizioni possono riguardare settori che richiedono l'esercizio di: -funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
- attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari e/o all'abilitazione all'esercizio di attività professionale e/o all'iscrizione ad albi professionali;
- attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
Da ciò discende che le posizioni organizzative non sono incarichi che conseguono di diritto in relazione alle attività espletate riconducibili a quelle indicate e, ancora più a monte, che è rimessa alla discrezionale valutazione dell'Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e reperite le risorse finanziarie, l'istituzione delle posizioni organizzative, nella specie pacificamente non avvenuta.
pagina 7 di 10 Condizione imprescindibile perché il diritto alla relativa indennità possa venire ad esistenza è, quindi, innanzitutto, l'istituzione delle posizioni stesse, da effettuare all'esito delle procedure previste dalle parti collettive.
Mette conto evidenziare come, in proposito, le decisioni dell'Amministrazione in ordine alla istituzione della posizione organizzativa non siano di tipo meramente ricognitivo ma esplicano una funzione costitutiva.
L'istituzione delle posizioni organizzative rientra nella precipua attività organizzativa dell''ente che, anche a prescindere dalle previsioni contrattuali, deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio. Ciò comporta che prima della istituzione della stessa non può venire in considerazione un danno da perdita di chance per il dipendente che assuma l'elevata probabilità di esserne destinatario.
Il diritto del dipendente a percepire la relativa indennità può sorgere solo se ed in quanto la posizione organizzativa sia stata istituita (Cass. 29 maggio 2015, n. 11198; Cass
12556 del 2017; Cass. 3 aprile 2018 n. 8141), mentre prima dell'istituzione delle posizioni organizzative -da effettuare all'esito della procedura concertata prevista dalla contrattazione collettiva- non è configurabile alcun diritto al risarcimento del danno da perdita di "chance" del dipendente che sostenga di poterne essere beneficiario con elevata probabilità, restando irrilevante l'espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita (vedi, per tutte: Cass. 18 dicembre 2015, n. 25550 e Cass. 15 luglio 2016, n. 14591 nonché Cass. 15 ottobre 2013, n. 23366 e Cass. 29 maggio 2015, n. 11198; Cassazione 3 aprile 2018 n. 8141).
Solo ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione al dipendente potrebbe fondare il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa (cfr. Cass. n. 8141/2018).
Facendo applicazione dei principi esposti, pacifica l'insussistenza della posizione organizzativa, la pretesa di parte ricorrente deve essere rigettata.
Né le pretese di maggiore retribuzione possono trovare seguito mercè il richiamo dell'istituto dell'arricchimento senza giusta causa che non è veicolo per ottenere ciò che non pagina 8 di 10 spetta sul piano contrattuale e normativo, le prestazioni lavorative del ricorrente trovando causa e correlati compensi nel rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione resistente.
Venendo alla indennità di reperibilità, reputa il Tribunale che non valga a fondarne il diritto l'eventualità che il ricorrente sia stato di fatto reperibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno e che lo stesso, frequentemente contattato, si sia eventualmente recato presso l'impianto anche fuori dall'orario di servizio ivi trattenendosi per tutto il tempo necessario.
Ai sensi dell'articolo 44 del CCRL, è necessario che l'amministrazione istituisca un preciso obbligo di reperibilità "per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario"; in tali evenienze, "il lavoratore dovrà raggiungere il posto assegnato entra 30 minuti " e "la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore, salvo il verificarsi di situazioni di emergenza".
Ora, le allegazioni contenute in ricorso, concernenti la reperibilità h 24 del ricorrente non paiono riconducibili ad un preciso obbligo contrattuale per il lavoratore, apparendo piuttosto espressione di una prassi.
E del resto l'amministrazione resistente ha compiutamente allegato come ai sensi dell'art.44 del C.C.R.L 2002-2005 e dell'art. 29 del C.C.R.L. 2016-2019, la durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore giornaliere e ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese o per non più' di due volte di domenica nell'arco di un mese e di non aver neanche mai proceduto al formale collocamento in reperibilità del ricorrente.
Il ricorso va in definitiva rigettato.
La peculiarità concreta della fattispecie e la complessità interpretativa, con la qualità delle parti, sono elementi che consentono di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso depositato in data 19 aprile 2021 nei confronti della
[...]
, in persona dell'Assessore pro Controparte_1
tempore e della Controparte_5
, in persona dell'Assessore pro tempore,
[...]
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
pagina 9 di 10 - dichiara la contumacia della
[...]
, Controparte_1
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Catania, 15 febbraio 2025 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 18 ottobre 2024 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZ A nel procedimento iscritto al n. 2373/2021 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Nicolò Buscemi, giusta C.F._1
procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 in persona dell'Assessore pro tempore;
CONTUMACE
, in Controparte_2 persona dell'Assessore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Beniamino Lipani e
Margherita Sanfratello dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza , Controparte_1
giusta procura in atti
RESISTENTE
pagina 1 di 10 OGGETTO: riconoscimento posizione organizzativa – indennità di reperibilità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 aprile 2021 il ricorrente, premesso di essere dipendente a tempo indeterminato dell' con il profilo Parte_2
professionale di "funzionario direttivo – categoria D2" di cui al C.C.R.L per il quadriennio giuridico 2002/2005 ed a quello per il triennio giuridico 2016/2018, incardinato all'interno del Dipartimento dei Rifiuti e delle Acque dell' Controparte_1
sede di Catania ha esposto che gli sono stati conferiti i seguenti
[...]
incarichi: con disposizione di servizio n.06 del 13-05-2016 il Ruolo di Responsabile dell'Impianto della Diga Sciaguana, mantenuto sino al 22-05-2019 e dal 16-03-2021 ed a tutt'oggi l'incarico di coordinatore tecnico amministrativo dell' Parte_3 Per_1
Ha dedotto che le funzioni del Preposto/Responsabile di un impianto diga e/o di del suo adduttore si concretano in incarichi riconducibili a posizioni Controparte_3
organizzative, e di aver sollecitato l'Amministrazione Regionale a definirne lo status giuridico con il relativo trattamento economico con diverse istanze del Dirigente del Servizio
4° del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e del Dirigente Generale dello stesso
Dipartimento, rimaste, tuttavia, prive di riscontro.
Ha affermato che lo svolgimento dei compiti di responsabile di un impianto diga e/o del suo adduttore richiedono un elevata responsabilità ed un'alta professionalità in relazione alla circostanza che gli stessi coinvolgono aspetti che abbracciano competenze non solo regolamentari, tecniche ed amministrative, bensì anche ambientali e di protezione civile, che comportano anche la gestione di risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali, risultando, dunque, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa.
Ha, quindi, affermato di avere diritto a vedersi riconosciuta la posizione organizzativa e di alta professionalità prevista e disciplinata dagli artt. 27 e segg. del C.C.R.L 2002/2005 e poi dagli artt.19 e segg. del C.C.R.L. 2016/2018 con la relativa retribuzione di posizione sulla base di apposita graduazione, spettantegli, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.2041 del codice civile, nella misura massima di € 10.000,00 annue quale prevista dal CCRL 2002-
2005 sino al 10-05-2019 e nella inferiore misura di € 2.500,00 con decorrenza dal 10-05-
pagina 2 di 10 2019 in poi, oltre alla maggiorazione del 20% prevista dal CCRL 2002-2005 in relazione ai positivi risultati conseguiti.
Ha altresì dedotto che, a conforto del fatto che gli incarichi di responsabile di impianto fossero di alta specializzazione, e come tali da ascrivere al conferimento di posizione organizzativa, la stessa Amministrazione avesse a più riprese auspicato il riconoscimento formale della figura professionale del responsabile di impianto (preposto diga e/o adduttore).
Ha, infine, sostenuto di avere diritto alla indennità di reperibilità prevista dal CCRL, per tutti giorni dell'anno ed h 24, attesa che i Responsabili di impianto e/o degli adduttori vengono contattati a qualsiasi ora del giorno e della notte per i più svariati motivi relativi all'impianto ed al personale in gestione, spesso costretti in caso di emergenza a permanere o a recarsi fuori orario o in giorni festivi presso gli impianti.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “a) accertare, ritenere e dichiarare che
l'incarico di Responsabile Impianto Diga conferito al ricorrente si concreta in una posizione organizzativa professionale ex art.27 e seguenti del CCRL 2002-2005 e 19 e seguenti del
CCRL 2016-2018, con conseguente diritto dello stesso a percepire con decorrenza dal 13-
05-2016 al 22-05-2019, e dal 16-03-2021 in poi la relativa retribuzione di posizione annua nella misura massima prevista e stabilita dalle suddette norme, oltre alla relativa retribuzione di risultato, con conseguente condanna delle resistenti Amministrazioni, in solido, al pagamento delle rispettive somme con le maggiorazioni di Legge. b) accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente, con decorrenza dal 13-05-2016 al 22- 05-2019, e dal
16.03.2021 in poi, ha diritto a percepire l'indennità di reperibilità prevista dal CCRL e per tutti giorni dell'anno e per h24, con conseguente condanna dell'intimata Amministrazione
Regionale al relativo pagamento oltre accessori di Legge. Con vittoria di spese, compensi ed onorari.”
Si è costituito l' Controparte_4
con memoria depositata in data 5 novembre 2021, eccependo il proprio difetto di
[...] legittimazione passiva, stante che ai sensi dell'art. 20 Statuto e degli artt. 2 e 7, lett. h, legge regionale 15 maggio 2000, n 10, solo il Dipartimento regionale del rispettivo ramo di amministrazione, e non l'Assessore, è l'unico legittimato a stare in giudizio.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza del ricorso, stante che al ricorrente non è mai stata attribuita alcuna posizione organizzativa (costituente il presupposto necessario per il pagina 3 di 10 sorgere del diritto a percepire la relativa indennità), né l'Amministrazione ha mai proceduto al suo formale collocamento in reperibilità.
Ha concluso chiedendo: “preliminarmente dichiarare la nullità e/o in ammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva dell' Assessore convenuto;
in subordine disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare con qualsiasi statuizione il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
rigettare ogni richiesta avversaria;
in ogni caso, nella non temuta ipotesi di soccombenza, dichiarare la sopravvenuta prescrizione quinquennale delle somme pretese prevista dall'art. 2948 c. c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Non si è costituito l' Controparte_1
ancorché regolarmente citato e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
[...]
In esito all'udienza del 18 ottobre 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della sola parte resistente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di , Parte_1
dipendente dell' con la qualifica di funzionario direttivo, Parte_2 categoria D2, all'attribuzione di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 27 del CCRL
2002/2005 e dell'art. 19 CCRL 2016/2018 in ragione dell'espletamento dell'incarico di
Responsabile dell'Impianto della Diga Sciaguana dal 13-05-2016 al 22-05-2019 e di coordinatore tecnico amministrativo dell' dal 16-03-2021 ad oggi, con Parte_4
conseguente diritto a percepire la relativa retribuzione, nonché il diritto dello stesso a percepire l'indennità di reperibilità prevista dal CCRL.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
del Personale. Controparte_4
Al riguardo, giova rammentare che al Dipartimento della Funzione pubblica sono attribuite dalla L.R. n. 19/2008 le competenze in materia di gestione giuridica ed economica del personale regionale, mentre fa capo a ciascun Dipartimento, nella specie al Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, la responsabilità dell'organizzazione e della gestione del personale che vi è assegnato ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 10/2000, il cui comma 1 lettera l) prevede che i dirigenti di struttura di massima dimensione comunque denominata pagina 4 di 10 "svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro anche in sede di contrattazione decentrata".
Risulta evidente che soltanto nell'ambito di tale attività di organizzazione e gestione del personale potrebbe assumere rilievo la domanda formulata in ricorso e relativa al trattamento economico correlato alla posizione organizzativa ovvero all'indennità di reperibilità.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Al riguardo, si richiama quanto già espresso dall'Ufficio in casi analoghi, patrocinati dal medesimo difensore (sent. 1973/2022, pubbl. il 24.5.2022 nel proc. n. R.G. 2342/2021, est. dott.ssa P. Mirenda;
sent. n. 1073/2023, pubbl. il 19.3.2023 nel proc. n. R.G. 1491/2021, est. dott.ssa V. Scardillo;
sent. n. 1071/2023, pubbl. il 18.3.2023 nel proc. n. R.G. 1353/2021, est. dott.ssa V. Scardillo – versate in atti da parte resistente), le cui motivazioni, condividendone le ragioni, si riportano e si fanno proprie a mente dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In primo luogo, va evidenziato come, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs n. 165/2001, applicabile, ratione temporis, al rapporto di pubblico impiego intercorrente tra le parti,
l'espletamento di fatto di mansioni superiori non dà luogo ad alcun diritto all'inquadramento nella categoria corrispondente, ma solo alle differenze retributive connesse alle mansioni effettivamente svolte;
tuttavia, ai fini del predetto riconoscimento, il lavoratore deve provare l'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore nonché l'esercizio delle stesse in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, rispetto alle mansioni della categoria di appartenenza.
In tal senso la Corte di Cassazione ha precisato che "In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art.
2103 cod. civ." (Cfr.. Cass., Sez. L, n. 27887 del 30/12/2009).
pagina 5 di 10 In punto di diritto, va, altresì, rammentato che nel giudizio in tema di riconoscimento di qualifica superiore il relativo procedimento logico-giuridico si snoda in tre fasi successive:
1) quella dell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dal lavoratore;
2) quella dell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) quella, finale, del raffronto tra il risultato della prima indagine e la declaratoria della normativa contrattuale individuate nella seconda.
Tanto chiarito, con riguardo alla fattispecie in esame, va rilevato che il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della e degli Controparte_1
enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 Quadriennio giuridico 2002-
2005 prevede che alla Categoria D "Appartengono...i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - elevate conoscenze pluri specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi- amministrativi;
elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari;
- lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche alfine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. - lavoratore che espleta attività di progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche;
- lavoratore che espleta attività d'istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di
pagina 6 di 10 complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza .”
La superiore declaratoria contrattuale permette di enucleare gli elementi che caratterizzano il profilo professionale della categoria D, e segnatamente l'autonomia e la responsabilità dei risultati conseguiti relativi ad importanti e diversi processi produttivi- amministrativi;
l'attività di istruzione, analisi, studio e redazione di atti implicanti un significativo grado di complessità; le elevate conoscenze pluri-specialistiche.
Non v'è dubbio che i compiti espletati dal ricorrente, sì come descritti in ricorso giusta incarichi documentati in atti, rientrino pienamente nell'alveo di particolare autonomia e professionalità, con le correlate responsabilità, della categoria di appartenenza.
Non può tuttavia trovare alcun seguito la pretesa volta ad accertare che gli incarichi conferiti al ricorrente possano configurare una posizione organizzativa professionale ex art. 27 e ss. del CCRL 2002-2005 e 19 e seguenti del CCRL 2016-2018, a mente dei quali l'Amministrazione regionale, sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle proprie esigenze, può conferire ai dipendenti appartenenti alla categoria "D" o in caso di necessità alla categoria "C", incarichi di natura organizzativa o professionale che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità ed alta professionalità.
Tali posizioni possono riguardare settori che richiedono l'esercizio di: -funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
- attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari e/o all'abilitazione all'esercizio di attività professionale e/o all'iscrizione ad albi professionali;
- attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
Da ciò discende che le posizioni organizzative non sono incarichi che conseguono di diritto in relazione alle attività espletate riconducibili a quelle indicate e, ancora più a monte, che è rimessa alla discrezionale valutazione dell'Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e reperite le risorse finanziarie, l'istituzione delle posizioni organizzative, nella specie pacificamente non avvenuta.
pagina 7 di 10 Condizione imprescindibile perché il diritto alla relativa indennità possa venire ad esistenza è, quindi, innanzitutto, l'istituzione delle posizioni stesse, da effettuare all'esito delle procedure previste dalle parti collettive.
Mette conto evidenziare come, in proposito, le decisioni dell'Amministrazione in ordine alla istituzione della posizione organizzativa non siano di tipo meramente ricognitivo ma esplicano una funzione costitutiva.
L'istituzione delle posizioni organizzative rientra nella precipua attività organizzativa dell''ente che, anche a prescindere dalle previsioni contrattuali, deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio. Ciò comporta che prima della istituzione della stessa non può venire in considerazione un danno da perdita di chance per il dipendente che assuma l'elevata probabilità di esserne destinatario.
Il diritto del dipendente a percepire la relativa indennità può sorgere solo se ed in quanto la posizione organizzativa sia stata istituita (Cass. 29 maggio 2015, n. 11198; Cass
12556 del 2017; Cass. 3 aprile 2018 n. 8141), mentre prima dell'istituzione delle posizioni organizzative -da effettuare all'esito della procedura concertata prevista dalla contrattazione collettiva- non è configurabile alcun diritto al risarcimento del danno da perdita di "chance" del dipendente che sostenga di poterne essere beneficiario con elevata probabilità, restando irrilevante l'espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita (vedi, per tutte: Cass. 18 dicembre 2015, n. 25550 e Cass. 15 luglio 2016, n. 14591 nonché Cass. 15 ottobre 2013, n. 23366 e Cass. 29 maggio 2015, n. 11198; Cassazione 3 aprile 2018 n. 8141).
Solo ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione al dipendente potrebbe fondare il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa (cfr. Cass. n. 8141/2018).
Facendo applicazione dei principi esposti, pacifica l'insussistenza della posizione organizzativa, la pretesa di parte ricorrente deve essere rigettata.
Né le pretese di maggiore retribuzione possono trovare seguito mercè il richiamo dell'istituto dell'arricchimento senza giusta causa che non è veicolo per ottenere ciò che non pagina 8 di 10 spetta sul piano contrattuale e normativo, le prestazioni lavorative del ricorrente trovando causa e correlati compensi nel rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione resistente.
Venendo alla indennità di reperibilità, reputa il Tribunale che non valga a fondarne il diritto l'eventualità che il ricorrente sia stato di fatto reperibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno e che lo stesso, frequentemente contattato, si sia eventualmente recato presso l'impianto anche fuori dall'orario di servizio ivi trattenendosi per tutto il tempo necessario.
Ai sensi dell'articolo 44 del CCRL, è necessario che l'amministrazione istituisca un preciso obbligo di reperibilità "per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario"; in tali evenienze, "il lavoratore dovrà raggiungere il posto assegnato entra 30 minuti " e "la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore, salvo il verificarsi di situazioni di emergenza".
Ora, le allegazioni contenute in ricorso, concernenti la reperibilità h 24 del ricorrente non paiono riconducibili ad un preciso obbligo contrattuale per il lavoratore, apparendo piuttosto espressione di una prassi.
E del resto l'amministrazione resistente ha compiutamente allegato come ai sensi dell'art.44 del C.C.R.L 2002-2005 e dell'art. 29 del C.C.R.L. 2016-2019, la durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore giornaliere e ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese o per non più' di due volte di domenica nell'arco di un mese e di non aver neanche mai proceduto al formale collocamento in reperibilità del ricorrente.
Il ricorso va in definitiva rigettato.
La peculiarità concreta della fattispecie e la complessità interpretativa, con la qualità delle parti, sono elementi che consentono di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso depositato in data 19 aprile 2021 nei confronti della
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, in persona dell'Assessore pro Controparte_1
tempore e della Controparte_5
, in persona dell'Assessore pro tempore,
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disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
pagina 9 di 10 - dichiara la contumacia della
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, Controparte_1
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Catania, 15 febbraio 2025 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
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