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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 28/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 329/2023 promossa da:
(cod. fisc. ), nato a Cabras (OR) in [...] 7 Parte_1 CodiceFiscale_1 novembre 1955, quale titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dagli
Avvocati Valerio Martis ed Ezio Ullasci, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Oristano, viale Armando Diaz n. 59/b,
- ricorrente -
contro
c.f. Controparte_1
, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola per procura generale alle liti a rogito Notaio di Roma del 22 marzo 2024, Rep. n. 37875/7313, ed Persona_1 elettivamente domiciliato in Oristano, nella Via D. Petri, Torre A, presso l'Ufficio Legale della
Sede provinciale dell' , CP_1
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale dichiarare la cessazione della
1 materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19 aprile 2023, notificato nei termini di legge, Parte_1
, titolare della omonima impresa individuale, ha proposto opposizione avverso le
[...]
ordinanze di ingiunzione n. OI – 001095183 e n. OI - 001579818, notificate in data 29 marzo
2023, con cui l' – sede territoriale di Oristano gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo CP_1
pari a euro 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n.
463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, sulla base degli accertamenti n. CP_1
9500.11/05/2018.0041014 dell'11 maggio 2018, notificato il 25 maggio 2018, e n.
.9500.13/12/2018.0103525 del 13 dicembre 2018, notificato il 10 gennaio 2019. CP_1
Il ricorrente ha lamentato la sproporzione della sanzione amministrativa rispetto alla gravità della violazione - nella specie, a fronte di un importo oggetto della omissione di euro 188,00, era stata irrogata una sanzione di 10.000,00 euro -, richiamando a tal fine la sentenza della Corte di Giustizia UE 8.3.2022, C. 205-20; ha domandando altresì la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi proprio in ordine a tale profilo.
In secondo luogo, ha contestato la regolarità delle notifiche degli accertamenti posti a fondamento delle sanzioni amministrative irrogate, essendo onere dell' di dar prova del CP_1
pieno rispetto delle tempistiche inderogabili previste dalla legge n. 689/1981.
Infine, ha eccepito l'insussistenza dell'omissione contributiva contestata dall' , CP_1
evidenziando come gli importi contestati con gli accertamenti, costitutivi di specifiche cartelle esattoriali, fossero stati pienamente corrisposti dal signor Infatti, le cartelle n. Parte_1
37520160000429574 e n. 37520170000622029, poste alla base degli accertamenti allegati, erano confluite nella c.d. “rottamazione ter” e regolarmente pagate;
rottamazione, comprensiva di ulteriori cartelle esattoriali, che sarebbe stata conclusa con il pagamento delle ultime 3 rate, aventi scadenza 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2023.
La parte opponente ha pertanto concluso domandando in via principale nel merito l'annullamento dei provvedimenti opposti, previa sospensione della loro efficacia esecutiva;
in via subordinata, accertata la manifesta sproporzione e iniquità delle sanzioni irrogate, ha chiesto la rideterminazione delle stesse.
2. L' si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 14 ottobre 2024, CP_1
domandando, nel merito, il rigetto del ricorso e sostenendo la correttezza dell'operato
2 dell' , che aveva proceduto a irrogare la sanzione amministrativa prevista dalla normativa CP_1
in vigore ratione temporis per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Nella specie, l' aveva provveduto a notificare allo l'atto di accertamento CP_1 Pt_1
.9500.11/05/2018.0041014 relativo alle omesse ritenute dell'anno 2016 e in data CP_1
10.1.2019 l'atto di accertamento .9500.13/12/2018.0103525 relativo alle omesse ritenute CP_1 dell'anno 2017; ciò nonostante, la controparte non aveva provveduto al versamento delle ritenute entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, né al pagamento della sanzione in misura ridotta.
In difetto di regolarizzazione nei termini di legge, l' aveva quindi provveduto a CP_1
emettere le ordinanze ingiunzione qui opposte.
Quanto al richiamo ai termini di cui alla legge n. 689/1981, il termine previsto dall'art. 14 non era applicabile alla disciplina sanzionatoria in esame, introdotta da una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica e che, dunque, era destinata a prevalere sulla disposizione di carattere generale invocata dalla controparte. In ogni caso, tale termine non aveva natura perentoria e avrebbe dovuto iniziare a decorrere solamente dal momento in cui l' aveva completato l'iter accertativo, che si articolava in diversi passaggi di verifica CP_1
necessari, eseguibili solo a partire dalla completa disponibilità di tutti i dati da analizzare, con la ricezione (o l'omessa spedizione) dell'ultimo flusso Uniemens del mese di novembre dell'anno solare di riferimento (che perveniva all' entro il 31 dicembre dell'anno in CP_1 esame), per cui solo da tale data gli organismi centrali dell'ente potevano avviare una prima lavorazione massiva dei dati dell'anno solare in esame, a conclusione della quale erano formate le liste di lavorazione degli illeciti, poi trasmesse alle strutture territoriali dell' per CP_1
l'ulteriore analisi individualizzata delle singole posizioni.
Né l'adesione alla rottamazione era idonea a escludere la violazione, essendo esclusa la punibilità, sia agli effetti penali che a quelli dell'illecito amministrativo, solo e soltanto in presenza di pagamento delle ritenute omesse entro il termine di 3 mesi dalla notifica dell'accertamento.
Ad ogni modo, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, alla luce dello ius superveniens, l' aveva proceduto alla rideterminazione in €. 361,72 dell'importo della CP_1 sanzione irrogata per l'anno 2016 utilizzando il coefficiente 2 (in virtù dell'importo delle ritenute omesse e della reiterazione dell'illecito già commesso nel 2015) e in €. 427,50
3 dell'importo della sanzione irrogata per l'anno 2017, utilizzando il coefficiente 2,5.
Alla luce di siffatta emananda rideterminazione, la parte resistente ha chiesto un rinvio per consentire al ricorrente la valutazione circa l'opportunità di provvedere al pagamento, onde addivenire alla cessazione della materia del contendere.
3. Per consentire al ricorrente di provvedere al pagamento della sanzione nell'importo rideterminato dall' è stato disposto un rinvio all'odierna udienza. CP_1
§§§
4. Occorre rilevare che, secondo quanto emerge per tabulas dalla documentazione depositata il 7 febbraio 2025, è stato effettuato il pagamento dell'importo delle sanzioni nell'importo rideterminato dall' sulla base del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con CP_1 modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, che, all'art. 23, ha disposto una modifica dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, nel senso che le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono state sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso…”.
Difatti, sono state prodotte le ricevute del pagamento dell'importo di €. 361,72 a titolo di sanzione irrogata per l'anno 2016 e di €. 427,50 a titolo di sanzione irrogata per l'anno 2017.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la sostanziale rinuncia da parte dell'opponente alla domanda di annullamento, a fronte della quale anche l' resistente non ha più alcun interesse a che il Tribunale prenda posizione sulla CP_1
medesima domanda.
D'altronde, entrambe le parti hanno congiuntamente concluso affinché il Tribunale pronunci una sentenza di cessazione della materia del contendere.
5. Deve disporsi la compensazione delle spese del giudizio, come richiesto concordemente dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, il 28/03/2025
Il Giudice
Consuelo Mighela
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