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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/06/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6134/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6134.2022 promossa da:
, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Lamberti;
APPELLATO
NONCHE' CONTRO in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dalla , in persona Parte_1 del Prefetto p.t., nei confronti dell' e della Controparte_1 Controparte_2
con riferimento alla sentenza n. 2449/2022 resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore,
[...]
non notificata, che ha definito la causa iscritta al n. R.G. 5316/2021.
pagina 1 di 5 In primo grado la aveva impugnato l'estratto ruolo connesso Parte_2
alla cartella esattoriale n. 071/2013/0124870906/001 notificata in data 8.10.2013 riguardante il mancato pagamento di sanzioni amministrative per infrazione del Codice della Strada risalenti all'anno 2012 per un importo complessivo di € 2.247,92.
La con l'impugnazione dell'estratto di ruolo eccepiva la nullità e/o Parte_2
l'inefficacia della cartella di pagamento per sua omessa e/o errata notifica, l'intervenuta prescrizione estintiva del credito sotteso alla stessa, nonché l'errata applicazione della maggiorazione di cui all'art. 2 Legge n. 689 del 1981 e la mancata indicazione nella cartella del procedimento di computo degli interessi applicati.
In particolare, dopo aver riscontrato che la cartella di pagamento n.
071/2013/0124870906/001 risultasse notificata in data 8.10.2013 e l'atto di citazione in opposizione per l'accertamento negativo del credito era stato notificato a mezzo pec il
30.1.2021, il giudice di primo grado ha affermato che l'ente Riscossore, non avesse dato prova dei successivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale con conseguente estinzione del credito.
In questa sede l'appellante, , in persona del Prefetto pro tempore, Parte_1
chiedeva la riforma della decisione impugnata e nel merito, chiedeva accertarsi l'inammissibilità dell'azione promossa in primo grado per carenza di interesse ad agire, nonché accertare il difetto di legittimazione passiva della appellante con riferimento Parte_1
a tutte le doglianze dell'attrice in primo grado che attenevano ad attività successive all'esaurimento dell'attività amministrativa di propria competenza nonché alla formazione e consegna del ruolo e che, per tal motivo, erano ascrivibili all'attività di competenza dell'Ente
. Parte_3
Si costituiva l che, nel merito, chiedeva accertarsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'azione promossa in primo grado per carenza di interesse ad agire, nonché accertare il difetto di legittimazione passiva dell' , Controparte_3
in relazione alle eccezioni sollevate nei confronti dei comportamenti e/o, delle somme richieste, dall'Ente Impositore, , anche a titolo di maggiorazioni, e dalla Parte_1
eventuale sua omessa notifica degli atti presupposti e/o omessa comunicazione degli atti ad essi successivi.
Ancorchè ritualmente evocata in giudizio, la restava contumace. Parte_2
Nel merito l'appello merita accoglimento.
Invero, in merito alla questione della sussistenza dell'interesse ad agire nel caso di pagina 2 di 5 impugnazione cd. recuperatoria del ruolo (ossia quando l'attore impugna il ruolo eccependo l'omessa o irregolare notifica della cartella in esso contenuta), con sentenza n. 19704/15 le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano statuito che il contribuente potesse impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
A ciò – secondo la Corte - non sarebbe stata ostativa l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato (impugnabilità prevista da tale norma) non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluderebbe la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. Cass. 19704/15).
Di contro si osserva che, secondo condivisa e oramai univoca giurisprudenza di legittimità,
l'interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
in particolare, nell'azione di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. n. 11536/06).
In altri termini, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057/2019).
In questo contesto di obiettiva incertezza è intervenuto il legislatore con il d.l. 146/21
pagina 3 di 5 (convertito nella l. 215/21), il quale all'art. 3 bis (rubricato proprio “non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha introdotto il co. 4 bis in seno al all'art. 12 del d.pr. n. 602/1972.
Tale disposizione prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il d.l. n. 146/21 stabilisce, dunque, che la diretta impugnazione della cartella di cui si assume l'invalida o omessa notificazione è ammessa nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale.
Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione.
In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
Tale conclusione è stata confermata con la recente decisione a Sezioni Unite n. 26283/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021 “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” e che,
pagina 4 di 5 sotto un diverso profilo, sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della novella, non essendo manifestamente irragionevole e rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare l'impugnazione di atti impositivi risalenti nel tempo e non integranti un pregiudizio concreto e attuale per il contribuente.
Alla luce di quanto illustrato l'appello dell'a.d.e.r. va accolto in ragione dell'inammissibilità – per difetto di interesse ad agire – dell'azione proposta in primo grado da Controparte_2
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a
[...]
di restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese CP_2
(Cass. civ. n. 9929/2014).
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono interamente compensate, stante lo ius superveniens e la novità e controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_2
2) accoglie l'appello proposto dalla , in persona del Prefetto p.t. Parte_1
3) dichiara inammissibile l'azione proposta in primo grado da CP_2 CP_2
4) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
24.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6134.2022 promossa da:
, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Lamberti;
APPELLATO
NONCHE' CONTRO in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dalla , in persona Parte_1 del Prefetto p.t., nei confronti dell' e della Controparte_1 Controparte_2
con riferimento alla sentenza n. 2449/2022 resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore,
[...]
non notificata, che ha definito la causa iscritta al n. R.G. 5316/2021.
pagina 1 di 5 In primo grado la aveva impugnato l'estratto ruolo connesso Parte_2
alla cartella esattoriale n. 071/2013/0124870906/001 notificata in data 8.10.2013 riguardante il mancato pagamento di sanzioni amministrative per infrazione del Codice della Strada risalenti all'anno 2012 per un importo complessivo di € 2.247,92.
La con l'impugnazione dell'estratto di ruolo eccepiva la nullità e/o Parte_2
l'inefficacia della cartella di pagamento per sua omessa e/o errata notifica, l'intervenuta prescrizione estintiva del credito sotteso alla stessa, nonché l'errata applicazione della maggiorazione di cui all'art. 2 Legge n. 689 del 1981 e la mancata indicazione nella cartella del procedimento di computo degli interessi applicati.
In particolare, dopo aver riscontrato che la cartella di pagamento n.
071/2013/0124870906/001 risultasse notificata in data 8.10.2013 e l'atto di citazione in opposizione per l'accertamento negativo del credito era stato notificato a mezzo pec il
30.1.2021, il giudice di primo grado ha affermato che l'ente Riscossore, non avesse dato prova dei successivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale con conseguente estinzione del credito.
In questa sede l'appellante, , in persona del Prefetto pro tempore, Parte_1
chiedeva la riforma della decisione impugnata e nel merito, chiedeva accertarsi l'inammissibilità dell'azione promossa in primo grado per carenza di interesse ad agire, nonché accertare il difetto di legittimazione passiva della appellante con riferimento Parte_1
a tutte le doglianze dell'attrice in primo grado che attenevano ad attività successive all'esaurimento dell'attività amministrativa di propria competenza nonché alla formazione e consegna del ruolo e che, per tal motivo, erano ascrivibili all'attività di competenza dell'Ente
. Parte_3
Si costituiva l che, nel merito, chiedeva accertarsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'azione promossa in primo grado per carenza di interesse ad agire, nonché accertare il difetto di legittimazione passiva dell' , Controparte_3
in relazione alle eccezioni sollevate nei confronti dei comportamenti e/o, delle somme richieste, dall'Ente Impositore, , anche a titolo di maggiorazioni, e dalla Parte_1
eventuale sua omessa notifica degli atti presupposti e/o omessa comunicazione degli atti ad essi successivi.
Ancorchè ritualmente evocata in giudizio, la restava contumace. Parte_2
Nel merito l'appello merita accoglimento.
Invero, in merito alla questione della sussistenza dell'interesse ad agire nel caso di pagina 2 di 5 impugnazione cd. recuperatoria del ruolo (ossia quando l'attore impugna il ruolo eccependo l'omessa o irregolare notifica della cartella in esso contenuta), con sentenza n. 19704/15 le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano statuito che il contribuente potesse impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
A ciò – secondo la Corte - non sarebbe stata ostativa l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato (impugnabilità prevista da tale norma) non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluderebbe la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. Cass. 19704/15).
Di contro si osserva che, secondo condivisa e oramai univoca giurisprudenza di legittimità,
l'interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
in particolare, nell'azione di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. n. 11536/06).
In altri termini, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057/2019).
In questo contesto di obiettiva incertezza è intervenuto il legislatore con il d.l. 146/21
pagina 3 di 5 (convertito nella l. 215/21), il quale all'art. 3 bis (rubricato proprio “non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha introdotto il co. 4 bis in seno al all'art. 12 del d.pr. n. 602/1972.
Tale disposizione prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il d.l. n. 146/21 stabilisce, dunque, che la diretta impugnazione della cartella di cui si assume l'invalida o omessa notificazione è ammessa nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale.
Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione.
In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
Tale conclusione è stata confermata con la recente decisione a Sezioni Unite n. 26283/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021 “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” e che,
pagina 4 di 5 sotto un diverso profilo, sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della novella, non essendo manifestamente irragionevole e rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare l'impugnazione di atti impositivi risalenti nel tempo e non integranti un pregiudizio concreto e attuale per il contribuente.
Alla luce di quanto illustrato l'appello dell'a.d.e.r. va accolto in ragione dell'inammissibilità – per difetto di interesse ad agire – dell'azione proposta in primo grado da Controparte_2
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a
[...]
di restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese CP_2
(Cass. civ. n. 9929/2014).
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono interamente compensate, stante lo ius superveniens e la novità e controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_2
2) accoglie l'appello proposto dalla , in persona del Prefetto p.t. Parte_1
3) dichiara inammissibile l'azione proposta in primo grado da CP_2 CP_2
4) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
24.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Troisi
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