Art. 4.
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e' esercitata dal Ministero della sanita' secondo le norme previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 .
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e' esercitata dal Ministero della sanita' secondo le norme previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 .