Articolo 4 della Legge 17 ottobre 1967, n. 1008
Articolo 3
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28 novembre 1967
Art. 4.
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e' esercitata dal Ministero della sanita' secondo le norme previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 .

Entrata in vigore il 28 novembre 1967