TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Stefano Cardinali - Presidente dott. Fabio Miccio - Giudice dott.ssa Barbara Perna - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale a carico della CP_1 Parte_1
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione p.t., con sede in Roma,
[...]
al Viale dell'Aeronautica n. 35 (Cod. Fisc. / P.Iva ); P.IVA_1
letta l'istanza avanzata dal Sig. istanza n. 263-1/2024); Parte_2
esaminata la documentazione acquisita;
rilevato che la società è stata posta nelle condizioni di difendersi avendo ricevuto regolare notifica presso la casa comunale in data 18 marzo 2024; constatato che la società debitrice non si è costituita in giudizio,
rilevato che la società debitrice non risulta cancellata dal registro delle imprese, talché non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 33 CCII;
rilevato che la debitrice è una cooperativa;
ritenuto quindi che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, è necessario accertare se tale società eserciti o meno attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c.;
rilevato che all'udienza del 22 ottobre 2024, visto l'art. 297 CCII, è stata disposta la richiesta al
Ministero delle Imprese e del Made in Italy delle informazioni in merito all'attività esercitata dalla società resistente;
constatato che il Ministero adito, con missiva Prot. n. 284226 del 23 ottobre 2024 ha informato codesto
Ufficio della circostanza che l'attività della cooperativa in oggetto rientra tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. nonché dell'assenza di procedimenti per la sottoposizione della detta cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze che seguono: competenza del tribunale adito: il Tribunale di Roma è il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa o l'aveva nell'anno precedente alla data in cui è stata depositata la prima istanza di liquidazione giudiziale (art. 27 CCII); sul presupposto soggettivo per la dichiarazione della liquidazione giudiziale: la parte debitrice non si è costituita in giudizio, e non ha contestato la qualifica di imprenditore commerciale assoggettabile a tale procedura né ha provato alcunché in merito al possesso dei requisiti soggettivi di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale: può, dunque, ritenersi integrata la fattispecie regolata dall'art. 1 CCII. sulla condizione di procedibilità (art. 2 co. 1 CCII): il credito complessivamente considerato eccede l'importo indicato dall'art. 49 co. 5 CCII;
in particolare, si osserva che il credito del Sig. è portato da decreto Parte_2
ingiuntivo n. 6550/2023 del 14 novembre 2023 (n.R.G. 32157/2023) con il quale il Tribunale di Roma ha ingiunto alla resistente il pagamento della somma di importo pari ad euro 2.659,31
a titolo di T.F.R., oltre interessi, rivalutazione e compensi pari ad euro 473,00 (oltre accessori di legge); si osserva altresì che il Sig. con atto di precetto del 29 dicembre Parte_2
2023 ha intimato alla resistente il pagamento della somma di importo pari ad euro 3.959,35, rimasto senza riscontro;
si rileva inoltre che all'esito dell'infruttuoso recupero delle somme portate dal titolo, il ricorrente in data 15 gennaio 2024 ha tentato pignoramento mobiliare presso la sede sociale, con esito negativo;
si rileva altresì che nel corso dell'istruttoria pre-concorsuale dalle informazioni assunte dalla
Cancelleria ex art. 42 CCII risultano debiti in capo alla resistente verso INPS pari ad euro
596.045,23;
sullo stato di insolvenza: si evince dal protratto inadempimento all'obbligo di pagamento della somma pretesa dal creditore istante, dall'esito negativo dell'azione esecutiva volta al recupero del credito nonché dalla circostanza che l'ultimo bilancio risulta depositato nel 2018;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2 co. 1 lett. b), 27, 28, 37, 40, 41,42, 49, 54 e 121 CCII
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della Controparte_2
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione p.t., con sede in Roma,
[...] al Viale dell'Aeronautica n. 35 (Cod. Fisc. / P.Iva ); P.IVA_1
NOMINA la dott.ssa Barbara Perna quale Giudice Delegato alla procedura e quale curatore: avv. BARBARA TRANI
AUTORIZZA sin d'ora, il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice (art. 49 lett. f
CCII);
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
STABILISCE
Il giorno 27 marzo 2025 ore 12.00 per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori e a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione in cancelleria delle relative domande.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146
D.P.R. 30/05/2002 n. 115;
MANDA alla cancelleria perché provveda alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 49 co. 4 CCII.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Barbara Perna
Il Presidente
Dott. Stefano Cardinali
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Stefano Cardinali - Presidente dott. Fabio Miccio - Giudice dott.ssa Barbara Perna - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale a carico della CP_1 Parte_1
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione p.t., con sede in Roma,
[...]
al Viale dell'Aeronautica n. 35 (Cod. Fisc. / P.Iva ); P.IVA_1
letta l'istanza avanzata dal Sig. istanza n. 263-1/2024); Parte_2
esaminata la documentazione acquisita;
rilevato che la società è stata posta nelle condizioni di difendersi avendo ricevuto regolare notifica presso la casa comunale in data 18 marzo 2024; constatato che la società debitrice non si è costituita in giudizio,
rilevato che la società debitrice non risulta cancellata dal registro delle imprese, talché non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 33 CCII;
rilevato che la debitrice è una cooperativa;
ritenuto quindi che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, è necessario accertare se tale società eserciti o meno attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c.;
rilevato che all'udienza del 22 ottobre 2024, visto l'art. 297 CCII, è stata disposta la richiesta al
Ministero delle Imprese e del Made in Italy delle informazioni in merito all'attività esercitata dalla società resistente;
constatato che il Ministero adito, con missiva Prot. n. 284226 del 23 ottobre 2024 ha informato codesto
Ufficio della circostanza che l'attività della cooperativa in oggetto rientra tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. nonché dell'assenza di procedimenti per la sottoposizione della detta cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze che seguono: competenza del tribunale adito: il Tribunale di Roma è il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa o l'aveva nell'anno precedente alla data in cui è stata depositata la prima istanza di liquidazione giudiziale (art. 27 CCII); sul presupposto soggettivo per la dichiarazione della liquidazione giudiziale: la parte debitrice non si è costituita in giudizio, e non ha contestato la qualifica di imprenditore commerciale assoggettabile a tale procedura né ha provato alcunché in merito al possesso dei requisiti soggettivi di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale: può, dunque, ritenersi integrata la fattispecie regolata dall'art. 1 CCII. sulla condizione di procedibilità (art. 2 co. 1 CCII): il credito complessivamente considerato eccede l'importo indicato dall'art. 49 co. 5 CCII;
in particolare, si osserva che il credito del Sig. è portato da decreto Parte_2
ingiuntivo n. 6550/2023 del 14 novembre 2023 (n.R.G. 32157/2023) con il quale il Tribunale di Roma ha ingiunto alla resistente il pagamento della somma di importo pari ad euro 2.659,31
a titolo di T.F.R., oltre interessi, rivalutazione e compensi pari ad euro 473,00 (oltre accessori di legge); si osserva altresì che il Sig. con atto di precetto del 29 dicembre Parte_2
2023 ha intimato alla resistente il pagamento della somma di importo pari ad euro 3.959,35, rimasto senza riscontro;
si rileva inoltre che all'esito dell'infruttuoso recupero delle somme portate dal titolo, il ricorrente in data 15 gennaio 2024 ha tentato pignoramento mobiliare presso la sede sociale, con esito negativo;
si rileva altresì che nel corso dell'istruttoria pre-concorsuale dalle informazioni assunte dalla
Cancelleria ex art. 42 CCII risultano debiti in capo alla resistente verso INPS pari ad euro
596.045,23;
sullo stato di insolvenza: si evince dal protratto inadempimento all'obbligo di pagamento della somma pretesa dal creditore istante, dall'esito negativo dell'azione esecutiva volta al recupero del credito nonché dalla circostanza che l'ultimo bilancio risulta depositato nel 2018;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2 co. 1 lett. b), 27, 28, 37, 40, 41,42, 49, 54 e 121 CCII
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della Controparte_2
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione p.t., con sede in Roma,
[...] al Viale dell'Aeronautica n. 35 (Cod. Fisc. / P.Iva ); P.IVA_1
NOMINA la dott.ssa Barbara Perna quale Giudice Delegato alla procedura e quale curatore: avv. BARBARA TRANI
AUTORIZZA sin d'ora, il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice (art. 49 lett. f
CCII);
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
STABILISCE
Il giorno 27 marzo 2025 ore 12.00 per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori e a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione in cancelleria delle relative domande.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146
D.P.R. 30/05/2002 n. 115;
MANDA alla cancelleria perché provveda alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 49 co. 4 CCII.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Barbara Perna
Il Presidente
Dott. Stefano Cardinali