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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2208/2024 RG TRA nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Roma n.4, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriana Mozzi, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Pietramelara (CE) alla Via Caduti di Nassiriya n.3;
RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_1 di procura generale alle liti dall'avv. I. Verrengia, ed elettivamente domiciliato presso la sede in Caserta via Arena – loc. San Benedetto, CP_1
RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 22.3.2024, l'epigrafata parte ricorrente - premesso di essere titolare di assegno sociale n. 078-200004026649 Cat. AS con decorrenza dall'1.6.2023 - deduceva che l' dallo stesso mese di erogazione le decurtava l'importo dovuto in CP_1 considerazione dell'assegno di mantenimento posta in suo favore a carico dell'ex coniuge in sede di separazione che tuttavia non aveva mai percepito in quanto, pur avendo tentato invano azioni esecutive nei confronti di quest'ultimo, lo stesso era economicamente incapiente. Tanto premesso, dopo aver presentato una istanza in sede amministrativa senza ottenere riscontro, adiva questo Tribunale per sentir accertare il proprio diritto ad ottenere l'assegno sociale senza alcuna decurtazione con condanna dell' alla restituzione delle somme CP_2 trattenute;
con vittoria di spese e attribuzione. Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' rilevando di aver riconosciuto d'ufficio il CP_1 diritto preteso dopo l'inoltro dei documenti da parte della ricorrente, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa all'esito della trattazione scritta, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 *****
Ebbene nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo state le somme pretese liquidate dall' a partire dal maggio 2025 come da prospetto di CP_1 CP_ liquidazione versato in atti dall' (cfr. prod. , riconosciuto anche da parte ricorrente CP_2 con le note depositate in data 5.5.2025 e 2.6.2025 che ha tuttavia insistito per il pagamento delle spese di lite (cfr. all. note di trattazione scritta).
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo sia alla sorta capitale quanto agli interessi, essendo provato in atti la liquidazione degli arretrati con il relativo prospetto. Residua la questione sulle spese. Va detto che l' costituendosi in giudizio, nel richiamare la relazione amministrativa di CP_1 accompagnamento redatta dall'ufficio competente, ha dedotto che la ricorrente presentava in data 3.10.23 domanda di ricostituzione documentale dell'assegno sociale con la quale chiedeva il ricalcolo dell'importo escludendo dai redditi l'assegno di mantenimento del coniuge che veniva respinta il 29.6.24 con la seguente motivazione “Dalla documentazione prodotta non risulta dimostrata la mancata percezione dell'assegno di mantenimento. E' necessario allegare copia della documentazione intesa al recupero esecutivo non andato a buon fine. Si chiede inoltre di voler indicare anche i dati anagrafici completi del coniuge separato”; documentazione che poi veniva inviata via pec in data 22.10.24. Orbene, risulta dalla documentazione prodotta anche dall' che l'Ente riceveva via pec la CP_1
“contestazione” circa la riliquidazione il 3.8.2023 e la notifica del presente ricorso in data 28.5.2024 e solo il 29.6.2024 dava impulso alla procedura amministrativa che si concludeva con
2 comunicazione di riliquidazione datata 1.4.2025; pertanto, già prima del deposito e della notifica del ricorso avrebbe potuto richiedere alla parte l'integrazione documentale necessaria che – in ogni caso – la ha trasmesso in via amministrativa solo nelle more del presente Parte_1 giudizio e mai in precedenza, né unitamente all'istanza del 3.8.2023. Pertanto, tenuto conto del comportamento complessivo delle parti extragiudiziale, il fattivo benché tardivo comportamento dell' impone di compensare le spese di lite nella misura CP_1 della metà, mentre per la restante parte esse seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensate le spese di giudizio per la metà, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.400,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Santa Maria Capua Vetere, 4.6.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
3
Roma n.4, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriana Mozzi, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Pietramelara (CE) alla Via Caduti di Nassiriya n.3;
RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_1 di procura generale alle liti dall'avv. I. Verrengia, ed elettivamente domiciliato presso la sede in Caserta via Arena – loc. San Benedetto, CP_1
RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 22.3.2024, l'epigrafata parte ricorrente - premesso di essere titolare di assegno sociale n. 078-200004026649 Cat. AS con decorrenza dall'1.6.2023 - deduceva che l' dallo stesso mese di erogazione le decurtava l'importo dovuto in CP_1 considerazione dell'assegno di mantenimento posta in suo favore a carico dell'ex coniuge in sede di separazione che tuttavia non aveva mai percepito in quanto, pur avendo tentato invano azioni esecutive nei confronti di quest'ultimo, lo stesso era economicamente incapiente. Tanto premesso, dopo aver presentato una istanza in sede amministrativa senza ottenere riscontro, adiva questo Tribunale per sentir accertare il proprio diritto ad ottenere l'assegno sociale senza alcuna decurtazione con condanna dell' alla restituzione delle somme CP_2 trattenute;
con vittoria di spese e attribuzione. Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' rilevando di aver riconosciuto d'ufficio il CP_1 diritto preteso dopo l'inoltro dei documenti da parte della ricorrente, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa all'esito della trattazione scritta, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 *****
Ebbene nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo state le somme pretese liquidate dall' a partire dal maggio 2025 come da prospetto di CP_1 CP_ liquidazione versato in atti dall' (cfr. prod. , riconosciuto anche da parte ricorrente CP_2 con le note depositate in data 5.5.2025 e 2.6.2025 che ha tuttavia insistito per il pagamento delle spese di lite (cfr. all. note di trattazione scritta).
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo sia alla sorta capitale quanto agli interessi, essendo provato in atti la liquidazione degli arretrati con il relativo prospetto. Residua la questione sulle spese. Va detto che l' costituendosi in giudizio, nel richiamare la relazione amministrativa di CP_1 accompagnamento redatta dall'ufficio competente, ha dedotto che la ricorrente presentava in data 3.10.23 domanda di ricostituzione documentale dell'assegno sociale con la quale chiedeva il ricalcolo dell'importo escludendo dai redditi l'assegno di mantenimento del coniuge che veniva respinta il 29.6.24 con la seguente motivazione “Dalla documentazione prodotta non risulta dimostrata la mancata percezione dell'assegno di mantenimento. E' necessario allegare copia della documentazione intesa al recupero esecutivo non andato a buon fine. Si chiede inoltre di voler indicare anche i dati anagrafici completi del coniuge separato”; documentazione che poi veniva inviata via pec in data 22.10.24. Orbene, risulta dalla documentazione prodotta anche dall' che l'Ente riceveva via pec la CP_1
“contestazione” circa la riliquidazione il 3.8.2023 e la notifica del presente ricorso in data 28.5.2024 e solo il 29.6.2024 dava impulso alla procedura amministrativa che si concludeva con
2 comunicazione di riliquidazione datata 1.4.2025; pertanto, già prima del deposito e della notifica del ricorso avrebbe potuto richiedere alla parte l'integrazione documentale necessaria che – in ogni caso – la ha trasmesso in via amministrativa solo nelle more del presente Parte_1 giudizio e mai in precedenza, né unitamente all'istanza del 3.8.2023. Pertanto, tenuto conto del comportamento complessivo delle parti extragiudiziale, il fattivo benché tardivo comportamento dell' impone di compensare le spese di lite nella misura CP_1 della metà, mentre per la restante parte esse seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensate le spese di giudizio per la metà, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.400,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Santa Maria Capua Vetere, 4.6.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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