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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 888/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MENNA MASSIMO e dell'avv. , Parte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
OS EN e dell'avv. SATTA MAZZONE DAVID ( ) VIA C.F._1
MARSALA N. 3 MONZA;
, elettivamente domiciliato in VIA IGINIO ROTA, 1 20871
VIMERCATE
Oggetto: impugnazione licenziamento
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 24-1-
25, ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1 per sentir dichiarare la illegittimita' del licenziamento intimatogli, con tutte le
[...] conseguenze di cui all'art. 3, comma 2, o in subordine comma 1 o, in via di ulteriore subordine, di cui all'art. 4 o, in via di estremo subordine, di cui agli artt. 3 e 9 del D.Lgs.
23/2015; nel caso di definitiva risoluzione del rapporto e liquidazione di una indennita' risarcitoria, ha chiesto la corresponsione dell'indennita' sostitutiva del preavviso.
Premesso di essere iscritto all'Ordine dei Giornalisti nella categoria dei pubblicisti e di essere stato assunto in data 19-12-21 da , trasformata nell'ottobre 2024 Controparte_2 nell'odierna convenuta, con contratto a tempo determinato poi convertito a tempo pagina 1 di 14 indeterminato, con qualifica di giornalista ed inquadramento nel livello dei giornalisti del c.c.n.l. imprese radio televisione locali, il ricorrente ha esposto di aver ricevuto la lettera di contestazione disciplinare in data 18-6-24, al termine di una riunione in cui gli erano state rivolte accuse di molestie, di aver presentato le proprie giustificazioni e di essere stato licenziato per giusta causa con lettera 28-6-24.
In punto di diritto il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 7 S.L. per consumazione dell'esercizio del potere disciplinare e per mancanza di specificita' della contestazione, nonche' l'insussistenza del fatto contestato, la sanzionabilita' della condotta con una sanzione conservativa e la sproporzione della sanzione adottata.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, interrogate le parti, ammessa ed espletata in parte la prova testimoniale dedotta, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso e' fondato e merita accoglimento.
1.Il ricorrente e' stato licenziato per giusta causa con lettera 28-6-24, che richiama la lettera
18-6-24 con la quale la societa' ha contestato: “Lei in occasione dell'evento G7 svoltosi in
Puglia dal 13 al 15 giugno 2024, veniva comandato in trasferta in qualità di inviato per seguire
l'evento per conto della testata . Assieme a Lei veniva inviata quale operatrice la CP_2 signora . Parte_2
In data 12 giugno, nel tardo pomeriggio, la Sua collega contattava la segreteria Parte_2 di produzione e quindi il manager risorse umane riferendo ad entrambe le funzioni, piangendo, di voler immediatamente andar via poiché Lei l'avrebbe trattata in malto modo.
Una volta appreso il fatto la Direttrice di Rete dott.ssa chiamava la risorsa Persona_1
, che piangendo: Parte_2
- Riferiva di trovarsi fuori dalla sala stampa in attesa di un taxi per andarsene;
- Riferiva di non capire il perché fosse stata mandata lì se poi Lei l'avrebbe trattata come un'incapace, dicendole che non sarebbe buona a far nulla;
- Pregava di non parlare con Lei di queste rimostranze perché diversamente, se Lei l'avesse scoperto, l'avrebbe ulteriormente rimproverata.
pagina 2 di 14 La risorsa prendeva quindi un aereo di ritorno la stessa sera ed era talmente Parte_2 scossa dall'accaduto che lasciava la sua valigia con gli effetti personali e il suo computer nell'appartamento che vi era stato riservato, riferendo che si sarebbe fatta spedire gli effetti personali dal proprietario dell'alloggio.
Successivamente la dott.ssa richiamava la sig.ra la quale Persona_1 Parte_2 riferiva che non sarebbe più rientrata a lavoro e che si sarebbe licenziata poiché sarebbe insopportabile doversi relazionare con Lei.
In data 13 giugno 2024 perveniva la notifica delle dimissioni volontarie della sig.ra Pt_2
, nonché una
[...] mail di quest'ultima che riferiva di aver rassegnato dimissioni a causa Sua e in particolare per
i seguenti comportamenti:
1. frasi “allusive”' nei suoi confronti pronunciate nel tempo da parte Sua e non corroborate da confidenza, che non le sarebbe mai stata data, con conseguente disagio della sig.ra Pt_2
. Tra le frasi e i dialoghi riportati dalla sig.ra :
[...] Pt_2
a. mentre la sig.ra camminava nel corridoio più volte lei avrebbe pronunciato frasi del Pt_2 seguente tenore: "tu non cammini, tu sfili - guardala guardala come sfila”; “Ahh eccola qui la mia modella”
b. in altro episodio sempre sul posto di lavoro si sarebbe svolto questo dialogo:
Lei: '“eh ma dovresti date occasioni a questi poveri ragazzi”
: “ non credo, anche i 30enni a volte mi sembrano immaturi” Pt_2 Pt_2
Lei: “infatti dovresti puntare più in alto”
: “ai 40enni?” Pt_2
Lei: “no, di più” (lamentando che in questo caso Lei avrebbe fatto un sorriso)
c. Il giorno prima della partenza per la Puglia la sig.ra sarebbe passata nel corridoio e Pt_2
Lei le avrebbe tirato la camicia da davanti senza dire nulla e, riferisce la lavoratrice, “facendo versi a caso”
d. il 12 giugno poi chiacchierando in Puglia:
Lui: “hai portato il costume?”
: “no ma a prescindere non mi metto in costume in contesti lavorativi" Pt_2
Lui: 'come mai? È quel periodo del mese?”
2. L'asserita Sua totale mancanza di rispetto nei confronti della sig.ra e del suo lavoro, Pt_2 poiché nella penultima trasferta Lei avrebbe letteralmente preso per un braccio la sig.ra Pt_2 trascinandola in mezzo alla sala e in mezzo alle persone per indirizzarla a fare le riprese pagina 3 di 14 come Lei voleva, causando una crisi nella risorsa e facendole venire il rifiuto verso ciò che stavo vivendo.
In relazione alla gravità dei fatti riportati dalla sig.ra nei Suoi confronti, vista la Parte_2 potenziale sussistenza di dinamiche relazionali aberranti e pericolose che evidentemente rischiano di creare e fomentare un clima di sfiducia e dinamiche relazionali deleterie da qualunque funzione aziendale vengano intraprese, e a maggior ragione ove intraprese da una risorsa con mansioni di responsabilità come Lei, si rende quindi necessario avviare questo procedimento disciplinare”.
Dal tenore della lettera di contestazione emerge chiaramente che il provvedimento espulsivo si fonda sostanzialmente sul fatto che la dipendente , in data 13-6-24, si e' Parte_2 dimessa a causa del ricorrente, in particolare per essere stata trattata in malo modo il giorno
12-6-24, durante una trasferta in Puglia per seguire l'evento G7, per frasi allusive pronunciate da tempo dal ricorrente nei confronti della lavoratrice, creando disagio nella stessa, e per la mancanza di rispetto dimostrata in occasione della penultima trasferta, quando il ricorrente aveva preso per un braccio la lavoratrice e l'aveva trascinata per ottenere che facesse le riprese che voleva.
In base ai principi generali in materia di onere della prova spettava alla societa' ricorrente fornire la prova dei comportamenti addebitati al dipendente.
Tale prova non e' stata sufficientemente raggiunta.
In particolare non e' vero, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria di costituzione, che il , durante l'incontro del 18-6-25, abbia confermato tutti gli episodi riportati dalla Pt_1 signora , ad eccezione di quello relativo alla camicetta, ma conferendo agli stessi un Pt_2 significato superficiale e canzonatorio.
E' stato quindi necessario ammettere la prova testimoniale dedotta.
2. La prima parte della contestazione disciplinare risulta evidentemente generica.
Infatti al ricorrente viene addebitato di aver trattato in malo modo la , in particolare di Pt_2 averla “trattata come un'incapace, dicendole che non sarebbe buona a far nulla”: il comportamento del ricorrente aveva scosso la PI al punto che la stessa aveva telefonato piangendo alla convenuta ed era partita lasciando valigia e computer nell'alloggio.
L'episodio non e' circostanziato e non viene specificato in che cosa sia consistito l'aver trattato male e aver trattato come una incapace la collega. pagina 4 di 14 In sede di interrogatorio libero il ricorrente ha dichiarato: “In Puglia non ho rimproverato la
. Pt_2
Abbiamo fatto solo un lancio per un servizio della sera.
L'unica osservazione che ho fatto e' stata relativa al bilanciamento del bianco
In particolare la telecamera deve essere bilanciata per evitare che le immagini risultino di colori difformi e tale bilanciamento di solito vien effettuato facendo riferimento al colore bianco.
In quell'occasione la PI mi disse che io, nella ripresa, risultavo rosso;
io allora le chiesi se aveva fatto il bilanciamento e lei mi rispose che l'aveva fatto chi aveva usato la telecamera prima di lei. Le risposi che il bilanciamento doveva essere fatta tutte le volte.
Si e' trattato di una semplice osservazione di carattere tecnico e non di un rimprovero.
A un certo punto la si e' allontanata e non e' piu' tornata e ho pensato fosse andata a Pt_2 mangiare. Non l'ho piu' rivista”.
In ogni caso 'istruttoria svolta non ha confermato tali assunti.
La -escussa come teste alla sola presenza dei difensori, con esclusione delle parti, ai Pt_2 sensi dell'art. 56 Convenzione del Consiglio d'Europa di Istambul in materia di prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sul punto ha dichiarato: “In particolare, il pomeriggio in cui siamo arrivati in Puglia avevamo preso il badge
e stavamo organizzando il lavoro del giorno dopo: il ricorrente mi chiese di andare a prendere le cuffie al desk e io lo feci, lasciando la mia carta di identita' a garanzia. Dopo qualche tempo ho visto che il ricorrente non le stava piu' usando e ho chiesto al ricorrente se potevo riportarle indietro, anche per recuperare la mia carta d'identita'. L'espressione del volto del ricorrente e' diventata aggressiva e mi ha detto una frase del tipo: ti ho per caso detto che andiamo in appartamento, stiamo per caso andando via ?
…
A.D:R. Preciso che io sono andata via dalla Puglia dopo l'episodio delle cuffie di cui ho riferito prima.
In particolare ho risposto di no alla domanda del ricorrente, lui ha continuato a parlare ma io mi sono alzata e sono andata via. Ho telefonato a e le ho detto che volevo Tes_1 andarmene. Non si se eravamo a Bari, non ricordo. A.D.R. Prendo visione dei documenti da
30 a 33 di parte ricorrente. La voce che si sente e' la mia. Queste riprese sono state effettuate circa mezz'ora prima dell'episodio delle cuffie che ho prima riferito.
pagina 5 di 14 Riconosco la telefonata prodotta come doc. 35 di parte ricorrente: e' avvenuta quando ero in aeroporto, verso le 21,30/22 .
In occasione della trasferta in Puglia il ricorrente non mi Non mi ha dato direttamente dell'incapace.
Quel giorno era emerso che il giorno dopo sarei dovuta andare da sola a fare delle riprese perche' i giornalisti non potevano entrare e il ricorrente ha commentato che non era felice di cio'.
Anche quando abbiamo fatto le riprese che ho visto prima non mi lasciva fare il mio lavoro: ha mandato infatti lui le riprese in ufficio. Inoltre andava in giro lui a fare riprese”.
La deposizione della teste conferma l'eccessiva genericita' della contestazione, in quanto specifica particolari ed aggiunge episodi che non sono assolutamente richiamati nella lettera di contestazione disciplinare ed in relazione ai quali, pertanto, il ricorrente non ha potuto presentare adeguate giustificazioni.
Inoltre la teste ha espressamente escluso che il ricorrente le avesse detto che non era buona a far nulla.
Al massimo il ricorrente si e' sostituito alla in incombenze che competevano alla Pt_2 stessa, ma cio' non ha formato oggetto di uno specifico addebito.
Infine appare evidentemente sproporzionata la reazione della (partenza immediata dal Pt_2 luogo della trasferta dove era arrivata solo poche ore prima, senza neppure ritirare i bagagli)
a fronte di una unica frase del ricorrente, dal contenuto non offensivo e semplicemente ricollegata ad una espressione del volto percepita come aggressiva. Tale frase non ha avuto alcun seguito da parte del ricorrente, perche' la teste ha riferito di essersene andata subito e di aver telefonato in azienda manifestando la sua volonta' di andarsene immediatamente.
Si aggiunga che, come risulta dalle riprese prodotte come docc. da 30 a 33 di parte ricorrente, riferite dalla stessa teste come realizzate circa mezz'ora prima dell'evento che ha scatenato la reazione della , i toni tra il ricorrente e la fino a quel momento erano Pt_2 Pt_2 distesi e amichevoli.
3. Per quanto concerne le “frasi allusive”, corroborate da una confidenza mai data e fonte di disagio per la PI, interrogato liberamente dal giudice il ricorrente ha dichiarato: “Confermo quanto esposto in ricorso.
Non ho mai pronunciato le frasi, rivolte alla : “tu non cammini, tu sfili, guardala guardala Pt_2 come sfila, eccola qui la mia modella”. pagina 6 di 14 Puo' essere che le abbia detto che aveva un incedere come quello delle modelle in passerella.
Non ho mai svolto con la PI il dialogo riportato nella lettera di contestazione o un dialogo analogo.
Assolutamente non ho compito quanto esposto al punto d della lettera di contestazione.
Durante una conversazione all'uscita dell'aeroporto effettivamente ho chiesto alla se Pt_2 avesse portato il costume. Poiche' sapevo che il compleanno della cadeva il lunedi', Pt_2 giorno in cui dovevamo rientrare dalla Puglia, le ho chiesto se intendeva festeggiare e lei mi rispose di no perche' la rendeva triste e aggiunse che era un anno in piu' verso la morte.
Replicai che era giovane e non doveva pensare a queste cose e poi, visto che era estate e che avevamo un giorno libero, le chiesi se aveva portato il costume.
La rispose che non sentiva ancora l'estate. Ho aggiunto: “ puoi andare in spiaggia o Pt_2 farti un bagno a meno che sia uno di quei giorni” o una cosa del genere”.
La testimonianza della ha notevolmente ridimensionato gli addebiti in esame. Pt_2
La teste ha riferito: “Per due anni e mezzo ho lavorato alle dipendenze della convenuta;
ho lavorato fino al giugno 2024, non ricordo il giorno esatto. Il rapporto e' cessato per dimissioni.
Ricordo di aver inviato la e.mail 13-6-24, che mi viene mostrata (doc. 10 di parte convenuta).
I comportamenti in essa descritti si riferiscono al sig. . Pt_1
Per quanto riguarda le frasi allusive ivi indicate ( Tu non cammini, tu sfili ecc), sara' successo si e' no tre volte.
A quanto ricordo il colloquio da me riferito nella mail (Eh ma dovresti dare un'occasione a questi ragazzi..) e' partito ed e' finito cosi' come l'ho riferito. Ricordo che stavamo lavorando e il discorso e' partito sul niente.
Il successivo episodio e' successo nel corridoio dell'ufficio, tra il bagno e l'ufficio dei montatori
: io stavo camminando in un verso e lui veniva dal verso opposto, quando ci siamo incrociati mi ha preso con la mano il davanti della camicetta e lo ha tirato, facendo il solito sorriso e versi, tipo quelli che si fanno ai neonati per attirare la loro attenzione.
Il successivo colloquio e' avvenuto appena fuori dall'aeroporto, mentre andavamo a prendere
l'auto.
Eravamo soli;
eravamo solo noi due in trasferta.
Non stavamo parlando di nulla e il discorso e' nato a [...] e si e' concluso come ho riferito”.
Innanzi tutto si rileva l'eccessiva genericita' delle contestazioni relative alle frasi di cui al punto a) del capo 1 e del colloquio di cui al punto b) del punto 1 della lettera di contestazione. pagina 7 di 14 Non viene, infatti, specificato quando sarebbero state profferite le frasi e si sarebbe tenuto il colloquio e cio', oltre ad impedire una compiuta difesa del ricorrente, impedisce anche di comprendere il contesto in cui sarebbero avvenute e, pertanto, di valutare se effettivamente si sia trattato di frasi inappropriate e di vere e proprie molestie.
In ogni caso si deve sottolineare che la teste ha precisato che le frasi riportate al punto Pt_2
a) sono state pronunciate al massimo tre volte e cio' si pone in contrasto con quanto dalla stessa riferito nella e.mail 13-6-24 (“piu' volte”).
Appare inoltre significativo che nella e.mail si afferma che le frasi sarebbero state pronunciate
“davanti ad altri colleghi”, ma i testi escussi non hanno confermato la circostanza, che non e' stata riferita neppure nelle dichiarazioni firmate di 32 dipendenti, prodotte in giudizio e raccolte dalla convenuta dopo aver consegnato la lettera di contestazione disciplinare al ricorrente.
Tenuto conto della limitata ripetizione delle frasi, dell'assenza di qualsiasi reazione nell'immediato da parte della e dell'assenza di ulteriori deduzioni e precisazioni, si deve Pt_2 ritenere che si sia trattato di semplici complimenti, di contenuto alquanto generico e privo di riferimenti a connotati fisici, a cui neppure la , nella e.mail inviata alla societa' e nella Pt_2 deposizione come teste, ha attribuito uno sfondo sessuale.
Analoghe considerazioni valgono per lo scambio di battute riportate al punto b).
La stessa ha riferito che il discorso e' iniziato “sul niente” e si e' esaurito da solo. Pt_2
Non sembra, pertanto, che le poche frasi scambiate possano avere creato un grave imbarazzo alla , che anzi ha replicato prontamente con altre battute. Pt_2
Quanto al colloquio riportato al punto d) del capo 1 della lettera di contestazione, avvenuto all'aeroporto in Puglia, come riportato nella lettera medesima il ricorrente e la stavano Pt_2 chiacchierando: il riferimento all'eventuale ciclo mestruale della (“come mai? E' quel Pt_2 periodo del mese?”) e' sicuramente inopportuno ma la stessa ha affermato che il Pt_2 discorso era nato “a caso” e si e' subito concluso e non ha riferito alcun disagio per l'invasione della propria sfera personale e alcuna connotazione discriminatoria.
Si deve, infine, considerare che la ha lavorato per la convenuta per due anni e mezzo Pt_2
e, come emerge dalle chat prodotte dal ricorrente sub doc. 13, i rapporti con il ricorrente hanno sempre e solo riguardato aspetti professionali e mai aspetti personali: anche questa considerazione induce ad escludere la configurabilita' di indebite invasioni della sfera personale della lavoratrice, di contenuti allusivi inquietanti o a sfondo sessuale, di intenti discriminatori o di scherno o di umiliazione dell'altra parte. pagina 8 di 14 I comportamenti fin qui esaminati risultano, pertanto, privi di disvalore sociale giuridico e , quindi, di rilevanza disciplinare.
Ne' per giungere ad opposte conclusioni possono essere valorizzati episodi precedenti o riferiti da colleghi del ricorrente nell'indagine svolta dalla societa' convenuta, in quanto si tratta di comportamenti non contestati al ricorrente.
Appare significativo che le dichiarazioni dei colleghi siano state sollecitate e acquisite dopo la consegna della contestazione disciplinare al ricorrente e mediante una sorta di questionario inviato ai dipendenti.
Appare altresi significativo che nessuna di tali dichiarazioni abbia confermato gli episodi addebitati al ricorrente. Lo stesso vale per le ulteriori deposizioni testimoniali.
Il teste ha dichiarato: “Fino ai primi di febbraio di quest'anno e dal gennaio 2022 ho Tes_2 lavorato per la convenuta: ero a partita IVA.
Non ho mai promosso vertenze nei confronti della convenuta.
Ero giornalista, autore Tv e copyrighter.
Ho conosciuto il ricorrente. Ho conosciuto anche . Parte_2
Non ho mai sentito il dire alla frasi del genere: tu non cammini, tu sfili, guardala Pt_1 Pt_2 guardala come sfila, ecco la mia modella.
Non ho assistito ad un colloquio tra il ricorrente e la come quello riportato al punto 1.b Pt_2 della lettera di contestazione.
Non ho visto il ricorrente tirare sul davanti la camicetta alla . Pt_2
Non ho partecipato alla festa del quotidiano La Verita' nel maggio 2024.
Non ho partecipato alla trasferta in Puglia per il G7 dell'anno scorso.
Non ho mai sentito il dire alla che era una buona a nulla”. Pt_1 Pt_2
La teste ha riferito: “Dal 2020 lavoro alle dipendenze della convenuta. Sono stata Per_1 assunta come giornalista televisiva e sono direttore responsabile dalla testata e fino alla fine del 2024 sono stata anche direttore di rete del canale televisivo.
Ho conosciuto il ricorrente e . Parte_2
Non ho mai sentito il dire nei confronti della ricorrente frasi come quelle di c u al punto Pt_1
1.a della lettera di contestazione.
Non ho assistito al colloquio di cui al punto 1.b
Non ho visto il ricorrente tirare sul davanti la camicietta alla . Pt_2
Non ho partecipato all'esterna che si e' svolta alla festa del quotidiano nel maggio Parte_3
2024. pagina 9 di 14 Non ho partecipato alla trasferta in Puglia per il G7 l'anno scorso.
Non ho mai sentito il ricorrente dire alla era una buona a nulla”. Pt_2
4. L'unico comportamento che risulta connotato di un evidente disvalore e di rilevanza disciplinare e' quello indicato al punto c) del capo 1 della lettera di contestazione.
Ne' il gesto, limitato alla presa della camicetta della sul davanti per tirarla, ne' i versi, Pt_2 che la stessa ha definito “tipo quelli che si fanno ai neonati per attirare la loro Pt_2 attenzione” presentano una connotazione sessuale o di molestia, che del resto non e' stata neppure adombrata dalla lavoratrice, ma si tratta comunque di un comportamento inadeguato e non compatibile con un ambiente lavorativo e professionale.
5. Per quanto concerne l'addebito di cui al capo 2 della lettera di contestazione, relativo alla dedotta “mancanza di rispetto” del ricorrente nei confronti della e del suo lavoro,” nella Pt_2 penultima trasferta, lo stesso risulta eccessivamente generico, con evidenti ripercussioni sul diritto di difesa del ricorrente.
Infatti non vengono specificati ne' la data ne' il luogo del comportamento censurato e neppure viene precisato quale ripresa stesse effettuando la . Pt_2
Il ricorrente ha potuto solo ipotizzare che si sia trattato della trasferta in occasione del festival de a Milano ed, in tale ambito, dell'intervista al Ministro , durante la Parte_3 Persona_2 quale, come si ricava dalla videoregistrazione prodotta, il ricorrente si e' limitato ad appoggiare la mano sul braccio della per orientarlo meglio verso l'intervistato e la Pt_2 Pt_2 non ha avuto alcuna reazione e tanto meno una crisi.
In sede di interrogatorio libero il ricorrente sul punto ha dichiarato: “La trasferta precedente a quella della Puglia dovrebbe essere avvenuta nel mese di maggio, a Milano, alla festa per
l'anniversario del quotidiano Parte_3
Noi dovevamo fare un reportage: abbiamo fatto delle interviste e la cronaca della giornata.
Non ho preso per un braccio a , trascinandola nel mezzo della sala. Pt_2
Ricordo che stavo intervistando il ministro camminando, il ministro si e' fermato e Persona_2 intorno a lui si non accalcati i giornalisti. Ho visto che la era rimasta di spalle e le ho Pt_2 fatto cenno di avvicinarsi. Quando e' giunta di fianco a me ho visto che non stava inquadrando correttamente il ministro perche' aveva davanti un'altra persona piu' alta. Io ero
pagina 10 di 14 in una posizione piu' favorevole, le ho preso il braccio con la telecamera e glielo ho guidato in una posizione piu' favorevole.
Il gruppo si e' poi mosso e, poiche' stavamo andando verso una porta, ho preso io la telecamera perche' ero in posizione piu' favorevole. Lei aveva una macchina fotografica al collo e ha continuato a fare riprese. Non ho notato alcun segno di disagio da parte sua e abbiamo continuato a fare interviste”.
La teste ha dichiarato: “La penultima trasferta a cui mi riferisco era a Milano, al festival Pt_2 del giornale La Verita'.
Il giudice chiede alla teste se si trattasse del Ministro Lollobrigida e la ricorrente risponde che poteva essere, ma non ricorda il nome .
Prosegue la teste: Stava entrando nel palazzo una donna,
Il giudice fa allora presente alla teste che il Ministro e' un uomo. Persona_2
Prosegue la teste: si trattava di una donna, di cui non ricordo il nome, e l'ho ripresa dal davanti, poi lei ha proseguito e il ricorrente voleva che continuassi a riprenderla dal davanti, allora mi ha preso per un braccio e mi ha trascinato tra le persone per farmi proseguire la ripresa.
Era solo una ripresa: il ricorrente non ha intervistato questa persona”.
A prescindere dalle imprecisioni della deposizione, appare evidente che se la contestazione riguarda -come ha riferito la teste le riprese ad una donna che stava entrando nel Pt_2 palazzo e non l'intervista al Ministro , il ricorrente non e' stato posto in condizione Persona_2 di giustificarsi adeguatamente, tenuto conto della mancanza di precisi riferimenti spazio temporali e di contesto nella lettera adi contestazione.
6. Infine le dimissioni della ricorrente non possono essere ricollegate ai comportamenti addebitati al ricorrente, come invece affermato nella lettera di contestazione disciplinare: dalla e.mail inviata in data 13-6-25 all'azienda e dalla deposizione della teste appare chiaro che la non tollerava che il ricorrente ricoprisse il suo ruolo, occupandosi lui stesso di riprese, Pt_2 post produzione, diffusione e ritenendo che organizzazione, metodo di lavoro e attrezzatura fossero suoi e non della . Pt_2
La “mancanza di rispetto” nei confronti del lavoro della collega costituisce il reale motivo per cui la si e' dimessa, ma la lettera di contestazione disciplinare non contiene alcun Pt_2 cenno alle pretese ingerenze del ricorrente nel lavoro della , in particolare al fatto che il Pt_2
pagina 11 di 14 ricorrente non le lasciasse fare il suo lavoro ed effettuasse ed inviasse in ufficio al suo posto le riprese.
7. Passando a considerare le deduzioni in diritto, il ricorso sostiene innanzi tutto la violazione dell'art. 7 S.L. per avere il datore di lavoro consumato l'esercizio del potere disciplinare mediante la contestazione verbale dei fatti e l'interrogatorio diretto del ricorrente, avvenuti in data 18-6-25.
Tale tesi non puo' essere condivisa: infatti nulla vieta al datore di lavoro di svolgere indagini e di chiedere chiarimenti al lavoratore prima della formale contestazione disciplinare: tale attivita' prodromica e' tesa proprio a valutare l'opportunita' di intraprendere la procedura disciplinare.
Si e' gia' argomentato circa la genericita' di alcun addebiti contenuti nella lettera di contestazione.
8. Deve invece ritenersi che i piu' rilevanti comportamenti del lavoratore posti a fondamento del licenziamento non sussistano o non siano disciplinarmente rilevanti.
Per tutte le considerazioni che precedono si deve ritenere la insussistenza dei fatti contestati, con conseguente illegittimita' del licenziamento irrogato.
Infatti la Cassazione, nella sentenza n. 14192/2018, ha affermato: “5.1. Per esigenze di logica, prima ancora che di coerenza con l'impianto normativo scaturito dalla novella di cui alla Legge n. 92/2012 in tema di diversificazione del regime delle tutele connesse all'illegittimo recesso datoriale, ed in particolare con la natura residuale della tutela reintegratoria come prevista dall'art. 18 novellato, così già interpretato da questa Corte (Cass.
08/07/2016 n. 14021), deve ritenersi, infatti, che in caso di contestazione di pluralità di addebiti o, come avvenuto nel caso di specie, di un'unica articolata condotta, la
"insussistenza del fatto" si configuri solo qualora sul piano fattuale possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotta - fra i fatti oggetto di contestazione - di per sé solo astrattamente idoneo a giustificare la sanzione espulsiva, oppure, specularmente, secondo quanto già ritenuto, qualora si realizzi l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità (Cass. 20/09/2016 n. 18418).
5.1. Quanto ora osservato costituisce sviluppo, nel contesto del novellato art. 18, del principio ripetutamente affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma pagina 12 di 14 in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione, a meno che colui che ne abbia interesse non provi che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, essi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
ne consegue che, salvo questo specifico caso, ove nel giudizio di merito emerga l'infondatezza di uno o più degli addebiti contestati, gli addebiti residui conservano la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento" (Cass.28/07/2017 n. 18836; Cass. 30/05/2014 n. 12195 ; Cass. 31/10/2013
n.24574; Cass. 14/01/2003 n. 454).”.
Tali principi sono stati ribaditi nella sentenza n. 9305/2021.
La S.C., nella sentenza n. 14192/2018, ha esaminato una fattispecie in cui la pronuncia impugnata aveva ritenuto che una parte delle condotte addebitate fosse di per sé sola astrattamente idonea a giustificare la sanzione espulsiva e per questo ha concluso che la fattispecie medesima non apparisse “riconducibile alla ipotesi di "insussistenza del fatto" ai fini della tutela reintegratoria invocata dal ricorrente”.
Al contrario, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, si deve invece ritenere, per le considerazioni gia' esposte, che le condotte addebitate accertate, per quanto disciplinarmente rilevanti, non costituiscano autonomamente una base idonea per giustificare il licenziamento.
Non si tratta, pertanto, di una valutazione della proporzione del provvedimento adottato rispetto agli addebiti accertati, ma di una valutazione circa la sussistenza del fatto contestato e posto alla base del licenziamento, in quanto ritenuto di gravita' tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.
In particolare dalle considerazioni che precedono si ricava che l'unico addebito valutabile riguarda l'episodio indicato al punto c) del capo 1 della lettera di contestazione.
Tenuto conto dell'assenza di connotazioni sessuali e della non configurabilita' di una molestia, l'addebito in esame di per se' solo non risulta di una gravita' tale da giustificare la sanzione espulsiva
Il licenziamento intimato al ricorrente deve pertanto essere annullato, con tutte le conseguenze di cui all'art. 3, comma 2, della l. n. 23/2015.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, annulla il licenziamento comminato al ricorrente con lettera 28-6-24; condanna la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli una indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. dal licenziamento all'effettiva reintegrazione, nonche' al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
8.000,00; fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 27/05/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 888/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MENNA MASSIMO e dell'avv. , Parte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
OS EN e dell'avv. SATTA MAZZONE DAVID ( ) VIA C.F._1
MARSALA N. 3 MONZA;
, elettivamente domiciliato in VIA IGINIO ROTA, 1 20871
VIMERCATE
Oggetto: impugnazione licenziamento
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 24-1-
25, ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1 per sentir dichiarare la illegittimita' del licenziamento intimatogli, con tutte le
[...] conseguenze di cui all'art. 3, comma 2, o in subordine comma 1 o, in via di ulteriore subordine, di cui all'art. 4 o, in via di estremo subordine, di cui agli artt. 3 e 9 del D.Lgs.
23/2015; nel caso di definitiva risoluzione del rapporto e liquidazione di una indennita' risarcitoria, ha chiesto la corresponsione dell'indennita' sostitutiva del preavviso.
Premesso di essere iscritto all'Ordine dei Giornalisti nella categoria dei pubblicisti e di essere stato assunto in data 19-12-21 da , trasformata nell'ottobre 2024 Controparte_2 nell'odierna convenuta, con contratto a tempo determinato poi convertito a tempo pagina 1 di 14 indeterminato, con qualifica di giornalista ed inquadramento nel livello dei giornalisti del c.c.n.l. imprese radio televisione locali, il ricorrente ha esposto di aver ricevuto la lettera di contestazione disciplinare in data 18-6-24, al termine di una riunione in cui gli erano state rivolte accuse di molestie, di aver presentato le proprie giustificazioni e di essere stato licenziato per giusta causa con lettera 28-6-24.
In punto di diritto il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 7 S.L. per consumazione dell'esercizio del potere disciplinare e per mancanza di specificita' della contestazione, nonche' l'insussistenza del fatto contestato, la sanzionabilita' della condotta con una sanzione conservativa e la sproporzione della sanzione adottata.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, interrogate le parti, ammessa ed espletata in parte la prova testimoniale dedotta, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso e' fondato e merita accoglimento.
1.Il ricorrente e' stato licenziato per giusta causa con lettera 28-6-24, che richiama la lettera
18-6-24 con la quale la societa' ha contestato: “Lei in occasione dell'evento G7 svoltosi in
Puglia dal 13 al 15 giugno 2024, veniva comandato in trasferta in qualità di inviato per seguire
l'evento per conto della testata . Assieme a Lei veniva inviata quale operatrice la CP_2 signora . Parte_2
In data 12 giugno, nel tardo pomeriggio, la Sua collega contattava la segreteria Parte_2 di produzione e quindi il manager risorse umane riferendo ad entrambe le funzioni, piangendo, di voler immediatamente andar via poiché Lei l'avrebbe trattata in malto modo.
Una volta appreso il fatto la Direttrice di Rete dott.ssa chiamava la risorsa Persona_1
, che piangendo: Parte_2
- Riferiva di trovarsi fuori dalla sala stampa in attesa di un taxi per andarsene;
- Riferiva di non capire il perché fosse stata mandata lì se poi Lei l'avrebbe trattata come un'incapace, dicendole che non sarebbe buona a far nulla;
- Pregava di non parlare con Lei di queste rimostranze perché diversamente, se Lei l'avesse scoperto, l'avrebbe ulteriormente rimproverata.
pagina 2 di 14 La risorsa prendeva quindi un aereo di ritorno la stessa sera ed era talmente Parte_2 scossa dall'accaduto che lasciava la sua valigia con gli effetti personali e il suo computer nell'appartamento che vi era stato riservato, riferendo che si sarebbe fatta spedire gli effetti personali dal proprietario dell'alloggio.
Successivamente la dott.ssa richiamava la sig.ra la quale Persona_1 Parte_2 riferiva che non sarebbe più rientrata a lavoro e che si sarebbe licenziata poiché sarebbe insopportabile doversi relazionare con Lei.
In data 13 giugno 2024 perveniva la notifica delle dimissioni volontarie della sig.ra Pt_2
, nonché una
[...] mail di quest'ultima che riferiva di aver rassegnato dimissioni a causa Sua e in particolare per
i seguenti comportamenti:
1. frasi “allusive”' nei suoi confronti pronunciate nel tempo da parte Sua e non corroborate da confidenza, che non le sarebbe mai stata data, con conseguente disagio della sig.ra Pt_2
. Tra le frasi e i dialoghi riportati dalla sig.ra :
[...] Pt_2
a. mentre la sig.ra camminava nel corridoio più volte lei avrebbe pronunciato frasi del Pt_2 seguente tenore: "tu non cammini, tu sfili - guardala guardala come sfila”; “Ahh eccola qui la mia modella”
b. in altro episodio sempre sul posto di lavoro si sarebbe svolto questo dialogo:
Lei: '“eh ma dovresti date occasioni a questi poveri ragazzi”
: “ non credo, anche i 30enni a volte mi sembrano immaturi” Pt_2 Pt_2
Lei: “infatti dovresti puntare più in alto”
: “ai 40enni?” Pt_2
Lei: “no, di più” (lamentando che in questo caso Lei avrebbe fatto un sorriso)
c. Il giorno prima della partenza per la Puglia la sig.ra sarebbe passata nel corridoio e Pt_2
Lei le avrebbe tirato la camicia da davanti senza dire nulla e, riferisce la lavoratrice, “facendo versi a caso”
d. il 12 giugno poi chiacchierando in Puglia:
Lui: “hai portato il costume?”
: “no ma a prescindere non mi metto in costume in contesti lavorativi" Pt_2
Lui: 'come mai? È quel periodo del mese?”
2. L'asserita Sua totale mancanza di rispetto nei confronti della sig.ra e del suo lavoro, Pt_2 poiché nella penultima trasferta Lei avrebbe letteralmente preso per un braccio la sig.ra Pt_2 trascinandola in mezzo alla sala e in mezzo alle persone per indirizzarla a fare le riprese pagina 3 di 14 come Lei voleva, causando una crisi nella risorsa e facendole venire il rifiuto verso ciò che stavo vivendo.
In relazione alla gravità dei fatti riportati dalla sig.ra nei Suoi confronti, vista la Parte_2 potenziale sussistenza di dinamiche relazionali aberranti e pericolose che evidentemente rischiano di creare e fomentare un clima di sfiducia e dinamiche relazionali deleterie da qualunque funzione aziendale vengano intraprese, e a maggior ragione ove intraprese da una risorsa con mansioni di responsabilità come Lei, si rende quindi necessario avviare questo procedimento disciplinare”.
Dal tenore della lettera di contestazione emerge chiaramente che il provvedimento espulsivo si fonda sostanzialmente sul fatto che la dipendente , in data 13-6-24, si e' Parte_2 dimessa a causa del ricorrente, in particolare per essere stata trattata in malo modo il giorno
12-6-24, durante una trasferta in Puglia per seguire l'evento G7, per frasi allusive pronunciate da tempo dal ricorrente nei confronti della lavoratrice, creando disagio nella stessa, e per la mancanza di rispetto dimostrata in occasione della penultima trasferta, quando il ricorrente aveva preso per un braccio la lavoratrice e l'aveva trascinata per ottenere che facesse le riprese che voleva.
In base ai principi generali in materia di onere della prova spettava alla societa' ricorrente fornire la prova dei comportamenti addebitati al dipendente.
Tale prova non e' stata sufficientemente raggiunta.
In particolare non e' vero, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria di costituzione, che il , durante l'incontro del 18-6-25, abbia confermato tutti gli episodi riportati dalla Pt_1 signora , ad eccezione di quello relativo alla camicetta, ma conferendo agli stessi un Pt_2 significato superficiale e canzonatorio.
E' stato quindi necessario ammettere la prova testimoniale dedotta.
2. La prima parte della contestazione disciplinare risulta evidentemente generica.
Infatti al ricorrente viene addebitato di aver trattato in malo modo la , in particolare di Pt_2 averla “trattata come un'incapace, dicendole che non sarebbe buona a far nulla”: il comportamento del ricorrente aveva scosso la PI al punto che la stessa aveva telefonato piangendo alla convenuta ed era partita lasciando valigia e computer nell'alloggio.
L'episodio non e' circostanziato e non viene specificato in che cosa sia consistito l'aver trattato male e aver trattato come una incapace la collega. pagina 4 di 14 In sede di interrogatorio libero il ricorrente ha dichiarato: “In Puglia non ho rimproverato la
. Pt_2
Abbiamo fatto solo un lancio per un servizio della sera.
L'unica osservazione che ho fatto e' stata relativa al bilanciamento del bianco
In particolare la telecamera deve essere bilanciata per evitare che le immagini risultino di colori difformi e tale bilanciamento di solito vien effettuato facendo riferimento al colore bianco.
In quell'occasione la PI mi disse che io, nella ripresa, risultavo rosso;
io allora le chiesi se aveva fatto il bilanciamento e lei mi rispose che l'aveva fatto chi aveva usato la telecamera prima di lei. Le risposi che il bilanciamento doveva essere fatta tutte le volte.
Si e' trattato di una semplice osservazione di carattere tecnico e non di un rimprovero.
A un certo punto la si e' allontanata e non e' piu' tornata e ho pensato fosse andata a Pt_2 mangiare. Non l'ho piu' rivista”.
In ogni caso 'istruttoria svolta non ha confermato tali assunti.
La -escussa come teste alla sola presenza dei difensori, con esclusione delle parti, ai Pt_2 sensi dell'art. 56 Convenzione del Consiglio d'Europa di Istambul in materia di prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sul punto ha dichiarato: “In particolare, il pomeriggio in cui siamo arrivati in Puglia avevamo preso il badge
e stavamo organizzando il lavoro del giorno dopo: il ricorrente mi chiese di andare a prendere le cuffie al desk e io lo feci, lasciando la mia carta di identita' a garanzia. Dopo qualche tempo ho visto che il ricorrente non le stava piu' usando e ho chiesto al ricorrente se potevo riportarle indietro, anche per recuperare la mia carta d'identita'. L'espressione del volto del ricorrente e' diventata aggressiva e mi ha detto una frase del tipo: ti ho per caso detto che andiamo in appartamento, stiamo per caso andando via ?
…
A.D:R. Preciso che io sono andata via dalla Puglia dopo l'episodio delle cuffie di cui ho riferito prima.
In particolare ho risposto di no alla domanda del ricorrente, lui ha continuato a parlare ma io mi sono alzata e sono andata via. Ho telefonato a e le ho detto che volevo Tes_1 andarmene. Non si se eravamo a Bari, non ricordo. A.D.R. Prendo visione dei documenti da
30 a 33 di parte ricorrente. La voce che si sente e' la mia. Queste riprese sono state effettuate circa mezz'ora prima dell'episodio delle cuffie che ho prima riferito.
pagina 5 di 14 Riconosco la telefonata prodotta come doc. 35 di parte ricorrente: e' avvenuta quando ero in aeroporto, verso le 21,30/22 .
In occasione della trasferta in Puglia il ricorrente non mi Non mi ha dato direttamente dell'incapace.
Quel giorno era emerso che il giorno dopo sarei dovuta andare da sola a fare delle riprese perche' i giornalisti non potevano entrare e il ricorrente ha commentato che non era felice di cio'.
Anche quando abbiamo fatto le riprese che ho visto prima non mi lasciva fare il mio lavoro: ha mandato infatti lui le riprese in ufficio. Inoltre andava in giro lui a fare riprese”.
La deposizione della teste conferma l'eccessiva genericita' della contestazione, in quanto specifica particolari ed aggiunge episodi che non sono assolutamente richiamati nella lettera di contestazione disciplinare ed in relazione ai quali, pertanto, il ricorrente non ha potuto presentare adeguate giustificazioni.
Inoltre la teste ha espressamente escluso che il ricorrente le avesse detto che non era buona a far nulla.
Al massimo il ricorrente si e' sostituito alla in incombenze che competevano alla Pt_2 stessa, ma cio' non ha formato oggetto di uno specifico addebito.
Infine appare evidentemente sproporzionata la reazione della (partenza immediata dal Pt_2 luogo della trasferta dove era arrivata solo poche ore prima, senza neppure ritirare i bagagli)
a fronte di una unica frase del ricorrente, dal contenuto non offensivo e semplicemente ricollegata ad una espressione del volto percepita come aggressiva. Tale frase non ha avuto alcun seguito da parte del ricorrente, perche' la teste ha riferito di essersene andata subito e di aver telefonato in azienda manifestando la sua volonta' di andarsene immediatamente.
Si aggiunga che, come risulta dalle riprese prodotte come docc. da 30 a 33 di parte ricorrente, riferite dalla stessa teste come realizzate circa mezz'ora prima dell'evento che ha scatenato la reazione della , i toni tra il ricorrente e la fino a quel momento erano Pt_2 Pt_2 distesi e amichevoli.
3. Per quanto concerne le “frasi allusive”, corroborate da una confidenza mai data e fonte di disagio per la PI, interrogato liberamente dal giudice il ricorrente ha dichiarato: “Confermo quanto esposto in ricorso.
Non ho mai pronunciato le frasi, rivolte alla : “tu non cammini, tu sfili, guardala guardala Pt_2 come sfila, eccola qui la mia modella”. pagina 6 di 14 Puo' essere che le abbia detto che aveva un incedere come quello delle modelle in passerella.
Non ho mai svolto con la PI il dialogo riportato nella lettera di contestazione o un dialogo analogo.
Assolutamente non ho compito quanto esposto al punto d della lettera di contestazione.
Durante una conversazione all'uscita dell'aeroporto effettivamente ho chiesto alla se Pt_2 avesse portato il costume. Poiche' sapevo che il compleanno della cadeva il lunedi', Pt_2 giorno in cui dovevamo rientrare dalla Puglia, le ho chiesto se intendeva festeggiare e lei mi rispose di no perche' la rendeva triste e aggiunse che era un anno in piu' verso la morte.
Replicai che era giovane e non doveva pensare a queste cose e poi, visto che era estate e che avevamo un giorno libero, le chiesi se aveva portato il costume.
La rispose che non sentiva ancora l'estate. Ho aggiunto: “ puoi andare in spiaggia o Pt_2 farti un bagno a meno che sia uno di quei giorni” o una cosa del genere”.
La testimonianza della ha notevolmente ridimensionato gli addebiti in esame. Pt_2
La teste ha riferito: “Per due anni e mezzo ho lavorato alle dipendenze della convenuta;
ho lavorato fino al giugno 2024, non ricordo il giorno esatto. Il rapporto e' cessato per dimissioni.
Ricordo di aver inviato la e.mail 13-6-24, che mi viene mostrata (doc. 10 di parte convenuta).
I comportamenti in essa descritti si riferiscono al sig. . Pt_1
Per quanto riguarda le frasi allusive ivi indicate ( Tu non cammini, tu sfili ecc), sara' successo si e' no tre volte.
A quanto ricordo il colloquio da me riferito nella mail (Eh ma dovresti dare un'occasione a questi ragazzi..) e' partito ed e' finito cosi' come l'ho riferito. Ricordo che stavamo lavorando e il discorso e' partito sul niente.
Il successivo episodio e' successo nel corridoio dell'ufficio, tra il bagno e l'ufficio dei montatori
: io stavo camminando in un verso e lui veniva dal verso opposto, quando ci siamo incrociati mi ha preso con la mano il davanti della camicetta e lo ha tirato, facendo il solito sorriso e versi, tipo quelli che si fanno ai neonati per attirare la loro attenzione.
Il successivo colloquio e' avvenuto appena fuori dall'aeroporto, mentre andavamo a prendere
l'auto.
Eravamo soli;
eravamo solo noi due in trasferta.
Non stavamo parlando di nulla e il discorso e' nato a [...] e si e' concluso come ho riferito”.
Innanzi tutto si rileva l'eccessiva genericita' delle contestazioni relative alle frasi di cui al punto a) del capo 1 e del colloquio di cui al punto b) del punto 1 della lettera di contestazione. pagina 7 di 14 Non viene, infatti, specificato quando sarebbero state profferite le frasi e si sarebbe tenuto il colloquio e cio', oltre ad impedire una compiuta difesa del ricorrente, impedisce anche di comprendere il contesto in cui sarebbero avvenute e, pertanto, di valutare se effettivamente si sia trattato di frasi inappropriate e di vere e proprie molestie.
In ogni caso si deve sottolineare che la teste ha precisato che le frasi riportate al punto Pt_2
a) sono state pronunciate al massimo tre volte e cio' si pone in contrasto con quanto dalla stessa riferito nella e.mail 13-6-24 (“piu' volte”).
Appare inoltre significativo che nella e.mail si afferma che le frasi sarebbero state pronunciate
“davanti ad altri colleghi”, ma i testi escussi non hanno confermato la circostanza, che non e' stata riferita neppure nelle dichiarazioni firmate di 32 dipendenti, prodotte in giudizio e raccolte dalla convenuta dopo aver consegnato la lettera di contestazione disciplinare al ricorrente.
Tenuto conto della limitata ripetizione delle frasi, dell'assenza di qualsiasi reazione nell'immediato da parte della e dell'assenza di ulteriori deduzioni e precisazioni, si deve Pt_2 ritenere che si sia trattato di semplici complimenti, di contenuto alquanto generico e privo di riferimenti a connotati fisici, a cui neppure la , nella e.mail inviata alla societa' e nella Pt_2 deposizione come teste, ha attribuito uno sfondo sessuale.
Analoghe considerazioni valgono per lo scambio di battute riportate al punto b).
La stessa ha riferito che il discorso e' iniziato “sul niente” e si e' esaurito da solo. Pt_2
Non sembra, pertanto, che le poche frasi scambiate possano avere creato un grave imbarazzo alla , che anzi ha replicato prontamente con altre battute. Pt_2
Quanto al colloquio riportato al punto d) del capo 1 della lettera di contestazione, avvenuto all'aeroporto in Puglia, come riportato nella lettera medesima il ricorrente e la stavano Pt_2 chiacchierando: il riferimento all'eventuale ciclo mestruale della (“come mai? E' quel Pt_2 periodo del mese?”) e' sicuramente inopportuno ma la stessa ha affermato che il Pt_2 discorso era nato “a caso” e si e' subito concluso e non ha riferito alcun disagio per l'invasione della propria sfera personale e alcuna connotazione discriminatoria.
Si deve, infine, considerare che la ha lavorato per la convenuta per due anni e mezzo Pt_2
e, come emerge dalle chat prodotte dal ricorrente sub doc. 13, i rapporti con il ricorrente hanno sempre e solo riguardato aspetti professionali e mai aspetti personali: anche questa considerazione induce ad escludere la configurabilita' di indebite invasioni della sfera personale della lavoratrice, di contenuti allusivi inquietanti o a sfondo sessuale, di intenti discriminatori o di scherno o di umiliazione dell'altra parte. pagina 8 di 14 I comportamenti fin qui esaminati risultano, pertanto, privi di disvalore sociale giuridico e , quindi, di rilevanza disciplinare.
Ne' per giungere ad opposte conclusioni possono essere valorizzati episodi precedenti o riferiti da colleghi del ricorrente nell'indagine svolta dalla societa' convenuta, in quanto si tratta di comportamenti non contestati al ricorrente.
Appare significativo che le dichiarazioni dei colleghi siano state sollecitate e acquisite dopo la consegna della contestazione disciplinare al ricorrente e mediante una sorta di questionario inviato ai dipendenti.
Appare altresi significativo che nessuna di tali dichiarazioni abbia confermato gli episodi addebitati al ricorrente. Lo stesso vale per le ulteriori deposizioni testimoniali.
Il teste ha dichiarato: “Fino ai primi di febbraio di quest'anno e dal gennaio 2022 ho Tes_2 lavorato per la convenuta: ero a partita IVA.
Non ho mai promosso vertenze nei confronti della convenuta.
Ero giornalista, autore Tv e copyrighter.
Ho conosciuto il ricorrente. Ho conosciuto anche . Parte_2
Non ho mai sentito il dire alla frasi del genere: tu non cammini, tu sfili, guardala Pt_1 Pt_2 guardala come sfila, ecco la mia modella.
Non ho assistito ad un colloquio tra il ricorrente e la come quello riportato al punto 1.b Pt_2 della lettera di contestazione.
Non ho visto il ricorrente tirare sul davanti la camicetta alla . Pt_2
Non ho partecipato alla festa del quotidiano La Verita' nel maggio 2024.
Non ho partecipato alla trasferta in Puglia per il G7 dell'anno scorso.
Non ho mai sentito il dire alla che era una buona a nulla”. Pt_1 Pt_2
La teste ha riferito: “Dal 2020 lavoro alle dipendenze della convenuta. Sono stata Per_1 assunta come giornalista televisiva e sono direttore responsabile dalla testata e fino alla fine del 2024 sono stata anche direttore di rete del canale televisivo.
Ho conosciuto il ricorrente e . Parte_2
Non ho mai sentito il dire nei confronti della ricorrente frasi come quelle di c u al punto Pt_1
1.a della lettera di contestazione.
Non ho assistito al colloquio di cui al punto 1.b
Non ho visto il ricorrente tirare sul davanti la camicietta alla . Pt_2
Non ho partecipato all'esterna che si e' svolta alla festa del quotidiano nel maggio Parte_3
2024. pagina 9 di 14 Non ho partecipato alla trasferta in Puglia per il G7 l'anno scorso.
Non ho mai sentito il ricorrente dire alla era una buona a nulla”. Pt_2
4. L'unico comportamento che risulta connotato di un evidente disvalore e di rilevanza disciplinare e' quello indicato al punto c) del capo 1 della lettera di contestazione.
Ne' il gesto, limitato alla presa della camicetta della sul davanti per tirarla, ne' i versi, Pt_2 che la stessa ha definito “tipo quelli che si fanno ai neonati per attirare la loro Pt_2 attenzione” presentano una connotazione sessuale o di molestia, che del resto non e' stata neppure adombrata dalla lavoratrice, ma si tratta comunque di un comportamento inadeguato e non compatibile con un ambiente lavorativo e professionale.
5. Per quanto concerne l'addebito di cui al capo 2 della lettera di contestazione, relativo alla dedotta “mancanza di rispetto” del ricorrente nei confronti della e del suo lavoro,” nella Pt_2 penultima trasferta, lo stesso risulta eccessivamente generico, con evidenti ripercussioni sul diritto di difesa del ricorrente.
Infatti non vengono specificati ne' la data ne' il luogo del comportamento censurato e neppure viene precisato quale ripresa stesse effettuando la . Pt_2
Il ricorrente ha potuto solo ipotizzare che si sia trattato della trasferta in occasione del festival de a Milano ed, in tale ambito, dell'intervista al Ministro , durante la Parte_3 Persona_2 quale, come si ricava dalla videoregistrazione prodotta, il ricorrente si e' limitato ad appoggiare la mano sul braccio della per orientarlo meglio verso l'intervistato e la Pt_2 Pt_2 non ha avuto alcuna reazione e tanto meno una crisi.
In sede di interrogatorio libero il ricorrente sul punto ha dichiarato: “La trasferta precedente a quella della Puglia dovrebbe essere avvenuta nel mese di maggio, a Milano, alla festa per
l'anniversario del quotidiano Parte_3
Noi dovevamo fare un reportage: abbiamo fatto delle interviste e la cronaca della giornata.
Non ho preso per un braccio a , trascinandola nel mezzo della sala. Pt_2
Ricordo che stavo intervistando il ministro camminando, il ministro si e' fermato e Persona_2 intorno a lui si non accalcati i giornalisti. Ho visto che la era rimasta di spalle e le ho Pt_2 fatto cenno di avvicinarsi. Quando e' giunta di fianco a me ho visto che non stava inquadrando correttamente il ministro perche' aveva davanti un'altra persona piu' alta. Io ero
pagina 10 di 14 in una posizione piu' favorevole, le ho preso il braccio con la telecamera e glielo ho guidato in una posizione piu' favorevole.
Il gruppo si e' poi mosso e, poiche' stavamo andando verso una porta, ho preso io la telecamera perche' ero in posizione piu' favorevole. Lei aveva una macchina fotografica al collo e ha continuato a fare riprese. Non ho notato alcun segno di disagio da parte sua e abbiamo continuato a fare interviste”.
La teste ha dichiarato: “La penultima trasferta a cui mi riferisco era a Milano, al festival Pt_2 del giornale La Verita'.
Il giudice chiede alla teste se si trattasse del Ministro Lollobrigida e la ricorrente risponde che poteva essere, ma non ricorda il nome .
Prosegue la teste: Stava entrando nel palazzo una donna,
Il giudice fa allora presente alla teste che il Ministro e' un uomo. Persona_2
Prosegue la teste: si trattava di una donna, di cui non ricordo il nome, e l'ho ripresa dal davanti, poi lei ha proseguito e il ricorrente voleva che continuassi a riprenderla dal davanti, allora mi ha preso per un braccio e mi ha trascinato tra le persone per farmi proseguire la ripresa.
Era solo una ripresa: il ricorrente non ha intervistato questa persona”.
A prescindere dalle imprecisioni della deposizione, appare evidente che se la contestazione riguarda -come ha riferito la teste le riprese ad una donna che stava entrando nel Pt_2 palazzo e non l'intervista al Ministro , il ricorrente non e' stato posto in condizione Persona_2 di giustificarsi adeguatamente, tenuto conto della mancanza di precisi riferimenti spazio temporali e di contesto nella lettera adi contestazione.
6. Infine le dimissioni della ricorrente non possono essere ricollegate ai comportamenti addebitati al ricorrente, come invece affermato nella lettera di contestazione disciplinare: dalla e.mail inviata in data 13-6-25 all'azienda e dalla deposizione della teste appare chiaro che la non tollerava che il ricorrente ricoprisse il suo ruolo, occupandosi lui stesso di riprese, Pt_2 post produzione, diffusione e ritenendo che organizzazione, metodo di lavoro e attrezzatura fossero suoi e non della . Pt_2
La “mancanza di rispetto” nei confronti del lavoro della collega costituisce il reale motivo per cui la si e' dimessa, ma la lettera di contestazione disciplinare non contiene alcun Pt_2 cenno alle pretese ingerenze del ricorrente nel lavoro della , in particolare al fatto che il Pt_2
pagina 11 di 14 ricorrente non le lasciasse fare il suo lavoro ed effettuasse ed inviasse in ufficio al suo posto le riprese.
7. Passando a considerare le deduzioni in diritto, il ricorso sostiene innanzi tutto la violazione dell'art. 7 S.L. per avere il datore di lavoro consumato l'esercizio del potere disciplinare mediante la contestazione verbale dei fatti e l'interrogatorio diretto del ricorrente, avvenuti in data 18-6-25.
Tale tesi non puo' essere condivisa: infatti nulla vieta al datore di lavoro di svolgere indagini e di chiedere chiarimenti al lavoratore prima della formale contestazione disciplinare: tale attivita' prodromica e' tesa proprio a valutare l'opportunita' di intraprendere la procedura disciplinare.
Si e' gia' argomentato circa la genericita' di alcun addebiti contenuti nella lettera di contestazione.
8. Deve invece ritenersi che i piu' rilevanti comportamenti del lavoratore posti a fondamento del licenziamento non sussistano o non siano disciplinarmente rilevanti.
Per tutte le considerazioni che precedono si deve ritenere la insussistenza dei fatti contestati, con conseguente illegittimita' del licenziamento irrogato.
Infatti la Cassazione, nella sentenza n. 14192/2018, ha affermato: “5.1. Per esigenze di logica, prima ancora che di coerenza con l'impianto normativo scaturito dalla novella di cui alla Legge n. 92/2012 in tema di diversificazione del regime delle tutele connesse all'illegittimo recesso datoriale, ed in particolare con la natura residuale della tutela reintegratoria come prevista dall'art. 18 novellato, così già interpretato da questa Corte (Cass.
08/07/2016 n. 14021), deve ritenersi, infatti, che in caso di contestazione di pluralità di addebiti o, come avvenuto nel caso di specie, di un'unica articolata condotta, la
"insussistenza del fatto" si configuri solo qualora sul piano fattuale possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotta - fra i fatti oggetto di contestazione - di per sé solo astrattamente idoneo a giustificare la sanzione espulsiva, oppure, specularmente, secondo quanto già ritenuto, qualora si realizzi l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità (Cass. 20/09/2016 n. 18418).
5.1. Quanto ora osservato costituisce sviluppo, nel contesto del novellato art. 18, del principio ripetutamente affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma pagina 12 di 14 in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione, a meno che colui che ne abbia interesse non provi che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, essi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
ne consegue che, salvo questo specifico caso, ove nel giudizio di merito emerga l'infondatezza di uno o più degli addebiti contestati, gli addebiti residui conservano la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento" (Cass.28/07/2017 n. 18836; Cass. 30/05/2014 n. 12195 ; Cass. 31/10/2013
n.24574; Cass. 14/01/2003 n. 454).”.
Tali principi sono stati ribaditi nella sentenza n. 9305/2021.
La S.C., nella sentenza n. 14192/2018, ha esaminato una fattispecie in cui la pronuncia impugnata aveva ritenuto che una parte delle condotte addebitate fosse di per sé sola astrattamente idonea a giustificare la sanzione espulsiva e per questo ha concluso che la fattispecie medesima non apparisse “riconducibile alla ipotesi di "insussistenza del fatto" ai fini della tutela reintegratoria invocata dal ricorrente”.
Al contrario, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, si deve invece ritenere, per le considerazioni gia' esposte, che le condotte addebitate accertate, per quanto disciplinarmente rilevanti, non costituiscano autonomamente una base idonea per giustificare il licenziamento.
Non si tratta, pertanto, di una valutazione della proporzione del provvedimento adottato rispetto agli addebiti accertati, ma di una valutazione circa la sussistenza del fatto contestato e posto alla base del licenziamento, in quanto ritenuto di gravita' tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.
In particolare dalle considerazioni che precedono si ricava che l'unico addebito valutabile riguarda l'episodio indicato al punto c) del capo 1 della lettera di contestazione.
Tenuto conto dell'assenza di connotazioni sessuali e della non configurabilita' di una molestia, l'addebito in esame di per se' solo non risulta di una gravita' tale da giustificare la sanzione espulsiva
Il licenziamento intimato al ricorrente deve pertanto essere annullato, con tutte le conseguenze di cui all'art. 3, comma 2, della l. n. 23/2015.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, annulla il licenziamento comminato al ricorrente con lettera 28-6-24; condanna la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli una indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. dal licenziamento all'effettiva reintegrazione, nonche' al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
8.000,00; fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 27/05/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
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