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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 28/02/2023 al n. 428/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Argentina) il 21.07.1954, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Roberta
Fipaldini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, C.so
Palladio n. 42, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 43
con sede in Roma, via Cesare Pavese Controparte_1
n. 385 (P.IVA ), in persona del Procuratore Speciale Dott.ssa P.IVA_1
per atto Notaio Dott. di Roma del Controparte_2 Persona_1
21.11.2022 Repertorio n. 91625, Raccolta n. 27268, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Paolo Simeoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, via Scalzi n. 20, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
-appellata-
NEI CONFRONTI DI
in persona dell'Amministratore e legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede in Vicenza, via Parini, n. 14, c.f.
; in persona del legale rappresentante, c.f. P.IVA_2 CP_4 P.IVA_3
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_5
, nata a [...] il [...], C.F._2 CP_6
c.f. ; , nato a [...] C.F._3 Controparte_7
IS (Francia) il 04.06.1955, c.f. ; C.F._4 CP_8
, nata a [...] il [...], c.f. ;
[...] C.F._5
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
; , nato a [...] il [...], C.F._6 Parte_3
c.f. , tutti rappresentati e difesi in causa dall'Avv. Fabio C.F._7
Sebastiano del Foro di Vicenza con domicilio eletto presso il suo studio in
Vicenza via Cengio n. 15, come da mandato posto a margine dell'atto di citazione dimesso nel giudizio di prime cure, n. 403/2014 R.G. del Tribunale di pagina 2 di 43 Vicenza
E
[...]
(c.f. ), in persona del Controparte_9 P.IVA_4
liquidatore pro tempore, con sede in Vicenza-via Roma n.16, nel domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paola Mai dl foro di Vicenza, in Vicenza-P.zza
Pontelandolfo n. 114, che la rappresentava e difendeva nel giudizio di primo grado
(c.f. , residente in [...]Controparte_10 C.F._8
Maggiore (VI)-via Ponte Guà n.2, nel domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Mauro Palma del foro di Vicenza, in Montecchio Maggiore (VI), via
Giuriolo n.1, che lo rappresentava e difendeva nel giudizio di primo grado
-contumaci-
CAUSA ALLA QUALE E' STATA RIUNITA QUELLA NR. 507/2023
R.G. PROMOSSA DA
in persona dell'Amministratore e legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede in Vicenza, via Parini, n. 14, c.f.
; in persona del legale rappresentante, c.f. P.IVA_2 CP_4 P.IVA_3
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_5
, nata a [...] il [...], C.F._2 CP_6
c.f. ; , nato a [...] C.F._3 Controparte_7
IS (Francia) il 04.06.1955, c.f. ; C.F._4 CP_8
, nata a [...] il [...], c.f. ;
[...] C.F._5
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
pagina 3 di 43 ; , nato a [...] il [...], C.F._6 Parte_3
c.f. , come sopra rappresentati, difesi e domiciliati C.F._7
- appellanti-
CONTRO
), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Argentina) il 21.07.1954, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Roberta
Fipaldini come sopra rappresentato, difeso e domiciliato
E
con sede in Roma, via Cesare Pavese Controparte_1
n. 385 (P.IVA , come sopra rappresentata, difesa e domiciliata P.IVA_1
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del Controparte_9 P.IVA_4
liquidatore pro tempore, con sede in Vicenza-via Roma n.16, nel domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paola Mai dl foro di Vicenza, in Vicenza-P.zza
Pontelandolfo n. 114, che la rappresentava e difendeva nel giudizio di primo grado
E
(c.f. , residente in [...]Controparte_10 C.F._8
Maggiore (VI)-via Ponte Guà n.2, nel domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Mauro Palma del foro di Vicenza, in Montecchio Maggiore (VI), via
Giuriolo n.1, che lo rappresentava e difendeva nel giudizio di primo grado
-contumaci-
pagina 4 di 43 avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa
l'azione ex 1669cc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
24.10.2023, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DI : Parte_1
Nel merito, in via principale, in riforma della sentenza impugnata:
1. In riforma della sentenza impugnata, accertarsi e dichiararsi che
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, è Controparte_1
obbligata a tenere indenne e a manlevare l'Arch. in forza Controparte_11
dell'operatività della polizza RC Professionale n. 36559000155, dalla richiesta
di risarcimento danni complessiva avanzata dagli appellati pari a € 306.708,71,
comprensiva sia della sua quota di risarcimento accertata a carico dello stesso
Arch. sia della quota ulteriore derivante dalla Controparte_11
responsabilità in solido con le altre parti coobbligate.
2. In riforma della sentenza impugnata, accertarsi e dichiararsi che
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, è Controparte_1
obbligata a tenere indenne e a manlevare l'Arch. in forza Controparte_11
dell'operatività della polizza RC Professionale n. 36559000155, da tutte le spese
di lite che egli è stato condannato, in virtù del principio della soccombenza, a
rifondere al Controparte_3
Nel merito
pagina 5 di 43
3. Nell'aderire al primo motivo di appello proposto dal nel Controparte_3
procedimento n. 507/2023 R.G. dell'intesta Corte di Appello, in quanto
coincidente con l'appello proposto alla sentenza n. 1435/2022 del Tribunale di
Vicenza dall'arch. nel presente procedimento, accertarsi la carenza di Pt_1
interesse ad agire dell'appellato appellato in ordine Parte_4
al secondo e terzo motivo di appello di cui al procedimento n. 507/2023 R.G.
dell'intestata Corte, di cui è stata disposta la riunione al presente procedimento,
con Ordinanza in data 28.09.2023, dichiararsi detto appello sui motivi anzi
citati inammissibile, con conseguente conferma su tali motivi di appello della
sentenza n. 1435/2022, depositata in data 09.08.2022 del Tribunale di Vicenza,
per le ragioni ampiamente esposte in narrativa.
Nel merito in via subordinata
4. Nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse inammissibile l'appello proposto
dal appellato in ordine al secondo e terzo motivo, di Parte_4
cui al procedimento n. 507/2023 R.G. dell'intestata Corte, per carenza di
interesse ad agire, confermarsi su tali motivi di appello la sentenza n.
1435/2022, depositata in data 09.08.2022 del Tribunale di Vicenza, per le
ragioni ampiamente esposte in narrativa, con conseguente rigetto del secondo e
terzo motivo di appello ex adverso proposto, in quanto infondati.
In ogni caso
6. Con vittoria di spese e compensi in caso di accoglimento integrale
dell'appello
pagina 6 di 43 CONCLUSIONI DI Controparte_12 CP_5
, , ,
[...] CP_6 Controparte_7 CP_8
, :
[...] Controparte_13 Parte_3
Con riferimento alla causa d'appello n. 428/2023 R.G. App. promossa
dall'arch. Nel merito Rilevato che le conclusioni formulate Parte_5
in sede di appello dall'arch. sono parzialmente conformi e riconducibili Pt_1
alle conclusioni formulate dal e dai Condomini in sede di atto di CP_3
citazione di appello del 28 febbraio 2023, si chiede che la Corte d'Appello adita
voglia accogliere le predette conclusioni formulate dal e dai CP_3
Condomini, che di seguito si riportano debitamente integrate. Per le ragioni di
cui in atti, si chiede che la Corte d'Appello voglia dichiarare
[...]
tenuta a manlevare e tenere indenne l'arch. Controparte_1 Parte_5
per l'integrale condanna di cui al capo 2 di sentenza, in forza del quale
[...]
il predetto, in solido con e l'ing. veniva CP_9 Controparte_10
condannato al pagamento di Euro 306.708,71, oltre interessi dalla data della
sentenza al saldo, in favore del a titolo di risarcimento del danno, CP_3
dichiarando altresì che l'assicurazione è tenuta Controparte_1
a manlevare e tenere indenne l'arch. anche per quanto Parte_5
concerne la refusione delle spese di lite in favore del Condominio e dei
Condomini, come stabilito nei capi 15 e 20 della sentenza impugnata,
dichiarando, se del caso, la nullità e/o comunque l'invalidità e/o comunque
l'inapplicabilità al caso di specie della clausola contrattuale di cui all'art. 1.10
delle condizioni particolari di polizza di cui alla polizza assicurativa n.
13655059000155 intercorsa tra e l'arch. Controparte_1
pagina 7 di 43 con cui limitava la copertura Pt_1 Controparte_1
assicurativa nei confronti dell'arch. alla sola quota di responsabilità Pt_1
diretta gravante sull'operato del professionista assicurato, escludendo il
risarcimento del danno dovuto per obbligazione solidale con gli altri soggetti
coinvolti nella determinazione del fatto dannoso, e di ogni altra clausola
contrattuale limitativa della responsabilità del professionista in relazione al
caso di specie. Considerato, inoltre, che all'esito del giudizio di primo grado, a
totale insaputa del e dei Condomini, CP_3 Controparte_1
versava direttamente in favore dell'arch. l'importo di Euro
[...] Pt_1
43.384,65, come quantificato in sentenza, a titolo di manleva, sebbene
quest'ultimo e nessuno degli altri convenuti abbiano ad oggi risarcito alcunché
al e ai Condomini, nonostante peraltro i tentativi infruttuosi già CP_3
documentati di porre in esecuzione la sentenza di prime cure, si insiste affinché
la Corte d'Appello voglia disporre che paghi Controparte_1
direttamente al e ai Condomini terzi danneggiati quanto sarà tenuta CP_3
a corrispondere, a titolo di manleva dell'assicurato arch. , Parte_5
per il risarcimento dei danni accertati all'esito del giudizio di prime cure.
Sempre nel merito
In riforma della gravata sentenza, si chiede che la Corte d'Appello voglia
rideterminare le quote di responsabilità gravanti su ciascuna delle controparti
ing. e arch. per i danni patrimoniali relativi alle CP_9 CP_10 Pt_1
parti comuni dell'edificio accertati all'esito del giudizio di prime cure e in
particolare addebitare all'arch. una percentuale pari all'80% di tutti i Pt_1
danni riscontrati, ovvero la maggiore o minore percentuale ritenuta di giustizia,
pagina 8 di 43 avendo egli concorso alla realizzazione di tutte le opere sia in fase progettuale,
sia in fase di calcolo strutturale, sia in fase realizzativa quale direttore dei
lavori, sia in fase di collaudo e in ogni caso attribuire al predetto convenuto
arch. una responsabilità pari quantomeno al 90% dei danni Pt_1
patrimoniali di cui alle opere di risanamento e adeguamento strutturale
riscontrati all'esito del giudizio di prime cure, ovvero la maggiore o minore
percentuale ritenuta di giustizia e, conseguentemente, nella denegata ipotesi in
cui non dovesse essere accolto il primo motivo d'appello, dichiarare comunque
tenuta a manlevare e tenere indenne l'arch. Controparte_1
nei limiti di cui alla quota di responsabilità attribuita al Parte_5
predetto in relazione ai danni riscontrati alle parti comuni dell'edificio, come
incrementata a fronte dei motivi prospettati dal e dai Condomini a CP_3
riforma della sentenza di prime cure.
Considerato, inoltre, che, a totale insaputa del e dei CP_3 Parte_6
all'esito del giudizio di primo grado, versava Controparte_1
direttamente in favore dell'arch. l'importo di Euro 43.384,65, come Pt_1
quantificato in sentenza, a titolo di manleva, sebbene quest'ultimo e nessuno
degli altri convenuti abbiano ad oggi risarcito alcunché al e ai CP_3
Condomini, nonostante peraltro i tentativi infruttuosi già documentati di porre
in esecuzione la sentenza di prime cure, si insiste affinché la Corte d'Appello
voglia disporre che paghi direttamente al Controparte_1
e ai Condomini terzi danneggiati quanto sarà tenuta a CP_3
corrispondere, a titolo di manleva dell'assicurato arch. , per Parte_5
il risarcimento dei danni accertati all'esito del giudizio di prime cure.
pagina 9 di 43 Sempre nel merito In riforma della gravata sentenza si chiede che la Corte
d'Appello voglia accertare, con riferimento al danno patrimoniale relativo alle
singole abitazioni dei Condomini, la responsabilità solidale tra e CP_9
l'arch. quale direttore dei lavori, e conseguentemente, per le medesime Pt_1
ragioni di cui al primo motivo d'appello, dichiarare Controparte_1
tenuta a manlevare e tenere indenne l'arch. per
[...] Parte_5
l'integrale condanna di cui ai capi da 4 a 9 di sentenza, in forza dei quali il
predetto, in solido con deve essere condannato al pagamento a CP_9
titolo di risarcimento del danno: i) di Euro 2.138,55, oltre interessi dalla data
della sentenza al saldo, in favore di ii) di Euro 438,20, oltre interessi CP_4
dalla data della sentenza al saldo, in favore di;
iii) di Euro CP_6
1.509,57, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo, in favore di
[...]
; iv) di Euro 2.552,94, oltre interessi dalla data della sentenza al CP_7
saldo, in favore di;
v) di Euro 908,30, oltre interessi dalla Parte_2
data della sentenza al saldo, in favore di vi) di Euro Controparte_5
1.301,28, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo, in favore di CP_8
[...]
In subordine, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolto il primo
motivo d'appello, dichiarare comunque tenuta a Controparte_1
manlevare e tenere indenne l'arch. nei limiti di cui alla Parte_5
quota di responsabilità attribuita al predetto in relazione ai danni riscontrati
nelle singole abitazioni dei Condomini, come determinata a fronte dei motivi
prospettati dal Condominio e dai Condomini a riforma della sentenza di prime
cure sul punto.
pagina 10 di 43 Considerato, inoltre, che, a totale insaputa del e dei CP_3 Parte_6
all'esito del giudizio di primo grado, versava Controparte_1
direttamente in favore dell'arch. l'importo di Euro 43.384,65, come Pt_1
quantificato in sentenza, a titolo di manleva, sebbene quest'ultimo e nessuno
degli altri convenuti abbiano ad oggi risarcito alcunché al e ai CP_3
Condomini, nonostante peraltro i tentativi infruttuosi già documentati di porre
in esecuzione la sentenza di prime cure, si insiste affinché la Corte d'Appello
voglia disporre che paghi direttamente al Controparte_1
e ai Condomini terzi danneggiati quanto sarà tenuta a CP_3
corrispondere, a titolo di manleva dell'assicurato arch. , per Parte_5
il risarcimento dei danni accertati all'esito del giudizio di prime cure.
5 Sempre nel merito Ci si riserva di sottoporre all'IVASS, Istituto Vigilanza sulle
Assicurazioni, la condotta posta in essere da e si Controparte_1
chiede sin d'ora alla Corte d'Appello adita di valutare la possibilità di
procedere anche d'ufficio a tale segnalazione. In ogni caso Con vittoria di spese
e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con riferimento alla causa d'appello n. 507/2023 R.G. App. promossa dal
e dai CP_3 Parte_6
Nel merito Per le ragioni di cui in atti si chiede che la Corte d'Appello voglia
dichiarare tenuta a manlevare e tenere indenne Controparte_1
l'arch. per l'integrale condanna di cui al capo 2 di sentenza, Parte_5
in forza del quale il predetto, in solido con e l'ing. CP_9 Controparte_10
veniva condannato al pagamento di Euro 306.708,71, oltre interessi dalla data
della sentenza al saldo, in favore del a titolo di risarcimento del CP_3
pagina 11 di 43 danno, dichiarando altresì che l'assicurazione è Controparte_1
tenuta a manlevare e tenere indenne l'arch. anche per Parte_5
quanto concerne la refusione delle spese di lite in favore del Condominio e
Condomini, come stabilito nei capi 15 e 20 della sentenza impugnata,
dichiarando, se del caso, la nullità e/o comunque l'invalidità e/o comunque
l'inapplicabilità al caso di specie della clausola contrattuale di cui all'art. 1.10
delle condizioni particolari di polizza di cui alla polizza assicurativa n.
13655059000155 intercorsa tra e l'arch. Controparte_1
con cui l'assicurazione limitava la Pt_1 Controparte_1
copertura assicurativa nei confronti dell'arch. alla sola quota di Pt_1
responsabilità diretta gravante sull'operato del professionista assicurato,
escludendo il risarcimento del danno dovuto per obbligazione solidale con gli
altri soggetti coinvolti nella determinazione del fatto dannoso, e di ogni altra
clausola contrattuale limitativa della responsabilità del professionista in
relazione al caso di specie. Considerato, inoltre, che, a totale insaputa del
e dei all'esito del giudizio di primo grado, CP_3 Parte_6 [...]
versava direttamente in favore dell'arch. l'importo Controparte_1 Pt_1
di Euro 43.384,65, come quantificato in sentenza, a titolo di manleva, sebbene
quest'ultimo e nessuno degli altri convenuti abbiano ad oggi risarcito alcunché
al e ai Condomini, nonostante peraltro i tentativi infruttuosi già CP_3
documentati di porre in esecuzione la sentenza di prime cure, si insiste affinché
la Corte d'Appello voglia disporre che paghi Controparte_1
direttamente al e ai Condomini terzi danneggiati quanto sarà tenuta CP_3
a corrispondere, a titolo di manleva dell'assicurato arch. , Parte_5
pagina 12 di 43 per il risarcimento dei danni accertati all'esito del giudizio di prime cure.
Sempre nel merito In riforma della gravata sentenza, si chiede che la Corte
d'Appello voglia rideterminare le quote di responsabilità gravanti su ciascuna
delle controparti ing. e arch. per i danni CP_9 CP_10 Pt_1
patrimoniali relativi alle parti comuni dell'edificio accertati all'esito del
giudizio di prime cure e in particolare addebitare all'arch. una Pt_1
percentuale pari all'80% di tutti i danni riscontrati, ovvero la maggiore o
minore percentuale ritenuta di giustizia, avendo egli concorso alla realizzazione
di tutte le opere sia in fase progettuale, sia in fase di calcolo strutturale, sia in
fase realizzativa quale direttore dei lavori, sia in fase di collaudo e in ogni caso
attribuire al predetto convenuto arch. una responsabilità pari Pt_1
quantomeno al 90% dei danni patrimoniali di cui alle opere di risanamento e
adeguamento strutturale riscontrati all'esito del giudizio di prime cure, ovvero
la maggiore o minore percentuale ritenuta di giustizia e, conseguentemente,
nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolto il primo motivo
d'appello, dichiarare comunque tenuta a Controparte_1
manlevare e tenere indenne l'arch. nei limiti di cui alla Parte_5
quota di responsabilità attribuita al predetto in relazione ai danni riscontrati
alle parti comuni dell'edificio, come incrementata a fronte dei motivi prospettati
dal e dai Condomini a riforma della sentenza di prime cure. CP_3
Considerato, inoltre, che, a totale insaputa del e dei CP_3 Parte_6
all'esito del giudizio di primo grado, versava Controparte_1
direttamente in favore dell'arch. l'importo di Euro 43.384,65, come Pt_1
quantificato in sentenza, a titolo di manleva, sebbene quest'ultimo e nessuno
pagina 13 di 43 degli altri convenuti abbiano ad oggi risarcito alcunché al e ai CP_3
Condomini, nonostante peraltro i tentativi infruttuosi già documentati di porre
in esecuzione la sentenza di prime cure, si insiste affinché la Corte d'Appello
voglia disporre che paghi direttamente al Controparte_1
e ai Condomini terzi danneggiati quanto sarà tenuta a CP_3
corrispondere, a titolo di manleva dell'assicurato arch. , per Parte_5
il risarcimento dei danni accertati all'esito del giudizio di prime cure.
Sempre nel merito
7 In riforma della gravata sentenza si chiede che la Corte d'Appello voglia
accertare, con riferimento al danno patrimoniale relativo alle singole abitazioni
dei Condomini, la responsabilità solidale tra e l'arch. quale CP_9 Pt_1
direttore dei lavori, e conseguentemente, per le medesime ragioni di cui al primo
motivo d'appello, dichiarare tenuta a manlevare Controparte_1
e tenere indenne l'arch. per l'integrale condanna di cui ai Parte_5
capi da 4 a 9 di sentenza, in forza dei quali il predetto, in solido con CP_9
deve essere condannato al pagamento a titolo di risarcimento del danno: i) di
Euro 2.138,55, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo, in favore di
[...]
CP_
ii) di Euro 438,20, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo, in
favore di;
iii) di Euro 1.509,57, oltre interessi dalla data della CP_6
sentenza al saldo, in favore di;
iv) di Euro 2.552,94, oltre Controparte_7
interessi dalla data della sentenza al saldo, in favore di;
v) Parte_2
di Euro 908,30, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo, in favore di
; vi) di Euro 1.301,28, oltre interessi dalla data della sentenza Controparte_5
al saldo, in favore di In subordine, nella denegata ipotesi in Controparte_8
pagina 14 di 43 cui non dovesse essere accolto il primo motivo d'appello, dichiarare comunque
tenuta a manlevare e tenere indenne l'arch. Controparte_1
nei limiti di cui alla quota di responsabilità attribuita al Parte_5
predetto in relazione ai danni riscontrati nelle singole abitazioni dei Condomini,
come determinata a fronte dei motivi prospettati dal Condominio e dai
Condomini a riforma della sentenza di prime cure sul punto. Considerato,
inoltre, che, a totale insaputa del e dei all'esito del CP_3 Parte_6
giudizio di primo grado, versava direttamente in Controparte_1
favore dell'arch. l'importo di Euro 43.384,65, come quantificato in Pt_1
sentenza, a titolo di manleva, sebbene quest'ultimo e nessuno degli altri
convenuti abbiano ad oggi risarcito alcunché al e ai Condomini, CP_3
nonostante peraltro i tentativi infruttuosi già documentati di porre in esecuzione
la sentenza di prime cure, si insiste affinché la Corte d'Appello voglia disporre
che paghi direttamente al e ai Controparte_1 CP_3
Condomini terzi danneggiati quanto sarà tenuta a corrispondere, a titolo di
manleva dell'assicurato arch. , per il risarcimento dei danni Parte_5
accertati all'esito del giudizio di prime cure. Sempre nel merito Ci si riserva di
sottoporre all'IVASS, Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni, la condotta posta in
essere da e si chiede sin d'ora alla Corte d'Appello adita di valutare CP_1
la possibilità di procedere anche d'ufficio a tale segnalazione.
8 In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di
giudizio. In via istruttoria con riferimento ad entrambi i procedimenti n.
428/2023 R.G. App e n. 507/2023 R.G. App.
pagina 15 di 43 Si insiste affinché la Corte d'Appello adita Voglia emettere ordine di esibizione
ex art. 210 e 213 c.p.c. nei confronti di affinché Controparte_1
dimetta tutta la documentazione relativa all'intervenuto pagamento nei confronti
dell'arch. , comprensiva di distinte di bonifico, specificando quale era Pt_1
l'istituto di credito presso cui il pagamento veniva effettuato;
si insiste altresì
per l'emissione di ordine di esibizione nei confronti dell'arch. CP_11
e della Banca che verrà indicata da
[...] Controparte_1
della documentazione relativa agli estratti conto e ai documenti contabili e ai
singoli movimenti del conto corrente intestato all'arch. su cui Pt_1
effettuava il pagamento in favore del . Controparte_1 Pt_1
Con riserva di richiedere ulteriore ordine di esibizione qualora emergesse che
l'importo versato da sia stato trasferito dal Controparte_1
presso altre Banche e/o Compagnie Assicurative e/o terzi in genere. Si Pt_1
specifica che dalla documentazione dimessa da Controparte_1
in parte illeggibile, l'Iban su cui veniva eseguito il pagamento dovrebbe essere
[...], teoricamente acceso presso Banca Popolare
di Bari, Agenzia di Milano, Via Baracchini n. 2, soggetto nei cui confronti si
chiede di estendere sin d'ora l'ordine di esibizione, riservata ogni eventuale
modifica e integrazione, considerata la non piena leggibilità del documento
dimesso dalla terza chiamata
CONCLUSIONI DI Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE
- Respingersi l'impugnazione avverso la sentenza 1435/2022 del Tribunale di
Vicenza proposta dall'arch. e l'impugnazione proposta dal Controparte_11
pagina 16 di 43 anche per inammissibilità del gravame, e Controparte_3 Parte_7
confermarsi la statuizione di primo grado con rifusione delle spese del secondo
grado di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA - Nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di
impugnazione e della domanda di manleva proposti nei confronti di
[...]
(già dichiararsi la suddetta Controparte_1 Controparte_14
Compagnia tenuta a prestare la garanzia assicurativa alle condizioni e nei limiti
di cui alle clausole di polizza per franchigia e massimale.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario, del giudizio di
secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 12.01.2014 il ed i Controparte_3
condomini , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Parte_8
e , che avevano precedentemente
[...] Parte_2 Parte_3
instaurato il procedimento per accertamento tecnico iscritto al nr. 1972/2011
R.G. Tribunale di Vicenza, convenivano in giudizio innanzi al medesimo ufficio giudiziario l'arch. , in qualità di progettista e direttore dei Controparte_11
lavori, e quale costruttrice-venditrice, per ottenere, previo CP_15
accertamento della loro responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c., la condanna al pagamento dei costi e delle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi denunciati oltre al risarcimento dei danni subiti, incluso l'esborso per la redazione della relazione tecnica di parte.
pagina 17 di 43 1.2 Si costituivano entrambe le parti convenute, contestando la fondatezza delle domande attoree.
1.3 L'arch. riteneva insussistente qualunque sua responsabilità e Pt_1
chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, nonché l'ing. , quale Controparte_1 Controparte_10
artefice dei calcoli progettuali e strutturali dell'edificio e collaudatore dell'opera.
eccepiva la decadenza dall'azione per decorso del termine di cui CP_16
all'art. 1669 c.c. e chiedeva in subordine il rigetto delle domande attoree.
Inoltre, formulava domanda c.d. trasversale nei confronti del convenuto Pt_1
al fine di essere tenuta indenne dal pagamento di qualsiasi somma che fosse stata riconosciuta in favore degli attori.
1.5 Si costituiva anche che eccepiva l'inoperatività della Controparte_1
polizza sottoscritta dal professionista e in subordine chiedeva che la sua responsabilità fosse contenuta entro il massimale di polizza, tenendo conto della franchigia prevista nel contratto assicurativo.
eccepiva il difetto di legittimazione attiva, la decadenza dalla CP_17
chiamata in causa per non avere il insistito nella sua istanza alla prima Pt_1
udienza di comparizione nonché la decadenza e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sollecitando comunque il rigetto di qualunque domanda proposta nei suoi confronti.
1.7 Il Tribunale, disposta un'integrazione della consulenza tecnica svolta ante
causam per l'accertamento dei vizi e delle relative responsabilità nonché per la quantificazione dei costi di ripristino, con incarico affidato al medesimo professionista che aveva redatto il precedente elaborato (ing. ), Persona_2
pagina 18 di 43 non essendo stati e parti del procedimento nr. CP_10 Controparte_1
1972/2011 R.G., definiva il giudizio con sentenza n. 1435/2022, pronunciata in data 9.8.2022.
1.8 Il primo giudice, rigettate tutte le eccezioni preliminari, riconosceva responsabili per i danni causati alle parti comuni dell'edificio l'arch. CP_9
e e li condannava in solido al risarcimento del danno subito Pt_1 CP_10
dal quantificato in Euro 276.685,23 oltre accessori. Accertava, CP_3
inoltre, le rispettive quote di responsabilità nella seguente misura: 68% a carico di 16% a carico di e 16% a carico di . CP_9 Pt_1 CP_10
1.9 Riteneva, invece, responsabile esclusiva dei danni causati alle CP_9
abitazioni di proprietà esclusiva dei condomini attori in ragione della natura non strutturale del pregiudizio e della natura esecutiva dei vizi accertati.
1.10 Inoltre, rigettava le reciproche domande di manleva formulate dal e Pt_1
e accoglieva parzialmente la domanda formulata dal primo nei CP_9
confronti di che dichiarava tenuta a manlevare il Controparte_1
professionista fino al pagamento della somma di Euro 43.384,64, corrispondente alla quota di responsabilità posta a carico dell'assicurato al netto della franchigia del 10% prevista dall'art. 4 delle condizioni di polizza.
1.11 Infine, le spese di lite e di C.T.U. venivano regolamentate nei termini che seguono.
Quanto al giudizio di merito:
- e venivano condannati alla rifusione delle spese degli attori;
CP_9 Pt_1
- le spese nei rapporti tra appaltatore e progettista/direttore dei lavori e tra quest'ultimo e venivano compensate;
CP_10
pagina 19 di 43 - veniva condannata alla rifusione delle spese di , liquidate CP_1 Pt_1
sulla base dell'importo della manleva.
Quanto al procedimento per accertamento tecnico preventivo esperito in corso di causa:
- , , e venivano condannati alla rifusione CP_9 Pt_1 CP_10 CP_1
delle spese degli attori.
Infine, le spese della consulenza tecnica espletata nel procedimento nr.
1972/2011 R.G. e le spese della consulenza di parte attorea erano poste a carico di e , mentre quelle della consulenza espletata nel procedimento Pt_1 CP_9
nr. 403-1/2014 R.G. erano poste a carico, oltre che delle predette parti convenute, di e CP_10 CP_1
*****
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto distinti appelli l'arch. Pt_1
nonché il ed i condomini , , Controparte_3 CP_5 CP_6 CP_7
e (quest'ultimo iscritto al nr. 507/2023 R.G.). Pt_9 Parte_2 Pt_3
*****
3. L'arch. con due motivi ha lamentato l'erroneità della sentenza nella Pt_1
parte in cui ha limitato la manleva di alla quota di Controparte_1
responsabilità a lui ascrivibile (il 16% dei danni alle parti comuni) ed ha escluso l'obbligo della compagnia di rimborsare le spese di lite liquidate in favore degli attori e le spese di C.T.U.
3.1 Con il primo motivo ha dedotto l'assenza di motivazione e comunque l'ingiustizia della decisione di circoscrivere l'obbligo di manleva della compagnia in quanto, limitando l'obbligo di copertura al solo danno conseguente pagina 20 di 43 alla quota di risarcimento imputabile all'assicurato e quindi escludendo la garanzia in ordine alle ulteriori somme cui questi avrebbe potuto essere condannato in forza della solidarietà con gli altri responsabili del danno prevista dall'art. 2055 c.c., risulta vanificata la causa che giustifica il contratto assicurativo. Infatti, egli è esposto al rischio di dover corrispondere la somma di
Euro 258.503,55 (differenza tra il risarcimento complessivamente riconosciuto al condominio, pari ad Euro 306.708,71, e la quota a suo carico, pari ad Euro
48.205,16).
La clausola del contratto che prevede siffatta limitazione di copertura (punto
1.10 delle Condizioni particolari di polizza per Architetti e Ingegneri
Professionale) è altresì nulla in quanto vessatoria e priva della doppia sottoscrizione prevista dall'art. 1341 c.c.
3.2 Il secondo motivo riguarda l'obbligo di manleva delle spese degli attori, che ha ritenuto sussistente sulla base della polizza sottoscritta, con Pt_1
particolare riferimento all'art. 16 dell'allegato di polizza – violato nel caso di specie - secondo cui “Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere
all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari a un
quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la
domanda… La società non riconosce le spese incontrate dall' per i Parte_10
legali che non siano anche da essa designati, e non risponde di multe o
ammende, né delle spese di giustizia penale”.
*****
4.1 Il ed i condomini con il primo motivo hanno criticato Controparte_3
l'esclusione della manleva dell'assicurazione a favore dell'arch. CP_1
pagina 21 di 43 per i danni che quest'ultimo è tenuto a risarcire a titolo di responsabilità Pt_1
solidale. Invero, trattandosi di assicurazione obbligatoria per legge, così come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass n. 22437/2018),
sussiste l'interesse del danneggiato a non vedere frustrata la possibilità di ottenere il risarcimento del danno in forza dell'inidoneità della copertura assicurativa, con conseguente violazione dell'art. 2740 c.c. Inoltre, la limitazione dell'obbligo di manleva alla quota di responsabilità, conformemente a quanto osservato da Cass. n. 28497/22, avrebbe tradito la causa stessa del contratto che consiste nel conformarsi all'obbligazione dell'assicurato liberandolo dall'obbligo risarcitorio.
4.2 Con il secondo motivo hanno lamentato l'erronea quantificazione delle percentuali di responsabilità dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell'immobile e della conseguente statuizione in merito all'importo dovuto dall'assicurazione a titolo di manleva. Invero, l'arch. avrebbe dovuto Pt_1
essere riconosciuto responsabile per una quota maggiore del 16% in quanto il professionista, oltre ad aver curato la progettazione dell'edificio, aveva svolto anche il ruolo di calcolatore strutturale e direttore dei lavori dell'intera opera.
4.3 Con il terzo motivo hanno criticato l'addebito esclusivo a carico di CP_9
dei danni patrimoniali delle singole abitazioni in quanto il Tribunale
[...]
avrebbe dovuto condannare anche l'arch. quale direttore dei lavori di Pt_1
esecuzione dell'intera opera e, quindi, tenuto a controllare e verificare l'operato della costruttrice e in generale di tutti i soggetti coinvolti nell'appalto. Tali
appellanti hanno chiesto, oltre alla condanna del progettista/direttore dei lavori al risarcimento del danno, l'estensione dell'obbligo di manleva di CP_1
pagina 22 di 43 Assicurazioni alle somme a tale titolo richieste (complessivi Euro 8.848,84 da ripartirsi tra i singoli condomini nella misura indicata a pagina 39 del loro atto d'appello).
*****
5.1 Si è costituita anche in appello che ha eccepito la Controparte_1
carenza di interesse ad agire del e dei condomini e comunque Controparte_3
l'infondatezza del gravame.
La compagnia ha altresì chiesto il rigetto dell'appello dell'arch. , Pt_1
instando in subordine, per il caso di suo accoglimento, per la delimitazione della garanzia assicurativa alle condizioni e nei limiti di cui alle clausole di polizza per franchigia e massimale.
5.2 Il ed i condomini hanno chiesto l'accoglimento del Controparte_3
gravame del professionista.
L'arch. ha chiesto il rigetto del secondo e del terzo motivo d'appello Pt_1
proposto dal e dai condomini, nulla opponendo Controparte_3
all'accoglimento del primo in quanto analogo al gravame interposto avverso il medesimo capo della sentenza.
*****
6. Dichiarata, con ordinanza del 5.7.2023, la contumacia di e CP_9
e l'inammissibilità dell'istanza di inibitoria dell'arch. , Controparte_10 Pt_1
il procedimento nr. 507/2023 R.G. veniva riunito al procedimento n. 428/2023
R.G. con ordinanza del 28.9.2023 e la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione pagina 23 di 43 dell'udienza del 24.10.2024, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
7.1 Il ed i condomini sono privi di interesse ad interloquire Controparte_3
sulla portata dell'obbligo di copertura assicurativa in quanto, contrariamente a quanto accade con l'assicurazione per la responsabilità civile derivante da sinistri tra veicoli, il danneggiato non ha azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa e rimane, pertanto, estraneo al rapporto assicurativo.
Non avendo gli appellanti un interesse giuridicamente rilevante ad impugnare la sentenza, il motivo è inammissibile.
7.2 Anche il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse, posto che,
in ragione della natura solidale della responsabilità ex art. 2055 c.c., peraltro correttamente accertata dalla sentenza impugnata, il danneggiato può chiedere a ciascuno dei soggetti responsabili il risarcimento dell'intero danno. La
determinazione delle singole quote di responsabilità rileva solo nei rapporti interni tra danneggianti e, nei limiti di cui si dirà oltre, nel rapporto tra responsabili del danno e compagnia assicurativa.
7.3.1 Il terzo motivo è parzialmente inammissibile in quanto, come detto sopra,
gli appellanti non hanno interesse a chiedere l'estensione dell'obbligo di manleva di Sussiste, invece, l'interesse a chiedere l'accertamento di CP_1
responsabilità del progettista/direttore dei lavori e la sua condanna solidale con l'appaltatore.
pagina 24 di 43 7.3.2. Dagli accertamenti svolti dall'ing. ante causam, confermati con Per_2
l'integrazione chiesta dal G.I. nel corso del giudizio di merito, è emerso che le parti comuni degli edifici presentavano, tra gli altri, i seguenti vizi:
- macchie di umidità diffuse a pavimento della corsia dei garage dovute a difettosa impermeabilizzazione;
- macchie di umidità a soffitto e a parete della corsia dei garage dovute a difettosa impermeabilizzazione
- macchie di umidità a soffitto e a parete della corsia dei garage dovute a infiltrazioni d'acqua dal soprastante giardino attraverso il solaio e Per_3
attraverso il muro esterno in c.a.:
- infiltrazione d'acqua da muro laterale rampa garage dovuta a difettosa impermeabilizzazione;
- umidità di risalita sul pavimento in marmo alla base della scala al piano interrato;
- diffuse colature calcaree sul rivestimento in marmo della facciata zona ingresso, dovuta ai difetto di ancoraggi del rivestimento lapideo alla sottostante muratura, con evidenti diffuse microcavillature della stuccatore causate da infiltrazioni d'acqua;
- umidità di risalita alla base della muratura esterna dell'atrio, in prossimità del portoncino condominiale e dell'ingresso dell'appartamento ; Pt_11
- infiltrazione d'acqua dalla finestra del corridoio comune al P1 per carente sigillatura dell'insieme marmi-serramento;
- distacco dalla sottostante muratura del rivestimento delle pareti rivestite in mattono faccia a vista per carenza di ancoraggio;
pagina 25 di 43 - degrado per arrugginimento dei profili di acciaio di sostegno del rivestimento in mattoni dei parapetti di tutto l'edificio;
- formazioni di stalattiti calcaree nei doccioni di scarico delle terrazze, con conseguente interessamento delle sottostanti copertine INOX dei parapetti dei poggioli e infiltrazioni all'intradosso delle stesse terrazze ai piani sottostanti (il
C.T.U. lo ha indicato come problema comune all'intero fabbricato, dovuto alla notevole infiltrazione d'acqua piovana o di lavaggio delle terrazze nel massetto di sottofondo della pavimentazione, favorita dalla scarsa funzionalità dei giunti di dilatazione/contrazione della pavimentazione e della stessa sigillatura delle fughe tra le piastrelle);
- carenze della documentazione di calcolo delle strutture in c.a. dell'edificio depositata presso il Genio Civile (risultava mancante il calcolo strutturale, tra gli altri, della platea di fondazione, dei pilastri e dei muri in elevazione, delle rampe scale).
I vizi accertati negli appartamenti di proprietà dei condomini appellanti sono i seguenti:
CP_4
(interno 3)
- fessura verticale al bordo interno della trave in c.a. fuori spessore dovuta ad accostamento tra muratura in c.a. ed in laterizio;
- fessura già stuccata dell'intonaco nella parte tra la camera matrimoniale e la cameretta lato sud;
- movimento della parete divisoria tra zona giorno e notte per flessione del solaio con conseguente sconnessione della cassa della porta in legno che non chiude;
pagina 26 di 43 (interno 4)
- formazione di muffa per carente isolamento del soprastante solaio;
(interno 5)
- cornice della porta finestra del bagno non correttamente montata;
- fessurazioni orizzontali su parete esterna del bagno, ricondotte dal C.T.U. a fessurazioni da assestamento del fabbricato;
- fessure multiple su parete esterna lato nord dovute alla flessibilità della sottostante struttura in c.a. del 1° solaio la cui accettabilità era demandata alla verifica strutturale generale indicata dal C.T.U. per l'intero edificio;
- cedimento del rivestimento in mattoni faccia a vista del cavalletto della porta finestra del bagno dovuto all'assestamento del fabbricato;
- angolo nord-est del giardino con cedimenti localizzati attorno alla bocca di lupo dovuto al non corretto livellamento del terreno con affioramento di materiale di risulta;
- infiltrazioni d'acqua a soffitto della corsia comune garage in corrispondenza del garage di proprietà del condomino;
(interno 6)
- distacco tra parete del fabbricato e parapetto del terrazzo lato est dovuto al movimento tra due elementi strutturali diversi (la muratura della casa ed il parapetto prefabbricato del terrazzo);
- presenza di muffa nella camerette angolo sud-est;
CP_6
- colature dovute a infiltrazioni d'acqua per carente impermeabilizzazione del soprastante terrazzo al 4° piano (di proprietà del sig. ); CP_7
pagina 27 di 43 - diffuse colature di sali di calcio sulla copertina inox del parapetto lato nord-
ovest;
- infiltrazioni d'acqua dall'intradosso della terrazza del piano 4° sul sottostante pavimento dovute a carente impermeabilizzazione del terrazzo soprastante;
- colature calcaree provocate dai doccioni di scarico dei terrazzi che interessano i profili in acciaio inox di copertura dei parapetti delle terrazze;
- macchia su muro interno della cameretta in corrispondenza della caldaia esterna;
- infiltrazioni d'acqua all'intradosso del terrazzo soprastante per carente impermeabilizzazione del terrazzo soprastante (di proprietà del sig. ); CP_7
- presenza di muffe su angolo sud-ovest della camera matrimoniale
Controparte_7
(int. 12)
- crepa su soffitto poggiolo piano superiore dovuta all'arrugginimento del profilo di sostegno del rivestimento del poggiolo;
(int. 15 in comproprietà con Parte_12
- infiltrazione della cornice di copertura per carente impermeabilizzazione;
- infiltrazione alla base della muratura lato sud, dovuta all'umidità alla base della muratura esterna di tre stanze contigue (lavanderia, salottino e camera) che si affacciano sulla terrazza a copertura della sottostante camera dell'unità
, causata da carente impermeabilizzazione del terrazzo;
Parte_2
- presenza di muffa alla base dei pilastri della terrazza nord e ovest rivestiti in mattoni;
Parte_2
pagina 28 di 43 - colature dovute a infiltrazioni d'acqua per carente impermeabilizzazione del soprastante terrazzo al quarto piano (di proprietà del sig. ); CP_7
- diffuse colature di sali di calcio sulla copertina inox del parapetto lato nord-
ovest;
- infiltrazioni d'acqua dall'intradosso della terrazza del piano quarto sul sottostante pavimento, dovute a colature per carente impermeabilizzazione del terrazzo soprastante;
- macchia su muro interno cameretta in corrispondenza della caldaia esterna;
- infiltrazioni d'acqua dall'intradosso del terrazzo soprastante, dovute a colature per carente impermeabilizzazione del terrazzo soprastante;
- presenza di muffe sull'angolo sud-ovest della camera matrimoniale associata a macchie di umidità;
Controparte_5
- infiltrazioni d'acqua dalla veletta parapetto prefabbricata in appoggio alla soletta del soprastante terrazzo al 4° piano (di proprietà del sig. ); CP_7
- affioramento di staffe di armatura arrugginita per carente copriferro;
infiltrazioni d'acqua dalla terrazza soprastante (di proprietà del sig. ; CP_8
Controparte_8
- fessura verticale nel muro esterno lato est dell'edificio (il problema che il
C.T.U. ha rilevato, secondo quanto dallo stesso puntualizzato, sarebbe stato risolto con gli interventi nelle parti comuni dell'edificio);
- aloni sulla pittura della parete esterna sul terrazzo nord-est;
- crepe sui divisori interni dell'alloggio, dovute ad assestamenti dell'edificio con strutture orizzontali (solai) di notevole flessibilità.
pagina 29 di 43 7.3.3 Risulta evidente che i vizi accertati sono manifestazione delle medesime problematiche riscontrate nelle parti comuni dell'edificio, dovute ad una carente progettazione strutturale e ad una scarsa attenzione all'operato dell'impresa che ha manifestato una generale disattenzione nell'esecuzione delle opere che avrebbero dovuto garantire un'adeguata impermeabilizzazione di tutte le componenti dell'edificio.
La gravità e la diffusività delle problematiche riscontrate dall'ing. Per_2
impedisce di circoscrivere i vizi riscontrati alla fase esecutiva, essendosi piuttosto in presenza di un rilevante difetto di vigilanza da parte dell'arch.
, che fonda la sua responsabilità anche per i pregiudizi alle proprietà Pt_1
esclusive dei condomini.
Va ribadito, infatti, che alcuni dei vizi accertati in tali immobili dipendono,
direttamente o indirettamente, dall'inadeguatezza dei calcoli strutturali (eseguiti direttamente dal ) che ha richiesto, al fine di assicurare il rispetto dei Pt_1
limiti imposti dalla normativa edilizia, un'integrazione della pratica, eseguita dal prima dell'instaurazione del procedimento per A.T.P. svoltosi in CP_3
corso di causa. Tale integrazione, secondo quanto risulta dalle CC.TT.UU., è
stata necessaria per assicurare una progettazione strutturale che fosse in linea con le caratteristiche del fabbricato.
Inoltre, trattasi di vizi di natura analoga a quella riscontrata nelle parti comuni: il difetto di impermeabilizzazione e la scarsa attenzione al collegamento tra gli elementi strutturali dell'edificio hanno avuto significative ripercussioni sia sulle parti comuni dell'edificio sia sulle parti in proprietà esclusiva dei condomini.
pagina 30 di 43 7.3.4. Il professionista ha eccepito, come fatto in primo grado, l'assenza di responsabilità per effetto della lettera del 23.7.2001 a lui inviata da in CP_9
cui l'appaltatrice, secondo quanto da lui sostenuto, si sarebbe assunta ogni responsabilità per le scelte di natura esecutiva che chiedeva all'appellato di avallare. Il Tribunale, con motivazione adeguata, ha chiarito che tale missiva non avrebbe potuto ex art. 1229, comma 2, c.c. esonerare il professionista dal rispetto delle norme di ordine pubblico quali sono quelle relative alla garanzia ex art. 1669 c.c. ed ha comunque escluso che la citata comunicazione avesse il significato di un'assunzione di responsabilità.
Il capo di sentenza non ha formato oggetto di specifica impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Va in ogni caso osservato che la citata lettera, quand'anche avesse il significato che le è stato attribuito dall'arch. (che assume essere stato così Pt_1
esautorato da qualsiasi potere decisionale), alle cui difese sul punto si è associata la compagnia assicurativa, produrrebbe effetti al più nel rapporto con l'appaltatore, ma non certo nei confronti dei condomini, attesa la natura extra contrattuale della responsabilità sussistente nei loro confronti.
L'arch. va, pertanto, condannato a risarcire, in solido con , i danni Pt_1 CP_9
causati alle proprietà esclusive dei condomini.
7.3.5 I condomini non hanno neppure indicato le ragioni per le quali dovrebbe essere riconosciuto il maggior importo chiesto con le rassegnate conclusioni.
Pertanto, in difetto di specifica contestazione, gli importi ai quali il va Pt_1
condannato (in solido con ) sono quelli indicati dal C.T.U. e recepiti CP_9
nella sentenza impugnata che aveva condannato l'appaltatore al pagamento delle pagina 31 di 43 seguenti somme: Euro 6.651,15, di cui Euro 1.607,69 in favore di , Euro CP_4
329,43 in favore di , Euro 1.134,86 in favore di , Euro 1.919,20 CP_18 CP_7
in favore di , Euro 682,82 in favore di Euro 978,25 in Parte_2 CP_5
favore di oltre interessi dalla pronuncia di primo grado al saldo. CP_8
7.4. Evidenzia la Corte da ultimo che per i danni liquidati in accoglimento del gravame non è necessario accertare le quote di responsabilità del progettista/direttore dei lavori e degli altri soggetti coinvolti nella realizzazione del condominio in mancanza di domande di manleva sia da parte dell'arch.
sia da parte di (che, come si specificherà Pt_1 Controparte_1
trattando dell'appello del professionista, ne avrebbe avuto interesse al solo fine dell'esercizio dell'azione di cui agli artt. 1203/1916 c.c.).
*****
8.1.1 Con l'appello proposto l'arch. lamenta, innanzitutto, l'erroneità Pt_1
della sentenza impugnata per avere limitato l'operatività della garanzia assicurativa alla sola quota parte di risarcimento cui egli è stato condannato,
escludendo, senza alcuna motivazione, l'operatività della stessa in ordine alla quota ulteriore di risarcimento che l'appellante è stato condannato a pagare, in forza della solidarietà passiva. Ad avviso dell'appellante la decisione sul punto risulterebbe altresì incongrua ed illogica, avuto riguardo alla ratio che sottende la garanzia assicurativa in questione.
Il motivo in questione è meritevole di accoglimento, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la clausola di cui all'art. 1.10
delle Condizioni Particolari di Polizza per Architetti e Ingegneri R.C.
pagina 32 di 43 Professionale (per cui “Indipendentemente dall'eventuale esistenza del vincolo di
solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche In relazione alla
determinazione del fatto dannoso, la copertura assicurativa riguarda la sola
quota di responsabilità dell'assicurato”) non ha natura vessatoria e, quindi, non richiedeva la specifica approvazione di cui all'art. 1341 c.c. in quanto non introduce una limitazione di responsabilità della compagnia assicurativa, ma concorre a delimitare l'oggetto del contratto, vale a dire il rischio assicurativo.
Con la previsione in oggetto non vengono, infatti, alterati gli elementi costitutivi della responsabilità dell'assicuratore, vale a dire quelli che incidono su inadempimento, colpa, nesso causale o danno risarcibile, limitando gli effetti che altrimenti deriverebbero da un colpevole inadempimento della polizza assicurativa.
Il Tribunale, tuttavia, ha limitato l'obbligo di manleva di
[...]
alla quota di responsabilità posta a carico dell'assicurato senza CP_1
correttamente interpretare il contratto alla luce della normativa di riferimento.
Osserva il Collegio che la clausola ha un contenuto ambiguo e che quella suggerita dall'appellante è solo una delle possibili interpretazioni che è possibile dare. Essa non può, però, essere accolta innanzitutto in quanto vi ostano diversi elementi di natura testuale:
- il paragrafo in questione è inserito nella parte delle condizioni di polizza che riguarda l'oggetto dell'assicurazione e non già in quella concernente i limiti di indennizzo (la clausola, nell'interpretazione che ne dà pone, infatti, CP_1
una limitazione di natura quantitativa alla copertura);
pagina 33 di 43 - tutti gli altri paragrafi dell'articolo 1 contengono la descrizione del rischio base assicurato e stabiliscono specifiche estensioni di copertura, sicché non si comprenderebbe l'inserimento in quell'articolo di una clausola di contenuto così
eterogeneo rispetto alle precedenti;
- l'art. 1 inizia con l'inciso “L'assicurazione vale” seguita dall'elencazione di diverse ipotesi, l'ultima delle quali è quella del punto 1.10 che inizia con l'inciso
“Indipendentemente dall'eventuale sussistenza a termini di legge del vincolo di
solidarietà con le altre persone fisiche o giuridiche” (il dato letterale fa semmai ritenere che con siffatta clausola si sia voluto ribadire la vigenza della copertura pur in presenza del vincolo di solidarietà con gli altri danneggiati);
- la rilevanza della clausola, nell'interpretazione che ne dà l'appellata, è tale che,
se l'intento delle pari fosse stato davvero quello di limitare la copertura assicurativa, sarebbe stata verosimilmente inserita in una specifica disposizione,
adeguatamente evidenziata e collocata in un'altra parte del testo unitamente a clausole dal contenuto più omogeneo.
Ad argomentazioni di natura letterale si affiancano considerazioni di natura sistematica.
Invero, l'interpretazione della clausola in questione fornita da
[...]
renderebbe priva di significato la surroga prevista dall'art. 1916 CP_1
c.c. che, invece, presuppone, nel caso di responsabilità civile, la presenza di altri corresponsabili del danno ai quali rivolgersi per l'ipotesi in cui la compagnia paghi una somma eccedente la quota di responsabilità dell'assicurato (ciò al fine di farsi rimborsare la differenza).
pagina 34 di 43 Inoltre, la compagnia assicurativa, mentre nel caso in cui l'assicurato è l'unico responsabile del danno sarebbe tenuta a corrispondere l'indennizzo integrale, nel caso di più responsabili vedrebbe il suo obbligo limitato alla quota di responsabilità dell'assicurato, sicché la presenza di più obbligati in solido si risolverebbe in un vantaggio per l'assicuratore (a fronte oltretutto di un premio assicurativo che non subisce riduzioni per effetto di tale, casuale, limitazione di copertura).
Tale clausola, nell'interpretazione che il Collegio ritiene preferibile, è
semplicemente volta a precisare/ribadire che la compagnia si sarebbe fatta carico in via definitiva dei danni derivanti dalle attività precedentemente descritte limitatamente alla quota di responsabilità dell'assicurato e che, quindi, avrebbe esercitato il diritto di surroga nei confronti delle altre parti danneggianti per le quote di loro competenza che fosse stata eventualmente costretta a pagare.
8.1.2 Ulteriormente, ritiene il Collegio che, accogliendo l'interpretazione dell'appellata, si porrebbe il problema della validità della limitazione di copertura così introdotta sotto il profilo causale.
Vale in proposito richiamare quanto statuito, in fattispecie analoga, dalla Corte
di Cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 17656 del 20/06/2023: “In tema di
assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia
responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario
dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è
riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, operante ai fini della
ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera
obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato cui l'assicurato,
pagina 35 di 43 in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato
vittorioso.”.
Infatti, conformemente a quanto ritenuto dalla Suprema Corte, solo in tal modo risulta attuata la funzione propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203 n. 3 c.c., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale.
Dello stesso tenore Cass. Civ. Sez. III, n. 20322/2012, secondo la quale, per assolvere a tale funzione, la prestazione di garanzia dell'assicuratore dedotta nel contratto non può che conformarsi all'obbligazione stessa dell'assicurato che nel caso di risarcimento imputabile a più persone è solidale.
Deve poi tenersi conto che l'architetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.
137/2012, è obbligato a stipulare “idonea assicurazione per i danni derivanti al
cliente dall'esercizio dell'attività professionale”. L'obbligo assicurativo è posto dal legislatore a tutela di interessi generali, mira cioè ad assicurare che la parte danneggiata da condotte del professionista possa conseguire un ristoro effettivo.
Tale intento è evidente nella precisazione secondo cui l'assicurazione stipulata deve essere “idonea” e quindi tale da garantire l'integrale copertura del danno senza vuoti o buchi di tutela.
E' noto che la giurisprudenza, a partire dalla sentenza delle Sez. U n. 9140 del
06/05/2016, ha ritenuto, con riferimento alla diversa clausola claim made, che il giudizio di idoneità della polizza difficilmente potrà avere esito positivo in presenza di una clausola che esponga il garantito a buchi di copertura. Il
ragionamento è stato svolto considerando che “è peraltro di palmare evidenza
pagina 36 di 43 che qui non sono più in gioco soltanto i rapporti tra società e assicurato, ma
anche e soprattutto quelli tra professionista e terzo, essendo stato quel dovere
previsto (dall'art. 5 del D.P.R. 137/2012 n.d.t.] nel preminente interesse del
danneggiato, esposto al pericolo che gli effetti della colpevole e dannosa
attività della controparte restino, per incapienza del patrimonio della stessa,
definitivamente a suo carico. E di tanto dovrà necessariamente tenersi conto al
momento della stipula delle "convenzioni collettive negoziate dai consigli
nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti" ( n.d.t. quelle previste dall'art. 5, comma 1, del citato D.P.R.). Tali considerazioni sono sicuramente estendibili alla fattispecie in esame in quanto comune è la necessità di tutelare,
per il tramite di idonea copertura assicurativa, il diritto al ristoro dei danni subiti.
Quindi, le finalità di tutela del danneggiato devono sempre orientare il giudice nell'interpretazione ed eventualmente nel giudizio sulla validità della clausola che limita la copertura del professionista.
E' pur vero che quella fatta valere dal e dai condomini è una Controparte_3
responsabilità di natura extra contrattuale, ma un'interpretazione estensiva della norma si impone per assicurare il rispetto del principio di uguaglianza. Non si comprenderebbe, infatti, per quale motivo solo alcuni dei soggetti danneggiati dalle scorrette condotte del professionista possano contare, sia pure per il tramite della manleva da questi esercitata, su una garanzia assicurativa che copre tutti i danni subiti. Ciò vale a maggior ragione considerando l'esteso ambito applicativo della responsabilità ex art. 1669 c.c. Inoltre, diversamente opinando,
si produrrebbe il paradossale effetto di limitare la copertura proprio in molti di pagina 37 di 43 quei casi in cui, per la gravità dei vizi accertati, il pregiudizio subito è
maggiore.
Il motivo è, pertanto, fondato e è tenuta a garantire l'arch. CP_1 Pt_1
per tutti i danni causati alle parti comuni dell'edificio di cui egli è responsabile ai sensi dell'art. 2055 c.c.
8.2 Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha dichiarato la compagnia assicurativa tenuta a manlevarlo dalle spese di lite che è stato condannato a rifondere. Sin dal primo grado l'arch.
ha evidenziato che l'obbligo di manleva dalle spese sussiste in forza Pt_1
della polizza sottoscritta.
Osserva innanzitutto il Collegio che la clausola sulle spese richiamata dall'appellante si riferisce, testualmente, alle spese di resistenza, sicché il dato letterale non può essere invocato per evincerne l'obbligo della compagnia di rimborsare le spese attoree e di C.T.U.
Tale previsione, tuttavia, va letta ed applicata alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi sul punto la quale, anche di recente, ha avuto modo di precisare che: “In materia di assicurazione della responsabilità
civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore
delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato
(c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono
una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese
sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in
eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall' art. 1917,
comma 3, c.c. , in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza
pagina 38 di 43 del fatto illecito, rientrano nel genus delle spese di salvataggio ( 1914 c.c .)
perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le
spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né
conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese
processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cass. sez. VI,
31/08/2020, n. 18076; conf. Cass. sez. III, 04/10/2018)
Il motivo, pertanto, riconoscendo all'assicurato un diritto che costituisce un effetto naturale, ex art. 1374 c.c., del contratto di assicurazione della responsabilità civile, va accolto.
*****
9.Atteso l'accoglimento dell'appello dell'arch. , è tenuta a Pt_1 CP_1
garantire il pagamento delle seguenti somme:
- Euro 306.708,61 (danni alle parti comuni) oltre accessori riconosciuti dal
Tribunale (interessi legali dalla data della sentenza al saldo);
- Euro 7.254,00 oltre spese generali al 15% e accessori di legge (spese degli attori del primo grado) + Euro 2.910,00 oltre spese generali al 15% e accessori di legge (spese degli attori del procedimento per A.T.P. ante causam) + Euro
4.072.72 (spese della consulenza relativa al procedimento per A.T.P., poste nei rapporti interni per metà a carico dell'assicurato) + Euro 4.994,00 (spese della consulenza svolta in corso di causa, poste nei rapporti interni per un quarto a carico dell'assicurato) = Euro 19.230,72.
Il totale è pari ad Euro 325.939,33 oltre accessori ed è, pertanto, inferiore al massimale di polizza (Euro 515.456,90).
pagina 39 di 43 Va detratta la franchigia pari al 10% e comunque in misura non superiore ad
Euro 5.154,56.
L'obbligo di manleva viene, pertanto, definitivamente determinato in Euro
320.784,77 oltre accessori come sopra indicati, esclusi i danni alle proprietà
esclusive riconosciuti con la presente sentenza in mancanza di richiesta dal professionista. Invero, l'arch. nella comparsa di costituzione del Pt_1
giudizio n. 507/2023 R.G. non ha proposto appello incidentale condizionato ed anche nelle conclusioni formulate in data 24.10.2024 ha fatto esclusivo riferimento alle somme liquidate dal Tribunale per i danni alle parti comuni.
*****
10.1.1 L'accoglimento degli appelli richiede una nuova regolamentazione delle spese del primo grado nei rapporti tra l'arch. e che va Pt_1 CP_1
condannata alla rifusione delle spese del professionista liquidate sulla base dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra Euro 260.000,01 ed Euro
520.000,00, secondo valori prossimi ai minimi tenuto conto che la compagnia si era associata alle difese del proprio assistito in ordine all'an debeatur.
10.1.2 La condanna al risarcimento dei danni subiti dai singoli condomini non incide, per la misura degli importi, sulle spese liquidate in primo grado in favore degli attori e sul riparto delle spese di C.T.U. tra i responsabili dei danni, sicché
le relative statuizioni vengono confermate.
10.2 Le spese del grado d'appello nei rapporti tra Controparte_19
e arch. vengono liquidate sulla base del maggior importo
[...] Pt_1
riconosciuto da questa Corte giacché il professionista non ha contestato la sua responsabilità per i danni alle parti comuni liquidati dal Tribunale. Va, pertanto,
pagina 40 di 43 fatta applicazione dei parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra
Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00 (ed entro tali limiti si riconoscono gli esborsi sostenuti da tali appellanti).
è soccombente nei confronti del proprio assicurato, Controparte_1
esclusa la fase istruttoria e lo scaglione cui fare riferimento è in tal caso il medesimo del primo grado.
Spese del grado compensate tra tutte le altre parti in mancanza di domanda, non avendo, inoltre, i pur inammissibili motivi proposti dai condomini nei confronti della compagnia assicurativa inciso sulla posizione processuale di tale parte, che già aveva dovuto prendere posizione sulle analoghe richieste oggetto del gravame proposto dall'arch. . Pt_1
In mancanza di domanda dell'assicurato, non è possibile, contrariamente a quanto fatto per le spese del primo grado, porre a carico della compagnia le spese di soccombenza del presente grado che vanno poste a carico del predetto arch.
. Pt_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da CP_3
, ,
[...] Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Parte_8
e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 CP_11
e di nonché da nei
[...] Controparte_1 Controparte_11
confronti di avverso la sentenza n. 1435/2022 Controparte_1
pronunciata in data 9.8.2022 dal Tribunale di Vicenza, li accoglie entrambi per quanto di ragione e, in parziale riforma della pronuncia impugnata, che nel resto conferma :
pagina 41 di 43 1) Accerta la responsabilità di per i danni arrecati agli Controparte_11
appartamenti in proprietà esclusiva dei condomini appellanti e lo condanna, in solido con al pagamento delle seguenti somme, maggiorate di CP_9
interessi legali dalla pronuncia di primo grado al saldo
- 1.607,69 in favore di CP_4
- Euro 329,43 in favore di;
CP_6
- Euro 1.134,86 in favore di;
Controparte_7
- Euro 1.919,20 in favore di;
Parte_2
Euro 682,82 in favore di;
Controparte_5
Euro 978,25 in favore di Controparte_8
2) Condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_1 [...]
per la somma di Euro 320.784,77 oltre accessori come indicati in CP_11
motivazione.
3) Condanna alla rifusione delle spese di Controparte_1 [...]
, che liquida per il primo grado in Euro 15.000,00 per compenso CP_11
oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e per l'appello in Euro
9.000,00 per compenso ed Euro 1.848,00 per esborsi oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
4) Condanna alla rifusione delle spese del grado d'appello Controparte_11
di , , , Controparte_3 Controparte_5 CP_6 Controparte_7
e , che liquida in Euro Parte_8 Parte_2 Parte_3
3.966,00 per compenso ed Euro 382,50 per esborsi oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge pagina 42 di 43 5) Dichiara compensate le spese del grado d'appello nei rapporti tra tutte le altre parti.
Venezia, 4 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 43 di 43
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 28/02/2023 al n. 428/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Argentina) il 21.07.1954, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Roberta
Fipaldini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, C.so
Palladio n. 42, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 43
con sede in Roma, via Cesare Pavese Controparte_1
n. 385 (P.IVA ), in persona del Procuratore Speciale Dott.ssa P.IVA_1
per atto Notaio Dott. di Roma del Controparte_2 Persona_1
21.11.2022 Repertorio n. 91625, Raccolta n. 27268, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Paolo Simeoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, via Scalzi n. 20, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
-appellata-
NEI CONFRONTI DI
in persona dell'Amministratore e legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede in Vicenza, via Parini, n. 14, c.f.
; in persona del legale rappresentante, c.f. P.IVA_2 CP_4 P.IVA_3
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_5
, nata a [...] il [...], C.F._2 CP_6
c.f. ; , nato a [...] C.F._3 Controparte_7
IS (Francia) il 04.06.1955, c.f. ; C.F._4 CP_8
, nata a [...] il [...], c.f. ;
[...] C.F._5
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
; , nato a [...] il [...], C.F._6 Parte_3
c.f. , tutti rappresentati e difesi in causa dall'Avv. Fabio C.F._7
Sebastiano del Foro di Vicenza con domicilio eletto presso il suo studio in
Vicenza via Cengio n. 15, come da mandato posto a margine dell'atto di citazione dimesso nel giudizio di prime cure, n. 403/2014 R.G. del Tribunale di pagina 2 di 43 Vicenza
E
[...]
(c.f. ), in persona del Controparte_9 P.IVA_4
liquidatore pro tempore, con sede in Vicenza-via Roma n.16, nel domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paola Mai dl foro di Vicenza, in Vicenza-P.zza
Pontelandolfo n. 114, che la rappresentava e difendeva nel giudizio di primo grado
(c.f. , residente in [...]Controparte_10 C.F._8
Maggiore (VI)-via Ponte Guà n.2, nel domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Mauro Palma del foro di Vicenza, in Montecchio Maggiore (VI), via
Giuriolo n.1, che lo rappresentava e difendeva nel giudizio di primo grado
-contumaci-
CAUSA ALLA QUALE E' STATA RIUNITA QUELLA NR. 507/2023
R.G. PROMOSSA DA
in persona dell'Amministratore e legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede in Vicenza, via Parini, n. 14, c.f.
; in persona del legale rappresentante, c.f. P.IVA_2 CP_4 P.IVA_3
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_5
, nata a [...] il [...], C.F._2 CP_6
c.f. ; , nato a [...] C.F._3 Controparte_7
IS (Francia) il 04.06.1955, c.f. ; C.F._4 CP_8
, nata a [...] il [...], c.f. ;
[...] C.F._5
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
pagina 3 di 43 ; , nato a [...] il [...], C.F._6 Parte_3
c.f. , come sopra rappresentati, difesi e domiciliati C.F._7
- appellanti-
CONTRO
), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Argentina) il 21.07.1954, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Roberta
Fipaldini come sopra rappresentato, difeso e domiciliato
E
con sede in Roma, via Cesare Pavese Controparte_1
n. 385 (P.IVA , come sopra rappresentata, difesa e domiciliata P.IVA_1
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del Controparte_9 P.IVA_4
liquidatore pro tempore, con sede in Vicenza-via Roma n.16, nel domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paola Mai dl foro di Vicenza, in Vicenza-P.zza
Pontelandolfo n. 114, che la rappresentava e difendeva nel giudizio di primo grado
E
(c.f. , residente in [...]Controparte_10 C.F._8
Maggiore (VI)-via Ponte Guà n.2, nel domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Mauro Palma del foro di Vicenza, in Montecchio Maggiore (VI), via
Giuriolo n.1, che lo rappresentava e difendeva nel giudizio di primo grado
-contumaci-
pagina 4 di 43 avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa
l'azione ex 1669cc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
24.10.2023, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DI : Parte_1
Nel merito, in via principale, in riforma della sentenza impugnata:
1. In riforma della sentenza impugnata, accertarsi e dichiararsi che
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, è Controparte_1
obbligata a tenere indenne e a manlevare l'Arch. in forza Controparte_11
dell'operatività della polizza RC Professionale n. 36559000155, dalla richiesta
di risarcimento danni complessiva avanzata dagli appellati pari a € 306.708,71,
comprensiva sia della sua quota di risarcimento accertata a carico dello stesso
Arch. sia della quota ulteriore derivante dalla Controparte_11
responsabilità in solido con le altre parti coobbligate.
2. In riforma della sentenza impugnata, accertarsi e dichiararsi che
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, è Controparte_1
obbligata a tenere indenne e a manlevare l'Arch. in forza Controparte_11
dell'operatività della polizza RC Professionale n. 36559000155, da tutte le spese
di lite che egli è stato condannato, in virtù del principio della soccombenza, a
rifondere al Controparte_3
Nel merito
pagina 5 di 43
3. Nell'aderire al primo motivo di appello proposto dal nel Controparte_3
procedimento n. 507/2023 R.G. dell'intesta Corte di Appello, in quanto
coincidente con l'appello proposto alla sentenza n. 1435/2022 del Tribunale di
Vicenza dall'arch. nel presente procedimento, accertarsi la carenza di Pt_1
interesse ad agire dell'appellato appellato in ordine Parte_4
al secondo e terzo motivo di appello di cui al procedimento n. 507/2023 R.G.
dell'intestata Corte, di cui è stata disposta la riunione al presente procedimento,
con Ordinanza in data 28.09.2023, dichiararsi detto appello sui motivi anzi
citati inammissibile, con conseguente conferma su tali motivi di appello della
sentenza n. 1435/2022, depositata in data 09.08.2022 del Tribunale di Vicenza,
per le ragioni ampiamente esposte in narrativa.
Nel merito in via subordinata
4. Nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse inammissibile l'appello proposto
dal appellato in ordine al secondo e terzo motivo, di Parte_4
cui al procedimento n. 507/2023 R.G. dell'intestata Corte, per carenza di
interesse ad agire, confermarsi su tali motivi di appello la sentenza n.
1435/2022, depositata in data 09.08.2022 del Tribunale di Vicenza, per le
ragioni ampiamente esposte in narrativa, con conseguente rigetto del secondo e
terzo motivo di appello ex adverso proposto, in quanto infondati.
In ogni caso
6. Con vittoria di spese e compensi in caso di accoglimento integrale
dell'appello
pagina 6 di 43 CONCLUSIONI DI Controparte_12 CP_5
, , ,
[...] CP_6 Controparte_7 CP_8
, :
[...] Controparte_13 Parte_3
Con riferimento alla causa d'appello n. 428/2023 R.G. App. promossa
dall'arch. Nel merito Rilevato che le conclusioni formulate Parte_5
in sede di appello dall'arch. sono parzialmente conformi e riconducibili Pt_1
alle conclusioni formulate dal e dai Condomini in sede di atto di CP_3
citazione di appello del 28 febbraio 2023, si chiede che la Corte d'Appello adita
voglia accogliere le predette conclusioni formulate dal e dai CP_3
Condomini, che di seguito si riportano debitamente integrate. Per le ragioni di
cui in atti, si chiede che la Corte d'Appello voglia dichiarare
[...]
tenuta a manlevare e tenere indenne l'arch. Controparte_1 Parte_5
per l'integrale condanna di cui al capo 2 di sentenza, in forza del quale
[...]
il predetto, in solido con e l'ing. veniva CP_9 Controparte_10
condannato al pagamento di Euro 306.708,71, oltre interessi dalla data della
sentenza al saldo, in favore del a titolo di risarcimento del danno, CP_3
dichiarando altresì che l'assicurazione è tenuta Controparte_1
a manlevare e tenere indenne l'arch. anche per quanto Parte_5
concerne la refusione delle spese di lite in favore del Condominio e dei
Condomini, come stabilito nei capi 15 e 20 della sentenza impugnata,
dichiarando, se del caso, la nullità e/o comunque l'invalidità e/o comunque
l'inapplicabilità al caso di specie della clausola contrattuale di cui all'art. 1.10
delle condizioni particolari di polizza di cui alla polizza assicurativa n.
13655059000155 intercorsa tra e l'arch. Controparte_1
pagina 7 di 43 con cui limitava la copertura Pt_1 Controparte_1
assicurativa nei confronti dell'arch. alla sola quota di responsabilità Pt_1
diretta gravante sull'operato del professionista assicurato, escludendo il
risarcimento del danno dovuto per obbligazione solidale con gli altri soggetti
coinvolti nella determinazione del fatto dannoso, e di ogni altra clausola
contrattuale limitativa della responsabilità del professionista in relazione al
caso di specie. Considerato, inoltre, che all'esito del giudizio di primo grado, a
totale insaputa del e dei Condomini, CP_3 Controparte_1
versava direttamente in favore dell'arch. l'importo di Euro
[...] Pt_1
43.384,65, come quantificato in sentenza, a titolo di manleva, sebbene
quest'ultimo e nessuno degli altri convenuti abbiano ad oggi risarcito alcunché
al e ai Condomini, nonostante peraltro i tentativi infruttuosi già CP_3
documentati di porre in esecuzione la sentenza di prime cure, si insiste affinché
la Corte d'Appello voglia disporre che paghi Controparte_1
direttamente al e ai Condomini terzi danneggiati quanto sarà tenuta CP_3
a corrispondere, a titolo di manleva dell'assicurato arch. , Parte_5
per il risarcimento dei danni accertati all'esito del giudizio di prime cure.
Sempre nel merito
In riforma della gravata sentenza, si chiede che la Corte d'Appello voglia
rideterminare le quote di responsabilità gravanti su ciascuna delle controparti
ing. e arch. per i danni patrimoniali relativi alle CP_9 CP_10 Pt_1
parti comuni dell'edificio accertati all'esito del giudizio di prime cure e in
particolare addebitare all'arch. una percentuale pari all'80% di tutti i Pt_1
danni riscontrati, ovvero la maggiore o minore percentuale ritenuta di giustizia,
pagina 8 di 43 avendo egli concorso alla realizzazione di tutte le opere sia in fase progettuale,
sia in fase di calcolo strutturale, sia in fase realizzativa quale direttore dei
lavori, sia in fase di collaudo e in ogni caso attribuire al predetto convenuto
arch. una responsabilità pari quantomeno al 90% dei danni Pt_1
patrimoniali di cui alle opere di risanamento e adeguamento strutturale
riscontrati all'esito del giudizio di prime cure, ovvero la maggiore o minore
percentuale ritenuta di giustizia e, conseguentemente, nella denegata ipotesi in
cui non dovesse essere accolto il primo motivo d'appello, dichiarare comunque
tenuta a manlevare e tenere indenne l'arch. Controparte_1
nei limiti di cui alla quota di responsabilità attribuita al Parte_5
predetto in relazione ai danni riscontrati alle parti comuni dell'edificio, come
incrementata a fronte dei motivi prospettati dal e dai Condomini a CP_3
riforma della sentenza di prime cure.
Considerato, inoltre, che, a totale insaputa del e dei CP_3 Parte_6
all'esito del giudizio di primo grado, versava Controparte_1
direttamente in favore dell'arch. l'importo di Euro 43.384,65, come Pt_1
quantificato in sentenza, a titolo di manleva, sebbene quest'ultimo e nessuno
degli altri convenuti abbiano ad oggi risarcito alcunché al e ai CP_3
Condomini, nonostante peraltro i tentativi infruttuosi già documentati di porre
in esecuzione la sentenza di prime cure, si insiste affinché la Corte d'Appello
voglia disporre che paghi direttamente al Controparte_1
e ai Condomini terzi danneggiati quanto sarà tenuta a CP_3
corrispondere, a titolo di manleva dell'assicurato arch. , per Parte_5
il risarcimento dei danni accertati all'esito del giudizio di prime cure.
pagina 9 di 43 Sempre nel merito In riforma della gravata sentenza si chiede che la Corte
d'Appello voglia accertare, con riferimento al danno patrimoniale relativo alle
singole abitazioni dei Condomini, la responsabilità solidale tra e CP_9
l'arch. quale direttore dei lavori, e conseguentemente, per le medesime Pt_1
ragioni di cui al primo motivo d'appello, dichiarare Controparte_1
tenuta a manlevare e tenere indenne l'arch. per
[...] Parte_5
l'integrale condanna di cui ai capi da 4 a 9 di sentenza, in forza dei quali il
predetto, in solido con deve essere condannato al pagamento a CP_9
titolo di risarcimento del danno: i) di Euro 2.138,55, oltre interessi dalla data
della sentenza al saldo, in favore di ii) di Euro 438,20, oltre interessi CP_4
dalla data della sentenza al saldo, in favore di;
iii) di Euro CP_6
1.509,57, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo, in favore di
[...]
; iv) di Euro 2.552,94, oltre interessi dalla data della sentenza al CP_7
saldo, in favore di;
v) di Euro 908,30, oltre interessi dalla Parte_2
data della sentenza al saldo, in favore di vi) di Euro Controparte_5
1.301,28, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo, in favore di CP_8
[...]
In subordine, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolto il primo
motivo d'appello, dichiarare comunque tenuta a Controparte_1
manlevare e tenere indenne l'arch. nei limiti di cui alla Parte_5
quota di responsabilità attribuita al predetto in relazione ai danni riscontrati
nelle singole abitazioni dei Condomini, come determinata a fronte dei motivi
prospettati dal Condominio e dai Condomini a riforma della sentenza di prime
cure sul punto.
pagina 10 di 43 Considerato, inoltre, che, a totale insaputa del e dei CP_3 Parte_6
all'esito del giudizio di primo grado, versava Controparte_1
direttamente in favore dell'arch. l'importo di Euro 43.384,65, come Pt_1
quantificato in sentenza, a titolo di manleva, sebbene quest'ultimo e nessuno
degli altri convenuti abbiano ad oggi risarcito alcunché al e ai CP_3
Condomini, nonostante peraltro i tentativi infruttuosi già documentati di porre
in esecuzione la sentenza di prime cure, si insiste affinché la Corte d'Appello
voglia disporre che paghi direttamente al Controparte_1
e ai Condomini terzi danneggiati quanto sarà tenuta a CP_3
corrispondere, a titolo di manleva dell'assicurato arch. , per Parte_5
il risarcimento dei danni accertati all'esito del giudizio di prime cure.
5 Sempre nel merito Ci si riserva di sottoporre all'IVASS, Istituto Vigilanza sulle
Assicurazioni, la condotta posta in essere da e si Controparte_1
chiede sin d'ora alla Corte d'Appello adita di valutare la possibilità di
procedere anche d'ufficio a tale segnalazione. In ogni caso Con vittoria di spese
e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con riferimento alla causa d'appello n. 507/2023 R.G. App. promossa dal
e dai CP_3 Parte_6
Nel merito Per le ragioni di cui in atti si chiede che la Corte d'Appello voglia
dichiarare tenuta a manlevare e tenere indenne Controparte_1
l'arch. per l'integrale condanna di cui al capo 2 di sentenza, Parte_5
in forza del quale il predetto, in solido con e l'ing. CP_9 Controparte_10
veniva condannato al pagamento di Euro 306.708,71, oltre interessi dalla data
della sentenza al saldo, in favore del a titolo di risarcimento del CP_3
pagina 11 di 43 danno, dichiarando altresì che l'assicurazione è Controparte_1
tenuta a manlevare e tenere indenne l'arch. anche per Parte_5
quanto concerne la refusione delle spese di lite in favore del Condominio e
Condomini, come stabilito nei capi 15 e 20 della sentenza impugnata,
dichiarando, se del caso, la nullità e/o comunque l'invalidità e/o comunque
l'inapplicabilità al caso di specie della clausola contrattuale di cui all'art. 1.10
delle condizioni particolari di polizza di cui alla polizza assicurativa n.
13655059000155 intercorsa tra e l'arch. Controparte_1
con cui l'assicurazione limitava la Pt_1 Controparte_1
copertura assicurativa nei confronti dell'arch. alla sola quota di Pt_1
responsabilità diretta gravante sull'operato del professionista assicurato,
escludendo il risarcimento del danno dovuto per obbligazione solidale con gli
altri soggetti coinvolti nella determinazione del fatto dannoso, e di ogni altra
clausola contrattuale limitativa della responsabilità del professionista in
relazione al caso di specie. Considerato, inoltre, che, a totale insaputa del
e dei all'esito del giudizio di primo grado, CP_3 Parte_6 [...]
versava direttamente in favore dell'arch. l'importo Controparte_1 Pt_1
di Euro 43.384,65, come quantificato in sentenza, a titolo di manleva, sebbene
quest'ultimo e nessuno degli altri convenuti abbiano ad oggi risarcito alcunché
al e ai Condomini, nonostante peraltro i tentativi infruttuosi già CP_3
documentati di porre in esecuzione la sentenza di prime cure, si insiste affinché
la Corte d'Appello voglia disporre che paghi Controparte_1
direttamente al e ai Condomini terzi danneggiati quanto sarà tenuta CP_3
a corrispondere, a titolo di manleva dell'assicurato arch. , Parte_5
pagina 12 di 43 per il risarcimento dei danni accertati all'esito del giudizio di prime cure.
Sempre nel merito In riforma della gravata sentenza, si chiede che la Corte
d'Appello voglia rideterminare le quote di responsabilità gravanti su ciascuna
delle controparti ing. e arch. per i danni CP_9 CP_10 Pt_1
patrimoniali relativi alle parti comuni dell'edificio accertati all'esito del
giudizio di prime cure e in particolare addebitare all'arch. una Pt_1
percentuale pari all'80% di tutti i danni riscontrati, ovvero la maggiore o
minore percentuale ritenuta di giustizia, avendo egli concorso alla realizzazione
di tutte le opere sia in fase progettuale, sia in fase di calcolo strutturale, sia in
fase realizzativa quale direttore dei lavori, sia in fase di collaudo e in ogni caso
attribuire al predetto convenuto arch. una responsabilità pari Pt_1
quantomeno al 90% dei danni patrimoniali di cui alle opere di risanamento e
adeguamento strutturale riscontrati all'esito del giudizio di prime cure, ovvero
la maggiore o minore percentuale ritenuta di giustizia e, conseguentemente,
nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolto il primo motivo
d'appello, dichiarare comunque tenuta a Controparte_1
manlevare e tenere indenne l'arch. nei limiti di cui alla Parte_5
quota di responsabilità attribuita al predetto in relazione ai danni riscontrati
alle parti comuni dell'edificio, come incrementata a fronte dei motivi prospettati
dal e dai Condomini a riforma della sentenza di prime cure. CP_3
Considerato, inoltre, che, a totale insaputa del e dei CP_3 Parte_6
all'esito del giudizio di primo grado, versava Controparte_1
direttamente in favore dell'arch. l'importo di Euro 43.384,65, come Pt_1
quantificato in sentenza, a titolo di manleva, sebbene quest'ultimo e nessuno
pagina 13 di 43 degli altri convenuti abbiano ad oggi risarcito alcunché al e ai CP_3
Condomini, nonostante peraltro i tentativi infruttuosi già documentati di porre
in esecuzione la sentenza di prime cure, si insiste affinché la Corte d'Appello
voglia disporre che paghi direttamente al Controparte_1
e ai Condomini terzi danneggiati quanto sarà tenuta a CP_3
corrispondere, a titolo di manleva dell'assicurato arch. , per Parte_5
il risarcimento dei danni accertati all'esito del giudizio di prime cure.
Sempre nel merito
7 In riforma della gravata sentenza si chiede che la Corte d'Appello voglia
accertare, con riferimento al danno patrimoniale relativo alle singole abitazioni
dei Condomini, la responsabilità solidale tra e l'arch. quale CP_9 Pt_1
direttore dei lavori, e conseguentemente, per le medesime ragioni di cui al primo
motivo d'appello, dichiarare tenuta a manlevare Controparte_1
e tenere indenne l'arch. per l'integrale condanna di cui ai Parte_5
capi da 4 a 9 di sentenza, in forza dei quali il predetto, in solido con CP_9
deve essere condannato al pagamento a titolo di risarcimento del danno: i) di
Euro 2.138,55, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo, in favore di
[...]
CP_
ii) di Euro 438,20, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo, in
favore di;
iii) di Euro 1.509,57, oltre interessi dalla data della CP_6
sentenza al saldo, in favore di;
iv) di Euro 2.552,94, oltre Controparte_7
interessi dalla data della sentenza al saldo, in favore di;
v) Parte_2
di Euro 908,30, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo, in favore di
; vi) di Euro 1.301,28, oltre interessi dalla data della sentenza Controparte_5
al saldo, in favore di In subordine, nella denegata ipotesi in Controparte_8
pagina 14 di 43 cui non dovesse essere accolto il primo motivo d'appello, dichiarare comunque
tenuta a manlevare e tenere indenne l'arch. Controparte_1
nei limiti di cui alla quota di responsabilità attribuita al Parte_5
predetto in relazione ai danni riscontrati nelle singole abitazioni dei Condomini,
come determinata a fronte dei motivi prospettati dal Condominio e dai
Condomini a riforma della sentenza di prime cure sul punto. Considerato,
inoltre, che, a totale insaputa del e dei all'esito del CP_3 Parte_6
giudizio di primo grado, versava direttamente in Controparte_1
favore dell'arch. l'importo di Euro 43.384,65, come quantificato in Pt_1
sentenza, a titolo di manleva, sebbene quest'ultimo e nessuno degli altri
convenuti abbiano ad oggi risarcito alcunché al e ai Condomini, CP_3
nonostante peraltro i tentativi infruttuosi già documentati di porre in esecuzione
la sentenza di prime cure, si insiste affinché la Corte d'Appello voglia disporre
che paghi direttamente al e ai Controparte_1 CP_3
Condomini terzi danneggiati quanto sarà tenuta a corrispondere, a titolo di
manleva dell'assicurato arch. , per il risarcimento dei danni Parte_5
accertati all'esito del giudizio di prime cure. Sempre nel merito Ci si riserva di
sottoporre all'IVASS, Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni, la condotta posta in
essere da e si chiede sin d'ora alla Corte d'Appello adita di valutare CP_1
la possibilità di procedere anche d'ufficio a tale segnalazione.
8 In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di
giudizio. In via istruttoria con riferimento ad entrambi i procedimenti n.
428/2023 R.G. App e n. 507/2023 R.G. App.
pagina 15 di 43 Si insiste affinché la Corte d'Appello adita Voglia emettere ordine di esibizione
ex art. 210 e 213 c.p.c. nei confronti di affinché Controparte_1
dimetta tutta la documentazione relativa all'intervenuto pagamento nei confronti
dell'arch. , comprensiva di distinte di bonifico, specificando quale era Pt_1
l'istituto di credito presso cui il pagamento veniva effettuato;
si insiste altresì
per l'emissione di ordine di esibizione nei confronti dell'arch. CP_11
e della Banca che verrà indicata da
[...] Controparte_1
della documentazione relativa agli estratti conto e ai documenti contabili e ai
singoli movimenti del conto corrente intestato all'arch. su cui Pt_1
effettuava il pagamento in favore del . Controparte_1 Pt_1
Con riserva di richiedere ulteriore ordine di esibizione qualora emergesse che
l'importo versato da sia stato trasferito dal Controparte_1
presso altre Banche e/o Compagnie Assicurative e/o terzi in genere. Si Pt_1
specifica che dalla documentazione dimessa da Controparte_1
in parte illeggibile, l'Iban su cui veniva eseguito il pagamento dovrebbe essere
[...], teoricamente acceso presso Banca Popolare
di Bari, Agenzia di Milano, Via Baracchini n. 2, soggetto nei cui confronti si
chiede di estendere sin d'ora l'ordine di esibizione, riservata ogni eventuale
modifica e integrazione, considerata la non piena leggibilità del documento
dimesso dalla terza chiamata
CONCLUSIONI DI Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE
- Respingersi l'impugnazione avverso la sentenza 1435/2022 del Tribunale di
Vicenza proposta dall'arch. e l'impugnazione proposta dal Controparte_11
pagina 16 di 43 anche per inammissibilità del gravame, e Controparte_3 Parte_7
confermarsi la statuizione di primo grado con rifusione delle spese del secondo
grado di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA - Nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di
impugnazione e della domanda di manleva proposti nei confronti di
[...]
(già dichiararsi la suddetta Controparte_1 Controparte_14
Compagnia tenuta a prestare la garanzia assicurativa alle condizioni e nei limiti
di cui alle clausole di polizza per franchigia e massimale.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario, del giudizio di
secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 12.01.2014 il ed i Controparte_3
condomini , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Parte_8
e , che avevano precedentemente
[...] Parte_2 Parte_3
instaurato il procedimento per accertamento tecnico iscritto al nr. 1972/2011
R.G. Tribunale di Vicenza, convenivano in giudizio innanzi al medesimo ufficio giudiziario l'arch. , in qualità di progettista e direttore dei Controparte_11
lavori, e quale costruttrice-venditrice, per ottenere, previo CP_15
accertamento della loro responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c., la condanna al pagamento dei costi e delle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi denunciati oltre al risarcimento dei danni subiti, incluso l'esborso per la redazione della relazione tecnica di parte.
pagina 17 di 43 1.2 Si costituivano entrambe le parti convenute, contestando la fondatezza delle domande attoree.
1.3 L'arch. riteneva insussistente qualunque sua responsabilità e Pt_1
chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, nonché l'ing. , quale Controparte_1 Controparte_10
artefice dei calcoli progettuali e strutturali dell'edificio e collaudatore dell'opera.
eccepiva la decadenza dall'azione per decorso del termine di cui CP_16
all'art. 1669 c.c. e chiedeva in subordine il rigetto delle domande attoree.
Inoltre, formulava domanda c.d. trasversale nei confronti del convenuto Pt_1
al fine di essere tenuta indenne dal pagamento di qualsiasi somma che fosse stata riconosciuta in favore degli attori.
1.5 Si costituiva anche che eccepiva l'inoperatività della Controparte_1
polizza sottoscritta dal professionista e in subordine chiedeva che la sua responsabilità fosse contenuta entro il massimale di polizza, tenendo conto della franchigia prevista nel contratto assicurativo.
eccepiva il difetto di legittimazione attiva, la decadenza dalla CP_17
chiamata in causa per non avere il insistito nella sua istanza alla prima Pt_1
udienza di comparizione nonché la decadenza e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sollecitando comunque il rigetto di qualunque domanda proposta nei suoi confronti.
1.7 Il Tribunale, disposta un'integrazione della consulenza tecnica svolta ante
causam per l'accertamento dei vizi e delle relative responsabilità nonché per la quantificazione dei costi di ripristino, con incarico affidato al medesimo professionista che aveva redatto il precedente elaborato (ing. ), Persona_2
pagina 18 di 43 non essendo stati e parti del procedimento nr. CP_10 Controparte_1
1972/2011 R.G., definiva il giudizio con sentenza n. 1435/2022, pronunciata in data 9.8.2022.
1.8 Il primo giudice, rigettate tutte le eccezioni preliminari, riconosceva responsabili per i danni causati alle parti comuni dell'edificio l'arch. CP_9
e e li condannava in solido al risarcimento del danno subito Pt_1 CP_10
dal quantificato in Euro 276.685,23 oltre accessori. Accertava, CP_3
inoltre, le rispettive quote di responsabilità nella seguente misura: 68% a carico di 16% a carico di e 16% a carico di . CP_9 Pt_1 CP_10
1.9 Riteneva, invece, responsabile esclusiva dei danni causati alle CP_9
abitazioni di proprietà esclusiva dei condomini attori in ragione della natura non strutturale del pregiudizio e della natura esecutiva dei vizi accertati.
1.10 Inoltre, rigettava le reciproche domande di manleva formulate dal e Pt_1
e accoglieva parzialmente la domanda formulata dal primo nei CP_9
confronti di che dichiarava tenuta a manlevare il Controparte_1
professionista fino al pagamento della somma di Euro 43.384,64, corrispondente alla quota di responsabilità posta a carico dell'assicurato al netto della franchigia del 10% prevista dall'art. 4 delle condizioni di polizza.
1.11 Infine, le spese di lite e di C.T.U. venivano regolamentate nei termini che seguono.
Quanto al giudizio di merito:
- e venivano condannati alla rifusione delle spese degli attori;
CP_9 Pt_1
- le spese nei rapporti tra appaltatore e progettista/direttore dei lavori e tra quest'ultimo e venivano compensate;
CP_10
pagina 19 di 43 - veniva condannata alla rifusione delle spese di , liquidate CP_1 Pt_1
sulla base dell'importo della manleva.
Quanto al procedimento per accertamento tecnico preventivo esperito in corso di causa:
- , , e venivano condannati alla rifusione CP_9 Pt_1 CP_10 CP_1
delle spese degli attori.
Infine, le spese della consulenza tecnica espletata nel procedimento nr.
1972/2011 R.G. e le spese della consulenza di parte attorea erano poste a carico di e , mentre quelle della consulenza espletata nel procedimento Pt_1 CP_9
nr. 403-1/2014 R.G. erano poste a carico, oltre che delle predette parti convenute, di e CP_10 CP_1
*****
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto distinti appelli l'arch. Pt_1
nonché il ed i condomini , , Controparte_3 CP_5 CP_6 CP_7
e (quest'ultimo iscritto al nr. 507/2023 R.G.). Pt_9 Parte_2 Pt_3
*****
3. L'arch. con due motivi ha lamentato l'erroneità della sentenza nella Pt_1
parte in cui ha limitato la manleva di alla quota di Controparte_1
responsabilità a lui ascrivibile (il 16% dei danni alle parti comuni) ed ha escluso l'obbligo della compagnia di rimborsare le spese di lite liquidate in favore degli attori e le spese di C.T.U.
3.1 Con il primo motivo ha dedotto l'assenza di motivazione e comunque l'ingiustizia della decisione di circoscrivere l'obbligo di manleva della compagnia in quanto, limitando l'obbligo di copertura al solo danno conseguente pagina 20 di 43 alla quota di risarcimento imputabile all'assicurato e quindi escludendo la garanzia in ordine alle ulteriori somme cui questi avrebbe potuto essere condannato in forza della solidarietà con gli altri responsabili del danno prevista dall'art. 2055 c.c., risulta vanificata la causa che giustifica il contratto assicurativo. Infatti, egli è esposto al rischio di dover corrispondere la somma di
Euro 258.503,55 (differenza tra il risarcimento complessivamente riconosciuto al condominio, pari ad Euro 306.708,71, e la quota a suo carico, pari ad Euro
48.205,16).
La clausola del contratto che prevede siffatta limitazione di copertura (punto
1.10 delle Condizioni particolari di polizza per Architetti e Ingegneri
Professionale) è altresì nulla in quanto vessatoria e priva della doppia sottoscrizione prevista dall'art. 1341 c.c.
3.2 Il secondo motivo riguarda l'obbligo di manleva delle spese degli attori, che ha ritenuto sussistente sulla base della polizza sottoscritta, con Pt_1
particolare riferimento all'art. 16 dell'allegato di polizza – violato nel caso di specie - secondo cui “Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere
all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari a un
quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la
domanda… La società non riconosce le spese incontrate dall' per i Parte_10
legali che non siano anche da essa designati, e non risponde di multe o
ammende, né delle spese di giustizia penale”.
*****
4.1 Il ed i condomini con il primo motivo hanno criticato Controparte_3
l'esclusione della manleva dell'assicurazione a favore dell'arch. CP_1
pagina 21 di 43 per i danni che quest'ultimo è tenuto a risarcire a titolo di responsabilità Pt_1
solidale. Invero, trattandosi di assicurazione obbligatoria per legge, così come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass n. 22437/2018),
sussiste l'interesse del danneggiato a non vedere frustrata la possibilità di ottenere il risarcimento del danno in forza dell'inidoneità della copertura assicurativa, con conseguente violazione dell'art. 2740 c.c. Inoltre, la limitazione dell'obbligo di manleva alla quota di responsabilità, conformemente a quanto osservato da Cass. n. 28497/22, avrebbe tradito la causa stessa del contratto che consiste nel conformarsi all'obbligazione dell'assicurato liberandolo dall'obbligo risarcitorio.
4.2 Con il secondo motivo hanno lamentato l'erronea quantificazione delle percentuali di responsabilità dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell'immobile e della conseguente statuizione in merito all'importo dovuto dall'assicurazione a titolo di manleva. Invero, l'arch. avrebbe dovuto Pt_1
essere riconosciuto responsabile per una quota maggiore del 16% in quanto il professionista, oltre ad aver curato la progettazione dell'edificio, aveva svolto anche il ruolo di calcolatore strutturale e direttore dei lavori dell'intera opera.
4.3 Con il terzo motivo hanno criticato l'addebito esclusivo a carico di CP_9
dei danni patrimoniali delle singole abitazioni in quanto il Tribunale
[...]
avrebbe dovuto condannare anche l'arch. quale direttore dei lavori di Pt_1
esecuzione dell'intera opera e, quindi, tenuto a controllare e verificare l'operato della costruttrice e in generale di tutti i soggetti coinvolti nell'appalto. Tali
appellanti hanno chiesto, oltre alla condanna del progettista/direttore dei lavori al risarcimento del danno, l'estensione dell'obbligo di manleva di CP_1
pagina 22 di 43 Assicurazioni alle somme a tale titolo richieste (complessivi Euro 8.848,84 da ripartirsi tra i singoli condomini nella misura indicata a pagina 39 del loro atto d'appello).
*****
5.1 Si è costituita anche in appello che ha eccepito la Controparte_1
carenza di interesse ad agire del e dei condomini e comunque Controparte_3
l'infondatezza del gravame.
La compagnia ha altresì chiesto il rigetto dell'appello dell'arch. , Pt_1
instando in subordine, per il caso di suo accoglimento, per la delimitazione della garanzia assicurativa alle condizioni e nei limiti di cui alle clausole di polizza per franchigia e massimale.
5.2 Il ed i condomini hanno chiesto l'accoglimento del Controparte_3
gravame del professionista.
L'arch. ha chiesto il rigetto del secondo e del terzo motivo d'appello Pt_1
proposto dal e dai condomini, nulla opponendo Controparte_3
all'accoglimento del primo in quanto analogo al gravame interposto avverso il medesimo capo della sentenza.
*****
6. Dichiarata, con ordinanza del 5.7.2023, la contumacia di e CP_9
e l'inammissibilità dell'istanza di inibitoria dell'arch. , Controparte_10 Pt_1
il procedimento nr. 507/2023 R.G. veniva riunito al procedimento n. 428/2023
R.G. con ordinanza del 28.9.2023 e la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione pagina 23 di 43 dell'udienza del 24.10.2024, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
7.1 Il ed i condomini sono privi di interesse ad interloquire Controparte_3
sulla portata dell'obbligo di copertura assicurativa in quanto, contrariamente a quanto accade con l'assicurazione per la responsabilità civile derivante da sinistri tra veicoli, il danneggiato non ha azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa e rimane, pertanto, estraneo al rapporto assicurativo.
Non avendo gli appellanti un interesse giuridicamente rilevante ad impugnare la sentenza, il motivo è inammissibile.
7.2 Anche il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse, posto che,
in ragione della natura solidale della responsabilità ex art. 2055 c.c., peraltro correttamente accertata dalla sentenza impugnata, il danneggiato può chiedere a ciascuno dei soggetti responsabili il risarcimento dell'intero danno. La
determinazione delle singole quote di responsabilità rileva solo nei rapporti interni tra danneggianti e, nei limiti di cui si dirà oltre, nel rapporto tra responsabili del danno e compagnia assicurativa.
7.3.1 Il terzo motivo è parzialmente inammissibile in quanto, come detto sopra,
gli appellanti non hanno interesse a chiedere l'estensione dell'obbligo di manleva di Sussiste, invece, l'interesse a chiedere l'accertamento di CP_1
responsabilità del progettista/direttore dei lavori e la sua condanna solidale con l'appaltatore.
pagina 24 di 43 7.3.2. Dagli accertamenti svolti dall'ing. ante causam, confermati con Per_2
l'integrazione chiesta dal G.I. nel corso del giudizio di merito, è emerso che le parti comuni degli edifici presentavano, tra gli altri, i seguenti vizi:
- macchie di umidità diffuse a pavimento della corsia dei garage dovute a difettosa impermeabilizzazione;
- macchie di umidità a soffitto e a parete della corsia dei garage dovute a difettosa impermeabilizzazione
- macchie di umidità a soffitto e a parete della corsia dei garage dovute a infiltrazioni d'acqua dal soprastante giardino attraverso il solaio e Per_3
attraverso il muro esterno in c.a.:
- infiltrazione d'acqua da muro laterale rampa garage dovuta a difettosa impermeabilizzazione;
- umidità di risalita sul pavimento in marmo alla base della scala al piano interrato;
- diffuse colature calcaree sul rivestimento in marmo della facciata zona ingresso, dovuta ai difetto di ancoraggi del rivestimento lapideo alla sottostante muratura, con evidenti diffuse microcavillature della stuccatore causate da infiltrazioni d'acqua;
- umidità di risalita alla base della muratura esterna dell'atrio, in prossimità del portoncino condominiale e dell'ingresso dell'appartamento ; Pt_11
- infiltrazione d'acqua dalla finestra del corridoio comune al P1 per carente sigillatura dell'insieme marmi-serramento;
- distacco dalla sottostante muratura del rivestimento delle pareti rivestite in mattono faccia a vista per carenza di ancoraggio;
pagina 25 di 43 - degrado per arrugginimento dei profili di acciaio di sostegno del rivestimento in mattoni dei parapetti di tutto l'edificio;
- formazioni di stalattiti calcaree nei doccioni di scarico delle terrazze, con conseguente interessamento delle sottostanti copertine INOX dei parapetti dei poggioli e infiltrazioni all'intradosso delle stesse terrazze ai piani sottostanti (il
C.T.U. lo ha indicato come problema comune all'intero fabbricato, dovuto alla notevole infiltrazione d'acqua piovana o di lavaggio delle terrazze nel massetto di sottofondo della pavimentazione, favorita dalla scarsa funzionalità dei giunti di dilatazione/contrazione della pavimentazione e della stessa sigillatura delle fughe tra le piastrelle);
- carenze della documentazione di calcolo delle strutture in c.a. dell'edificio depositata presso il Genio Civile (risultava mancante il calcolo strutturale, tra gli altri, della platea di fondazione, dei pilastri e dei muri in elevazione, delle rampe scale).
I vizi accertati negli appartamenti di proprietà dei condomini appellanti sono i seguenti:
CP_4
(interno 3)
- fessura verticale al bordo interno della trave in c.a. fuori spessore dovuta ad accostamento tra muratura in c.a. ed in laterizio;
- fessura già stuccata dell'intonaco nella parte tra la camera matrimoniale e la cameretta lato sud;
- movimento della parete divisoria tra zona giorno e notte per flessione del solaio con conseguente sconnessione della cassa della porta in legno che non chiude;
pagina 26 di 43 (interno 4)
- formazione di muffa per carente isolamento del soprastante solaio;
(interno 5)
- cornice della porta finestra del bagno non correttamente montata;
- fessurazioni orizzontali su parete esterna del bagno, ricondotte dal C.T.U. a fessurazioni da assestamento del fabbricato;
- fessure multiple su parete esterna lato nord dovute alla flessibilità della sottostante struttura in c.a. del 1° solaio la cui accettabilità era demandata alla verifica strutturale generale indicata dal C.T.U. per l'intero edificio;
- cedimento del rivestimento in mattoni faccia a vista del cavalletto della porta finestra del bagno dovuto all'assestamento del fabbricato;
- angolo nord-est del giardino con cedimenti localizzati attorno alla bocca di lupo dovuto al non corretto livellamento del terreno con affioramento di materiale di risulta;
- infiltrazioni d'acqua a soffitto della corsia comune garage in corrispondenza del garage di proprietà del condomino;
(interno 6)
- distacco tra parete del fabbricato e parapetto del terrazzo lato est dovuto al movimento tra due elementi strutturali diversi (la muratura della casa ed il parapetto prefabbricato del terrazzo);
- presenza di muffa nella camerette angolo sud-est;
CP_6
- colature dovute a infiltrazioni d'acqua per carente impermeabilizzazione del soprastante terrazzo al 4° piano (di proprietà del sig. ); CP_7
pagina 27 di 43 - diffuse colature di sali di calcio sulla copertina inox del parapetto lato nord-
ovest;
- infiltrazioni d'acqua dall'intradosso della terrazza del piano 4° sul sottostante pavimento dovute a carente impermeabilizzazione del terrazzo soprastante;
- colature calcaree provocate dai doccioni di scarico dei terrazzi che interessano i profili in acciaio inox di copertura dei parapetti delle terrazze;
- macchia su muro interno della cameretta in corrispondenza della caldaia esterna;
- infiltrazioni d'acqua all'intradosso del terrazzo soprastante per carente impermeabilizzazione del terrazzo soprastante (di proprietà del sig. ); CP_7
- presenza di muffe su angolo sud-ovest della camera matrimoniale
Controparte_7
(int. 12)
- crepa su soffitto poggiolo piano superiore dovuta all'arrugginimento del profilo di sostegno del rivestimento del poggiolo;
(int. 15 in comproprietà con Parte_12
- infiltrazione della cornice di copertura per carente impermeabilizzazione;
- infiltrazione alla base della muratura lato sud, dovuta all'umidità alla base della muratura esterna di tre stanze contigue (lavanderia, salottino e camera) che si affacciano sulla terrazza a copertura della sottostante camera dell'unità
, causata da carente impermeabilizzazione del terrazzo;
Parte_2
- presenza di muffa alla base dei pilastri della terrazza nord e ovest rivestiti in mattoni;
Parte_2
pagina 28 di 43 - colature dovute a infiltrazioni d'acqua per carente impermeabilizzazione del soprastante terrazzo al quarto piano (di proprietà del sig. ); CP_7
- diffuse colature di sali di calcio sulla copertina inox del parapetto lato nord-
ovest;
- infiltrazioni d'acqua dall'intradosso della terrazza del piano quarto sul sottostante pavimento, dovute a colature per carente impermeabilizzazione del terrazzo soprastante;
- macchia su muro interno cameretta in corrispondenza della caldaia esterna;
- infiltrazioni d'acqua dall'intradosso del terrazzo soprastante, dovute a colature per carente impermeabilizzazione del terrazzo soprastante;
- presenza di muffe sull'angolo sud-ovest della camera matrimoniale associata a macchie di umidità;
Controparte_5
- infiltrazioni d'acqua dalla veletta parapetto prefabbricata in appoggio alla soletta del soprastante terrazzo al 4° piano (di proprietà del sig. ); CP_7
- affioramento di staffe di armatura arrugginita per carente copriferro;
infiltrazioni d'acqua dalla terrazza soprastante (di proprietà del sig. ; CP_8
Controparte_8
- fessura verticale nel muro esterno lato est dell'edificio (il problema che il
C.T.U. ha rilevato, secondo quanto dallo stesso puntualizzato, sarebbe stato risolto con gli interventi nelle parti comuni dell'edificio);
- aloni sulla pittura della parete esterna sul terrazzo nord-est;
- crepe sui divisori interni dell'alloggio, dovute ad assestamenti dell'edificio con strutture orizzontali (solai) di notevole flessibilità.
pagina 29 di 43 7.3.3 Risulta evidente che i vizi accertati sono manifestazione delle medesime problematiche riscontrate nelle parti comuni dell'edificio, dovute ad una carente progettazione strutturale e ad una scarsa attenzione all'operato dell'impresa che ha manifestato una generale disattenzione nell'esecuzione delle opere che avrebbero dovuto garantire un'adeguata impermeabilizzazione di tutte le componenti dell'edificio.
La gravità e la diffusività delle problematiche riscontrate dall'ing. Per_2
impedisce di circoscrivere i vizi riscontrati alla fase esecutiva, essendosi piuttosto in presenza di un rilevante difetto di vigilanza da parte dell'arch.
, che fonda la sua responsabilità anche per i pregiudizi alle proprietà Pt_1
esclusive dei condomini.
Va ribadito, infatti, che alcuni dei vizi accertati in tali immobili dipendono,
direttamente o indirettamente, dall'inadeguatezza dei calcoli strutturali (eseguiti direttamente dal ) che ha richiesto, al fine di assicurare il rispetto dei Pt_1
limiti imposti dalla normativa edilizia, un'integrazione della pratica, eseguita dal prima dell'instaurazione del procedimento per A.T.P. svoltosi in CP_3
corso di causa. Tale integrazione, secondo quanto risulta dalle CC.TT.UU., è
stata necessaria per assicurare una progettazione strutturale che fosse in linea con le caratteristiche del fabbricato.
Inoltre, trattasi di vizi di natura analoga a quella riscontrata nelle parti comuni: il difetto di impermeabilizzazione e la scarsa attenzione al collegamento tra gli elementi strutturali dell'edificio hanno avuto significative ripercussioni sia sulle parti comuni dell'edificio sia sulle parti in proprietà esclusiva dei condomini.
pagina 30 di 43 7.3.4. Il professionista ha eccepito, come fatto in primo grado, l'assenza di responsabilità per effetto della lettera del 23.7.2001 a lui inviata da in CP_9
cui l'appaltatrice, secondo quanto da lui sostenuto, si sarebbe assunta ogni responsabilità per le scelte di natura esecutiva che chiedeva all'appellato di avallare. Il Tribunale, con motivazione adeguata, ha chiarito che tale missiva non avrebbe potuto ex art. 1229, comma 2, c.c. esonerare il professionista dal rispetto delle norme di ordine pubblico quali sono quelle relative alla garanzia ex art. 1669 c.c. ed ha comunque escluso che la citata comunicazione avesse il significato di un'assunzione di responsabilità.
Il capo di sentenza non ha formato oggetto di specifica impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Va in ogni caso osservato che la citata lettera, quand'anche avesse il significato che le è stato attribuito dall'arch. (che assume essere stato così Pt_1
esautorato da qualsiasi potere decisionale), alle cui difese sul punto si è associata la compagnia assicurativa, produrrebbe effetti al più nel rapporto con l'appaltatore, ma non certo nei confronti dei condomini, attesa la natura extra contrattuale della responsabilità sussistente nei loro confronti.
L'arch. va, pertanto, condannato a risarcire, in solido con , i danni Pt_1 CP_9
causati alle proprietà esclusive dei condomini.
7.3.5 I condomini non hanno neppure indicato le ragioni per le quali dovrebbe essere riconosciuto il maggior importo chiesto con le rassegnate conclusioni.
Pertanto, in difetto di specifica contestazione, gli importi ai quali il va Pt_1
condannato (in solido con ) sono quelli indicati dal C.T.U. e recepiti CP_9
nella sentenza impugnata che aveva condannato l'appaltatore al pagamento delle pagina 31 di 43 seguenti somme: Euro 6.651,15, di cui Euro 1.607,69 in favore di , Euro CP_4
329,43 in favore di , Euro 1.134,86 in favore di , Euro 1.919,20 CP_18 CP_7
in favore di , Euro 682,82 in favore di Euro 978,25 in Parte_2 CP_5
favore di oltre interessi dalla pronuncia di primo grado al saldo. CP_8
7.4. Evidenzia la Corte da ultimo che per i danni liquidati in accoglimento del gravame non è necessario accertare le quote di responsabilità del progettista/direttore dei lavori e degli altri soggetti coinvolti nella realizzazione del condominio in mancanza di domande di manleva sia da parte dell'arch.
sia da parte di (che, come si specificherà Pt_1 Controparte_1
trattando dell'appello del professionista, ne avrebbe avuto interesse al solo fine dell'esercizio dell'azione di cui agli artt. 1203/1916 c.c.).
*****
8.1.1 Con l'appello proposto l'arch. lamenta, innanzitutto, l'erroneità Pt_1
della sentenza impugnata per avere limitato l'operatività della garanzia assicurativa alla sola quota parte di risarcimento cui egli è stato condannato,
escludendo, senza alcuna motivazione, l'operatività della stessa in ordine alla quota ulteriore di risarcimento che l'appellante è stato condannato a pagare, in forza della solidarietà passiva. Ad avviso dell'appellante la decisione sul punto risulterebbe altresì incongrua ed illogica, avuto riguardo alla ratio che sottende la garanzia assicurativa in questione.
Il motivo in questione è meritevole di accoglimento, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la clausola di cui all'art. 1.10
delle Condizioni Particolari di Polizza per Architetti e Ingegneri R.C.
pagina 32 di 43 Professionale (per cui “Indipendentemente dall'eventuale esistenza del vincolo di
solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche In relazione alla
determinazione del fatto dannoso, la copertura assicurativa riguarda la sola
quota di responsabilità dell'assicurato”) non ha natura vessatoria e, quindi, non richiedeva la specifica approvazione di cui all'art. 1341 c.c. in quanto non introduce una limitazione di responsabilità della compagnia assicurativa, ma concorre a delimitare l'oggetto del contratto, vale a dire il rischio assicurativo.
Con la previsione in oggetto non vengono, infatti, alterati gli elementi costitutivi della responsabilità dell'assicuratore, vale a dire quelli che incidono su inadempimento, colpa, nesso causale o danno risarcibile, limitando gli effetti che altrimenti deriverebbero da un colpevole inadempimento della polizza assicurativa.
Il Tribunale, tuttavia, ha limitato l'obbligo di manleva di
[...]
alla quota di responsabilità posta a carico dell'assicurato senza CP_1
correttamente interpretare il contratto alla luce della normativa di riferimento.
Osserva il Collegio che la clausola ha un contenuto ambiguo e che quella suggerita dall'appellante è solo una delle possibili interpretazioni che è possibile dare. Essa non può, però, essere accolta innanzitutto in quanto vi ostano diversi elementi di natura testuale:
- il paragrafo in questione è inserito nella parte delle condizioni di polizza che riguarda l'oggetto dell'assicurazione e non già in quella concernente i limiti di indennizzo (la clausola, nell'interpretazione che ne dà pone, infatti, CP_1
una limitazione di natura quantitativa alla copertura);
pagina 33 di 43 - tutti gli altri paragrafi dell'articolo 1 contengono la descrizione del rischio base assicurato e stabiliscono specifiche estensioni di copertura, sicché non si comprenderebbe l'inserimento in quell'articolo di una clausola di contenuto così
eterogeneo rispetto alle precedenti;
- l'art. 1 inizia con l'inciso “L'assicurazione vale” seguita dall'elencazione di diverse ipotesi, l'ultima delle quali è quella del punto 1.10 che inizia con l'inciso
“Indipendentemente dall'eventuale sussistenza a termini di legge del vincolo di
solidarietà con le altre persone fisiche o giuridiche” (il dato letterale fa semmai ritenere che con siffatta clausola si sia voluto ribadire la vigenza della copertura pur in presenza del vincolo di solidarietà con gli altri danneggiati);
- la rilevanza della clausola, nell'interpretazione che ne dà l'appellata, è tale che,
se l'intento delle pari fosse stato davvero quello di limitare la copertura assicurativa, sarebbe stata verosimilmente inserita in una specifica disposizione,
adeguatamente evidenziata e collocata in un'altra parte del testo unitamente a clausole dal contenuto più omogeneo.
Ad argomentazioni di natura letterale si affiancano considerazioni di natura sistematica.
Invero, l'interpretazione della clausola in questione fornita da
[...]
renderebbe priva di significato la surroga prevista dall'art. 1916 CP_1
c.c. che, invece, presuppone, nel caso di responsabilità civile, la presenza di altri corresponsabili del danno ai quali rivolgersi per l'ipotesi in cui la compagnia paghi una somma eccedente la quota di responsabilità dell'assicurato (ciò al fine di farsi rimborsare la differenza).
pagina 34 di 43 Inoltre, la compagnia assicurativa, mentre nel caso in cui l'assicurato è l'unico responsabile del danno sarebbe tenuta a corrispondere l'indennizzo integrale, nel caso di più responsabili vedrebbe il suo obbligo limitato alla quota di responsabilità dell'assicurato, sicché la presenza di più obbligati in solido si risolverebbe in un vantaggio per l'assicuratore (a fronte oltretutto di un premio assicurativo che non subisce riduzioni per effetto di tale, casuale, limitazione di copertura).
Tale clausola, nell'interpretazione che il Collegio ritiene preferibile, è
semplicemente volta a precisare/ribadire che la compagnia si sarebbe fatta carico in via definitiva dei danni derivanti dalle attività precedentemente descritte limitatamente alla quota di responsabilità dell'assicurato e che, quindi, avrebbe esercitato il diritto di surroga nei confronti delle altre parti danneggianti per le quote di loro competenza che fosse stata eventualmente costretta a pagare.
8.1.2 Ulteriormente, ritiene il Collegio che, accogliendo l'interpretazione dell'appellata, si porrebbe il problema della validità della limitazione di copertura così introdotta sotto il profilo causale.
Vale in proposito richiamare quanto statuito, in fattispecie analoga, dalla Corte
di Cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 17656 del 20/06/2023: “In tema di
assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia
responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario
dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è
riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, operante ai fini della
ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera
obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato cui l'assicurato,
pagina 35 di 43 in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato
vittorioso.”.
Infatti, conformemente a quanto ritenuto dalla Suprema Corte, solo in tal modo risulta attuata la funzione propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203 n. 3 c.c., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale.
Dello stesso tenore Cass. Civ. Sez. III, n. 20322/2012, secondo la quale, per assolvere a tale funzione, la prestazione di garanzia dell'assicuratore dedotta nel contratto non può che conformarsi all'obbligazione stessa dell'assicurato che nel caso di risarcimento imputabile a più persone è solidale.
Deve poi tenersi conto che l'architetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.
137/2012, è obbligato a stipulare “idonea assicurazione per i danni derivanti al
cliente dall'esercizio dell'attività professionale”. L'obbligo assicurativo è posto dal legislatore a tutela di interessi generali, mira cioè ad assicurare che la parte danneggiata da condotte del professionista possa conseguire un ristoro effettivo.
Tale intento è evidente nella precisazione secondo cui l'assicurazione stipulata deve essere “idonea” e quindi tale da garantire l'integrale copertura del danno senza vuoti o buchi di tutela.
E' noto che la giurisprudenza, a partire dalla sentenza delle Sez. U n. 9140 del
06/05/2016, ha ritenuto, con riferimento alla diversa clausola claim made, che il giudizio di idoneità della polizza difficilmente potrà avere esito positivo in presenza di una clausola che esponga il garantito a buchi di copertura. Il
ragionamento è stato svolto considerando che “è peraltro di palmare evidenza
pagina 36 di 43 che qui non sono più in gioco soltanto i rapporti tra società e assicurato, ma
anche e soprattutto quelli tra professionista e terzo, essendo stato quel dovere
previsto (dall'art. 5 del D.P.R. 137/2012 n.d.t.] nel preminente interesse del
danneggiato, esposto al pericolo che gli effetti della colpevole e dannosa
attività della controparte restino, per incapienza del patrimonio della stessa,
definitivamente a suo carico. E di tanto dovrà necessariamente tenersi conto al
momento della stipula delle "convenzioni collettive negoziate dai consigli
nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti" ( n.d.t. quelle previste dall'art. 5, comma 1, del citato D.P.R.). Tali considerazioni sono sicuramente estendibili alla fattispecie in esame in quanto comune è la necessità di tutelare,
per il tramite di idonea copertura assicurativa, il diritto al ristoro dei danni subiti.
Quindi, le finalità di tutela del danneggiato devono sempre orientare il giudice nell'interpretazione ed eventualmente nel giudizio sulla validità della clausola che limita la copertura del professionista.
E' pur vero che quella fatta valere dal e dai condomini è una Controparte_3
responsabilità di natura extra contrattuale, ma un'interpretazione estensiva della norma si impone per assicurare il rispetto del principio di uguaglianza. Non si comprenderebbe, infatti, per quale motivo solo alcuni dei soggetti danneggiati dalle scorrette condotte del professionista possano contare, sia pure per il tramite della manleva da questi esercitata, su una garanzia assicurativa che copre tutti i danni subiti. Ciò vale a maggior ragione considerando l'esteso ambito applicativo della responsabilità ex art. 1669 c.c. Inoltre, diversamente opinando,
si produrrebbe il paradossale effetto di limitare la copertura proprio in molti di pagina 37 di 43 quei casi in cui, per la gravità dei vizi accertati, il pregiudizio subito è
maggiore.
Il motivo è, pertanto, fondato e è tenuta a garantire l'arch. CP_1 Pt_1
per tutti i danni causati alle parti comuni dell'edificio di cui egli è responsabile ai sensi dell'art. 2055 c.c.
8.2 Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha dichiarato la compagnia assicurativa tenuta a manlevarlo dalle spese di lite che è stato condannato a rifondere. Sin dal primo grado l'arch.
ha evidenziato che l'obbligo di manleva dalle spese sussiste in forza Pt_1
della polizza sottoscritta.
Osserva innanzitutto il Collegio che la clausola sulle spese richiamata dall'appellante si riferisce, testualmente, alle spese di resistenza, sicché il dato letterale non può essere invocato per evincerne l'obbligo della compagnia di rimborsare le spese attoree e di C.T.U.
Tale previsione, tuttavia, va letta ed applicata alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi sul punto la quale, anche di recente, ha avuto modo di precisare che: “In materia di assicurazione della responsabilità
civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore
delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato
(c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono
una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese
sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in
eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall' art. 1917,
comma 3, c.c. , in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza
pagina 38 di 43 del fatto illecito, rientrano nel genus delle spese di salvataggio ( 1914 c.c .)
perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le
spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né
conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese
processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cass. sez. VI,
31/08/2020, n. 18076; conf. Cass. sez. III, 04/10/2018)
Il motivo, pertanto, riconoscendo all'assicurato un diritto che costituisce un effetto naturale, ex art. 1374 c.c., del contratto di assicurazione della responsabilità civile, va accolto.
*****
9.Atteso l'accoglimento dell'appello dell'arch. , è tenuta a Pt_1 CP_1
garantire il pagamento delle seguenti somme:
- Euro 306.708,61 (danni alle parti comuni) oltre accessori riconosciuti dal
Tribunale (interessi legali dalla data della sentenza al saldo);
- Euro 7.254,00 oltre spese generali al 15% e accessori di legge (spese degli attori del primo grado) + Euro 2.910,00 oltre spese generali al 15% e accessori di legge (spese degli attori del procedimento per A.T.P. ante causam) + Euro
4.072.72 (spese della consulenza relativa al procedimento per A.T.P., poste nei rapporti interni per metà a carico dell'assicurato) + Euro 4.994,00 (spese della consulenza svolta in corso di causa, poste nei rapporti interni per un quarto a carico dell'assicurato) = Euro 19.230,72.
Il totale è pari ad Euro 325.939,33 oltre accessori ed è, pertanto, inferiore al massimale di polizza (Euro 515.456,90).
pagina 39 di 43 Va detratta la franchigia pari al 10% e comunque in misura non superiore ad
Euro 5.154,56.
L'obbligo di manleva viene, pertanto, definitivamente determinato in Euro
320.784,77 oltre accessori come sopra indicati, esclusi i danni alle proprietà
esclusive riconosciuti con la presente sentenza in mancanza di richiesta dal professionista. Invero, l'arch. nella comparsa di costituzione del Pt_1
giudizio n. 507/2023 R.G. non ha proposto appello incidentale condizionato ed anche nelle conclusioni formulate in data 24.10.2024 ha fatto esclusivo riferimento alle somme liquidate dal Tribunale per i danni alle parti comuni.
*****
10.1.1 L'accoglimento degli appelli richiede una nuova regolamentazione delle spese del primo grado nei rapporti tra l'arch. e che va Pt_1 CP_1
condannata alla rifusione delle spese del professionista liquidate sulla base dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra Euro 260.000,01 ed Euro
520.000,00, secondo valori prossimi ai minimi tenuto conto che la compagnia si era associata alle difese del proprio assistito in ordine all'an debeatur.
10.1.2 La condanna al risarcimento dei danni subiti dai singoli condomini non incide, per la misura degli importi, sulle spese liquidate in primo grado in favore degli attori e sul riparto delle spese di C.T.U. tra i responsabili dei danni, sicché
le relative statuizioni vengono confermate.
10.2 Le spese del grado d'appello nei rapporti tra Controparte_19
e arch. vengono liquidate sulla base del maggior importo
[...] Pt_1
riconosciuto da questa Corte giacché il professionista non ha contestato la sua responsabilità per i danni alle parti comuni liquidati dal Tribunale. Va, pertanto,
pagina 40 di 43 fatta applicazione dei parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra
Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00 (ed entro tali limiti si riconoscono gli esborsi sostenuti da tali appellanti).
è soccombente nei confronti del proprio assicurato, Controparte_1
esclusa la fase istruttoria e lo scaglione cui fare riferimento è in tal caso il medesimo del primo grado.
Spese del grado compensate tra tutte le altre parti in mancanza di domanda, non avendo, inoltre, i pur inammissibili motivi proposti dai condomini nei confronti della compagnia assicurativa inciso sulla posizione processuale di tale parte, che già aveva dovuto prendere posizione sulle analoghe richieste oggetto del gravame proposto dall'arch. . Pt_1
In mancanza di domanda dell'assicurato, non è possibile, contrariamente a quanto fatto per le spese del primo grado, porre a carico della compagnia le spese di soccombenza del presente grado che vanno poste a carico del predetto arch.
. Pt_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da CP_3
, ,
[...] Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Parte_8
e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 CP_11
e di nonché da nei
[...] Controparte_1 Controparte_11
confronti di avverso la sentenza n. 1435/2022 Controparte_1
pronunciata in data 9.8.2022 dal Tribunale di Vicenza, li accoglie entrambi per quanto di ragione e, in parziale riforma della pronuncia impugnata, che nel resto conferma :
pagina 41 di 43 1) Accerta la responsabilità di per i danni arrecati agli Controparte_11
appartamenti in proprietà esclusiva dei condomini appellanti e lo condanna, in solido con al pagamento delle seguenti somme, maggiorate di CP_9
interessi legali dalla pronuncia di primo grado al saldo
- 1.607,69 in favore di CP_4
- Euro 329,43 in favore di;
CP_6
- Euro 1.134,86 in favore di;
Controparte_7
- Euro 1.919,20 in favore di;
Parte_2
Euro 682,82 in favore di;
Controparte_5
Euro 978,25 in favore di Controparte_8
2) Condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_1 [...]
per la somma di Euro 320.784,77 oltre accessori come indicati in CP_11
motivazione.
3) Condanna alla rifusione delle spese di Controparte_1 [...]
, che liquida per il primo grado in Euro 15.000,00 per compenso CP_11
oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e per l'appello in Euro
9.000,00 per compenso ed Euro 1.848,00 per esborsi oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
4) Condanna alla rifusione delle spese del grado d'appello Controparte_11
di , , , Controparte_3 Controparte_5 CP_6 Controparte_7
e , che liquida in Euro Parte_8 Parte_2 Parte_3
3.966,00 per compenso ed Euro 382,50 per esborsi oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge pagina 42 di 43 5) Dichiara compensate le spese del grado d'appello nei rapporti tra tutte le altre parti.
Venezia, 4 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
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