Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 2734/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 2734/2024, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MAGNONI MIRCA presso il cui studio sito in VIA GIARDINI 25 41124 MODENA ITALIA è elettivamente domiciliato contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. ZEPPELLI ALESSANDRO presso il cui studio sito in VIA DEL CASELLO 7 40065 PIANORO è elettivamente domiciliata con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figli minori
le parti, nell'istanza depositata in data 14.11.2024, hanno dato atto di avere raggiunto rassegnando conclusioni congiunte e nelle successive note depositate per l'udienza del 14.01.2025 hanno insistito chiedendone l'accoglimento
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento dei minori , nato a [...] il [...] e Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 20.09.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
I genitori, raggiunto un accordo, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le medesimi concordate
1) Le parti, interrompendo la convivenza, vivranno separate continuando a serbarsi reciproco rispetto e potranno stabilire la loro residenza ove riterranno opportuno. La casa familiare, sita in Novellara (RE), Strada Cartoccio n. 12/a, di proprietà esclusiva di viene assegnata a che ivi rimarrà a vivere Parte_1 CP_1 Per_ unitamente ai fili minori e , provvedendo a volturare a suo nome tutte Per_1 le utenze. trasferirà la propria residenza entro il termine di 40 giorni Parte_1 dalla sottoscrizione del presente accordo.
2) Le parti danno atto che gli arredi ed il mobilio della casa familiare che ivi rimangono sono di proprietà di con esclusione di un armadio regalato Parte_1 dai genitori ad e dell'armadio e del letto a castello della camera dei figli. Le CP_1 parti danno altresì atto che le zanzariere, le luci della camera, della sala e della CP_ cucina nonché le tende sono state pagate al 50% dalla sig.ra
3) I figli vengono affidati ad entrambi i genitori in modo che la potestà genitoriale sia esercitata congiuntamente, apparendo il regime dell'affidamento condiviso conforme agli interessi dei minori;
le decisioni di maggiore importanza relative alla loro istruzione, educazione e salute verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenute conto delle inclinazioni, capacità, aspirazioni dei figli. Per_ 4) e manterranno la loro residenza e collocazione prevalente con la Per_1 madre nella casa familiare, con facoltà per il padre di vederli quando vorrà, compatibilmente con le esigenze dei figli, previo avviso alla madre, in ogni caso:
- due pomeriggi alla settimana (da concordare tra i genitori e in mancanza in alternanza a settimane alterne il martedì ed il giovedì o il lunedì ed il mercoledì) dall'uscita della scuola - e sino al mattino seguente quando egli li accompagnerà a scuola;
- nei fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita della scuola e sino alla domenica sera;
- tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive ((da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno). In caso di disaccordo o mancato accordo le vacanze estive verranno decise dal padre o dalla madre ad anni alterni (nel 2024 la scelta è stata effettuata dal padre);
- sei giorni durante le vacanze invernali e tre giorni durante le vacanze pasquali. I figli trascorreranno le festività di Natale e Capodanno, Pasqua e il lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, rispettivamente con il padre e la madre.
Nei periodi di vacanza, il genitore che si allontana dalla normale dimora si obbliga a comunicare prima della partenza luogo, indirizzo e recapito telefonico ove i figli saranno reperibili. I genitori si obbligano a suddividere settimanalmente in modo paritario l'onere di accompagnare i figli per lo svolgimento delle attività sportive (calcio nuoto e basket) nonché per il catechismo (sabato), in modo da garantire la prosecuzione di tali attività e tenendo conto degli orari di lavoro nonché dei tempi di percorrenza del tragitto casa-lavoro di ciascuno dei genitori.
5) verserà a , ogni mese, mediante bonifico bancario sulla Parte_1 CP_1 coordinata IBAN che gli indicherà la stessa, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 550,00 euro (ossia € 225,00 a figlio), importo da attualizzare annualmente sulla base degli indici Istat. percepirà inoltre in CP_1 via esclusiva l'assegno unico universale per i due figli minori.
6) Entrambi i genitori si obbligano a concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese che si renderanno necessarie per lo sviluppo psicofisico della figlia secondo il seguente schema:
Spese per la salute:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
V) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche ad eccezione di quelle prescritte dal dott. e/o dal dott. Persona_3 ovvero da altro specialista indicato dai genitori di comune accordo per le quali Per_4 non sarà richiesto alcun accordo preventivo;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV) cure non convenzionali;
V) farmaci particolari;
salvo farmaci ordinari (tra i farmaci ordinari si indicano specificamente quelli già assunti dai figli per l'aumento delle difese immunitarie per le quali non è richiesto alcun accordo preventivo) . Tra le spese che non richiedono il preventivo accordo (entro il tetto massimo di € 500,00 complessivi) e che saranno suddivise a metà vi sono anche le spese per le visite specialistiche dei figli anche fuori sede (comprensive dei costi di viaggio vitto e alloggio).
Spese per l'istruzione:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
V) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
III) spese per le feste di compleanno dei figli con budget massimo di 500,00 euro;
IV) rette annuali e attrezzature per calcio, basket e nuoto.
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) corsi di istruzione, II) spese di custodia (baby sitter); III) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. Nel caso di spese che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, della propria quota della somma necessaria, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale dei figli minori cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte (p.ti 1 ,3, 4, 5 e 6)
- Prende atto della condizione concordata tra le parti di cui al p.to 2 - Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 16.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli