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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 27/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del Giudice G.O.P. Raimondo Cipolla, in funzione di G.L.
uscendo dalla camera di consiglio del giorno 27/03/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 332/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
nato a [...] il [...] CF: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Erika C.F._1
Mangiameli, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante; rappresentata e difesa dal proprio funzionario
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento L. 508/1988 e ss. modificazioni
e status di soggetto portatore di handicap graveL. 104/1992 art. 3 co. 3. conclusioni per le parti (ud. 27/03/2025): “...concludono le parti
richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai sensi dell'art.
127 TER CPC, così, per come disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (indennità di accompagnamento e status di handicap grave L. 104/1992) dalla data della domanda del beneficio, contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituito l' per mano del proprio funzionario delegato, che CP_1
ne ha chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio,
chiedendo, così, di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V
dell'art. 445 c.p.c.
È stato disposto il rinnovo della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti difensivi all'udienza del 27 marzo 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente appare fondata nei limiti infra descritti e,
pertanto, l'istanza deve essere accolta in parte per i motivi cui in appresso. Preliminarmente dovranno disattendersi le eccezioni sollevate in sede di ATPO dall' resistente in quanto deve disattendersi la CP_1
questione pregiudiziale di improcedibilità formulata dall' , stante CP_1
che la ricorrente ha indicato bene l'oggetto della pretesa in ragione della domanda amministrativa, indicando oltre modo la provvidenza chiesta e non riconosciuta.
Nel merito, invece, il ricorso dovrà accogliersi nei limiti per come spiegati di seguito.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà
intendersi qui fatta propria ed interamente riportata e trascritta, poiché
immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo alla ricorrente, sussistere in parte i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: <…soggetto affetto da cardiopatia ischemica
cronica già sottoposta a rivascolarizzazione, diabete mellito, esiti
nefrectomia sinistra con insufficienza renale cronica, ipertrofia
prostatica benigna, ipoacusia bilaterale, cerebrovasculopatia cronica
con iniziale deterioramento cognitivo e depressione …>>.
Ha statuito il diritto a vedersi riconosciuto come soggetto portatore di handicap grave (art. 3 co. 3 L. 104/1992) se sol considerassimo le conclusioni cui perviene il CTU, che qui andranno fatte proprie nelle conclusioni, dovrà il ricorrente dichiararsi inabile nella misura del 100%
e ciò a fare data dal 01/09/2024.
Or dunque, per handicap dovrà intendersi una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona.
Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.
Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con
connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Diversamente il CTU in sede di merito (ATPO) ha ritenuto di pronunziarsi circa i benefici dell'assegno di assistenza continua.
Pertanto, non sarà configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento per quei soggetti le cui malattie che per il grado di gravità comportano un impedimento.
Invece, il CTU ( ) evidenzia come, nel caso in specie, detti Pt_2
impedimenti non fossero presenti e non fossero idonei ad impedire gli atti quotidiani giornalieri, decidendo diversamente per uno status di inabilità nella misura del 100%. Quanto alle spese e compensi di lite, poi, questi dovranno in ragione della decorrenza compensarsi.
Le spese di CTU, tanto della fase di ATP, tanto che quella di ATPO
devono definitivamente porsi a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie in parte il ricorso e dichiara nato a [...] il [...] CF: Parte_1
, sussistendone il presupposto sanitario, a potere C.F._1
beneficiare dello status di soggetto portatore di handicap grave (L.
104/1992 art. 3 comma 3) a decorrere dalla data del 01/09/2024.
Dichiara, sempre, nato a [...] il [...] Controparte_2
( ) inabile in misura del 100% ai sensi della L. C.F._2
118/1971, ammettendola ai conseguenti benefici di legge, sussistendone i presupposti sanitari.
Rigetta per il resto il ricorso, non sussistendo i presupposti sanitari per il beneficio dell'assegno di assistenza continua.
Compensa le spese e le competenze di lite. Dispone che le spese di CTU
siano definitivamente poste a carico dell' e che si liquidano come CP_1
da separati decreti.
Il Giudice
Raimondo Cipolla
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del Giudice G.O.P. Raimondo Cipolla, in funzione di G.L.
uscendo dalla camera di consiglio del giorno 27/03/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 332/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
nato a [...] il [...] CF: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Erika C.F._1
Mangiameli, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante; rappresentata e difesa dal proprio funzionario
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento L. 508/1988 e ss. modificazioni
e status di soggetto portatore di handicap graveL. 104/1992 art. 3 co. 3. conclusioni per le parti (ud. 27/03/2025): “...concludono le parti
richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai sensi dell'art.
127 TER CPC, così, per come disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (indennità di accompagnamento e status di handicap grave L. 104/1992) dalla data della domanda del beneficio, contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituito l' per mano del proprio funzionario delegato, che CP_1
ne ha chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio,
chiedendo, così, di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V
dell'art. 445 c.p.c.
È stato disposto il rinnovo della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti difensivi all'udienza del 27 marzo 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente appare fondata nei limiti infra descritti e,
pertanto, l'istanza deve essere accolta in parte per i motivi cui in appresso. Preliminarmente dovranno disattendersi le eccezioni sollevate in sede di ATPO dall' resistente in quanto deve disattendersi la CP_1
questione pregiudiziale di improcedibilità formulata dall' , stante CP_1
che la ricorrente ha indicato bene l'oggetto della pretesa in ragione della domanda amministrativa, indicando oltre modo la provvidenza chiesta e non riconosciuta.
Nel merito, invece, il ricorso dovrà accogliersi nei limiti per come spiegati di seguito.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà
intendersi qui fatta propria ed interamente riportata e trascritta, poiché
immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo alla ricorrente, sussistere in parte i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: <…soggetto affetto da cardiopatia ischemica
cronica già sottoposta a rivascolarizzazione, diabete mellito, esiti
nefrectomia sinistra con insufficienza renale cronica, ipertrofia
prostatica benigna, ipoacusia bilaterale, cerebrovasculopatia cronica
con iniziale deterioramento cognitivo e depressione …>>.
Ha statuito il diritto a vedersi riconosciuto come soggetto portatore di handicap grave (art. 3 co. 3 L. 104/1992) se sol considerassimo le conclusioni cui perviene il CTU, che qui andranno fatte proprie nelle conclusioni, dovrà il ricorrente dichiararsi inabile nella misura del 100%
e ciò a fare data dal 01/09/2024.
Or dunque, per handicap dovrà intendersi una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona.
Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.
Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con
connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Diversamente il CTU in sede di merito (ATPO) ha ritenuto di pronunziarsi circa i benefici dell'assegno di assistenza continua.
Pertanto, non sarà configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento per quei soggetti le cui malattie che per il grado di gravità comportano un impedimento.
Invece, il CTU ( ) evidenzia come, nel caso in specie, detti Pt_2
impedimenti non fossero presenti e non fossero idonei ad impedire gli atti quotidiani giornalieri, decidendo diversamente per uno status di inabilità nella misura del 100%. Quanto alle spese e compensi di lite, poi, questi dovranno in ragione della decorrenza compensarsi.
Le spese di CTU, tanto della fase di ATP, tanto che quella di ATPO
devono definitivamente porsi a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie in parte il ricorso e dichiara nato a [...] il [...] CF: Parte_1
, sussistendone il presupposto sanitario, a potere C.F._1
beneficiare dello status di soggetto portatore di handicap grave (L.
104/1992 art. 3 comma 3) a decorrere dalla data del 01/09/2024.
Dichiara, sempre, nato a [...] il [...] Controparte_2
( ) inabile in misura del 100% ai sensi della L. C.F._2
118/1971, ammettendola ai conseguenti benefici di legge, sussistendone i presupposti sanitari.
Rigetta per il resto il ricorso, non sussistendo i presupposti sanitari per il beneficio dell'assegno di assistenza continua.
Compensa le spese e le competenze di lite. Dispone che le spese di CTU
siano definitivamente poste a carico dell' e che si liquidano come CP_1
da separati decreti.
Il Giudice
Raimondo Cipolla