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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/05/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 187/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Marco Bartoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 187/2023 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Mariano, giusta Parte_1
procura in atti;
appellante
, elettivamente domiciliata in Giulianova, alla Via Sabotino 8, Parte_2 presso e nello studio dell'avv. Davide Viola, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
appellata e
, elettivamente domiciliato in Giulianova, alla Via Gramsci n. Controparte_1
109, presso e nello studio dell'avv. Daniela Brandimarte, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
appellato nonché
Controparte_2
altro appellato – non costituito
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 1299/2022, emessa in data 11.12.2022 e pubblicata il 14.12.2022.
CONCLUSIONI: per l'appellante ““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni Parte_1
contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
1. in riforma e / o annullamento della sentenza n.1299/2022 emessa dal Tribunale Civile di Teramo, accertare e dichiarare che l'Atto di Citazione introduttivo del giudizio di primo grado, non è affetto da cause di nullità;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare, nel merito, che l'edificio realizzato sulla proprietà della allora ditta in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, si appalesa gravemente elusivo delle norme dettate dal codice civile in materia di distanze, luci e vedute;
CP_
3. per l'effetto, condannare la allora in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al ripristino dello stato quo ante;
4. condannare, altresì, la allora ditta in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi dalla signora che si quantificano Parte_1 prudenzialmente in somma non inferiore ad €10.000,00, ovvero di quella minore o maggiore che parrà di Giustizia, debitamente rivalutata ed in una agli interessi dal momento dell'evento al saldo effettivo;
5. con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio”.
per l'appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis Controparte_3
rejectis, in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'atto di citazione in appello;
sempre in via preliminare, in subordine:
- disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo chiamato in primo grado . Controparte_2
Nel merito, in denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità:
pag. 2/12 - rigettare l'appello proposto dalla per essere infondato in fatto ed in Parte_1
diritto confermando in ogni sua parte la sentenza gravata;
nel merito, in via subordinata:
- accertare e dichiarare che il manufatto per cui è causa non viola le norme civilistiche e regolamentari dettate in materia di distanze, luci e vedute e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto da . Parte_1
Con vittoria di spese del grado”.
Per l'appellato : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis Controparte_3
rejectis, In via preliminare: dichiarare inammissibile l'atto di citazione in appello;
sempre in via preliminare, in subordine, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo chiamato in primo grado . Controparte_2
Nel merito, rigettare l'appello proposto dalla per essere infondato in fatto ed in Parte_1
diritto confermando in ogni sua parte la sentenza n. 1299 del 14.12.2022, resa dal
Tribunale di Teramo nel giudizio iscritto al n. 201294/2012 R.G.;
Nel merito in via subordinata, accertare e dichiarare che il manufatto/gazebo per cui è causa non viola le norme civilistiche e regolamentari dettate in materia di distanze, luci e vedute e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto da . Parte_1
Con vittoria di spese del grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata n. 1299/2022, il Tribunale di Teramo rigettava le domande ripristinatorie e risarcitorie proposte da nei confronti della Parte_1
società condannandola alla refusione Controparte_5
delle spese di lite nei confronti dei convenuti.
Ai fini che qui rilevano, va dato atto che, in seguito allo scioglimento ed estinzione della società – originariamente costituitasi in giudizio con contestuale richiesta CP_3
pag. 3/12 di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo , legale rappresentante Controparte_2
e socio accomandatario della che, all'epoca dei fatti, conduceva il locale Parte_3
commerciale ed aveva materialmente realizzato la struttura, per essere manlevata da eventuali responsabilità ed il quale, sebbene regolarmente citato, era rimasto contumace
– veniva dichiarata la interruzione del processo.
Il giudizio veniva successivamente riassunto da parte di nei confronti Parte_1
di , e . Controparte_3 Controparte_3 Controparte_2
Si costituiva in giudizio , la quale, nel riportarsi integralmente e facendo Controparte_3
proprie le difese della società e la documentazione da questa prodotta, CP_3
resisteva alle avverse pretese.
Si costituiva altresì , anch'egli ribadendo le argomentazioni e le Controparte_3
conclusioni già formulate nella precedente comparsa di costituzione e risposta.
In occasione dell'udienza del 17.06.2014, il giudice istruttore, ritenuta la necessità di procedere a CTU, incaricava il tecnico Arch. al quale venivano Persona_1
sottoposti i relativi quesiti, dando ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle operazioni peritali.
Istruita la causa mediante espletamento di CTU tecnica – sulla cui necessità il giudice istruttore si era positivamente espresso in occasione dell'udienza del 17.06.2014,- e fatte precisare le conclusioni alle parti, la causa veniva infine trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La motivazione posta dal Tribunale alla base della decisione di rigetto era consistita nella ritenuta fondatezza dell'eccezione preliminare di nullità dell'atto introduttivo del giudizio sollevata dai convenuti.
Invero, la genericità dell'atto di citazione, quanto al petitum e alla causa petendi e desumibile dalle allegazioni e richieste attoree - volte a veder dichiarata la violazione, in relazione al gazebo costruito sul fondo limitrofo, delle distanze fra edifici, luci e vedute, in quanto “gravemente elusivo” delle norme dettate dal codice civile in materia di distanze luci e vedute - non permetteva di comprendere quali norme si ritenessero violate. Genericità che si rifletteva nelle disposizioni fornite dal giudice istruttore ai fini dello svolgimento delle operazioni peritali, avendo egli stesso formulato i quesiti in pag. 4/12 senso eminentemente esplorativo, oltre che nella circostanza che la risultante relazione di CTU fosse sostanzialmente descrittiva, al punto da risultare non risolutiva.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1
integrale riforma nei termini di cui alle conclusioni in epigrafe, sulla base di un unico articolato motivo di gravame volto a censurare la ritenuta nullità dell'atto introduttivo del giudizio.
Viene in particolare dedotto come il thema decidendum, lungi dall'apparire oscuro, era stato ben inteso, sia dal primo giudice (diverso dall'estensore della sentenza, il quale aveva all'uopo formulato appositi quesiti), sia dal CTU (che aveva provveduto a rimettere il proprio elaborato), sia infine dalle stesse parti convenute (le quali avevano compiutamente argomentato in fatto e in diritto formulando altresì richiesta di assunzione di prova orale).
Spetterebbe infatti al giudice interpretare la domanda, individuandone, mediante l'analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, gli elementi costitutivi, tra cui petitum e causa petendi.
Nel richiamare la rilevante giurisprudenza di legittimità in materia di interpretazione della domanda giudiziale, viene poi argomentato come, se da un lato il relativo contenuto debba essere definito anche attraverso l'applicazione analogica delle regole di ermeneutica contrattuale, dall'altro il giudice non sia vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti, dovendo indagare il contenuto sostanziale della stessa, quest'ultimo ricavabile da una serie di indici, tra cui le argomentazioni contenute negli atti difensivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio, dallo scopo avuto di mira (quest'ultimo ricavabile altresì dal comportamento processuale delle parti).
Sotto diverso profilo, viene dedotto come alla dichiarazione nullità dell'atto di citazione potrebbe addivenirsi solamente nel caso in cui il petitum venga del tutto omesso, risulti assolutamente incerto, ovvero qualora manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Siffatta nullità, peraltro, sarebbe ravvisabile soltanto laddove l'incertezza dell'oggetto della domanda investa il contenuto dell'atto nella sua interezza, viceversa gli eventuali pag. 5/12 difetti relativi ad alcune soltanto delle domande comportano al più l'improponibilità di queste ultime, residuando quelle che appaiano sufficientemente determinate.
A tutto ciò si aggiungerebbe la circostanza che l'originario convenuto avesse ben chiaro l'oggetto del contendere, attesa la difesa spiegata e le memorie istruttorie formulate.
La originaria parte convenuta si sarebbe limitata, con formula di mero stile, ad eccepire genericamente la nullità dell'atto introduttivo, ponendo ogni eventuale responsabilità sul terzo chiamato.
L'unica difesa approntata si riferiva, infatti, al fatto che lo stato dei luoghi non sarebbe mutato in ordine alla distanza tra fabbricati, in quanto si era semplicemente provveduto a sostituire un pergolato con una struttura del tipo gazebo, mentre nelle rispettive comparse conclusionali le attuali controparti reiteravano l'eccezione preliminare sostenendo che non sarebbe ravvisabile la fattispecie della violazione delle distanze.
Sarebbe chiaro, dunque, che l'atto introduttivo - come evincibile anche dalla comparsa di costituzione e chiamata di terzo dell'originaria convenuta - possedeva gli elementi necessari per far comprendere i fatti e le domande spiegate.
Con riferimento al merito della questione, infine, l'appellante nel reiterare difese in parte sovrapponibili a quelle già esposte in primo grado, ha ribadito la fondatezza delle proprie domande.
3. Si sono costituiti, mediante distinte comparse di costituzione e risposta, CP_3
e , i quali hanno preliminarmente eccepito la inammissibilità
[...] Controparte_3 dell'appello per erronea identificazione del soggetto passivo dell'editio actionis, attesa la mancata corrispondenza tra i soggetti convenuti in questa sede e quello indicato nelle relative conclusioni quale destinatario del gravame. Sempre in via preliminare, hanno altresì eccepito la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo chiamato, . Nel merito, hanno chiesto il rigetto dell'appello in quanto Controparte_2
infondato in fatto e in diritto, concludendo come in epigrafe.
4. Non si è costituito il terzo chiamato , non risultando tuttavia in atti Controparte_2 prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto di citazione in appello nei di lui confronti, nonostante il duplice rinvio accordato alla difesa appellante al fine di permetterne il relativo deposito.
pag. 6/12 5. Ritiene questa Corte che l'appello - a prescindere dalle questioni di ammissibilità e di corretta integrazione del contraddittorio - non possa trovare accoglimento in quanto infondato nel merito, per le ragioni di seguito esplicitate ed esposte e, del resto e com'è noto, non occorre procedere alla integrazione del contraddittorio se la domanda è manifestamente infondata e non pregiudica il soggetto non convenuto (Cass. n.
800/2020, Cass. n. 11171/2015).
5. In primo luogo, pare opportuno dare dato atto di quel consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale “la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale,
l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (Cass.
n. 8077 /2012, cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008).
Volgendo lo sguardo alla sentenza impugnata, il primo giudice aveva ritenuto che l'estrema genericità dell'atto di citazione per petitum e causa petendi avesse comportato che il precedente giudicante disponesse lo svolgimento di una C.T.U., formulando egli stesso i quesiti in senso eminentemente esplorativo e che la successiva relazione del consulente fosse sostanzialmente descrittiva, al punto da risultare non risolutiva.
pag. 7/12 Pur ritenendo di questa Corte di doversi discostare dalle valutazioni operate dal primo giudice in relazione al petitum, il quale appare sufficientemente individuabile e consistente nella rimessione in pristino dello stato dei luoghi attraverso la demolizione della struttura di tipo gazebo realizzata sulla proprietà dei convenuti, oltre al risarcimento del danno, tali valutazioni devono trovare integrale condivisione laddove riferite alla causa petendi.
Invero, dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, pur integrato dalla documentazione allegata, non appaiono in alcun modo individuati ovvero descritti i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e posti a fondamento della propria pretesa risarcitoria e ripristinatoria.
Sul punto, va precisato come questa Corte non ignori l'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale i vizi della editio actionis che generano la nullità ex art. 164, comma 4,
c.p.c. non si estendano alla mancata esposizione degli elementi di diritto, spettando al giudice identificare la norma che giustifica l'accoglimento o meno della domanda, in virtù del principio iura novit curia (cfr. Cass. n. 28986/2008, nel quale si precisa che
“la nullità della citazione, in riferimento alle modalità di indicazione del petitum, sussiste solo nel caso di totale omissione o assoluta incertezza del petitum inteso [...] come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento […] relativamente alla causa petendi, il giudice ha, invece, il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti, essendo questi ultimi a dovere essere puntualmente indicati. La parte può, dunque, anche non indicare, ovvero indicare erroneamente, la ragione giuridica che legittima la sua domanda”).
Purtuttavia, deve rilevarsi come, nel caso di specie, la mancata indicazione da parte dell'attore delle norme su cui fondare la relativa pretesa, unita alla carente rappresentazione sotto il profilo fattuale, avesse di fatto comportato la impossibilità, da parte del giudice, di addivenire ad una autonoma qualificazione della domanda sulla base delle argomentazioni esposte nell'atto introduttivo.
A sostegno delle proprie pretese, infatti, parte attrice rappresentava:
pag. 8/12 - di essere proprietaria di un lotto di terreno con sovrastante fabbricato adibito ad uso di civile abitazione sito in Roseto degli Abruzzi, confinante con un' area di proprietà della società convenuta che quest'ultima aveva nel tempo provveduto a locare e sul quale insisteva, allo stato, un'attività commerciale di tipo bar denominata “Rose est la Vie”.
- che nel settembre 2009, la stessa si avvedeva del fatto che, su tale area, era stato realizzato un manufatto in legno di grandi dimensioni, detto manufatto risultando infisso al suolo e con carattere di consistenza e stabilità.
- che, a seguito di richiesta di delucidazioni ai proprietari dell'area ed al Comune di
Roseto ed a seguito di accesso agli atti, la si avvedeva di innumerevoli Parte_1
irregolarità e violazioni di legge perpetrate in suo danno a seguito della realizzazione dell'opera;
- che “la medesima accertava che il manufatto confinante con l'immobile di proprietà non rispetta affatto le norme del codice civile dettate in tema di distanze fra edifici, luci e vedute oltre che in palese contrasto con le prescrizioni comunali”.
A fronte di tali asserzioni, non può che condividersi quanto già evidenziato dal primo giudice in merito alla estrema genericità dei fatti rappresentati dall'attore, non risultando possibile comprendere quali norme fossero nel concreto oggetto di violazione, peraltro nemmeno avendo la parte provveduto ad una puntuale descrizione o rappresentazione dei luoghi tali da far intendere se le distanze legali in concreto allegate si riferissero al confine ovvero al proprio fabbricato, non essendo di fatto nemmeno prospettata una seppur approssimativa misura della distanza frapposta tra la struttura e la proprietà attrice da cui eventualmente desumere implicitamente il parametro di riferimento, né essendo in alcun modo prospettati gli elementi da cui poter intendere la natura di “nuova costruzione” ex art. 3, del D.P.R. n. 380/2001 dell'intervento edilizio concretamente realizzato.
Senza poi considerare la totale assenza di qualsivoglia riferimento idoneo all'individuazione di quali luci o vedute fossero nel concreto interessate dalle asserite violazioni.
Invero, l'applicazione dei principi di ordine giurisprudenziale suesposti impone che, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non possa prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della pag. 9/12 controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia stato posto nelle condizioni di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Appello Napoli n. 462/2018,).
Siffatta difficoltà nella predisposizione di una chiara strategia difensiva emerge chiaramente sol che si consideri come, nel resistere alle pretese attoree mediante la propria comparsa di costituzione e risposta, la proprio a causa dell'estrema CP_3
genericità della domanda (che, appunto, non consentiva una difesa specifica e puntuale) si fosse di fatto limitata, altrettanto genericamente, a sostenere la legittimità del gazebo realizzato in sostituzione della pergola preesistente, oltre che a chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo che aveva concretamente realizzato la struttura, giacché
– come correttamente osservato da parte appellata - la citazione dell'attrice altro non consentiva.
Genericità di cui, peraltro, ben si mostra consapevole l'odierna appellante laddove, nel proprio atto di appello, faceva rilevare come l'unica difesa approntata da parte della convenuta si limitasse a negare l'avvenuto mutamento dello stato dei luoghi in quanto si sarebbe semplicemente provveduto a sostituire una struttura già di fatto esistente (cfr.
“parte convenuta si limitava, infatti, con la propria Comparsa di Costituzione, ad eccepire genericamente la nullità dell'Atto di Citazione, ponendo ogni eventuale responsabilità sul terzo chiamato. L'unica difesa approntata si riferiva, infatti, al fatto che lo stato dei luoghi non sarebbe mutato, in ordine alla distanza tra fabbricati, in quanto si era semplicemente provveduto a sostituire (sic !!!) un pergolato con il gazebo meglio individuato nella consulenza tecnica”).
Sul punto, non può in ogni caso non evidenziarsi l'intrinseca contraddizione logica insita nel voler affermare, da un lato, i limiti attinenti la linea difensiva predisposta da parte della convenuta e, dall'altro, che la medesima avesse ben chiaro l'oggetto del contendere ovvero che fosse stata messa nelle condizioni di predisporre un'efficace linea difensiva.
Tali considerazioni, impongono dunque di ritenere la correttezza della motivazione in punto di nullità dell'atto introduttivo ex art. 164 c.p.c., esito cui deve inevitabilmente pervenirsi laddove, come nel caso in esame, il giudice non sia potuto addivenire ad uno pag. 10/12 scrutinio nel merito della causa e, allo stesso tempo, il convenuto non sia stato posto nelle condizioni di controdedurre rispetto alle difese attoree.
Anche a voler ritenere che, nella specie, la generica descrizione della causa petendi operata da parte attrice riverberi i propri effetti, non sul piano della validità dell'atto, bensì del merito della azionata pretesa, deve evidenziarsi come l'estrema genericità rinvenibile già sul piano assertorio – nel quale si sarebbero viceversa dovuti evidenziare in modo chiaro e dettagliato gli effettivi elementi costitutivi delle pretese fatte valere in giudizio – avrebbero dovuto in ogni caso condurre al rigetto delle domande attoree in quanto carenti in punto di allegazione e, conseguentemente, sfornite di qualsiasi supporto probatorio.
A tal proposito, è appena il caso di rilevare come non sussistessero i presupposti per disporre l'invocata indagine tecnica, posto che un'eventuale CTU avrebbe surrettiziamente superato il mancato assolvimento, da parte dell'attrice, degli oneri allegatori e probatori posti a suo carico al fine di accertare la sussistenza di violazioni in realtà mai allegate in modo specifico.
Del resto, benché in corso di causa fosse stata svolta apposita CTU, se da un lato non possono che condividersi i rilievi già mossi dal primo giudice in merito alla natura eminentemente esplorativa dell'indagine espletata (oltre che all'esito inconcludente della risultante perizia, sostanzialmente descrittiva), dall'altro deve evidenziarsi che “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass.,
n. 3130/2011).
6. In conclusione, dunque, l'appello deve essere interamente respinto, con conferma della sentenza impugnata.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022,
pag. 11/12 tenuto conto del valore della controversia e delle attività processuali effettivamente svolte e con riduzione al minimo per la fase istruttoria.
8. L'esito del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma
1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228/2012), costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
2) condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado in Parte_1
favore degli appellati e , liquidandole per ciascuno in Controparte_3 Controparte_3 complessivi € 4.888,00, oltre 15% spese generali, Cpa ed Iva;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 28/05/2025.
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 187/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Marco Bartoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 187/2023 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Mariano, giusta Parte_1
procura in atti;
appellante
, elettivamente domiciliata in Giulianova, alla Via Sabotino 8, Parte_2 presso e nello studio dell'avv. Davide Viola, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
appellata e
, elettivamente domiciliato in Giulianova, alla Via Gramsci n. Controparte_1
109, presso e nello studio dell'avv. Daniela Brandimarte, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
appellato nonché
Controparte_2
altro appellato – non costituito
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 1299/2022, emessa in data 11.12.2022 e pubblicata il 14.12.2022.
CONCLUSIONI: per l'appellante ““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni Parte_1
contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
1. in riforma e / o annullamento della sentenza n.1299/2022 emessa dal Tribunale Civile di Teramo, accertare e dichiarare che l'Atto di Citazione introduttivo del giudizio di primo grado, non è affetto da cause di nullità;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare, nel merito, che l'edificio realizzato sulla proprietà della allora ditta in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, si appalesa gravemente elusivo delle norme dettate dal codice civile in materia di distanze, luci e vedute;
CP_
3. per l'effetto, condannare la allora in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al ripristino dello stato quo ante;
4. condannare, altresì, la allora ditta in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi dalla signora che si quantificano Parte_1 prudenzialmente in somma non inferiore ad €10.000,00, ovvero di quella minore o maggiore che parrà di Giustizia, debitamente rivalutata ed in una agli interessi dal momento dell'evento al saldo effettivo;
5. con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio”.
per l'appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis Controparte_3
rejectis, in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'atto di citazione in appello;
sempre in via preliminare, in subordine:
- disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo chiamato in primo grado . Controparte_2
Nel merito, in denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità:
pag. 2/12 - rigettare l'appello proposto dalla per essere infondato in fatto ed in Parte_1
diritto confermando in ogni sua parte la sentenza gravata;
nel merito, in via subordinata:
- accertare e dichiarare che il manufatto per cui è causa non viola le norme civilistiche e regolamentari dettate in materia di distanze, luci e vedute e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto da . Parte_1
Con vittoria di spese del grado”.
Per l'appellato : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis Controparte_3
rejectis, In via preliminare: dichiarare inammissibile l'atto di citazione in appello;
sempre in via preliminare, in subordine, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo chiamato in primo grado . Controparte_2
Nel merito, rigettare l'appello proposto dalla per essere infondato in fatto ed in Parte_1
diritto confermando in ogni sua parte la sentenza n. 1299 del 14.12.2022, resa dal
Tribunale di Teramo nel giudizio iscritto al n. 201294/2012 R.G.;
Nel merito in via subordinata, accertare e dichiarare che il manufatto/gazebo per cui è causa non viola le norme civilistiche e regolamentari dettate in materia di distanze, luci e vedute e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto da . Parte_1
Con vittoria di spese del grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata n. 1299/2022, il Tribunale di Teramo rigettava le domande ripristinatorie e risarcitorie proposte da nei confronti della Parte_1
società condannandola alla refusione Controparte_5
delle spese di lite nei confronti dei convenuti.
Ai fini che qui rilevano, va dato atto che, in seguito allo scioglimento ed estinzione della società – originariamente costituitasi in giudizio con contestuale richiesta CP_3
pag. 3/12 di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo , legale rappresentante Controparte_2
e socio accomandatario della che, all'epoca dei fatti, conduceva il locale Parte_3
commerciale ed aveva materialmente realizzato la struttura, per essere manlevata da eventuali responsabilità ed il quale, sebbene regolarmente citato, era rimasto contumace
– veniva dichiarata la interruzione del processo.
Il giudizio veniva successivamente riassunto da parte di nei confronti Parte_1
di , e . Controparte_3 Controparte_3 Controparte_2
Si costituiva in giudizio , la quale, nel riportarsi integralmente e facendo Controparte_3
proprie le difese della società e la documentazione da questa prodotta, CP_3
resisteva alle avverse pretese.
Si costituiva altresì , anch'egli ribadendo le argomentazioni e le Controparte_3
conclusioni già formulate nella precedente comparsa di costituzione e risposta.
In occasione dell'udienza del 17.06.2014, il giudice istruttore, ritenuta la necessità di procedere a CTU, incaricava il tecnico Arch. al quale venivano Persona_1
sottoposti i relativi quesiti, dando ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle operazioni peritali.
Istruita la causa mediante espletamento di CTU tecnica – sulla cui necessità il giudice istruttore si era positivamente espresso in occasione dell'udienza del 17.06.2014,- e fatte precisare le conclusioni alle parti, la causa veniva infine trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La motivazione posta dal Tribunale alla base della decisione di rigetto era consistita nella ritenuta fondatezza dell'eccezione preliminare di nullità dell'atto introduttivo del giudizio sollevata dai convenuti.
Invero, la genericità dell'atto di citazione, quanto al petitum e alla causa petendi e desumibile dalle allegazioni e richieste attoree - volte a veder dichiarata la violazione, in relazione al gazebo costruito sul fondo limitrofo, delle distanze fra edifici, luci e vedute, in quanto “gravemente elusivo” delle norme dettate dal codice civile in materia di distanze luci e vedute - non permetteva di comprendere quali norme si ritenessero violate. Genericità che si rifletteva nelle disposizioni fornite dal giudice istruttore ai fini dello svolgimento delle operazioni peritali, avendo egli stesso formulato i quesiti in pag. 4/12 senso eminentemente esplorativo, oltre che nella circostanza che la risultante relazione di CTU fosse sostanzialmente descrittiva, al punto da risultare non risolutiva.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1
integrale riforma nei termini di cui alle conclusioni in epigrafe, sulla base di un unico articolato motivo di gravame volto a censurare la ritenuta nullità dell'atto introduttivo del giudizio.
Viene in particolare dedotto come il thema decidendum, lungi dall'apparire oscuro, era stato ben inteso, sia dal primo giudice (diverso dall'estensore della sentenza, il quale aveva all'uopo formulato appositi quesiti), sia dal CTU (che aveva provveduto a rimettere il proprio elaborato), sia infine dalle stesse parti convenute (le quali avevano compiutamente argomentato in fatto e in diritto formulando altresì richiesta di assunzione di prova orale).
Spetterebbe infatti al giudice interpretare la domanda, individuandone, mediante l'analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, gli elementi costitutivi, tra cui petitum e causa petendi.
Nel richiamare la rilevante giurisprudenza di legittimità in materia di interpretazione della domanda giudiziale, viene poi argomentato come, se da un lato il relativo contenuto debba essere definito anche attraverso l'applicazione analogica delle regole di ermeneutica contrattuale, dall'altro il giudice non sia vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti, dovendo indagare il contenuto sostanziale della stessa, quest'ultimo ricavabile da una serie di indici, tra cui le argomentazioni contenute negli atti difensivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio, dallo scopo avuto di mira (quest'ultimo ricavabile altresì dal comportamento processuale delle parti).
Sotto diverso profilo, viene dedotto come alla dichiarazione nullità dell'atto di citazione potrebbe addivenirsi solamente nel caso in cui il petitum venga del tutto omesso, risulti assolutamente incerto, ovvero qualora manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Siffatta nullità, peraltro, sarebbe ravvisabile soltanto laddove l'incertezza dell'oggetto della domanda investa il contenuto dell'atto nella sua interezza, viceversa gli eventuali pag. 5/12 difetti relativi ad alcune soltanto delle domande comportano al più l'improponibilità di queste ultime, residuando quelle che appaiano sufficientemente determinate.
A tutto ciò si aggiungerebbe la circostanza che l'originario convenuto avesse ben chiaro l'oggetto del contendere, attesa la difesa spiegata e le memorie istruttorie formulate.
La originaria parte convenuta si sarebbe limitata, con formula di mero stile, ad eccepire genericamente la nullità dell'atto introduttivo, ponendo ogni eventuale responsabilità sul terzo chiamato.
L'unica difesa approntata si riferiva, infatti, al fatto che lo stato dei luoghi non sarebbe mutato in ordine alla distanza tra fabbricati, in quanto si era semplicemente provveduto a sostituire un pergolato con una struttura del tipo gazebo, mentre nelle rispettive comparse conclusionali le attuali controparti reiteravano l'eccezione preliminare sostenendo che non sarebbe ravvisabile la fattispecie della violazione delle distanze.
Sarebbe chiaro, dunque, che l'atto introduttivo - come evincibile anche dalla comparsa di costituzione e chiamata di terzo dell'originaria convenuta - possedeva gli elementi necessari per far comprendere i fatti e le domande spiegate.
Con riferimento al merito della questione, infine, l'appellante nel reiterare difese in parte sovrapponibili a quelle già esposte in primo grado, ha ribadito la fondatezza delle proprie domande.
3. Si sono costituiti, mediante distinte comparse di costituzione e risposta, CP_3
e , i quali hanno preliminarmente eccepito la inammissibilità
[...] Controparte_3 dell'appello per erronea identificazione del soggetto passivo dell'editio actionis, attesa la mancata corrispondenza tra i soggetti convenuti in questa sede e quello indicato nelle relative conclusioni quale destinatario del gravame. Sempre in via preliminare, hanno altresì eccepito la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo chiamato, . Nel merito, hanno chiesto il rigetto dell'appello in quanto Controparte_2
infondato in fatto e in diritto, concludendo come in epigrafe.
4. Non si è costituito il terzo chiamato , non risultando tuttavia in atti Controparte_2 prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto di citazione in appello nei di lui confronti, nonostante il duplice rinvio accordato alla difesa appellante al fine di permetterne il relativo deposito.
pag. 6/12 5. Ritiene questa Corte che l'appello - a prescindere dalle questioni di ammissibilità e di corretta integrazione del contraddittorio - non possa trovare accoglimento in quanto infondato nel merito, per le ragioni di seguito esplicitate ed esposte e, del resto e com'è noto, non occorre procedere alla integrazione del contraddittorio se la domanda è manifestamente infondata e non pregiudica il soggetto non convenuto (Cass. n.
800/2020, Cass. n. 11171/2015).
5. In primo luogo, pare opportuno dare dato atto di quel consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale “la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale,
l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (Cass.
n. 8077 /2012, cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008).
Volgendo lo sguardo alla sentenza impugnata, il primo giudice aveva ritenuto che l'estrema genericità dell'atto di citazione per petitum e causa petendi avesse comportato che il precedente giudicante disponesse lo svolgimento di una C.T.U., formulando egli stesso i quesiti in senso eminentemente esplorativo e che la successiva relazione del consulente fosse sostanzialmente descrittiva, al punto da risultare non risolutiva.
pag. 7/12 Pur ritenendo di questa Corte di doversi discostare dalle valutazioni operate dal primo giudice in relazione al petitum, il quale appare sufficientemente individuabile e consistente nella rimessione in pristino dello stato dei luoghi attraverso la demolizione della struttura di tipo gazebo realizzata sulla proprietà dei convenuti, oltre al risarcimento del danno, tali valutazioni devono trovare integrale condivisione laddove riferite alla causa petendi.
Invero, dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, pur integrato dalla documentazione allegata, non appaiono in alcun modo individuati ovvero descritti i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e posti a fondamento della propria pretesa risarcitoria e ripristinatoria.
Sul punto, va precisato come questa Corte non ignori l'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale i vizi della editio actionis che generano la nullità ex art. 164, comma 4,
c.p.c. non si estendano alla mancata esposizione degli elementi di diritto, spettando al giudice identificare la norma che giustifica l'accoglimento o meno della domanda, in virtù del principio iura novit curia (cfr. Cass. n. 28986/2008, nel quale si precisa che
“la nullità della citazione, in riferimento alle modalità di indicazione del petitum, sussiste solo nel caso di totale omissione o assoluta incertezza del petitum inteso [...] come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento […] relativamente alla causa petendi, il giudice ha, invece, il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti, essendo questi ultimi a dovere essere puntualmente indicati. La parte può, dunque, anche non indicare, ovvero indicare erroneamente, la ragione giuridica che legittima la sua domanda”).
Purtuttavia, deve rilevarsi come, nel caso di specie, la mancata indicazione da parte dell'attore delle norme su cui fondare la relativa pretesa, unita alla carente rappresentazione sotto il profilo fattuale, avesse di fatto comportato la impossibilità, da parte del giudice, di addivenire ad una autonoma qualificazione della domanda sulla base delle argomentazioni esposte nell'atto introduttivo.
A sostegno delle proprie pretese, infatti, parte attrice rappresentava:
pag. 8/12 - di essere proprietaria di un lotto di terreno con sovrastante fabbricato adibito ad uso di civile abitazione sito in Roseto degli Abruzzi, confinante con un' area di proprietà della società convenuta che quest'ultima aveva nel tempo provveduto a locare e sul quale insisteva, allo stato, un'attività commerciale di tipo bar denominata “Rose est la Vie”.
- che nel settembre 2009, la stessa si avvedeva del fatto che, su tale area, era stato realizzato un manufatto in legno di grandi dimensioni, detto manufatto risultando infisso al suolo e con carattere di consistenza e stabilità.
- che, a seguito di richiesta di delucidazioni ai proprietari dell'area ed al Comune di
Roseto ed a seguito di accesso agli atti, la si avvedeva di innumerevoli Parte_1
irregolarità e violazioni di legge perpetrate in suo danno a seguito della realizzazione dell'opera;
- che “la medesima accertava che il manufatto confinante con l'immobile di proprietà non rispetta affatto le norme del codice civile dettate in tema di distanze fra edifici, luci e vedute oltre che in palese contrasto con le prescrizioni comunali”.
A fronte di tali asserzioni, non può che condividersi quanto già evidenziato dal primo giudice in merito alla estrema genericità dei fatti rappresentati dall'attore, non risultando possibile comprendere quali norme fossero nel concreto oggetto di violazione, peraltro nemmeno avendo la parte provveduto ad una puntuale descrizione o rappresentazione dei luoghi tali da far intendere se le distanze legali in concreto allegate si riferissero al confine ovvero al proprio fabbricato, non essendo di fatto nemmeno prospettata una seppur approssimativa misura della distanza frapposta tra la struttura e la proprietà attrice da cui eventualmente desumere implicitamente il parametro di riferimento, né essendo in alcun modo prospettati gli elementi da cui poter intendere la natura di “nuova costruzione” ex art. 3, del D.P.R. n. 380/2001 dell'intervento edilizio concretamente realizzato.
Senza poi considerare la totale assenza di qualsivoglia riferimento idoneo all'individuazione di quali luci o vedute fossero nel concreto interessate dalle asserite violazioni.
Invero, l'applicazione dei principi di ordine giurisprudenziale suesposti impone che, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non possa prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della pag. 9/12 controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia stato posto nelle condizioni di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Appello Napoli n. 462/2018,).
Siffatta difficoltà nella predisposizione di una chiara strategia difensiva emerge chiaramente sol che si consideri come, nel resistere alle pretese attoree mediante la propria comparsa di costituzione e risposta, la proprio a causa dell'estrema CP_3
genericità della domanda (che, appunto, non consentiva una difesa specifica e puntuale) si fosse di fatto limitata, altrettanto genericamente, a sostenere la legittimità del gazebo realizzato in sostituzione della pergola preesistente, oltre che a chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo che aveva concretamente realizzato la struttura, giacché
– come correttamente osservato da parte appellata - la citazione dell'attrice altro non consentiva.
Genericità di cui, peraltro, ben si mostra consapevole l'odierna appellante laddove, nel proprio atto di appello, faceva rilevare come l'unica difesa approntata da parte della convenuta si limitasse a negare l'avvenuto mutamento dello stato dei luoghi in quanto si sarebbe semplicemente provveduto a sostituire una struttura già di fatto esistente (cfr.
“parte convenuta si limitava, infatti, con la propria Comparsa di Costituzione, ad eccepire genericamente la nullità dell'Atto di Citazione, ponendo ogni eventuale responsabilità sul terzo chiamato. L'unica difesa approntata si riferiva, infatti, al fatto che lo stato dei luoghi non sarebbe mutato, in ordine alla distanza tra fabbricati, in quanto si era semplicemente provveduto a sostituire (sic !!!) un pergolato con il gazebo meglio individuato nella consulenza tecnica”).
Sul punto, non può in ogni caso non evidenziarsi l'intrinseca contraddizione logica insita nel voler affermare, da un lato, i limiti attinenti la linea difensiva predisposta da parte della convenuta e, dall'altro, che la medesima avesse ben chiaro l'oggetto del contendere ovvero che fosse stata messa nelle condizioni di predisporre un'efficace linea difensiva.
Tali considerazioni, impongono dunque di ritenere la correttezza della motivazione in punto di nullità dell'atto introduttivo ex art. 164 c.p.c., esito cui deve inevitabilmente pervenirsi laddove, come nel caso in esame, il giudice non sia potuto addivenire ad uno pag. 10/12 scrutinio nel merito della causa e, allo stesso tempo, il convenuto non sia stato posto nelle condizioni di controdedurre rispetto alle difese attoree.
Anche a voler ritenere che, nella specie, la generica descrizione della causa petendi operata da parte attrice riverberi i propri effetti, non sul piano della validità dell'atto, bensì del merito della azionata pretesa, deve evidenziarsi come l'estrema genericità rinvenibile già sul piano assertorio – nel quale si sarebbero viceversa dovuti evidenziare in modo chiaro e dettagliato gli effettivi elementi costitutivi delle pretese fatte valere in giudizio – avrebbero dovuto in ogni caso condurre al rigetto delle domande attoree in quanto carenti in punto di allegazione e, conseguentemente, sfornite di qualsiasi supporto probatorio.
A tal proposito, è appena il caso di rilevare come non sussistessero i presupposti per disporre l'invocata indagine tecnica, posto che un'eventuale CTU avrebbe surrettiziamente superato il mancato assolvimento, da parte dell'attrice, degli oneri allegatori e probatori posti a suo carico al fine di accertare la sussistenza di violazioni in realtà mai allegate in modo specifico.
Del resto, benché in corso di causa fosse stata svolta apposita CTU, se da un lato non possono che condividersi i rilievi già mossi dal primo giudice in merito alla natura eminentemente esplorativa dell'indagine espletata (oltre che all'esito inconcludente della risultante perizia, sostanzialmente descrittiva), dall'altro deve evidenziarsi che “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass.,
n. 3130/2011).
6. In conclusione, dunque, l'appello deve essere interamente respinto, con conferma della sentenza impugnata.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022,
pag. 11/12 tenuto conto del valore della controversia e delle attività processuali effettivamente svolte e con riduzione al minimo per la fase istruttoria.
8. L'esito del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma
1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228/2012), costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
2) condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado in Parte_1
favore degli appellati e , liquidandole per ciascuno in Controparte_3 Controparte_3 complessivi € 4.888,00, oltre 15% spese generali, Cpa ed Iva;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 28/05/2025.
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
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