Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
17 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7997 / 2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall' avv. Rosaria Rossella Parte 1
Danile come da procura come in atti;
-ricorrente-
contro
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Marta Odorizzi come da procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 16/08/2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva: di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
Tribunale di Catania iscritto al N.R.G 510/2024 al fine di ottenere la concessione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 Legge 104/92;
di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente e in particolare viziate dalla non adeguata valutazione della documentazione in atti;
che, diversamente da quanto ritenuto dal CTU la ricorrente non presenta un sindrome depressiva endogena ma un complesso disturbo bipolare (patologia psichiatrica grave) con attacchi di panico rientrante nelle patologie schizofreniche;
che il CTU non aveva affatto valutato la cerebrovasculopatia cronica multinfartuale nonostante RM del cervello e del tronco encefalico del 16.02.2021 che attesta una pseudodemenza;
che il CTU non aveva tenuto in adeguata considerazione le ulteriori patologie sofferte dalla ricorrente ovvero: spondiloartrosi diffusa con delle discopatie multiple;
osteoporosi; coxartrosi bilaterale;
gonartrosi; insufficienza statico dinamica posturale e pneumatia cronica;
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo 1. nominare un consulente tecnico d'ufficio affinchè riconosca che la ricorrente, è 66
invalida, si trova, altresì, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna di un'assistenza continua, con diritto alla concessione dell'indennità di Instauratosi il contraddittorio si costituiva CP 1 spiegando difese volte al rigetto del ricorso. accompagnamento e i benefici di cui all'art. 3 comma 3 Legge 104/92 sin dalla domanda amministrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di non aver percepito alcun anticipo".
Instauratosi il contraddittorio si costituiva CP 1 spiegando difese volte al rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 17 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
1.Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)" (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e alla condizione di soggetto portatore di handicap grave.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che la ricorrente È Invalida civile nella misura 66
percentuale del 93% (novantatrè per cento) a far data dalla domanda, È soggetto Portatore Di
Handicap in situazione di non gravità (Comma 1 Art. 3) stessa decorrenza. non è meritevole dell'indennità di accompagnamento".
Nel giungere a tale conclusione il consulente ha evidenziato, in risposta ai motivi di contestazione come articolati anche dal CTP: " In relazione a quanto evidenziato dal dr Per 1 il sottoscritto CTU rileva quanto segue. Innanzitutto devo necessariamente rilevare che il dr Per_1 fa un po' di confusione quando dice: Questo disturbo bipolare con attacchi di panico, con comportamenti palesemente paranoici e con scompensi ipomaniacali (di cui la paziente è affetta da circa 20 anni) fanno parte delle sindrome schizofreniche. La valutazione che il ctu fa è, dunque, completamente errata.>>. La letteratura specifica che ...schizofrenia e disturbo bipolare hanno tratti distintivi.
1. Schizofrenia: si manifesta con psicosi persistente, in cui la persona può avere deliri (convinzioni false e inamovibili) e allucinazioni (percezioni senza stimoli reali, come voci inesistenti).
2. Disturbo bipolare: è caratterizzato da episodi di mania (umore elevato o irritabile, aumento dell'energia) e depressione (profonda tristezza, perdita di interesse). Conseguentemente NON è corretto quanto affermato dal dr Per_1 quando dice: L'inquadramento corretto della patologia, in un contesto globale psichiatrico, sarebbe l'applicazione del codice 1209 sindrome schizofrenica cronica grave con profonda disorganizzazione della vita sociale (valutazione fissa del 100%)>>. In primo luogo perché, come detto sopra, non si tratta di sindrome schizofrenica, in secondo luogo perché non siamo di fronte ad un quadro di "autismo, delirio o profonda disorganizzazione dellavita sociale". Non si concorda col dr Per 1 quando afferma: A ciò consegue un quadro di grave psudodemenza secondaria alla grave patologia psichiatrica e alla cerebrovasculopatia multinfartuale (di cui vi è il riscontro strumentale come detto sopra). Applicazione analogica del codice 1003-Demenza medio grave.>> Anche se lo specialista (dr Per_2 parla di "progressivo quadro di deflessione cognitivo" NON siamo di fronte a un quadro di demenza grave (corrispondente al cod. 1003). Per quanto riguarda poi le osservazioni del dr Per 1 riguardanti le menomazioni a carico dell'app. osteo-articolare e respiratorio, il sottoscritto CTU rileva che la valutazione espressa nella fattispecie è in linea con quanto attestato dalla documentazione in atti e con la obiettività rilevata nel corso delle operazioni peritali, tenendo conto anche di quanto richiesto dalla criteriologia applicativa delle tabelle di legge, relativamente al criterio analogico-proporzionalistico prescritto dalla norma"
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Per le stesse motivazioni le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di CP_1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso accertando e dichiarando che Parte 1 è soggetto invalido al 93% nonché portatore di handicap in situazione di NON gravità a decorrere dalla domanda amministrativa;
spese irripetibili;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di CP_1 e liquidate come da separati decreti
Catania, 18/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso