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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/09/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Michele
Lanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3694 R.G. Cont. Anno 2022,
VERTENTE TRA
- rapp.ta e difesa, come in atti, dall'avv. Dario Lupo;
Parte_1
ATTORE/OPPONENTE
CONTRO
- , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , Contumaci,
[...] CP_5 CP_6
CONVENUTI/OPPOSTI
- , rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppino Costanzo;
Controparte_7
CONVENUTO/OPPONENTE
- ( , contumace, Controparte_8 Controparte_9
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizioni ex art. 617 II comma c.p.c. formulate da in persona Parte_1 del l.r.p.t. e , riunite nel proc. N. 1109/2015 R.G.E. Controparte_7
CONCLUSIONI: come precisate nelle comparse ex art. 190 c.p.c. da intendersi qui integralmente riportate.
-1 di 8- IN FATTO
, , e , creditori procedenti Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e convenuti opposti nella presente procedura, nonché e , creditori CP_5 CP_6 intervenuti e convenuti opposti nella presente procedura, assumendo di aver lavorato alle dipendenze della senza che fossero loro corrisposte tutte le spettanze retributive Controparte_9 maturate, ottenevano decreto ingiuntivo dal Tribunale di Benevento.
Successivamente, non avendo ricevendo alcun pagamento dal debitore principale, pignoravano
“tutte le somme dovute a qualsiasi titolo o causa da a favore della Parte_1 [...]
società unipersonale, cancellata dal registro delle imprese in data Controparte_10
18.03.2014 e, quindi, ai sensi dell'art. 2495 c.c., dovute a favore del Sig. . CP_8
Il terzo pignorato rendeva identiche dichiarazioni, nei mesi di luglio e agosto Parte_1
2015 evidenziando che, a fronte della complessiva somma di € 146.020,85, di cui era debitore nei confronti di aveva già reso dichiarazione positiva per n. 11 procedure esecutive (per € CP_9
82.320,98) azionate innanzi al Tribunale di Roma e che, sul credito residuo di € 63.699,87 erano stati già azionati altri n. 13 pignoramenti innanzi al Tribunale di Benevento, per un valore complessivo di € 81.309,86, superiore all'importo residuo di cui era ancora Parte_1 debitrice verso e che, successivamente, erano stati notificati altri pignoramenti innanzi al CP_9
Tribunale di Benevento, le cui procedure erano ancora pendenti e che, in definitiva, era ancora disponibile la residua somma di € 10.498,81, derivante da assegnazioni intervenute medio tempore.
A fronte della suddetta dichiarazione, la procedura promossa da era dichiarata CP_6 estinta dal Tribunale di Benevento (con provvedimento del 28-29/06/2016), mentre le altre procedure venivano rinviate fino a quando, assumendo che si fosse esaurito tutto l'importo del debito, per essere stato assegnato agli altri creditori procedenti, rendeva Parte_1 dichiarazione negativa per tutte le procedure ancora in essere.
I creditori, ritenendola non corrispondente al vero, impugnavano la dichiarazione resa dal terzo instaurando il procedimento incidentale ex art. 549 c.p.c. Parte_1 si costituiva nei relativi giudizi eccependo la tardività della contestazione e Parte_1 chiedendo, in ogni caso, l'estinzione delle procedure.
Il giudizio promosso da veniva dichiarato estinto, non avendo quest'ultimo CP_5 dimostrato l'esistenza di maggiori somme, oltre a quelle messe a disposizione del terzo mentre, per le altre quattro procedure veniva disposta dal G.E. la riunione nel proc. n. 1109/2015 R.G.E.
-2 di 8- in cui intervenivano gli ex dipendenti e , nonché Parte_2 CP_5 CP_7
.
[...]
Il Giudice, nel suindicato procedimento incidentale ex art. 549 c.p.c., disponeva c.t.u. finalizzata all'accertamento dell'esistenza di ulteriori somme, oltre a quelle messe a disposizione dal terzo ed alla corretta distribuzione degli importi assegnati dai Tribunali di Roma e Parte_1
Benevento.
La procedura veniva definita con ordinanza del 8.06.2022, con la quale il G.E. Dott. Puorto assegnava, in favore dei creditori procedenti e intervenuti, con la sola esclusione di CP_7
, le somme da costoro richieste, ordinando al terzo di pagare gli importi
[...] Parte_1 assegnati, nonché le competenze della fase incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo e della procedura esecutiva in favore del difensore dei creditori procedenti, oltre alle spese di c.t.u.
Il suindicato provvedimento veniva ripetutamente modificato, dapprima con l'ordinanza comunicata alle parti in data 15.06.2022, con la quale il G.E. procedeva alla correzione di alcuni errori materiali e, successivamente, con provvedimento del 22-24/06/2022, con cui il G.E., su richiesta dagli assegnatari, correggeva l'ordinanza di assegnazione, limitatamente alla previsione dei soli oneri accessori;
infine, con provvedimento integrativo, comunicato alle parti il 06.07.2022, il G.E. riconosceva gli interessi legali e la rivalutazione per ogni creditore procedente e intervenuto, escluso . Controparte_7
Nelle more, poiché il creditore intervenuto depositava ricorso ex art. 617 II comma Controparte_7
c.p.c., in opposizione all'ordinanza di assegnazione del 8.06.2022, il G.E. fissava l'udienza cautelare del 15.07.2022, che vedeva anche la trattazione congiunta del ricorso ex art. 617 II comma c.p.c., in opposizione all'ordinanza di assegnazione, formulato da Parte_1
Pertanto, con ordinanza del 15.07.2022 (comunicata alle parti il 19.07.2022) il G.E. rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione ed assegnava alle parti il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Conseguentemente, introduceva l'odierno giudizio di merito, ex art. 618 c.p.c., Parte_1 con cui chiedeva al Tribunale di voler: “
1. revocare l'ordinanza di assegnazione impugnata
(ordinanza pubblicata il 8.06.2022 - RGE n. 1109/2015 - Tribunale di Benevento), i conseguenti provvedimenti di correzione degli errori materiali (ordinanze pubblicate il 15.06.2022,
24.06.2022 e 06.07.2022 - RGE n. 1109/2015 - Tribunale di Benevento) e l'ordinanza del
15.07.2022 (pubblicata il 19.07.2022 - RGE n. 1109/2015 - Tribunale di Benevento), nelle parti lesive dei diritti dell'attrice, e ogni altro provvedimento a essi connesso o conseguenziale, per i motivi evidenziati in atti;
2. per l'effetto, condannare i creditori procedenti e intervenuti ( CP_1
-3 di 8- per € 3.891,97, per € 1.475,91, per € 3.198,59, CP_1 Controparte_2 CP_3
per € 14.820,82, per € 2.815,42 e per € 4.560,80, Controparte_4 CP_5 CP_6 oltre interessi per ciascuno dal pagamento dell'agosto 2022 al saldo) alla restituzione in favore di di quanto illegittimamente percepito, ivi incluso l'importo gravante a loro Parte_1 carico solidale nella misura omnicomprensiva di € 3.588,00, quale importo delle spese legali riconosciute a carico di nel procedimento esecutivo e di accertamento Parte_1 dell'obbligo del terzo, attribuite per distrazione al procuratore antistatario Avv. Angela Borrelli
e salva esazione nei suoi confronti, il tutto con interessi legali dal pagamento al soddisfo, in via subordinata anche a titolo di arricchimento senza causa;
3. regolare le spese come per legge a carico dei soccombenti, comprese quelle della procedura esecutiva e della fase di accertamento dell'obbligo del terzo e di CTU, pagate direttamente o in rivalsa”.
Si costituiva in giudizio che, riportandosi alla propria opposizione ex art. 617 II Controparte_7 comma c.p.c., chiedeva al Giudice di voler riformare parzialmente sia la prima ordinanza del
8/06/2022, che quella successiva del 15/07/2022, nella parte in cui lo escludevano dall'assegnazione delle somme e, infine, pronunciare sentenza sostitutiva delle predette ordinanze nei termini descritti nella propria comparsa di costituzione da intendersi qui integralmente richiamata.
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., depositate le relative memorie, qui integralmente richiamate e, all'udienza del 11/06/2025, fatte precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
In primis, verificata la regolarità delle notifiche, si dichiara la contumacia delle parti convenute
, , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
e regolarmente citate e non costituitesi in giudizio.
[...] Controparte_8
Occorrere, preliminarmente, evidenziare, quanto alle richieste formulate dagli opponenti
[...]
e , nei giudizi riuniti ex art. 617 II comma c.p.c., che è inibita a questo Parte_1 Controparte_7 giudice, l'adozione di provvedimenti ordinatori di natura esecutiva, avendo l'opposizione ex art. 617 c.p.c. natura esclusivamente “rescindente”.
-4 di 8- Pertanto, nessuno dei provvedimenti richiesti dagli opponenti potrebbe, in ogni caso, essere in questa fase adottato, se non l'annullamento dell'ordinanza opposta, con tutte le conseguenze di legge.
La Corte di Cassazione, infatti, con sentenza n. 28131/22, ha confermato che l'opposizione agli atti esecutivi è un giudizio d'impugnazione di un atto del processo esecutivo e, quindi, avente carattere meramente “rescindente”, ossia in grado d'incidere solo su quest'ultimo, tanto da riservare agli ulteriori sviluppi del processo esecutivo ogni adeguamento di esso che ne debba derivare.
Conseguentemente, spetta indefettibilmente al giudice dell'esecuzione, in esito all'opposizione ex art. 617 c.p.c., adottare nella procedura esecutiva i provvedimenti tesi a conformare il suo andamento alla decisione sull'atto esecutivo impugnato, non essendo sistematicamente ammissibile un'eterodirezione del processo esecutivo o, comunque, un'interferenza che si esplichi attraverso l'esercizio, in sede di cognizione, dei poteri ordinatori del giudice che l'esecuzione.
Si evidenzia, inoltre, che per il principio della “ragione più liquida”, il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere superflua l'analisi delle altre questioni (cfr. Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez Un. n. 9936/2014, Cass. Sez. Un. n.
11799/2017, Cass. Sez. VI, 3, Ord. n. 30745 del 26/11/2019, Cass. sez. lav., n. 9309 del
20/05/2020) e non deve, pertanto, scrutinare tutte le eccezioni sottoposte alla sua cognizione.
Ciò premesso, nell'odierno giudizio la decisione di una questione procedurale, consente la definizione della vertenza.
L'ordinanza di assegnazione impugnata, infatti, è viziata da una manifesta irregolarità procedurale che compromette il prosieguo del giudizio e che la rende nulla.
Si rende opportuna, pertanto, una ricognizione della genesi dei provvedimenti assunti dal G.E.
Quest'ultimo, nella ordinanza di assegnazione del 8.06.2022, sull'erroneo presupposto che “il terzo interventore non ha depositato la notifica dell'intervento …Ricordando che, Controparte_7 ai sensi dell'art. 499 c.p.c. il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa”, rigettava l'istanza di intervento di . Controparte_7
-5 di 8- Con successiva ordinanza del 15.07.2022, relativa alla fase cautelare dei giudizi di opposizione ex art. 617 II comma c.p.c. formulati da e , però, nel rigettare la Parte_1 Controparte_7 richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, riconosceva la ritualità dell'intervento di e, pertanto, “…in ordine all'opposizione del dr. Controparte_7
, tenuto conto della fase del giudizio 617 c.p.c., risulta necessario acquisire una prova CP_7 completa ovvero con cognizione piena del suo credito. Allo stato tenuto conto anche della fase processuale - non sussistono elementi per accogliere entrambi le domande se non con una cognizione piena”.
Quanto alla natura dell'intervento formulato da occorre sottolineare che lo stesso Controparte_7 deve essere definito “non titolato”, in quanto fondato sulla parcella vistata dal “Consiglio dell'Ordine di Benevento” del 15/09/2014 e privo, Controparte_11 pertanto, di idoneo titolo esecutivo.
Solo in data 21/02/2023, infatti, successivamente all'ordinanza di assegnazione dell'8/06/2022,
si muniva di titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 202/2023 Controparte_7 emesso dal Tribunale di Benevento.
Pertanto, è palesemente illegittima l'ordinanza del 15/07/2022, laddove il G.E., in ordine all'opposizione del dott. , sul presupposto che “tenuto conto della fase del giudizio 617 CP_7
c.p.c. risulta necessario acquisire una prova completa ovvero con cognizione piena del suo credito. Allo stato tenuto conto anche della fase processuale - non sussistono elementi per accogliere entrambi le domande se non con una cognizione piena”, rimetteva la valutazione del credito di quest'ultimo all'odierno giudizio di cognizione n. 3694/2022 R.A.C..
Il provvedimento del G.E. appare manifestamente illegittimo laddove quest'ultimo a fronte dell'intervento di avrebbe potuto: a) non ammettere l'intervento, in quanto non Controparte_7 rientrante tra le categorie tassativamente contemplate dall'art. 499 c.p.c.; b) laddove, invece, ritenuto legittimo e rituale l'intervento, come invece accaduto nel caso di specie, dare seguito al giudizio in conformità di quanto previsto dall'art. 499 c.p.c.
La norma suindicata, espressamente, recita che: “…Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa. Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli
-6 di 8- ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione”.
Dopo aver ritenuto rituale e legittimo l'intervento di , pertanto, il G.E. non poteva Controparte_7 rimettere la quantificazione del credito al giudice della cognizione, ma avrebbe dovuto dare corso a quanto previsto dall'art. 499 c.p.c. che in chiusura stabilisce che: “con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a se' del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni. All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo”.
Gli adempimenti relativi a tale ultima disposizione sono stati completamente omessi dal G.E. viziando, così, irrimediabilmente l'ordinanza di assegnazione del 8/06/2022.
In punta di diritto si osservi che la materia dell'intervento dei creditori è stata profondamente innovata dalla L. n. 80/2005, la cui originaria formulazione limitava la facoltà di intervento ai soli creditori con titolo esecutivo o ad alcune particolari categorie di creditori.
Nella sua formulazione definitiva, a seguito degli interventi correttivi di cui alla L. 28.12.2005, n.
263, invece, è stata riconosciuta la facoltà di intervento anche ad una particolare categoria di creditori senza titolo (ovvero coloro che sono titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 del c.c.) fermo restando che costoro, per partecipare alla
-7 di 8- distribuzione, dovranno vedere riconosciuto il proprio credito dal debitore o nel frattempo munirsi del titolo esecutivo.
Per poter intervenire è necessario che, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, i creditori che ne hanno diritto provvedano a depositare un ricorso che, laddove proveniente da un creditore privo di titolo esecutivo, come nel caso che ci occupa, sia notificato al debitore, adempimento correttamente assolto da . Controparte_7
Con l'ordinanza con cui viene disposta la vendita o l'assegnazione, il giudice dell'esecuzione fissa anche l'udienza di comparizione davanti a sé, in cui il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali sono stati proposti gli interventi egli intenda riconoscere;
nel caso di riconoscimento parziale di alcuno di essi, deve anche specificarne la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti vantati dai creditori intervenuti e che non siano muniti di titolo esecutivo.
I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero, mentre in caso di riconoscimento parziale limitatamente alla parte di credito riconosciuta. I creditori intervenuti i cui crediti, invece, siano stati disconosciuti dal debitore hanno diritto, ex art. 510 c.p.c. comma terzo, ad aver accantonate le somme che ad essi spetterebbero. A tal fine, però, occorre che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere proposto, entro i trenta giorni successivi all'udienza di comparizione, l'azione necessaria per munirsi di titolo esecutivo.
Come evidenziato sopra e come emerge dagli atti di causa tale fase processuale è stata completamente omessa dal G.E.
In definitiva, da un lato il G.E. ammette l'intervento di , ritenendolo conforme al Controparte_7 disposto di cui all'art. 499 c.p.c., dall'altro omette completamente di attivare il sub-procedimento di accertamento del credito previsto dall'articolo in questione, delegandolo irritualmente all'odierno giudizio di cognizione.
Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, il giudice ritiene doversi revocare, per i motivi esposti,
l'ordinanza di assegnazione del 8/06/2022.
Per quanto attiene alle spese di lite dell'odierno giudizio, considerato l'andamento processuale ed in particolare i provvedimenti omessi in sede di esecuzione, la complessità della materia ed il mutamento della giurisprudenza, questo Giudice ritiene che ci siano i presupposti per la compensazione integrale delle spese e competenze di lite.
-8 di 8-
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Michele
Lanna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. In via preliminare, per le ragioni sopra specificate, revoca integralmente l'ordinanza di assegnazione del 8/06/2022, resa nel proc. N. 1109/2015 R.G.E. e tutti gli altri provvedimenti successivi di integrazione e modifica della stessa, con tutte le conseguenze di legge;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Benevento, lì 16 Settembre 2025
Il Giudice
Dott. Michele Lanna
-9 di 8-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Michele
Lanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3694 R.G. Cont. Anno 2022,
VERTENTE TRA
- rapp.ta e difesa, come in atti, dall'avv. Dario Lupo;
Parte_1
ATTORE/OPPONENTE
CONTRO
- , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , Contumaci,
[...] CP_5 CP_6
CONVENUTI/OPPOSTI
- , rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppino Costanzo;
Controparte_7
CONVENUTO/OPPONENTE
- ( , contumace, Controparte_8 Controparte_9
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizioni ex art. 617 II comma c.p.c. formulate da in persona Parte_1 del l.r.p.t. e , riunite nel proc. N. 1109/2015 R.G.E. Controparte_7
CONCLUSIONI: come precisate nelle comparse ex art. 190 c.p.c. da intendersi qui integralmente riportate.
-1 di 8- IN FATTO
, , e , creditori procedenti Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e convenuti opposti nella presente procedura, nonché e , creditori CP_5 CP_6 intervenuti e convenuti opposti nella presente procedura, assumendo di aver lavorato alle dipendenze della senza che fossero loro corrisposte tutte le spettanze retributive Controparte_9 maturate, ottenevano decreto ingiuntivo dal Tribunale di Benevento.
Successivamente, non avendo ricevendo alcun pagamento dal debitore principale, pignoravano
“tutte le somme dovute a qualsiasi titolo o causa da a favore della Parte_1 [...]
società unipersonale, cancellata dal registro delle imprese in data Controparte_10
18.03.2014 e, quindi, ai sensi dell'art. 2495 c.c., dovute a favore del Sig. . CP_8
Il terzo pignorato rendeva identiche dichiarazioni, nei mesi di luglio e agosto Parte_1
2015 evidenziando che, a fronte della complessiva somma di € 146.020,85, di cui era debitore nei confronti di aveva già reso dichiarazione positiva per n. 11 procedure esecutive (per € CP_9
82.320,98) azionate innanzi al Tribunale di Roma e che, sul credito residuo di € 63.699,87 erano stati già azionati altri n. 13 pignoramenti innanzi al Tribunale di Benevento, per un valore complessivo di € 81.309,86, superiore all'importo residuo di cui era ancora Parte_1 debitrice verso e che, successivamente, erano stati notificati altri pignoramenti innanzi al CP_9
Tribunale di Benevento, le cui procedure erano ancora pendenti e che, in definitiva, era ancora disponibile la residua somma di € 10.498,81, derivante da assegnazioni intervenute medio tempore.
A fronte della suddetta dichiarazione, la procedura promossa da era dichiarata CP_6 estinta dal Tribunale di Benevento (con provvedimento del 28-29/06/2016), mentre le altre procedure venivano rinviate fino a quando, assumendo che si fosse esaurito tutto l'importo del debito, per essere stato assegnato agli altri creditori procedenti, rendeva Parte_1 dichiarazione negativa per tutte le procedure ancora in essere.
I creditori, ritenendola non corrispondente al vero, impugnavano la dichiarazione resa dal terzo instaurando il procedimento incidentale ex art. 549 c.p.c. Parte_1 si costituiva nei relativi giudizi eccependo la tardività della contestazione e Parte_1 chiedendo, in ogni caso, l'estinzione delle procedure.
Il giudizio promosso da veniva dichiarato estinto, non avendo quest'ultimo CP_5 dimostrato l'esistenza di maggiori somme, oltre a quelle messe a disposizione del terzo mentre, per le altre quattro procedure veniva disposta dal G.E. la riunione nel proc. n. 1109/2015 R.G.E.
-2 di 8- in cui intervenivano gli ex dipendenti e , nonché Parte_2 CP_5 CP_7
.
[...]
Il Giudice, nel suindicato procedimento incidentale ex art. 549 c.p.c., disponeva c.t.u. finalizzata all'accertamento dell'esistenza di ulteriori somme, oltre a quelle messe a disposizione dal terzo ed alla corretta distribuzione degli importi assegnati dai Tribunali di Roma e Parte_1
Benevento.
La procedura veniva definita con ordinanza del 8.06.2022, con la quale il G.E. Dott. Puorto assegnava, in favore dei creditori procedenti e intervenuti, con la sola esclusione di CP_7
, le somme da costoro richieste, ordinando al terzo di pagare gli importi
[...] Parte_1 assegnati, nonché le competenze della fase incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo e della procedura esecutiva in favore del difensore dei creditori procedenti, oltre alle spese di c.t.u.
Il suindicato provvedimento veniva ripetutamente modificato, dapprima con l'ordinanza comunicata alle parti in data 15.06.2022, con la quale il G.E. procedeva alla correzione di alcuni errori materiali e, successivamente, con provvedimento del 22-24/06/2022, con cui il G.E., su richiesta dagli assegnatari, correggeva l'ordinanza di assegnazione, limitatamente alla previsione dei soli oneri accessori;
infine, con provvedimento integrativo, comunicato alle parti il 06.07.2022, il G.E. riconosceva gli interessi legali e la rivalutazione per ogni creditore procedente e intervenuto, escluso . Controparte_7
Nelle more, poiché il creditore intervenuto depositava ricorso ex art. 617 II comma Controparte_7
c.p.c., in opposizione all'ordinanza di assegnazione del 8.06.2022, il G.E. fissava l'udienza cautelare del 15.07.2022, che vedeva anche la trattazione congiunta del ricorso ex art. 617 II comma c.p.c., in opposizione all'ordinanza di assegnazione, formulato da Parte_1
Pertanto, con ordinanza del 15.07.2022 (comunicata alle parti il 19.07.2022) il G.E. rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione ed assegnava alle parti il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Conseguentemente, introduceva l'odierno giudizio di merito, ex art. 618 c.p.c., Parte_1 con cui chiedeva al Tribunale di voler: “
1. revocare l'ordinanza di assegnazione impugnata
(ordinanza pubblicata il 8.06.2022 - RGE n. 1109/2015 - Tribunale di Benevento), i conseguenti provvedimenti di correzione degli errori materiali (ordinanze pubblicate il 15.06.2022,
24.06.2022 e 06.07.2022 - RGE n. 1109/2015 - Tribunale di Benevento) e l'ordinanza del
15.07.2022 (pubblicata il 19.07.2022 - RGE n. 1109/2015 - Tribunale di Benevento), nelle parti lesive dei diritti dell'attrice, e ogni altro provvedimento a essi connesso o conseguenziale, per i motivi evidenziati in atti;
2. per l'effetto, condannare i creditori procedenti e intervenuti ( CP_1
-3 di 8- per € 3.891,97, per € 1.475,91, per € 3.198,59, CP_1 Controparte_2 CP_3
per € 14.820,82, per € 2.815,42 e per € 4.560,80, Controparte_4 CP_5 CP_6 oltre interessi per ciascuno dal pagamento dell'agosto 2022 al saldo) alla restituzione in favore di di quanto illegittimamente percepito, ivi incluso l'importo gravante a loro Parte_1 carico solidale nella misura omnicomprensiva di € 3.588,00, quale importo delle spese legali riconosciute a carico di nel procedimento esecutivo e di accertamento Parte_1 dell'obbligo del terzo, attribuite per distrazione al procuratore antistatario Avv. Angela Borrelli
e salva esazione nei suoi confronti, il tutto con interessi legali dal pagamento al soddisfo, in via subordinata anche a titolo di arricchimento senza causa;
3. regolare le spese come per legge a carico dei soccombenti, comprese quelle della procedura esecutiva e della fase di accertamento dell'obbligo del terzo e di CTU, pagate direttamente o in rivalsa”.
Si costituiva in giudizio che, riportandosi alla propria opposizione ex art. 617 II Controparte_7 comma c.p.c., chiedeva al Giudice di voler riformare parzialmente sia la prima ordinanza del
8/06/2022, che quella successiva del 15/07/2022, nella parte in cui lo escludevano dall'assegnazione delle somme e, infine, pronunciare sentenza sostitutiva delle predette ordinanze nei termini descritti nella propria comparsa di costituzione da intendersi qui integralmente richiamata.
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., depositate le relative memorie, qui integralmente richiamate e, all'udienza del 11/06/2025, fatte precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
In primis, verificata la regolarità delle notifiche, si dichiara la contumacia delle parti convenute
, , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
e regolarmente citate e non costituitesi in giudizio.
[...] Controparte_8
Occorrere, preliminarmente, evidenziare, quanto alle richieste formulate dagli opponenti
[...]
e , nei giudizi riuniti ex art. 617 II comma c.p.c., che è inibita a questo Parte_1 Controparte_7 giudice, l'adozione di provvedimenti ordinatori di natura esecutiva, avendo l'opposizione ex art. 617 c.p.c. natura esclusivamente “rescindente”.
-4 di 8- Pertanto, nessuno dei provvedimenti richiesti dagli opponenti potrebbe, in ogni caso, essere in questa fase adottato, se non l'annullamento dell'ordinanza opposta, con tutte le conseguenze di legge.
La Corte di Cassazione, infatti, con sentenza n. 28131/22, ha confermato che l'opposizione agli atti esecutivi è un giudizio d'impugnazione di un atto del processo esecutivo e, quindi, avente carattere meramente “rescindente”, ossia in grado d'incidere solo su quest'ultimo, tanto da riservare agli ulteriori sviluppi del processo esecutivo ogni adeguamento di esso che ne debba derivare.
Conseguentemente, spetta indefettibilmente al giudice dell'esecuzione, in esito all'opposizione ex art. 617 c.p.c., adottare nella procedura esecutiva i provvedimenti tesi a conformare il suo andamento alla decisione sull'atto esecutivo impugnato, non essendo sistematicamente ammissibile un'eterodirezione del processo esecutivo o, comunque, un'interferenza che si esplichi attraverso l'esercizio, in sede di cognizione, dei poteri ordinatori del giudice che l'esecuzione.
Si evidenzia, inoltre, che per il principio della “ragione più liquida”, il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere superflua l'analisi delle altre questioni (cfr. Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez Un. n. 9936/2014, Cass. Sez. Un. n.
11799/2017, Cass. Sez. VI, 3, Ord. n. 30745 del 26/11/2019, Cass. sez. lav., n. 9309 del
20/05/2020) e non deve, pertanto, scrutinare tutte le eccezioni sottoposte alla sua cognizione.
Ciò premesso, nell'odierno giudizio la decisione di una questione procedurale, consente la definizione della vertenza.
L'ordinanza di assegnazione impugnata, infatti, è viziata da una manifesta irregolarità procedurale che compromette il prosieguo del giudizio e che la rende nulla.
Si rende opportuna, pertanto, una ricognizione della genesi dei provvedimenti assunti dal G.E.
Quest'ultimo, nella ordinanza di assegnazione del 8.06.2022, sull'erroneo presupposto che “il terzo interventore non ha depositato la notifica dell'intervento …Ricordando che, Controparte_7 ai sensi dell'art. 499 c.p.c. il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa”, rigettava l'istanza di intervento di . Controparte_7
-5 di 8- Con successiva ordinanza del 15.07.2022, relativa alla fase cautelare dei giudizi di opposizione ex art. 617 II comma c.p.c. formulati da e , però, nel rigettare la Parte_1 Controparte_7 richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, riconosceva la ritualità dell'intervento di e, pertanto, “…in ordine all'opposizione del dr. Controparte_7
, tenuto conto della fase del giudizio 617 c.p.c., risulta necessario acquisire una prova CP_7 completa ovvero con cognizione piena del suo credito. Allo stato tenuto conto anche della fase processuale - non sussistono elementi per accogliere entrambi le domande se non con una cognizione piena”.
Quanto alla natura dell'intervento formulato da occorre sottolineare che lo stesso Controparte_7 deve essere definito “non titolato”, in quanto fondato sulla parcella vistata dal “Consiglio dell'Ordine di Benevento” del 15/09/2014 e privo, Controparte_11 pertanto, di idoneo titolo esecutivo.
Solo in data 21/02/2023, infatti, successivamente all'ordinanza di assegnazione dell'8/06/2022,
si muniva di titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 202/2023 Controparte_7 emesso dal Tribunale di Benevento.
Pertanto, è palesemente illegittima l'ordinanza del 15/07/2022, laddove il G.E., in ordine all'opposizione del dott. , sul presupposto che “tenuto conto della fase del giudizio 617 CP_7
c.p.c. risulta necessario acquisire una prova completa ovvero con cognizione piena del suo credito. Allo stato tenuto conto anche della fase processuale - non sussistono elementi per accogliere entrambi le domande se non con una cognizione piena”, rimetteva la valutazione del credito di quest'ultimo all'odierno giudizio di cognizione n. 3694/2022 R.A.C..
Il provvedimento del G.E. appare manifestamente illegittimo laddove quest'ultimo a fronte dell'intervento di avrebbe potuto: a) non ammettere l'intervento, in quanto non Controparte_7 rientrante tra le categorie tassativamente contemplate dall'art. 499 c.p.c.; b) laddove, invece, ritenuto legittimo e rituale l'intervento, come invece accaduto nel caso di specie, dare seguito al giudizio in conformità di quanto previsto dall'art. 499 c.p.c.
La norma suindicata, espressamente, recita che: “…Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa. Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli
-6 di 8- ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione”.
Dopo aver ritenuto rituale e legittimo l'intervento di , pertanto, il G.E. non poteva Controparte_7 rimettere la quantificazione del credito al giudice della cognizione, ma avrebbe dovuto dare corso a quanto previsto dall'art. 499 c.p.c. che in chiusura stabilisce che: “con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a se' del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni. All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo”.
Gli adempimenti relativi a tale ultima disposizione sono stati completamente omessi dal G.E. viziando, così, irrimediabilmente l'ordinanza di assegnazione del 8/06/2022.
In punta di diritto si osservi che la materia dell'intervento dei creditori è stata profondamente innovata dalla L. n. 80/2005, la cui originaria formulazione limitava la facoltà di intervento ai soli creditori con titolo esecutivo o ad alcune particolari categorie di creditori.
Nella sua formulazione definitiva, a seguito degli interventi correttivi di cui alla L. 28.12.2005, n.
263, invece, è stata riconosciuta la facoltà di intervento anche ad una particolare categoria di creditori senza titolo (ovvero coloro che sono titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 del c.c.) fermo restando che costoro, per partecipare alla
-7 di 8- distribuzione, dovranno vedere riconosciuto il proprio credito dal debitore o nel frattempo munirsi del titolo esecutivo.
Per poter intervenire è necessario che, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, i creditori che ne hanno diritto provvedano a depositare un ricorso che, laddove proveniente da un creditore privo di titolo esecutivo, come nel caso che ci occupa, sia notificato al debitore, adempimento correttamente assolto da . Controparte_7
Con l'ordinanza con cui viene disposta la vendita o l'assegnazione, il giudice dell'esecuzione fissa anche l'udienza di comparizione davanti a sé, in cui il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali sono stati proposti gli interventi egli intenda riconoscere;
nel caso di riconoscimento parziale di alcuno di essi, deve anche specificarne la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti vantati dai creditori intervenuti e che non siano muniti di titolo esecutivo.
I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero, mentre in caso di riconoscimento parziale limitatamente alla parte di credito riconosciuta. I creditori intervenuti i cui crediti, invece, siano stati disconosciuti dal debitore hanno diritto, ex art. 510 c.p.c. comma terzo, ad aver accantonate le somme che ad essi spetterebbero. A tal fine, però, occorre che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere proposto, entro i trenta giorni successivi all'udienza di comparizione, l'azione necessaria per munirsi di titolo esecutivo.
Come evidenziato sopra e come emerge dagli atti di causa tale fase processuale è stata completamente omessa dal G.E.
In definitiva, da un lato il G.E. ammette l'intervento di , ritenendolo conforme al Controparte_7 disposto di cui all'art. 499 c.p.c., dall'altro omette completamente di attivare il sub-procedimento di accertamento del credito previsto dall'articolo in questione, delegandolo irritualmente all'odierno giudizio di cognizione.
Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, il giudice ritiene doversi revocare, per i motivi esposti,
l'ordinanza di assegnazione del 8/06/2022.
Per quanto attiene alle spese di lite dell'odierno giudizio, considerato l'andamento processuale ed in particolare i provvedimenti omessi in sede di esecuzione, la complessità della materia ed il mutamento della giurisprudenza, questo Giudice ritiene che ci siano i presupposti per la compensazione integrale delle spese e competenze di lite.
-8 di 8-
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Michele
Lanna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. In via preliminare, per le ragioni sopra specificate, revoca integralmente l'ordinanza di assegnazione del 8/06/2022, resa nel proc. N. 1109/2015 R.G.E. e tutti gli altri provvedimenti successivi di integrazione e modifica della stessa, con tutte le conseguenze di legge;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Benevento, lì 16 Settembre 2025
Il Giudice
Dott. Michele Lanna
-9 di 8-