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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/3083-1
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 3083-1/2024 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUIDUCCI TOMMASO Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ZAZZARON PAOLA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. CECCHIN NICOLA
RESISTENTE
Il Giudice dott. Franco Pastorelli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel corso del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo iscritto al RG con il n. 3083/2024 la ricorrente opposta ha chiesto, con ricorso, Parte_1
che venga autorizzato il sequestro conservativo, anche presso terzi, sui beni mobili e/o immobili, crediti e ogni altro cespite patrimoniale di proprietà e/o titolarità della, e/o dovuti alla
[...]
, fino alla concorrenza dell'importo di € 311.569,66 ovvero quella maggiore o Parte_2
minore somma ritenuta di giustizia.
A fondamento di tale domanda cautelare ha allegato sia la sussistenza del fumus boni iuris, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, sia del periculim in mora asserendo che lo stesso fosse sussistente sotto il profilo oggettivo, non potendo ad oggi la consistenza patrimoniale presente costituire solida garanzia del soddisfacimento futuro del credito di ad oggi di ben € 311.569,66 avendo la un capitale sociale di appena € Pt_1 CP_1
10.000,00 e sotto il profilo soggettivo essendo la in data 18 dicembre 2024 stata CP_1
messa in liquidazione con la nomina a liquidatore del sig. con i seguenti poteri: CP_2
“Gli vengono attribuiti tutti i necessari poteri, specificando che lo stesso avrà ogni potere di rappresentanza con espressa facoltà di cedere l'azienda sociale, rami di essa ovvero anche i singoli beni o diritti o blocchi di essi e compiere gli atti necessari per la conservazione del valore
Pagina 1 dell'impresa compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo,
Si è costituita la chiedendo il rigetto del ricorso deducendo che non fosse CP_1
sussistente né il periculum in mora né il fumus boni iuris.
Stabilisce l'art. 671 cod. proc. civ.: il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.
Pertanto, come per ogni misura cautelare, anche per l'emissione del sequestro conservativo è necessario che sussistano congiuntamente sia il cd. fumus boni iuris sia il cd. periculum in mora.
In punto di fumus boni iuris può precisarsi che ai fini della concessione della misura cautelare in esame occorre che l'istante prospetti l'esistenza di un credito e che si rilevi, sulla base di un'indagine sommaria, la probabile esistenza del medesimo.
Quanto al requisito del periculum in mora poiché, come detto, l'art. 671 cod. proc. civ. prevede che il giudice può autorizzare il sequestro conservativo esclusivamente se sussiste in capo al creditore un fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, per la concessione di un sequestro conservativo è necessario che il creditore alleghi e dimostri la presenza di uno specifico e determinato rischio di perdita della garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore, cioè che alleghi e dimostri la sussistenza di una situazione di pericolo reale ed obbiettiva, in cui si concreti la possibilità che il patrimonio del debitore venga sottratto o diminuito, sì da non soddisfare la funzione di garanzia assegnatagli dall'art. 2740
c.c.
Costituisce principio giurisprudenziale pressoché consolidato quello secondo il quale in tema di sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora può essere desunto, anche alternativamente, sia da elementi obiettivi, attinenti alla circostanza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore, in rapporto proporzionale con l'ammontare del credito, sia da elementi soggettivi, riguardanti il comportamento del debitore, che rendano verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio ed esprimano l'intenzione di sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi (cfr. tra le altre Cass. n° 2081/2002; Cass. n° 13400 del
2001; Cass. n° 2139 del 1998; Cass. n° 6460 del 1996).
Nel caso di specie, a livello di cognizione sommaria, tipica della presente fase del giudizio, il periculum in mora non appare sussistere sotto nessuno dei due profili sopra indicati.
Pagina 2 Sotto il profilo oggettivo non si può dire, a fronte del bilancio dell'anno 2023 (l'ultimo disponibile, non essendo ancora scaduti i termini per il deposito del bilancio del 2024) depositato come doc. 7 da parte convenuta che il patrimonio della resistente sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo sia insufficiente a garantire la soddisfazione del credito azionato con la domanda monitoria, sì da far ritenere attuale e concreto il pericolo che lo stesso possa non essere soddisfatto all'esito del giudizio di merito.
Infatti dallo stesso risultano disponibilità liquide per Euro 2.933.507, un attivo circolante di Euro
4.180.004, un patrimonio netto di Euro 969.912 e un fondo per rischi e oneri di Euro 1.320.321.
Sebbene tutti tali importi, tranne quello relativo alla disponibilità liquide, si sono assottigliati rispetto al bilancio al 31.12.2022, tuttavia, tali dati dimostrano la capacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni e rendono ragionevole la prospettiva di soddisfazione del credito azionato in via monitoria dalla . Parte_1
Ciò appare confermato dalla dichiarazione positiva resa da INTESA NP SPA in data
22.11.2024 (doc. 6 di parte resistente) con la quale la stessa ha confermato di tenere a disposizione di giustizia l'intero importo di oltre € 302.000,00 pignorato dalla odierna ricorrente (cfr. doc. 5 parte resistente).
Né può dirsi che tale pericolo sia ravvisabile dal punto di vista soggettivo.
La circostanza che la in data 18 dicembre 2024 sia stata messa in liquidazione per CP_1
volontà dei soci, come emerge dal verbale di assemblea del 12.12.2024, prodotto come doc. 8 prodotto da parte resistente, non può per ciò solo comprovare la sussistenza di un fondato timore della ricorrente di perdere la garanzia del proprio credito.
Infatti il liquidatore di società di capitali ha il dovere di procedere a un'ordinata liquidazione del patrimonio sociale, pagando i debiti secondo il principio della "par condicio creditorum", pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione. Egli ha, in particolare,
l'obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali e di riparare eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci e graduando l'insieme dei debiti sociali, dopo averli verificati, in base ai privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali deve avvenire prima di quello dei crediti non garantiti da cause di prelazione
(cfr. tra le altre Cass. Ord. n. 521 del 15/01/2020)
Quindi nel caso di specie, fino all'accertamento del credito della ricorrente nei confronti della resistente oggetto della presente causa, il liquidatore sarà tenuto ad accantonare le somme oggetto della pretesa monitoria e non potrà distribuire ad altri creditori o ai soci tali somme, pena la propria responsabilità personale. Infatti il danno che il liquidatore è tenuto a risarcire al creditore che sia
Pagina 3 stato soddisfatto in percentuale inferiore a quella di altri creditori di pari grado equivale all'importo che egli avrebbe avuto diritto di ricevere ove il liquidatore avesse correttamente applicato il principio della "par condicio creditorum" (cfr. ancora Ord. n. 521 del 15/01/2020).
Difettando il requisito del periculm in mora appare superfluo accertare la sussistenza del requisito del fumus boni iuris in quanto la misura cautelare del sequestro conservativo può essere concessa, come detto, solo ove venga accertata la sussistenza congiunta di entrambi tali requisiti.
In definitiva quindi la domanda cautelare in esame deve essere rigettata.
Trattandosi di misura richiesta in corso di causa non si deve pronunciare sulle spese di lite del presente giudizio cautelare dovendo sulle stesse provvedere il giudice in sede di decisione della causa di merito.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da diretta a sentir autorizzare il sequestro Parte_1
conservativo, anche presso terzi, sui beni mobili e/o immobili, crediti e ogni altro cespite patrimoniale di proprietà e/o titolarità della, e/o dovuti alla , fino Parte_2 alla concorrenza dell'importo di € 311.569,66 ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Spese al merito.
Livorno, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 3083-1/2024 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUIDUCCI TOMMASO Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ZAZZARON PAOLA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. CECCHIN NICOLA
RESISTENTE
Il Giudice dott. Franco Pastorelli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel corso del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo iscritto al RG con il n. 3083/2024 la ricorrente opposta ha chiesto, con ricorso, Parte_1
che venga autorizzato il sequestro conservativo, anche presso terzi, sui beni mobili e/o immobili, crediti e ogni altro cespite patrimoniale di proprietà e/o titolarità della, e/o dovuti alla
[...]
, fino alla concorrenza dell'importo di € 311.569,66 ovvero quella maggiore o Parte_2
minore somma ritenuta di giustizia.
A fondamento di tale domanda cautelare ha allegato sia la sussistenza del fumus boni iuris, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, sia del periculim in mora asserendo che lo stesso fosse sussistente sotto il profilo oggettivo, non potendo ad oggi la consistenza patrimoniale presente costituire solida garanzia del soddisfacimento futuro del credito di ad oggi di ben € 311.569,66 avendo la un capitale sociale di appena € Pt_1 CP_1
10.000,00 e sotto il profilo soggettivo essendo la in data 18 dicembre 2024 stata CP_1
messa in liquidazione con la nomina a liquidatore del sig. con i seguenti poteri: CP_2
“Gli vengono attribuiti tutti i necessari poteri, specificando che lo stesso avrà ogni potere di rappresentanza con espressa facoltà di cedere l'azienda sociale, rami di essa ovvero anche i singoli beni o diritti o blocchi di essi e compiere gli atti necessari per la conservazione del valore
Pagina 1 dell'impresa compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo,
Si è costituita la chiedendo il rigetto del ricorso deducendo che non fosse CP_1
sussistente né il periculum in mora né il fumus boni iuris.
Stabilisce l'art. 671 cod. proc. civ.: il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.
Pertanto, come per ogni misura cautelare, anche per l'emissione del sequestro conservativo è necessario che sussistano congiuntamente sia il cd. fumus boni iuris sia il cd. periculum in mora.
In punto di fumus boni iuris può precisarsi che ai fini della concessione della misura cautelare in esame occorre che l'istante prospetti l'esistenza di un credito e che si rilevi, sulla base di un'indagine sommaria, la probabile esistenza del medesimo.
Quanto al requisito del periculum in mora poiché, come detto, l'art. 671 cod. proc. civ. prevede che il giudice può autorizzare il sequestro conservativo esclusivamente se sussiste in capo al creditore un fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, per la concessione di un sequestro conservativo è necessario che il creditore alleghi e dimostri la presenza di uno specifico e determinato rischio di perdita della garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore, cioè che alleghi e dimostri la sussistenza di una situazione di pericolo reale ed obbiettiva, in cui si concreti la possibilità che il patrimonio del debitore venga sottratto o diminuito, sì da non soddisfare la funzione di garanzia assegnatagli dall'art. 2740
c.c.
Costituisce principio giurisprudenziale pressoché consolidato quello secondo il quale in tema di sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora può essere desunto, anche alternativamente, sia da elementi obiettivi, attinenti alla circostanza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore, in rapporto proporzionale con l'ammontare del credito, sia da elementi soggettivi, riguardanti il comportamento del debitore, che rendano verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio ed esprimano l'intenzione di sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi (cfr. tra le altre Cass. n° 2081/2002; Cass. n° 13400 del
2001; Cass. n° 2139 del 1998; Cass. n° 6460 del 1996).
Nel caso di specie, a livello di cognizione sommaria, tipica della presente fase del giudizio, il periculum in mora non appare sussistere sotto nessuno dei due profili sopra indicati.
Pagina 2 Sotto il profilo oggettivo non si può dire, a fronte del bilancio dell'anno 2023 (l'ultimo disponibile, non essendo ancora scaduti i termini per il deposito del bilancio del 2024) depositato come doc. 7 da parte convenuta che il patrimonio della resistente sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo sia insufficiente a garantire la soddisfazione del credito azionato con la domanda monitoria, sì da far ritenere attuale e concreto il pericolo che lo stesso possa non essere soddisfatto all'esito del giudizio di merito.
Infatti dallo stesso risultano disponibilità liquide per Euro 2.933.507, un attivo circolante di Euro
4.180.004, un patrimonio netto di Euro 969.912 e un fondo per rischi e oneri di Euro 1.320.321.
Sebbene tutti tali importi, tranne quello relativo alla disponibilità liquide, si sono assottigliati rispetto al bilancio al 31.12.2022, tuttavia, tali dati dimostrano la capacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni e rendono ragionevole la prospettiva di soddisfazione del credito azionato in via monitoria dalla . Parte_1
Ciò appare confermato dalla dichiarazione positiva resa da INTESA NP SPA in data
22.11.2024 (doc. 6 di parte resistente) con la quale la stessa ha confermato di tenere a disposizione di giustizia l'intero importo di oltre € 302.000,00 pignorato dalla odierna ricorrente (cfr. doc. 5 parte resistente).
Né può dirsi che tale pericolo sia ravvisabile dal punto di vista soggettivo.
La circostanza che la in data 18 dicembre 2024 sia stata messa in liquidazione per CP_1
volontà dei soci, come emerge dal verbale di assemblea del 12.12.2024, prodotto come doc. 8 prodotto da parte resistente, non può per ciò solo comprovare la sussistenza di un fondato timore della ricorrente di perdere la garanzia del proprio credito.
Infatti il liquidatore di società di capitali ha il dovere di procedere a un'ordinata liquidazione del patrimonio sociale, pagando i debiti secondo il principio della "par condicio creditorum", pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione. Egli ha, in particolare,
l'obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali e di riparare eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci e graduando l'insieme dei debiti sociali, dopo averli verificati, in base ai privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali deve avvenire prima di quello dei crediti non garantiti da cause di prelazione
(cfr. tra le altre Cass. Ord. n. 521 del 15/01/2020)
Quindi nel caso di specie, fino all'accertamento del credito della ricorrente nei confronti della resistente oggetto della presente causa, il liquidatore sarà tenuto ad accantonare le somme oggetto della pretesa monitoria e non potrà distribuire ad altri creditori o ai soci tali somme, pena la propria responsabilità personale. Infatti il danno che il liquidatore è tenuto a risarcire al creditore che sia
Pagina 3 stato soddisfatto in percentuale inferiore a quella di altri creditori di pari grado equivale all'importo che egli avrebbe avuto diritto di ricevere ove il liquidatore avesse correttamente applicato il principio della "par condicio creditorum" (cfr. ancora Ord. n. 521 del 15/01/2020).
Difettando il requisito del periculm in mora appare superfluo accertare la sussistenza del requisito del fumus boni iuris in quanto la misura cautelare del sequestro conservativo può essere concessa, come detto, solo ove venga accertata la sussistenza congiunta di entrambi tali requisiti.
In definitiva quindi la domanda cautelare in esame deve essere rigettata.
Trattandosi di misura richiesta in corso di causa non si deve pronunciare sulle spese di lite del presente giudizio cautelare dovendo sulle stesse provvedere il giudice in sede di decisione della causa di merito.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da diretta a sentir autorizzare il sequestro Parte_1
conservativo, anche presso terzi, sui beni mobili e/o immobili, crediti e ogni altro cespite patrimoniale di proprietà e/o titolarità della, e/o dovuti alla , fino Parte_2 alla concorrenza dell'importo di € 311.569,66 ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Spese al merito.
Livorno, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
Pagina 4